RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti

22.6.2015 - (COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)) - ***I

Commissione giuridica
Relatore: Constance Le Grip


Procedura : 2013/0402(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0199/2015

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti

(COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–       vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0813),

–       visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7‑0431/2013),

–       visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–       visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 marzo 2014[1],

–       visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–       visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0199/2015),

1.      adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.      chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO[2]*

alla proposta della Commissione

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2013/0402 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[3],

sentito il garante europeo della protezione dei dati[4],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)      Le imprese e gli istituti di ricerca non a scopo di lucro investono nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'applicazione di know-how e informazioni, che sono la moneta di scambio dell'economia della conoscenza e permettono di ottenere un vantaggio competitivo. È proprio l'investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale che determina la competitività e l'innovazione delle imprese sul mercato e pertanto il rendimento dei loro investimenti, motivazione sottesa alle attività di ricerca e sviluppo da parte delle stesse imprese. Per appropriarsi dei risultati delle loro attività innovative, quando l'apertura del mercato non consente di sfruttare pienamente gli investimenti effettuati nel campo della ricerca e dell'innovazione, le imprese ricorrono a vari mezzi. Uno di questi è l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale ▌quali i brevetti, i diritti su disegni e modelli o il diritto d'autore. Un altro consiste nel proteggere l'accesso e lo sfruttamento di conoscenze che sono preziose per l'impresa che le detiene e non sono diffuse. Questo prezioso patrimonio di know-how e di informazioni commerciali di carattere riservato si definisce segreto commerciale. Le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritti di proprietà intellettuale. Esse usano la riservatezza come strumento di competitività commerciale e come strumento di gestione dell'innovazione nel campo dell'impresa e della ricerca. La riservatezza interessa un'ampia gamma di informazioni, dalle conoscenze tecnologiche ai dati commerciali quali ad esempio le informazioni sui clienti e i fornitori, i piani aziendali o le ricerche e le strategie di mercato. In particolare le piccole e medie imprese (PMI) attribuiscono un valore maggiore ai segreti commerciali e vi fanno un più grande affidamento, in quanto l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale è in genere più oneroso e spesso le PMI non dispongono delle risorse finanziarie e umane specializzate sufficienti per gestire e proteggere i diritti di proprietà intellettuale. Tutelando una gamma così ampia di know-how e di informazioni commerciali, in via complementare o alternativa ai diritti di proprietà intellettuale, i segreti commerciali consentono al creatore di trarre profitto dalla sua creazione e dalle sue innovazioni e quindi sono particolarmente importanti per la competitività delle imprese nonché per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione.

(2)      ▌L'innovazione aperta funge da catalizzatore per nuove idee che rispondano alle esigenze dei consumatori ed affrontino le sfide della società, consentendo loro di arrivare sul mercato. È uno strumento importante per la creazione di nuove conoscenze e rafforza l'emergere di nuovi modelli commerciali innovativi basati sull'uso di conoscenze create congiuntamente. ▌La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno. La circolazione della conoscenza e delle informazioni dovrebbe essere considerata un elemento essenziale al fine di assicurare dinamiche virtuose e possibilità eque di sviluppo per le imprese, in particolare per le PMI. In un mercato interno nel quale gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera siano ridotti al minimo e in cui la cooperazione non risulti falsata, la creazione intellettuale e l'innovazione dovrebbero incoraggiare gli investimenti nei processi, nei servizi e nei prodotti innovativi. Un contesto favorevole alla creazione intellettuale e all'innovazione, e in cui la mobilità occupazionale non sia ostacolata, è importante anche per la crescita dell'occupazione e per rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione. I segreti commerciali svolgono un ruolo importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese, incluse in particolare le PMI, e gli istituti di ricerca all'interno del mercato interno e al di là di esso, nel contesto delle attività di R&S e dell'innovazione. I segreti commerciali sono tra le forme di protezione delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più usate dalle imprese. Nel contempo però essi sono anche la forma di protezione meno tutelata dall'attuale quadro giuridico dell'Unione contro l'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti da parte di terzi.

(3)      Le imprese innovative sono sempre più esposte a pratiche fraudolente, quali ad esempio furto, copia non autorizzata, spionaggio economico e violazione degli obblighi di riservatezza. Dette pratiche, che hanno origine sia all'interno che all'esterno dell'Unione, sono intese ad appropriarsi illecitamente di segreti commerciali. Gli sviluppi recenti, quali la globalizzazione, il maggiore ricorso all'esternalizzazione (outsourcing), le catene di approvvigionamento più lunghe e un uso più diffuso delle TIC, contribuiscono ad aumentare il rischio di diffusione di tali pratiche. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale compromettono la legittima capacità del detentore del segreto commerciale di ottenere i vantaggi derivanti dal suo ruolo di precursore, grazie ai risultati dei propri sforzi in materia di innovazione. Senza strumenti giuridici di tutela del segreto commerciale efficaci e comparabili in tutta l'Unione, gli incentivi ad intraprendere attività transfrontaliere innovative sul mercato interno risultano indeboliti e i segreti commerciali non sono in grado di mettere a frutto le loro potenzialità di motori della crescita economica e dell'occupazione. Pertanto, l'innovazione e la creatività sono scoraggiate e gli investimenti diminuiscono, cosa che incide sul buon funzionamento del mercato interno e ne mette a repentaglio le potenzialità di sostegno alla crescita.

(4)      L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS) ▌contiene, tra l'altro, disposizioni riguardanti la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi, che costituiscono norme internazionali comuni. Tutti gli Stati membri, ma anche l'Unione stessa, sono vincolati da tale accordo, che è stato approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio[5]. Alcuni Stati membri hanno adottato norme atte a proteggere i segreti commerciali dall'appropriazione illecita, mentre altri non hanno definito il concetto di segreto commerciale e non dispongono di norme vincolanti contro l'appropriazione illecita degli stessi. Tale situazione crea delle lacune e ostacola l'efficace funzionamento del mercato interno. Affinché la presente direttiva consegua l'obiettivo di una protezione coerente dei segreti commerciali nell'Unione, è altresì opportuno definire a livello di Unione le situazioni in cui l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione di un segreto commerciale sono leciti o illeciti, e ridurre il periodo di applicazione delle procedure di ricorso.

(5)      ▌Tra le legislazioni degli Stati membri sussistono importanti differenze per quanto riguarda la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi. Così, ad esempio, non tutti gli Stati membri hanno adottato definizioni nazionali dei segreti commerciali e/o dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Ciò significa che il campo d'applicazione della tutela non è di facile determinazione e differisce da uno Stato membro all'altro. Inoltre, non vi è nessuna coerenza per quanto riguarda i mezzi di ricorso civili disponibili in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di segreti commerciali, in quanto non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri ordini di cessazione e astensione contro terzi che non siano concorrenti del detentore del segreto commerciale. Esistono differenze tra gli Stati membri anche per quanto riguarda il trattamento dei terzi che hanno acquisito il segreto commerciale in buona fede ma sono successivamente venuti a sapere, al momento dell'uso, che la loro acquisizione faceva seguito ad una precedente acquisizione illecita da parte di un altro soggetto.

(6)      Le norme nazionali differiscono anche quanto alla possibilità, per i legittimi detentori dei segreti commerciali, di chiedere la distruzione delle merci fabbricate da terzi che utilizzano illecitamente segreti commerciali oppure la restituzione o la distruzione dei documenti, file o materiali che contengono o sfruttano il segreto commerciale acquisito o utilizzato illecitamente. Inoltre, le norme nazionali applicabili al computo dei danni non tengono sempre conto della natura immateriale dei segreti commerciali: ciò rende difficile dimostrare l'effettivo lucro cessante o l'indebito arricchimento dell'autore della violazione, dato che per le informazioni in questione non può essere determinato alcun valore di mercato. Solo pochi Stati membri applicano regole astratte per il calcolo dei danni sulla base dei diritti che avrebbero potuto ragionevolmente essere dovuti se fosse esistita un'autorizzazione all'uso del segreto commerciale. Inoltre, le regole vigenti in molti Stati membri non garantiscono il mantenimento della riservatezza di un segreto commerciale se il detentore di quest'ultimo presenta una denuncia per presunti acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti dei segreti commerciali da parte di terzi. Ciò riduce l'attrattività delle misure e dei mezzi di ricorso esistenti e indebolisce la protezione offerta.

(7)      Le differenze esistenti nella tutela giuridica dei segreti commerciali prevista dai vari Stati membri implicano che i segreti commerciali non godono di un livello di tutela omogeneo in tutta l'Unione. Ciò provoca una frammentazione del mercato interno in questo settore e indebolisce l'effetto deterrente complessivo delle norme. Il mercato interno ne subisce le conseguenze nella misura in cui tali differenze scoraggiano le imprese dall'intraprendere attività economiche transfrontaliere innovative, compresi la cooperazione in materia di ricerca o di fabbricazione, l'esternalizzazione o gli investimenti in altri Stati membri, che dipendono dall'utilizzo delle informazioni protette in quanto segreti commerciali. Le attività di ricerca e sviluppo in rete e le attività connesse all'innovazione, comprese le attività di fabbricazione e i successivi scambi transfrontalieri, sono rese meno attraenti e più difficili all'interno dell'Unione, cosa che comporta anche inefficienze a livello dell'Unione sul piano dell'innovazione. Inoltre, gli Stati membri con livelli di protezione relativamente più bassi, dove i segreti commerciali possono essere rubati o acquisiti in altri modi illeciti, presentano un rischio commerciale più elevato. Ciò comporta una perdita di efficienza nell'allocazione dei capitali da destinare alle attività innovative favorevoli alla crescita, a causa della spesa più elevata che si rende necessaria per adottare misure di tutela tali da compensare la protezione giuridica insufficiente in alcuni Stati membri. Tale situazione, inoltre, favorisce anche l'attività dei concorrenti sleali, che, dopo aver illecitamente acquisito i segreti commerciali, potrebbero diffondere in tutto il mercato interno merci costituenti violazione. Le differenze tra i regimi legislativi facilitano inoltre l'importazione nell'UE di merci provenienti da paesi terzi che sono state progettate, fabbricate e commercializzate grazie a segreti commerciali rubati o acquisiti in altri modi illeciti. Nel complesso, tali differenze recano pregiudizio al corretto funzionamento del mercato interno.

(8)  È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire possibilità di ricorso sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali, le informazioni tecnologiche e il know-how quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Tali informazioni o know-how dovrebbero avere inoltre valore commerciale, sia esso effettivo o potenziale. Hanno valore commerciale soprattutto nella misura in cui l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione non autorizzati rischiano di arrecare danno agli interessi della persona che controlla lecitamente le informazioni o il know-how, poiché pregiudicano il potenziale scientifico e tecnico, gli interessi commerciali o finanziari, le posizioni strategiche o la capacità di competere di detta persona. Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono generalmente note o facilmente accessibili alle persone all'interno delle cerchie che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.

(9)      È anche importante individuare le circostanze nelle quali la tutela giuridica è giustificata. Per questo motivo, è necessario stabilire i comportamenti e le pratiche che devono essere considerati come acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. ▌

(9 bis)  È importante chiarire che le misure adottate per proteggere i segreti commerciali contro la loro acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti non dovrebbero pregiudicare l'applicazione delle norme dell'Unione o nazionali che prevedono la divulgazione di informazioni, inclusi i segreti commerciali, al pubblico o alle pubbliche autorità, le norme che consentono alle autorità pubbliche di raccogliere informazioni per lo svolgimento dei loro compiti o le norme che consentono qualsiasi ulteriore divulgazione, da parte di tali autorità pubbliche, di informazioni rilevanti al pubblico. Ciò riguarda in particolare le norme sulla divulgazione da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione o da parte delle autorità pubbliche nazionali, delle informazioni connesse alle imprese di cui essi dispongono, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], al regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[7] ed alla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[8] oppure conformemente ad altre norme relative all'accesso del pubblico ai documenti o agli obblighi di trasparenza da parte delle autorità pubbliche nazionali.

(9 ter)  L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di segreti commerciali, quando imposti o consentiti dalla legge, dovrebbero essere considerati leciti ai fini della presente direttiva, fatti salvi eventuali obblighi di confidenzialità per quanto concerne il segreto commerciale o eventuali limitazioni al suo utilizzo, che il diritto dell'Unione o nazionale possono imporre al destinatario delle informazioni. In particolare, la presente direttiva non dovrebbe esonerare le autorità pubbliche dagli obblighi di riservatezza cui sono soggette in relazione alle informazioni trasmesse dai detentori di segreti commerciali, a prescindere dal fatto che tali obblighi siano sanciti dalla legislazione nazionale o da quella dell'Unione. Tale aspetto riguarda, tra l'altro, gli obblighi di riservatezza in relazione alle informazioni trasmesse alle amministrazioni aggiudicatrici nel contesto delle procedure di aggiudicazione, quali previsti, ad esempio, dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[9], dalla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[10] o dalla direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[11].

(9 quater)  La presente direttiva non prevede sanzioni penali a carico dei soggetti che acquisiscono, utilizzano o divulgano illecitamente un segreto commerciale. Essa non pregiudica pertanto il diritto degli Stati membri di associare a detto elemento civile e commerciale un risvolto penale. Nel predisporre tali misure, gli Stati membri dovrebbero tuttavia tenere pienamente conto delle salvaguardie previste dalla presente direttiva, onde garantire un adeguato equilibrio tra la protezione dei segreti commerciali e la libertà di impresa, di espressione e di informazione.

