RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta

15.7.2020 - (COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)) - ***I

Commissione per lo sviluppo regionale
Relatore: Manolis Kefalogiannis 
Relatori per parere (*):
Siegfried Mureşan, commissione per i bilanci
Henrike Hahn, commissione per i problemi economici e monetari
Mounir Satouri, commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Alexandr Vondra, commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
Jerzy Buzek, commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
(*) (Commissioni associate – articolo 57 del regolamento)


Procedura : 2020/0006(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A9-0135/2020

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

 viste la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2020)0022) e la proposta modificata (COM(2020)0460),

 visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0007/2020),

 visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

 previa consultazione della Corte dei conti,

 previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

 previa consultazione del Comitato delle regioni,

 visto l'articolo 59 del suo regolamento,

 visti i pareri della commissione per i bilanci, della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,

 vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A9-0135/2020),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


 

Emendamento  1

 

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"11 e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile12, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti.

(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, che limita l'aumento della temperatura globale al di sotto di 1,5°C, nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il pilastro europeo dei diritti sociali, concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"11 e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile12, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici, sociali e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti, tenendo conto dell'impatto della pandemia di COVID-19.

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11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019.

12 COM(2020) 21 del 14.1.2020.

12 COM(2020) 21 del 14.1.2020.

Emendamento  2

 

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici e il degrado ambientale apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine (creando però nel medio termine sia opportunità che sfide), il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, in quanto la transizione comporta effetti sociali ed economici di portata maggiore per le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili (specialmente carbone, lignite, torba e scisto bituminoso) o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di aggravare le disparità tra le regioni, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale.

(2) La transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici e il degrado ambientale apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine (creando però nel medio termine sia opportunità che sfide), il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, in quanto la transizione comporta effetti sociali, economici e ambientali di portata maggiore per le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili (specialmente carbone, lignite, torba per uso energetico e scisto bituminoso) o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di aggravare le disparità tra le regioni, segnatamente quelle ultraperiferiche e le zone remote, insulari e geograficamente svantaggiate, nonché in quelle afflitte da problemi di spopolamento, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale.

Emendamento  3

 

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa e socialmente accettabile per tutti. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri devono tenerne presenti le implicazioni economiche e sociali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo.

(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa, inclusiva e socialmente accettabile per tutti. Pertanto l'Unione, gli Stati membri e le loro regioni devono tenerne presenti le implicazioni economiche, sociali e ambientali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo per assicurare che nessuno sia lasciato indietro.

Emendamento  4

 

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali ed economiche della transizione verso la neutralità climatica dell'UE.

(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali, economiche e ambientali, in particolare per i lavoratori colpiti dal processo della transizione verso la neutralità climatica dell'UE entro il 2050, promovendo un'economia sostenibile, posti di lavoro verdi e la salute pubblica.

Emendamento  5

 

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato.

(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è attenuare e compensare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti e promovendo una transizione socioeconomica equilibrata che contrasti la precarietà sociale e l'instabilità del contesto economico. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale attraverso la rigenerazione del patrimonio naturale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione e sul tenore di vita. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato.

Emendamento  6

 

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite dal FESR e dal FES+ contribuiranno pienamente al conseguimento di tale obiettivo.

(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima e l'ambiente. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 30 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite su base volontaria dal FESR e dal FES+ potrebbero contribuire pienamente al conseguimento di tale obiettivo.

Emendamento  7

 

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione.

(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione. L'istituzione del Fondo non dovrebbe comportare tagli agli altri fondi di coesione né trasferimenti obbligatori dagli stessi.

Emendamento  8

 

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica.

(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti, o che lo sono stati fino a poco tempo fa, dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe incentrarsi sui territori più colpiti e tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica, prestando particolare attenzione alle regioni meno sviluppate, alle regioni ultraperiferiche, montane, insulari, scarsamente popolate, rurali, remote e geograficamente svantaggiate, la cui esigua popolazione rende più difficile attuare la transizione energetica verso la neutralità climatica, e tenendo conto della posizione di partenza di ciascuno Stato membro.

Emendamento  9

 

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il Fondo, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per ogni Stato membro nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", sulla base di criteri obiettivi.

(9) Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il Fondo, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per ogni Stato membro nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", sulla base di criteri obiettivi. É opportuno che gli Stati membri provvedano affinché i comuni e le città abbiano accesso diretto alle risorse del Fondo, che dovrebbero essere rese disponibili in base alle loro necessità oggettive.

Emendamento  10

 

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 205013, pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione e della connettività, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo.

(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto degli impegni dell'Unione in materia sociale, di clima e ambiente, come pure delle sue priorità. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono i singoli individui, le comunità e le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal europeo e del pilastro europeo dei diritti sociali. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla graduale e piena transizione verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra, disinquinata e circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 205013, pur tutelando e rafforzando l'occupazione qualificata ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione, della connettività e della mobilità intelligente e sostenibile, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo, tenendo conto delle caratteristiche economiche, sociali ed energetiche di ogni Stato membro. Sostenendo le attività che riguardano il patrimonio minerario è opportuno altresì riconoscere l'importanza della cultura, dell'istruzione e dello sviluppo delle comunità per il processo di transizione.

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13 Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final].

13 Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final].

Emendamento  11

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione.

(11) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze, la riqualificazione e la formazione professionale dei lavoratori interessati e delle persone in cerca di lavoro, soprattutto le donne, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali e ad acquisire nuove qualifiche adatte all'economia verde, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione. La promozione della coesione sociale dovrebbe essere un principio guida per la prestazione di assistenza nell'ambito del Fondo.

Emendamento  12

 

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e se comportano la creazione e la conservazione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, essere sostenibili e, se del caso, essere in linea con il principio "chi inquina paga" e con il principio "l'efficienza energetica al primo posto". Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE.

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14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento  13

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Il sostegno agli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI attraverso il Fondo dovrebbe essere limitato alle regioni meno sviluppate e alle regioni in transizione di cui all'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento n. …/… [CPR].

Emendamento  14

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo dovrebbero essere integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

(13) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo potrebbero essere integrate su base volontaria da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

Emendamento  15

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati.

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace e misurabile attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, nell'ambito del dialogo sociale e in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi, conformemente al principio di partenariato di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR] e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima ed eventualmente spingendosi oltre questi ultimi. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati.

Emendamento  16

 

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide e le esigenze di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione.

(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per raggiungere i traguardi climatici dell'Unione per il 2030 e realizzare un'economia climaticamente neutra entro il 2050, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra, mantenendo e ampliando al contempo le opportunità di occupazione nei territori interessati al fine di evitare l'esclusione sociale. È opportuno prendere in considerazione fattori aggravanti quali i tassi di disoccupazione e la tendenza allo spopolamento. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide, le esigenze e le opportunità di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal europeo. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione.

Emendamento  17

 

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno a territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e nel ritardo delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(19) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno alla popolazione, all'economia e all'ambiente dei territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e nel ritardo delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente e assicuri il rispetto di norme sociali e ambientali rigorose e la promozione della partecipazione dei lavoratori. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento  18

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno ai territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050.

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno alla popolazione, all'economia e all'ambiente dei territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso il raggiungimento dei traguardi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050.

Emendamento  19

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di "consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra".

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di "consentire alle regioni, alle persone, alle imprese e ad altri portatori di interessi di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 e verso il raggiungimento degli obiettivi intermedi per il 2030, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi.

Emendamento  20

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 11 270 459 000 EUR a prezzi correnti e possono essere integrate, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile.

2.  Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 25 358 532 750 EUR a prezzi 2018 ("importo principale") e non derivano dal trasferimento di risorse da altri fondi coperti dal regolamento (UE) .../... [nuovo CPR]. L'importo principale può essere integrato, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile.

Emendamento  21

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3.  La ripartizione annuale tra Stati membri dell'importo di cui al paragrafo 1 è stabilita nella decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo la metodologia di cui all'allegato I.

3.  Su richiesta di uno Stato membro, l'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è messo a disposizione anche per gli anni 2025-2027. Per ciascun periodo, le rispettive ripartizioni annuali tra Stati membri dell'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono stabilite nella decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo la metodologia di cui all'allegato I.

Emendamento  22

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 ter

 

Meccanismo di ricompensa ecologica

 

Il 18 % del totale degli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 3 bis, paragrafo 1, primo comma, è assegnato in funzione della velocità con cui gli Stati membri riducono le emissioni di gas a effetto serra, diviso per il loro RNL medio più recente.

Emendamento  23

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 quater

 

Dotazioni specifiche per le regioni ultraperiferiche e le isole

 

L'1 % del totale degli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 3 bis, paragrafo 1, primo comma, costituisce una dotazione specifica per le isole, e l'1 % costituisce una dotazione specifica per le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE; dette dotazioni sono assegnate agli Stati membri interessati.

Emendamento  24

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le start-up, finalizzati alla diversificazione e alla riconversione economica;

a) investimenti produttivi e sostenibili nelle microimprese e PMI, tra cui le start-up e il turismo sostenibile, finalizzati alla creazione di posti di lavoro, alla modernizzazione, alla diversificazione e alla riconversione economica;

Emendamento  25

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza;

b) investimenti nella creazione di nuove imprese e nello sviluppo di quelle esistenti, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza, finalizzati alla creazione di posti di lavoro;

Emendamento  26

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) investimenti in infrastrutture sociali finalizzati alla creazione di posti di lavoro e alla diversificazione economica;

Emendamento  27

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) investimenti in attività di ricerca e innovazione e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;

c) investimenti in attività di ricerca e innovazione, anche nelle università e negli istituti pubblici di ricerca, e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate e pronte per il mercato;

Emendamento  28

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica e nell'energia rinnovabile;

d) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili e i relativi sistemi, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica, nelle tecnologie di stoccaggio dell'energia e nell'energia rinnovabile sostenibile, laddove tali investimenti comportino la creazione di posti di lavoro o il mantenimento di posti di lavoro sostenibili su vasta scala;

Emendamento  29

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) investimenti nella mobilità intelligente e sostenibile e nelle infrastrutture di trasporto rispettose dell'ambiente;

Emendamento  30

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter) investimenti in progetti di lotta alla povertà energetica, in particolare nel campo dell'edilizia sociale, e di promozione dell'efficienza energetica, di un approccio climaticamente neutro e del teleriscaldamento a basse emissioni nelle regioni più colpite;

Emendamento  31

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale;

e) investimenti nella digitalizzazione, nell'innovazione e nella connettività digitali, compresa l'agricoltura digitale e di precisione;

Emendamento  32

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni;

f) investimenti nelle infrastrutture verdi e nella bonifica e decontaminazione di siti e aree dismesse e progetti di conversione laddove non sia possibile applicare il principio "chi inquina paga";

Emendamento  33

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) creazione e sviluppo di servizi sociali e pubblici di interesse generale;

Emendamento  34

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g ter) investimenti nella cultura, nell'istruzione e nello sviluppo delle comunità, compresa la valorizzazione del patrimonio minerario tangibile e intangibile e dei centri comunitari;

Emendamento  35

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori;

h) miglioramento delle competenze, riqualificazione professionale e formazione dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro;

Emendamento  36

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) assistenza nella ricerca di lavoro;

i) assistenza nella ricerca di lavoro, sostegno all'invecchiamento attivo e sostegno al reddito per i lavoratori che sono in transizione da un lavoro all'altro;

Emendamento  37

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;

j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro, in particolare le donne, i disabili e i gruppi vulnerabili;

Emendamento  38

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il Fondo può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

Il Fondo può inoltre, nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione di cui all'articolo 102, paragrafo 2, del regolamento n.  .../... [nuovo CPR], sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta, al fine di creare nuovi posti di lavoro, se rispettano gli obiettivi sociali legati alla creazione di posti di lavoro, la parità di genere, la parità di retribuzione e gli obiettivi ambientali e se agevolano la transizione verso un'economia climaticamente neutra senza sostenere la delocalizzazione, conformemente all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento n. .../... [nuovo CPR].

Emendamento  39

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il Fondo può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera i). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

Il Fondo può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera i), del presente regolamento e rispettino le altre condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo. Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

Emendamento  40

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione16;

c) le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione16, tranne nei casi in cui le difficoltà derivano dal processo di transizione energetica o nel caso in cui le difficoltà sono iniziate dopo il 15 febbraio 2020 e sono imputabili alla crisi della COVID-19;

__________________

__________________

16 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

16 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Emendamento  41

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili;

d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, a meno che non risultino compatibili con il comma 1 bis;

Emendamento  42

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente.

e) gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui il mercato fornisce alla clientela soluzioni equivalenti a condizioni concorrenziali;

Emendamento  43

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) gli investimenti in imprese diverse dalle PMI che comportano il trasferimento di posti di lavoro e processi produttivi da uno Stato membro a un altro o verso un paese terzo;

Emendamento  44

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera e ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter) le operazioni in una regione NUTS 2 in cui, nel periodo coperto dal programma, sia prevista l'apertura di una nuova miniera di carbone, lignite, scisto bituminoso o di un sito di estrazione della torba oppure la riapertura di una miniera di carbone, lignite, scisto bituminoso o di un sito di estrazione della torba temporaneamente dismessi.

Emendamento  45

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), per le regioni che dipendono fortemente dall'estrazione e dalla combustione di carbone, lignite, scisto bituminoso o torba, la Commissione può approvare piani territoriali per una transizione giusta che comprendono investimenti in attività connesse al gas naturale, posto che tali attività siano da considerarsi ecosostenibili a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/... [Tassonomia] e soddisfino le seguenti condizioni cumulative:

 

a)  sono utilizzate come tecnologia ponte in sostituzione del carbone, della lignite, della torba o dello scisto bituminoso;

 

b)  rientrano nei limiti della disponibilità sostenibile o sono compatibili con l'utilizzo di idrogeno pulito, biogas e biometano;

 

c)  contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'Unione in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, accelerando la progressiva eliminazione totale di carbone, lignite, torba o scisto bituminoso;

 

d)  realizzano riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra e dell'inquinamento atmosferico e aumentano l'efficienza energetica;

 

e)  contribuiscono ad affrontare la povertà energetica;

 

f)  non ostacolano lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nei territori interessati e sono compatibili e in sinergia con un successivo utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

 

In casi debitamente giustificati, la Commissione può altresì approvare investimenti in attività che non rispettano i criteri dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/... [Tassonomia] qualora esse soddisfino tutte le altre condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo e lo Stato membro sia in grado di giustificare, nel piano territoriale per una transizione giusta, la necessità di sostenere tali attività e dimostri la coerenza delle stesse con gli obiettivi e la legislazione dell'Unione in materia di energia e di clima, nonché con il proprio piano nazionale per l'energia e il clima.

Emendamento  46

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di un programma.

Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori o le attività economiche interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di un programma.

Emendamento  47

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato.

A meno che non giustifichi debitamente il rifiuto della sua approvazione, la Commissione approva un programma se i territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicati nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, sono debitamente individuati e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato, con gli obiettivi di neutralità climatica per il 2050, con le tappe intermedie per il 2030 e con il pilastro europeo dei diritti sociali.

Emendamento  48

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al Fondo è pari ad almeno una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità, ad esclusione delle risorse di cui all'articolo 3 bis, paragrafo 1, ma non supera il triplo di detto importo.

2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri. Tali risorse possono essere integrate dalle risorse trasferite su base volontaria in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ da trasferire alla priorità del Fondo non è superiore a una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità. Le risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ mantengono i loro obiettivi originari e sono incluse nei livelli di concentrazione tematica del FESR e del FSE+.

Emendamento  49

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il Fondo è concepito per le comunità più vulnerabili all'interno di ciascuna regione e, pertanto, i progetti ammissibili finanziati nell'ambito del Fondo che contribuiscono all'obiettivo specifico di cui all'articolo 2 beneficiano di un cofinanziamento fino all'85 % dei costi pertinenti.

Emendamento  50

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione17, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

1. Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità locali e regionali pertinenti dei territori interessati e conformemente al principio di partenariato stabilito all'articolo 6 del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR] e, se del caso, con l'assistenza della BEI e del FEI, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) 2016/2066 della Commissione17, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

__________________

__________________

17 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

17 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

Emendamento  51

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso un'economia climaticamente neutra, compreso un calendario delle fasi principali della transizione che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima ("PNEC");

a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso il conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e un'economia climaticamente neutra entro il 2050, compreso un calendario delle fasi principali della transizione che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima ("PNEC");

Emendamento  52

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno del Fondo in conformità al paragrafo 1;

b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno del Fondo in conformità al paragrafo 1, corredata da indicatori quali il tasso di disoccupazione e il tasso di spopolamento;

Emendamento  53

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori;

c) valutazione d'impatto delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, del potenziale impatto sulle entrate pubbliche, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori e delle sfide riguardanti la povertà energetica;

Emendamento  54

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte agli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra;

d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte agli effetti sociali, demografici, economici, sanitari e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra;

Emendamento  55

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) valutazione della sua coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali;

e) valutazione della sua coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali, se del caso;

Emendamento  56

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) se viene fornito sostegno a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI, l'elenco esaustivo di tali operazioni e imprese e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;

h) se viene fornito sostegno a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI, l'elenco indicativo di tali operazioni e imprese e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;

Emendamento  57

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e, se del caso, della BEI e del FEI.

Emendamento  58

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi. I target finali non sono soggetti a revisione una volta che una richiesta di modifica del programma, presentata a norma dell'articolo [14, paragrafo 2),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sia stata approvata dalla Commissione.

2. Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi.

Emendamento  59

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, se sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma conclude che non è stato raggiunto almeno il 65 % del target finale stabilito per uno o più indicatori di output o di risultato per le risorse del Fondo, può operare rettifiche finanziarie a norma dell'articolo [98] del regolamento (UE) [nuovo CPR] riducendo il sostegno del Fondo alla priorità in questione per rispecchiare l'effettivo conseguimento.

La Commissione, sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma, può operare rettifiche finanziarie conformemente al regolamento (UE) [nuovo CPR].

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Disposizioni transitorie

 

Gli Stati membri beneficiano di un periodo transitorio fino al ... [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] per la preparazione e l'adozione dei piani territoriali per una transizione giusta. Tutti gli Stati membri sono pienamente ammissibili al finanziamento a norma del presente regolamento durante tale periodo di transizione, che non viene preso in considerazione dalla Commissione in sede di esame di una decisione in materia di disimpegno o perdita di finanziamento.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 10 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 ter

 

Riesame

 

Al più tardi entro la fine del riesame intermedio del prossimo quadro finanziario pluriennale, la Commissione riesamina l'attuazione del Fondo e valuta l'opportunità di modificare il suo ambito di applicazione in linea con le eventuali modifiche del regolamento 2020/... [regolamento in materia di tassonomia], con gli obiettivi climatici dell'Unione quali definiti dal regolamento (UE) 2020/... [legge europea sul clima] e con l'evoluzione dell'attuazione del piano d'azione sulla finanza sostenibile. Su tale base, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di proposte legislative.

 


MOTIVAZIONE

A. Introduzione

 

Nell'ambito delle proposte legislative che disciplinano l'uso dei finanziamenti della politica di coesione per il periodo 2021-2027, uno dei principali obiettivi di riferimento per gli investimenti dell'UE sarà la realizzazione di "un'Europa più verde e a basse emissioni di carbonio attraverso la promozione di una transizione verso un'energia pulita ed equa, di investimenti verdi e blu, dell'economia circolare, dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della gestione e prevenzione dei rischi". Ciò è quanto occorre per attuare l'accordo di Parigi. Inoltre, si prevede di destinare il 25 % della spesa totale del QFP ad attività connesse al clima.

 

Il Green Deal europeo rafforza ulteriormente l'impegno dell'UE per un futuro più verde, definendo una nuova politica di crescita per l'Europa con l'ambizioso obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. Tale obiettivo è stato approvato dal Consiglio europeo il 12 dicembre 2019.

 

Lungo il percorso verso un'economia verde e la neutralità climatica persistono tuttavia particolari difficoltà cui dobbiamo far fronte con urgenza. Vi sono, ad esempio, molte regioni ancora dipendenti dai carburanti fossili o da processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra. La transizione di tali regioni verso un'economia climaticamente neutra rappresenta pertanto una sfida enorme. Le attività economiche caratterizzate da un'alta intensità di emissioni di gas a effetto serra o basate sulla produzione e sull'uso di combustibili fossili, quali carbone e lignite, dovranno necessariamente diminuire sia in termini di produzione economica che di livelli di occupazione. Altri settori caratterizzati da elevati livelli di emissioni di gas a effetto serra dovranno abbandonare i processi ad alta intensità di carbonio: occorrerà una trasformazione. Dovranno inoltre trasformarsi, o potrebbero scomparire, anche un certo numero di posti di lavoro che dipendono indirettamente dalle summenzionate attività. Tali cambiamenti avranno tutti un impatto diretto sulla vita delle persone e condurranno inevitabilmente a un'ampia gamma di sfide sociali.

 

Il relatore accoglie pertanto con particolare favore il fatto che la Commissione, attraverso la presentazione di un nuovo progetto di regolamento distinto per l'istituzione di un Fondo per una transizione giusta nel periodo di finanziamento successivo al 2020, abbia rivolto la sua attenzione a tali sfide di carattere sociale, economico e ambientale e abbia segnalato l'importanza di una risposta comune dell'UE alla necessità di una transizione giusta.

 

Il relatore è tuttavia del parere che tale proposta, che costituisce la prima proposta legislativa per l'attuazione delle priorità definite nel Green Deal europeo ed è parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile, necessiti ancora di modifiche, integrazioni e adeguamenti. Il relatore è particolarmente preoccupato per l'impatto socioeconomico del processo di transizione verso un'economia climaticamente neutrale e ritiene fermamente che l'UE debba conseguire tale transizione evitando un ulteriore aumento delle disparità tra le regioni e senza lasciare indietro nessuno.

 

B. Struttura del meccanismo per una transizione giusta

 

Il relatore plaude alla struttura a tre pilastri del meccanismo per una transizione giusta, la quale consiste nel Fondo per una transizione giusta, nel regime per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU e nello strumento di prestito per il settore pubblico del Gruppo BEI. Il Fondo per una transizione giusta sarà utilizzato principalmente per concedere sovvenzioni e sarà incentrato sulla diversificazione economica e sulla riqualificazione professionale nonché sull'inclusione attiva dei lavoratori e delle persone in cerca di occupazione, mentre gli altri due pilastri opereranno rispettivamente attirando investimenti privati e mobilitando finanziamenti pubblici.

 

Inoltre, il relatore sottolinea il fatto che il Fondo per una transizione giusta è attuato in regime di gestione concorrente, in stretta collaborazione con le autorità nazionali, regionali e locali e con le parti interessate, in quanto ciò garantisce la titolarità della strategia di transizione. Anche il rispetto del principio di partenariato riveste un'importanza fondamentale, in quanto garantisce che le parti economiche e sociali siano consultate in merito alle tematiche relative a programmazione ed attuazione.

 

C. Ambito di applicazione del sostegno

 

Il relatore si compiace del fatto che il Fondo per una transizione giusta (JTF) sosterrà le attività nell'ambito della diversificazione economica, della riqualificazione dei lavoratori e del risanamento ambientale. Si tratta di un'ampia gamma di attività, che comprende investimenti nei seguenti settori: PMI, R&I, tecnologia e infrastrutture connesse all'energia, digitalizzazione, rigenerazione, economia circolare, miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori, assistenza e inclusione delle persone in cerca di un'occupazione. Tuttavia, l'elenco delle attività dovrebbe avere una portata ancora più ampia per consentire alle regioni, alle persone, alle imprese e ad altre parti interessate di affrontare efficacemente le conseguenze sociali, occupazionali, economiche e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra.

 

Il relatore auspica che siano esclusi dai finanziamenti del Fondo gli investimenti in imprese diverse dalle PMI, nel caso in cui i posti di lavoro e i processi produttivi siano trasferiti da uno Stato membro a un altro o a un paese terzo. Inoltre, il relatore è favorevole a escludere dai finanziamenti gli investimenti connessi ai combustibili fossili, ma ritiene che gli investimenti in attività connesse al gas naturale, in particolare, debbano essere ammissibili al finanziamento a determinate condizioni rigorose.

 

D. Bilancio

 

Il relatore plaude al fatto che il JTF proposto promuoverà la transizione energetica e sosterrà una gamma molto più ampia di attività incluse in tre grandi categorie: sostegno sociale, rivitalizzazione economica e ripristino del territorio. Il relatore accoglie inoltre con favore la proposta della Commissione modificata, che presenta un bilancio notevolmente più elevato e risorse aggiuntive a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa. Tuttavia, poiché gli ambiziosi obiettivi politici dell'UE possono essere conseguiti soltanto attraverso un bilancio ambizioso, sono necessarie risorse ancora maggiori, che non dovrebbero compromettere il finanziamento degli altri fondi di coesione. Inoltre, le risorse del Fondo potrebbero essere integrate da trasferimenti dal FESR e dal FSE+ su base volontaria.

 

Il relatore ritiene inoltre che dovrebbero essere premiati gli sforzi supplementari profusi dagli Stati membri in vista di una riduzione delle emissioni oltre l'obiettivo previsto. Sostiene pertanto l'introduzione di incentivi quali il meccanismo di ricompensa ecologica, che premiano con dotazioni aggiuntive gli Stati membri che riducono più rapidamente le loro emissioni di gas a effetto serra.  Secondo il relatore si dovrebbe inoltre rivolgere un'attenzione particolare alle isole e alle regioni ultraperiferiche, garantendo una dotazione speciale a loro favore.

 

E. Conclusione

 

La presente relazione è il risultato di intense discussioni e rappresenta un compromesso. In particolare, il relatore desidera ringraziare i relatori ombra degli altri gruppi politici, nonché i relatori per parere delle cinque commissioni associate e delle altre due commissioni competenti per parere. Il relatore attende ora con interesse gli intensi negoziati interistituzionali che si svolgeranno a seguito della pausa estiva.

 


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I BILANCI (26.6.2020)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Relatore per parere (*): Siegfried Mureşan

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

 

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore sostiene pienamente il Fondo per una transizione giusta, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 10 ottobre 2019 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie.[1]

In detta risoluzione, il Parlamento "invita la Commissione a garantire che il prossimo QFP sia pienamente conforme all'accordo di Parigi e sottolinea l'urgente necessità di un ulteriore salto di qualità riguardo agli sforzi politici e finanziari per raggiungere i suoi obiettivi, nonché di una transizione equa verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio basata sui più alti criteri in materia di giustizia sociale, in modo che nessuno e nessun luogo siano lasciati indietro".

Il relatore ritiene che il Fondo per una transizione giusta debba essere rafforzato attraverso una maggiore dotazione al fine di permettere a tale Fondo di conseguire i suoi ambizioni obiettivi. Si dovrebbe accedere ai finanziamenti del Fondo per una transizione giusta in modo indipendente da altri fondi di investimento e strutturali dell'UE. Pertanto, sebbene sia necessario garantire il massimo livello di complementarità tra i fondi dell'UE, il relatore ritiene che l'accesso al Fondo per una transizione giusta non dovrebbe essere subordinato alla "corrispondenza" di altri fondi di coesione per i seguenti motivi:

 

1.  Il Fondo per una transizione giusta è uno strumento complementare agli altri strumenti impiegati nell'ambito della politica di coesione dell'UE. Esso avrà un ruolo fondamentale nel superare una delle maggiori sfide sulla strada verso la neutralità climatica. In linea con l'importanza politica del Fondo, occorre pertanto che il suo funzionamento e la sua dotazione siano il più indipendenti possibile dagli altri strumenti di finanziamento, rimanendo al contempo complementari ad essi.

2.  La richiesta di abbinare la dotazione del Fondo per una transizione giusta ai corrispondenti fondi strutturali ostacola l'uso dei rispettivi fondi. Dovrebbe spettare agli Stati membri decidere come assegnare la dotazione nazionale sulla base delle loro caratteristiche economiche, sociali e territoriali e a condizione che tale assegnazione sia conforme al quadro giuridico dell'UE. Esigendo la corrispondenza delle dotazioni del Fondo per una transizione giusta con i finanziamenti a favore della coesione, si imporrebbe agli Stati membri una condizione supplementare, creando così un onere aggiuntivo.

 

 

 

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"11 e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile12, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti.

(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, al fine di limitare l'aumento della temperatura globale a meno di 1,5°C, e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici, nonché sul pilastro europeo dei diritti sociali. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"11 e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile12, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti.

_________________

_________________

11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019.

12 COM(2020) 21 del 14.1.2020.

12 COM(2020) 21 del 14.1.2020.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa e socialmente accettabile per tutti. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri devono tenerne presenti le implicazioni economiche e sociali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo.

(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere inclusiva e socialmente accettabile per tutti, ridurre le disuguaglianze e non lasciare indietro nessuno. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri, nonché i diversi attori locali e regionali, dovrebbero tenerne presenti le implicazioni economiche, ambientali, sociali e per il mercato del lavoro fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative e per valorizzare quelle positive, quali la creazione di nuovi posti di lavoro dignitosi e sostenibili o il miglioramento della qualità dell'aria. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali ed economiche della transizione verso la neutralità climatica dell'UE.

(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, che nel prossimo decennio permetteranno di mobilitare almeno 1 000 miliardi di EUR a sostegno di investimenti sostenibili attraverso il bilancio dell'UE e gli strumenti associati, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe sostenere in particolare i lavoratori e i cittadini delle regioni colpite dalla transizione, integrando al contempo le azioni per una transizione ecologica dei pertinenti programmi del QFP 2021-2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali ed economiche, in particolare per i lavoratori colpiti dal processo, verso la neutralità climatica dell'UE entro il 2050.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato.

(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è non solo attenuare e compensare gli effetti negativi della transizione climatica ma anche creare e valorizzare gli effetti positivi futuri fornendo sostegno ai territori più colpiti, nonché alle persone che vivono in tali luoghi e in particolare i lavoratori interessati dai cambiamenti, e contribuire a conseguire una transizione equa verso la neutralità climatica entro il 2050. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad agevolare e catalizzare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione, il riposizionamento e la modernizzazione dell'economia locale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione e sul tenore di vita. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato. È altresì opportuno concedere sostegno ai territori che attraversano cambiamenti strutturali significativi in seguito alla graduale eliminazione delle attività estrattive.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) l'applicazione del sostegno e dei finanziamenti dell'Unione dovrebbe garantire che tutti i progetti ammissibili in ogni Stato membro siano coerenti con la responsabilità dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050;

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite dal FESR e dal FES+ contribuiranno pienamente al conseguimento di tale obiettivo.

(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, la politica di coesione e il Fondo dovrebbero offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite su base volontaria dal FESR e dal FSE + possono contribuire ulteriormente al conseguimento di tale obiettivo e agevolare la transizione verde, contribuendo pienamente, nel contempo, alla creazione di posti di lavoro di qualità, a una crescita inclusiva e sostenibile e allo sviluppo regionale.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Alla luce della pandemia di COVID-19, e al fine di dimostrare l'impegno dell'Unione volto a raggiungere una ripresa economica percorrendo la strada dello sviluppo sostenibile, è necessario che il prossimo QFP e il piano per la ripresa dell'Europa comprendano un incremento dell'importo destinato al Fondo.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) Le risorse del Fondo dovrebbero essere commisurate al suo ambizioso obiettivo. Al fine di attenuare gli effetti della transizione verso la neutralità climatica, tale Fondo dovrebbe disporre di una dotazione finanziaria distinta, indipendente dalla dotazione degli altri fondi strutturali e di investimento dell'UE. L'accesso al Fondo per una transizione giusta non dovrebbe essere subordinato a trasferimenti da altri fondi dell'UE. Un tale accesso indipendente permetterà al Fondo di funzionare in modo adeguato, conseguire i risultati attesi e generare prevedibilità a favore dei beneficiari.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione.

(7) Le risorse del Fondo da sole non saranno sufficienti a far fronte a tutte le sfide connesse alla transizione verso la neutralità climatica. Per tale motivo le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione. I contributi volontari trasferiti dal FESR e dal FSE+ al Fondo non pregiudicano gli altri obiettivi della politica di coesione e le dotazioni finanziarie previste per altri obiettivi nel quadro del FESR e del FSE+. I contributi trasferiti non dovrebbero essere superiori al 20 % delle risorse originariamente destinate a uno Stato membro per il FESR e il FSE+.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) La dotazione finanziaria costituisce l'importo di riferimento privilegiato per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio, a norma dell'articolo [17] dell'accordo interistituzionale [tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria]+ e può essere aumentata mediante decisione dell'autorità di bilancio. Inoltre, la dotazione finanziaria del Fondo può essere integrata da contributi aggiuntivi degli Stati membri e da altre risorse, conformemente all'atto di base applicabile, e può costituire un'entrata con destinazione specifica esterna oltre ai casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario.

 

_____________

 

+Riferimento da aggiornare opportunamente in base all'accordo interistituzionale applicabile per il periodo 2021-2027.+

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica.

(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili e, in misura minore, da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe sostenere gli Stati membri in stato di necessità, sulla base della rispettiva capacità finanziaria, affinché effettuino gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica. È opportuno prestare particolare attenzione alle regioni insulari, scarsamente popolate o isolate, in cui la transizione energetica verso la neutralità climatica è più difficile da realizzare.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate sulla base dell'articolo 322 TFUE riguardano inoltre la tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate concernenti lo Stato di diritto negli Stati membri, poiché il rispetto dello Stato di diritto è un requisito essenziale per una sana gestione finanziaria e per finanziamenti dell'Unione efficaci.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  Conformemente al regolamento (UE) .../... [strumento dell'Unione europea per la ripresa] ed entro i limiti delle risorse ivi assegnate, nel quadro del Fondo si dovrebbero attuare misure per la ripresa e la resilienza per far fronte agli effetti senza precedenti della crisi COVID-19. È opportuno che tali risorse aggiuntive siano utilizzate in modo da garantire il rispetto delle scadenze previste dal regolamento (UE) .../... [strumento dell'Unione europea per la ripresa];

 

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 205013, pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione e della connettività, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo.

(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal, tutelando, preservando e valorizzando nel contempo il capitale naturale dell'Unione, nonché rafforzando la salute e il benessere per quanto riguarda i rischi e le ripercussioni in materia ambientale. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 205013, pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale. Il sostegno dovrebbe essere disponibile anche per settori e posti di lavoro indiretti che dipendono dalle catene del valore dei combustibili fossili e dai processi industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, ad esempio per la riqualificazione professionale dei lavoratori. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione e della connettività, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo.

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13 Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final].

13 Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final].

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Il Fondo dovrebbe inoltre essere utilizzato per sostenere gli investimenti in progetti sociali, educativi, sanitari e culturali, a condizione che siano creati nuovi posti di lavoro, in particolare nelle regioni che dipendono da un'economia ad alta intensità di carbonio e che sono colpite dalla transizione strutturale verso un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a bassa intensità di carbonio. Tale investimento contribuirebbe a garantire che le persone che vivono in regioni soggette alla transizione abbiano accesso a servizi pubblici e di interesse generale di alta qualità, al fine di sostenere una transizione socialmente giusta che non lasci indietro nessuno.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione.

(11) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, compresi quelli colpiti dalla povertà energetica e quelli considerati più vulnerabili secondo la definizione del regolamento (UE) .../... [FSE+], il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali e a conseguire l'equilibrio di genere nei vari settori, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione. La determinazione di un effetto netto sull'occupazione, con nuovi posti di lavoro di alta qualità, dovrebbe essere un obiettivo generale della transizione climatica, del meccanismo per una transizione giusta e del Fondo.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Per evitare di esacerbare le disuguaglianze in un processo di transizione giusta sono necessarie politiche e strategie inclusive. La promozione della coesione sociale dovrebbe essere un principio guida del sostegno a titolo del Fondo, promuovendo la parità di genere e migliori condizioni per i migranti e i rifugiati, nonché per i lavoratori giovani e anziani e per quelli scarsamente qualificati, garantendo che nessuno sia lasciato indietro.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dal Fondo contribuisca al rispetto e alla promozione della parità tra uomini e donne conformemente all'articolo 8 TFUE.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica e il riposizionamento dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta e dovrebbero essere sostenibili e coerenti con il principio dell'efficienza energetica al primo posto. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini di tutte le categorie elencate all'articolo 107, paragrafo 3, TFUE. Gli investimenti produttivi a favore delle imprese non dovrebbero distorcere la concorrenza tra di esse.

_________________

_________________

14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato devono essere flessibili al fine di garantire che le regioni in transizione possano attrarre investimenti privati. In fase di elaborazione di nuovi orientamenti, la Commissione dovrebbe pertanto tenere conto anche dei problemi relativi ai cambiamenti strutturali nelle regioni interessate, assicurando nel contempo una concorrenza leale sul mercato interno. Le norme in materia di aiuti di Stato dovrebbero consentire a tutte le regioni beneficiarie di assistenza a titolo del Fondo di far fronte alla minaccia di perdite occupazionali in una fase precoce e in modo efficace. Dovrebbe essere consentita un'adeguata flessibilità secondo le norme applicabili, indipendentemente dallo status delle regioni assistite.

 

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo dovrebbero essere integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

(13) Al fine di assicurare flessibilità e coerenza alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", gli Stati membri, in stretta collaborazione con le autorità locali e regionali e con le parti sociali, dovrebbero programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR], le risorse del Fondo possono essere integrate su base volontaria da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+, laddove tale complementarità sia giustificata e non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi ai quali sono destinati i finanziamenti a titolo del FESR e del FSE+. In alternativa, si potrebbe elaborare un programma autonomo del Fondo, laddove tale linea di condotta sia giustificata da circostanze oggettive.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 13 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis)  Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 13 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 ter) L'attivazione delle risorse del Fondo dovrebbe ridurre al minimo gli oneri amministrativi e i costi per i beneficiari del Fondo e per tutti gli attori coinvolti, in linea con le misure di semplificazione introdotte dal regolamento (UE) .../... [nuovo CPR].

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati.

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri redigeranno, in stretta cooperazione con tutti i pertinenti portatori di interessi e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati. Inoltre, i piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero essere coerenti con le pertinenti strategie territoriali di cui all'articolo [23] del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR], comprese le strategie di specializzazione intelligente (S3), i PNEC e il pilastro europeo dei diritti sociali, al fine di definire e attuare il Fondo per una transizione giusta, includendo il coordinamento strategico degli sforzi a livello locale, regionale, nazionale e dell'Unione ai fini della diversificazione delle economie regionali e garantendo al contempo una transizione equa e giusta.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Tutti gli Stati membri dovrebbero sostenere l'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050, al fine di realizzare con successo la transizione ecologica. Gli Stati membri che non si sono ancora impegnati a conseguire tale obiettivo dovrebbero ottenere un accesso soltanto parziale alla loro dotazione nazionale a titolo del Fondo. In tal caso, le regioni di tali Stati membri che si sono impegnate per il conseguimento del suddetto obiettivo dovrebbero essere favorite.

 

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide e le esigenze di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione.

(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra, promuovere l'occupazione e prevenire il degrado ambientale, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e possono far parte di unità più ampie, quali le regioni di livello NUTS 3, o corrispondere ad esse. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide e le esigenze di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal. I piani dovrebbero illustrare nel dettaglio le sinergie e le complementarità con altri programmi dell'Unione e con pilastri del meccanismo per una transizione giusta e, se del caso, del Fondo per la modernizzazione per far fronte alle esigenze di sviluppo individuate. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione, se del caso, o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione. Su richiesta degli Stati membri, la Commissione dovrebbe fornire assistenza tecnica, qualora essi non dispongano della capacità amministrativa necessaria o riscontrino difficoltà nell'elaborazione dei piani territoriali per una transizione giusta.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Alla luce degli enormi sforzi che le PMI devono compiere per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19, le autorità nazionali, regionali e locali, le imprese e gli altri enti che fanno richiesta di finanziamenti a titolo del Fondo dovrebbero essere sostenuti da un processo di candidatura e di rendicontazione chiaro, completo e agevole, che consenta un sostegno mirato.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Al fine di intensificare l'orientamento ai risultati nell'uso delle risorse del Fondo, è opportuno che la Commissione, in linea con il principio di proporzionalità, possa applicare rettifiche finanziarie nei casi di grave mancato conseguimento dei target finali definiti per l'obiettivo specifico del Fondo.

(16) Al fine di garantire che l'uso delle risorse del Fondo produca i risultati attesi, è opportuno che la Commissione, in linea con il principio di proporzionalità, possa applicare rettifiche finanziarie nei casi di grave mancato conseguimento dei target finali definiti per l'obiettivo specifico del Fondo.

 

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Considerando 18

 

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il Fondo, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per definire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per ogni Stato membro in conformità all'allegato I.

(18) Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il Fondo, è opportuno attribuire alla Commissione poteri delegati per definire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per ogni Stato membro in conformità all'allegato I. .

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno ai territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050.

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno ai territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche e geografiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di "consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra".

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di "consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra". Gli investimenti dovrebbero essere finalizzati alla mitigazione delle perdite occupazionali derivanti dalla transizione, sostenendo la riconversione e la creazione di nuovi posti di lavoro.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 7,5 miliardi di EUR a prezzi 2018 e possono essere integrate, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile.

Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 25 miliardi di EUR a prezzi 2018. La dotazione finanziaria del Fondo può essere ulteriormente integrata da contributi volontari degli Stati membri e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile, che costituiscono un'entrata con destinazione specifica esterna in aggiunta ai casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), del regolamento finanziario.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Lo 0,35 % dell'importo di cui al primo comma è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Una quota minima pari allo 0,35 % dell'importo di cui al primo comma è destinata all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione; tale quota può essere aumentata su richiesta di uno Stato membro, in base alle specificità del piano territoriale per una transizione giusta.

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce la ripartizione annuale delle risorse, tra cui le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, tra gli Stati membri, secondo la metodologia di cui all'allegato I.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10, al fine di integrare il presente regolamento adottando una decisione atta a stabilire la ripartizione annuale delle risorse, tra cui le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, tra gli Stati membri, secondo la metodologia di cui all'allegato I.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per gli Stati membri che non si sono ancora impegnati a conseguire l'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica entro il 2050, l'accesso al Fondo sarà limitato a un terzo della rispettiva dotazione nazionale ("tranche non congelata"), mentre i restanti due terzi saranno resi disponibili al momento dell'accettazione di tale impegno ("tranche congelata"). In tal caso, le regioni che si impegnano ad attuare tale obiettivo dovrebbero ottenere un accesso prioritario alla tranche congelata della dotazione nazionale.

 

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. In deroga all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR], le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, destinate al Fondo nel bilancio dell'Unione o provenienti da altre risorse, non richiedono un sostegno complementare a carico del FESR o del FSE+.

soppresso

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis – Titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis– paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le misure di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) .../... [strumento europeo per la ripresa] sono attuate nel quadro del Fondo con un importo pari a 30 000 000 000 EUR a prezzi 2018 a carico dell'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vi), di tale regolamento, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 3, 4 e 8 del suddetto regolamento.

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis– paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Tale importo è considerato come facente parte della categoria "altre risorse" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis.

 

Tali importi sono messi a disposizione, in aggiunta alle risorse complessive di cui all'articolo 3, per gli impegni di bilancio nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per gli anni dal 2021 al 2024 come segue:

 

– 2021: 7 495 797 242 EUR;

 

– 2022: 7 496 636 094 EUR;

 

– 2023: 7 496 371 621 EUR;

 

– 2024: 7 495 899 220 EUR.

 

____________________________

 

1bis Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis– paragrafo 1 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Inoltre, 15 295 823 EUR a prezzi 2018 sono resi disponibili per le spese amministrative a titolo delle risorse di cui al primo comma.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.  Una quota minima pari allo 0,35 % dell'importo di cui al primo comma è destinata all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione; tale quota può essere aumentata su richiesta di uno Stato membro, in base alle specificità del piano territoriale per una transizione giusta.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3.  La ripartizione annuale tra Stati membri dell'importo di cui al paragrafo 1 è stabilita nella decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo la metodologia di cui all'allegato I.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis– paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4.  In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le regole di disimpegno di cui al [titolo VII, capo IV] del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR] si applicano agli impegni di bilancio riguardanti le risorse di cui al paragrafo 1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, tali risorse non sono utilizzate per un programma o un'azione successivi.

 

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Fondo sostiene unicamente le attività direttamente correlate al proprio obiettivo specifico definito nell'articolo 2 e che contribuiscono all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti in conformità all'articolo 7.

1. Il Fondo sostiene unicamente le attività direttamente correlate al proprio obiettivo specifico definito nell'articolo 2 e che contribuiscono all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti in conformità all'articolo 7. Le risorse del Fondo si aggiungono, senza sostituirle, alle attività sostenute nell'ambito del FESR, del FSE+ o di altri programmi dell'Unione.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le start-up, finalizzati alla diversificazione e alla riconversione economica;

a) investimenti produttivi e sostenibili, in particolare nelle PMI e le start-up, finalizzati alla creazione di posti di lavoro dignitosi e sostenibili, alla diversificazione e alla riconversione economica;

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza;

b) investimenti nella creazione di nuove imprese, nella diversificazione di imprese già esistenti o in attività economiche alternative sostenibili, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza;

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) investimenti in attività di ricerca e innovazione e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;

c) investimenti in attività di ricerca e innovazione, compresi gli istituti di ricerca e le università, e promozione del trasferimento e dell'adozione di tecnologie avanzate;

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) investimenti volti a promuovere sistemi di trasporto che migliorino la mobilità urbana e la rendano più sostenibile, anche grazie all'utilizzo di soluzioni tecnologiche intelligenti;

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica e nell'energia rinnovabile;

d) investimenti, in particolare se le misure sul versante della domanda sono insufficienti, nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita, sostenibile e a prezzi accessibili, nella riduzione della dipendenza dall'energia ad alta intensità di carbonio e della povertà energetica, nonché delle emissioni di gas a effetto serra, compresi investimenti nei trasporti e nelle infrastrutture sostenibili che promuovano, tra l'altro, l'elettrificazione e l'uso di biocarburanti, e investimenti in misure mirate di efficienza energetica e nell'energia rinnovabile;

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) investimenti nell'efficienza energetica e nelle energie rinnovabili, compresi investimenti nel teleriscaldamento;

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale;

e) investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale, comprese reti ad alta velocità quali i cavi in fibra ottica per le singole abitazioni nelle regioni insulari, isolate, rurali e scarsamente popolate;

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni;

f) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni, garantendo nel contempo la coerenza con il principio "chi inquina paga";

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) investimenti nelle infrastrutture sociali e nello sviluppo di servizi pubblici di interesse generale;

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori;

h) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori e di quanti cercano lavoro, in particolare coloro che hanno un livello di istruzione basso o sottoutilizzato;

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i)  assistenza nella ricerca di lavoro;

i)  politiche attive in materia di competenze e mercato del lavoro indirizzate all'occupazione e ai settori orientati al futuro, nonché assistenza nella ricerca di lavoro;

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j)  inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;

j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro, garantendo un accesso paritario e l'uguaglianza di genere.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il Fondo può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

Il Fondo può inoltre, per tutte le categorie di cui all'articolo 107, paragrafo 3, TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo  – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione16;

c) le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione16, a eccezione delle imprese che possono ottenere un sostegno per gli investimenti verdi, le nuove tecnologie e le infrastrutture in grado di contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, all'efficienza energetica o alla produzione di energia da fonti rinnovabili;

_____________________

_______________________

16 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

16 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo  – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente.

e) gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente. La presente esclusione non si applica alle regioni insulari, isolate e scarsamente popolate in cui nuove infrastrutture singole ad alta velocità sono necessarie per raggiungere le singole abitazioni.

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di un programma.

Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di una o più priorità nell'ambito di un programma sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE+) o dal Fondo di coesione, o di uno o più programmi specifici, laddove tale linea di condotta sia giustificata da circostanze oggettive.

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La programmazione delle risorse del Fondo avviene in conformità dell'articolo [6] del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR] e garantisce il coinvolgimento diretto delle autorità dei territori interessati di livello NUTS2 o NUTS3, in particolare attraverso l'assegnazione di risorse a titolo di programmi regionali, se questi sono presenti, o lo sfruttamento degli strumenti territoriali integrati definiti agli articoli [da 22 a 28] del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR].

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato.

La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato, nonché con le pertinenti strategie locali e regionali esistenti.

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite a una priorità del Fondo è pari ad almeno a una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità, ma non supera il triplo di detto importo.

2. La/le priorità del Fondo possono comprendere le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite volontariamente in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite volontariamente a una priorità del Fondo non compromette l'adeguato finanziamento delle priorità nell'ambito del FESR e del FSE+. I contributi trasferiti non superano il 20 % delle risorse originariamente destinate a uno Stato membro per il FESR e il FSE+ e non superano il 60 % dell'importo del sostegno proveniente dalla priorità del Fondo.

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione17, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

1. Gli Stati membri redigono, nel pieno rispetto del principio di partenariato, insieme a tutte le autorità pertinenti e le parti sociali, in particolare a livello locale e regionale, dei territori interessati, conformemente all'articolo [6] del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR], uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati, che possono far parte di livelli più ampi o corrispondere a questi ultimi, per esempio il livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione17, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici, sociali e sul mercato del lavoro della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra. Per designare le zone obiettivo e stabilire la ripartizione dei finanziamenti fra di esse sono utilizzati criteri oggettivi e trasparenti. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione fornisce assistenza tecnica per l'elaborazione dei piani territoriali per una transizione giusta.

_________________

_________________

17 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

17 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori;

c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali, nonché i benefici collaterali, in particolare in termini di salute e benessere, della transizione verso un'economia totalmente basata su energie rinnovabili, ad alta efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse e climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, nonché della potenziale creazione di posti di lavoro, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori;

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte agli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra;

d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte alle sfide e alle opportunità sociali, economiche e ambientali della transizione verso un'economia totalmente basata su energie rinnovabili, ad alta efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse e climaticamente neutra, con un elenco dettagliato delle azioni programmate;

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j) indicazione delle sinergie e delle complementarità con altri programmi dell'Unione e pilastri del meccanismo per una transizione giusta per far fronte alle esigenze di sviluppo individuate.

j) indicazione delle sinergie e delle complementarità con altri programmi dell'Unione e pilastri del meccanismo per una transizione giusta e, se del caso, del Fondo per la modernizzazione, per far fronte alle esigenze di sviluppo individuate nel territorio del piano.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione di tutti i partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e delle pertinenti parti interessate al livello geografico dei territori interessati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, con un approccio dal basso verso l'alto.

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le strategie territoriali di cui all'articolo [23] del regolamento (UE) [nuovo CPR], con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente, con i PNEC e con il pilastro europeo dei diritti sociali.

I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le strategie territoriali di cui all'articolo [23] del regolamento (UE) [nuovo CPR], con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente, preferibilmente definendo il quadro delle priorità e i processi di attuazione, con i PNEC e con il pilastro europeo dei diritti sociali, nonché con le strategie regionali e locali esistenti.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) le dotazioni ottenute applicando la lettera a) sono adeguate per assicurare che nessuno Stato membro riceva un importo superiore a 2 miliardi di EUR. Gli importi superiori a 2 miliardi di EUR per Stato membro sono ridistribuiti in proporzione alle dotazioni di tutti gli altri Stati membri. Le quote degli Stati membri sono ricalcolate di conseguenza;

b) le dotazioni ottenute applicando la lettera a) sono adeguate per assicurare che nessuno Stato membro riceva un importo superiore al 20 % della dotazione complessiva del Fondo. Gli importi superiori alla soglia del 20 % sono ridistribuiti in proporzione alle dotazioni di tutti gli altri Stati membri. Le quote degli Stati membri sono ricalcolate di conseguenza;

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) due terzi della dotazione nazionale sono subordinati all'approvazione dell'obiettivo dell'UE di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e all'impegno in tal senso da parte dello Stato membro. Tale importo è iscritto in riserva fino all'accettazione di tale impegno da parte dello Stato membro interessato. In tal caso, le regioni dello Stato membro interessato che approvano l'obiettivo dell'Unione di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 e si impegnano ad attuarlo ottengono un accesso prioritario ai fondi.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del Fondo per una transizione giusta

Riferimenti

COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

REGI

29.1.2020

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

BUDG

29.1.2020

Commissioni associate - annuncio in aula

27.5.2020

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Siegfried Mureşan

5.3.2020

Esame in commissione

4.5.2020

 

 

 

Approvazione

24.6.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

5

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Rasmus Andresen, Clotilde Armand, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valentino Grant, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Angelika Winzig

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Damian Boeselager, Herbert Dorfmann, Petros Kokkalis

 


 

 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

33

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Dimitrios Papadimoulis

PPE

Lefteris Christoforou, Herbert Dorfmann, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW

Clotilde Armand, Olivier Chastel, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nils Torvalds, Nicolae Ştefănuță

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

VERTS/ALE

Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

 

5

-

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Hélène Laporte

NI

Ioannis Lagos

 

2

0

ECR

Johan Van Overtveldt

NI

Mislav Kolakušić

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI (24.6.2020)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Relatrice per parere: Henrike Hahn

 

 

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"11 e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile12, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti.

(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi al fine di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5° C al di sopra dei livelli preindustriali, il pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici e sociali. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"11 e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile12, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare le sfide e le opportunità economiche, sociali, della sostenibilità energetica, della sicurezza energetica, dell'energia a prezzi accessibili e regionali della transizione verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra, resiliente al clima, efficiente in termini di risorse e pienamente circolare entro al più tardi il 2050, nella quale non vi siano emissioni nette di gas a effetto serra, mirando nel contempo ad evitare impatti negativi sulla salute umana e l'ambiente in relazione, tra l'altro, al deterioramento della biodiversità e degli ecosistemi, al consumo eccessivo delle risorse, all'inquinamento atmosferico e chimico e ai rifiuti.

__________________

__________________

11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019.

12 COM(2020) 21 del 14.1.2020.

12 COM(2020) 21 del 14.1.2020.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici e il degrado ambientale apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine (creando però nel medio termine sia opportunità che sfide), il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, in quanto la transizione comporta effetti sociali ed economici di portata maggiore per le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili (specialmente carbone, lignite, torba e scisto bituminoso) o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di aggravare le disparità tra le regioni, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale.

(2) La transizione verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra, resiliente al clima, efficiente in termini di risorse e pienamente circolare entro al più tardi il 2050, costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione e richiederà nuovi investimenti significativi, in particolare nelle tecnologie nuove e innovative. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 il nuovo Green Deal europeo e l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Il 17 aprile 2020 il Parlamento europeo ha inoltre sottolineato che l'obiettivo della neutralità climatica dovrebbe orientare le risposte politiche volte a contrastare la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze e che la strategia del Green Deal dovrebbe essere al centro della ripresa e della ricostruzione dell'economia europea. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici e il degrado ambientale apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine (creando però nel medio termine sia opportunità che sfide), il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, in quanto la transizione comporta effetti sociali ed economici di portata maggiore per le regioni che attualmente dipendono fortemente dai combustibili fossili o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra o dalle industrie che producono prodotti che non sono compatibili con l'obiettivo della neutralità climatica. Tale situazione può non solo mettere a repentaglio la transizione dell'Unione per quanto riguarda l'azione per il clima, ma può anche condurre all'aggravamento delle disparità tra le regioni, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale. Gli Stati membri dovrebbero ricevere i mezzi necessari a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di neutralità carbonica impedendo che le regioni siano lasciate indietro.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa e socialmente accettabile per tutti. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri devono tenerne presenti le implicazioni economiche e sociali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo.

(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa e socialmente inclusiva e contribuire alla creazione di posti di lavoro dignitosi e di qualità, all'eliminazione della povertà e allo sviluppo sostenibile dell'Unione, contrastando nel contempo la disoccupazione, l'emarginazione sociale e le crisi economiche nelle regioni più esposte e tenendo conto della sostenibilità energetica, della sicurezza energetica e delle sfide in termini di accessibilità economica. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri devono tenerne presenti le implicazioni economiche, ambientali, sociali e regionali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per agevolare le necessarie modifiche strutturali e attenuare le conseguenze negative sui lavoratori interessati e su altri portatori di interessi particolarmente interessati dalla transizione. Il bilancio dell'Unione dovrebbe svolgere un ruolo importante a tale riguardo.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) Stando alle previsioni, entro il 2030 la transizione dovrebbe creare 1,2 milioni di posti di lavoro in più nell'Unione, che si aggiungeranno ai 12 milioni di nuovi posti di lavoro già previsti. Secondo le stime della Commissione1bis, nelle regioni carbonifere, dove oltre 200 000 posti di lavoro sono direttamente connessi all'attività carbonifera, è possibile creare entro il 2030 fino a 315 000 posti di lavoro utilizzando le tecnologie energetiche pulite, che possono raggiungere 460 000 posti di lavoro entro il 2050. Le regioni carbonifere da sole potrebbero soddisfare il 60 % dell'impiego previsto delle tecnologie energetiche pulite necessarie per conseguire gli ambiziosi obiettivi della neutralità carbonica. Inoltre lo sviluppo di progetti in materia di energia pulita nelle regioni carbonifere beneficia della disponibilità di infrastrutture e di terreni, della presenza di personale già formato con competenze in ambito elettrico e meccanico, elementi che sono particolarmente adatti per il reinserimento nel settore delle energie rinnovabili e nel patrimonio industriale già esistente.

 

__________________

 

1bis Commissione europea, Centro comune di ricerca, "Clean energies technologies in coal regions: opportunities for jobs and growth" (Tecnologie per le energie pulite nelle regioni carbonifere: opportunità per l'occupazione e la crescita), 2020, https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/cdd4593e-1d56-11ea-95ab-01aa75ed71a1.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali ed economiche della transizione verso la neutralità climatica dell'UE.

(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta non dovrebbe essere considerato come uno strumento di finanziamento autonomo, ma dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027, tenendo conto in particolare degli impatti socioeconomici e ambientali sui lavoratori e le comunità più colpiti dalla transizione dall'attuale dipendenza dal carbone e dal carbonio. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, econtribuendo a un'economia solida e sostenibile, con posti di lavoro in grado di offrire un tenore di vita dignitoso ed effetti positivi sulla salute pubblica, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali, economiche e regionali della transizione verso la neutralità climatica dell'UE e a conseguire tutti gli altri obiettivi ambientali dell'Unione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato.

(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. Il Fondo dovrebbe adoperarsi per sviluppare sinergie e complementarità con gli altri pilastri del meccanismo per una transizione giusta, al fine di garantire che tutti e tre i pilastri si adoperino per conseguire gli stessi obiettivi e non escludano gli investimenti del settore privato che saranno agevolati attraverso il meccanismo per una transizione giusta. Esso dovrebbe sostenere gli obiettivi generali del Green Deal europeo ed essere in linea con il quadro per le attività sostenibili di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento dell'UE in materia di tassonomia], al fine di contrastare le sfide climatiche e ambientali senza lasciare indietro nessuno. L'obiettivo del Fondo è affrontare le sfide e le opportunità della transizione climatica fornendo investimenti mirati nelle regioni interessate, con particolare attenzione alle attività economiche sostenibili, garantendo la diffusione di nuovi progetti sostenibili e innovativi e fornendo sostegno ai territori, ai lavoratori e alle comunità locali più colpiti dai cambiamenti per adattare le loro strutture industriali ed economiche, ripristinando nel contempo la competitività a lungo termine delle regioni e migliorando la coesione sociale ed economica. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad agevolare e sostenere il processo di transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale e consentendo la creazione di nuove opportunità occupazionali, anche attraverso la consultazione tempestiva di tutti i pertinenti portatori di interessi. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato. I destinatari del Fondo dovrebbero rispettare i valori fondamentali dell'Unione sanciti dal trattato.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite dal FESR e dal FES+ contribuiranno pienamente al conseguimento di tale obiettivo.

(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il pilastro europeo dei diritti sociali e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare almeno il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite volontariamente dagli Stati membri dal FESR e dal FES+, in base alle esigenze di sviluppo individuate a livello regionale e locale nei piani nazionali per una transizione giusta, contribuiranno al conseguimento di tale obiettivo.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione.

(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere adeguate e commisurate ai suoi ambiziosi obiettivi ed essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione, ma non dovrebbero in alcun modo sostituire tali investimenti e non dovrebbero condurre a tagli o trasferimenti obbligatori da altri fondi dell'Unione disciplinati dal regolamento (UE) .../... [nuovo regolamento recante disposizioni comuni]. Sulla base degli orientamenti della Banca europea per gli investimenti, dovrebbero essere consentiti finanziamenti fino al 75 % od oltre, nei casi di gravi crisi economiche, dei costi presunti di un progetto sostenuto dal Fondo.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Il Fondo dovrebbe essere finanziato attraverso un QFP 2021-2027 rafforzato e, previa valutazione d'impatto preliminare, mediante nuove risorse supplementari che potrebbero derivare dall'introduzione di nuove risorse dell'Unione quali, ma non solo, imposte applicate alle imprese, al digitale, alla finanza, alla plastica, al carbonio e al reddito derivante dai sistemi di scambio delle quote di emissione;

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica.

(8) La transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra rappresenta una sfida e un'opportunità per tutti gli Stati membri al fine di rispondere meglio alle crisi future e conseguire la prosperità economica e sociale entro i limiti del pianeta. La transizione sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra o che producono prodotti non compatibili con l'obiettivo della neutralità climatica, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Nessun territorio o cittadino dovrebbe essere lasciato indietro. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe tenere conto delle esigenze e della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per consentire, agevolare e accelerare la transizione verso la neutralità climatica e un'Europa sostenibile.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il Fondo, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per ogni Stato membro nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", sulla base di criteri obiettivi.

(9) Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il Fondo, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per ogni Stato membro nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", sulla base di criteri obiettivi. La Commissione dovrebbe inoltre pubblicare tutte le statistiche e le informazioni pertinenti per comprendere meglio e valutare il criterio di assegnazione tra gli Stati membri.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 205013, pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione e della connettività, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo.

(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto degli obiettivi e delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente e dovrebbero essere in linea con il quadro dell'Unione per le attività sostenibili di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento dell'UE in materia di tassonomia]. L'elenco degli investimenti dovrebbe dare priorità a quelli che sostengono le persone, i lavoratori, le comunità e le economie locali, che sono sostenibili a medio e lungo termine e che sono pienamente in linea con tutti gli obiettivi del Green Deal, dell'accordo di Parigi e del pilastro europeo dei diritti sociali. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra, resiliente al clima, efficiente sotto il profilo delle risorse e pienamente circolare, senza arrecare pregiudizio a nessuno degli obiettivi ambientali dell'Unione, e dovrebbero sostenere l'obiettivo di ripristinare la competitività a lungo termine delle regioni colpite.  Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da combustibili fossili o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore, garantendo nel contempo una cooperazione efficace con tutti i pertinenti portatori di interessi onde individuare un quadro temporale equilibrato ma ambizioso per tali azioni. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro al più tardi il 2050, pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione e della connettività, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare e ad agevolare la transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo.

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13 Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final].

 

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione.

(11) Garantire opportunità occupazionali sostenibili per i lavoratori e i territori interessati dalla transizione climatica è un obiettivo fondamentale del Fondo. Al fine di proteggere i cittadini e i lavoratori dipendenti, in particolare i più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere la formazione professionale, lo sviluppo di nuove competenze, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati e delle persone in cerca di lavoro, al fine di aiutarli a riqualificarsi e ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali sostenibili, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione, tenendo conto della necessità di garantire pari opportunità per tutti e di conseguire l'equilibrio di genere in tutti i settori.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) La pandemia di COVID-19 e i suoi effetti sulla salute e sull'economia hanno inciso sull'Unione e sulle priorità della Commissione. La crisi della COVID-19 ha messo in luce inoltre l'interdipendenza tra gli ecosistemi e la nostra economia nonché la forte dipendenza del sistema economico dell'Unione dalle filiere lunghe. Ciò ha rafforzato l'importanza del Fondo e la necessità di destinare risorse adeguate per affrontare le sfide della transizione verso un'economia sostenibile e pienamente circolare e rafforzare la resilienza delle economie dell'Unione, in particolare nelle regioni più colpite. Il Fondo e gli stanziamenti del fondo di coesione dovrebbero evitare di aumentare le disparità tra gli Stati membri dopo la crisi della COVID-19. La proposta modificata della Commissione relativa al Fondo propone di aumentare la dotazione del Fondo per una transizione giusta a oltre 40 miliardi di EUR.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate nell'ambito del Fondo contribuisca al rispetto e alla promozione della parità tra donne e uomini conformemente all'articolo 8 TFUE. Gli obiettivi in materia di parità di genere e l'indipendenza economica delle donne dovrebbero essere garantiti in modo tempestivo e coerente in tutte le dimensioni e in tutte le fasi della preparazione, del monitoraggio, dell'attuazione e della valutazione dei programmi operativi.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica e la riconversione dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti sostenibili e produttivi con particolare attenzione alle PMI, alle microimprese e agli imprenditori, alle imprese sociali e alle cooperative, al fine di aiutarli a riorientare le loro attività imprenditoriali e a creare nuove opportunità. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi, all'espansione e all'occupazione sostenibile. Gli investimenti sostenibili dovrebbero essere intesi come investimenti ai sensi dell'articolo 2, punto 17), del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio13 bis. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti sostenibili e produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Dovrebbe essere attuato un meccanismo per il controllo della sostenibilità per stabilire se abbiano un impatto negativo sull'ambiente, sul clima o a livello sociale. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione ed evitare di falsare la concorrenza tra le imprese, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE. Il Fondo dovrebbe puntare a sostenere unicamente gli investimenti connessi alla transizione climatica che sono sostenibili nel medio e lungo periodo e che forniscono un valore aggiunto al territorio interessato. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero monitorare su base continuativa la sostenibilità degli investimenti derivanti dal Fondo.

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13 bis Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis)  Al fine di garantire che il Fondo non sia utilizzato per pagare i costi di ripristino dei danni ambientali che ricadono sotto la responsabilità ambientale di un'impresa, il sostegno agli investimenti relativi alla rigenerazione, alla conversione ad altri usi e alla decontaminazione dei siti e al ripristino dei terreni e degli ecosistemi, dovrebbe essere consentito solo se nessuna impresa può essere considerata giuridicamente responsabile di finanziare tali attività, conformemente al principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 191 TFUE.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo dovrebbero essere integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

(13) Al fine di assicurare flessibilità e coerenza alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo potrebbero essere integrate su base volontaria da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta. Il Fondo dovrebbe essere reso operativo quanto prima per sostenere le regioni in fase di transizione, in particolare nel contesto della crisi di COVID-19. La Commissione dovrebbe garantire che i pertinenti processi amministrativi siano gestiti senza intoppi.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati.

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere misurabile e subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico sulla base di obiettivi, di indicatori di output e di risultato e di un monitoraggio efficace per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, insieme alle pertinenti autorità regionali e locali e in stretta cooperazione a livello locale e regionale con tutti i pertinenti portatori di interessi, i partner economici e sociali, i rappresentanti della società civile, gli esperti, gli istituti di formazione e di ricerca, i datori di lavoro, anche nei settori industriali interessati, i gruppi di lavoratori, le organizzazioni comunitarie di base e altri portatori di interessi pertinenti e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati. Per garantire una strategia di transizione giusta efficace e inclusiva, tutti i pertinenti portatori di interessi e partner dovrebbero essere pienamente coinvolti in tutte le fasi della preparazione, dello sviluppo, dell'attuazione e della valutazione dei programmi del Fondo e dovrebbero essere posti nelle migliori condizioni per partecipare in modo efficace alla selezione e all'attuazione dei progetti e delle operazioni oggetto di finanziamenti.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide e le esigenze di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione.

(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra, al più tardi entro il 2050, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra o la produzione di prodotti colpiti dalla transizione, tutelando nel contempo i lavoratori interessati e ampliando le opportunità di occupazione nei territori interessati al fine di evitare l'esclusione sociale. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide, le esigenze e le opportunità di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal, l'accordo di Parigi e il pilastro europeo dei diritti sociali. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione e che non conducono a effetti di "lock-in" o ad attivi non recuperabili. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno a territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e nel ritardo delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(19) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno a territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare al più tardi entro il 2050, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo e di occupazione delle varie regioni e nel ritardo delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno ai territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050.

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno ai cittadini, alle attività economiche e ai territori che fanno fronte alla sostenibilità energetica, alla sicurezza energetica e alle sfide relative all'accessibilità economica dell'energia nel processo di transizione verso un'economia dell'Unione giusta e sostenibile, climaticamente neutra, resiliente al clima, efficiente sotto il profilo delle risorse e pienamente circolare entro al più tardi il 20501bis. Il Fondo sostiene la competitività a lungo termine e la coesione sociale e regionale di questi territori.

 

____________

 

1bis I termini "al più tardi" dovrebbero applicarsi ogni volta che è indicata la data 2050 (in tutto il testo).

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il regolamento stabilisce l'obiettivo specifico del Fondo, la sua copertura geografica e le sue risorse, l'ambito di applicazione del sostegno in relazione all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", di cui all'articolo [4, paragrafo 2, lettera a),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], come anche le disposizioni specifiche di programmazione e gli indicatori necessari per il monitoraggio.

2. Il regolamento stabilisce l'obiettivo specifico del Fondo, la sua copertura geografica e le sue risorse, l'ambito di applicazione del sostegno in relazione all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", di cui all'articolo [4, paragrafo 2, lettera a),] del regolamento (UE) [nuovo CPR], come anche le disposizioni specifiche di programmazione, i criteri trasparenti e gli indicatori di sostenibilità necessari per il monitoraggio.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di "consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra".

In conformità agli obiettivi strategici di cui all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di "consentire alle regioni, ai comuni, agli operatori economici, ai lavoratori dipendenti e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici, regionali ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e sostenibile", unitamente al pilastro europeo dei diritti sociali, agli OSS delle Nazioni Unite e agli obiettivi dell'accordo di Parigi.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Fondo fornirà sostegno all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutti gli Stati membri.

1. Il Fondo fornirà sostegno a una transizione giusta per tutti e all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita sostenibile" in tutti gli Stati membri, comprese soprattutto le regioni che dipendono fortemente dall'estrazione e dalla combustione di carbone e di lignite, fatti salvi gli articoli 1 e 2.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 7,5 miliardi di EUR a prezzi 2018 e possono essere integrate, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile.

Le nuove risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano almeno a 40 miliardi di EUR a prezzi 2018. Tali risorse non sono trasferite dalle dotazioni dei fondi coperti dal regolamento (UE) .../.. [nuovo CPR], in particolare dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE+) o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Previa una valutazione d'impatto preliminare, il Fondo è integrato, nella misura del possibile, da risorse proprie aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione, compresi i nuovi potenziali prelievi, e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, l'importo di cui al primo comma è indicizzato in ragione del 2 % annuo.

Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, l'importo di cui al primo comma è indicizzato annualmente in linea con l'inflazione nell'Unione.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce la ripartizione annuale delle risorse, tra cui le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, tra gli Stati membri, secondo la metodologia di cui all'allegato I.

3. La Commissione adotta, mediante un atto delegato, una decisione che stabilisce la ripartizione annuale delle risorse, tra cui le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, tra gli Stati membri, secondo la metodologia di cui all'allegato I.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Fondo sostiene unicamente le attività direttamente correlate al proprio obiettivo specifico definito nell'articolo 2 e che contribuiscono all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti in conformità all'articolo 7.