(10)    Nell'interesse dell'innovazione e della concorrenza, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero creare alcun diritto esclusivo sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti commerciali. Pertanto, la scoperta indipendente di know-how e di informazioni resta possibile e i concorrenti del detentore del segreto commerciale sono altresì liberi di cercare il segreto di fabbricazione (reverse engineering) per qualsiasi prodotto acquisito lecitamente. Tuttavia, se da un lato è opportuno incoraggiare una sana concorrenza generata da un utilizzo lecito dei dati, inclusi quelli ottenuti attraverso il reverse engineering, dall'altro è fondamentale combattere le pratiche commerciali sleali.

(10 bis)           In alcuni settori industriali, dove i creatori e gli innovatori non possono beneficiare di diritti esclusivi e dove l'innovazione si è tradizionalmente affidata ai segreti commerciali, al giorno d'oggi è possibile risalire al segreto di fabbricazione dei prodotti una volta che questi ultimi sono sul mercato. In questi casi, i creatori e gli innovatori possono essere vittime di pratiche come le copie pirata o le imitazioni servili che ne sfruttano la reputazione e gli sforzi di innovazione. Alcune normative nazionali in materia di concorrenza sleale affrontano tali pratiche. Benché la presente direttiva non sia intesa a riformare o armonizzare la legislazione in materia di concorrenza sleale nel suo complesso, sarebbe opportuno che la Commissione esamini con attenzione la necessità di un intervento dell'Unione in tale ambito.

(11)    In linea con il principio di proporzionalità, le misure e i mezzi di ricorso destinati a proteggere i segreti commerciali dovrebbero essere concepiti in modo da raggiungere l'obiettivo di un corretto funzionamento del mercato interno per la ricerca e l'innovazione, in particolare esercitando un effetto deterrente contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, senza mettere a rischio o minare i diritti e le libertà fondamentali né l'interesse pubblico, come la pubblica sicurezza, la tutela dei consumatori, la sanità pubblica e la protezione dell'ambiente e fatta salva la mobilità dei lavoratori. Sotto questo profilo, le misure e i mezzi di ricorso sono concepiti in modo da garantire che le competenti autorità giudiziarie tengano conto di fattori quali il valore del segreto commerciale, la gravità del comportamento che ha portato all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di detto segreto, nonché l'impatto di tale condotta. Occorre altresì garantire che le competenti autorità giudiziarie siano dotate del potere discrezionale di ponderare gli interessi delle parti in causa, nonché gli interessi dei terzi, compresi, se del caso, i consumatori.

(12)    Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso se le misure e i mezzi di ricorso previsti fossero usati per perseguire intenti illeciti, quali la creazione di ostacoli ingiustificati al mercato interno o alla mobilità dei lavoratori, che sono incompatibili con gli obiettivi della presente direttiva. Pertanto, è importante garantire che le autorità giudiziarie abbiano il potere di sanzionare comportamenti abusivi da parte di attori che agiscono in malafede e presentano denunce manifestamente infondate. ▌

(12 bis)           Le misure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva non dovrebbero limitare la denuncia delle irregolarità. La tutela dei segreti commerciali, pertanto, non dovrebbe estendersi ai casi in cui la divulgazione di un segreto commerciale serve l'interesse pubblico, sempre che non vengano rilevate irregolarità o malversazioni direttamente pertinenti. Quest'ultima disposizione non dovrebbe essere intesa come un impedimento per le autorità giudiziarie competenti ad autorizzare una deroga all'applicazione delle misure, procedure e mezzi di ricorso, laddove il convenuto abbia tutti i motivi per credere, in buona fede, che la sua condotta abbia rispettato i criteri pertinenti di cui alla presente direttiva.

(12 ter)           È essenziale che gli Stati membri rispettino la libertà della stampa e dei media, quale sancita dall'articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, al fine di garantire che la direttiva non limiti l'attività giornalistica, in particolare per quanto riguarda le indagini, la tutela delle fonti e il diritto del pubblico di essere informato.

(12 quater)     Il crescente ricorso ai servizi web online per condurre attività commerciali e ricerche, la memorizzazione di un quantitativo maggiore di dati riservati in archivi virtuali, la crescente diffusione del commercio elettronico e la digitalizzazione nel suo complesso richiedono l'introduzione di una legislazione armonizzata in tutta l'Unione, che costituisca una tutela contro l'utilizzo illecito dei segreti commerciali, consentendo quindi di assicurare la fiducia e la protezione di imprese e consumatori e promuovere la creazione di un mercato unico digitale, che costituisce una delle fondamenta per un efficace funzionamento del mercato interno.

(13)    Nell'interesse di preservare il buon funzionamento del mercato interno per la ricerca e l'innovazione e nell'interesse della certezza del diritto e considerando che i detentori legittimi del segreto commerciale dovrebbero esercitare un dovere di diligenza per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei loro segreti commerciali e il controllo del loro utilizzo, è opportuno limitare la possibilità di avviare azioni per la tutela dei segreti commerciali a un periodo di tre anni successivo alla data in cui il detentore del segreto commerciale è venuto a conoscenza, o aveva motivo di venire a conoscenza, dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del suo segreto commerciale da parte di un terzo.

(14)    La prospettiva di perdere la riservatezza di un segreto commerciale nel corso di una controversia spesso scoraggia i legittimi detentori di segreti commerciali dall'avviare procedure per tutelare detti segreti, mettendo così a repentaglio l'efficacia delle misure e dei mezzi di ricorso previsti. Per questo motivo è necessario stabilire, oltre ad opportune misure di salvaguardia intese a garantire il diritto a un processo equo, prescrizioni specifiche volte a tutelare la riservatezza del segreto commerciale oggetto di contenzioso nel corso dei procedimenti giudiziari avviati per la sua difesa. Tra tali prescrizioni dovrebbe figurare la possibilità di limitare l'accesso alle prove o alle udienze, oppure di pubblicare soltanto gli elementi non riservati delle decisioni giudiziarie. Dato che l'obiettivo principale della procedura consiste nel valutare la natura delle informazioni oggetto del contenzioso, tali restrizioni non dovrebbero ostare a che almeno un rappresentante di ognuna delle parti e i rispettivi rappresentanti legali abbiano un accesso totale a tutti gli elementi raccolti nel fascicolo. Occorre inoltre che competa al giudice accertarsi, quando pronuncia simili misure restrittive, che ognuna delle parti possa beneficiare di una sufficiente rappresentanza. La tutela così realizzata dovrebbe restare in vigore dopo la conclusione del procedimento, fino a quando le informazioni coperte dal segreto commerciale non sono di dominio pubblico.

(15)    L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale da parte di terzi potrebbero avere effetti devastanti sul suo legittimo detentore in quanto se il segreto venisse divulgato pubblicamente sarebbe impossibile per il suo detentore tornare alla situazione precedente alla perdita del segreto. Di conseguenza, è essenziale prevedere misure provvisorie rapide e accessibili che pongano immediatamente fine all'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Tali misure devono essere disponibili senza dover attendere una decisione sul merito della controversia, nel rispetto dei diritti di difesa e del principio di proporzionalità, tenendo conto delle caratteristiche del caso di cui trattasi. Possono inoltre essere necessarie garanzie di un livello sufficiente a coprire i costi e il danno causato al convenuto da una denuncia infondata, in particolare nei casi in cui un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al legittimo detentore di un segreto commerciale.

(16)    Per lo stesso motivo, è altresì importante prevedere provvedimenti intesi a prevenire ulteriori divulgazioni o utilizzi illeciti di un segreto commerciale. Affinché le misure inibitorie siano efficaci e proporzionate, la loro durata ▌deve essere sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale che il terzo avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale, anche qualora detto segreto sia utilizzato per la fornitura di servizi, e deve essere limitata nel tempo onde evitare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza nel mercato interno. In ogni caso, nessun provvedimento di questo tipo dovrebbe essere esecutivo se le informazioni inizialmente coperte dal segreto commerciale sono di dominio pubblico per ragioni non imputabili al convenuto.

(17)    Un segreto commerciale può essere utilizzato illecitamente per progettare, fabbricare, sviluppare o commercializzare servizi o merci, o loro componenti, che possono diffondersi in tutto il mercato interno, cosa che avrebbe un impatto sugli interessi commerciali del detentore del segreto e sul funzionamento del mercato interno. Qualora venga dimostrata l'acquisizione illecita e se il segreto commerciale in questione ha un impatto significativo sulla qualità, sul valore o sul prezzo del prodotto, oppure se ne riduce i costi o agevola o accelera la sua fabbricazione o i processi di commercializzazione, è importante mettere le autorità giudiziarie in condizione di ordinare misure appropriate al fine di garantire che tali prodotti non siano immessi sul mercato o siano ritirati dallo stesso. Considerando la natura globale del commercio, è altresì necessario che tali misure comprendano il divieto di importare dette merci nell'Unione o di immagazzinarle con l'intento di offrirle o di immetterle sul mercato. Visto il principio di proporzionalità, non è necessario che le misure correttive prevedano la distruzione delle merci quando sono possibili altre opzioni, quali ad esempio eliminare dalle merci costituenti violazione le qualità che le rendono tali oppure smaltire le merci al di fuori del mercato, ad esempio attraverso donazioni ad organizzazioni a scopo benefico.

(18)    È possibile che una persona abbia originariamente acquisito un segreto commerciale in buona fede, ma abbia appreso solo in un momento successivo, ad esempio grazie a una notifica da parte del detentore originario del segreto commerciale, che la sua conoscenza del segreto in questione proveniva da fonti che stavano utilizzando o divulgando il segreto in questione in modo illecito. Al fine di evitare che, in tali circostanze, le misure correttive o le ingiunzioni previste possano recare un danno sproporzionato alla persona in questione, gli Stati membri dovrebbero prevedere la possibilità, laddove opportuno, di erogare risarcimenti alla parte lesa come misura alternativa, a condizione che tale risarcimento non superi l'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti se il soggetto interessato avesse ottenuto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo del segreto avrebbe potuto essere vietato dal suo detentore originario. Tuttavia, qualora l'uso illecito del segreto commerciale costituisse una violazione diversa da quella prevista nella presente direttiva o fosse tale da poter recare danno ai consumatori, tale uso illecito non deve essere consentito.

(19)    Per evitare che una persona che, consapevolmente o con ragionevoli motivi di essere consapevole, acquisisce, utilizza o divulga illecitamente un segreto commerciale benefici di tale comportamento e per garantire che il detentore del segreto commerciale, ossia la parte lesa, si trovi, nei limiti del possibile, nella posizione nella quale si sarebbe trovata se detto comportamento non avesse avuto luogo, è necessario prevedere un adeguato risarcimento del danno subito a causa del comportamento illecito. L'importo del risarcimento riconosciuto alla parte lesa, ossia al detentore del segreto commerciale, deve tener conto di tutti i fattori pertinenti, quali il lucro cessante subito dal detentore del segreto o i benefici realizzati ingiustamente dall'autore della violazione e, se del caso, i danni morali arrecati al detentore del segreto commerciale. In alternativa, ad esempio nei casi in cui, data la natura immateriale dei segreti commerciali, sarebbe difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito, il risarcimento potrebbe essere calcolato sulla base di elementi quale ad esempio l'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del segreto commerciale in questione. Il fine non è quello di introdurre l'obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenendo nel contempo conto delle spese sostenute dal detentore del segreto commerciale, quali ad esempio i costi legati all'individuazione della violazione e alle relative ricerche.

(20)    Affinché i futuri autori di violazioni siano confrontati con un ulteriore deterrente e al fine di contribuire a sensibilizzare il grande pubblico, è opportuno divulgare le sentenze, anche - se del caso - tramite pubblicità a grande diffusione, delle cause riguardanti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di segreti commerciali, a condizione che tale pubblicità non comporti la divulgazione dei segreti commerciali né incida eccessivamente sulla vita privata e la reputazione delle persone fisiche. È altresì necessario sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare le PMI, circa la disponibilità di strumenti di ricorso e di risarcimento in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di segreti commerciali.

(21)    L'efficacia delle misure e dei mezzi di ricorso disponibili ai detentori di segreti commerciali potrebbe essere compromessa in caso di non conformità con le pertinenti decisioni adottate dalle competenti autorità giudiziarie. Per questo motivo è necessario garantire che tali autorità dispongano di idonei poteri sanzionatori.

(22)    Al fine di facilitare l'applicazione uniforme delle misure di tutela dei segreti commerciali, è opportuno prevedere sistemi di cooperazione e scambio di informazioni sia tra gli Stati membri sia tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare attraverso la creazione di una rete di corrispondenti designati dagli Stati membri. Inoltre, al fine di verificare se tali misure sono in grado di conseguire l'obiettivo che si prefiggono, la Commissione, assistita, ove opportuno, dall'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, è chiamata ad esaminare l'applicazione della presente direttiva e l'efficacia delle misure nazionali adottate.

(23)    La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, inclusa la libertà dei media, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad una buona amministrazione, l'accesso agli archivi e la tutela della riservatezza delle imprese, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla difesa.

(24)    È importante che siano rispettati i diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali di tutti coloro che sono coinvolti in una controversia relativa all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti dei segreti commerciali e i cui dati personali vengono trattati. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[12] disciplina il trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel contesto della presente direttiva e sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare delle pubbliche autorità indipendenti designate dagli Stati membri.

(25)    Poiché l'obiettivo della presente direttiva - ossia garantire il corretto funzionamento del mercato interno introducendo possibilità di ricorso sufficienti e comparabili in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale - non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della sua portata e del suo impatto, essere conseguito più efficacemente a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Alla luce del principio di proporzionalità di cui al medesimo articolo, la presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

(26)    La presente direttiva non intende stabilire norme armonizzate in materia di cooperazione giudiziaria, di competenza giurisdizionale, di riconoscimento e di esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale, né occuparsi della legge applicabile. Gli altri strumenti dell'Unione che disciplinano queste materie sul piano generale devono, in linea di principio, rimanere applicabili anche nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

(27)    La presente direttiva non deve pregiudicare l'applicazione del diritto in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le misure previste nella presente direttiva non devono essere utilizzate per limitare indebitamente la concorrenza con modalità che contravvengono a detto trattato.