1. Il Fondo sostiene unicamente le attività direttamente correlate al proprio obiettivo specifico definito nell'articolo 2 e che contribuiscono all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti in conformità all'articolo 7. I destinatari del Fondo rispettano i valori fondamentali dell'Unione sanciti dal trattato.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le start-up, finalizzati alla diversificazione e alla riconversione economica;

a) investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le start-up, le scale-up, le microimprese e gli imprenditori, le imprese sociali, le imprese pubbliche regionali e locali e le cooperative;

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza;

b) investimenti nella creazione di nuove imprese e nell'espansione di imprese esistenti, comprese quelle incentrate sulla promozione dell'efficienza energetica e delle fonti di energia rinnovabili o mediante incubatori di imprese locali e regionali, strutture di co-locazione e servizi di consulenza pertinenti alla transizione climatica;

 

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) investimenti in attività di ricerca e innovazione e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;

c) investimenti sostenibili in attività di ricerca e innovazione, anche attraverso università e centri di ricerca, e promozione del trasferimento e adattamento di tecnologie avanzate pronte per il mercato;

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica e nell'energia rinnovabile;

d) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture sociali per l'energia a prezzi accessibili e sostenibile, investimenti volti a ridurre la povertà energetica e l'inquinamento atmosferico, investimenti nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra (compresi gli investimenti a favore della mobilità sostenibile e della decarbonizzazione del settore dei trasporti), nell'efficienza energetica (compresa la decarbonizzazione degli edifici), nell'infrastruttura di ricarica per i veicoli elettrici e nell'energia rinnovabile (compresi gli investimenti nei sistemi di teleriscaldamento e le tecnologie di stoccaggio), nelle reti energetiche quali le reti intelligenti e super-reti e gli investimenti nell'interconnessione elettrica transfrontaliera;

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale;

e) investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale, soprattutto nelle regioni remote e nelle zone rurali;

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per la mobilità a prezzi accessibili, pulita e intelligente, compresi investimenti nella connettività ferroviaria, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alla diversificazione delle soluzioni di mobilità;

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni;

f) investimenti nella bonifica, nella conversione ad altri usi e decontaminazione di siti e aree e strutture dismesse, ripristino di terreni ed ecosistemi, anche per essere utilizzati come pozzi di assorbimenti e progetti di conversione ad altri usi, ad eccezione di azioni preventive e correttive dovute a norma del diritto unionale e nazionale ai fini della responsabilità ambientale, in linea con l'applicazione del principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 191 TFUE;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) investimenti per il potenziamento dell'economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

g) investimenti nella conservazione, nella protezione e nel ripristino della biodiversità e degli habitat naturali, anche attraverso investimenti nel turismo verde nella regione in transizione;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori;

h) formazione professionale, miglioramento delle competenze, sviluppo di nuove competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro, compresa la consulenza, con particolare attenzione alla parità di genere, per garantire che beneficino di opportunità di lavoro di lunga durata e di qualità nei settori orientati al futuro che contribuiscono direttamente a un'economia sostenibile climaticamente neutra, o nell'economia dell'assistenza e nei settori pubblici essenziali;

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;

j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro, con particolare attenzione alla parità di genere;

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis) ogni altra attività specifica, concordata tra le pertinenti autorità locali e regionali nel territorio interessato, lo Stato membro e la Commissione, che sia in linea con le strategie locali di sviluppo e contribuisca alla transizione verso un'economia dell'Unione neutra in termini di emissioni di carbonio al più tardi entro il 2050;

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

k) assistenza tecnica.

k) assistenza tecnica e servizi di consulenza, anche per la preparazione della documentazione di supporto e di base e le analisi riguardo agli investimenti, nonché per gli incubatori a livello locale e nazionale e i vivai di progetto che riuniscono i finanziatori e i promotori di progetti;

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il Fondo può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

Il Fondo può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, e in conformità delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che:

 

i) tali investimenti siano soggetti a un controllo della sostenibilità per stabilire se abbiano un impatto negativo sull'ambiente, sul clima o sulla società. A tal fine, le imprese forniscono informazioni attendibili sulla base di moduli elaborati dalla Commissione;

 

ii) tali investimenti siano stati evidenziati come cruciali da parte delle regioni in transizione e siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettere h) e i), e siano necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il Fondo può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera i). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

Il Fondo può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera i) e rispettino le altre condizioni stabilite al comma 2 del presente paragrafo. Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Il Fondo mira a sostenere gli investimenti connessi alla transizione ecologica che sono sostenibili nel medio e lungo periodo. La sostenibilità degli investimenti è monitorata su base continuativa dalla Commissione e dallo Stato membro interessato conformemente ai piani territoriali per una transizione giusta di cui all'articolo 7.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;

a) la disattivazione, la manutenzione o la costruzione di centrali nucleari, nonché la gestione o lo stoccaggio di rifiuti nucleari;

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione16;

c) le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione16, e a condizione che tali imprese non siano sostenibili nel medio e lungo periodo, fatte salve le imprese che possono beneficiare dell'eventuale applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti al salvataggio ed alla ristrutturazione di imprese in difficoltà e del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19 della Commissione, qualora tale quadro sia prorogato oltre il 2020;

__________________

__________________

16 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

16 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili;

d) gli investimenti legati direttamente o indirettamente alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio, al trasporto, alla trasmissione o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione degli investimenti compatibili con l'idrogeno pulito, il biogas e il biometano, nei limiti della disponibilità sostenibile, nelle regioni che dipendono fortemente dall'estrazione e dalla combustione di carbone e lignite, a condizione che tali investimenti:

 

i) contribuiscano all'obiettivo dell'Unione in materia di neutralità climatica per il 2050 accelerando la sostituzione del carbone, della lignite, della torba o dello scisto bituminoso, senza limitare nel contempo l'espansione delle fonti di energia rinnovabile;

 

ii) siano debitamente giustificati dall'autorità competente dello Stato membro nel suo piano territoriale per una transizione giusta; e

 

iii) siano coerenti con il diritto dell'Unione, i piani nazionali per l'energia e il clima, il principio dell'efficienza energetica e siano di natura transitoria;

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente.

e) i costi relativi alle azioni preventive e correttive per danni ambientali che rientrano nella responsabilità ambientale dell'impresa che ha causato il danno, inclusi la bonifica, la decontaminazione e il ripristino di siti, in linea con il principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 191 TFUE;

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) le spese di consumo di qualsiasi tipo;

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera e ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter) gli investimenti da parte delle imprese iscritte nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali;

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera e quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e quater) le attività o gli investimenti che corrono un maggiore rischio di non essere sostenibili e di dipendere dai sussidi per operare dopo l'espansione iniziale;

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera e quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e quinquies) qualsiasi altro investimento incompatibile con l'obiettivo della neutralità climatica o che conduce a effetti di "lock-in".

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di un programma.

Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori o le attività economiche interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di un programma.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato.

La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori o delle attività economiche, che richiedono un sostegno supplementare per conseguire il processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e con le fasi per conseguire gli obiettivi climatici dell'Unione entro il 2030.

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite a una priorità del Fondo è pari ad almeno a una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità, ma non supera il triplo di detto importo.

2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse che possono essere trasferite su base volontaria in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. I progetti ammissibili finanziati nell'ambito del Fondo per una transizione giusta che contribuiscono all'obiettivo specifico di cui all'articolo 2 possono beneficiare fino al 75 % dei costi pertinenti od oltre in caso di gravi crisi economiche.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione17, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

1. In ciascuno degli Stati membri, le autorità competenti redigono, insieme alle autorità regionali e locali pertinenti e in piena cooperazione con tutti i portatori di interessi pertinenti di cui al comma 3 del presente articolo dei territori interessati, con l'assistenza della BEI, se del caso, onde garantire la complementarità con gli altri pilastri del meccanismo per una transizione giusta, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione17, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli che richiedono un sostegno supplementare per conseguire la transizione economica, sociale, energetica e ambientale, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

__________________

__________________

17 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

17 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. Su base ad hoc, il sostegno del Fondo dovrebbe essere fornito alle regioni che attraversano una crisi imprenditoriale imprevista derivante dalle azioni per affrontare i cambiamenti climatici, per consentire una risposta adeguata alle situazioni di crisi che possono sorgere nel contesto della transizione, in particolare attraverso misure strategiche nel mercato del lavoro nell'ambito della riqualificazione e della mitigazione degli esuberi. Ciò è volto a garantire che le regioni possano ricevere sostegno, anche se non sono preclassificate come regioni colpite.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso un'economia climaticamente neutra, compreso un calendario delle fasi principali della transizione che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima ("PNEC");

a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale, regionale e locale verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra e resiliente al clima, efficiente sotto il profilo delle risorse e pienamente circolare entro al più tardi il 2050, compreso un calendario chiaro per l'eliminazione graduale dei combustibili fossili o delle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra nei territori interessati e le fasi principali della transizione che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima ("PNEC") e il regolamento (UE) .../... [nuova legge europea sul clima];

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno del Fondo in conformità al paragrafo 1;

b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori o attività economiche o cittadini che richiedono un sostegno supplementare per conseguire il processo di transizione di cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno del Fondo in conformità al paragrafo 1;

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori;

c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori che richiedono un sostegno supplementare per la transizione, considerati anche gli effetti sociali, economici, ambientali e connessi al genere della transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra, tenendo conto nel contempo degli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite; tale valutazione individua inoltre il numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra o ad altre attività colpite dalla transizione verso la neutralità climatica dell'Unione in tali territori o eventuali altre trasformazioni socioeconomiche strutturali necessarie a conseguire gli obiettivi della transizione;

Emendamento  62

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte agli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra;

d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per contrastare gli effetti sociali, economici, demografici, ambientali, dell'indipendenza energetica e connessi al genere della transizione verso un'economia sostenibile, climaticamente neutra e competitiva entro il 2050;

Emendamento  63

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) valutazione della sua coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali;

e) valutazione della sua coerenza con altri impegni, strategie e piani unionali, nazionali, regionali o territoriali pertinenti;

Emendamento  64

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) descrizione dei meccanismi di governance costituiti dagli accordi di partenariato, dalle misure di monitoraggio e valutazione programmate e dagli organismi responsabili;

f) descrizione dei meccanismi di governance costituiti dagli accordi di partenariato, dal grado di efficacia con cui saranno condotte le misure di monitoraggio e valutazione e dagli organismi direttivi responsabili che supervisionano il piano;

Emendamento  65

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) elenco dei pertinenti portatori di interessi di cui al paragrafo 3 e una descrizione di come tali portatori di interessi dovranno essere consultati nel territorio interessato;

Emendamento  66

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) descrizione del tipo di operazioni prospettate e del contributo che si prevede apporteranno per attenuare gli effetti della transizione;

g) descrizione del tipo di operazioni prospettate e del contributo che si prevede apporteranno per attenuare e agevolare gli effetti della transizione nonché tappe chiare per la competitività a lungo termine e la crescita sostenibile delle regioni colpite;

Emendamento  67

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) descrizione delle modalità con cui dovrà essere monitorata su base continuativa la sostenibilità a medio e lungo termine degli investimenti per finanziare la transizione climatica;

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) se viene fornito sostegno a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI, l'elenco esaustivo di tali operazioni e imprese e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;

h) se viene fornito sostegno a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse da quelle indicate all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), un elenco quanto più esaustivo possibile di tali operazioni e imprese e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) se viene fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, l'elenco esaustivo delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;

i) se viene fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, un elenco quanto più esaustivo possibile delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia sostenibile,  climaticamente neutra, resiliente al clima, efficiente sotto il profilo delle risorse e pienamente circolare e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

3. La preparazione, lo sviluppo, l'attuazione e la valutazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione di tutti i pertinenti portatori di interessi, partner economici e sociali, rappresentanti della società civile, esperti, istituti di formazione e di ricerca, datori di lavoro, compresi i settori industriali interessati, i gruppi di lavoratori, le organizzazioni comunitarie di base e altri pertinenti portatori di interessi, attraverso una consultazione e una partecipazione pubbliche significative, in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. I piani territoriali per una transizione giusta e i pertinenti documenti relativi alla selezione delle operazioni sono messi a disposizione del pubblico.

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. I piani offrono opportunità per rafforzare ulteriormente le economie locali resilienti, le catene di approvvigionamento locali e gli sforzi di rilocalizzazione.

Emendamento  72

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le strategie territoriali di cui all'articolo [23] del regolamento (UE) [nuovo CPR], con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente, con i PNEC e con il pilastro europeo dei diritti sociali.

I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le strategie territoriali di cui all'articolo [23] del regolamento (UE) [nuovo CPR], con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente, con i PNEC e con il pilastro europeo dei diritti sociali, con gli impegni dell'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi per limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5°C al di sopra dei livelli preindustriali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Emendamento  73

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi. I target finali non sono soggetti a revisione una volta che una richiesta di modifica del programma, presentata a norma dell'articolo [14, paragrafo 2),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sia stata approvata dalla Commissione.

2. Per gli indicatori di output, che dovrebbero includere gli indicatori di sostenibilità stabiliti nel regolamento (UE) 2019/2088, i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi. I target finali non sono soggetti a revisione una volta che una richiesta di modifica del programma, presentata a norma dell'articolo [14, paragrafo 2),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sia stata approvata dalla Commissione.

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La Commissione istituisce una piattaforma per la transizione giusta per consentire lo scambio delle migliori pratiche in tutte le regioni e i settori interessati. I dettagli del funzionamento di tale piattaforma, compresi i suoi meccanismi relativi all'adesione, al bilancio e alla governance, sono adottati mediante un atto di esecuzione.

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, se sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma conclude che non è stato raggiunto almeno il 65 % del target finale stabilito per uno o più indicatori di output o di risultato per le risorse del Fondo, può operare rettifiche finanziarie a norma dell'articolo [98] del regolamento (UE) [nuovo CPR] riducendo il sostegno del Fondo alla priorità in questione per rispecchiare l'effettivo conseguimento.

La Commissione, se sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma conclude che non è stato raggiunto almeno il 75 % del target finale stabilito per uno o più indicatori di output o di risultato per le risorse del Fondo, opera rettifiche finanziarie a norma dell'articolo [98] del regolamento (UE) [nuovo CPR] riducendo il sostegno del Fondo alla priorità in questione per rispecchiare l'effettivo conseguimento.

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Articolo 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 10 bis

 

Clausola di riesame

 

Al più tardi entro la fine del riesame intermedio del prossimo quadro finanziario pluriennale, la Commissione riesamina l'attuazione del Fondo e valuta l'opportunità di modificare il suo ambito di applicazione in linea con le eventuali modifiche del regolamento 2020/…  [regolamento in materia di tassonomia], gli obiettivi dell'Unione in materia di clima stabiliti nel regolamento (UE) 2020/... [legge europea sul clima] e l'evoluzione nell'attuazione del piano d'azione sulla finanza sostenibile. Su tale base, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di proposte legislative.

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) le dotazioni ottenute applicando la lettera a) sono adeguate per assicurare che nessuno Stato membro riceva un importo superiore a 2 miliardi di EUR. Gli importi superiori a 2 miliardi di EUR per Stato membro sono ridistribuiti in proporzione alle dotazioni di tutti gli altri Stati membri. Le quote degli Stati membri sono ricalcolate di conseguenza;

b) le dotazioni ottenute applicando la lettera a) sono adeguate per assicurare che nessuno Stato membro riceva un importo superiore al 20 % della dotazione complessiva. Gli importi superiori al 20 % della dotazione complessiva per Stato membro sono ridistribuiti in proporzione alle dotazioni di tutti gli altri Stati membri. Le quote degli Stati membri sono ricalcolate di conseguenza;

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – Riferimento: articolo 7, paragrafo 2, lettera a) – punto 1.1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.1. Descrizione del previsto processo di transizione verso un'economia climaticamente neutra, in linea con gli obiettivi dei piani nazionali per l'energia e il clima e con altri piani di transizione esistenti, compreso un calendario per la cessazione o il ridimensionamento di attività quali l'estrazione di carbone e di lignite o la produzione di elettricità a partire dal carbone

1.1. Descrizione del previsto processo di transizione verso un'economia climaticamente neutra, in linea con gli obiettivi dei piani nazionali per l'energia e il clima e con altri piani di transizione esistenti, compreso un calendario chiaro per l'eliminazione graduale dei combustibili fossili o delle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra nei territori interessati entra al più tardi il 2050

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.1. Valutazione degli effetti economici, sociali e territoriali della transizione verso un'economia climaticamente neutra

2.1. Valutazione degli effetti economici, sociali, connessi al genere e territoriali della transizione verso un'economia climaticamente neutra

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.1 – Riferimento: articolo 7, paragrafo 2, lettera c) – Campo di testo [12000]

 

Testo della Commissione

Emendamento

Individuazione delle attività economiche e dei settori industriali colpiti, distinguendo tra:

Individuazione delle attività economiche e dei settori industriali colpiti, distinguendo tra:

- settori in declino, di cui si prevede che cesseranno o ridimensioneranno in misura significativa le attività connesse alla transizione, incluso il relativo calendario;

- settori in declino, di cui si prevede che cesseranno o ridimensioneranno in misura significativa le attività connesse alla transizione, incluso il relativo calendario chiaro;

- settori in trasformazione, di cui si prevede che subiranno una trasformazione in termini di attività, processi e prodotti.

- settori in trasformazione, di cui si prevede che subiranno una trasformazione in termini di attività, processi e prodotti.

Per ognuno dei due settori:

Per ognuno dei due settori:

- perdite occupazionali previste e necessità di riqualificazione professionale, tenendo presenti le previsioni sulle esigenze di competenze;

perdite occupazionali previste e necessità di riqualificazione professionale, tenendo presenti le previsioni sulle esigenze di competenze e una prospettiva di genere;

- potenziale di diversificazione economica e opportunità di sviluppo.

- potenziale di diversificazione economica e opportunità di sviluppo compresa una prospettiva di genere.

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2.3 bis. Consultazione dei portatori di interessi

 

Riferimento: articolo 7, paragrafo 2, lettera f bis)

 

- Elenco dei pertinenti portatori di interessi consultati, inclusi i partner economici e sociali, i rappresentanti della società civile, gli esperti consultati nella regione e nel paese interessati

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.4 – Riferimento: articolo 7, paragrafo 2, lettera g)

 

Testo della Commissione

Emendamento

- tipi di operazioni prospettate e contributo che si prevede apporteranno all'attenuazione degli effetti della transizione climatica

- tipi di operazioni prospettate, la loro sostenibilità, e contributo che si prevede apporteranno all'attenuazione degli effetti della transizione climatica

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.4 – Riferimento: articolo 7, paragrafo 2, lettera h)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Da compilare solo se il sostegno viene fornito a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI:

Da compilare solo se il sostegno viene fornito a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI:

- elenco esaustivo di tali operazioni e imprese e per ciascuna di esse la giustificazione della necessità di tale sostegno, dimostrando mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati

- elenco indicativo di tali operazioni e imprese e per ciascuna di esse la giustificazione della necessità di tale sostegno, dimostrando mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.4 – Riferimento: articolo 7, paragrafo 2, lettera i)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Da compilare solo se il sostegno è fornito agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE:

Da compilare solo se il sostegno è fornito agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE:

- l'elenco esaustivo delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento usati per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro

- l'elenco indicativo delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento usati per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del Fondo per una transizione giusta

Riferimenti

COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

REGI

29.1.2020

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

ECON

15.5.2020

Commissioni associate - annuncio in aula

27.5.2020

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Henrike Hahn

23.4.2020

Approvazione

25.6.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

7

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Valentino Grant, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Henrike Hahn, Margarida Marques, Mikuláš Peksa, Mick Wallace

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

45

+

ECR

Roberts Zīle

GUE/NGL

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Margarida Marques, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang

Verts/ALE

Henrike Hahn, Stasys Jakeliūnas, Mikuláš Peksa, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

7

-

ID

Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

5

0

ECR

Derk Jan Eppink, Raffaele Fitto, Johan Van Overtveldt

ID

Herve Juvin

NI

Piernicola Pedicini

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI (29.6.2020)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Relatore per parere (*): Mounir Satouri

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

 

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

La crisi ambientale che il mondo si trova ad affrontare si sta aggravando inesorabilmente. Attraverso il Fondo per una transizione giusta (in appresso "il Fondo") e il suo impegno per ottenere un'Europa neutra dal punto di vista climatico nel 2050, l'Unione europea dimostra la volontà di mettere strumenti finanziari concreti al servizio della necessaria transizione ecologica della propria economia. L'UE si impegna a sostenere i suoi cittadini in tali cambiamenti e ad aiutare i territori a cogliere l'opportunità comune di costruire un futuro sostenibile e giusto.

Nel momento in cui la pandemia di Covid-19 rivela la fragilità dei nostri modelli di sviluppo, si accentua l'esigenza di misure di salvaguardia europee. Le crisi che minacciano le nostre società non si oppongono una all'altra, bensì si rafforzano a vicenda aumentando le disuguaglianze e favorendo l'involuzione. Spetta pertanto al corpus della legislazione europea potenziare le capacità dell'Unione di rispondere a tali crisi.

I nostri concittadini comprendono la necessità assoluta di reagire in modo collettivo e collaborativo alle sfide della nostra epoca. L'82 % dei cittadini europei sono infatti favorevoli a un sostegno finanziario per la transizione energetica[2]. Le conseguenze dei cambiamenti climatici non lasciano più dubbi: la nostra sopravvivenza dipende dalla capacità collettiva di trasformare il nostro stile di vita.

Le nostre politiche energetiche, economiche, sociali e ambientali devono accompagnare gli avvenimenti storici. Con il Green Deal europeo[3], l'Unione rifiuta di subire i mutamenti globali e sostiene la capacità dei territori di essere attori del cambiamento. Il piano di investimenti per un'Europa sostenibile[4] ha sviluppato il meccanismo per una transizione giusta, che contribuirà a mobilitare almeno 100 miliardi di EUR nel periodo 2021-2027 per le regioni più interessate dalla transizione verso l'economia verde.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta[5] costituisce il primo dei tre pilastri del meccanismo per una transizione giusta. Il sostegno rafforzato dell'UE che esso rappresenta non può essere sinonimo di sovvenzioni incondizionate agli Stati membri. Il rispetto degli impegni di questi ultimi in materia di clima costituisce la garanzia necessaria per una politica europea coerente, credibile ed efficace.

Nel XXI secolo, di fronte a crisi economiche e sociali, non possiamo permetterci di trascurare i territori che più hanno bisogno di transizione. Essi sono preziosi per il progetto europeo, che deve ora far convergere le loro culture e le loro forze verso dinamiche progettuali alla guida di un cambiamento sistemico inclusivo. Il Fondo riflette quest'ambizione insieme agli altri due pilastri del meccanismo per una transizione giusta che devono anche essi rivolgersi in parte a tali territori. L'obiettivo del Fondo è quello di sostenere quanto più vicino possibile le popolazioni per permettere loro di attivare strumenti di resilienza e di non lasciare indietro alcun territorio.

Affinché i territori e le loro popolazioni possano rendere la transizione un'opportunità per un futuro migliore, il relatore rileva tre aspetti essenziali per il sostegno del Fondo.

Innanzitutto, perché sia utilizzato in modo "giusto", il Fondo dovrà dare la priorità all'essere umano e al benessere sociale. I suoi effetti dovranno essere tangibili per la popolazione e visibili sul territorio. Ciò potrà essere realizzato attraverso misure di attivazione del mercato del lavoro (istruzione, formazione, sostegno alla creazione di imprese, alla mobilità ecc.), così come tramite talune misure di sostegno passive (finanziamento del divario pensionistico).

Inoltre, il Fondo dovrà essere incluso nella creazione delle condizioni per un'economia sostenibile nei territori. Qualsiasi investimento effettuato dal Fondo dovrà essere realizzato in funzione della tutela sociale e ambientale.

Infine, il Fondo dovrà sostenere misure riguardanti l'"infrastruttura sociale" che aiutino i territori in transizione a rimanere dinamici, collettivi e solidali (assistenza sanitaria, alloggi ecc.). Oltre alle infrastrutture materiali, una maggiore capacità delle parti interessate locali di partecipare alla transizione è essenziale per garantire l'accessibilità al Fondo.

Il relatore considera il Fondo una fabbrica europea di transizione[6]. Il successo delle dinamiche di cambiamento e dei mutamenti dei territori dipende dal coinvolgimento dei loro abitanti nella definizione delle strategie e dalla mobilitazione cosciente di associazioni e strutture promotrici di progetti locali. Guidare la transizione di un territorio significa innanzitutto attuare politiche pubbliche che accompagnino il cambiamento delle rappresentazioni e facciano emergere soluzioni sul campo.

Tramite il Fondo per una transizione giusta le regioni, le popolazioni e le imprese hanno l'opportunità di fare della transizione un successo.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1 

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"11 e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile12, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti.

(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi volto a contenere l'incremento della temperatura globale entro 1,5 °C e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici e sul pilastro europeo dei diritti sociali. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"11 e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile12, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare le sfide economiche e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, basata su fonti rinnovabili e ad alta efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse, il prima possibile e al più tardi entro il 2050, nonché sostenere e accompagnare le regioni e i cittadini europei attraverso il sostegno sociale, del mercato del lavoro ed economico in modo da non lasciare indietro nessuno.

__________________

__________________

11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019.

12 COM(2020) 21 del 14.1.2020.

12 COM(2020) 21 del 14.1.2020.

Emendamento  2

 

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici e il degrado ambientale apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine (creando però nel medio termine sia opportunità che sfide), il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, in quanto la transizione comporta effetti sociali ed economici di portata maggiore per le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili (specialmente carbone, lignite, torba e scisto bituminoso) o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di aggravare le disparità tra le regioni, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale.

(2) La transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, basata su fonti rinnovabili e ad alta efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione e l'82 % degli europei chiede un sostegno finanziario specifico. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero al più tardi entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. La lotta ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale è una sfida che potrebbe essere trasformata in opportunità per tutti nel medio e lungo termine, se affrontata in modo socialmente giusto e senza lasciare indietro nessuno. Il punto di partenza della transizione, necessaria e della massima urgenza, non è lo stesso per tutte le regioni o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione, in considerazione delle loro specificità storiche, economiche e culturali. Alcuni sono all'avanguardia della transizione verde, in quanto la transizione comporta effetti sociali, culturali, sul mercato del lavoro ed economici di portata maggiore per le regioni e i loro abitanti che dipendono fortemente dai combustibili fossili (gas, lignite, torba e scisto bituminoso) e/o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra nonché da altri settori ad alta intensità energetica come l'acciaio, il cemento, i prodotti chimici, il vetro e i trasporti, come pure dai relativi fornitori e prestatori di servizi. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di contribuire alle disuguaglianze sociali e aggravare le disparità tra le regioni, i territori d'oltremare e gli Stati membri, a scapito dei valori fondamentali dell'Unione. È pertanto della massima importanza sostenere urgentemente le regioni e i soggetti i cui contributi sono essenziali per garantire una rapida transizione giusta, in linea con gli obiettivi climatici dell'Unione, in modo da non ampliare tali divari. Occorre prestare una particolare attenzione alle regioni NUTS 3 con una popolazione inferiore a 12,5 abitanti/km2 o con un calo medio annuo della popolazione superiore al -1 % nel periodo 2007-2017.

Emendamento  3

 

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa e socialmente accettabile per tutti. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri devono tenerne presenti le implicazioni economiche e sociali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo.

(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere inclusiva, socialmente sostenibile e accettabile per tutti, prestando una particolare attenzione al rispetto dei principi stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri, nonché i vari attori regionali e locali, dovrebbero tenerne presenti le implicazioni sociali, sul mercato del lavoro ed economiche, come pure l'impatto della crisi del coronavirus, fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative e rafforzare quelle positive, come la creazione di nuovi posti di lavoro dignitosi e sostenibili o il miglioramento della qualità dell'aria. Il bilancio dell'Unione dovrebbe essere commensurato a una siffatta transizione e il prossimo QFP dovrebbe consentire di realizzare le ambizioni dell'Unione e permettere l'assegnazione di risorse al Fondo per una transizione giusta (in appresso, "il Fondo") senza ridimensionare gli stanziamenti destinati alle attuali politiche dell'Unione.

Emendamento  4

 

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali ed economiche della transizione verso la neutralità climatica dell'UE.

(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità di coesione, economiche e sociali a tutti i livelli pertinenti, l'Unione dovrebbe accompagnare e sostenere le regioni, gli attori locali ai livelli sub-regionali e gli abitanti nella transizione verso la neutralità climatica dell'UE, prendendo in considerazione investimenti a impatto sociale e destinandoli ai territori e ai gruppi di persone più bisognosi di sostegno per effettuare la transizione.

Emendamento  5

 

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato.

(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("il Fondo") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo non è soltanto quello di attenuare gli effetti negativi della transizione climatica e di sostenere le azioni mirate a una transizione energetica giusta ed efficiente verso un'economia climaticamente neutra, ma è anche quello di creare e valorizzare gli effetti positivi futuri fornendo sostegno ai territori più colpiti dai cambiamenti, tra cui i paesi e i territori d'oltremare, come pure alla popolazione e in particolare ai lavoratori interessati, garantendo una coesione sociale, territoriale ed economica. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente a facilitare e catalizzare la transizione, creando nuove opportunità di occupazione sostenibile, attenuando le conseguenze sociali negative e finanziando la diversificazione, la sostenibilità, la riconversione e la modernizzazione dell'economia locale, evitando la precarietà sociale e la promozione di un contesto imprenditoriale instabile. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato.

Emendamento  6

 

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite dal FESR e dal FES+ contribuiranno pienamente al conseguimento di tale obiettivo.

(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione del Green Deal europeo di creare opportunità per un continente più prospero e inclusivo, nonché più sano e più verde, il Fondo dovrebbe offrire, quanto prima e al più tardi entro il 2050, un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima e accelerare la transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, basata su fonti rinnovabili e ad alta efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse. Il finanziamento a titolo del Fondo dovrebbe essere subordinato all'accettazione dell'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione al più tardi entro il 2050, come pure degli obiettivi intermedi. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite su base volontaria dal FESR e dal FSE+ contribuiranno pienamente al conseguimento di tale obiettivo in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali.

Emendamento  7

 

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione.

(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione, nonché agli investimenti nazionali e regionali e al capitale privato, e non dovrebbero in alcun modo sostituire tali investimenti. Pertanto, il prossimo QFP dovrà essere ambizioso e permettere il conseguimento degli obiettivi stabiliti. Il finanziamento a titolo del Fondo non deve, in nessuna circostanza, andare a scapito dell'assegnazione di altri fondi previsti. Il Fondo dovrebbe sostenere la transizione verso un'economia verde, specialmente nelle regioni più fortemente dipendenti dal carbone o da altri combustibili insostenibili, e contribuire a una nuova politica di coesione sostenibile, finalizzata a modelli occupazionali orientati al futuro e verdi.

Emendamento  8

 

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica.

(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta non soltanto una sfida, ma anche una grande opportunità per tutti gli Stati membri e gli attori pubblici e privati regionali e locali. Occorrerà un sostegno aggiuntivo per le regioni, ivi comprese quelle delle zone isolate, tuttora fortemente dipendenti dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente e/o modernizzare per consentire la transizione verso la neutralità climatica, che hanno una forza lavoro bisognosa di migliorare le proprie competenze e di assistenza per trovare occupazione nei settori verdi, e che sono prive dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutta l'Unione, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe tenere conto della dipendenza iniziale delle regioni da attività insostenibili e della loro capacità di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica quanto prima e, al più tardi, entro il 2050, nonché di promuovere le alternative all'economia basata su combustibili fossili offerte dall'economia circolare, che offre opportunità di nuovi posti di lavoro, sviluppo economico regionale, miglioramento della coesione territoriale e rilancio delle economie rurali locali.

Emendamento  9

 

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 205013, pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione e della connettività, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo.

(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima, aspetti sociali e ambiente, compresi i principi definiti dal pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. L'elenco degli investimenti dovrebbe dare la priorità a quelli che sostengono le persone, l'innovazione sociale, le economie locali e il mercato del lavoro con la creazione di posti di lavoro dignitosi e che sono sostenibili a medio e lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal europeo e tutelando, preservando e valorizzando nel contempo il capitale naturale dell'Unione, nonché migliorando la salute e il benessere per quanto riguarda i rischi e gli impatti associati all'ambiente. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, basata su fonti rinnovabili e ad alta efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse quanto prima possibile e, al più tardi, entro il 2050. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba, gas, petrolio e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, così come per i settori colpiti indirettamente, come i fornitori e i prestatori di servizi che potrebbero essere anch'essi penalizzati da queste produzioni in calo, il sostegno dovrebbe essere collegato con una forte condizionalità alla strategia dell'eliminazione graduale dell'attività. Tale sostegno dovrebbe essere chiaramente delineato nei piani territoriali per una transizione giusta e dovrebbe essere subordinato alla creazione di posti di lavoro di qualità e al progresso sociale, nonché alla salvaguardia della resilienza dell'economia locale per superare eventuali perdite di posti di lavoro. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica al più tardi entro il 205013, pur tutelando e rafforzando le competenze e i diritti dei lavoratori ed evitando il degrado ambientale. Tali investimenti dovrebbero altresì consentire il finanziamento dei costi delle consulenze e delle analisi a sostegno delle PMI radicalmente trasformate, per consentire loro di mantenere il personale in seguito al miglioramento delle competenze e alla riqualificazione professionale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata all'attuazione del principio "l'efficienza energetica al primo posto" in tutte le decisioni di investimento, così come ai settori verdi, quali ad esempio quelli che comportano fonti energetiche rinnovabili, la mobilità intelligente, la lotta alla povertà energetica, gli investimenti a impatto sociale o altri settori che sostengono, promuovono e portano avanti l'efficienza sotto il profilo delle risorse e l'economia circolare. Tali investimenti dovrebbero altresì sostenere la creazione di comunità di innovazione della conoscenza, con particolare riferimento alla digitalizzazione e la ricerca e all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, che riuniscano centri di ricerca, imprenditorialità, università e amministrazioni locali e regionali per contribuire all'obiettivo di una transizione intelligente e sostenibile. Le misure adottate dovrebbero promuovere la creazione di posti di lavoro verdi, sostenibili e dignitosi, attenuare le conseguenze sociali negative della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e accelerare tale processo entro, al più tardi, il 2050.

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13 Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final].

13 Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final].

Emendamento  10

 

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Il Fondo dovrebbe inoltre essere utilizzato per sostenere gli investimenti in progetti sociali, educativi, sanitari e culturali, prestando una particolare attenzione alle regioni che dipendono da un'economia ad alta intensità di carbonio e che sono colpite dalla transizione strutturale verso un'economia circolare efficiente sotto il profilo delle risorse e a bassa intensità di carbonio. La disparità di opportunità presente nelle regioni ammissibili riguarda in particolare l'accesso all'istruzione, alla cultura, alla comunità, alla sanità e ai servizi sociali. Lo sviluppo di una forte comunità locale che riunisca più generazioni e l'integrazione nella società delle popolazioni vulnerabili, senza alcuna discriminazione, possono accrescere le opportunità economiche e garantire una transizione giusta per tutti. A tal fine, occorre sostenere l'innovazione sociale in particolare nei settori dell'educazione e della cura della prima infanzia, delle strutture educative, degli alloggi per studenti e delle apparecchiature digitali, ma anche nell'ambito dei servizi sanitari e dei nuovi modelli di assistenza che comprendono cliniche, ospedali o l'assistenza nella collettività. Ciò contribuirebbe a garantire che le persone che vivono in regioni in transizione, comprese quelle attive nell'economia sociale la cui importanza è cruciale per lo sviluppo economico locale e per l'economia sociale di mercato, abbiano accesso a servizi pubblici e di interesse generale di alta qualità, al fine di sostenere una transizione socialmente giusta che non lasci indietro nessuno.

Emendamento  11

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione.

(11) Al fine di proteggere le persone che con maggiore probabilità necessiteranno di un sostegno per compiere la transizione climatica, il Fondo dovrebbe prevedere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, prestando una particolare attenzione alle persone più vulnerabili, come stabilito dal [regolamento FSE+], nonché alle persone più isolate dal mercato del lavoro (quali i disoccupati di lunga data, coloro che sono colpiti da povertà lavorativa o i giovani che non hanno un lavoro né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET), al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali e di raggiungere un equilibrio di genere nei vari settori, oltre ad offrire politiche attive in materia di competenze e di mercato del lavoro, indirizzate all'occupazione e ai settori orientati al futuro, garantendo opportunità di apprendimento permanente, rispettando il principio della parità retributiva per uno stesso lavoro, offrendo un sostegno alle persone interessate dalla transizione, nonché consulenza, formazione, servizi di sostegno e assistenza personalizzata nella ricerca di lavoro a tutte le categorie di persone in cerca di un'occupazione, e garantendo la parità di accesso al mercato del lavoro a tutti i gruppi di persone, senza alcuna discriminazione, con un'attenzione specifica ai giovani e alla loro inclusione attiva nel mercato del lavoro. A tale proposito, dovrebbero essere fornite ai lavoratori opportunità di miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale con le tempistiche adeguate, prima che sopraggiunga la disoccupazione. Occorre concentrare gli sforzi sulla rivitalizzazione economica delle regioni interessate, in particolare attraverso formule di riconversione professionale e una solida cooperazione con le autorità nazionali, regionali e locali degli Stati membri confinanti, in modo da raggiungere il pieno potenziale del mercato del lavoro transfrontaliero, in piena coerenza con il Fondo di adeguamento alla globalizzazione.

Emendamento  12

 

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che l'attuazione delle priorità finanziate dal Fondo contribuisca al rispetto e alla promozione della parità tra donne e uomini, conformemente all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le valutazioni hanno mostrato che è importante prendere in considerazione l'aspetto relativo agli obiettivi di parità di genere in tutte le dimensioni e in tutte le fasi della preparazione, del monitoraggio, dell'attuazione e della valutazione dei programmi operativi in modo tempestivo e coerente, garantendo al contempo il varo di azioni specifiche volte a promuovere la parità di genere, il principio della parità di retribuzione per un lavoro di pari valore, l'indipendenza economica delle donne, l'istruzione e il perfezionamento professionale, nonché il reinserimento delle donne vittime di violenza nel mercato del lavoro e nella società.

Emendamento  13

 

Proposta di regolamento

Considerando 11 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) Il Fondo ha un ruolo importante da svolgere nell'attenuazione delle ripercussioni sociali extra-economiche e non dovrebbe costituire un mero strumento di investimento economico. La transizione pone una notevole pressione sulle regioni interessate e i loro abitanti. Tra i rischi non vi è solo la perdita di posti di lavoro, ma anche la perdita di gettito derivante dalle imposte locali, come pure la migrazione della forza lavoro, che lascerebbe indietro giovani e anziani con il rischio di determinare la cessazione di alcune attività (in particolare per i lavoratori delle miniere di carbone) e, pertanto, gli investimenti nelle infrastrutture sociali per garantire servizi di livello elevato agli abitanti delle zone interessate e per compensare la perdita di servizi costituiscono un elemento essenziale per garantire una transizione socialmente giusta, che non lasci indietro nessuno. In particolare, il Fondo dovrebbe adottare misure preventive per contrastare la recessione, per far sì che la popolazione locale abbracci il cambiamento e che siano rafforzati gli attori della comunità locale, nonché le infrastrutture sanitarie, sociali e democratiche.

Emendamento  14

 

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

(12) Al fine di potenziare la diversificazione e la riconversione dei territori che necessitano di un sostegno aggiuntivo per compiere la transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi potenzialmente in grado di creare di posti di lavoro nelle PMI verdi e sostenibili e, in particolare, nelle imprese giovani e in quelle attive nel settore dell'innovazione sociale. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione verde, dignitosa e sostenibile. L'obiettivo deve essere quello di creare posti di lavoro dignitosi e sostenibili nei settori orientati al futuro e di permettere l'inclusione sociale, riconoscendo, valorizzando e migliorando nel contempo le competenze e l'istruzione delle risorse umane locali. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione e se sostengono l'obiettivo generale del Fondo, ovvero accelerare la transizione a un'economia climaticamente neutra e circolare, basata sulle energie rinnovabili e ad alta efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse, mediante la creazione o il sostegno all'adattamento di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione, in piena coerenza con il Fondo di adeguamento alla globalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi a condizione che contribuiscano alla transizione verso un'economia climaticamente neutra al più tardi entro il 2050, apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14, e a condizione che comportino la protezione di un numero significativo di posti di lavoro dignitosi e sostenibili. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, dovrebbero essere sostenibili e dovrebbero essere coerenti con il principio dell'efficienza energetica al primo posto. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE. La transizione avviata dal Green Deal europeo deve apportare benefici a tutti e non aumentare le disparità, con un'attenzione specifica alle zone rurali e alle loro notevoli difficoltà economiche, soprattutto per i giovani.

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14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento  15

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo dovrebbero essere integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

(13) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere prevista la redazione di un programma autonomo del Fondo. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo potrebbero essere volontariamente integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+, che dovrebbero ricevere risorse supplementari a tal fine. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta e con l'obiettivo dei suddetti fondi. Conformemente all'obiettivo di semplificazione, l'applicazione del Fondo non deve generare oneri amministrativi eccessivi.

Emendamento  16

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati.

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'avvio e all'attuazione efficaci e misurabili di un processo di transizione in un territorio specifico, che necessita di sostegno per eliminare gradualmente la propria dipendenza da attività insostenibili, per realizzare un'economia climaticamente neutra al più tardi entro il 2050. Sotto tale aspetto le regioni beneficiarie degli Stati membri dovrebbero redigere, con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta. Nel redigere i piani territoriali per una transizione giusta, le regioni beneficiarie dovrebbero consultare i pertinenti portatori di interessi, comprese le autorità locali e regionali conformemente ai principi di partenariato, gli attori locali e regionali quali ad esempio le imprese locali esistenti, soprattutto le PMI, nonché i subappaltatori di grandi impianti energetici, la società civile, le parti sociali e le comunità locali interessate. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero contenere informazioni particolareggiate sul processo di transizione, ivi compresi misure di impatto socioeconomico per la creazione di posti di lavoro, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale e investimenti nelle infrastrutture sociali e pubbliche locali, in linea almeno con le ambizioni dei rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, il pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche fra tutti i soggetti e i settori interessati. Durante la fase di pianificazione la piattaforma esistente dovrebbe essere utilizzata appieno per diffondere le migliori pratiche. Nell'elaborazione dei piani territoriali per una transizione giusta, è richiesto un approccio globale che tenga conto delle ripercussioni sulle aree abitate vicine, anche oltre le frontiere.

Emendamento  17

 

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Al fine di garantire l'efficacia a lungo termine e un impatto positivo della transizione e del Fondo, sarà necessario raccogliere dati per formulare una migliore previsione delle competenze necessarie nei vari settori e comparti industriali per l'adattamento ai cambiamenti richiesti dalla nuova economia verde e, in particolare, elaborare modelli degli effetti occupazionali degli scenari di decarbonizzazione, nonché provvedere alle relative attività di monitoraggio attraverso adeguati indicatori di sostenibilità sociale.

Emendamento  18

 

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide e le esigenze di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione.

(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i soggetti e le località maggiormente danneggiati, sui quali deve concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche, da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra al più tardi entro il 2050. In particolare, i piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare la chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili, di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra o di attività i cui prodotti industriali finali sono direttamente interessati dalla transizione verso la neutralità carbonica, come pure il fabbisogno di assistenza per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori e per i fornitori e i prestatori di servizi fortemente dipendenti dai settori in questione, nonché definire un piano dettagliato sugli investimenti nelle infrastrutture sociali. Occorre coinvolgere le parti sociali in tutte le fasi del processo, affinché diano un contributo circa le esigenze specifiche da soddisfare. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide (di tipo economico, sociale, territoriale e ambientale), le esigenze, le opportunità e le risorse di tali territori in vista della realizzazione della transizione, anche in termini di infrastrutture sociali, nonché le potenzialità esistenti in ambito occupazionale, educativo e ingegneristico. I piani dovrebbero altresì individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici che creino posti di lavoro sostenibili e dignitosi e che abbiano quale priorità la mitigazione di eventuali shock socioeconomici derivanti dalla transizione, ma che siano al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica al più tardi entro il 2050 e con gli obiettivi del Green Deal europeo, i principi del pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, garantendo al contempo che nessuno sia lasciato indietro. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte del programma nazionale del Fondo, che deve essere approvato dalla Commissione.

Emendamento  19

 

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Al fine di intensificare l'orientamento ai risultati nell'uso delle risorse del Fondo, è opportuno che la Commissione, in linea con il principio di proporzionalità, possa applicare rettifiche finanziarie nei casi di grave mancato conseguimento dei target finali definiti per l'obiettivo specifico del Fondo.

(16) Al fine di ottimizzare l'orientamento ai risultati nell'uso delle risorse del Fondo, è opportuno che la Commissione, in linea con il principio di proporzionalità, possa applicare rettifiche finanziarie nei casi di grave mancato conseguimento dei target finali definiti per l'obiettivo specifico del Fondo. La Commissione dovrebbe monitorare le regioni in cui l'uso delle risorse a titolo del Fondo produce risultati inferiori e provvedere affinché tali regioni ricevano un ulteriore sostegno, in modo che nessuna regione sia lasciata indietro.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno a territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e nel ritardo delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(19) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno ai territori nelle loro trasformazioni economiche, relative al mercato del lavoro e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e nelle sfide specifiche delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento  21

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno ai territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050.

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno ai gruppi di persone e ai territori che necessitano di un sostegno aggiuntivo per compiere la transizione a un'economia dell'Unione climaticamente neutra e circolare, basata sulle energie rinnovabili e ad alta efficienza sotto il profilo energetico e delle risorse entro il 2050 e per trasformare le sfide della transizione in opportunità contribuendo, al tempo stesso, a far progredire il modello sociale dell'Europa per le generazioni presenti e future, nonché la lotta contro le disuguaglianze.

Emendamento  22

 

Proposta di regolamento

Articolo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di "consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra".

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al seguente obiettivo specifico:

 

- consentire alle regioni, agli enti locali e alle persone di affrontare le sfide e le opportunità sul piano sociale, del mercato del lavoro, economico e ambientale della transizione verso un'economia e una società climaticamente neutre, coerentemente con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C, perseguendo nel contempo gli sforzi per limitare l'aumento a 1,5 °C e garantendo che i piani territoriali per una transizione giusta aumentino la trasparenza e la sicurezza per le comunità, i lavoratori, l'industria e gli investitori.

Emendamento  23

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Fondo fornirà sostegno all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutti gli Stati membri.

1. Il Fondo fornirà sostegno all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutti gli Stati membri, prestando una particolare attenzione agli Stati membri che dipendono dai combustibili fossili, rispettando e sostenendo gli obiettivi generali del Green Deal europeo e del pilastro europeo dei diritti sociali, al fine di affrontare le sfide climatiche e ambientali, garantendo, nel contempo, una transizione giusta che non lasci indietro nessuno. Il Fondo sostiene le attività di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a c), e l'accesso al Fondo è subordinato all'assunzione da parte dello Stato membro dell'impegno a raggiungere un obiettivo di neutralità climatica entro il 2050.

Emendamento  24

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 7,5 miliardi di EUR a prezzi 2018 e possono essere integrate, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile.

Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 10 miliardi di EUR a prezzi 2018 e possono essere integrate, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile. Il finanziamento del Fondo non va a scapito delle risorse assegnate agli altri fondi del QFP.

Emendamento  25

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Lo 0,35 % dell'importo di cui al primo comma è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Una quota minima pari allo 0,35 % dell'importo di cui al primo comma è destinata all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

Emendamento  26

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce la ripartizione annuale delle risorse, tra cui le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, tra gli Stati membri, secondo la metodologia di cui all'allegato I.

3. La Commissione adotta, mediante un atto delegato in conformità dell'articolo 10, una decisione che stabilisce la ripartizione annuale delle risorse, tra cui le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, tra gli Stati membri, secondo la metodologia di cui all'allegato I.

Emendamento  27

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 bis

 

Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa

 

1. Le misure di cui all'articolo 2 del regolamento [ERI] sono attuate nell'ambito del Fondo con un importo di 30 miliardi di EUR a prezzi correnti dell'importo di cui all'[articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vi)], di tale regolamento, fermo restando il disposto dell'[articolo 4, paragrafi 3, 4 e 8], del medesimo.

 

Tali importi sono considerati comprensivi di "altre risorse" quali menzionate all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento e costituiscono entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

 

Tali importi sono messi a disposizione in aggiunta alle risorse complessive di cui all'articolo 3 per gli impegni di bilancio nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per gli anni dal 2021 al 2024 come segue:

 

 2021: 7 954 600 000 EUR;

 

 2022: 8 114 600 000 EUR;

 

 2023: 8 276 600 000 EUR;

 

 2024: 8 441 600 000 EUR.

 

Sono altresì messi a disposizione, a titolo delle risorse di cui al primo comma del presente paragrafo, 15 600 000 EUR a prezzi correnti per le spese amministrative.

 

2. Lo 0,35 % dell'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

 

3. La ripartizione annuale tra Stati membri dell'importo di cui al paragrafo 1 è stabilita nella decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo la metodologia di cui all'allegato I.

 

4. In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le regole di disimpegno di cui al titolo VII, capo IV, del regolamento (UE) [nuovo CPR] si applicano agli impegni di bilancio riguardanti le risorse di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, tali risorse non sono utilizzate per un programma o un'azione successivi.

Emendamento  28

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. In conformità al paragrafo 1, il Fondo sostiene unicamente le attività seguenti:

2. In conformità al paragrafo 1, il Fondo sostiene le attività seguenti finalizzate alla transizione, a condizione che siano ammissibili a norma del regolamento ... [regolamento sulla tassonomia sostenibile]:

Emendamento  29

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le start-up, finalizzati alla diversificazione e alla riconversione economica;

a) investimenti sostenibili nelle PMI tra cui le start-up, le comunità energetiche e le cooperative, e quelle attive nell'innovazione sociale – finalizzati alla creazione di posti di lavoro dignitosi e sostenibili, alla diversificazione e alla riconversione economica;

Emendamento  30

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza;

b) investimenti nella creazione di nuove imprese, in imprese sociali e settori sostenibili orientati al futuro, nelle energie rinnovabili, nell'inverdimento e nella costruzione di infrastrutture verdi, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza;

Emendamento  31

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) investimenti a impatto sociale, segnatamente investimenti che favoriscano lo sviluppo di imprese che generano un impatto sociale e ambientale positivo, locale e misurabile;

Emendamento  32

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) investimenti in attività di ricerca e innovazione e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;

c) investimenti in attività di ricerca e innovazione sostenibili e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate verdi e sostenibili;

Emendamento  33

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica e nell'energia rinnovabile;

d) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia rinnovabile a prezzi accessibili, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica, comprese misure mirate di riqualificazione volte a far fronte alla povertà energetica e alle cattive condizioni abitative, e nell'energia rinnovabile, come anche investimenti nella messa in opera di mezzi di trasporto urbano rispettosi dell'ambiente, intelligenti, efficienti sotto il profilo energetico, locali e multimodali, per ridurre le emissioni in tutti i modi di trasporto;

Emendamento  34

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale;

e) investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale, in particolare quelli destinati alle microimprese e alle piccole imprese;

Emendamento  35

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni;

f) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni, garantendo nel contempo un adeguato rispetto del principio "chi inquina paga";

Emendamento  36

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) investimenti per il potenziamento dell'economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

g) investimenti nella promozione di un'economia circolare non tossica, ivi compreso nella bioeconomia, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

Emendamento  37

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori;

soppresso

Emendamento  38

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) assistenza nella ricerca di lavoro;

soppresso

Emendamento  39

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;

soppresso

Emendamento  40

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

k) assistenza tecnica.

soppresso

Emendamento  41

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. In conformità al paragrafo 1, il Fondo sostiene gli investimenti sociali, compresi quelli che supportano l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, garantendo la partecipazione e l'accessibilità delle persone con disabilità e delle persone più indigenti, in particolare tramite:

 

a)  la microfinanza, il finanziamento delle imprese sociali e l'economia sociale;

 

b)  l'innovazione sociale e le infrastrutture sociali nonché le infrastrutture per le comunità locali, come i centri comunitari e di volontariato;

 

c)  le strutture per l'istruzione e la formazione;

 

d)  l'edilizia popolare ad alta efficienza energetica che contribuisce ad affrontare la povertà energetica e a trovare soluzioni abitative per le persone senza fissa dimora o che rischiano di diventare tali;

 

e)  le infrastrutture sociali e di assistenza sanitaria di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, nonché i servizi sanitari e le soluzioni sanitarie innovative;

 

f)  le attività culturali e inerenti al patrimonio aventi un obiettivo sociale.

Emendamento  42

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. In conformità al paragrafo 1, il Fondo sostiene investimenti destinati ai lavoratori e alle persone in cerca di occupazione, in relazione a:

 

a)  miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale non solo dei lavoratori in attività o degli ex lavoratori delle industrie dei combustibili fossili, ma anche di tutte le persone che sono al di fuori del mercato del lavoro, compresi i disoccupati di lunga durata, le persone in cerca di prima occupazione e i giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET);

 

b)  politiche attive in materia di mercato del lavoro e competenze professionali indirizzate ai settori orientati al futuro e all'occupazione, nonché assistenza nella ricerca di lavoro, personalizzata e incentrata sulle persone, e servizi di consulenza e di supporto alle persone in cerca di occupazione;

 

c)  misure temporanee di sostegno al reddito e misure di protezione sociale per i lavoratori più direttamente interessati dalla transizione, se del caso, con una particolare attenzione per la povertà lavorativa. Queste misure costituirebbero un complemento alle reti di sicurezza nazionali solo se necessario;

 

d)  inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro e integrazione socioeconomica delle persone e delle comunità.

 (Le lettere da a) a d) del paragrafo 2 ter corrispondono alle lettere da h) a j) della proposta della Commissione, con le modifiche evidenziate in grassetto sottolineato:

h) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale non solo dei lavoratori o degli ex lavoratori delle industrie dei combustibili fossili, ma anche di tutte le persone che sono al di fuori del mercato del lavoro, compresi i disoccupati di lunga durata, le persone in cerca di prima occupazione e i giovani che non hanno un lavoro, né seguono un percorso scolastico o formativo (NEET);

i) politiche attive in materia di mercato del lavoro e competenze professionali indirizzate ai settori orientati al futuro e all'occupazione, nonché assistenza nella ricerca di lavoro;

i bis) misure temporanee di sostegno al reddito e misure di protezione sociale per i lavoratori più direttamente interessati dalla transizione, se del caso, con una particolare attenzione per la povertà lavorativa. Queste misure costituirebbero un complemento alle reti di sicurezza nazionali solo se necessario;

j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro e integrazione socioeconomica delle persone e delle comunità.)

Emendamento  43

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 quater. In conformità al paragrafo 1, il Fondo sostiene l'assistenza tecnica per quanto riguarda i filoni di investimento di cui ai paragrafi 2, 2 bis e 2 ter.

Emendamento  44

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il Fondo può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

2 quinquies.  Il Fondo può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE e in conformità delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h), che siano stati sottoposti a un ulteriore controllo di conformità rispetto al pilastro europeo dei diritti sociali e che portino alla creazione di un'occupazione sostenibile e di qualità e a una migliore inclusione sociale. Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta e se non perpetuano la dipendenza dai combustibili fossili.

Emendamento  45

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il Fondo può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera i). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

2 sexies.  Il Fondo può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera i). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta, se non perpetuano la dipendenza dai combustibili fossili e se sono sostenibili sul piano sociale e ambientale.

Emendamento  46

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 septies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 septies. Nell'elaborazione del bilancio e nella programmazione delle azioni, il Fondo mira a garantire un sostegno in parti uguali a ciascuno dei tre filoni di investimento di cui ai paragrafi 2, 2 bis e 2 ter. Il principio delle quote uguali può essere adattato a discrezione delle regioni, con l'obbligo di rispettare un approccio equilibrato tra i diversi filoni di investimento.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili;

d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale come combustibile di transizione, intermedio tra il carbone e le energie verdi;

Emendamento  48

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per le attività di cui all'articolo 4, paragrafi 2 bis e 2 ter, si applicano anche le esclusioni specifiche del [FSE+].

Emendamento  49

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato.

La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata, se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e se le attività programmate sono conformi ai requisiti di pianificazione previsti all'articolo 4, paragrafo 2 septies, e agli obiettivi del Green Deal europeo.

Emendamento  50

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite a una priorità del Fondo è pari ad almeno a una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità, ma non supera il triplo di detto importo.

2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e, se del caso, dalle risorse trasferite in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. La quota del FSE+ rispetto al totale delle risorse trasferite non supera il 20 %.

Emendamento  51

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione17, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

1. Gli Stati membri redigono, nel pieno rispetto del principio di partenariato e insieme alle autorità pertinenti, locali e regionali, dei territori interessati, come anche alle parti sociali, alle organizzazioni della società civile e agli attori locali, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione17, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici, sul mercato del lavoro e sociali della transizione, nonché i settori indiretti danneggiati come i fornitori e i prestatori di servizi, in particolare per quanto riguarda l'adattamento dei lavoratori, le esigenze di riqualificazione dei profili occupazionali previsti con il cambiamento del mercato del lavoro in tali territori o le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra, nonché quei territori con settori i cui prodotti industriali finali sono direttamente interessati dalla transizione verso la neutralità carbonica.

__________________

__________________

17 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

17 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

Emendamento  52

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso un'economia climaticamente neutra, compreso un calendario delle fasi principali della transizione che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima ("PNEC");

a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 al più tardi, comprese date giuridicamente vincolanti per le fasi principali della transizione che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima ("PNEC"), con lo scopo di eliminare gradualmente il carbone, gli altri combustibili fossili e le sovvenzioni ai combustibili fossili all'interno del territorio interessato, in un arco di tempo coerente con l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali;

Emendamento  53

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno del Fondo in conformità al paragrafo 1;

b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori o settori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a), in conformità al paragrafo 1;

Emendamento  54

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori;

c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, sul mercato del lavoro, economici ed ambientali, nonché i benefici collaterali, in particolare in termini di salute e benessere, della transizione verso un'economia basata su fonti rinnovabili, altamente efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse, circolare e climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, così come della potenziale creazione di posti di lavoro, della necessità di nuove capacità e delle altre conseguenze sociali risultanti dall'economia verde, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette, all'abbandono dell'utilizzo di combustibili fossili o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori e alle sfide in termini di povertà energetica;

Emendamento  55

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte agli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra;

d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte alle sfide e alle opportunità sociali, del mercato del lavoro, economiche e ambientali della transizione verso un'economia basata su fonti rinnovabili, altamente efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse, circolare e climaticamente neutra, con un elenco dettagliato delle azioni pianificate nel rispetto del principio di ripartizione equilibrata tra i tre filoni di investimento di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 2 bis e 2 ter;

Emendamento  56

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) valutazione della sua coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali;

e) valutazione della sua coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali, territoriali, interregionali o transfrontalieri, con altri fondi dell'Unione come il [FSE+], il FESR e il FEG, i PNEC, le strategie dell'Unione connesse (il Green Deal europeo e il pilastro europeo dei diritti sociali), nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

Emendamento  57

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) un elenco dettagliato dei diversi partner e portatori di interessi consultati che rappresentano gli abitanti del territorio interessato;

Emendamento  58

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) descrizione dei meccanismi di governance costituiti dagli accordi di partenariato, dalle misure di monitoraggio e valutazione programmate e dagli organismi responsabili;

f) descrizione degli strumenti e dei meccanismi di governance costituiti dall'accordo di partenariato e dalle modalità di coinvolgimento delle autorità locali e regionali interessate e dei portatori di interessi locali nell'organizzazione e nell'attuazione del partenariato, dalle misure di monitoraggio e valutazione programmate e dagli organismi responsabili, in conformità del codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione);

Emendamento  59

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) descrizione delle modalità di svolgimento della consultazione pubblica precedente l'elaborazione dei piani territoriali per una transizione giusta e di come si è tenuto conto dell'esito di tale consultazione;

Emendamento  60

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) descrizione del tipo di operazioni prospettate e del contributo che si prevede apporteranno per attenuare gli effetti della transizione;

g) valutazione delle opportunità derivanti dalla transizione per i territori interessati e i loro abitanti, con una descrizione del tipo di operazioni prospettate, comprese le politiche in materia di mercato del lavoro e di competenze necessarie per svolgere un ruolo attivo nella promozione e nel sostegno dell'occupazione e della creazione di posti di lavoro, e del contributo che si prevede apporteranno per attenuare gli effetti della transizione sul piano sociale, economico, della sicurezza energetica e ambientale, e per trasformare le sfide della transizione in opportunità per la regione e i suoi abitanti;

Emendamento  61

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) se viene fornito sostegno a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI, l'elenco esaustivo di tali operazioni e imprese e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;

h) se viene fornito sostegno a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI, l'elenco esaustivo di tali operazioni e imprese e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati; o se sussiste l'imperativa necessità di riqualificare i lavoratori e le persone in cerca di occupazione e non sono disponibili altri finanziamenti;

Emendamento  62

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) se viene fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, l'elenco esaustivo delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;

i) se viene fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, l'elenco esaustivo delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia basata su fonti rinnovabili, altamente efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse, circolare e climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro e prevedano l'impegno alla sostenibilità sociale;

Emendamento  63

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j) indicazione delle sinergie e delle complementarità con altri programmi dell'Unione e pilastri del meccanismo per una transizione giusta per far fronte alle esigenze di sviluppo individuate.

j) indicazione delle sinergie e delle complementarità con altri programmi dell'Unione e pilastri del meccanismo per una transizione giusta per far fronte alle esigenze di sviluppo individuate nel territorio del piano;

Emendamento  64

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis) descrizione chiara del ruolo che ci si attende dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici per sostenere l'attuazione dei piani.

Emendamento  65

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le strategie territoriali di cui all'articolo [23] del regolamento (UE) [nuovo CPR], con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente, con i PNEC e con il pilastro europeo dei diritti sociali.

I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le strategie territoriali di cui all'articolo [23] del regolamento (UE) [nuovo CPR], con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente, con i PNEC, con il Green Deal europeo e con il pilastro europeo dei diritti sociali, nonché con gli impegni dell'Unione nell'ambito dell'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Emendamento  66

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se la revisione di un piano nazionale per l'energia e il clima a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 impone la revisione di un piano territoriale per una transizione giusta, tale revisione viene effettuata nel corso dell'esercizio di riesame intermedio a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) [nuovo CPR].

soppresso

Emendamento  67

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. I piani territoriali per una transizione giusta escludono qualsiasi investimento pubblico nelle infrastrutture a combustibili fossili e offrono l'opportunità di rafforzare ulteriormente le economie locali e i percorsi economici brevi.

Emendamento  68

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Il presente articolo si applica nel pieno rispetto della legislazione nazionale e dell'Unione sulla protezione dei dati e fatte salve le disposizioni del regolamento (UE) .../... [nuovo CPR].

Emendamento  69

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 8, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Emendamento  70

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro e conduce consultazioni con i portatori di interessi nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

Emendamento  71

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento  72

 

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera a – punto ii

 

Testo della Commissione

Emendamento

ii) occupazione nell'estrazione di carbone e lignite (ponderazione: 25 %),

ii) occupazione nell'estrazione e nello sfruttamento energetico di carbone e lignite, scisto bituminoso e torba (ponderazione: 25 %),

Emendamento  73

 

Proposta di regolamento

Allegato I – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) le dotazioni ottenute applicando la lettera a) sono adeguate per assicurare che nessuno Stato membro riceva un importo superiore a 2 miliardi di EUR. Gli importi superiori a 2 miliardi di EUR per Stato membro sono ridistribuiti in proporzione alle dotazioni di tutti gli altri Stati membri. Le quote degli Stati membri sono ricalcolate di conseguenza;

b) le dotazioni ottenute applicando la lettera a) sono adeguate per assicurare che nessuno Stato membro riceva un importo superiore a 8 miliardi di EUR. Gli importi superiori a 2 miliardi di EUR per Stato membro sono ridistribuiti in proporzione alle dotazioni di tutti gli altri Stati membri. Le quote degli Stati membri sono ricalcolate di conseguenza;

Emendamento  74

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Descrizione del processo di transizione e individuazione dei territori maggiormente danneggiati entro i confini dello Stato membro

1. Descrizione del processo di transizione e individuazione dei territori che, entro i confini dello Stato membro, necessitano di sostegno per realizzare la transizione verso l'azzeramento delle emissioni nette

Emendamento  75

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – Riferimento: articolo 7, paragrafo 2, lettera a) – punto 1.1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.1. Descrizione del previsto processo di transizione verso un'economia climaticamente neutra, in linea con gli obiettivi dei piani nazionali per l'energia e il clima e con altri piani di transizione esistenti, compreso un calendario per la cessazione o il ridimensionamento di attività quali l'estrazione di carbone e di lignite o la produzione di elettricità a partire dal carbone

1.1. Descrizione del previsto processo di transizione verso un'economia basata su fonti rinnovabili, altamente efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse, circolare e climaticamente neutra, in linea con gli obiettivi dei piani nazionali per l'energia e il clima e con altri piani di transizione esistenti, compreso un calendario per la cessazione o il ridimensionamento delle attività correlate ai combustibili fossili entro il 2050, e in un arco di tempo coerente con l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali

Emendamento  76

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – Riferimento: articolo 7, paragrafo 2, lettera b) – punto 1.2

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.2. Individuazione dei territori che si prevede saranno maggiormente danneggiati e giustificazione di tale selezione, con la relativa stima degli effetti economici e occupazionali in base alla descrizione del punto 1.1

1.2. Individuazione dei territori, dei settori, delle comunità e dei gruppi di persone che vi abitano che hanno maggiormente bisogno di un sostegno adeguato per trasformare la sfida in opportunità per dette persone, e giustificazione di tale selezione, con la relativa stima degli effetti economici e occupazionali in base alla descrizione del punto 1.1

Emendamento  77

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Valutazione delle sfide dovute alla transizione per ognuno dei territori individuati

2. Valutazione delle sfide e delle opportunità dovute alla transizione per ognuno dei territori individuati

Emendamento  78

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.1 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.1. Valutazione degli effetti economici, sociali e territoriali della transizione verso un'economia climaticamente neutra

2.1. Valutazione delle sfide e delle opportunità economiche, sociali, settoriali e territoriali della transizione verso un'economia basata su fonti rinnovabili, altamente efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse, circolare e climaticamente neutra

Emendamento  79

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.1 – Riferimento: articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – tabella – comma 1 – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 settori in declino, di cui si prevede che cesseranno o ridimensioneranno in misura significativa le attività connesse alla transizione, incluso il relativo calendario;

 settori in declino, e settori suscettibili di trovarsi in declino in linea con gli obiettivi generali del Green Deal europeo, di cui si prevede che cesseranno o ridimensioneranno in misura significativa le attività connesse alla transizione, incluso il relativo calendario;

Emendamento  80

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.1 – Riferimento: articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – tabella – comma 2 – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 perdite occupazionali previste e necessità di riqualificazione professionale, tenendo presenti le previsioni sulle esigenze di competenze;

 perdite occupazionali previste e necessità di riqualificazione professionale, di competenze e di formazione, nonché tipi di sostegno e di politiche previsti, tenendo presenti le competenze calcolate come necessarie nei vari settori e nelle varie industrie per l'adattamento al cambiamento richiesto;

Emendamento  81

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.1 – Riferimento: articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – tabella – comma 2 – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 potenziale di diversificazione economica e opportunità di sviluppo.

 potenziale di diversificazione economica e opportunità di sviluppo per i territori e i loro abitanti in altri possibili settori e imprese sostenibili, nuovi o esistenti;

Emendamento  82

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.1 – Riferimento: articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c – tabella – comma 2 – trattino 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 effetti previsti sulle diverse categorie di popolazione locale in rapporto all'età, al sesso e alla residenza.

Emendamento  83

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.2 – titolo

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.2. Esigenze di sviluppo e obiettivi da raggiungere entro il 2030 al fine di realizzare la neutralità climatica

2.2. Esigenze di sviluppo e obiettivi da raggiungere entro il 2030 al fine di realizzare un'economia basata su fonti rinnovabili, altamente efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse, circolare e climaticamente neutra

Emendamento  84

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.2 – Riferimento: articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d – tabella – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 Esigenze di sviluppo per far fronte alle sfide dovute alla transizione;

 Esigenze di sviluppo per far fronte alle sfide e alle opportunità dovute alla transizione;

Emendamento  85

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.2 – Riferimento: articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d – tabella – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 Obiettivi e risultati attesi grazie all'attuazione della priorità del Fondo

 Obiettivi e risultati attesi grazie all'attuazione della priorità del Fondo anche per tutti gli abitanti delle regioni interessate;

Emendamento  86

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.2 – Riferimento: articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d – tabella – trattino 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 Obiettivi e risultati attesi per l'economia locale.

Emendamento  87

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.3 – Riferimento: articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e – tabella – trattino 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 Altri piani di sviluppo regionali o nazionali.

 Altre strategie e altri piani regionali, nazionali, territoriali, interregionali o transfrontalieri, altri fondi dell'Unione come il [FSE+], il FESR e il FEG, i PNEC e le strategie dell'Unione connesse (il Green Deal europeo e il pilastro europeo dei diritti sociali) nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite;

Emendamento  88

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.3 – Riferimento: articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e – tabella – trattino 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 Elenco dettagliato dei diversi partner e portatori di interessi consultati che rappresentano gli abitanti del territorio interessato.

Emendamento  89

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.4 – Riferimento: articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g – tabella – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 tipi di operazioni prospettate e contributo che si prevede apporteranno all'attenuazione degli effetti della transizione climatica

 tipi di operazioni prospettate e il contributo che si prevede apporteranno nell'accompagnare e sostenere attivamente una transizione giusta verso l'azzeramento delle emissioni nette

Emendamento  90

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.4 – Riferimento: articolo 7 – paragrafo 2 – lettera h – tabella – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 elenco esaustivo di tali operazioni e imprese e per ciascuna di esse la giustificazione della necessità di tale sostegno, dimostrando mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati

 elenco esaustivo di tali operazioni e imprese e per ciascuna di esse la giustificazione della necessità di tale sostegno, dimostrando mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro dignitosi e sostenibili creati o se sussiste l'imperativa necessità di riqualificare i lavoratori, comprese le persone in cerca di occupazione, e non sono disponibili altri finanziamenti.

Emendamento  91

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.4 – Riferimento: articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i – tabella – comma 1 – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 l'elenco esaustivo delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento usati per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro

 l'elenco esaustivo delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia basata su fonti rinnovabili, altamente efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse, circolare e climaticamente neutra e che comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento usati per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE e a condizione che siano necessarie per l'adattamento, la trasformazione o la perdita dei posti di lavoro interessati e che prevedano l'impegno alla sostenibilità sociale.

Emendamento  92

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.4 – Riferimento: articolo 7 – paragrafo 2 – lettera j – tabella – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 sinergie e complementarità delle operazioni prospettate con altri programmi per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" (a sostegno del processo di transizione), altri strumenti di finanziamento (il Fondo per la modernizzazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione) e altri pilastri del meccanismo per una transizione giusta (regime specifico nell'ambito di InvestEU e strumento di prestito per il settore pubblico attuato con la Banca europea per gli investimenti) per soddisfare le esigenze individuate in materia di investimenti

 sinergie e complementarità delle operazioni prospettate con altri programmi per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" (a sostegno del processo di transizione), altri strumenti di finanziamento (il Fondo per la modernizzazione del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione) e altri pilastri del meccanismo per una transizione giusta (regime specifico nell'ambito di InvestEU e strumento di prestito per il settore pubblico attuato con la Banca europea per gli investimenti) per soddisfare le esigenze individuate in materia di investimenti e per fornire il sostegno necessario agli abitanti delle regioni interessate, in particolare ai lavoratori, comprese le persone alla ricerca di un'occupazione;

Emendamento  93

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.4 – Riferimento: articolo 7 – paragrafo 2 – lettera j – tabella – trattino 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

 descrizione del ruolo che ci si attende dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici per sostenere l'attuazione dei piani.

Emendamento  94

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 3 – punto 3.1 – tabella – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 modalità per la partecipazione dei partner alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del piano territoriale per una transizione giusta;

 accordi per la partecipazione attiva dei partner, conformemente al codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione), compresi le ONG, i sindacati e altri rappresentanti e portatori di interessi fondamentali degli abitanti delle regioni interessate, in particolare i lavoratori e le persone alla ricerca di un'occupazione, alla preparazione, all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione del piano territoriale per una transizione giusta, che definiscano anche quali organizzazioni della società civile devono essere coinvolte e le modalità con cui i rappresentanti della comunità devono essere consultati e coinvolti proattivamente nel processo di programmazione; la consultazione e il coinvolgimento dovrebbero avere luogo prima, durante e dopo l'elaborazione dei documenti di programmazione;

Emendamento  95

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 3 – punto 3.1 – tabella – trattino 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 Esito della consultazione pubblica.

 Esito della consultazione pubblica, conformemente al codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione), e descrizione di come tale consultazione è stata effettuata e di come il suo risultato è stato preso in considerazione nel piano.

Emendamento  96

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 3 – punto 3.2 – tabella – trattino 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 misure previste di monitoraggio e valutazione, inclusi indicatori per misurare la capacità del piano di raggiungere gli obiettivi

 misure previste di monitoraggio e valutazione, inclusi indicatori per misurare la capacità del piano di raggiungere gli obiettivi, l'eliminazione graduale delle attività correlate ai combustibili fossili nelle regioni interessate, il numero di nuovi posti di lavoro dignitosi e sostenibili, e le opportunità occupazionali che possono essere create, nonché i risultati sociali attesi, come ad esempio la riduzione della povertà estrema

Emendamento  97

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 3 – punto 3.3 – tabella

 

Testo della Commissione

Emendamento

Organismo o organismi responsabili del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione del piano e ruoli rispettivi

Organismo o organismi responsabili del coordinamento e del monitoraggio dell'attuazione del piano e ruoli rispettivi, in conformità del codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione)

Emendamento  98

Proposta di regolamento

Allegato III – tabella – colonna 1 – dopo "RCO 209" (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Per la regione NUTS 3 che attua i piani per una transizione giusta, lo sviluppo sociale regionale;

 

RCO 301 – Investimenti nella microfinanza, nella finanza delle imprese sociali e nell'economia sociale

 

RCO 302 – Strutture per l'istruzione e la formazione

 

RCO 303 – Investimenti nell'edilizia popolare ad alta efficienza energetica che contribuisce ad affrontare la povertà energetica e a trovare soluzioni abitative per le persone senza fissa dimora o che rischiano di diventare tali

 

RCO 303 – Infrastrutture sociali e di assistenza sanitaria di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, nonché servizi sanitari e soluzioni innovative in campo sanitario, compresi i servizi sanitari e i nuovi modelli di assistenza

 

RCO 305 – Innovazione sociale, compresi programmi e soluzioni sociali innovativi volti a promuovere l'impatto sociale e a conseguire risultati nei settori

 

RCO 306 – Attività culturali e attinenti al patrimonio aventi un obiettivo sociale

 

RCO 307 – Infrastrutture per le comunità locali, quali i centri comunitari e di volontariato

 

RCO 308 – Inclusione e accessibilità per le persone con disabilità.