(27 bis)           La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare la libertà di circolazione dei lavoratori né la libertà di stabilimento, in particolare quale prevista agli articoli 48 e 49 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e all'articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Sono aspetti di cui si dovrebbe tenere conto nell'applicare le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva.

(28)    Le misure adottate per proteggere i segreti commerciali contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di qualsiasi altra pertinente normativa in altri settori, compresi la tutela dell'ambiente e la responsabilità ambientale, la tutela dei consumatori, i requisiti sanitari e di sicurezza, la tutela della salute, i diritti di proprietà intellettuale, la tutela della vita privata, l'accesso ai documenti e alle informazioni e il diritto contrattuale. Tuttavia, se il campo di applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13] e quello della presente direttiva si sovrappongono, la presente direttiva prevale in quanto lex specialis,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Capo I

Oggetto e campo di applicazione

Articolo 1Oggetto

e campo di applicazione

1.        La presente direttiva stabilisce le norme relative alla tutela contro l’acquisizione, ▌l’utilizzo e la divulgazione illeciti del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali).

2.        La presente direttiva non pregiudica:

a)        la libertà e il pluralismo dei media quali sanciti dall'articolo 11, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali;

b)        l'applicazione delle norme dell'Unione o nazionali che impongono al detentore del segreto commerciale di rivelare, per motivi di interesse pubblico, informazioni, compresi segreti commerciali, alle autorità pubbliche o amministrative o giudiziarie nell'espletamento delle loro funzioni;

c)        la divulgazione, da parte delle istituzioni e degli organi dell'Unione o da parte delle autorità pubbliche nazionali, delle informazioni connesse alle imprese di cui essi dispongono in conformità e nel rispetto degli obblighi e delle prerogative stabiliti nella normativa dell'Unione o nazionale;

d)        l'utilizzo delle informazioni, delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze acquisite in maniera onesta dai dipendenti nel normale svolgimento del loro precedente lavoro o di altro rapporto contrattuale che non rientrano nella definizione di segreto commerciale di cui al punto 1) dell'articolo 2;

e)        l'autonomia delle parti sociali e il loro diritto ad avviare contratti collettivi in conformità del diritto dell'Unione nonché del diritto e delle prassi nazionali;

f)         l'obbligo degli Stati membri di garantire un'efficace protezione contro la concorrenza sleale conformemente con i loro impegni internazionali;

g)        le norme degli Stati membri in materia di diritto penale. Tuttavia, gli Stati membri non possono limitare le esenzioni previste dall'articolo 4 applicando disposizioni di diritto penale che puniscono l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, quale definito al punto 1) dell'articolo 2.

La presente direttiva non prevede alcun motivo in base al quale il detentore di un segreto commerciale possa rifiutarsi di divulgare informazioni ogniqualvolta tale divulgazione è richiesta per legge o da autorità amministrative o giudiziarie nell'esercizio delle loro funzioni. Tale divulgazione lascia impregiudicato l'eventuale obbligo di non divulgare ulteriormente le informazioni o di limitarne l'utilizzo che può essere imposto dall'Unione o dal diritto nazionale al destinatario dell'informazione in questione.

3.        Ai fini della presente direttiva, l’acquisizione di un segreto commerciale è considerato lecito qualora ottenuto con una delle seguenti modalità:

a)        scoperta o creazione indipendente;

b)        osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale;

c)        esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformità al diritto dell'Unione nonché al diritto e/o alle prassi nazionali;

d)        qualsiasi altra pratica che, in tali circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.

L'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione di segreti commerciali sono considerati leciti nella misura in cui tale acquisizione, utilizzo o divulgazione sono richiesti o autorizzati dal diritto dell'Unione o nazionale, fatti salvi gli altri obblighi a non divulgare il segreto commerciale o di limitarne l'utilizzo che possono essere imposti dal diritto dell'Unione o nazionale.

Articolo 2Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

(1)         "segreto commerciale", know-how e informazioni commerciali che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

a)     sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

b)     hanno valore commerciale in quanto segrete;

c)     sono state sottoposte, da parte della persona che lecitamente le controlla, a misure adeguate a mantenerle segrete nel caso in questione.

Le esperienze e le competenze acquisite in maniera onesta dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro non sono considerate segreto commerciale.

(2)         “detentore del segreto commerciale”, qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla lecitamente un segreto commerciale;

(3)         “autore della violazione”, qualsiasi persona fisica o giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato segreti commerciali;

(4)         "merci costituenti violazione", le merci la cui ideazione, caratteristiche, funzionamento, fabbricazione o commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.

Capo II

Acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali

Articolo 3Acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali

1.          Gli Stati membri garantiscono ai detentori del segreto commerciale il diritto di chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva al fine di evitare l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale oppure di ottenere risarcimento nel caso in cui ciò avvenga.

2.          L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata nei seguenti casi:

a)     accesso non autorizzato o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere dedotto;

b)     furto;

c)     corruzione;

d)     inganno;

e)     violazione o istigazione alla violazione di un accordo di riservatezza o di qualsiasi altro obbligo di segretezza;

f)      qualsiasi altra condotta che, in tali circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali.

3.          L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale ▌da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

a)     ha acquisito il segreto commerciale illecitamente;

b)     viola un accordo di riservatezza legalmente valido o qualsiasi altro obbligo di segretezza del segreto commerciale;

c)     viola un obbligo contrattuale o di altra natura legalmente valido che impone restrizioni all’utilizzo del segreto commerciale.

3 bis.     Il paragrafo 3 non prevede alcun motivo in base al quale i detentori di un segreto commerciale possono limitare l'utilizzo dell'esperienza e delle competenze acquisite in maniera onesta dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro o aggiungere restrizioni ai dipendenti in merito all'assunzione di nuove funzioni a quelle previste nel loro contratto di lavoro conformemente al diritto dell'Unione o nazionale in materia.

4.          L’acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti ogniqualvolta un soggetto, al momento dell'acquisizione, dell’utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto commerciale è stato ottenuto, direttamente o indirettamente, da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente ai sensi del paragrafo 3.

5.          La produzione, l'offerta o la commercializzazione ▌di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o il magazzinaggio di merci costituenti violazione a detti fini sono da considerarsi un utilizzo illecito di un segreto commerciale, nei casi in cui la persona che ha posto in essere dette attività fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto, in base alle circostanze, essere a conoscenza, del fatto che il segreto commerciale, ai sensi del paragrafo 3, era stato utilizzato illecitamente.

Articolo 4

Eccezioni

Gli Stati membri garantiscono che non sussiste titolo a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva qualora l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione presunti di segreti commerciali avvengano nelle seguenti circostanze:

a)     per fare un uso lecito, conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del diritto alla libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà dei media;

b)     per rivelare una condotta scorretta, un’irregolarità, una frode o un’attività illecita ▌, a condizione ▌che il convenuto abbia agito nell’interesse pubblico;

c)     il segreto commerciale è stato divulgato dai lavoratori ai loro rappresentanti in quanto parte del legittimo esercizio delle loro funzioni rappresentative, conformemente al diritto dell'Unione o nazionale, a condizione che la divulgazione fosse necessaria per tale esercizio;

e)     per proteggere un interesse pubblico generale o qualsiasi legittimo interesse riconosciuto dal diritto dell'Unione o nazionale nonché mediante la prassi giudiziaria.

Capo III

MISURE, PROCEDURE E MEZZI DI RICORSO

Sezione 1Disposizioni generali

Articolo 5Obblighi generali

1.          Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare la disponibilità di strumenti di ricorso di diritto civile contro l’acquisizione, la divulgazione e l’utilizzo illeciti dei segreti commerciali.

2.          Tali misure, procedure e mezzi di ricorso hanno le seguenti caratteristiche:

a)     sono leali ed equi;

b)     non sono inutilmente complessi o costosi e non comportano scadenze irragionevoli né ritardi ingiustificati;

c)     sono efficaci e dissuasivi.

Articolo 6Proporzionalità e abuso di contenzioso

1.          Gli Stati membri assicurano che le misure, le procedure e i mezzi di ricorso previsti a norma della presente direttiva siano applicati dalle competenti autorità giudiziarie in modo:

a)     proporzionato;

b)     tale da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi, alla concorrenza e alla mobilità dei lavoratori;

c)     tale da prevedere tutele contro gli abusi.

2.          Gli Stati membri assicurano che, quando le competenti autorità giudiziarie stabiliscono che una denuncia relativa all’acquisizione, alla divulgazione o all’utilizzo illecito dei segreti commerciali è manifestamente infondata e che l’attore ha avviato l’azione legale in modo abusivo o in malafede ▌, dette autorità giudiziarie sono autorizzate ad adottare le seguenti misure:

a)     applicare sanzioni nei confronti dell’attore;

b)     ordinare la divulgazione delle informazioni riguardanti la decisione adottata in conformità dell’articolo 14.

Le misure di cui al primo comma non pregiudicano la possibilità per il convenuto di chiedere il risarcimento dei danni ▌. Gli Stati membri possono prevedere che tali misure siano oggetto di procedimenti distinti.

Articolo 7Prescrizione

Gli Stati membri garantiscono che le azioni intese a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva possono essere proposte entro un termine di tre anni dalla data in cui l’attore è venuto a conoscenza, o ha avuto motivo di essere a conoscenza, dell’ultimo fatto alla base dell’azione.

Gli Stati membri determinano le norme applicabili alla sospensione e all'interruzione della prescrizione.

Articolo 8Tutela della riservatezza dei segreti commerciali nel corso di azioni giudiziarie

1.          Gli Stati membri assicurano che le parti, i loro rappresentanti o avvocati, il personale giudiziario, i testimoni, gli esperti e tutte le altre persone che partecipano ai procedimenti giudiziari in materia di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzati a usare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le competenti autorità giudiziarie, in risposta ad una richiesta debitamente motivata della parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione al procedimento o dell’accesso a detta documentazione. Gli Stati membri possono inoltre consentire alle competenti autorità giudiziarie di adottare siffatte misure di propria iniziativa.

L'obbligo di cui al primo comma resta in vigore dopo la conclusione del procedimento giudiziario. Tuttavia, tale obbligo viene meno in uno qualsiasi dei seguenti casi:

a)     se ▌una decisione definitiva ha stabilito che il presunto segreto commerciale non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 1, punto 2;

b)     se, nel tempo, le informazioni in questione diventano generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano di questo tipo di informazioni.

2.          Gli Stati membri devono inoltre garantire che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta debitamente motivata di una delle parti, adottare le misure specifiche necessarie a salvaguardare la riservatezza di ciascun segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l’acquisizione, la divulgazione o l’utilizzo illeciti di un segreto commerciale. Gli Stati membri possono inoltre consentire alle competenti autorità giudiziarie di adottare siffatte misure di propria iniziativa.

Le misure di cui al primo comma prevedono almeno la possibilità di:

a)     limitare l'accesso, totale o parziale, a qualsiasi documento contenente segreti commerciali o presunti segreti commerciali prodotto dalle parti o da terzi ad un numero ristretto di persone, a condizione che almeno una persona di ciascuna delle parti nonché i rispettivi avvocati e/o rappresentanti legali, in conformità delle esigenze del procedimento, abbiano ottenuto accesso all'integralità di tale documento;

b)     limitare l’accesso alle udienze e alle loro registrazioni o trascrizioni quando sussiste la possibilità di divulgazione di segreti commerciali o presunti segreti commerciali a un numero ristretto di persone, a condizione che sia compresa almeno una persona di ciascuna delle parti nonché dei rispettivi avvocati e/o rappresentanti legali in conformità delle esigenze del procedimento;

c)     rendere disponibili a terzi le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti informazioni definite come segreti commerciali siano stati eliminati o oscurati.

3.          Nel decidere l'accoglimento o il rigetto delle misure per la tutela di un segreto commerciale e nel valutare la loro proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie tengono conto della necessità di garantire il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo, dei legittimi interessi delle parti e, se del caso, di terzi, dei potenziali danni a carico di una delle parti e, se del caso, di terzi, derivanti dall'accoglimento o dal rifiuto di tali misure.

4.          Il trattamento di dati personali di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è effettuato in conformità della direttiva 95/46/CE.

Sezione 2

Misure provvisorie e cautelari

Articolo 9Misure provvisorie e cautelari

1.          Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta del detentore del segreto commerciale, ordinare le seguenti misure provvisorie e cautelari nei confronti del presunto autore della violazione:

a)     la cessazione o, a seconda dei casi, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale a titolo provvisorio;

b)     il divieto di produrre, offrire, commercializzare o utilizzare merci costituenti violazione oppure importare, esportare o immagazzinare merci costituenti violazione per perseguire tali fini;

c)     il sequestro o la consegna delle merci sospettate di costituire violazione, compresi i prodotti importati, in modo da impedirne l’ingresso sul mercato o la circolazione al suo interno.

2.          Gli Stati membri assicurano che le autorità giudiziarie possano, in alternativa alle misure di cui al paragrafo 1, subordinare il proseguimento della presunta acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale alla costituzione di garanzie intese ad assicurare il risarcimento del detentore del segreto commerciale. La divulgazione di un segreto commerciale non è consentita per la costituzione di garanzie.