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del Fondo per una transizione giusta

Riferimenti

COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

REGI

29.1.2020

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

EMPL

29.1.2020

Commissioni associate - annuncio in aula

27.5.2020

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Mounir Satouri

30.1.2020

Approvazione

23.6.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

42

3

9

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Atidzhe Alieva-Veli, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Anna Júlia Donáth, Jarosław Duda, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, José Gusmão, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Kim Van Sparrentak, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale

Estrella Durá Ferrandis, Pierfrancesco Majorino

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

42

+

PPE

Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Ádám Kósa, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Anna Júlia Donath, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marc Angel, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Pierfrancesco Majorino, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Mounir Satouri, Kim Van Sparrentak, Tatjana Ždanoka

GUE/NGL

Leila Chaibi, José Gusmão, Sandra Pereira, Nikolaj Villumsen

 

3

-

Renew

Radka Maxová

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

 

9

0

NI

France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

NI

Daniela Rondinelli

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AMBIENTE, LA SANITÀ PUBBLICA E LA SICUREZZA ALIMENTARE (2.7.2020)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta

(COM(2020)0022 – C9 0007/2020 – 2020/0006(COD))

Relatore per parere: Alexandr Vondra

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

Il Fondo per una transizione giusta ("Just Transition Fund", JTF, in appresso il "Fondo") costituisce il primo pilastro del meccanismo per una transizione giusta ed è considerato una condizione imprescindibile per passare con successo a un'economia climaticamente neutra. La Commissione intende garantire che nessuno venga lasciato indietro, eppure la proposta che istituisce il Fondo non tiene fede a questa promessa.

In primo luogo, l'entità della dotazione del Fondo, dell'ordine di 7,5 miliardi di EUR, è lungi dal soddisfare il fabbisogno previsto, che, secondo le stime, si attesta in alcuni Stati membri a centinaia di miliardi fino al 2050. Per tale motivo, il relatore per parere reputa necessarie ulteriori risorse per aumentare l'entità della dotazione del Fondo, aspetto che deve essere discusso durante i negoziati in corso sul prossimo quadro finanziario pluriennale.

In secondo luogo, la Commissione intende colmare questa carenza di risorse ricorrendo a un trasferimento obbligatorio dal FESR e dal FSE+. Secondo il relatore per parere, un meccanismo simile sottrarrebbe risorse destinate ad altri importanti obiettivi e andrebbe realizzato solo su base volontaria e a discrezione degli Stati membri, i quali sono nella posizione migliore per valutare il proprio fabbisogno di investimenti.

In terzo luogo, occorre cambiare le priorità di spesa del Fondo onde massimizzarne l'impatto. Le regioni dell'UE dipendenti da carbone e lignite saranno colpite per prime e più duramente dalla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio nell'UE. È pertanto auspicabile investire una parte significativa delle risorse del Fondo negli Stati membri e nelle regioni che dipendono fortemente, se non interamente, da carbone e lignite e dove gli impatti economici e sociali della transizione verso la sostenibilità saranno più marcati.

Al fine di agevolare la transizione climatica negli Stati membri:

- è opportuno consentire investimenti nel settore del gas laddove siano in grado di ridurre significativamente le emissioni, dal momento che il gas andrebbe considerato una fonte energetica di transizione;

- le grandi imprese non dovrebbero essere discriminate, in quanto possono realizzare investimenti su più ampia scala, sebbene sia ovviamente necessario sostenere anche le PMI e le imprese emergenti, e

- laddove siano sufficientemente mature da essere impiegate, occorre sostenere le nuove tecnologie in modo da consentire al Fondo di apportare cambiamenti reali nel breve termine.

Considerato l'attuale contesto politico generale, compreso il rischio di una minore capacità di investimento a seguito della crisi della Covid-19, il relatore per parere ritiene che l'UE potrebbe non essere pronta a conseguire l'obiettivo di neutralità climatica entro il 2050.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Visto 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 175, terzo comma, e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"11 e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile12, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti.

(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, in particolare l'obiettivo fissato all'articolo 2, e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"11 e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile12, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da aiutare i territori dell'Unione e i loro abitanti, in particolare i più vulnerabili, nell'affrontare le sfide economiche e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, sostenibile dal punto di vista ambientale, efficiente in termini di energia e risorse e circolare entro il 2050 al più tardi, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti e nella quale il capitale naturale dell'Unione e la salute e il benessere delle persone siano tutelati e promossi.

_________________

_________________

11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019.

12 COM(2020) 21 del 14.1.2020.

12 COM(2020) 21 del 14.1.2020.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici e il degrado ambientale apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine (creando però nel medio termine sia opportunità che sfide), il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, in quanto la transizione comporta effetti sociali ed economici di portata maggiore per le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili (specialmente carbone, lignite, torba e scisto bituminoso) o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di aggravare le disparità tra le regioni, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale.

(2) La transizione verso un'economia climaticamente neutra, sostenibile dal punto di vista ambientale, efficiente in termini di energia e risorse e circolare costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione e renderà necessari ingenti investimenti supplementari. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, per contribuire a realizzare gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Anche se le misure di lotta ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale apporteranno vantaggi complessivi a tutti nel lungo termine, esse creeranno nel medio termine sia opportunità che sfide, dal momento che il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le persone, tutti i territori o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, in quanto la transizione comporta effetti sociali ed economici di portata maggiore per le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili (specialmente carbone, lignite, torba e scisto bituminoso) o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di aggravare le disparità tra le regioni, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale.

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa e socialmente accettabile per tutti. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri devono tenerne presenti le implicazioni economiche e sociali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo.

(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere incentrata sulle persone, equa, inclusiva e socialmente accettabile per tutti, ridurre le disuguaglianze e non lasciare indietro nessuno. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri devono tenerne presenti le implicazioni economiche, ambientali e sociali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per evitare e, ove siano inevitabili, attenuare le conseguenze negative e creare nuove opportunità per le persone e i territori maggiormente colpiti dalla transizione. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) La transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio rappresenta anche un'opportunità per creare più posti di lavoro. Secondo l'edizione 2019 dell'esame annuale della Commissione "Occupazione e sviluppi sociali in Europa (ESDE)", la transizione verso un'economia neutra in termini di emissioni di carbonio determinerà un aumento del numero di posti di lavoro disponibili. Stando alle previsioni, entro il 2030 la transizione creerà 1,2 milioni di posti di lavoro in più nell'Unione, che si aggiungeranno ai 12 milioni di nuovi posti di lavoro già attesi. Secondo la Commissione, la transizione potrebbe mitigare la polarizzazione del lavoro in atto, derivante dall'automazione e dalla digitalizzazione, creando posti di lavoro anche nel mezzo della scala di distribuzione dei salari e delle competenze, in particolare nei settori dell'edilizia e della produzione.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter) Gli strumenti rafforzati della politica di coesione e l'allentamento a livello del bilancio dell'Unione sono essenziali in considerazione delle attuali ripercussioni economiche e sociali della pandemia di COVID-19 negli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di riorientare gli stanziamenti tra fondi, voci di spesa e priorità a seconda delle loro esigenze economiche e sociali, indipendentemente dagli obiettivi di concentrazione tematica e dalla condizionalità macroeconomica e/o politica dell'Unione.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali ed economiche della transizione verso la neutralità climatica dell'UE.

(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità ambientali, economiche e sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe aiutare le persone e i territori a far fronte agli impatti sociali, ambientali ed economici della transizione verso la neutralità climatica dell'UE, anche alla luce delle ripercussioni della crisi della COVID-19.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato.

(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è sostenere le azioni finalizzate a un'equa ed efficace transizione verso un'economia climaticamente neutra, nonché scongiurare e, ove inevitabili, attenuare gli effetti negativi della transizione climatica e ambientale fornendo sostegno e nuove opportunità alle persone e ai territori più colpiti dai cambiamenti, in particolare ai lavoratori direttamente interessati. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente a facilitare e alleviare gli effetti della transizione, creando nuove opportunità di occupazione sostenibile, attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione e le conseguenze sociali nefaste che potrebbero comportare uno spopolamento delle regioni colpite, nonché finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale attraverso il sostegno diretto alle attività sostenibili sul piano ambientale e sociale. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) L'entità della dotazione del Fondo dovrebbe essere commisurata alle esigenze di una transizione climatica e ambientale giusta. È opportuno concedere finanziamenti a tutti gli Stati membri per sostenere la loro transizione, con particolare attenzione ai territori carboniferi, dove si estrae tuttora il carbone, e anche ai territori che attraversano cambiamenti strutturali considerevoli in seguito alla graduale eliminazione delle attività estrattive.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite dal FESR e dal FES+ contribuiranno pienamente al conseguimento di tale obiettivo.

(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima e accelerare la transizione verso un'economia climaticamente neutra al più tardi entro il 2050. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 40 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR") e dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+"), se così deciso dagli Stati membri, contribuiranno al conseguimento di tale obiettivo.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) Le risorse del Fondo, di per sé, non sono in grado di realizzare la transizione verso la neutralità climatica. Gli altri due pilastri del meccanismo per una transizione giusta offriranno un ulteriore insieme di misure e possibilità di finanziamento, in aggiunta al Fondo, allo scopo di agevolare e accelerare la transizione delle regioni maggiormente colpite. Un regime specifico per una transizione giusta nell'ambito di InvestEU attrarrà investimenti privati che porteranno benefici alle regioni in transizione e aiuteranno le rispettive economie a trovare nuove fonti di crescita, quali progetti di decarbonizzazione, diversificazione economica delle regioni e infrastrutture energetiche, sociali e dei trasporti. Uno strumento di prestito per il settore pubblico presso la Banca europea per gli investimenti, garantito dal bilancio dell'Unione, sarà utilizzato per concedere prestiti agevolati al settore pubblico, ad esempio per investimenti in infrastrutture del settore dell'energia e dei trasporti, reti di teleriscaldamento e ristrutturazioni o isolamento degli edifici.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter) Una transizione giusta comporta inoltre un sostegno a chi è maggiormente colpito dai cambiamenti climatici. Gli effetti dei cambiamenti climatici colpiranno in maniera sproporzionata alcune regioni e comunità, che dovranno essere sostenute nello spirito della solidarietà europea.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione.

(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione, fatti salvi gli altri obiettivi della politica di coesione e le dotazioni finanziarie previste per altri obiettivi nel quadro del FESR e del FSE+.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica.

(8) La transizione climatica e ambientale rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma porterà con sé anche nuove opportunità a lungo termine. Essa sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili solidi ma anche da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra. Tali attività dovranno essere gradualmente eliminate o adattate alla transizione verso la neutralità climatica, garantendo nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento di energia sostenibile, sicura e a prezzi accessibili. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 9

 

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il Fondo, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per ogni Stato membro nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", sulla base di criteri obiettivi.

(9) Al fine di stabilire l'opportuno quadro finanziario per il Fondo, la Commissione dovrebbe stabilire la ripartizione annuale delle dotazioni disponibili per ogni Stato membro nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", sulla base di criteri obiettivi e chiare condizionalità.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 205013, pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione e della connettività, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo.

(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le comunità, i lavoratori e le economie locali e sono sostenibili a medio e lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal e del pilastro europeo dei diritti sociali. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra, sostenibile dal punto di vista ambientale, efficiente in termini di energia e risorse e circolare. Gli investimenti a favore delle fonti energetiche di transizione, come il gas naturale, dovrebbero essere ammissibili al sostegno qualora determinino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e consentano l'uso di gas rinnovabile come alternativa sostenibile. Inoltre, dovrebbero essere coerenti con il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio12 bis, a meno che nel piano territoriale per una transizione giusta lo Stato membro non giustifichi la necessità di sostenere detti investimenti e la loro coerenza con l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività in un orizzonte temporale compatibile con gli obblighi dell'Unione derivanti dall'accordo di Parigi, così come alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi e i traguardi climatici ed energetici dell'UE per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 205013, pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alla lotta contro la povertà energetica, alle attività che promuovono la messa in opera di tecnologie avanzate e sostenibili, comprese quelle basate sull'intelligenza artificiale, oltre che negli ambiti della digitalizzazione e della connettività, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi di una transizione climatica e ambientale e concorrano a ridurre considerevolmente le emissioni di gas a effetto serra e l'impiego di risorse naturali. Per raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, sono essenziali investimenti in una bioeconomia circolare e basata su fonti sostenibili nonché nel ripristino degli ecosistemi danneggiati. Tali investimenti sono onerosi e tutti gli Stati membri dovrebbero poter beneficiare del sostegno, indipendentemente dalla loro capacità finanziaria.

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_________________

 

12bis Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

13 Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final].

13 Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final].

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Il Fondo dovrebbe sostenere le attività e la messa in opera di tecnologie che siano sostenibili sul lungo periodo e che non dipendano dai sussidi per operare dopo l'espansione iniziale. Le attività beneficiarie di sostegno non dovrebbero ostacolare lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio né comportare una dipendenza da attivi dannosa per la neutralità climatica e gli obiettivi ambientali, tenuto conto del loro ciclo di vita.

Motivazione

L'adeguamento alla tassonomia delle finanze sostenibili dell'UE concordata fra le tre istituzioni dell'UE agevola la coerenza delle politiche, comprese quelle in materia di clima e ambiente, e delle spese di bilancio dell'UE. La tassonomia dell'UE offre un quadro di riferimento di base per valutare se gli investimenti sono sostenibili. Il Fondo non sostiene attività in contraddizione con gli obiettivi climatici o ambientali del Green Deal.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione.

(11) Al fine di proteggere le persone più colpite dalla transizione climatica e ambientale, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, così come dei lavoratori autonomi e dei disoccupati, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali, oltre ad offrire assistenza attiva e personalizzata nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nella società a tutte le categorie di persone in cerca di un'occupazione, rispettando nel contempo la parità di genere e perseguendo un equilibrio di genere.

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Il Fondo ha un ruolo importante da svolgere nell'attenuazione delle conseguenze sociali al di là dell'economia e non dovrebbe costituire un mero strumento di investimento economico. La transizione verso la neutralità climatica può esercitare pressione sulle regioni interessate e sui loro abitanti. Tra i rischi non vi è solo la perdita di posti di lavoro, ma anche la perdita di gettito derivante dalle imposte locali, come pure la migrazione dei lavoratori, il che lascerebbe indietro giovani e anziani e porterebbe a un'eventuale cessazione di alcune attività, in particolare per i lavoratori delle miniere di carbone. Gli investimenti nelle infrastrutture sociali per garantire servizi di livello elevato agli abitanti delle zone interessate e per compensare la perdita di servizi costituiscono pertanto un elemento essenziale al fine di garantire una transizione socialmente giusta, che non lasci indietro nessuno. Nello specifico, il Fondo dovrebbe adottare misure per evitare la recessione e garantire che la popolazione locale sia favorevole ai cambiamenti e che siano migliorati i servizi forniti nella comunità locale così come le infrastrutture nel campo dei servizi sanitari e sociali e della democrazia locale.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi, con particolare riferimento agli investimenti nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14, se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro e se non integrano i finanziamenti ricevuti ai sensi della direttiva 2003/87/CE. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

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14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato devono essere flessibili affinché le regioni ammissibili in fase di transizione possano attrarre investimenti privati. In fase di elaborazione dei nuovi orientamenti, la Commissione dovrebbe pertanto tenere altresì conto dei problemi legati ai cambiamenti strutturali nelle regioni interessate, al fine di garantire che queste dispongano di una sufficiente flessibilità per realizzare i loro progetti in modo sostenibile sul piano sociale ed economico.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) Il sostegno agli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI attraverso il Fondo non dovrebbe essere limitato alle regioni ammissibili agli aiuti di Stato in base alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE. Al contrario, le norme in materia di aiuti di Stato dovrebbero consentire a tutte le regioni beneficiarie di assistenza a titolo del Fondo di affrontare efficacemente la minaccia della perdita di posti di lavoro in una fase precoce. Ciò dovrebbe essere garantito anche mediante l'adeguamento in tal senso del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione1bis.

 

________________

 

1bis Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Considerando 12 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater) Le zone più colpite dalla transizione a un'economia climaticamente neutra dovrebbero avere la possibilità di affrontare il prima possibile i cambiamenti strutturali ad essa associati. Ciò richiede adeguamenti alla normativa in materia di aiuti di Stato, ad esempio tramite nuovi orientamenti della Commissione sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) o c), TFUE, in modo da garantire che gli aiuti siano ammissibili in virtù delle norme applicabili, a prescindere dallo status delle regioni assistite.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo dovrebbero essere integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

(13) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal FESR, dal FSE+ o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo possono essere integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati.

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'attuazione efficace e misurabile di un processo di transizione giusta in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutte le comunità e tutti i settori interessati.

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis) Le dotazioni finanziarie del Fondo dovrebbero essere subordinate all'approvazione e alla dimostrazione da parte degli Stati membri dell'impegno a realizzare l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, nonché all'adozione di una strategia a lungo termine in linea con l'accordo di Parigi e il relativo obiettivo in materia di temperatura. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte da uno Stato membro, il 50 % delle dotazioni annuali destinate a detto Stato dovrebbe essere sospeso fino a quando quest'ultimo non avrà approvato e dimostrato tale impegno.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide e le esigenze di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione.

(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare le persone e i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra in un orizzonte temporale compatibile con gli obblighi dell'Unione derivanti dall'accordo di Parigi. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide, le opportunità e le esigenze in termini di investimento di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici e sostenibili dal punto di vista ambientale, ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione. I settori e le priorità di investimento individuati dalla Commissione nell'allegato D delle relazioni per paese del semestre europeo per il 2020 possono servire in sede valutazione degli investimenti degli Stati membri.

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno a territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e nel ritardo delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(19) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno a persone e territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, sostenibile dal punto di vista ambientale, completamente basata su fonti energetiche rinnovabili, altamente efficiente sotto il profilo energetico e delle risorse e circolare, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e nelle sfide specifiche delle persone e delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno ai territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050.

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno alle persone nei territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche di vario tipo derivanti dalle specificità degli Stati membri nel quadro del processo di transizione verso un'economia climaticamente neutra, sostenibile dal punto di vista ambientale, efficiente in termini di energia e risorse e circolare entro il 2050 al più tardi e verso il conseguimento dell'obiettivo dell'Unione di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per il 2030.

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

Articolo 2

Obiettivo specifico

Obiettivo specifico

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di "consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra".

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di "consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra", come disposto all'articolo 1, paragrafo 1.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Fondo fornirà sostegno all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutti gli Stati membri.

1. Il Fondo fornirà sostegno per l'impatto sociale, socioeconomico e ambientale della transizione nelle regioni colpite in tutti gli Stati membri.

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 7,5 miliardi di EUR a prezzi 2018 e possono essere integrate, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile.

Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a [X] miliardi di EUR a prezzi 2018 e possono essere integrate, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile. Il finanziamento del Fondo non pregiudica le risorse assegnate agli altri fondi del QFP.

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. L'accesso ai finanziamenti messi a disposizione a titolo del Fondo è subordinato all'approvazione e alla dimostrazione da parte degli Stati membri dell'impegno a realizzare l'obiettivo della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050 al più tardi nei loro piani per una transizione giusta, nonché all'adozione di una strategia a lungo termine di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis in linea con l'accordo di Parigi.

 

Se uno Stato membro non soddisfa le condizioni di cui al primo comma, le dotazioni annuali destinate a detto Stato membro sono ridotte del 50 % finché non saranno soddisfatte tali condizioni.

 

L'esercizio di riesame intermedio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, valuta se le condizioni di cui al presente paragrafo sono sufficienti per consentire una transizione energetica armoniosa verso un'economia climaticamente neutra, come disposto all'articolo 1, paragrafo 1. Se del caso, la Commissione adotta una proposta legislativa per modificare il presente paragrafo.

 

_________________

 

1bis Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. In deroga all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR], le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, destinate al Fondo nel bilancio dell'Unione o provenienti da altre risorse, non richiedono un sostegno complementare a carico del FESR o del FSE+.

4. In deroga all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR], le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, destinate al Fondo nel bilancio dell'Unione o provenienti da altre risorse, possono ricevere un sostegno complementare a carico del FESR o del FSE+ entro i limiti specificati all'articolo 6, paragrafo 2.

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. In conformità al paragrafo 1, il Fondo sostiene unicamente le attività seguenti:

2. In conformità al paragrafo 1, il Fondo sostiene le attività seguenti:

a) investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le start-up, finalizzati alla diversificazione e alla riconversione economica;

a) investimenti produttivi e sostenibili nelle imprese, in particolare le microimprese, le PMI e le start-up, specialmente in settori necessari per la transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra, come disposto all'articolo 1, paragrafo 1;

b) investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza;

b) investimenti nella creazione di imprese, con particolare attenzione alle PMI e alle start-up al fine di contribuire alla diversificazione e alla riconversione economica, anche mediante incubatori di imprese;

c) investimenti in attività di ricerca e innovazione e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;

c) investimenti in attività di ricerca e innovazione e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate che comportino una riduzione significativa delle emissioni di gas a effetto serra e dell'utilizzo di risorse o di energia;

d) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica e nell'energia rinnovabile;

d) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita, sicura, sostenibile e a prezzi accessibili, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica e delle risorse (incluso il teleriscaldamento) e nell'energia rinnovabile, nelle tecnologie dello stoccaggio dell'energia e nelle reti dell'energia come le reti intelligenti e le super-reti

 

d bis) investimenti connessi alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di gas, purché quest'ultimo sia utilizzato come tecnologia ponte in sostituzione del carbone, della lignite, della torba o dello scisto bituminoso, dimostri di comportare riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra e consenta l'uso di gas rinnovabile in una fase successiva. Tali investimenti dovrebbero essere allineati ai criteri stabiliti dal regolamento (UE) 2020/852, a meno che lo Stato membro non giustifichi debitamente nel piano territoriale per una transizione giusta la necessità di sostenere un'operazione non allineata e dimostri la coerenza di tale investimento con la neutralità climatica entro il 2050;

 

d ter) misure mirate di riqualificazione a fini di efficienza energetica per far fronte alla povertà energetica e alle condizioni abitative inadeguate;

 

d quater) investimenti volti a promuovere un trasferimento modale verso forme di mobilità più sostenibili;

e) investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale;

e) investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale così come nella tecnologia delle comunicazioni, che consente lo sviluppo della gestione della domanda, tenendo conto della necessità di ridurre in modo significativo l'uso delle risorse e dell'energia;

f) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni;

f) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni nonché nel ripristino degli ecosistemi danneggiati, garantendo nel contempo il rispetto del principio "chi inquina paga";

g) investimenti per il potenziamento dell'economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

g) investimenti per la realizzazione e il potenziamento dell'economia circolare basata su fonti sostenibili, compresa la bioeconomia, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

h) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori;

h) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, al fine di colmare il divario di competenze necessario per la transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1;

i) assistenza nella ricerca di lavoro;

i) assistenza nella ricerca di lavoro, rispettando nel contempo la parità di genere e perseguendo un equilibrio di genere, ove possibile;

j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;

j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro, rispettando nel contempo la parità di genere e perseguendo un equilibrio di genere, ove possibile;

k) assistenza tecnica.

k) assistenza tecnica, compresi incubatori e vivai di progetti a livello locale e nazionale che riuniscano i finanziatori e i promotori dei progetti.

Il Fondo può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

Il Fondo può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta e se non comportano il trasferimento di posti di lavoro, capitali e processi produttivi da uno Stato membro a un altro.

Il Fondo può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera i). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

Il Fondo può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera i). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se sono necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta, comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra al di sotto dei pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, non aumentano la dipendenza dai combustibili fossili e risultano necessari per la tutela di un numero significativo di posti di lavoro nel territorio in questione. I beneficiari del sostegno del Fondo non ricevono, per un determinato progetto, finanziamenti supplementari a titolo di altri fondi ai sensi della direttiva 2003/87/CE.

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;

a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari o qualsiasi attività relativa al settore dell'energia nucleare;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili;

d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili solidi;

Motivazione

Per le economie che dipendono fortemente dal carbone, il gas naturale è un importante combustibile ponte che consente di passare a fonti di energia pulite e sostenibili. Tuttavia, tali investimenti devono dimostrare di essere in grado di garantire riduzioni significative delle emissioni di gas a effetto serra.

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) gli investimenti in impianti di trattamento dei rifiuti residui;

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, che comportano il trasferimento di posti di lavoro, di capitali e di processi produttivi da uno Stato membro all'altro.

Motivazione

Il Fondo non dovrebbe portare al trasferimento di attività economiche.

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter) gli investimenti che porterebbero a un uso non sostenibile della biomassa o a qualsiasi uso di colture alimentari a fini di produzione energetica.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e quater) le attività o gli investimenti che presentano un rischio più elevato di non essere sostenibili sul lungo periodo e di dipendere dai sussidi per operare dopo l'espansione iniziale;

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e quinquies) le attività o gli investimenti che potrebbero ostacolare lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio e comportare una dipendenza da attivi incompatibile con l'obiettivo della neutralità climatica, tenuto conto del loro ciclo di vita.

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e sexies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e sexies) le attività o gli investimenti che potrebbero ostacolare lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio e comportare una dipendenza da attivi dannosa per gli obiettivi climatici e ambientali, tenuto conto del loro ciclo di vita.

Motivazione

Emendamento volto a garantire coerenza legislativa e politica. Allineamento e riferimento alla tassonomia dell'UE per la finanza sostenibile.

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di un programma.

1. Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano le persone e i territori interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di un programma. Le risorse sono assegnate ai territori maggiormente colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica.

La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato.

La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione delle persone e dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato e con l'obiettivo relativo alla temperatura contenuto nell'accordo di Parigi.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite a una priorità del Fondo è pari ad almeno a una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità, ma non supera il triplo di detto importo.

2. Se uno Stato membro decide di effettuare un trasferimento alle risorse del Fondo in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR], il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite a una priorità del Fondo non supera il triplo dell'importo della/delle priorità del Fondo.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso un'economia climaticamente neutra, compreso un calendario delle fasi principali della transizione che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima ("PNEC");

a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale e regionale verso un'economia climaticamente neutra, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1, che sia coerente con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima ("PNEC"), compreso un calendario per la graduale eliminazione dei combustibili fossili coerente con l'obiettivo di adoperarsi per limitare l'aumento della temperatura a 1, 5ºC rispetto ai livelli preindustriali;

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno del Fondo in conformità al paragrafo 1;

b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali persone e territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno del Fondo in conformità al paragrafo 1;

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori;

c) valutazione delle sfide e opportunità derivanti dalla transizione cui devono far fronte le persone e i territori maggiormente colpiti, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori;

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte agli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra;

d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte agli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, come previsto all'articolo 1, paragrafo 1;

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) descrizione dei meccanismi di governance costituiti dagli accordi di partenariato, dalle misure di monitoraggio e valutazione programmate e dagli organismi responsabili;

f) descrizione dei meccanismi di governance costituiti dagli accordi di partenariato, dalle modalità di coinvolgimento delle autorità locali e regionali interessate e delle parti interessate nell'organizzazione e attuazione del partenariato, dalle misure di monitoraggio e valutazione programmate e dagli organismi responsabili nonché da un elenco dei partner coinvolti di cui al paragrafo 3;

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) se del caso, giustificazione dell'investimento in operazioni relative al gas che non sono allineate ai criteri stabiliti a norma del regolamento (UE) 2020/852, compresa una dimostrazione della coerenza di tali investimenti con la neutralità climatica entro il 2050;

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) se viene fornito sostegno a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI, l'elenco esaustivo di tali operazioni e imprese e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;

h) se viene fornito sostegno a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle microimprese e dalle PMI, l'elenco esaustivo di tali operazioni e imprese e la giustificazione della necessità di tale sostegno per la riuscita del processo di transizione di cui alla lettera a) e per il superamento delle sfide indicate alla lettera c), nonché la prova del fatto che tali investimenti non comporteranno il trasferimento di posti di lavoro, capitali e processi produttivi da uno Stato membro a un altro;

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) se viene fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, l'elenco esaustivo delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;

i) se viene fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, l'elenco esaustivo delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro, nonché la prova del fatto che non beneficiano di altri fondi disponibili ai sensi della direttiva 2003/87/CE;

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione di tutti i partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) le dotazioni ottenute applicando la lettera a) sono adeguate per assicurare che nessuno Stato membro riceva un importo superiore a 2 miliardi di EUR. Gli importi superiori a 2 miliardi di EUR per Stato membro sono ridistribuiti in proporzione alle dotazioni di tutti gli altri Stati membri. Le quote degli Stati membri sono ricalcolate di conseguenza;

b) le dotazioni ottenute applicando la lettera a) sono adeguate per assicurare che nessuno Stato membro riceva un importo superiore a 8 miliardi di EUR (a prezzi 2018). Gli importi superiori a 8 miliardi di EUR per Stato membro sono ridistribuiti alle dotazioni di tutti gli altri Stati membri. Le quote degli Stati membri sono ricalcolate di conseguenza;

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Allegato I – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) le dotazioni ottenute applicando la lettera c) sono adeguate per assicurare che la dotazione finale a carico del Fondo dia luogo a una intensità dell'aiuto pro capite (misurata sulla base dell'intera popolazione dello Stato membro) pari almeno a 6 EUR nell'intero periodo.

d) le dotazioni ottenute applicando la lettera c) sono adeguate per assicurare che la dotazione finale a carico del Fondo dia luogo a una intensità dell'aiuto pro capite (misurata sulla base dell'intera popolazione dello Stato membro) pari almeno a 32 EUR (a prezzi 2018) nell'intero periodo.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – punto 1.1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.1. Descrizione del previsto processo di transizione verso un'economia climaticamente neutra, in linea con gli obiettivi dei piani nazionali per l'energia e il clima e con altri piani di transizione esistenti, compreso un calendario per la cessazione o il ridimensionamento di attività quali l'estrazione di carbone e di lignite o la produzione di elettricità a partire dal carbone

1.1. Descrizione del previsto processo di transizione verso un'economia climaticamente neutra di cui all'articolo 1, paragrafo 1, in linea con gli obiettivi dei piani nazionali per l'energia e il clima e con altri piani di transizione esistenti, compreso un calendario per la cessazione di attività quali l'estrazione di carbone e di lignite o la produzione di elettricità a partire dal carbone

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – punto 1.2

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.2. Individuazione dei territori che si prevede saranno maggiormente danneggiati e giustificazione di tale selezione, con la relativa stima degli effetti economici e occupazionali in base alla descrizione del punto 1.1

1.2. Individuazione delle persone e dei territori che si prevede saranno maggiormente danneggiati e giustificazione di tale selezione, con la relativa stima degli effetti economici e occupazionali in base alla descrizione del punto 1.1

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Valutazione delle sfide dovute alla transizione per ognuno dei territori individuati

2. Valutazione delle sfide e delle opportunità derivanti dalla transizione per ognuno dei territori individuati

Emendamento  60

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.4 – Riferimento: Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

Da compilare solo se il sostegno viene fornito a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI:

Da compilare solo se il sostegno viene fornito a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle microimprese e PMI:

- elenco esaustivo di tali operazioni e imprese e per ciascuna di esse la giustificazione della necessità di tale sostegno, dimostrando mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati

- elenco esaustivo di tali operazioni e imprese e per ciascuna di esse la giustificazione della necessità di tale sostegno, dimostrando mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati

Emendamento  61

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.4 –Riferimento: Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

Da compilare solo se il sostegno è fornito agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE:

Da compilare solo se il sostegno è fornito agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE:

- l'elenco esaustivo delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento usati per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro

- l'elenco esaustivo delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento usati per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;

 

- la prova del fatto che non beneficiano di altri fondi disponibili ai sensi della direttiva 2003/87/CE


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del Fondo per una transizione giusta

Riferimenti

COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

REGI

29.1.2020

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

ENVI

29.1.2020

Commissioni associate - annuncio in aula

27.5.2020

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Alexandr Vondra

24.3.2020

Esame in commissione

4.5.2020

 

 

 

Approvazione

29.6.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

19

21

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Miriam Dalli, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Peter Liese, Sylvia Limmer, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ștefan Motreanu, Ville Niinistö, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Hildegard Bentele, Asger Christensen, Cindy Franssen, Kateřina Konečná

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

36

+

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Petros Kokkalis, Kateřina Konečná

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Hildegard Bentele, Nathalie Colin-Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Cindy Franssen, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Peter Liese, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan-Ștefan Motreanu, Stanislav Polčák, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss

S&D

Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Petar Vitanov

RENEW

Asger Christensen, Andreas Glück, Jan Huitema, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

 

19

-

ECR

Rob Rooken

GUE/NGL

Anja Hazekamp, Silvia Modig, Mick Wallace

ID

Teuvo Hakkarainen, Sylvia Limmer

NI

Eleonora EVI

S&D

Javi López, César Luena

RENEW

Fredrick Federley, Martin Hojsík

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'sullivan, Jutta Paulus

 

21

0

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

PPE

Michal Wiezik

S&D

Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Tiemo Wölken

RENEW

Pascal Canfin, Véronique Trillet-Lenoir

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA (30.6.2020)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Relatore per parere (*): Jerzy Buzek

(*) (Commissioni associate – articolo 57 del regolamento)

 

BREVE MOTIVAZIONE

Trent'anni dopo l'inizio della trasformazione più profonda che ha visto l'Europa centro-orientale passare dal comunismo e dall'economia a pianificazione centrale alla democrazia e al libero mercato, l'Unione europea si avvia a una transizione trentennale di portata e ambizione paragonabili per divenire la prima economia neutrale dal punto di vista climatico del mondo. Come la trasformazione post-1989, anche il Green Deal europeo inaugura una transizione sistemica che non solo cambierà il modo in cui produciamo, consumiamo e viviamo, ma cambierà l'Europa in quanto tale e sarà di ispirazione per gli altri.

Le nostre difficili esperienze di trasformazione post-1989 ci insegnano che la transizione all'energia pulita avrà successo e sarà irreversibile solo se davvero non lascerà indietro nessuno: nessun cittadino, nessuna regione, nessuno Stato membro. Si tratta della solidarietà europea, della realizzazione delle nostre ambizioni nel corso di decenni, indipendentemente dai cicli politici o economici, della prosperità duratura di tutti gli europei. Questa è, in ultima analisi, la posta in gioco del Fondo per una transizione giusta (in appresso il "Fondo").

Abbiamo intrapreso questo cammino di profonda trasformazione uniti in un'ambizione comune, ma cominciando da punti di partenza diversi. Ciò significa che le sfide che dobbiamo affrontare sono di portata ed entità diverse a seconda delle regioni e degli Stati membri dell'UE. Il Fondo deve essere il nostro principale veicolo per garantire che queste disparità siano gradualmente ma efficacemente eliminate, permettendo all'UE nel suo insieme di raggiungere l'obiettivo e a tutti gli europei di beneficiare debitamente di questa transizione.

Il relatore è convinto che il fulcro del Green Deal europeo sia la transizione energetica e che le sfide più grandi siano quelle poste alle regioni con alti livelli di estrazione di combustibili fossili solidi. È qui che sussiste la minaccia della maggiore perdita diretta di posti di lavoro, che la chiusura delle miniere di carbone mette in pericolo l'intera catena di approvvigionamento e che sarà particolarmente difficile investire in nuove industrie pulite, su terreni spesso cedevoli; è qui che è particolarmente viva una tradizione di duro lavoro, che andrebbe apprezzata e sostenuta. Se lasciati senza aiuto, i cittadini di quelle regioni, soprattutto i giovani, perderanno non solo il loro senso di autonomia, ma anche la loro fiducia nell'Unione europea come comunità che può offrire loro un futuro stabile.

Il Fondo non si muoverà in acque inesplorate. La commissione ITRE ha contribuito a stabilire un quadro di riferimento all'interno del quale si colloca il Fondo. Nel 2017, insieme al vicepresidente per l'Unione dell'energia e al commissario per l'Energia e il clima, abbiamo creato la piattaforma per le regioni carbonifere in transizione dell'UE, mirante a fornire assistenza nella trasformazione energetica e mitigarne l'impatto sociale, grazie a finanziamenti provenienti da proposte di progetti pilota sponsorizzati dall'ITRE, che si svolgeranno fino al 2021. Questo ha fornito un supporto tecnico a fondo perduto ai governi locali delle regioni interessate. Per dare seguito a quanto sopra, la commissione ITRE, su iniziativa del suo presidente, ha sostenuto la proposta di istituire, nell'ambito del prossimo QFP, un fondo dedicato alle regioni carbonifere in transizione.

Questi sforzi hanno condotto alla creazione del Fondo. Ora che l'UE sta mettendo in atto tutti gli elementi chiave che dovrebbero permetterci di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, il Fondo risulta non solo quanto mai importante e urgente, ma altresì indispensabile per il successo del Green Deal europeo.

Il relatore è dell'avviso che:

1) Affinché l'UE possa raggiungere la neutralità climatica, saranno necessari investimenti senza precedenti. Questi devono essere sistematicamente accompagnati da misure adeguate per garantire che l'efficienza economica, la sicurezza energetica e l'accessibilità in termini di costi siano mantenute, sempre facendo sì che la transizione sia equa e socialmente accettabile. Questi due elementi – investimenti e misure di solidarietà – uniti sono cruciali per consentire la transizione dell'UE verso la neutralità climatica, al fine di migliorare al tempo stesso la nostra competitività globale, la leadership industriale, la crescita e la prosperità delle nostre società.

2) Il Fondo è la pietra angolare di tale transizione. Data l'entità di questa trasformazione, le risorse a disposizione del Fondo devono corrispondere alla sua portata. A tal fine, il suo bilancio deve essere aumentato in modo significativo e deve basarsi su nuove risorse che non sostituiscano le politiche, gli strumenti e i fondi di coesione o settoriali dell'UE. Il Fondo inoltre, deve essere mantenuto come linea di bilancio separata nei prossimi QFP, almeno fino al 2050.

3) Dato l'obiettivo fissato per il Fondo, l'80 % del suo bilancio dovrebbe essere destinato alle regioni carbonifere, perché sono quelle che affrontano le maggiori sfide sistemiche poste dalla transizione verso la neutralità climatica.

4) È fondamentale una stretta e diretta collaborazione con le autorità regionali e locali, che sono le più adatte per aiutare a concentrare il sostegno laddove sarà più efficace nelle regioni destinatarie. Dato che il Fondo riguarda le regioni che devono affrontare le difficoltà più profonde dovute alla transizione, compresa la prevista significativa diminuzione delle entrate delle amministrazioni locali, i progetti ammissibili dovrebbero poter beneficiare di aiuti fino al 75 % dei costi corrispondenti.

5) Per quanto riguarda la portata del sostegno nell'ambito del Fondo, l'elenco delle attività ammissibili deve rispecchiare meglio la necessità di:

- ridare vita ai siti delle ex miniere e centrali elettriche;

- combattere l'inquinamento atmosferico e la povertà energetica, nonché garantire una rapida riduzione delle emissioni di carbone, il che richiede investimenti nel gas naturale e nel teleriscaldamento;

- investimenti in energie rinnovabili;

- investimenti produttivi nelle aziende, comprese quelle pubbliche regionali e locali, le PMI e le start-up;

- investimenti nella mobilità urbana pulita e in carburanti alternativi;

- investimenti nell'economia d'argento e nell'innovazione sociale.


EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

 

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"11 e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile12, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti.

(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, in particolare l'obiettivo di limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5° C al di sopra dei livelli preindustriali, e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"11 e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile12, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare le sfide economiche e sociali della transizione energetica verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti.

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11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019.

12 COM(2020) 21 del 14.1.2020.

12 COM(2020) 21 del 14.1.2020.

Emendamento  2

 

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici e il degrado ambientale apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine (creando però nel medio termine sia opportunità che sfide), il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, in quanto la transizione comporta effetti sociali ed economici di portata maggiore per le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili (specialmente carbone, lignite, torba e scisto bituminoso) o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di aggravare le disparità tra le regioni, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale.

(2) La transizione verso un'economia competitiva e resiliente, climaticamente neutra e circolare costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Nel gennaio 2020 il Parlamento europeo ha chiesto un'azione urgente per affrontare i cambiamenti climatici e le sfide ambientali sostenendo l'impegno a trasformare l'Unione in una società più sana, sostenibile, equa, giusta e prospera con zero emissioni nette di gas a effetto serra. Il 17 aprile 2020 ha inoltre sottolineato che l'obiettivo della neutralità climatica dovrebbe formare le risposte politiche volte a contrastare la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze e che la strategia del Green Deal dovrebbe essere al centro della ripresa e della ricostruzione dell'economia dell'Unione. Ciò renderà necessari investimenti significativi e richiede quindi una sostanziale dotazione aggiuntiva dal bilancio dell'Unione. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici, al degrado ambientale e alla povertà energetica apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine (creando però nel medio e lungo termine sia opportunità che sfide), il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, in quanto la transizione energetica comporta effetti sociali ed economici di portata maggiore per le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili solidi (specialmente carbone, lignite, torba e scisto bituminoso) o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di aggravare le disparità tra le regioni, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale. Tale squilibrio dovrebbe riflettersi in un'assegnazione equa di risorse del Fondo agli Stati membri e alle regioni più colpiti dalla transizione che richiedono un adeguato sostegno finanziario per garantire una reale transizione giusta, al fine di evitare ripercussioni socioeconomiche negative su persone, industrie e lavoratori. L'assegnazione delle risorse del Fondo dovrebbe prendere in considerazione i territori che hanno già intrapreso azioni per la transizione ma che devono ancora affrontare sfide importanti.

Emendamento  3

 

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa e socialmente accettabile per tutti. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri devono tenerne presenti le implicazioni economiche e sociali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo.

(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa, inclusiva, socialmente responsabile e accettabile per tutti per prevenire la resistenza sociale alle politiche climatiche da parte delle comunità più colpite. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri devono tenerne presenti le implicazioni economiche e sociali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative, compresa la creazione di condizioni adeguate per eliminare la povertà energetica. Tale transizione richiederà risorse finanziarie significative e pertanto il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo per assicurare che nessuno venga lasciato indietro.

Emendamento  4

 

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis) L'obiettivo del Green Deal europeo di far diventare l'Unione europea il primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050 richiede una trasformazione fondamentale del nostro sistema energetico. L'Unione dell'energia è il principale strumento politico per realizzare questa trasformazione, che mira a portare energia sicura, sostenibile, competitiva e a prezzi accessibili a tutti i consumatori, alle famiglie e alle imprese dell'UE. Il raggiungimento di questo obiettivo richiederà una trasformazione fondamentale del sistema energetico dell'Unione nonché sforzi per non lasciare nessuno indietro in questa transizione. I tre pilastri del Meccanismo per una transizione giusta dovrebbero affrontare le cinque dimensioni della strategia dell'Unione dell'energia: "Sicurezza energetica, solidarietà e fiducia", che mira a diversificare le fonti di energia dell'Europa e a fare un uso migliore e più efficiente dell'energia prodotta all'interno dell'Unione; un "Mercato interno dell'energia pienamente integrato", per promuovere interconnettori che consentano il libero flusso di energia attraverso l'Unione per consentire ai fornitori di energia di competere liberamente e di fornire i migliori prezzi dell'energia; "L'efficienza energetica al primo posto", poiché consumare meno energia riduce l'inquinamento e preserva le fonti energetiche interne, riducendo il fabbisogno di importazioni di energia dell'Unione; "Decarbonizzare l'economia", la quarta dimensione, incoraggia gli investimenti privati in nuove infrastrutture e tecnologie; e "Ricerca, innovazione e competitività", che mira a sostenere le innovazioni nelle tecnologie a basse emissioni di carbonio, coordinando la ricerca e contribuendo a finanziare progetti in collaborazione con il settore privato.

Emendamento  5

 

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali ed economiche della transizione verso la neutralità climatica dell'UE.

(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe contribuire a realizzare la transizione energetica e adattarvisi e dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità economiche e sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali ed economiche della transizione verso la neutralità climatica dell'UE entro il 2050.

Emendamento  6

 

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato.

(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione e si riferisce alla politica energetica dell'Unione. L'obiettivo del Fondo è garantire la solidarietà europea sostenendo azioni mirate a realizzare una transizione energetica giusta, efficiente ed efficace verso un'economia neutrale dal punto di vista climatico e attenuare gli effetti negativi di tale transizione fornendo sostegno ai territori, alle comunità e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti, rafforzando nel contempo la competitività globale e la leadership industriale dell'Unione, nonché la crescita e la prosperità. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente a una transizione energetica equa e ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando investimenti in energia pulita a prezzi accessibili e in attività sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale che possono portare alla diversificazione e alla modernizzazione dell'economia locale e attenuare le ripercussioni negative sull'occupazione promuovendo nuove opportunità di lavoro in questi territori. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato.

Emendamento  7

 

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Alla luce dell'importanza dell'attuazione del pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei", che svolge un ruolo fondamentale nella transizione dell'Unione europea verso un'economia climaticamente neutra e nel completamento dell'Unione dell'energia, il Fondo dovrebbe svolgere un ruolo importante nella riconversione dei siti delle ex miniere alla produzione di energie rinnovabili. Può ridurre i costi di disattivazione, contribuire alla sicurezza energetica e fornire valore economico e occupazione alle comunità postminerarie. Lo sviluppo di tali progetti beneficia dell'esistenza di infrastrutture e dell'ampia disponibilità di terreni; le soluzioni devono essere trattate caso per caso per garantirne l'idoneità alle condizioni locali. Una stretta cooperazione tra imprese, autorità di regolamentazione, investitori, responsabili della pianificazione territoriale e comunità locali è essenziale per individuare gli utilizzi più sostenibili e massimizzare lo sviluppo socioeconomico. Il Fondo non dovrebbe aggravare le diseguaglianze esistenti tra gli Stati membri né indebolire il mercato unico.

Emendamento  8

 

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite dal FESR e dal FES+ contribuiranno pienamente al conseguimento di tale obiettivo.

(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi per limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5° C al di sopra dei livelli preindustriali, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima e garantire che "nessuno venga lasciato indietro", facilitando la transizione energetica nelle regioni più colpite. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite volontariamente dal FESR e dal FES+ dovrebbero contribuire pienamente al conseguimento di tale obiettivo.

Emendamento  9

 

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione.

(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere sostanziali e coerenti con il suo ambizioso obiettivo. L'istituzione delle risorse del Fondo non dovrebbe in nessun caso portare a tagli o trasferimenti di risorse assegnate ai bilanci dei fondi coperti dal regolamento (UE) ../.. [nuovo CPR] o dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere di integrare la loro dotazione del Fondo con risorse trasferite dal FESR e dal FSE+ in conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR].

Emendamento  10

 

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica.

(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra richiede investimenti significativi e rappresenta sia una sfida che un'opportunità per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri che sono fortemente dipendenti, o lo sono stati fino a tempi recenti, dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. La distribuzione dei mezzi finanziari del Fondo dovrebbe riflettere il punto di partenza degli Stati membri nel processo di transizione energetica e la capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari nelle regioni colpite per compiere entro il 2050 la transizione verso la neutralità climatica dell'UE.

Emendamento  11

 

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) La transizione verso la neutralità climatica presenta inoltre nuove opportunità economiche. In particolare, la riconversione dei siti delle ex miniere alla produzione di energie rinnovabili e la costruzione di infrastrutture di energia rinnovabile in tali siti o zone circostanti possono fornire posti di lavoro verdi alle comunità postminerarie. Il passaggio da economie regionali e sistemi energetici basati sul carbone all'energia rinnovabile può consentire alle comunità locali di divenire partecipanti attivi e titolari della transizione energetica, nonché di passare da un modello mono-industriale a un modello multi-industriale. La riconversione delle regioni carbonifere a poli per le energie rinnovabili beneficia dell'esistenza di infrastrutture e dell'ampia disponibilità di terreni nonché di personale formato. Inoltre, tale riconversione può contribuire alla sicurezza energetica e alla resilienza, sulla base di un modello di sistema energetico decentrato.

Emendamento  12

 

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Conformemente al regolamento [strumento europeo per la ripresa] ed entro i limiti delle risorse ivi assegnate, nell'ambito del Fondo per una transizione giusta dovrebbero essere attuate misure di ripresa e resilienza per far fronte agli effetti senza precedenti della crisi COVID-19. Eventuali risorse aggiuntive dovrebbero essere utilizzate in modo da garantire il rispetto dei termini previsti dal regolamento [relativo allo strumento europeo per la ripresa].

Emendamento  13

 

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 205013, pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione e della connettività, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo.

(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto degli obiettivi i e della legislazione dell'Unione in materia di clima e ambiente, compresi gli obiettivi energetici e climatici dell'UE per il 2030 sulla riduzione delle emissioni di gas serra, sul miglioramento dell'efficienza energetica e sul consumo di energia rinnovabile e, se del caso, i criteri stabiliti dal [regolamento sull'istituzione di un quadro per facilitare gli investimenti sostenibili] per determinare se un'attività economica è sostenibile dal punto di vista ambientale. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le economie locali, sono tecnologicamente realizzabili e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal. I progetti finanziati dovrebbero contribuire a una transizione graduale verso un'economia innovativa, competitiva, resiliente, climaticamente neutra e circolare. Per i settori con livelli elevati di emissioni di CO2, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore, condotta in cooperazione con le parti sociali e in tempi ragionevoli. Nell'intento di trasformare tali settori, il sostegno dovrebbe promuovere l'efficienza energetica e le attività a basse emissioni di carbonio tramite la messa in opera di tecnologie nuove, fonti di energia rinnovabile e investimenti nella diffusione di infrastrutture e tecnologie per un'energia pulita a costi accessibili, nonché processi o prodotti nuovi. Inoltre, la sicurezza dell'approvvigionamento deve essere garantita attraverso l'innovazione tecnica, compresa l'introduzione dell'idrogeno, in particolare l'idrogeno verde, che ha il potenziale per diventare uno dei principali vettori energetici del 21° secolo. Tali attività dovrebbero condurre a riduzioni importanti delle emissioni durante il ciclo di vita nel sistema energetico del territorio e dovrebbero essere in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima ed energia per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 205013, pur tutelando e rafforzando l'occupazione qualificata e sostenibile, evitando il degrado ambientale, garantendo l'affidabilità del sistema energetico e rafforzando la solidità di un sistema energetico basato sull'applicazione dell'efficienza energetica in primo luogo e prevalentemente su fonti di energia rinnovabili, anche attraverso tecnologie di bilanciamento flessibili e soluzioni di stoccaggio. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, rafforzando le sinergie con Orizzonte Europa, oltre che negli ambiti della digitalizzazione, della connettività e della mobilità intelligente, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia competitiva, climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo.

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13 Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final].

13 Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final].

Emendamento  14

 

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione.

(11) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, al fine di aiutarli, fornendo loro le qualifiche necessarie, ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro a chi cerca un'occupazione. Occorre tenere in debita considerazione le competenze e le qualifiche che sono in linea con la transizione verso la neutralità climatica. È opportuno prestare un'attenzione prioritaria alla riconversione professionale prevista in linea con le esigenze del mercato del lavoro regionale, in particolare alla riconversione sul campo o a una combinazione di lavoro a tempo parziale e di riconversione a tempo parziale. Il passaggio a un sistema energetico pulito basato sull'uso di fonti di energia rinnovabili e sull'efficienza energetica offre un notevole potenziale di creazione di posti di lavoro nei territori che dipendono dai combustibili fossili. Le azioni rivolte ai lavoratori e a chi cerca lavoro dovrebbero tenere in debito conto la dimensione di genere.

Emendamento  15

 

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica e la modernizzazione dei territori colpiti dalla transizione energetica, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione sostenibile e di qualità. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se contribuiscono alla transizione verso fonti di energia pulita, o alla loro implementazione, contribuiscono alla neutralità climatica o facilitano l'attenuazione delle perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Gli investimenti negli impianti industriali interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea non dovrebbero essere mirati in modo da contribuire ad aumentare i profitti già generati attraverso lo scambio di quote di emissioni. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

__________________

__________________

14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento  16

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Per raggiungere gli obiettivi del Fondo, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione modifiche alla disciplina degli aiuti di Stato per l'ambiente e l'energia, che si rendono necessarie per facilitare gli investimenti privati e la riuscita dell'attuazione del Fondo. È necessario un solido quadro per gli aiuti di Stato per evitare che eventuali aiuti alla decarbonizzazione comportino indebite distorsioni nel mercato interno. La revisione di suddetta disciplina deve accompagnare il Green Deal, in particolare tenendo conto dei recenti e nuovi sviluppi normativi, progressi tecnologici e opportunità nonché andamenti del mercato nel settore energetico. La prevista revisione di tale disciplina dovrebbe consentire il sostegno nazionale alle modifiche strutturali dovute all'eliminazione del carbone alle stesse condizioni applicate nel caso del Fondo per una transizione giusta. In fase di revisione della disciplina, la Commissione dovrebbe pertanto tener debito conto anche dei problemi legati al cambiamento strutturale nelle regioni interessate, al fine di garantire che queste dispongano di sufficiente flessibilità per realizzare i loro progetti in modo sostenibile sul piano sociale ed economico.

Emendamento  17

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 ter) Il sostegno agli investimenti produttivi fornito a imprese diverse dalle PMI a titolo del Fondo non dovrebbe essere limitato alle regioni ammissibili agli aiuti di Stato in base alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE. Al contrario, le norme in materia di aiuti di Stato dovrebbero consentire a tutte le regioni beneficiarie di assistenza a titolo del Fondo di far fronte alla minaccia di perdite occupazionali in una fase precoce e in modo efficace. Ciò dovrebbe essere garantito anche mediante l'adeguamento in tal senso del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione1bis.

 

__________________

 

1 bis Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Emendamento  18

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quater) Le zone più colpite dalla transizione a un'economia climaticamente neutra dovrebbero avere la possibilità di affrontare attivamente il connesso cambiamento strutturale il prima possibile. Ciò richiede adeguamenti alla normativa in materia di aiuti di Stato, ad esempio tramite nuove linee guida della Commissione sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) o c), TFUE, in modo da garantire che gli aiuti siano ammissibili in conformità delle norme applicabili, a prescindere dallo status delle regioni assistite.

Emendamento  19

 

Proposta di regolamento

Considerando 12 quinquies (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 quinquies) Tutti gli investimenti dovrebbero essere in linea con i principi dell'efficienza energetica in primo luogo e con il principio "chi inquina paga". Pertanto, al fine di garantire che il Fondo non sia utilizzato per pagare i costi di ripristino dei danni ambientali che ricadono sotto la responsabilità ambientale di un'impresa e per falsare gli incentivi per la riduzione dell'inquinamento e di altri impatti ambientali, il sostegno agli investimenti relativi alla bonifica e alla decontaminazione dei siti, al ripristino degli ecosistemi e ai progetti di conversione dovrebbe essere utilizzato solo quando nessuna impresa può essere considerata giuridicamente responsabile di finanziare tali azioni, conformemente al principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 191 TFUE.

Emendamento  20

 

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo dovrebbero essere integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

(13) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione con risorse aggiuntive. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere di rafforzare le risorse del Fondo con finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+, i quali dovrebbero ricevere risorse aggiuntive a tal fine. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

Emendamento  21

 

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati.

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione giusta in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, dovrebbero redigere, in cooperazione con le autorità regionali e locali competenti dei territori interessati (almeno ai livelli NUTS 2 e 3), rappresentanti dell'industria e dei sindacati, delle organizzazioni della società civile e tutti gli altri pertinenti portatori di interessi, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, contenenti informazioni circa la sua attuazione, monitoraggio e valutazione. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sull'esperienza e sulla riuscita della piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati.

Emendamento  22

 

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide e le esigenze di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione.

(15) I piani territoriali per una transizione giusta, previa consultazione degli attori coinvolti, dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e di clima per il 2030 e un'economia climaticamente neutra, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili solidi o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra, preservando al contempo le opportunità occupazionali esistenti e sviluppandone di nuove per evitare l'esclusione sociale nei territori colpiti. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide e le esigenze di tali territori, ivi compresi i tassi di disoccupazione, le tendenze allo spopolamento e i primi tentativi di riconversione o di transizione, e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con gli obiettivi dell'Unione in materia di energia e di clima per il 2030 e la transizione verso la neutralità climatica, gli obiettivi del Green Deal, ove possibile in sinergia con altri pertinenti programmi e regimi di finanziamento dell'Unione e nazionali, nonché altre priorità politiche dell'Unione. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione.

Emendamento  23

 

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno a territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e nel ritardo delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(19) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno a territori che fanno fronte a sfide economiche, energetiche e sociali rilevanti nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e nel ritardo delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. È opportuno assicurare la coerenza con altre politiche, in particolare la politica industriale e le norme in materia di appalti pubblici, al fine di garantire parità di condizioni in modo da consentire all'industria dell'UE, ivi comprese le PMI, di produrre i beni e i servizi sostenibili in linea con il Green Deal e di fornire posti di lavoro. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento  24

 

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno ai territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050.

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno ai territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche, energetiche e ambientali derivanti dalle specificità degli Stati membri nel loro processo di transizione energetica verso il conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di energia e di clima per il 2030 e di un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050, ovvero alle regioni che, a causa della loro attuale o recente forte dipendenza dai combustibili fossili solidi, come il carbone, la lignite, la torba e gli scisti bituminosi, o dalle attività industriali ad alta intensità di gas serra, stanno affrontando importanti cambiamenti strutturali.

Emendamento  25

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di "consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra".

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di realizzare una transizione energetica solidale, efficace e sostenibile dal punto di vista ambientale verso un'economia climaticamente neutra che tenga conto dello sviluppo di piani di transizione territoriali giusti, al fine di garantire l'affidabilità per i lavoratori, il settore energetico, l'industria, gli investitori e le comunità, nonché di consentire alle regioni, agli operatori economici e alle persone di avere eque e pari opportunità per affrontare gli impatti sociali, economici, di sicurezza energetica, di povertà energetica e ambientali della transizione energetica.

Emendamento  26

 

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le azioni sostenute dal Fondo sono in linea con l'accordo di Parigi, con gli obiettivi dell'Unione per l'energia e il clima per il 2030 e il 2050 e con i principi dell'economia circolare. In particolare, il Fondo sostiene gli sforzi volti a realizzare pienamente il notevole potenziale di creazione di posti di lavoro di tale transizione nelle regioni colpite.

Emendamento  27

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Fondo fornirà sostegno all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutti gli Stati membri.

1. Il Fondo fornirà sostegno all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutti gli Stati membri che hanno approvato l'obiettivo di conseguire un'economia neutrale dal punto di vista climatico nell'Unione entro il 2050 e dimostrano il loro impegno nei loro piani nazionali per l'energia e il clima, in particolare in quelle regioni in cui, a causa della portata delle sfide della transizione energetica, è maggiormente sentita la necessità dell'assistenza finanziaria dell'Unione. Conformemente all'allegato I del presente regolamento, le risorse del Fondo sono assegnate in prevalenza alle regioni carbonifere elencate nell'allegato del mandato della piattaforma per le regioni carbonifere e ad alta intensità di carbonio (piattaforma per le regioni carbonifere in transizione) affinché possano far fronte agli impatti prodotti dalla transizione energetica sul piano sociale, economico, ambientale e della sicurezza energetica.

Emendamento  28

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 7,5 miliardi di EUR a prezzi 2018 e possono essere integrate, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile.

Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano almeno a 44 073 459 000 EUR in prezzi correnti e non sono trasferite dagli stanziamenti dei fondi coperti dal regolamento (UE) [nuovo CPR], in particolare dai fondi quali il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) o il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Tale importo può essere integrato, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile.

Emendamento  29

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, l'importo di cui al primo comma è indicizzato in ragione del 2 % annuo.

soppresso

Emendamento  30

 

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. In deroga all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR], le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, destinate al Fondo nel bilancio dell'Unione o provenienti da altre risorse, non richiedono un sostegno complementare a carico del FESR o del FSE+.

soppresso

Emendamento  31

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Fondo sostiene unicamente le attività direttamente correlate al proprio obiettivo specifico definito nell'articolo 2 e che contribuiscono all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti in conformità all'articolo 7.

1. Il Fondo sostiene unicamente le attività direttamente correlate al proprio obiettivo specifico definito nell'articolo 2 e che contribuiscono all'attuazione di piani territoriali sostenibili per una transizione giusta stabiliti in conformità all'articolo 7.

Emendamento  32

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

In conformità al paragrafo 1, il Fondo sostiene unicamente le attività seguenti:

In conformità al paragrafo 1, il Fondo sostiene le attività seguenti:

Emendamento  33

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le start-up, finalizzati alla diversificazione e alla riconversione economica;

a) investimenti produttivi e sostenibili nelle PMI, tra cui start-up, cooperative, comunità energetiche dei cittadini e organizzazioni del terzo settore, nonché in imprese pubbliche regionali e locali, finalizzati alla diversificazione e alla riconversione economica e volti alla creazione di nuovi posti di lavoro di qualità;

Emendamento  34

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza;

b) investimenti nella creazione di nuove imprese, in particolare le PMI e le start-up, finalizzati alla diversificazione economica e volti alla creazione di nuovi posti di lavoro e anche alla fornitura di pertinenti servizi di consulenza aziendale;

Emendamento  35

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) investimenti in attività di ricerca e innovazione e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;

c) investimenti in attività di ricerca e innovazione sostenibili, compresa la ricerca energetica, anche quella sviluppata da centri di ricerca e università, e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;

Emendamento  36

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica e nell'energia rinnovabile;

d) investimenti nella messa in opera di tecnologia, infrastrutture e servizi per un sistema energetico a prezzi accessibili, protetto, sostenibile, sicuro e flessibile, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica e in soluzioni di stoccaggio;

Emendamento  37

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) investimenti in beni, infrastrutture e tecnologie per le energie rinnovabili, compresi soluzioni di stoccaggio e il sostegno all'autogenerazione, nonché lo sviluppo e la conversione di energia rinnovabile proveniente dai sistemi di riscaldamento e raffrescamento;

Emendamento  38

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d ter) investimenti nella ristrutturazione energetica degli edifici, in linea con l'iniziativa della Commissione "ondata di ristrutturazioni", che comprende il miglioramento delle competenze e alla riqualificazione professionale dei lavoratori in tale settore;

Emendamento  39

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d quater (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d quater) investimenti nella connessione transfrontaliera di energia elettrica, al fine di conseguire l'obiettivo di interconnessione elettrica del 15 % entro il 2030;

Emendamento  40

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d quinquies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d quinquies) investimenti in teleriscaldamento efficiente quale definito all'articolo 2, punto 41), della direttiva 2012/27/UE;

Emendamento  41

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d sexies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d sexies) investimenti nella diffusione di tecnologie e infrastrutture per una mobilità a prezzi accessibili, pulita e intelligente, comprese le infrastrutture di ricarica per i veicoli elettrici e la mobilità urbana multimodale sostenibile, facilitando lo sviluppo economico e la creazione di posti di lavoro, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra nei trasporti e alla diversificazione delle soluzioni di mobilità, compresi investimenti in carburanti alternativi per i trasporti che accelerino la transizione verso una mobilità a emissioni zero;

Emendamento  42

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d septies (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d septies) investimenti per combattere la povertà energetica e l'inquinamento atmosferico, in particolare attraverso la sostituzione di soluzioni di riscaldamento individuali basate sul carbone e il miglioramento dell'efficienza energetica nelle regioni più colpite;

Emendamento  43

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale;

e) investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale, compresi gli investimenti nelle reti ad altissima capacità e nella tecnologia 5G, in soluzioni energetiche intelligenti e nelle relative infrastrutture e tecnologie, nonché investimenti che facilitino la transizione verso un'economia circolare e la neutralità climatica, compreso l'utilizzo di tecnologie e dati digitali nell'agricoltura, nella silvicoltura e nell'industria alimentare;

Emendamento  44

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni;

f) investimenti nella bonifica e nella rivitalizzazione ambientale, nell'accessibilità dei trasporti e nella ristrutturazione di ex miniere di carbone e centrali elettriche, nonché di siti e strutture dismessi, in progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni, compresi investimenti in infrastrutture verdi nelle aree post-minerarie e nell'imboschimento di ex siti minerari;

Emendamento  45

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) investimenti per il potenziamento dell'economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

g) investimenti per il potenziamento dell'economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio e altri mezzi di recupero, compreso il recupero di energia;

Emendamento  46

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) investimenti nell'economia d'argento, in innovazioni sociali e infrastrutture necessarie a sostenere l'accesso al mercato del lavoro, l'inclusione sociale e l'invecchiamento attivo e in buona salute;

Emendamento  47

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori;

h) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori, dei lavoratori autonomi e delle persone in cerca di lavoro, in particolare per l'acquisizione di competenze e qualifiche pertinenti per l'attuazione delle strategie di sviluppo regionale e per la transizione verso un'economia sostenibile, digitale e verde;

Emendamento  48

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) assistenza nella ricerca di lavoro;

i) assistenza nella ricerca di lavoro e sostegno per i lavoratori che hanno perso il lavoro a causa della transizione;

Emendamento  49

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;

j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro, con particolare attenzione rivolta alle donne e ai gruppi vulnerabili.

Emendamento  50

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera k bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

k bis) fatto salvo l'articolo 5, qualsiasi altra attività specifica che contribuisca al singolo obiettivo specifico del Fondo, inclusa nei piani territoriali per una transizione giusta e concordata tra uno Stato membro, le autorità pertinenti dei territori interessati e approvata dalla Commissione.

Emendamento  51

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera k ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

k ter) il Fondo sostiene unicamente gli investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, che non comportano il trasferimento di posti di lavoro, capitali e processi produttivi da uno Stato membro all'altro.

Emendamento  52

 

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il Fondo può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

Il Fondo può inoltre sostenere, nei territori pertinenti, investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati inclusi nel piano territoriale per una transizione giusta. Tali investimenti sono ammissibili laddove contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e non conducono alla rilocalizzazione di cui dall'articolo 60 del regolamento n. …/… [CPR], e per le attività industriali che rientrano nel sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS), purché non contribuiscano ad aumentare i profitti derivati dallo scambio di quote di emissioni.

Emendamento  53

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione16;

c) le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione16, ad eccezione delle imprese interessate dalla transizione energetica verso la neutralità climatica;

__________________

__________________

16 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

16 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Emendamento  54

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili;

d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili;

Emendamento  55

 

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

In deroga al paragrafo 1, lettera d), la Commissione può approvare un piano territoriale per una transizione giusta che comprenda investimenti relativi alla produzione, al trattamento, alla distribuzione, allo stoccaggio, al trasporto o all'uso del gas naturale, a condizione che sia utilizzato come tecnologia ponte e in circostanze debitamente giustificate:

 

a) gli investimenti sono in corso in territori che si trovano ad affrontare sfide di transizione energetica particolarmente gravi a causa della loro elevata dipendenza da combustibili fossili solidi, come le regioni con un'elevata quota di sistemi di teleriscaldamento a base di combustibili fossili solidi;

 

b) tali investimenti contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi ambientali dell'Unione in materia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, accelerando la progressiva totale eliminazione di carbone, lignite, torba o scisti bituminosi;

 

c) sono coerenti con gli obiettivi e la legislazione dell'Unione in materia di energia e di clima e con i piani nazionali per l'energia e il clima e sono di natura transitoria;

 

d) è stata effettuata una valutazione preliminare dell'uso fonti energetiche esclusivamente rinnovabili;

 

e) la sostituzione di infrastrutture energetiche ad alta intensità di carbonio e basate su combustibili fossili solidi offre una significativa riduzione delle emissioni di gas serra e dell'inquinamento atmosferico e aumenta l'efficienza energetica;

 

f) le attività sostenute contribuiscono a ridurre la povertà energetica;

 

g) le attività sostenute non ostacolano lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nei territori interessati e sono compatibili e in sinergia con un futuro utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Emendamento  56

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato.

La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato. Qualora la Commissione decida di negare l'approvazione, essa motiva debitamente la propria decisione.

Emendamento  57

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite a una priorità del Fondo è pari ad almeno a una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità, ma non supera il triplo di detto importo.

2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e su base volontaria dalle risorse trasferite in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ che lo Stato membro decide di trasferire a una priorità del Fondo non supera il triplo dell'importo del sostegno ricevuto dal Fondo.

Emendamento  58

 

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. I progetti ammissibili finanziati nell'ambito del Fondo che contribuiscono all'obiettivo specifico di cui all'articolo 2 possono beneficiare di aiuti che arrivano fino al 75 % dei costi pertinenti.

Emendamento  59

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione17, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

1. Gli Stati membri redigono, insieme a tutte le autorità regionali e locali pertinenti dei territori interessati (almeno ai livelli NUTS 2 e 3), uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione17, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti prodotti dalla transizione energetica sul piano economico e sociale, ambientale e della sicurezza energetica, in particolare per quanto riguarda le perdite occupazionali e il numero potenziale di posti di lavoro interessati nella produzione di combustibili fossili solidi e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra. Le linee guida per gli investimenti individuate dalla Commissione nell'allegato D delle relazioni per paese 2020 non limitano la possibilità degli Stati membri di proporre zone e priorità cui destinare il sostegno del Fondo. Le autorità e i portatori di interesse pertinenti dei territori sono coinvolti attivamente in tutte le fasi del processo: preparazione, selezione e attuazione.

__________________

__________________

17 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

17 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

Emendamento  60

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso un'economia climaticamente neutra, compreso un calendario delle fasi principali della transizione che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima ("PNEC");

a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale e regionale verso il raggiungimento degli obiettivi climatici dell'UE per il 2030 e di un'economia climaticamente neutra entro il 2050, compresi le azioni di transizione già intraprese e un calendario delle successive fasi principali della transizione che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima ("PNEC");

Emendamento  61

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno del Fondo in conformità al paragrafo 1;

b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come maggiormente danneggiati che necessitano di ulteriore sostegno finanziario per realizzare il processo di transizione di cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno del Fondo in conformità al paragrafo 1;

Emendamento  62

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori;

c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici, ambientali e di sicurezza energetica della transizione verso un'economia climaticamente neutra a livello di Unione entro il 2050, con l'individuazione del numero potenziale di lavoratori e posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, dei potenziali effetti sulle entrate pubbliche proprie a livello NUTS 2 e NUTS 3, del numero di imprese danneggiate e delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori;

Emendamento  63

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte agli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra;

d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte agli effetti sociali, economici, ambientali e di sicurezza energetica e della transizione verso un'economia dell'UE climaticamente neutra entro il 2050 e prevenire l'aggravarsi della povertà energetica:

Emendamento  64

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) valutazione della sua coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali;

e) valutazione della sua coerenza con altre strategie e pertinenti piani nazionali, regionali o territoriali;

Emendamento  65

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) descrizione dei meccanismi di governance costituiti dagli accordi di partenariato, dalle misure di monitoraggio e valutazione programmate e dagli organismi responsabili;

f) descrizione dei meccanismi di governance costituiti dagli accordi di partenariato, dalle misure di monitoraggio e valutazione programmate e dagli organismi responsabili a livello nazionale e regionale, compresa la possibile valutazione da parte di enti e istituzioni non governativi;

Emendamento  66

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) descrizione del processo partecipativo condotto per la sua elaborazione;

Emendamento  67

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) descrizione del tipo di operazioni prospettate e del contributo che si prevede apporteranno per attenuare gli effetti della transizione;

g) descrizione del tipo di operazioni prospettate e del relativo calendario nonché del contributo che si prevede apporteranno per attenuare gli effetti prodotti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra sul piano sociale, economico, ambientale e della sicurezza energetica;

Emendamento  68

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) se viene fornito sostegno a investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI, l'elenco esaustivo di tali operazioni e imprese e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;

h) se viene fornito sostegno a investimenti produttivi e sostenibili effettuati da imprese diverse dalle PMI, un elenco di tali operazioni e imprese e la giustificazione della necessità di tale sostegno;

Emendamento  69

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) se viene fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, l'elenco esaustivo delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;

i) se viene fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, un elenco esaustivo delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;

Emendamento  70

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j) indicazione delle sinergie e delle complementarità con altri programmi dell'Unione e pilastri del meccanismo per una transizione giusta per far fronte alle esigenze di sviluppo individuate.

j) indicazione delle sinergie e delle complementarità con altri pertinenti programmi dell'Unione, fondi e pilastri del meccanismo per una transizione giusta per far fronte alle esigenze di sviluppo individuate.

Emendamento  71

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis) se viene fornito sostegno ad attività industriali già interessate dal sistema di scambio di quote di emissione dell'UE, l'indicazione che tale sostegno non contribuisce ad aumentare i profitti già derivanti da tale scambio.

Emendamento  72

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR], nonché di rappresentanti dell'industria, del settore energetico, delle parti sociali e di eventuali altri pertinenti portatori di interesse.