Articolo 10Condizioni di applicazione e garanzie

1.          Relativamente alle misure di cui all’articolo 9, gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie dispongano del potere di esigere dall’attore la produzione delle prove ragionevolmente disponibili e atte a dimostrare, con un sufficiente grado di certezza, l’esistenza del segreto commerciale, la legittimità della sua detenzione da parte dell’attore oppure l’illiceità della sua acquisizione, utilizzo o divulgazione oppure che ne sia imminente l’illecita acquisizione, utilizzo o divulgazione.

2.          Gli Stati membri assicurano che, nel decidere in merito all'accoglimento o al rifiuto della domanda e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso. Tale valutazione concerne, ove opportuno, il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo o altre caratteristiche specifiche del segreto commerciale, nonché la condotta intenzionale o non intenzionale del convenuto nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l'impatto dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il diniego delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione.

3.          Gli Stati membri garantiscono che le misure provvisorie di cui all’articolo 9 siano revocate o altrimenti cessino di avere effetto, su richiesta del convenuto, se:

a)     l’attore non avvia un procedimento inteso ad ottenere una decisione sul merito della controversia dinanzi la competente autorità giudiziaria entro un termine ragionevole stabilito dall’autorità giudiziaria che ordina le misure, se previsto dal diritto di uno Stato membro o, altrimenti, entro un periodo di tempo non superiore a venti giorni lavorativi o a trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo;

b)     nel frattempo, le informazioni in questione non soddisfano più i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, per ragioni non imputabili al convenuto.

4.          Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possono subordinare le misure provvisorie di cui all’articolo 9 alla costituzione, da parte dell’attore, di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad assicurare il risarcimento dell’eventuale danno subito dal convenuto e, se del caso, da qualsiasi altra persona interessata dalle misure.

5.          Se le misure provvisorie sono revocate sulla base della lettera a) del paragrafo 3, qualora esse si estinguano a causa di un'azione o di un'omissione dell'attore, oppure se è stato successivamente accertato che non vi sono stati acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti del segreto commerciale né la minaccia di tale comportamento, le competenti autorità giudiziarie hanno la facoltà di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto o di un terzo danneggiato, di fornire al convenuto o al terzo danneggiato un adeguato risarcimento dell'eventuale danno provocato da tali misure.

Sezione 3Misure adottate a seguito di decisione sul merito della controversia

Articolo 11Ingiunzioni e misure correttive

1.          Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria definitiva che ha accertato l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell’attore, ordinare ▌nei confronti dell’autore della violazione una o più delle seguenti misure:

a)     la cessazione o, se del caso, il divieto di utilizzo o di divulgazione del segreto commerciale;

b)     il divieto di produrre, offrire, commercializzare o utilizzare merci costituenti violazione oppure importare, esportare o immagazzinare merci costituenti violazione per perseguire tali fini;

c)     l’adozione delle opportune misure correttive per quanto riguarda le merci costituenti violazione;

c bis) la distruzione della totalità o di parte dei supporti fisici e/o elettronici che contengono il segreto commerciale o ne costituiscono un'applicazione, oppure, se del caso, la consegna all'attore di una parte o della totalità di tali supporti fisici e/o elettronici.

2.          Le misure correttive di cui alla lettera c) del paragrafo 1 comprendono:

b)     il richiamo dal mercato delle merci costituenti violazione;

c)     l’eliminazione dalle merci costituenti violazione delle qualità che le rendono tali;

d)     la distruzione delle merci costituenti violazione o, se del caso, il loro ritiro dal mercato, a condizione che dette azioni non pregiudichino la tutela del segreto commerciale in questione;

e)     la distruzione della totalità o di una parte dei documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici che contengono il segreto commerciale o ne costituiscono un’applicazione, oppure, se del caso, la consegna al detentore del segreto commerciale di una parte o della totalità di tali documenti, oggetti, materiali, sostanze e file elettronici.

3.          Gli Stati membri provvedono affinché, all’atto di ordinare il ritiro dal mercato delle merci costituenti violazione, l’autorità giudiziaria possa disporre, su richiesta del detentore del segreto commerciale, che le merci siano consegnate al detentore del segreto commerciale o ad associazioni a scopo benefico, a condizioni determinate dall’autorità giudiziaria e volte a garantire che le merci in questione non rientrino nel mercato.

Nel considerare la richiesta di applicazione di misure correttive, sono opportunamente valutati la gravità della violazione, i rimedi da imporre e l'interesse dei terzi conformemente al principio di proporzionalità.

L'autorità giudiziaria ordina che le misure di cui al paragrafo 1, lettera (c), siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi particolari. Dette misure non pregiudicano gli eventuali danni da risarcire al detentore del segreto commerciale provocati dall’acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale.

Articolo 12Condizioni di applicazione, garanzie e misure alternative

1.          Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare le domande di accoglimento delle ingiunzioni e delle misure correttive di cui all'articolo 11 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso. Tale valutazione concerne, ove opportuno, il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo, la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l'impatto della divulgazione o dell'utilizzo illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rifiuto delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione.

Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti limitino di conseguenza la durata della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), in modo tale che quest'ultima sia sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale o economico che l'autore della violazione avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti del segreto commerciale ed eviti la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza leale, all'innovazione e alla mobilità dei lavoratori.

2.          Gli Stati membri provvedono affinché le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), siano revocate o cessino altrimenti di avere effetto, su richiesta del convenuto, se nel frattempo le informazioni in questione non soddisfano più le condizioni di cui all'articolo 2, punto 1, per ragioni non imputabili direttamente o indirettamente al convenuto.

3.          Gli Stati membri si adoperano affinché, su richiesta di una delle parti, nei casi di applicazione delle misure di cui all’articolo 11, la competente autorità giudiziaria possa ordinare il pagamento di un indennizzo alla parte lesa invece che l’applicazione di dette misure, se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a)     il soggetto interessato, al momento dell'utilizzo o della divulgazione, non era a conoscenza né, secondo le circostanze, aveva motivo di essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente;

b)     l’esecuzione delle misure in questione può arrecare un danno sproporzionato al soggetto interessato;

c)     l’indennizzo alla parte lesa risulta ragionevolmente soddisfacente.

Quando al posto dell'ordine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), viene disposto l'indennizzo, quest'ultimo non supera l'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti se il soggetto interessato avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo del segreto commerciale avrebbe potuto essere vietato.

Articolo 13Risarcimento del danno

1.          Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie, su richiesta della parte lesa, ordinino all'autore della violazione che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del carattere illecito dell'acquisizione, divulgazione o utilizzo del segreto commerciale, di risarcire al detentore del segreto commerciale danni adeguati al pregiudizio effettivo subito a seguito dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione illeciti del segreto commerciale.

1 bis.     In conformità delle leggi e delle prassi nazionali, gli Stati membri possono limitare la responsabilità per danni dei dipendenti nei confronti del datore di lavoro per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale del datore di lavoro, se avvenuti involontariamente.

2.          Nello stabilire il risarcimento dei danni, le competenti autorità giudiziarie tengono conto di tutti i fattori pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il lucro cessante subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illecitamente dall’autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, quale ad esempio il pregiudizio morale causato al detentore del segreto commerciale dall’acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti del segreto commerciale.

Le competenti autorità giudiziarie, tuttavia, possono anche, ove opportuno, stabilire come risarcimento una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che sarebbero stati dovuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del segreto commerciale in questione.

Articolo 14Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

1.          Gli Stati membri assicurano che, nell'ambito delle azioni giudiziarie intentate per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione dell'informazione concernente la decisione, compresa la pubblicazione della decisione, integrale o per estratto, sulla stampa e sui mezzi di comunicazione elettronici, compreso il sito Internet ufficiale dell'autore della violazione.

2.          Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono mantenere la riservatezza dei segreti commerciali come previsto all’articolo 8.

3.          Nel decidere se ordinare o meno una delle misure di cui al paragrafo 1 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie prendono in considerazione se le informazioni sull'autore della violazione consentirebbero l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sarebbe giustificata, in particolare alla luce dei seguenti criteri: gli eventuali danni che tale misura può provocare alla vita privata e alla reputazione dell'autore della violazione, ▌la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale ▌nonché il rischio di ulteriore utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale da parte dell'autore della violazione.

Capo IV

Sanzioni, relazioni e disposizioni finali

Articolo 15Sanzioni in caso di mancata osservanza degli obblighi previsti dalla presente direttiva

Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano imporre sanzioni alle parti, ai loro rappresentanti legali e a qualsiasi altro soggetto che non adempia o rifiuti di adempiere alle misure adottate in applicazione degli articoli 8, 9 e 11.

Laddove previsto dal diritto nazionale, la mancata osservanza di una misura adottata a norma degli articoli 9 e 11 è soggetta, se del caso, a una penalità di mora.

Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Articolo 16Scambio di informazioni e corrispondenti

Al fine di promuovere la collaborazione, compreso lo scambio di informazioni, tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione, ogni Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali per tutte le questioni riguardanti l’applicazione delle misure di cui alla presente direttiva. Esso comunica i nominativi e i dati concernenti i corrispondenti nazionali agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 17Relazioni

1.        Entro il XX XX 20XX [tre anni dopo la fine del periodo di recepimento], l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale, nel quadro delle attività dell’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, elabora una relazione preliminare sulle controversie relative all’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illecita di segreti commerciali, in applicazione della presente direttiva.

2.        Entro il XX XX 20XX [quattro anni dopo la fine del periodo di recepimento], la Commissione redige una relazione intermedia sull’applicazione della presente direttiva, anche per quanto riguarda i suoi possibili effetti sui diritti fondamentali, sulla mobilità dei lavoratori, sulla protezione contro la concorrenza sleale ed eventuali ulteriori miglioramenti in materia di cooperazione e di innovazione, e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione tiene debitamente conto della relazione preparata dall’Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

3.        Entro il XX XX 20XX [otto anni dopo la fine del periodo di recepimento], la Commissione redige una valutazione dell’impatto della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 18Recepimento

1.          Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il XX XX 20XX [24 anni dopo la data di adozione della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.          Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 19Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 20Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                           Per il Consiglio

Il presidente                                                  Il presidente

29.4.2015

PARERE della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti

(COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD))

Relatore per parere: Michèle Rivasi

BREVE MOTIVAZIONE

La protezione contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti dei segreti commerciali è fondamentale per assicurare un ambiente commerciale equo per le imprese. È tuttavia importante ricordare che la circolazione della conoscenza e dell'informazione è parimenti essenziale per l'innovazione e il processo creativo. Le imprese sono spesso più interessate a scambiare i segreti commerciali che a serbarne il segreto. Al contempo, la trasparenza e l'accesso alle informazioni sono altresì necessari per la predisposizione di politiche pubbliche importanti, ad esempio in materia di tutela dell'ambiente, della salute e dei consumatori.

Occorre trovare un giusto equilibrio per non spianare la strada a denunce infondate di acquisizione o divulgazione illecite di segreti commerciali ed evitare che le informazioni che dovrebbero essere condivise e scambiate siano mantenute segrete in virtù di una protezione eccessiva. Per assicurare detto equilibrio, il relatore invita a modificare la proposta della Commissione in relazione a quattro aspetti importanti.

Chiarire le definizioni e precisare maggiormente la direttiva

L'armonizzazione delle procedure legali e dei mezzi di ricorso contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti dei segreti commerciali a livello dell'UE deve essere accompagnata da una chiara comprensione del campo di applicazione e della definizione della materia in questione. Si tratta di un aspetto di fondamentale importanza, tanto più che la presente direttiva condurrà all'introduzione di una nuova nozione giuridica nella maggior parte delle legislazioni nazionali nell'UE. Una definizione troppo vaga di cosa possa essere un segreto commerciale creerebbe incertezza giuridica e favorirebbe l'utilizzo improprio della nozione da parte degli attori economici più forti a scapito di quelli più deboli e della società nel suo insieme.

Il relatore propone di chiarire la definizione di cosa dovrebbe essere considerato un segreto commerciale. Si tratta di una precisazione essenziale non soltanto per consentire un'attuazione corretta della direttiva ma anche perché la nuova direttiva sarà l'unico punto di riferimento a livello di Unione nel contesto dei negoziati per l'accordo di partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP).

La protezione dei segreti commerciali, seppur importante, non è un diritto di proprietà intellettuale (DPI). Di conseguenza, la sua applicazione non dovrebbe condurre alla creazione di nuovi diritti esclusivi. L'utilizzo della terminologia del DPI nella proposta della Commissione crea ambiguità e potrebbe influire sull'interpretazione giuridica in caso di controversie. Per questo motivo il relatore propone di modificare alcuni dei termini utilizzati, onde evitare la terminologia tipicamente utilizzata nel contesto giuridico del DPI.

Garantire i diritti legittimi e l'accesso alle informazioni

La finalità della direttiva è assicurare, in un contesto business-to-business, un livello adeguato di difesa contro le pratiche commerciali sleali.

Tuttavia, la direttiva deve definire, senza ambiguità, i casi in cui la divulgazione di informazioni non rientra nel campo di applicazione della presente direttiva. È questo il caso delle informazioni la cui divulgazione sia richiesta dalle norme europee/nazionali o dalle autorità pubbliche nel quadro del loro mandato.

In linea generale, la protezione dei segreti commerciali non deve pregiudicare il legittimo interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la tutela dei lavoratori, la tutela della vita umana, animale o vegetale, la salvaguardia dell'ambiente, la protezione dei diritti fondamentali, incluse la libertà di espressione e informazione e la prevenzione della concorrenza sleale.