Emendamento  73

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le strategie territoriali di cui all'articolo [23] del regolamento (UE) [nuovo CPR], con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente, con i PNEC e con il pilastro europeo dei diritti sociali.

I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le strategie territoriali di cui all'articolo [23] del regolamento (UE) [nuovo CPR], con i PNEC e con la strategia a lungo termine per il 2050, con l'accordo di Parigi e con il pilastro europeo dei diritti sociali e, per quanto più possibile, con le strategie di specializzazione intelligente e altre strategie e programmi pertinenti, fra cui quelli sull'aria pulita, l'acciaio pulito, la povertà energetica e i prosumatori di energia.

Emendamento  74

 

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

I piani territoriali per una transizione giusta e le decisioni relative alla selezione dei progetti e delle operazioni sono messi a disposizione del pubblico. La preparazione e lo sviluppo di piani territoriali di transizione sono soggetti a consultazione pubblica.

Emendamento  75

 

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se una priorità del Fondo fornisce sostegno alle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h), i) o j), i dati degli indicatori relativi ai partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati relativi al partecipante in questione, richiesti in conformità all'allegato III.

3. Se una priorità del Fondo fornisce sostegno alle attività di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera h), i) o j), i dati degli indicatori relativi ai partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati relativi al partecipante in questione, richiesti in conformità all'allegato III, garantendo al contempo l'osservanza di severe norme di protezione dei dati.

Emendamento  76

 

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, se sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma conclude che non è stato raggiunto almeno il 65 % del target finale stabilito per uno o più indicatori di output o di risultato per le risorse del Fondo, può operare rettifiche finanziarie a norma dell'articolo [98] del regolamento (UE) [nuovo CPR] riducendo il sostegno del Fondo alla priorità in questione per rispecchiare l'effettivo conseguimento.

La Commissione, se sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma conclude che non è stato raggiunto almeno il 65 % del target finale stabilito per uno o più indicatori di output o di risultato per le risorse del Fondo, può operare rettifiche finanziarie a norma dell'articolo [98] del regolamento (UE) [nuovo CPR] riducendo il sostegno del Fondo alla priorità in questione per rispecchiare l'effettivo conseguimento. Le rettifiche finanziarie si riferiscono a carenze riguardanti gli interventi del programma e non carenze dovute a fattori esterni.

Emendamento  77

 

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Descrizione del processo di transizione e individuazione dei territori maggiormente danneggiati entro i confini dello Stato membro

1. Descrizione del processo di transizione e individuazione dei territori maggiormente danneggiati entro i confini dello Stato membro, compresa la transizione storica.

Emendamento  78

 

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Valutazione delle sfide dovute alla transizione per ognuno dei territori individuati

2. Valutazione delle sfide e delle opportunità della transizione per ognuno dei territori individuati

Emendamento  79

 

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 2 – punto 2.1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

2.1. Valutazione degli effetti economici, sociali e territoriali della transizione verso un'economia climaticamente neutra

2.1. Valutazione degli effetti economici, sociali e territoriali della transizione storica e prevista verso un'economia climaticamente neutra

Emendamento  80

 

Proposta di regolamento

Allegato II – punto 3 – punto 3.1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3.1 bis. descrizione di come i rappresentanti della comunità e gli attori della società civile sono consultati e coinvolti nel processo di programmazione, sia prima che dopo l'elaborazione dei documenti pertinenti.

 

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del Fondo per una transizione giusta

Riferimenti

COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

REGI

29.1.2020

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

ITRE

29.1.2020

Commissioni associate - annuncio in aula

27.5.2020

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Jerzy Buzek

12.2.2020

Esame in commissione

19.5.2020

 

 

 

Approvazione

29.6.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

45

17

9

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Nicola Beer, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Michael Bloss, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Klaus Buchner, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Carlo Calenda, Andrea Caroppo, Maria da Graça Carvalho, Ignazio Corrao, Ciarán Cuffe, Josianne Cutajar, Martina Dlabajová, Christian Ehler, Niels Fuglsang, Lina Gálvez Muñoz, Claudia Gamon, Nicolás González Casares, Bart Groothuis, Christophe Grudler, András Gyürk, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Seán Kelly, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut, Zdzisław Krasnodębski, Andrius Kubilius, Miapetra Kumpula-Natri, Thierry Mariani, Marisa Matias, Eva Maydell, Georg Mayer, Joëlle Mélin, Iskra Mihaylova, Dan Nica, Angelika Niebler, Ville Niinistö, Aldo Patriciello, Mauri Pekkarinen, Tsvetelina Penkova, Morten Petersen, Markus Pieper, Clara Ponsatí Obiols, Sira Rego, Jérôme Rivière, Robert Roos, Jessica Stegrud, Beata Szydło, Riho Terras, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Isabella Tovaglieri, Henna Virkkunen, Pernille Weiss, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Mohammed Chahim, Jakop G. Dalunde, Eleonora Evi, Martin Hojsík, Elena Kountoura, Nils Torvalds

 


VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

45

+

PPE

Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Vasile Blaga, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Maria Da Graça Carvalho, Christian Ehler, András Gyürk, Seán Kelly, Andrius Kubilius, Eva Maydell, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Markus Pieper, Henna Virkkunen, Pernille Weiss

S&D

Carlo Calenda, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Łukasz Kohut, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho

RENEW

Nicola Beer, Martin Hojsík, Martina Dlabajová, Claudia Gamon, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Mauri Pekkarinen, Morten Petersen, Nils Torvalds

ECR

Izabela-Helena Kloc, Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Grzegorz Tobiszowski, Evžen Tošenovský

 

17

-

ID

Markus Buchheit, Georg Mayer

Verts/ALE

François Alfonsi, Michael Bloss, Klaus Buchner, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Henrike Hahn, Ville Niinistö

ECR

Robert Roos, Jessica Stegrud

GUE/NGL

Marc Botenga, Elena Kountoura, Sira Rego

NI

Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Clara Ponsatí Obiols

 

9

0

PPE

Riho Terras

S&D

Niels Fuglsang

ID

Paolo Borchia, Andrea Caroppo, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière, Isabella Tovaglieri

GUE/NGL

Marisa Matias

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I TRASPORTI E IL TURISMO (24.6.2020)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Relatore per parere: Dominique Riquet

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

Il Fondo per una transizione giusta rientra nelle misure messe in atto dalla Commissione nel quadro del patto verde per l'Europa, al fine di conseguire l'obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050 fissato dall'Unione, fornendo un particolare sostegno alle regioni con maggiori difficoltà e più interessate dalla transizione.

La presente proposta legislativa è più che mai attuale. Essa, infatti, prende in considerazione la necessità, ma anche i costi, le sfide e le difficoltà economiche e sociali che la trasformazione strutturale delle modalità di produzione di interi settori e regioni comporta, a motivo della loro dipendenza dai combustibili fossili o del loro tessuto industriale ad alta intensità di CO2. Sebbene ciò richieda sforzi da parte di tutti gli Stati membri, saranno soprattutto i territori più vulnerabili e maggiormente colpiti da tale transizione a dover essere assistiti, conformemente al principio fondamentale della solidarietà europea.

Il relatore della commissione per i trasporti e il turismo accoglie con favore la presente proposta per la sua finalità (obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio), il suo approccio inclusivo ("non lasciare indietro nessuno") e le sinergie previste con gli altri fondi europei. In particolare, il Fondo è adeguatamente integrato a livello nazionale e regionale mediante i piani nazionali per l'energia e il clima e i piani territoriali, in regime di gestione concorrente e nel rispetto del principio di sussidiarietà. Questo strumento, infatti, è radicato nelle politiche regionali mediante i fondi strutturali, basati sulla partecipazione degli Stati membri, e si rafforza attraverso le sinergie perseguite con la BEI o i meccanismi di finanziamento supplementari (InvestEU ecc.). Il relatore ritiene che la ricerca di un radicamento territoriale nell'elaborazione e attuazione di tale strumento finanziario sia un fattore indispensabile per il successo della transizione e desidera quindi evidenziare le disposizioni proposte in tal senso.

Contribuire alla riqualificazione professionale dei lavoratori e delle imprese, adeguando i loro strumenti di lavoro, nei territori e nei settori maggiormente colpiti dalla transizione costituisce la priorità del presente regolamento Tuttavia, a causa della dotazione molto limitata del Fondo – di cui non ci si può non rammaricare, visti gli importi necessari per attuare con successo la transizione economica – il relatore è del parere che sia possibile fare un uso più mirato di questo strumento di bilancio, al fine di accrescerne il valore aggiunto e l'efficacia, grazie a una maggiore ottimizzazione di bilancio e a una limitazione dei settori e delle attività interessati che rientrano nel suo campo di applicazione.

A tal fine, sono state introdotte diverse disposizioni.

- Una ridefinizione più mirata delle attività che possono beneficiare del sostegno del Fondo: il relatore, pur condividendo la necessità di accordare effettivamente la priorità alle PMI che, a motivo delle loro dimensioni, spesso non dispongono della flessibilità necessaria per adeguare i loro impianti produttivi, ritiene che le attività inizialmente proposte dalla Commissione (ricerca e innovazione, digitalizzazione, sostegno alla decontaminazione che contravviene al principio "chi inquina paga") non rispondano direttamente alle finalità del regolamento e possano quindi essere sostenute mediante altri strumenti di bilancio e finanziari europei.

 

- Una maggiore condizionalità delle attività che rientrano nel sistema ETS: il relatore riconosce l'interesse di includere talune attività industriali che rientrano nel sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS) dell'UE, entro determinati limiti e sulla base di un'approvazione caso per caso da parte della Commissione. Tuttavia, ritiene indispensabile evitare il rischio di effetti inerziali per tali imprese, affinché esse non beneficino degli aiuti supplementari concessi dal Fondo per decarbonizzare i loro comparti industriali allo scopo di rivendere le loro quote di emissioni in eccedenza, generando così utili supplementari ("utili a cascata") che vanno a sommarsi all'aiuto finanziario a carico del Fondo.

 

- Un'ottimizzazione di bilancio più marcata e orientata ai risultati: ai fini di un'applicazione più rigorosa del principio "use it or lose it", i livelli delle prestazioni imposti in relazione alle priorità sono stati innalzati, onde consentire aggiustamenti e riassegnazioni in caso d'inadempimento e garantire l'addizionalità di ogni euro speso.

 

- Il Fondo intende fornire assistenza ai territori più colpiti dalla transizione al fine di raggiungere la neutralità in termini di emissioni di carbonio entro il 2050. Tutti gli Stati membri dovranno contribuire al raggiungimento di quest'obiettivo comune, poiché l'inadempimento di uno Stato comprometterebbe gli sforzi di ciascuno e avrebbe ripercussioni negative su tutti gli Stati membri, compresi quelli in cui la transizione ecologica è più avanzata. Inoltre, al fine di garantire lo stesso principio fondamentale della solidarietà europea, il relatore ritiene che per gli Stati membri che non si sono ancora impegnati a raggiungere un obiettivo nazionale di neutralità climatica entro il 2050, il loro accesso a tale Fondo dovrebbe essere limitato e la dotazione nazionale dovrebbe essere parzialmente sospesa fino all'adozione del suddetto obiettivo.

 

- Una migliore definizione delle attività industriali ammissibili: il relatore riconosce che la presente proposta individua correttamente i territori e i settori più colpiti dalla transizione, soprattutto a causa della loro dipendenza dai combustibili fossili e dalle attività industriali ad alta intensità di carbonio. Osserva, tuttavia, che tale individuazione presenta un'importante lacuna e ritiene che l'ammissibilità al Fondo dovrebbe essere estesa alle attività industriali che – pur essendo a bassa intensità di gas a effetto serra – fabbricano prodotti finiti che sono in ultima analisi incompatibili con l'obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio perseguito dall'Unione. Tali attività sono da considerarsi fondamentali per la transizione e, come tali, devono essere integrate nel Fondo. In particolare, l'industria automobilistica dei veicoli termici è interessata da cambiamenti rapidi e profondi lungo l'intera catena del valore. Un sostegno specifico europeo è quindi necessario affinché il settore possa realizzare con successo la transizione, accompagnare i lavoratori e mantenere la propria competitività e leadership in un contesto caratterizzato da un'accresciuta concorrenza internazionale. Ciononostante, occorre ricordare che nessun obiettivo di neutralità climatica potrà essere raggiunto senza decarbonizzare i trasporti: il settore rappresenta il 23 % delle emissioni di CO2 dell'Unione e la sua quota continua a crescere, mentre il trasporto su strada, da solo, contribuisce per il 75 % alle emissioni di CO2 e al consumo di energia del settore. Le aziende automobilistiche, i loro fornitori e i settori della manutenzione e riparazione sono quelli più duramente colpiti dalla transizione verso veicoli a basse o zero emissioni. Vista la loro importanza nell'economia europea (il settore automobilistico fornisce 3,5 milioni di posti di lavoro diretti e indiretti nell'Unione e rappresenta l'8,5 % dell'occupazione nell'industria europea e il 7,5 % del PIL europeo), tali settori devono essere assolutamente sostenuti dal Fondo.

 

Il relatore è quindi convinto che, integrando tali raccomandazioni indirizzate alla commissione per lo sviluppo regionale, sarà possibile migliorare l'operatività e l'efficacia del Fondo in vista del raggiungimento dell'obiettivo europeo della neutralità climatica, tutelando nel contempo i più vulnerabili in questa transizione.

 

EMENDAMENTI

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici e il degrado ambientale apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine (creando però nel medio termine sia opportunità che sfide), il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, in quanto la transizione comporta effetti sociali ed economici di portata maggiore per le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili (specialmente carbone, lignite, torba e scisto bituminoso) o dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di aggravare le disparità tra le regioni, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale.

(2) La transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare costituisce uno dei principali obiettivi strategici dell'Unione. Il Consiglio europeo ha approvato il 12 dicembre 2019 l'obiettivo di realizzare un'Unione a impatto climatico zero entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Anche se la lotta ai cambiamenti climatici e il degrado ambientale apporterà vantaggi a tutti nel lungo termine (creando però nel medio termine sia opportunità che sfide), il punto di partenza della transizione non è lo stesso per tutte le regioni o tutti gli Stati membri, né essi dispongono di identiche capacità di reazione. Alcuni sono in posizione più avanzata rispetto ad altri, in quanto la transizione comporta effetti sociali ed economici di portata maggiore per le regioni che dipendono fortemente dai combustibili fossili, specialmente carbone, lignite, torba e scisto bituminoso, dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra o dalle industrie i cui prodotti finiti sono incompatibili con l'obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio dell'Unione. Tale situazione crea non solo il rischio che la transizione dell'Unione avvenga a velocità diverse per quanto riguarda l'azione per il clima, ma anche quello di aggravare le disparità tra le regioni, a scapito degli obiettivi di coesione sociale, economica e territoriale. A tale riguardo, è opportuno prestare particolare attenzione alle sfide specifiche poste dall'impatto della transizione verso la neutralità climatica nelle regioni remote e insulari e nelle zone geograficamente svantaggiate, nonché nelle zone chiamate ad affrontare la sfida demografica dello spopolamento.

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa e socialmente accettabile per tutti. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri devono tenerne presenti le implicazioni economiche e sociali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo.

(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa, inclusiva e socialmente accettabile per tutti, senza lasciare indietro nessuno e combattendo la povertà energetica. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri, nonché i diversi attori locali e regionali, dovrebbero tenerne presenti le implicazioni economiche e sociali fin dall'inizio, come pure le caratteristiche e le specificità delle loro regioni, in particolare la loro intensità di carbonio e il loro PIL pro capite inferiore alla media dell'UE, e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative e trasformare le sfide in opportunità. La transizione dovrebbe evitare il collasso economico delle regioni più esposte, garantendo nel contempo la base dello sviluppo economico di tali regioni. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato.

(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è sostenere le azioni mirate a una transizione energetica giusta ed efficace verso un'economia climaticamente neutra e attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, attenuando le conseguenze sociali negative, finanziando la modernizzazione e la riconversione dell'economia locale, attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione e creando nuove opportunità attraverso la formazione, la riqualificazione professionale e programmi di studio aggiornati. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato. In considerazione della natura della politica di transizione, il Fondo viene proposto come strumento a lungo termine, pienamente in linea con la visione di un continente climaticamente neutro entro il 2050.

 

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite dal FESR e dal FES+ contribuiranno pienamente al conseguimento di tale obiettivo.

(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. I trasferimenti volontari di risorse dal FESR e dal FSE+ stabiliti da ciascuno Stato membro completeranno il conseguimento di tale obiettivo.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione.

(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per gli strumenti della politica di coesione e per tutti gli altri strumenti di finanziamento nazionali e dell'Unione pertinenti destinati ai settori più vulnerabili. L'istituzione del Fondo non dovrebbe comportare tagli ai fondi coperti dal regolamento (UE) .../... [nuovo CPR].

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica.

(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili solidi, con attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra o con attività industriali i cui prodotti finiti sono in ultima analisi incompatibili con la neutralità in termini di emissioni di carbonio, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica.

 

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis) Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell'articolo 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi UE.

(Il presente emendamento riprende il testo della nuova proposta COM(2020)0406)

Emendamento   8

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) In conformità al regolamento relativo allo strumento europeo per la ripresa ed entro il limite delle risorse ivi attribuite, per far fronte agli effetti senza precedenti della crisi COVID-19 dovrebbero essere attuate misure per la ripresa e la resilienza nel quadro del Fondo per una transizione giusta. Tali risorse aggiuntive dovrebbero essere utilizzate in modo da garantire il rispetto dei termini previsti dal regolamento relativo allo strumento europeo per la ripresa.

(Il presente emendamento riprende il testo della nuova proposta COM(2020)0406)

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 205013, pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione e della connettività, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo.

(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le economie locali e regionali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, attenuando nel contempo le ripercussioni economiche e sociali negative della transizione ambientale. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. A tale riguardo, il gas naturale potrebbe rappresentare una tecnologia ponte nell'ambito della transizione, dal momento che sostituisce fonti di energia a maggiore intensità di carbonio ed è legato alla diffusione delle energie rinnovabili. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 205013, pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, incluse le tecnologie di intelligenza artificiale, oltre che negli ambiti della digitalizzazione, della connettività, dell'accessibilità e della mobilità sostenibile nonché della promozione del trasferimento modale, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo.

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13 Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final].

13 Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final].

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere le attività industriali che, pur non generando emissioni significative di gas a effetto serra, fabbricano prodotti che sono colpiti dalla transizione verso la neutralità climatica nell'Unione. A tal proposito, l'industria automobilistica europea dei veicoli termici è e sarà sempre di più uno dei settori maggiormente colpiti, sebbene operi in un contesto caratterizzato da una concorrenza internazionale sempre più agguerrita e da requisiti ambientali più rigorosi (il settore produce quasi il 20 % delle emissioni di CO2 dell'Unione). Pertanto, la neutralità in termini di emissioni di carbonio non è realizzabile senza un sostegno specifico per tale settore, che rappresenta l'8,5 % dei posti di lavoro industriali nell'Unione, il 7,5 % del PIL dell'Unione e circa 3,5 milioni di posti di lavoro diretti, ovvero l'11,4 % dell'occupazione nel settore manifatturiero dell'Unione, nonché 13,8 milioni di posti di lavoro indiretti. In particolare, poiché le case automobilistiche, i loro fornitori e i settori della manutenzione e della riparazione sono i più esposti, il Fondo dovrebbe fornire sostegno a tali comparti e aiutare i lavoratori e le persone in cerca di lavoro a riqualificarsi mediante l'aggiornamento delle loro conoscenze, in particolare nel settore delle industrie alternative produttrici di veicoli a basse e/o zero emissioni. Il Fondo dovrebbe altresì sostenere gli investimenti nelle reti e nelle flotte del trasporto pubblico quale strumento efficace per la transizione e per una mobilità a basse emissioni, promuovendo nel contempo il trasferimento modale, segnatamente nei centri metropolitani, e la connettività nelle zone rurali. È opportuno prestare particolare attenzione alle difficoltà socioeconomiche delle aree spopolate o scarsamente abitate che dipendono fortemente dai combustibili fossili al fine di evitare le delocalizzazioni e la perdita di popolazione in tali territori.

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione.

(11) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori subordinati e autonomi interessati, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva e completa nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione. Dovrebbe inoltre essere tenuto in particolare considerazione il tasso di disoccupazione dei territori interessati dalla transizione, in particolare il tasso di disoccupazione giovanile.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

(12) Al fine di potenziare la modernizzazione e la riconversione economiche dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o il sostegno all'adattamento di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, dovrebbero essere sostenibili e dovrebbero essere coerenti con il principio dell'efficienza energetica al primo posto. Tali investimenti dovrebbero evitare il rischio di effetti inerziali per gli impianti industriali, affinché essi non beneficino degli aiuti supplementari concessi dal Fondo per decarbonizzare i loro comparti industriali allo scopo di rivendere le loro quote di emissioni in eccedenza, generando così utili supplementari ("utili a cascata") che vanno a sommarsi all'aiuto finanziario a carico del Fondo. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE, prestando particolare attenzione ai cambiamenti strutturali che ne derivano e alle misure richieste per tali cambiamenti.

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14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo dovrebbero essere integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

(13) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo possono essere integrate da trasferimenti volontari di finanziamenti a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

 

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide e le esigenze di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione.

(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra entro il 2050, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura progressive di impianti per la produzione di combustibili fossili solidi, di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra o di attività i cui prodotti industriali finiti sono incompatibili con l'obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio, mantenendo e ampliando al contempo le opportunità di occupazione nelle zone interessate al fine di evitare l'esclusione sociale. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide e le esigenze di tali territori, come il tasso di disoccupazione e le perdite occupazionali, e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione.

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) I piani territoriali per una transizione giusta devono essere presentati quanto prima, ma comunque entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento. Ciò pone difficoltà di attuazione per le autorità di gestione e per gli Stati membri, in quanto l'adozione di tali piani è necessaria per sbloccare il finanziamento. È pertanto opportuno rendere disponibile un prefinanziamento condizionato per l'assistenza tecnica prima dell'adozione dei piani onde alleviare tali difficoltà e sostenere gli attori locali nell'attuazione del Fondo.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Al fine di intensificare l'orientamento ai risultati nell'uso delle risorse del Fondo, è opportuno che la Commissione, in linea con il principio di proporzionalità, possa applicare rettifiche finanziarie nei casi di grave mancato conseguimento dei target finali definiti per l'obiettivo specifico del Fondo.

(16) Al fine di ottimizzare l'uso delle risorse del Fondo e di intensificare l'orientamento ai risultati di quest'ultimo, è opportuno che la Commissione, in linea con il principio di proporzionalità, possa applicare rettifiche finanziarie nei casi di grave mancato conseguimento dei target finali definiti per l'obiettivo specifico del Fondo.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 17

 

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli elementi contenuti nell'allegato III del presente regolamento relativi agli indicatori comuni di output e di risultato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"15. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(17) Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli elementi contenuti nell'allegato III del presente regolamento relativi agli indicatori comuni di output e di risultato. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti e con la partecipazione dei rappresentanti della comunità interessata, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"15. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

__________________

__________________

15 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.

15 GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 19

 

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno a territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e nel ritardo delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

(19) Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire fornire sostegno a territori che fanno fronte a trasformazioni economiche e sociali nella transizione verso un'economia climaticamente neutra, dovrebbero tenere in considerazione gli effetti della pandemia di COVID-19 in tutta l'Unione. Tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri. I motivi principali di tale situazione consistono da un lato nel divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e nel ritardo delle regioni meno favorite e nei limiti delle risorse finanziarie degli Stati membri e delle regioni, dall'altro lato nella necessità di un quadro di attuazione coerente che comprenda diversi fondi dell'Unione in regime di gestione concorrente. Poiché tali obiettivi possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire detti obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno ai territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050.

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno ai territori o alle attività economiche che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche nel processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050, in particolare in termini di creazione di posti di lavoro, miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori, nonché formazione.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di "consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra".

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di sostenere le azioni mirate a una giusta ed efficace transizione energetica e di "consentire alle regioni, agli operatori economici e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050". I finanziamenti del Fondo sono necessari per favorire la costante riduzione delle disparità regionali e promuovere la coesione sociale a livello europeo.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 7,5 miliardi di EUR a prezzi 2018 e possono essere integrate, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile.

Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 11 270 459 000 EUR a prezzi correnti (10 miliardi a prezzi 2018) e non derivano dal trasferimento di risorse da altri fondi dell'Unione coperti dal regolamento (UE) .../... [nuovo CPR].Tale importo può essere integrato, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, l'importo di cui al primo comma è indicizzato in ragione del 2 % annuo.

Ai fini della programmazione e successiva imputazione al bilancio dell'Unione, l'importo di cui al primo comma è indicizzato in ragione almeno del 2 % o del tasso annuo di inflazione dell'Unione se quest'ultimo è superiore al 2 %.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce la ripartizione annuale delle risorse, tra cui le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, tra gli Stati membri, secondo la metodologia di cui all'allegato I.

3. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce le risorse per il periodo 2021-2027, tra cui le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, tra gli Stati membri, secondo la metodologia di cui all'allegato I e la ripartizione annuale delle risorse.

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. In deroga all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR], le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, destinate al Fondo nel bilancio dell'Unione o provenienti da altre risorse, non richiedono un sostegno complementare a carico del FESR o del FSE+.

4. In deroga all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR], le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, destinate al Fondo nel bilancio dell'Unione o provenienti da altre risorse, non richiedono un trasferimento complementare a carico del FESR o del FSE+.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le misure di cui all'articolo 2 del regolamento relativo allo strumento europeo per la ripresa sono attuate nel quadro del Fondo per una transizione giusta con un importo di 32 803 000 000 EUR a prezzi correnti (30 miliardi a prezzi 2018) a carico dell'importo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vi), di tale regolamento, fatto salvo il suo articolo 4, paragrafi 3, 4 e 8.

 

Tali importi sono considerati "altre risorse" e sono menzionati all'articolo 3, paragrafo 2, del succitato regolamento e costituiscono entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

 

Tali importi sono messi a disposizione in aggiunta alle risorse complessive di cui all'articolo 3 per gli impegni di bilancio nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per gli anni dal 2021 al 2024 come segue:

 

 2021: 7 954 600 000 EUR;

 

 2022: 8 114 600 000 EUR;

 

 2023: 8 276 600 000 EUR;

 

 2024: 8 441 600 000 EUR.

 

Sono altresì messi a disposizione, a titolo delle risorse di cui al primo comma, 15 600 000 EUR a prezzi correnti per le spese amministrative.

(Il presente emendamento riprende il testo della nuova proposta COM(2020)0406. Il testo "(30 miliardi a prezzi 2018)" è un'aggiunta rispetto al testo della proposta)

 

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

2. Lo 0,35 % dell'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, è destinato all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione.

(Il presente emendamento riprende il testo della nuova proposta COM(2020)0406)

 

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3. La ripartizione annuale tra Stati membri dell'importo di cui al paragrafo 1 è stabilita nella decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo la metodologia di cui all'allegato I.

(Il presente emendamento riprende il testo della nuova proposta COM(2020)0406 e fa riferimento all'allegato I quale modificato da detta proposta)

 

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4. In deroga all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR], gli importi di cui al paragrafo 1 non richiedono il trasferimento complementare a carico del FESR o del FSE+ di cui all'allegato I.

(Il presente emendamento riprende il testo della nuova proposta COM(2020)0406. La parola "trasferimento" sostituisce la parola "sostegno" figurante nel testo originale di detta proposta) 

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 3 bis – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

5. In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le regole di disimpegno di cui al titolo VII, capo IV, del regolamento (UE) [nuovo CPR] si applicano agli impegni di bilancio riguardanti le risorse di cui al paragrafo 1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, tali risorse non sono utilizzate per un programma o un'azione successivi.

(Il presente emendamento riprende il testo della nuova proposta COM(2020)0406)

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Fondo sostiene unicamente le attività direttamente correlate al proprio obiettivo specifico definito nell'articolo 2 e che contribuiscono all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti in conformità all'articolo 7.

1. Il Fondo sostiene unicamente le attività correlate al proprio obiettivo specifico definito nell'articolo 2 e che contribuiscono all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti in conformità all'articolo 7.

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

 

Testo della Commissione

Emendamento

In conformità al paragrafo 1, il Fondo sostiene unicamente le attività seguenti:

In conformità al paragrafo 1, il Fondo sostiene le attività seguenti:

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le start-up, finalizzati alla diversificazione e alla riconversione economica;

a) investimenti produttivi nelle imprese, tra cui le PMI e le start-up, finalizzati alla riconversione economica;

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di gas naturale alle seguenti condizioni:

 

- gli investimenti ammodernano e/o sostituiscono infrastrutture esistenti a maggiore intensità di carbonio;

 

- gli investimenti contribuiscono al conseguimento della neutralità climatica dell'Unione entro il 2050;

 

- l'infrastruttura a cui è concesso il sostegno è sinergica rispetto alla capacità di produzione di energia da fonti rinnovabili o di altra energia neutra in termini di emissioni di carbonio.

 

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni;

f) investimenti in infrastrutture verdi, nella riduzione dell'inquinamento, nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni, compresa, a titolo esemplificativo, la creazione di poli per la biodiversità, a vantaggio del turismo sostenibile;

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) investimenti per il potenziamento dell'economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

g) investimenti per il potenziamento dell'economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti di qualsiasi tipo, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori;

h) investimenti in programmi per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori subordinati e autonomi, come pure nella formazione imprenditoriale;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;

j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro sotto forma di sostegno nell'accesso al mercato del lavoro;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera k bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

k bis)  investimenti nella messa in opera di tecnologie e infrastrutture per una mobilità pulita e intelligente, che contribuisca alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alla diversificazione delle soluzioni di mobilità sostenibile; investimenti nelle reti e delle flotte del trasporto pubblico, prestando particolare attenzione alla promozione del trasferimento modale verso una mobilità a basse emissioni nei centri metropolitani e nelle zone rurali;

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera k ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

k ter)  le attività industriali i cui prodotti finiti o il loro utilizzo sono in ultima analisi incompatibili con l'obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio;

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il Fondo può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

Il Fondo può inoltre sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento. Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il Fondo può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera i). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

Il Fondo può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera i). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta e se non si sovrappongono per effetto inerziale agli utili che possono essere generati dagli impianti industriali nell'ambito del sistema ETS. Inoltre, tali investimenti sono sostenibili e non aumentano né mantengono la dipendenza dai combustibili fossili solidi.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;

a) la costruzione di centrali nucleari;

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione16;

soppresso

__________________

 

16 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

 

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili;

d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, ad eccezione del gas naturale;

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 5 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) gli investimenti in infrastrutture a banda larga in zone in cui esistono almeno due reti a banda larga di categoria equivalente.

soppresso

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di un programma.

Le risorse del Fondo sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori o le attività economiche interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 7 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di un programma.

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato.

La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori o delle attività economiche maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato.

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite a una priorità del Fondo è pari ad almeno a una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità, ma non supera il triplo di detto importo.

2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri, e possono essere integrate dalle risorse trasferite su base volontaria in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite a una priorità del Fondo non supera il triplo dell'importo del sostegno del Fondo a tale priorità.

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione17, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

1. Gli Stati membri redigono, nel pieno rispetto del principio di partenariato e insieme alle autorità pertinenti dei territori interessati, compresi gli enti locali e regionali, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano le zone di uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione17, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti della transizione sull'economia, sul mercato del lavoro, sulla società e sulla coesione territoriale, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili, le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra e la riconversione in industrie alternative nei settori i cui prodotti industriali finiti non sono in ultima analisi compatibili con l'obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio.

__________________

__________________

17 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

17 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso un'economia climaticamente neutra, compreso un calendario delle fasi principali della transizione che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima ("PNEC");

a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale, regionale e locale verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050, compreso un calendario delle fasi principali della transizione che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima ("PNEC");

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) impegno chiaro in linea con l'obiettivo di realizzare un'Unione climaticamente neutra entro il 2050 e di raggiungere i suoi obiettivi di riduzione entro il 2030;

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno del Fondo in conformità al paragrafo 1;

b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori o attività economiche come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno del Fondo in conformità al paragrafo 1;

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori;

c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori o le attività economiche maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici, ambientali e sul mercato del lavoro della transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050, in considerazione del tasso di disoccupazione e con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e dell'entità delle perdite occupazionali e delle perdite di entrate a livello territoriale, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra o di attività i cui prodotti industriali finiti non sono in ultima analisi compatibili con l'obiettivo della neutralità in termini di emissioni di carbonio in tali territori;

 

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte agli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra;

d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte agli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050, nonché elaborazione di piani di mobilità sostenibile e piani energetici ecologici e accessibili, anche dal punto di vista economico, nei territori maggiormente interessati dalla transizione;

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) se viene fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, l'elenco esaustivo delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;

i) se viene fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, l'elenco esaustivo delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis) se viene fornito sostegno a investimenti nelle infrastrutture dei trasporti, un elenco di tali operazioni e lo studio di impatto che dimostri il livello degli investimenti attirati, i posti di lavoro che si prevede saranno creati per effetto delle infrastrutture realizzate e il contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

j ter) calendario esaustivo di attuazione delle azioni concrete previste nel piano.

Emendamento  58

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le strategie territoriali di cui all'articolo [23] del regolamento (UE) [nuovo CPR], con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente, con i PNEC e con il pilastro europeo dei diritti sociali.

I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le strategie territoriali di cui all'articolo [23] del regolamento (UE) [nuovo CPR], con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente, con la strategia industriale, con la strategia per una mobilità pulita e intelligente, con i PNEC e con il pilastro europeo dei diritti sociali.

Emendamento  59

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

I piani territoriali per una transizione giusta escludono qualsiasi investimento pubblico in infrastrutture per i combustibili fossili solidi e offrono un'opportunità per rafforzare ulteriormente le economie locali.

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del Fondo per una transizione giusta

Riferimenti

COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

REGI

29.1.2020

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

TRAN

29.1.2020

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Dominique Riquet

13.2.2020

Approvazione

23.6.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

36

7

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Magdalena Adamowicz, Andris Ameriks, José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Marco Campomenosi, Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Johan Danielsson, Andor Deli, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Ismail Ertug, Gheorghe Falcă, Giuseppe Ferrandino, João Ferreira, Mario Furore, Søren Gade, Isabel García Muñoz, Elsi Katainen, Elena Kountoura, Julie Lechanteux, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Benoît Lutgen, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Tilly Metz, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Philippe Olivier, Rovana Plumb, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Riquet, Dorien Rookmaker, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vera Tax, Barbara Thaler, István Ujhelyi, Petar Vitanov, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Paolo Borchia, Clare Daly, Michael Gahler, Georg Mayer

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

36

+

ECR

Tomasz Piotr Poręba, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Clare Daly, João Ferreira, Elena Kountoura

PPE

Magdalena Adamowicz, Andor Deli, Gheorghe Falcă, Michael Gahler, Benoît Lutgen, Marian-Jean Marinescu, Giuseppe Milazzo, Cláudia Monteiro de Aguiar, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Barbara Thaler, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

RENEW

José Ramón Bauzá Díaz, Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Elsi Katainen, Caroline Nagtegaal, Jan-Christoph Oetjen, Dominique Riquet

S&D

Andris Ameriks, Johan Danielsson, Ismail Ertug, Giuseppe Ferrandino, Isabel García Muñoz, Bogusław Liberadzki, Rovana Plumb, Vera Tax, István Ujhelyi, Petar Vitanov

 

7

-

ECR

Peter Lundgren

NI

Dorien Rookmaker

VERTS/ALE

Ciarán Cuffe, Jakop G. Dalunde, Karima Delli, Anna Deparnay-Grunenberg, Tilly Metz

 

6

0

ID

Paolo Borchia, Marco Campomenosi, Julie Lechanteux, Georg Mayer, Philippe Olivier

NI

Mario Furore

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 


 

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE (16.6.2020)

destinato alla commissione per lo sviluppo regionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per una transizione giusta

(COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD))

Relatrice per parere: Isabel Carvalhais

 

 

BREVE MOTIVAZIONE

Il presente progetto di parere risponde alla proposta legislativa presentata dalla Commissione europea nel gennaio 2020 relativa all'istituzione di un Fondo per una transizione giusta, che sostenga i territori e le comunità nella transizione verso un'economia dell'UE circolare e climaticamente neutra entro il 2050, in linea con l'accordo di Parigi.

Gli agricoltori sono in prima linea sul fronte dei cambiamenti climatici e sono pertanto una delle principali parti interessate nel conseguimento di questo obiettivo.

Il presente parere ribadisce che il Fondo per una transizione giusta deve operare come strumento aggiuntivo rispetto alle nuove risorse di finanziamento. Tutti i principali fondi del QFP, inclusa la PAC, devono integrare le considerazioni sul clima nel processo decisionale al fine di contribuire alla decarbonizzazione dell'economia, per la quale è necessario un adeguato finanziamento. Il Fondo per una transizione giusta dovrebbe integrare e non danneggiare l'azione delle altre politiche a lungo termine dell'UE.

Gli sforzi condivisi sono essenziali per conseguire l'obiettivo comune di un'economia climaticamente neutra e, in virtù di ciò, l'accesso al Fondo dovrebbe essere subordinato all'accettazione di un obiettivo nazionale di neutralità climatica entro il 2050, nonché di obiettivi intermedi per il 2030.

Il parere sottolinea che occorre prestare particolare attenzione ai territori maggiormente colpiti, che sono zone le rurali o periferiche, che devono far fronte a sfide sociali ed economiche già più gravi che ne riducono ulteriormente la capacità di rispondere alle sfide del processo di transizione. Tali regioni possono anche svolgere un ruolo importante nello sviluppo degli investimenti nelle energie rinnovabili, comprese le zone limitrofe a tali territori.

Sono necessarie politiche e strategie inclusive per evitare di esacerbare le disuguaglianze nel processo di transizione e per garantire il necessario sostegno sociale alle comunità. Sono proposte, pertanto, alcune nuove attività ammissibili a carattere sociale, nonché un approccio dal basso verso l'alto in materia di coinvolgimento delle parti interessate.

EMENDAMENTI

La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

 

Emendamento  1

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"11e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile12, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti.

(1) Il quadro normativo che disciplina la politica di coesione dell'Unione per il periodo dal 2021 al 2027, nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale, contribuisce all'assolvimento degli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni unite concentrando i finanziamenti dell'Unione su obiettivi ecologici e sulla riduzione delle emissioni di carbonio, nonché sul pilastro europeo dei diritti sociali. Il presente regolamento dà attuazione a una delle priorità definite nella comunicazione intitolata "Il Green Deal europeo"11e fa parte del piano di investimenti per un'Europa sostenibile12, che fornisce finanziamenti mirati mediante il meccanismo per una transizione giusta nel contesto della politica di coesione, in modo da affrontare i costi economici e sociali della transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 e verso un'economia circolare, nella quale le eventuali emissioni residue di gas a effetto serra siano compensate da assorbimenti equivalenti. Inoltre, il Fondo per una transizione giusta tiene conto degli effetti senza precedenti della crisi della Covid-19.

__________________

__________________

11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019.

11 COM(2019) 640 final dell'11.12.2019.

12 COM(2020) 21 del 14.1.2020.

12 COM(2020) 21 del 14.1.2020.

 

Emendamento  2

Proposta di regolamento

Considerando 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa e socialmente accettabile per tutti. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri devono tenerne presenti le implicazioni economiche e sociali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo.

(3) Per compiersi con successo, la transizione deve essere equa, inclusiva, fondata su basi scientifiche e socialmente accettabile per tutti. Pertanto sia l'Unione che gli Stati membri, unitamente agli enti e ai portatori di interessi regionali e locali, devono tenerne presenti le implicazioni economiche e sociali fin dall'inizio e impiegare tutti gli strumenti possibili per attenuare le conseguenze negative previste, nel rispetto del principio del "non nuocere" del Green Deal europeo. Il bilancio dell'Unione svolge un ruolo importante a tale riguardo.

Emendamento  3

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

 Emendamento

 

(3 bis) Il principio dell'integrazione delle questioni climatiche in tutti i programmi dell'Unione è fondamentale per realizzare un'economia climaticamente neutra entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Tutti i fondi principali del quadro finanziario (QFP), compresa la politica agricola comune (PAC), dovrebbero integrare le considerazioni sul clima nel processo decisionale e contribuire alla decarbonizzazione dell'economia. Soltanto con risorse di bilancio adeguate tali programmi possono garantire una transizione equa e giusta per tutti. Il QFP per il periodo 2021-2027 dovrebbe pertanto fornire un quadro finanziario solido e ambizioso per rispondere efficacemente a tale ambizione e assegnare nuovi finanziamenti, in modo che il Fondo possa operare come strumento supplementare per l'azione per il clima, integrando e non danneggiando l'azione e l'impatto di altre politiche a lungo termine dell'Unione. L'istituzione del Fondo non dovrebbe comportare una riduzione delle risorse assegnate agli altri fondi del QFP, in particolare la PAC o la politica di coesione.

 

Emendamento  4

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima a quelle con finalità sociali a livello regionale, il meccanismo dovrebbe contribuire a far fronte alle conseguenze sociali ed economiche della transizione verso la neutralità climatica dell'UE.

(4) Come indicato nella comunicazione "Il Green Deal europeo" e nel piano di investimenti per un'Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta dovrebbe integrare le altre azioni del prossimo quadro finanziario pluriennale per il periodo dal 2021 al 2027. Abbinando le spese del bilancio dell'Unione a favore di obiettivi per il clima e la coesione nonché di natura sociale a tutti i livelli pertinenti, l'Unione dovrebbe accompagnare e sostenere le regioni e i loro abitanti nella transizione verso la neutralità climatica, conseguendo un equilibrio tra necessità quali l'occupazione, l'indipendenza energetica o la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e l'obiettivo dell'Unione della neutralità climatica. A tal proposito, l'agricoltura e la gestione forestale sostenibili e i settori connessi hanno un importante ruolo da svolgere nell'ambito della futura PAC.

Emendamento  5

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione e la modernizzazione dell'economia locale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato.

(5) Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta ("JTF") che costituisce uno dei pilastri del meccanismo per una transizione giusta attuato nell'ambito della politica di coesione. L'obiettivo del Fondo è attenuare gli effetti negativi della transizione climatica fornendo sostegno ai territori e ai lavoratori più colpiti dai cambiamenti. In linea con l'obiettivo specifico del Fondo, le azioni sostenute dovrebbero contribuire direttamente ad alleviare gli effetti della transizione, finanziando la diversificazione, la sostenibilità, la modernizzazione e la riconversione dell'economia locale, individuando e sfruttando risorse alternative a livello locale e attenuando le ripercussioni negative sull'occupazione. Il Fondo dovrebbe contribuire a prevenire il degrado ambientale. Le misure sostenute dal Fondo dovrebbero contrastare il fenomeno dello spopolamento delle regioni coinvolte nel processo di transizione energetica. Tale finalità trova espressione nell'obiettivo specifico del Fondo, che viene istituito allo stesso livello degli obiettivi strategici di cui all'articolo [4] del regolamento (UE) [nuovo CPR], tra i quali è menzionato.

Emendamento  6

Proposta di regolamento

Considerando 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite dal FESR e dal FES+ contribuiranno pienamente al conseguimento di tale obiettivo.

(6) Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e con la maggiore ambizione dell'Unione proposta nel Green Deal europeo e nel regolamento (UE) .../.... (legge europea sul clima) di creare opportunità per un continente più prospero, inclusivo, sano e verde, il Fondo dovrebbe offrire un contributo fondamentale per integrare nelle politiche le azioni per il clima e favorire la transizione verso un'economia climaticamente neutra, basata su fonti rinnovabili ed efficiente in termini di energia e risorse entro il 2050. Le risorse della dotazione specifica del Fondo si aggiungono, integrandoli, agli investimenti necessari per conseguire l'obiettivo generale di destinare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a favore di obiettivi per il clima. Le risorse trasferite dal FESR e dal FES+ possono contribuire pienamente al conseguimento di tale obiettivo.

Emendamento  7

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis) La transizione verso un'economia e una società climaticamente neutre e sostenibili rappresenta uno degli obiettivi comuni più importanti dell'Unione e per il suo conseguimento sono fondamentali gli sforzi condivisi di tutti. Poiché il Fondo rientra nel Green Deal europeo, l'accesso al Fondo dovrebbe essere subordinato all'accettazione di un obiettivo nazionale di neutralità climatica entro il 2050, nonché degli obiettivi intermedi per il 2030.

Emendamento  8

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili per la politica di coesione.

(7) Le risorse del Fondo dovrebbero essere complementari alle risorse disponibili nel quadro della politica di coesione e della politica di sviluppo rurale della PAC, nonché degli investimenti nazionali e regionali e del capitale privato, e non dovrebbero in alcun modo sostituire tali investimenti.

Motivazione

La PAC è la politica che dovrebbe sostenere i produttori agricoli nella transizione verso pratiche più sostenibili, superando la dipendenza dai combustibili fossili. Dovrebbero inoltre essere mantenuti, e non ridotti, gli aspetti sociali e legati alle comunità rurali dei finanziamenti della PAC allo sviluppo rurale, ad esempio i fondi di coesione. Il Fondo dovrebbe operare in modo parallelo, aggiungendosi a tali misure.

Emendamento  9

Proposta di regolamento

Considerando 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe tenere conto della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica.

(8) La transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare rappresenta una sfida per tutti gli Stati membri, ma sarà particolarmente impegnativa per gli Stati membri fortemente dipendenti dai combustibili fossili o da attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra, che è necessario eliminare gradualmente o che devono adattarsi alla transizione verso la neutralità climatica, e privi dei mezzi finanziari necessari. Il Fondo dovrebbe pertanto riguardare tutti gli Stati membri, ma la distribuzione dei suoi mezzi finanziari dovrebbe tenere conto della dipendenza dalle attività industriali ad alta intensità di gas a effetto serra nonché della capacità degli Stati membri di finanziare gli investimenti necessari per compiere la transizione verso la neutralità climatica.

Emendamento  10

Proposta di regolamento

Considerando 10

 

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, tenendo presenti tutti gli obiettivi del Green Deal. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 205013, pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale.  Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione e della connettività, a condizione che le misure adottate contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare e concorrano a tale processo.

(10) Il presente regolamento individua i tipi di investimenti per i quali il Fondo può fornire sostegno alle spese. Tutte le attività beneficiarie di sostegno dovrebbero essere realizzate nel pieno rispetto delle priorità dell'Unione in materia di clima e ambiente. L'elenco degli investimenti dovrebbe comprendere quelli che sostengono le persone, le comunità e le economie locali e sono sostenibili a lungo termine, in linea con gli obiettivi del Green Deal e dell'accordo di Parigi. I progetti finanziati dovrebbero contribuire alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e circolare. Per i settori in declino, quali la produzione di energia a partire da carbone, lignite, torba e scisto bituminoso o le attività di estrazione di tali combustibili fossili solidi, il sostegno dovrebbe essere collegato all'eliminazione graduale dell'attività e alla corrispondente riduzione del livello occupazionale nel settore. Per quanto riguarda i settori in trasformazione con alti livelli di emissione di gas a effetto serra, il sostegno dovrebbe promuovere attività nuove tramite la messa in opera di tecnologie nuove e di processi o prodotti nuovi, al fine di ottenere riduzioni importanti delle emissioni, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di clima per il 2030 e con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 205013, pur tutelando e rafforzando l'occupazione ed evitando il degrado ambientale. Inoltre, è opportuno sostenere pratiche innovative nell'uso del suolo e in agricoltura che contribuiscano a ridurre l'impronta di carbonio del settore, nonché attività di sviluppo rurale che promuovano la diversificazione dell'economia locale nelle zone rurali. Un'attenzione particolare dovrebbe inoltre essere prestata alle attività che promuovono l'innovazione e la ricerca nelle tecnologie avanzate e sostenibili, oltre che negli ambiti della digitalizzazione e della connettività, a condizione che le misure adottate promuovano la creazione di posti di lavoro sostenibili e contribuiscano ad attenuare gli effetti collaterali negativi della transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 e verso un'economia circolare e concorrano a tale processo.

__________________

__________________

13 Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final].

13 Come indicato nel documento intitolato "Un pianeta pulito per tutti - Visione strategica europea a lungo termine per un'economia prospera, moderna, competitiva e climaticamente neutra", comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti [COM(2018) 773 final].

 

Emendamento  11

Proposta di regolamento

Considerando 10 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) L'allontanamento dai combustibili fossili può rappresentare una sfida a causa degli obiettivi talvolta divergenti. Può esserne un esempio il caso dei progetti di energia idroelettrica, che possono avere effetti negativi sullo stato ecologico dei corpi idrici, sulla loro connettività, sulla popolazione ittica e, di conseguenza, sulle comunità locali e sui loro mezzi di sussistenza. Il Fondo dovrebbe finanziare esclusivamente soluzioni "senza rimpianto" e vantaggiose sia per il clima che per l'ambiente. Tali soluzioni dovrebbero essere illustrate nella descrizione di progetto e, se del caso, rientrare nell'ambito di applicazione del progetto.

Emendamento  12

Proposta di regolamento

Considerando 10 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter) Con l'obiettivo di contrastare i cambiamenti climatici e conseguire un'economia climaticamente neutra, il Fondo dovrebbe sostenere lo sviluppo di una solida bioeconomia circolare che promuova la sostenibilità del settore agricolo. Una biomassa sostenibile e prodotta in modo efficiente dai settori agricolo, forestale e marino, in grado di valorizzare flussi laterali e rifiuti organici, potrebbe contribuire significativamente a rispettare gli impegni dell'Unione in materia di clima.

Emendamento  13

Proposta di regolamento

Considerando 11

 

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali, oltre ad offrire assistenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione.

(11) Al fine di proteggere i cittadini più vulnerabili agli effetti della transizione climatica, il Fondo dovrebbe anche prevedere il miglioramento delle competenze e la riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, con nuove qualifiche professionali incentrate sui settori orientati al futuro, al fine di aiutarli ad adattarsi alle nuove opportunità occupazionali, oltre ad offrire assistenza e consulenza nella ricerca di lavoro e possibilità di inclusione attiva nel mercato del lavoro a chi cerca un'occupazione, garantendo un accesso equo a tutti i gruppi di persone, senza discriminazioni.

Emendamento  14

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro.  Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di proteggere l'integrità del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

(12) Al fine di potenziare la diversificazione economica, la modernizzazione e la riconversione dei territori colpiti dalla transizione, il Fondo dovrebbe fornire sostegno agli investimenti produttivi nelle PMI, tenendo conto delle attività sostenibili e rispettose dell'ambiente ai sensi del diritto pertinente dell'Unione, che contribuiscano all'obiettivo dell'UE di conseguire un'economia circolare. Gli investimenti produttivi dovrebbero essere intesi come investimenti in capitale fisso o in attività immateriali delle imprese al fine di produrre beni e servizi, contribuendo in tal modo agli investimenti lordi e all'occupazione. Per le imprese diverse dalle PMI, gli investimenti produttivi, tenendo conto delle attività sostenibili e rispettose dell'ambiente ai sensi del diritto pertinente dell'Unione, dovrebbero ricevere sostegno unicamente se necessari per attenuare le perdite occupazionali dovute alla transizione, mediante la creazione o la protezione di un numero importante di posti di lavoro ma senza causare delocalizzazione né derivare da una delocalizzazione. Gli investimenti negli impianti industriali esistenti, compresi quelli interessati dal sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea, dovrebbero essere ammessi se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra entro il 2050 apportando miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e se comportano la protezione di un numero significativo di posti di lavoro. Tutti gli investimenti di questo tipo dovrebbero essere giustificati con tali considerazioni nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta. Al fine di proteggere l'integrità e le condizioni paritarie del mercato interno e la politica di coesione, è opportuno che il sostegno alle imprese sia conforme alle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 TFUE e, in particolare, che il sostegno agli investimenti produttivi effettuati da imprese diverse dalle PMI sia limitato alle imprese site in regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE.

__________________

__________________

14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

14 Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Emendamento  15

Proposta di regolamento

Considerando 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Sono necessarie politiche e strategie inclusive per evitare di esacerbare le diseguaglianze in un processo di transizione giusta che dovrebbe apportare benefici a tutti. La promozione della coesione sociale dovrebbe essere un principio guida del sostegno a titolo del Fondo, promuovendo la parità di genere, garantendo aree rurali dinamiche e migliori condizioni per i migranti, per i lavoratori stagionali, per i lavoratori giovani e più anziani e per i lavoratori scarsamente qualificati nonché garantendo che nessuno sia lasciato indietro. Dalle analisi è emersa l'importanza di tenere conto degli obiettivi di parità di genere in tutte le dimensioni e in tutte le fasi della preparazione, del monitoraggio, dell'attuazione e della valutazione dei programmi operativi, in modo tempestivo e coerente, garantendo al contempo l'adozione di azioni specifiche per promuovere la parità di genere.

Emendamento  16

Proposta di regolamento

Considerando 13

 

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo dovrebbero essere integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

(13) Al fine di assicurare flessibilità alla programmazione delle risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita", dovrebbe essere possibile redigere un programma autonomo del Fondo o programmare le risorse del Fondo a favore di una o più priorità dedicate nell'ambito di un programma che riceve sostegno dal Fondo europeo di sviluppo regionale ("FESR"), dal Fondo sociale europeo Plus ("FSE+") o dal Fondo di coesione. In conformità all'articolo 21 bis del regolamento (UE) [nuovo CPR] le risorse del Fondo potrebbero essere integrate da finanziamenti complementari a carico del FESR e del FSE+. Gli importi trasferiti rispettivamente dal FESR e dal FSE+ dovrebbero essere coerenti con il tipo di operazioni indicate nei piani territoriali per una transizione giusta.

Emendamento  17

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, in cooperazione con i pertinenti portatori di interessi e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati.

(14) Il sostegno del Fondo dovrebbe essere subordinato all'efficace attuazione di un processo di transizione in un territorio specifico per realizzare un'economia climaticamente neutra. Sotto tale aspetto gli Stati membri dovrebbero redigere, unitamente ai pertinenti portatori di interessi, compresi la società civile e le comunità locali interessate, e con il sostegno della Commissione, piani territoriali per una transizione giusta con informazioni particolareggiate sul processo di transizione, coerentemente con i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima. A tal fine, la Commissione dovrebbe istituire una piattaforma per una transizione giusta, da basare sulla piattaforma esistente per le regioni carbonifere in transizione, per consentire scambi bilaterali e multilaterali di esperienze sugli insegnamenti tratti e sulle migliori pratiche in tutti i settori interessati.

Emendamento  18

Proposta di regolamento

Considerando 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra, in particolare in riferimento alla riconversione o alla chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide e le esigenze di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) che sono approvati dalla Commissione.

(15) I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero individuare i territori maggiormente danneggiati, sui quali dovrebbe concentrarsi il sostegno del Fondo, e descrivere le azioni specifiche da intraprendere per realizzare un'economia climaticamente neutra, in particolare in riferimento alla graduale riconversione o alla graduale chiusura di impianti per la produzione di combustibili fossili o di altre attività ad alta intensità di gas a effetto serra, mantenendo e ampliando, al contempo, le opportunità di occupazione mediante la riqualificazione dei lavoratori e l'agevolazione della loro transizione ad altri tipi di impiego nei territori interessati, al fine di evitare l'esclusione sociale. Tali territori dovrebbero essere definiti con precisione e corrispondere alle regioni di livello NUTS 3 o farne parte. I piani dovrebbero illustrare particolareggiatamente le sfide e le esigenze di tali territori e individuare il tipo di operazioni necessarie, in modo da garantire lo sviluppo coerente di attività economiche resilienti ai cambiamenti climatici ma al contempo coerenti con la transizione verso la neutralità climatica e con gli obiettivi del Green Deal. Dovrebbero beneficiare del sostegno finanziario del Fondo unicamente gli investimenti realizzati in conformità ai piani di transizione. I piani territoriali per una transizione giusta dovrebbero far parte dei programmi (che ricevono sostegno dal FESR, dal FSE+, dal Fondo di coesione o dal presente Fondo, a seconda dei casi) ed essere sottoposti all'approvazione della Commissione. 

 

Emendamento  19

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis) Gli Stati membri dovrebbero favorire l'adozione di strategie dal basso verso l'alto nella preparazione e nell'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta, garantendo la partecipazione attiva delle autorità pubbliche competenti, delle parti economiche e sociali di tutti i settori e di altri pertinenti portatori di interessi della società civile, anche provenienti dal settore agricolo. Ai fini di un'azione efficace a livello locale, i portatori di interessi a livello dei territori in questione dovrebbero, ove fattibile, essere attivamente coinvolti nella preparazione dei piani territoriali per una transizione giusta.

Emendamento  20

Proposta di regolamento

Considerando 16

 

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Al fine di intensificare l'orientamento ai risultati nell'uso delle risorse del Fondo, è opportuno che la Commissione, in linea con il principio di proporzionalità, possa applicare rettifiche finanziarie nei casi di grave mancato conseguimento dei target finali definiti per l'obiettivo specifico del Fondo.

(16) Al fine di ottimizzare l'orientamento ai risultati nell'uso delle risorse del Fondo e rafforzare l'orientamento ai risultati del Fondo stesso, è opportuno che la Commissione, in linea con il principio di proporzionalità, possa applicare rettifiche finanziarie nei casi di grave mancato conseguimento dei target finali definiti per l'obiettivo specifico del Fondo.

Emendamento  21

Proposta di regolamento

Considerando 16 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(16 bis) È opportuno accordare particolare attenzione e sostegno alle zone rurali e periferiche interessate dal processo di transizione. Molte di queste aree devono già far fronte a sfide economiche e sociali di portata maggiore, concernenti tra l'altro gli agricoltori e le piccole imprese, tra cui l'invecchiamento della popolazione, l'emigrazione dei giovani, lo spopolamento generale e la ridotta densità della popolazione, come pure competenze di livello inferiore, una minore disponibilità di infrastrutture e connettività digitale nonché una minore connettività energetica, che riducono ulteriormente la loro capacità di rispondere alle sfide del processo di transizione. Tali aree potrebbero inoltre svolgere un ruolo importante nel fornire capacità per l'installazione di investimenti nel settore delle energie rinnovabili, salvaguardando nel contempo i terreni agricoli. I piani territoriali dovrebbero pertanto contemplare la possibilità di includere zone rurali limitrofe ai territori identificati come ammissibili per la messa in opera di tecnologie e infrastrutture per le energie rinnovabili.

Emendamento  22

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 1

 

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno ai territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050.

1. Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund - "JTF", in appresso "il Fondo") al fine di fornire sostegno alle persone e ai territori che necessitano di un sostegno supplementare per far fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso un'economia dell'Unione climaticamente neutra entro il 2050 e un'economia circolare, nonché per trasformare le sfide in opportunità, in particolare per quanto concerne la creazione di nuovi posti di lavoro sostenibili, in modo tale da non compromettere gli obiettivi ambientali e da tutelare le risorse naturali.

Emendamento  23

Proposta di regolamento

Articolo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di "consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra".

In conformità all'articolo [4, paragrafo 1, secondo comma,] del regolamento (UE) [nuovo CPR] il Fondo contribuisce al singolo obiettivo specifico di "consentire alle regioni, alle persone e alle imprese di affrontare gli effetti sociali, economici, ambientali e sulla salute pubblica della transizione agevole verso un'economia climaticamente neutra e circolare", contribuendo al contempo a preservare le risorse naturali europee e a prevenire il degrado ambientale.

 

 

Emendamento  24

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Fondo fornirà sostegno all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutti gli Stati membri.

1. Il Fondo fornirà sostegno all'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in tutti gli Stati membri, agli obiettivi generali del Green Deal europeo e, in particolare, all'obiettivo di neutralità climatica a livello dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2020/… (legge europea sul clima), al fine di affrontare le sfide climatiche e ambientali, garantendo al contempo una transizione giusta che non lascia indietro nessuno.

Emendamento  25

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 7,5 miliardi di EUR a prezzi 2018 e possono essere integrate, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile.

2. Le risorse del Fondo per l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a X miliardi di EUR a prezzi 2018 e possono essere integrate da risorse aggiuntive stanziate nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità all'atto di base applicabile. Il finanziamento del Fondo non avviene a scapito delle risorse destinate agli altri fondi del QFP, tra cui quelle assegnate alla PAC. Tale importo è costituito da risorse supplementari e il suo finanziamento non comporta una riduzione delle risorse assegnate agli altri fondi del QFP, in particolare la PAC o la politica di coesione1bis.

 

__________________

 

1bisNella sua risoluzione del 14 novembre 2018 sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo, il Parlamento europeo ha preso posizione a favore del mantenimento del finanziamento della politica di coesione e della PAC per l'UE-27 al livello del bilancio 2014-2020 in termini reali. Il finanziamento del Fondo consiste di risorse supplementari rispetto a suddetto finanziamento.

 

Emendamento  26

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  L'accesso al Fondo è subordinato all'impegno degli Stati membri a favore di un obiettivo nazionale di neutralità climatica entro il 2050, nonché degli obiettivi intermedi di decarbonizzazione fissati per il 2030.

Emendamento  27

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. In deroga all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR], le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2, destinate al Fondo nel bilancio dell'Unione o provenienti da altre risorse, non richiedono un sostegno complementare a carico del FESR o del FSE+.

soppresso

Emendamento  28

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Fondo sostiene unicamente le attività direttamente correlate al proprio obiettivo specifico definito nell'articolo 2 e che contribuiscono all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti in conformità all'articolo 7.

1. Il Fondo sostiene unicamente le attività correlate al proprio obiettivo specifico definito nell'articolo 2 e che contribuiscono all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti in conformità all'articolo 7.

Emendamento  29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le start-up, finalizzati alla diversificazione e alla riconversione economica;

a) investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le start-up, finalizzati alla creazione di posti di lavoro, alla diversificazione e alla riconversione economica, tenendo conto delle attività sostenibili e rispettose dell'ambiente ai sensi del diritto pertinente dell'Unione;

Emendamento  30

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) investimenti in attività di ricerca e innovazione e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;

c) investimenti in attività di ricerca e innovazione e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate e di un maggiore accesso alle stesse, ivi comprese pratiche innovative in grado di ridurre le emissioni di carbonio nell'uso del suolo e nell'agricoltura;

Emendamento  31

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica e nell'energia rinnovabile;

d) investimenti nella messa in opera di tecnologia e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili e di trasporti pubblici puliti nelle zone rurali, nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, nell'efficienza energetica e nell'energia rinnovabile, anche nelle zone limitrofe ai territori individuati, laddove debitamente giustificato;

Emendamento  32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale;

e) investimenti nella digitalizzazione e nella connettività digitale, in particolare per la diffusione della banda larga ad alta velocità nelle zone remote e rurali, al fine di promuovere l'accesso alle tecnologie digitali per tutti, ivi compresa l'agricoltura digitale;

Emendamento  33

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

 

Testo della Commissione

Emendamento

f) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni;

f) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti, progetti di ripristino e conversione ad altri usi di terreni, accordando la priorità allo sviluppo di infrastrutture verdi e all'uso per attività agricole e forestali, ove opportuno, e garantendo nel contempo il rispetto del principio "chi inquina paga";

Emendamento  34

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

 

Testo della Commissione

Emendamento

g) investimenti per il potenziamento dell'economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

g) investimenti per il potenziamento dell'economia circolare, compresa la bioeconomia circolare sostenibile, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;

Emendamento  35

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

g bis) investimenti in progetti di lotta alla povertà energetica e finalizzati a migliorare l'efficienza energetica;

Emendamento  36

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera h

 

Testo della Commissione

Emendamento

h) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori;

h) miglioramento delle competenze e riqualificazione professionale dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro, nonché programmi di reinserimento dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro in nuovi settori di attività;

Emendamento  37

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera i

 

Testo della Commissione

Emendamento

i) assistenza nella ricerca di lavoro;

i) assistenza e consulenza nella ricerca di lavoro;

Emendamento  38

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j

 

Testo della Commissione

Emendamento

j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;

j) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro, tale da garantire un accesso equo e promuovere la parità di genere;

Emendamento  39

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

j bis) investimenti che contribuiscono a ridurre il rischio di spopolamento dei territori interessati dalla transizione, in particolare le zone rurali;

Emendamento  40

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera j ter (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

j ter) investimenti in infrastrutture sociali e servizi sociali di interesse generale nelle zone a bassa copertura, in particolare le zone rurali, nonché nella protezione dei lavoratori essenziali colpiti dalla transizione o dalla crisi del loro settore;

Emendamento  41

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera k

 

Testo della Commissione

Emendamento

k) assistenza tecnica.

k) assistenza tecnica e servizi di consulenza.

Emendamento  42

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il Fondo può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h). Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

Il Fondo può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, e conformemente alle norme dell'Unione sugli aiuti di Stato, di cui agli articoli 107 e 108, TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h) del presente regolamento. Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta. Il Fondo può inoltre sostenere investimenti destinati ad agricoltori e a piccole imprese rurali che si concentrano su attività agricole e forestali sostenibili.

 

Emendamento  43

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione16;

c) le imprese in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione16, tranne nei casi in cui le difficoltà derivano dalla crisi della Covid-19;

__________________

__________________

16 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

16 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Emendamento  44

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato.

La Commissione approva un programma unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale per l'energia e il clima dello Stato membro interessato, con l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e con gli obiettivi del Green Deal europeo.

Emendamento  45

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite a una priorità del Fondo è pari ad almeno a una volta e mezzo l'importo del sostegno del Fondo a tale priorità, ma non supera il triplo di detto importo.

2. La/le priorità del Fondo comprendono le risorse del Fondo, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del Fondo a favore degli Stati membri e dalle risorse che possono essere trasferite in conformità all'articolo [21 bis] del regolamento (UE) [nuovo CPR]. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite a una priorità del Fondo non supera il triplo dell'importo del sostegno del Fondo a tale priorità.

Emendamento  46

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 868/2014 della Commissione17, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

1. Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità pertinenti e ai portatori di interessi dei territori interessati, compresi gli enti locali e regionali, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti al livello 3 della classificazione comune delle unità territoriali per la statistica ("regioni di livello NUTS 3") definita dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio modificato dal regolamento (UE) n. 2016/2066 della Commissione17, o loro parti, in conformità al modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda le previste perdite occupazionali nella produzione, nella trasformazione e nell'uso di combustibili fossili e le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

__________________

__________________

17 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

17 Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

Emendamento  47

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso un'economia climaticamente neutra, compreso un calendario delle fasi principali della transizione che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima ("PNEC");

a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso l'obiettivo di un'economia climaticamente neutra entro il 2050, compreso un calendario preciso delle fasi principali della transizione verso gli obiettivi intermedi di decarbonizzazione stabiliti per il 2030, che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale per l'energia e il clima ("PNEC").

Emendamento  48

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno del Fondo in conformità al paragrafo 1;

b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a), cui va fornito il sostegno del Fondo in conformità al paragrafo 1, e le zone limitrofe, se del caso, che possono contribuire agli sforzi per la transizione o che sono interessate sotto il profilo economico e sociale dal processo di transizione dei territori individuati, in particolare le zone rurali;

Emendamento  49

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori;

c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati, considerati anche gli effetti sociali, economici ed ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, del rischio di spopolamento delle regioni colpite, delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi, da conseguire entro il 2030, connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori e alle sfide riguardanti la povertà energetica;

Emendamento  50

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

 

Testo della Commissione

Emendamento

d) descrizione del previsto contributo del sostegno del Fondo per far fronte agli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra;

soppresso

Emendamento  51

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

 

Testo della Commissione

Emendamento

e) valutazione della sua coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali;

e) valutazione della sua coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali e valutazione  degli effetti di ricaduta negativi della transizione sulle regioni limitrofe;

Emendamento  52

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) elenco dei partner e dei portatori di interessi consultati nel territorio interessato;

Emendamento  53

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR].

3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità all'articolo [6] del regolamento (UE) [nuovo CPR] e, ove fattibile, dei pertinenti portatori di interessi al livello geografico dei territori interessati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, con un approccio dal basso verso l'alto.

Emendamento  54

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le strategie territoriali di cui all'articolo [23] del regolamento (UE) [nuovo CPR], con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente, con i PNEC e con il pilastro europeo dei diritti sociali.

4. I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le strategie territoriali di cui all'articolo [23] del regolamento (UE) [nuovo CPR], con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente, con i PNEC e con il pilastro europeo dei diritti sociali, nonché con gli impegni dell'UE nell'ambito dell'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. I piani territoriali per una transizione giusta rafforzano le economie locali e i percorsi economici e le catene di approvvigionamento brevi.

 

Emendamento  55

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il riesame intermedio di cui al secondo comma include la valutazione dei progressi compiuti verso l'obiettivo dell'azzeramento delle emissioni nette entro il 2050 e gli obiettivi intermedi stabiliti per il 2030.

Emendamento  56

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi. I target finali non sono soggetti a revisione una volta che una richiesta di modifica del programma, presentata a norma dell'articolo [14, paragrafo 2),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sia stata approvata dalla Commissione.

2. Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi. I target finali possono, in circostanze ben motivate, essere soggetti a revisione una volta che una richiesta di modifica del programma, presentata a norma dell'articolo [14, paragrafo 2),] del regolamento (UE) [nuovo CPR] sia stata approvata dalla Commissione.

Emendamento  57

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione, se sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma conclude che non è stato raggiunto almeno il 65 % del target finale stabilito per uno o più indicatori di output o di risultato per le risorse del Fondo, può operare rettifiche finanziarie a norma dell'articolo [98] del regolamento (UE) [nuovo CPR] riducendo il sostegno del Fondo alla priorità in questione per rispecchiare l'effettivo conseguimento.

La Commissione, se sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma conclude che non è stato raggiunto almeno il 70% del target finale stabilito per uno o più indicatori di output o di risultato per le risorse del Fondo, può operare rettifiche finanziarie a norma dell'articolo [98] del regolamento (UE) [nuovo CPR] riducendo il sostegno del Fondo alla priorità in questione per rispecchiare l'effettivo conseguimento.

 

 


PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione del Fondo per una transizione giusta

Riferimenti

COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

REGI

29.1.2020

 

 

 

Parere espresso da

 Annuncio in Aula

AGRI

29.1.2020

Relatore(trice) per parere

 Nomina

Isabel Carvalhais

4.3.2020

Esame in commissione

31.3.2020

 

 

 

Approvazione

11.6.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

43

1

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Jarosław Kalinowski, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Franc Bogovič, Francesca Donato, Lena Düpont, Fredrick Federley, Valter Flego, Emmanouil Fragkos, Claude Gruffat, Anja Hazekamp, Pär Holmgren, Ivo Hristov, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Elena Lizzi, Benoît Lutgen, Tilly Metz, Dan-Ștefan Motreanu, Christine Schneider, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella, Irène Tolleret, Ruža Tomašić

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

43

+

ECR

Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Chris Macmanus, Eugenia Rodríguez Palop

ID

Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarusso

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jaroslaw Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Ulrike Müller, Irène Tolleret

S&D

Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Maria Noichl, Juozas Olekas, Pina Picierno

Verts/ALE

Benoît Biteau, Claude Gruffat, Francisco Guerreiro, Pär Holmgren, Bronis Ropė

 

1

-

ID

Ivan David

 

3

0

ID

Angelo Ciocca, Mara Bizzotto

Renew

Martin Hlaváček

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti


 

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Istituzione del Fondo per una transizione giusta

Riferimenti

COM(2020)0022 – C9-0007/2020 – 2020/0006(COD)

Presentazione della proposta al PE

15.1.2020

 

 

 

Commissione competente per il merito

 Annuncio in Aula

REGI

29.1.2020

 

 

 

Commissioni competenti per parere

 Annuncio in Aula

BUDG

29.1.2020

ECON

15.5.2020

EMPL

29.1.2020

ENVI

29.1.2020

 

ITRE

29.1.2020

TRAN

29.1.2020

AGRI

29.1.2020

 

Commissioni associate

 Annuncio in Aula

ENVI

27.5.2020

EMPL

27.5.2020

BUDG

27.5.2020

ITRE

27.5.2020

 

ECON

27.5.2020

 

 

 

Relatori

 Nomina

Manolis Kefalogiannis

21.1.2020

 

 

 

Esame in commissione

19.2.2020

12.5.2020

 

 

Approvazione

6.7.2020

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

7

8

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Franc Bogovič, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Rosa D’Amato, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Cristian Ghinea, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Constanze Krehl, Elżbieta Kruk, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina Michels, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret, Monika Vana

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Vlad-Marius Botoş, Izabela-Helena Kloc, Stefania Zambelli

Deposito

15.7.2020

 


 

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

27

+

PPE

Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov

S&D

Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Corina Crețu, Constanze Krehl, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Nora Mebarek, Tsvetelina Penkova

RENEW

Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez, Irène Tolleret

GUE/NGL

Younous Omarjee

 

7

-

ID

Francesca Donato, Alessandro Panza, Stefania Zambelli

Verts/ALE

François Alfonsi, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana

 

8

0

ID

Mathilde Androuët, André Rougé

ECR

Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

GUE/NGL

Martina Michels

NI

Rosa D’Amato, Chiara Gemma

 

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 12 agosto 2020
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