Garantire la mobilità dei lavoratori

La circolazione delle conoscenze e delle competenze contribuisce a rendere dinamici e creativi gli attori industriali e i settori della ricerca, basti pensare alla Silicon Valley, e va di pari passo con la mobilità dei lavoratori. Per l'innovazione e lo sviluppo professionale è importante che i lavoratori qualificati possano passare da un'impresa all'altra. La protezione contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti dei segreti commerciali non deve pertanto diventare un ostacolo alla mobilità dei lavoratori.

Numerosi studi hanno dimostrato che le regioni/gli Stati che applicano rigidi accordi di non concorrenza tra datori di lavoro e dipendenti sono soggetti a una «fuga di cervelli» dei lavoratori più qualificati, a meno investimenti e innovazione.

Sono aspetti di cui tenere conto nel fissare un termine di prescrizione per le misure, procedure e mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva: non sarebbe ragionevole imporre ai lavoratori un termine di prescrizione superiore a un anno. In generale, ci deve essere un giusto equilibrio tra le esigenze dei lavoratori, che danno vita a nuove idee, e le imprese, che forniscono le risorse e il contesto per lo sviluppo di tali idee. La direttiva deve rispecchiare tale equilibrio.

Garantire processi equi in caso di controversie, in particolare alle piccole imprese

Come avviene per altri contenziosi, le imprese più grandi dispongono di risorse finanziarie per adire le vie legali che le piccole e medie imprese non hanno. È importante assicurare che gli attori più forti non abusino della protezione dei segreti commerciali per escludere i potenziali concorrenti dal mercato.

La protezione dei segreti commerciali non crea diritti di proprietà, ma intende contrastare la natura illecita della loro acquisizione, divulgazione e utilizzo. Di conseguenza, è la persona che lecitamente controlla le informazioni riservate che deve sostenere l'onere della prova e dimostrare che l'acquisizione è stata effettivamente illecita.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Le imprese e gli istituti di ricerca non a scopo di lucro investono nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'applicazione di know-how e informazioni, moneta di scambio dell'economia della conoscenza. È proprio l'investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale che determina la competitività delle imprese sul mercato e pertanto il rendimento dei loro investimenti, motivazione sottesa alle attività di ricerca e sviluppo da parte delle stesse imprese. Per appropriarsi dei risultati delle loro attività innovative, quando l'apertura del mercato non consente di sfruttare pienamente gli investimenti effettuati nel campo della ricerca e dell'innovazione, le imprese ricorrono a vari mezzi. Uno di questi è l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale formali quali i brevetti, i diritti su disegni e modelli o il diritto d'autore. Un altro consiste nel proteggere l'accesso e lo sfruttamento di conoscenze che sono preziose per l'impresa che le detiene e non sono diffuse. Questo patrimonio di know-how e di informazioni commerciali di carattere riservato si definisce segreto commerciale. Le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritti di proprietà intellettuale. Esse usano la riservatezza come strumento commerciale e come strumento di gestione dell'innovazione nel campo dell'impresa e della ricerca. La riservatezza interessa un'ampia gamma di informazioni, dalle conoscenze tecnologiche ai dati commerciali quali ad esempio le informazioni sui clienti e i fornitori, i piani aziendali o le ricerche e le strategie di mercato. Tutelando una gamma così ampia di know-how e di informazioni commerciali, in via complementare o alternativa ai diritti di proprietà intellettuale, i segreti commerciali consentono al creatore di trarre profitto dalla sua creazione e dalle sue innovazioni e quindi sono particolarmente importanti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

(1) Le imprese e gli istituti di ricerca non a scopo di lucro investono nell'acquisizione, nello sviluppo e nell'applicazione di know-how e informazioni, che sono la moneta di scambio dell'economia della conoscenza e permettono di ottenere un vantaggio competitivo. È proprio l’investimento nella produzione e nello sfruttamento del capitale intellettuale che determina la competitività e l'innovazione delle imprese sul mercato e pertanto il rendimento dei loro investimenti, motivazione sottesa alle attività di ricerca e sviluppo da parte delle stesse imprese. Per appropriarsi dei risultati delle loro attività innovative, quando l'apertura del mercato non consente di sfruttare pienamente gli investimenti effettuati nel campo della ricerca e dell'innovazione, le imprese ricorrono a vari mezzi. Uno di questi è l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale quali i brevetti, i diritti su disegni e modelli o il diritto d'autore. Un altro consiste nel proteggere l'accesso alle informazioni commercialmente utili e nello sfruttare le conoscenze che sono preziose per l'impresa che le detiene e non sono diffuse o facilmente accessibili alle persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione o ad altre persone che potrebbero ottenere un ritorno economico dalla loro divulgazione o utilizzo. Questo patrimonio di know-how e di informazioni commerciali di carattere riservato si definisce segreto commerciale. In particolare le piccole e medie imprese (PMI) attribuiscono un valore maggiore ai segreti commerciali e vi fanno un più grande affidamento in quanto l'utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale è in genere più oneroso e spesso le PMI non dispongono delle risorse finanziarie e umane specializzate sufficienti per gestire e proteggere i diritti di proprietà intellettuale. Le imprese, a prescindere dalla loro dimensione, attribuiscono ai segreti commerciali lo stesso valore dei brevetti e di altre forme di diritti di proprietà intellettuale. Esse usano la riservatezza come strumento commerciale e come strumento di gestione dell'innovazione nel campo dell'impresa e della ricerca. La riservatezza interessa un'ampia gamma di informazioni, dalle conoscenze tecnologiche ai dati commerciali quali ad esempio le informazioni sui clienti e i fornitori, i piani aziendali o le ricerche e le strategie di mercato. Tutelando una gamma così ampia di know-how e di informazioni commerciali, in via complementare o alternativa ai diritti di proprietà intellettuale, i segreti commerciali consentono al creatore di trarre profitto dalla sua creazione e dalle sue innovazioni e quindi sono particolarmente importanti per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Oltre ad essere uno strumento importante per la creazione di nuove conoscenze, l'innovazione aperta rafforza l'emergere di nuovi modelli commerciali innovativi basati sull'uso di conoscenze create congiuntamente. I segreti commerciali hanno un ruolo importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese all'interno del mercato interno e al di là di esso, nel contesto delle attività di R&S e dell'innovazione. La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno. L'innovazione aperta funge da catalizzatore per le nuove idee, consentendo loro di arrivare sul mercato per rispondere ai bisogni dei consumatori e alle sfide della società. In un mercato interno nel quale gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera siano ridotti al minimo e in cui la cooperazione non risulti falsata, la creazione intellettuale e l'innovazione dovrebbero incoraggiare gli investimenti nei processi, nei servizi e nei prodotti innovativi. Un contesto favorevole alla creazione intellettuale e all'innovazione è importante anche per la crescita dell'occupazione e per rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione. I segreti commerciali sono tra le forme di protezione delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più usate dalle imprese. Nel contempo però essi sono anche la forma di protezione meno protetta dall'attuale quadro giuridico dell'Unione contro l'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti da parte di terzi.

(2) L'innovazione aperta funge da catalizzatore per le nuove idee, consentendo loro di arrivare sul mercato per rispondere ai bisogni dei consumatori e alle sfide della società. È uno strumento importante per la creazione di nuove conoscenze e rafforza l'emergere di nuovi modelli commerciali innovativi basati sull'uso di conoscenze create congiuntamente. La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno. Un contesto favorevole alla creazione intellettuale e all'innovazione e in cui è garantita la mobilità dei lavoratori è importante anche per la crescita dell'occupazione e per rafforzare la competitività dell'economia dell'Unione. I segreti commerciali contribuiscono a proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese e/o gli istituti di ricerca nel mercato interno e al di là dei suoi confini, nel contesto delle attività di R&S e dell'innovazione. L'attuale quadro giuridico dell'Unione contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di segreti commerciali da parte di terzi è frammentato in 28 normative nazionali diverse, il che ostacola l'efficace funzionamento del mercato interno.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Gli sforzi intrapresi a livello internazionale, ossia nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio, per porre rimedio a questo problema hanno portato alla conclusione dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS). Detto accordo contiene, tra l'altro, disposizioni riguardanti la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi, che costituiscono norme internazionali comuni. Tutti gli Stati membri, ma anche l'Unione stessa, sono vincolati da tale accordo, che è stato approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio5.

(4) L'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS) contiene, tra l'altro, disposizioni riguardanti la protezione dei segreti commerciali contro l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti da parte di terzi, che costituiscono norme internazionali comuni. Tutti gli Stati membri, ma anche l'Unione stessa, sono vincolati da tale accordo, che è stato approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio5. Alcuni Stati membri hanno adottato norme atte a proteggere i segreti commerciali dall'appropriazione illecita, mentre altri non hanno definito il concetto di segreto commerciale e non dispongono di norme vincolanti contro l'appropriazione illecita degli stessi. Tale situazione crea delle lacune e ostacola l'efficace funzionamento del mercato interno. Affinché la presente direttiva realizzi il suo obiettivo di protezione coerente dei segreti commerciali nell'Unione, è altresì opportuno definire a livello di Unione le situazioni in cui l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione di un segreto commerciale sono leciti o illeciti e ridurre il periodo di applicazione delle procedure di ricorso.

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5 Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

5 Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire possibilità di ricorso sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull'oggetto da proteggere contro l'appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali, le informazioni tecnologiche e il know-how quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono note o accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.

(8) È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire possibilità di ricorso sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali e il know-how riservato quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza, un valore commerciale delle informazioni che dipende dalla loro riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono note o accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione, nonché dai concorrenti. Le condizioni che definiscono l'utilizzo o la divulgazione illeciti non dovrebbero limitare l'utilizzo dell'esperienza e del know-how acquisiti lecitamente, ad esempio nel quadro di un accordo di lavoro o di qualsiasi altro rapporto contrattuale. In tal modo si dovrebbe garantire che la mobilità dei lavoratori non venga pregiudicata assicurando nel contempo un'adeguata protezione dei segreti commerciali. La presente direttiva non pregiudica l'autonomia delle parti sociali né il loro diritto ad avviare contratti collettivi in conformità del diritto, delle tradizioni e delle pratiche nazionali e nel rispetto delle disposizioni del trattato.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) È anche importante individuare le circostanze nelle quali la tutela giuridica è giustificata. Per questo motivo, è necessario stabilire i comportamenti e le pratiche che devono essere considerati come acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. La divulgazione, da parte delle istituzioni e organi dell'Unione o da parte delle autorità pubbliche nazionali, delle informazioni connesse alle imprese di cui essi dispongono conformemente agli obblighi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio6 oppure conformemente ad altre norme relative all'accesso ai documenti, non dovrebbe essere considerata divulgazione illecita di un segreto commerciale.

(9) È anche importante individuare le circostanze nelle quali la tutela giuridica è giustificata. Per questo motivo, è necessario stabilire i comportamenti e le pratiche che devono essere considerati come acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. La divulgazione, da parte delle istituzioni e organi dell'Unione o da parte delle autorità pubbliche nazionali, delle informazioni connesse alle imprese di cui essi dispongono conformemente agli obblighi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio6 oppure conformemente ad altre norme relative all'accesso ai documenti, non dovrebbe essere considerata divulgazione illecita di un segreto commerciale. Analogamente l'acquisizione o la divulgazione di un segreto commerciale da parte di un ente pubblico, nell'esercizio del suo mandato in conformità del diritto nazionale o unionale, non dovrebbe costituire un utilizzo o una divulgazione illeciti. Ciò dovrebbe valere anche per garantire la protezione di un interesse legittimo, tra cui la tutela dei consumatori, la protezione dei lavoratori, la protezione della salute e dell'ambiente, la salvaguardia dei diritti fondamentali, compresa la libertà di espressione e di informazione, e la prevenzione della concorrenza sleale.

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6 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

6 Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Nell'interesse dell'innovazione e della concorrenza, le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero creare alcun diritto esclusivo sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti commerciali. Pertanto, la scoperta indipendente di know-how e di informazioni resta possibile e i concorrenti del detentore del segreto commerciale sono altresì liberi di cercare il segreto di fabbricazione (reverse engineering) per qualsiasi prodotto acquisito lecitamente.

(10) Nell'interesse dell'innovazione e della concorrenza, le disposizioni della presente direttiva e la sua attuazione non dovrebbero creare alcun diritto esclusivo sul know-how o sulle informazioni che godono di protezione in quanto segreti commerciali. Le disposizioni sulla protezione dei segreti commerciali conferite dalla presente direttiva non costituiscono un diritto di proprietà intellettuale e non dovrebbero poter essere invocate con il solo obiettivo di limitare le concorrenza. Pertanto, la scoperta indipendente di know-how e di informazioni resta possibile e i concorrenti del detentore del segreto commerciale sono altresì liberi di cercare il segreto di fabbricazione (reverse engineering) per qualsiasi prodotto acquisito lecitamente, purché ciò sia in linea con le leali pratiche commerciali.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) La commercializzazione di molti prodotti, in particolare nel contesto delle procedure di appalto, è sempre più spesso subordinata alla comunicazione alle autorità di regolamentazione e amministrative di dati riservati, alcuni dei quali ottenuti per mezzo di prove il cui svolgimento richiede un investimento considerevole. La divulgazione totale o parziale dei dati in questione da parte delle autorità e la relativa acquisizione da parte di terzi non dovrebbero portare a un loro utilizzo sleale sul mercato.

Motivazione

L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione leciti non sono sistematicamente collegati e nella pratica possono essere seguiti da un riutilizzo o un'ulteriore divulgazione illeciti. Se il diritto all'informazione prevale in modo sproporzionato sulla necessità di proteggere i segreti commerciali, le imprese saranno riluttanti a comunicare le proprie informazioni riservate alle istituzioni governative e aumenterà il numero delle richieste di accesso improprie.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) In linea con il principio di proporzionalità, le misure e i mezzi di ricorso destinati a proteggere i segreti commerciali dovrebbero essere concepiti in modo da raggiungere l'obiettivo di un corretto funzionamento del mercato interno per la ricerca e l'innovazione, senza mettere a rischio altri obiettivi e principi di interesse pubblico. Sotto questo profilo, le misure e i mezzi di ricorso sono concepiti in modo da garantire che le competenti autorità giudiziarie tengano conto del valore del segreto commerciale, della gravità del comportamento che ha portato all'acquisizione, all'utilizzo o alla divulgazione illeciti di detto segreto, nonché dell'impatto di tale condotta. Occorre altresì garantire che le competenti autorità giudiziarie siano dotate del potere discrezionale di ponderare gli interessi delle parti in causa, nonché gli interessi dei terzi, compresi, se del caso, i consumatori.

(11) In linea con il principio di proporzionalità, le misure e i mezzi di ricorso destinati a proteggere i segreti commerciali dovrebbero essere concepiti in modo da raggiungere l'obiettivo di un corretto funzionamento del mercato interno per la ricerca e l'innovazione, in particolare esercitando un effetto deterrente contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, senza mettere a rischio altri obiettivi e principi di interesse pubblico, come la tutela dei consumatori, la salute e la protezione dell'ambiente. Sotto questo profilo, le misure e i mezzi di ricorso sono concepiti in modo da garantire che le competenti autorità giudiziarie tengano conto di tutte le pertinenti circostanze quali il valore del segreto commerciale, la gravità del comportamento che ha portato all’acquisizione, all’utilizzo o alla divulgazione illeciti di detto segreto, nonché l’impatto di tale utilizzo o divulgazione. È altresì opportuno garantire che le competenti autorità giudiziarie siano dotate del potere discrezionale di ponderare gli interessi delle parti in causa, nonché gli interessi dei terzi, compresi, se del caso, i consumatori.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Con l'introduzione e l'attuazione di una definizione uniforme di segreto commerciale, come pure di norme uniformi per la protezione dei segreti commerciali nel mercato interno, qualsiasi altra misura che possa, direttamente o indirettamente, limitare la condivisione e l'utilizzo delle conoscenze e l'assunzione e la mobilità dei lavoratori dovrebbe rispettare il principio di proporzionalità, nell'interesse dell'innovazione e della libera concorrenza.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso se le misure e i mezzi di ricorso previsti fossero usati per perseguire intenti illeciti, incompatibili con gli obiettivi della presente direttiva. Pertanto, è importante garantire che le autorità giudiziarie abbiano il potere di sanzionare comportamenti abusivi da parte di attori che agiscono in malafede e presentano denunce manifestamente infondate. È altresì importante che le misure e i mezzi di ricorso previsti non limitino la libertà di espressione e di informazione (che comprende la libertà e il pluralismo dei media, come precisato nell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), né la denuncia delle irregolarità. La tutela dei segreti commerciali, pertanto, non dovrebbe estendersi ai casi in cui la divulgazione di un segreto commerciale serve l'interesse pubblico, sempre che non vengano rilevate irregolarità o malversazioni.

(12) Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso se le misure e i mezzi di ricorso previsti fossero usati per perseguire intenti illeciti, quali la creazione di ostacoli ingiustificati al mercato interno o alla mobilità dei lavoratori, che sono incompatibili con gli obiettivi della presente direttiva. Pertanto, è importante garantire che le autorità giudiziarie abbiano il potere di sanzionare comportamenti abusivi da parte di attori che agiscono in malafede e presentano denunce manifestamente infondate. È altresì importante che le misure e i mezzi di ricorso previsti non limitino la libertà di espressione e di informazione (che comprende la libertà e il pluralismo dei media, come precisato nell'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea), né la denuncia delle irregolarità. La tutela dei segreti commerciali, pertanto, non dovrebbe estendersi ai casi in cui la divulgazione di un segreto commerciale serve l'interesse pubblico, sempre che non vengano rilevate irregolarità o malversazioni.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(12 bis) Il crescente ricorso ai servizi web online per condurre attività commerciali e ricerche, la memorizzazione di un quantitativo maggiore di dati riservati in archivi virtuali, la crescente diffusione del commercio elettronico e la digitalizzazione nel suo complesso richiedono l'introduzione di una legislazione armonizzata in tutta l'Unione che costituisca una tutela contro l'utilizzo illecito dei segreti commerciali. In tal modo sarebbe possibile assicurare la fiducia e la protezione di imprese e consumatori e promuovere la creazione di un mercato unico digitale, che costituisce una delle fondamenta per un efficace funzionamento del mercato interno.

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Nell'interesse della certezza del diritto e considerando che i detentori legittimi del segreto commerciale dovrebbero esercitare un dovere di diligenza per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei loro segreti commerciali e il controllo del loro utilizzo, è opportuno restringere la possibilità di avviare azioni per la tutela dei segreti commerciali a un periodo limitato successivo alla data in cui il detentore del segreto commerciale è venuto a conoscenza, o aveva motivo di venire a conoscenza, dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del suo segreto commerciale da parte di un terzo.

(13) Nell'ottica di preservare il buon funzionamento del mercato interno della ricerca e dell'innovazione, nell'interesse della certezza del diritto e considerando che i detentori legittimi del segreto commerciale dovrebbero esercitare un dovere di diligenza per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei loro segreti commerciali e il controllo del loro utilizzo, è opportuno restringere la possibilità di avviare azioni per la tutela dei segreti commerciali a un periodo limitato successivo alla data in cui il detentore del segreto commerciale è venuto a conoscenza, o aveva motivo di venire a conoscenza, dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del suo segreto commerciale da parte di un terzo.

Motivazione

L'impatto concreto di un termine di prescrizione di due anni è limitato, dato che in genere le imprese fanno fronte all'appropriazione indebita dei segreti commerciali in modo rapido adottando misure provvisorie. Tuttavia è importante applicare un termine di prescrizione rigoroso per evitare abusi che ostacolerebbero l'innovazione e ritarderebbero l'accesso al mercato interno.

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) La prospettiva di perdere la riservatezza di un segreto commerciale nel corso di una controversia spesso scoraggia i legittimi detentori di segreti commerciali dall'avviare procedure per tutelare detti segreti, mettendo così a repentaglio l'efficacia delle misure e dei mezzi di ricorso previsti. Per questo motivo è necessario stabilire, oltre ad opportune misure di salvaguardia intese a garantire il diritto a un processo equo, prescrizioni specifiche volte a tutelare la riservatezza del segreto commerciale oggetto di contenzioso nel corso dei procedimenti giudiziari avviati per la sua difesa. Tra tali prescrizioni dovrebbe figurare la possibilità di limitare l'accesso alle prove o alle udienze, oppure di pubblicare soltanto gli elementi non riservati delle decisioni giudiziarie. La tutela così realizzata dovrebbe restare in vigore dopo la conclusione del procedimento, fino a quando le informazioni coperte dal segreto commerciale non sono di dominio pubblico.

(14) La prospettiva di perdere la riservatezza di un segreto commerciale nel corso di una controversia spesso scoraggia i legittimi detentori di segreti commerciali dall'avviare procedure per tutelare detti segreti, mettendo così a repentaglio l'efficacia delle misure e dei mezzi di ricorso previsti. Per questo motivo è necessario stabilire un equilibrio tra opportune misure di salvaguardia intese a garantire il diritto a un processo equo e prescrizioni specifiche volte a tutelare la riservatezza del segreto commerciale oggetto di contenzioso nel corso dei procedimenti giudiziari avviati per la sua difesa. Tra tali prescrizioni dovrebbe figurare la possibilità di limitare l'accesso alle prove o alle udienze per persone terze rispetto alle parti oppure di pubblicare soltanto gli elementi non riservati delle decisioni giudiziarie. Per garantire un accesso sufficiente alle informazioni, nei casi in cui l'accesso è limitato, è opportuno che almeno una persona di ciascuna parte e il rispettivo legale abbiano accesso alle prove o alle udienze. La tutela così realizzata dovrebbe restare in vigore dopo la conclusione del procedimento, fino a quando le informazioni coperte dal segreto commerciale non sono di dominio pubblico.

Motivazione

L'emendamento è volto a chiarire la necessità di rispettare il diritto delle parti a un equo processo, garantendo loro una partecipazione informata al procedimento giudiziario, bilanciandolo con la necessità di riservatezza circa il segreto commerciale oggetto del procedimento.

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) L'acquisizione illecita di un segreto commerciale da parte di terzi potrebbe avere effetti devastanti sul suo legittimo detentore in quanto se il segreto venisse divulgato pubblicamente sarebbe impossibile per il suo detentore tornare alla situazione precedente alla perdita del segreto. Di conseguenza, è essenziale prevedere misure provvisorie rapide e accessibili che pongano immediatamente fine all'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Tali misure devono essere disponibili senza dover attendere una decisione sul merito della controversia, nel rispetto dei diritti di difesa e del principio di proporzionalità, tenendo conto delle caratteristiche del caso di cui trattasi. Possono inoltre essere necessarie garanzie di un livello sufficiente a coprire i costi e il danno causato al convenuto da una denuncia infondata, in particolare nei casi in cui un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al legittimo detentore di un segreto commerciale.

(15) L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale da parte di terzi potrebbero avere effetti devastanti sul suo legittimo detentore in quanto se il segreto venisse divulgato pubblicamente sarebbe impossibile per il suo detentore tornare alla situazione precedente alla perdita del segreto. Di conseguenza, è essenziale prevedere misure provvisorie rapide e accessibili che pongano immediatamente fine all'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Tali misure devono essere disponibili senza dover attendere una decisione sul merito della controversia, nel rispetto dei diritti di difesa e del principio di proporzionalità, tenendo conto delle caratteristiche del caso di cui trattasi. Possono inoltre essere necessarie garanzie di un livello sufficiente a coprire i costi e il danno causato al convenuto da una denuncia infondata, in particolare nei casi in cui un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al legittimo detentore di un segreto commerciale.

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per lo stesso motivo, è altresì importante prevedere provvedimenti intesi a prevenire ulteriori divulgazioni o utilizzi illeciti di un segreto commerciale. Affinché le misure inibitorie siano efficaci, la loro durata, quando le circostanze richiedono una durata limitata nel tempo, deve essere sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale che il terzo avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale. In ogni caso, nessun provvedimento di questo tipo dovrebbe essere esecutivo se le informazioni inizialmente coperte dal segreto commerciale sono di dominio pubblico per ragioni non imputabili al convenuto.

(16) Per lo stesso motivo, è altresì importante prevedere provvedimenti intesi a prevenire ulteriori divulgazioni o utilizzi illeciti di un segreto commerciale. Affinché le misure inibitorie siano efficaci, la loro durata dovrebbe essere sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale che il terzo avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale e dovrebbe essere limitata nel tempo onde evitare la creazione di ostacoli non giustificati alla concorrenza nel mercato interno. In ogni caso, nessun provvedimento di questo tipo dovrebbe essere esecutivo se le informazioni inizialmente coperte dal segreto commerciale sono di dominio pubblico per ragioni non imputabili al convenuto.

Motivazione

Se il convenuto non ottiene più un vantaggio commerciale dall'appropriazione indebita, l'ulteriore estensione dell'ingiunzione ha soltanto scopo deterrente e sanzionatorio, ma ostacola al tempo stesso la concorrenza e l'innovazione.

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Un segreto commerciale può essere utilizzato illecitamente per progettare, fabbricare o commercializzare merci, o loro componenti, che possono diffondersi in tutto il mercato interno, cosa che avrebbe un impatto sugli interessi commerciali del detentore del segreto e sul funzionamento del mercato interno. In tali casi, e se il segreto commerciale in questione ha un impatto significativo sulla qualità, sul valore o sul prezzo del prodotto, oppure se ne riduce i costi o agevola o accelera la sua fabbricazione o i processi di commercializzazione, è importante mettere le autorità giudiziarie in condizione di ordinare misure appropriate al fine di garantire che tali prodotti non siano immessi sul mercato o siano ritirati dallo stesso. Considerando la natura globale del commercio, è altresì necessario che tali misure comprendano il divieto di importare dette merci nell'Unione o di immagazzinarle con l'intento di offrirle o di immetterle sul mercato. Visto il principio di proporzionalità, non è necessario che le misure correttive prevedano la distruzione delle merci quando sono possibili altre opzioni, quali ad esempio eliminare dalle merci costituenti violazione le qualità che le rendono tali oppure smaltire le merci al di fuori del mercato, ad esempio attraverso donazioni ad organizzazioni a scopo benefico.

(17) Un segreto commerciale può essere utilizzato illecitamente per progettare, fabbricare, sviluppare o commercializzare servizi o merci, o loro componenti, che possono diffondersi in tutto il mercato interno, cosa che avrebbe un impatto sugli interessi commerciali del detentore del segreto e sul funzionamento del mercato interno. Nei casi in cui è dimostrata l'acquisizione illecita e il segreto commerciale in questione ha un impatto significativo sulla qualità, sul valore o sul prezzo del prodotto, oppure ne riduce i costi o agevola o accelera la sua fabbricazione o i processi di commercializzazione, è importante mettere le autorità giudiziarie in condizione di ordinare misure appropriate al fine di garantire che tali prodotti non siano immessi sul mercato o siano ritirati dallo stesso. Considerando la natura globale del commercio, è altresì necessario che tali misure comprendano il divieto di importare dette merci nell'Unione o di immagazzinarle con l'intento di offrirle o di immetterle sul mercato. Visto il principio di proporzionalità, non è necessario che le misure correttive prevedano la distruzione delle merci quando sono possibili altre opzioni, quali ad esempio eliminare dalle merci costituenti violazione le qualità che le rendono tali oppure smaltire le merci al di fuori del mercato, ad esempio attraverso donazioni ad organizzazioni a scopo benefico.

Motivazione

È necessario chiarire che l'appropriazione indebita di un segreto commerciale per sviluppare servizi è disciplinata dalla presente direttiva.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Per evitare che una persona che, consapevolmente o con ragionevoli motivi di essere consapevole, acquisisce, utilizza o divulga illecitamente un segreto commerciale benefici di tale comportamento e per garantire che il detentore del segreto commerciale, ossia la parte lesa, si trovi, nei limiti del possibile, nella posizione nella quale si sarebbe trovata se detto comportamento non avesse avuto luogo, è necessario prevedere un adeguato risarcimento del danno subito a causa del comportamento illecito. L'importo del risarcimento riconosciuto alla parte lesa, ossia al detentore del segreto commerciale, deve tener conto di tutti i fattori pertinenti, quali il lucro cessante subito dal detentore del segreto o i benefici realizzati ingiustamente dall'autore della violazione e, se del caso, i danni morali arrecati al detentore del segreto commerciale. In alternativa, ad esempio nei casi in cui, data la natura immateriale dei segreti commerciali, sarebbe difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito, il risarcimento potrebbe essere calcolato sulla base di elementi quale ad esempio l'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del segreto commerciale in questione. Il fine non è quello di introdurre l'obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenendo nel contempo conto delle spese sostenute dal detentore del segreto commerciale, quali ad esempio i costi legati all'individuazione della violazione e alle relative ricerche.

(19) Per evitare che una persona che, consapevolmente o con ragionevoli motivi di essere consapevole, acquisisce, utilizza o divulga illecitamente un segreto commerciale benefici di tale comportamento e per garantire che il detentore del segreto commerciale, ossia la parte lesa, si trovi, nei limiti del possibile, nella posizione nella quale si sarebbe trovata se detto comportamento non avesse avuto luogo, è necessario prevedere un adeguato risarcimento del danno subito a causa del comportamento illecito. L'importo del risarcimento riconosciuto alla parte lesa, ossia al detentore del segreto commerciale, dovrebbe tener conto di tutti i fattori pertinenti, quali il lucro cessante subito dal detentore del segreto o i benefici realizzati ingiustamente dall'autore della violazione e i danni morali arrecati al detentore del segreto commerciale, se è una persona fisica. In alternativa, ad esempio nei casi in cui, data la natura immateriale dei segreti commerciali, sarebbe difficile determinare l'importo dell'effettivo danno subito, il risarcimento potrebbe essere calcolato sulla base di elementi quale ad esempio l'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione per l'uso del segreto commerciale in questione. Il fine non è quello di introdurre l'obbligo di prevedere un risarcimento punitivo, ma di permettere un risarcimento fondato su una base obiettiva, tenendo nel contempo conto delle spese sostenute dal detentore del segreto commerciale, quali ad esempio i costi legati all'individuazione della violazione e alle relative ricerche.

Motivazione

Occorre chiarire che soltanto le persone fisiche possono chiedere il risarcimento per danni morali.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Affinché i futuri autori di violazioni siano confrontati con un ulteriore deterrente e al fine di contribuire a sensibilizzare il grande pubblico, è opportuno divulgare le sentenze, anche - se del caso - tramite pubblicità a grande diffusione, delle cause riguardanti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di segreti commerciali, a condizione che tale pubblicità non comporti la divulgazione dei segreti commerciali né incida eccessivamente sulla vita privata e la reputazione delle persone fisiche.

(20) Affinché i futuri autori di violazioni siano confrontati con un ulteriore deterrente e al fine di contribuire a sensibilizzare il grande pubblico, è opportuno divulgare le sentenze, anche - se del caso - tramite pubblicità a grande diffusione, delle cause riguardanti l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di segreti commerciali, a condizione che tale pubblicità non comporti la divulgazione dei segreti commerciali né incida eccessivamente sulla vita privata e la reputazione delle persone fisiche. È altresì necessario sensibilizzare l'opinione pubblica, in particolare le PMI, circa la disponibilità di strumenti di ricorso e di risarcimento in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di segreti commerciali.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Considerando 22

Testo della Commissione

Emendamento

(22) Al fine di facilitare l'applicazione uniforme delle misure di tutela dei segreti commerciali, è opportuno prevedere sistemi di cooperazione e scambio di informazioni sia tra gli Stati membri sia tra gli Stati membri e la Commissione, in particolare attraverso la creazione di una rete di corrispondenti designati dagli Stati membri. Inoltre, al fine di verificare se tali misure sono in grado di conseguire l'obiettivo che si prefiggono, la Commissione, assistita, ove opportuno, dall'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, è chiamata ad esaminare l'applicazione della presente direttiva e l'efficacia delle misure nazionali adottate.

(22) Al fine di facilitare l'applicazione uniforme delle misure di tutela dei segreti commerciali, è opportuno utilizzare gli attuali sistemi di cooperazione e scambio di informazioni sia tra gli Stati membri sia tra gli Stati membri e la Commissione. Inoltre, al fine di verificare se tali misure sono in grado di conseguire l'obiettivo che si prefiggono, la Commissione dovrebbe esaminare l'applicazione della presente direttiva e l'efficacia delle misure nazionali adottate.

Motivazione

Poiché un segreto commerciale non è considerato alla stregua di un diritto di proprietà intellettuale ed è protetto in un contesto di concorrenza sleale, l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale non sarebbe l'organo appropriato per assistere la Commissione. Inoltre, gli Stati membri e la Commissione europea dovrebbero utilizzare le reti esistenti di cooperazione e di informazione e non crearne di nuove, al fine di ridurre gli oneri amministrativi.

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nella fattispecie il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d'impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad una buona amministrazione, l'accesso agli archivi e la tutela della riservatezza delle imprese, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla difesa.

(23) L'attuazione della presente direttiva dovrebbe garantire il rispetto dei diritti fondamentali e l'osservazione dei principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nella fattispecie il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà di espressione e di informazione, la libertà professionale e il diritto di lavorare, la libertà d’impresa, il diritto di proprietà, il diritto ad una buona amministrazione, l’accesso agli archivi e la tutela della riservatezza delle imprese, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e il diritto alla difesa. Le disposizioni della presente direttiva pertanto non dovrebbero applicarsi se la divulgazione di informazioni è nell'interesse pubblico prevalente o se può essere considerata un diritto fondamentale.

 

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) La presente direttiva non deve pregiudicare l'applicazione del diritto in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le misure previste nella presente direttiva non devono essere utilizzate per limitare indebitamente la concorrenza con modalità che contravvengono a detto trattato.

(27) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'applicazione del diritto in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Le misure previste nella presente direttiva non dovrebbero essere utilizzate per limitare illecitamente la concorrenza, ritardare l'accesso al mercato interno o creare ostacoli alla mobilità dei lavoratori con modalità che contravvengono a detto trattato.

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(27 bis) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'applicazione della libera circolazione dei lavoratori e la libertà di stabilimento. Non dovrebbe pregiudicare nemmeno il diritto dei rappresentanti dei lavoratori ad acquisire e divulgare segreti commerciali nel quadro dell'esercizio del loro diritto all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione a norma del diritto e delle pratiche unionali e nazionali.

 

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Le misure adottate per proteggere i segreti commerciali contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti non devono pregiudicare l'applicazione di qualsiasi altra pertinente normativa in altri settori, compresi i diritti di proprietà intellettuale, la tutela della vita privata, l'accesso ai documenti e il diritto contrattuale. Tuttavia, se il campo di applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8 e quello della presente direttiva si sovrappongono, la presente direttiva prevale in quanto lex specialis,

(28) Le misure adottate per proteggere i segreti commerciali contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di qualsiasi altra pertinente normativa in altri settori, compresi la tutela dell'ambiente e la responsabilità ambientale, la tutela dei consumatori, i requisiti sanitari e di sicurezza, la tutela della salute, i diritti di proprietà intellettuale, la tutela della vita privata, l'accesso ai documenti e alle informazioni e il diritto contrattuale. Tuttavia, se il campo di applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8 e quello della presente direttiva si sovrappongono, la presente direttiva prevale in quanto lex specialis,

__________________

__________________

8 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag.45).

8 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag.45).

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce le norme relative alla tutela contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti dei segreti commerciali.

La presente direttiva stabilisce le norme relative alla tutela contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali), senza l'autorizzazione della persona fisica o giuridica che controlla lecitamente tali informazioni e in modo contrario alle leali pratiche commerciali. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni di più ampia portata a condizione che sia garantita la conformità agli articoli 4 e 5, all'articolo 6, paragrafo 1, all'articolo 7, all'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, all'articolo 8, paragrafi 3 e 4, all'articolo 9, paragrafo 2, agli articoli 10 e 12 e all'articolo 14, paragrafo 3.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Eventuali informazioni la cui divulgazione sia richiesta da norme dell'Unione o nazionali o da autorità pubbliche nell'ambito del loro mandato non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva.

Motivazione

Il chiarimento del campo di applicazione è necessario per evitare che le imprese aggirino gli obblighi riguardanti la divulgazione delle informazioni stabiliti per legge negli Stati membri o nell'Unione appellandosi al "segreto commerciale".

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

La presente direttiva non pregiudica l'autonomia delle parti sociali né il loro diritto a stipulare contratti collettivi in conformità del diritto, delle tradizioni e delle pratiche nazionali e nel rispetto delle disposizioni del trattato.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1) "segreto commerciale", informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

1) "segreto commerciale", know-how riservato e informazioni commerciali riservate che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

a) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera b

b) hanno valore commerciale in quanto segrete;

b) hanno un valore commerciale significativo reale o potenziale in quanto segrete e in quanto la loro divulgazione comprometterebbe in modo considerevole il legittimo interesse economico della persona che le controlla lecitamente;

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) sono state sottoposte, da parte della persona che lecitamente le controlla, a misure adeguate a mantenerle segrete nel caso in questione.

c) sono state sottoposte, da parte della persona che lecitamente le controlla, a misure adeguate e dimostrabili per mantenerle segrete mediante strumenti (anche di natura tecnica e contrattuale) che possono essere verificabili dalle competenti autorità giudiziarie interessate.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

Emendamento

2) "detentore del segreto commerciale", qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla lecitamente un segreto commerciale;

2) "detentore del segreto commerciale", qualsiasi operatore di mercato registrato che detiene legalmente il controllo di un segreto commerciale;

Motivazione

È necessario che il controllo su un segreto commerciale sia stato stabilito adeguatamente per legge, in modo da garantire che non vi siano segreti commerciali "segreti".

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione

Emendamento

3) "autore della violazione", qualsiasi persona fisica o giuridica che ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato segreti commerciali;

3) "autore della violazione", qualsiasi persona fisica o giuridica che, direttamente o mediante terzi, ha illecitamente acquisito, utilizzato o divulgato segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4) "merci costituenti violazione", le merci la cui progettazione, qualità, fabbricazione o commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.

4) "merci illecite", i prodotti o i servizi per i quali è dimostrato che la progettazione, le caratteristiche, la fabbricazione o la commercializzazione abbiano beneficiato in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono ai detentori del segreto commerciale il diritto di chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva al fine di evitare l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale oppure di ottenere risarcimento nel caso in cui ciò avvenga.

1. Gli Stati membri garantiscono alle persone fisiche o giuridiche che lecitamente controllano un segreto commerciale il diritto di chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva al fine di ottenere risarcimento in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale.

Motivazione

Si veda il precedente emendamento sulla definizione di "detentore". L'uso del termine "detentore" è fuorviante e inutile poiché riconduce alla nozione di proprietà dei diritti di proprietà intellettuale, che non corrispondono ai segreti commerciali. L'utilizzo dei termini "qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla lecitamente un segreto commerciale" è più accurato e se ne suggerisce l'adozione in tutto il testo.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata intenzionalmente o per negligenza grave in uno dei seguenti modi:

2. L'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata intenzionalmente in uno dei seguenti modi:

Motivazione

Nel quadro della presente proposta, il termine "negligenza grave" non precisa in che modo le autorità giudiziarie competenti intendono procedere con l'applicazione uniforme.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) accesso non autorizzato o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere dedotto;

a) accesso, copia o appropriazione non autorizzati di un segreto commerciale sotto forma di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere dedotto;

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) furto;

soppresso

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) corruzione;

soppresso

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) inganno;

soppresso

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) violazione o istigazione alla violazione di un accordo di riservatezza o di qualsiasi altro obbligo di segretezza;

e) violazione o istigazione alla violazione di un accordo sull'obbligo di riservatezza;

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) qualsiasi altra condotta che, in tali circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali.

f) condotta considerata contraria a leali pratiche commerciali.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale, intenzionalmente o per negligenza grave, da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

3. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso della persona fisica o giuridica che lecitamente controlla il segreto commerciale, intenzionalmente e allo scopo di ottenere un guadagno economico o di causare un danno economico alla persona che lo controlla lecitamente o per negligenza grave, da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

Motivazione

L'intenzione di seguire una pratica commerciale sleale invece di ricorrere al legittimo interesse pubblico per accedere alle informazioni deve essere insita nella definizione di acquisizione illecita.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) ha acquisito il segreto commerciale illecitamente;

a) ha acquisito, utilizzato o divulgato il segreto commerciale illecitamente;

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di segretezza del segreto commerciale;

b) viola un accordo di riservatezza legalmente valido a norma del diritto nazionale o unionale o qualsiasi altro obbligo che impone restrizioni all'utilizzo o alla divulgazione del segreto commerciale;

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all'utilizzo del segreto commerciale.

c) viola un obbligo contrattuale legalmente valido che impone restrizioni all'utilizzo o alla divulgazione del segreto commerciale.

Emendamento  46

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) ha ottenuto lecitamente il segreto commerciale, ma lo utilizza o lo divulga in modo contrario alle leali pratiche commerciali e in modo tale da poter pregiudicare gli interessi commerciali della persona che controlla lecitamente il segreto commerciale e/o il buon funzionamento del mercato interno.

Motivazione

L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione leciti non sono sistematicamente collegati e possono essere in pratica seguiti da un riutilizzo o ridivulgazione illeciti.

Emendamento  47

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Gli obblighi di cui al paragrafo 3, non possono limitare arbitrariamente l'utilizzo dell'esperienza acquisita onestamente nel corso del rapporto di lavoro o di un altro rapporto contrattuale. Le norme in materia di contratti collettivi e sistemi nazionali di diritto del lavoro non sono interessate.

Motivazione

L'uso dell'esperienza professionale non deve subire restrizioni arbitrarie, in modo da non creare un ostacolo alla mobilità dei lavoratori.

Emendamento  48

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti ogniqualvolta un soggetto, al momento dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto commerciale è stato ottenuto da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente ai sensi del paragrafo 3.

4. L'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti ogniqualvolta un soggetto, al momento dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto commerciale è stato ottenuto direttamente o indirettamente da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente ai sensi del paragrafo 3.

Motivazione

I detentori di segreti commerciali devono essere in grado di adottare misure contro qualsiasi persona che abbia ricevuto informazioni ottenute illecitamente.

Emendamento  49

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La produzione, l'offerta o la commercializzazione consapevole e deliberata di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o il magazzinaggio di merci costituenti violazione a detti fini sono da considerarsi un utilizzo illecito di un segreto commerciale.

5. La produzione, l'offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o il magazzinaggio di merci costituenti violazione a detti fini sono da considerarsi un utilizzo illecito di un segreto commerciale quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto, utilizzato o divulgato illecitamente ai sensi del paragrafo 3.

Motivazione

La conoscenza previa deve costituire il criterio per determinare se il comportamento dei destinatari passivi di informazioni sia illecito.

Emendamento  50

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'acquisizione dei segreti commerciali è considerata lecita qualora ottenuta con una delle seguenti modalità:

1. Non sono considerate coperte da segreto commerciale le informazioni ottenute mediante:

Motivazione

I diritti di proprietà intellettuale andrebbero registrati sotto una forma diversa dal segreto commerciale, dal momento che, come risulta dalla definizione, i brevetti, i disegni industriali e i diritti d'autore, sia esistenti che potenziali, dovrebbero essere esclusi dal segreto commerciale.

Emendamento  51

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) un contratto commerciale tra la persona che lecitamente controlla il segreto commerciale e un acquirente;

Motivazione

Il modo più comune per acquisire un segreto commerciale è la semplice transazione commerciale, come confermato dallo studio sulla valutazione d'impatto: il 60 % delle imprese scambia segreti commerciali.

Emendamento  52

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) scoperta o creazione indipendente;

a) scoperte e progetti tecnologici indipendenti o produzione indipendente di beni con proprietà identiche o simili a quelle di prodotti immessi sul mercato da persone che lecitamente controllano segreti commerciali;

Motivazione

Se il segreto commerciale è limitato alle sole attività commerciali e di mercato e gli elementi di proprietà intellettuale esistenti o potenziali vengono esclusi dalla definizione, nessuna scoperta o innovazione indipendente potrà essere oggetto di una denuncia di violazione del segreto commerciale.

Emendamento  53

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni;

b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso di una persona fisica o di un operatore del mercato con accesso a scoperte e progetti tecnologici indipendenti nonché a beni prodotti su tale base;

Motivazione

Il fatto che un'azienda detenga un segreto commerciale non dovrebbe ostacolare le attività di ricerca e sviluppo di un'altra azienda, là dove vi siano progressi tecnologici.

Emendamento  54

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) esercizio del diritto all'informazione e alla consultazione da parte di rappresentanti dei lavoratori, in conformità al diritto dell'Unione nonché al diritto e/o alle pratiche nazionali;

c) esercizio del diritto all'informazione, alla consultazione e alla partecipazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformità al diritto dell'Unione nonché al diritto e/o alle pratiche nazionali;

Emendamento  55

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) richiesta o autorizzazione da parte delle istituzioni pubbliche nell'esercizio del proprio mandato in conformità del diritto nazionale o dell'Unione;

Emendamento  56

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c ter) conoscenze, qualifiche e competenze acquisite dai dipendenti in un'occupazione precedente. Gli obblighi contrattuali e qualsiasi altra misura che limiti l'uso di tali conoscenze sono conformi al principio di proporzionalità, nell'interesse dell'innovazione e della libera concorrenza;

Emendamento  57

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c quater) rispetto dei requisiti in materia di responsabilità imposti ai consigli di amministrazione o di vigilanza.

Emendamento  58

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri garantiscono che non sussiste titolo a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva qualora l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione presunti di segreti commerciali avvengano nelle seguenti circostanze:

2. L'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione dei segreti commerciali sono da considerarsi leciti nella misura in cui l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione presunti di segreti commerciali avvengano nelle seguenti circostanze:

Emendamento  59

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) per fare un uso lecito del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

a) per fare un uso lecito del diritto alla libertà di espressione e di informazione come precisato all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

Emendamento  60

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita da parte dell'attore, a condizione che l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione presunti dei segreti commerciali fossero necessari a tale rivelazione e che il convenuto abbia agito nell'interesse pubblico;

b) per rivelare, in maniera opportuna, una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita da parte dell'attore, a condizione che il convenuto, senza essere negligente, abbia potuto presumere che l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione presunti dei segreti commerciali fossero necessari a tale rivelazione;

Emendamento  61

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) nell'adempimento dei termini del contratto di lavoro dei lavoratori;

Emendamento  62

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) per proteggere un legittimo interesse.

e) per proteggere un legittimo interesse, come riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.

Emendamento  63

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e bis) per proteggere l'ordine pubblico, ivi inclusa la protezione della vita o della salute umana, animale o vegetale ovvero per evitare gravi danni all'ambiente.

Motivazione

Per evitare incertezze tra la preminenza del diritto, l'accesso alle informazioni volto ad assicurare un livello elevato di protezione sociale e ambientale deve essere definito chiaramente come acquisizione lecita.

Emendamento  64

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e ter) il segreto commerciale è divulgato ai membri di consigli di amministrazione o di vigilanza di società non quotate nell'adempimento dei requisiti in materia di responsabilità;

Emendamento  65

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

e quater) il segreto commerciale è richiesto e/o divulgato da un'istituzione pubblica conformemente al suo mandato, come disposto o ammesso dal diritto nazionale o dell'Unione.

Motivazione

Le imprese non dovrebbero avere la facoltà di invocare il "segreto commerciale" di fronte a richieste di informazioni obbligatorie per legge e avanzate da istituzioni pubbliche nell'esercizio del loro mandato. Esistono molti esempi di tale pratica e spesso le autorità o le istituzioni pubbliche, soprattutto a livello locale, non hanno modo di rispondere al rifiuto di divulgazione delle informazioni.

Emendamento  66

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) proporzionato;

a) proporzionato al danno economico subito dal detentore del segreto commerciale;

Emendamento  67

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) tale da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi nel mercato interno;

b) tale da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi e di restrizioni alla concorrenza e alla mobilità dei lavoratori nel mercato interno;

Emendamento  68

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) tale da prevedere tutele contro gli abusi.

c) tale da prevedere tutele contro gli abusi che garantiscano il risarcimento dei convenuti in caso di accuse abusive e infondate;

Emendamento  69

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) tale da assicurare che l'onere della prova che il segreto commerciale è stato acquisito in modo illecito sia sostenuto dalla persona che lecitamente controlla il segreto commerciale e che non siano applicate le eccezioni di cui all'articolo 4.

Motivazione

La protezione dei segreti commerciali non crea diritti di proprietà ed è pertanto contraria alla natura illecita dell'acquisizione. Ciò significa che è la persona che lecitamente controlla le informazioni riservate a dover sostenere l'onere della prova e dimostrare che l'acquisizione è stata effettivamente illecita e che non sono previste eccezioni. In caso contrario, detta persona godrebbe di fatto di un diritto di proprietà.

Emendamento  70

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che, quando le competenti autorità giudiziarie stabiliscono che una denuncia relativa all'acquisizione, alla divulgazione o all'utilizzo illecito dei segreti commerciali è manifestamente infondata e che l'attore ha avviato l'azione legale in malafede al fine di ritardare o limitare l'accesso del convenuto al mercato o di creare un clima intimidatorio o persecutorio nei suoi confronti, dette autorità giudiziarie sono autorizzate ad adottare le seguenti misure:

Gli Stati membri assicurano che, quando le competenti autorità giudiziarie stabiliscono che una denuncia relativa all'acquisizione, alla divulgazione o all'utilizzo illecito dei segreti commerciali è infondata e che l'attore ha avviato l'azione legale in malafede al fine di ritardare o limitare l'accesso del convenuto al mercato o di creare un clima intimidatorio o persecutorio nei suoi confronti, oppure di impedire la divulgazione di informazioni di interesse pubblico, dette autorità giudiziarie sono autorizzate ad adottare le seguenti misure:

Motivazione

Le misure volte a sanzionare le denunce infondate si applicano a tutti i casi (come indicato all'articolo 4) in cui l'acquisizione, la divulgazione o l'utilizzo siano considerati leciti.

Emendamento  71

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) garantire il completo risarcimento di eventuali danni e perdite sul piano economico e dei possibili danni morali subiti dalla persona accusata di avere avuto accesso illecito ai segreti commerciali o di averli acquisiti ovvero utilizzati illecitamente.

Motivazione

Occorre assicurare un risarcimento proporzionato per i convenuti accusati ingiustamente.

Emendamento  72

Proposta di direttiva

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le azioni intese a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva possono essere proposte entro un periodo compreso tra uno e due anni dalla data in cui l'attore è venuto a conoscenza, o ha avuto motivo di essere a conoscenza, dell'ultimo fatto alla base dell'azione.

Gli Stati membri garantiscono che le azioni intese a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva possono essere proposte entro un periodo di due anni dalla data in cui l'attore è venuto a conoscenza, o ha avuto motivo di essere a conoscenza, dell'ultimo fatto alla base dell'azione.

Emendamento  73

Proposta di direttiva

Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri possono stabilire norme volte a definire le circostanze in cui la prescrizione viene interrotta o sospesa.

Emendamento  74

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le parti, i loro rappresentanti legali, il personale giudiziario, i testimoni, gli esperti e tutte le altre persone che partecipano ai procedimenti giudiziari in materia di acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti di un segreto commerciale, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non sono autorizzati a usare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale di cui siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione al procedimento o dell'accesso a detta documentazione.

1. Gli Stati membri assicurano che le parti, i loro rappresentanti, il personale giudiziario, i testimoni, gli esperti e tutte le altre persone che partecipano ai procedimenti giudiziari in materia di acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti di un segreto commerciale, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzati a usare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le autorità giudiziarie competenti hanno classificato come riservato previa consultazione delle parti e di cui siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione al procedimento o dell'accesso a detta documentazione.

Emendamento  75

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'obbligo di cui al primo comma viene meno in uno qualsiasi dei seguenti casi:

L'obbligo di cui al primo comma continua ad applicarsi fino a dopo la conclusione del procedimento giudiziario, salvo in uno qualsiasi dei seguenti casi:

Emendamento  76

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) se nel corso del procedimento giudiziario il presunto segreto commerciale risulta non soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

a) se nel corso del procedimento giudiziario il presunto segreto commerciale risulta, in una decisione definitiva e vincolante, non soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 1;

Emendamento  77

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) limitare l'accesso, totale o parziale, a qualsiasi documento contenente segreti commerciali prodotto dalle parti o da terzi;

a) limitare l'accesso, totale o parziale, a qualsiasi documento contenente segreti commerciali prodotto dalle parti o da terzi, a condizione che ciascuna parte, il rispettivo avvocato o rappresentante nel procedimento e, se del caso, i relativi periti, nonché il personale giudiziario abbiano pieno accesso a tale documento;

Emendamento  78

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) limitare l'accesso alle udienze e alle loro registrazioni o trascrizioni quando sussiste la possibilità di divulgazione di segreti commerciali. In circostanze eccezionali, e previa adeguata giustificazione, le competenti autorità giudiziarie possono limitare l'accesso delle parti a dette udienze e ordinare lo svolgimento di queste ultime solo in presenza dei rappresentanti legali delle parti e degli esperti autorizzati tenuti all'obbligo di riservatezza di cui al paragrafo 1;

b) limitare l'accesso alle udienze e alle loro registrazioni o trascrizioni quando sussiste la possibilità di divulgazione di segreti commerciali, a condizione che ciascuna parte, il rispettivo avvocato o rappresentante nel procedimento e, se del caso, i relativi periti, nonché il personale giudiziario abbiano ottenuto pieno accesso a tali udienze, registrazioni o trascrizioni; in circostanze eccezionali, e previa adeguata giustificazione, le competenti autorità giudiziarie possono limitare l'accesso delle parti a dette udienze e ordinare lo svolgimento di queste ultime solo in presenza di un rappresentante di ciascuna parte e dei rappresentanti legali delle parti e degli esperti autorizzati tenuti all'obbligo di riservatezza di cui al paragrafo 1;

Emendamento  79

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) rendere disponibili le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati.

c) rendere pubblicamente disponibili le decisioni giudiziarie in una versione non riservata, nella quale i punti contenenti segreti commerciali siano stati eliminati.

Emendamento  80

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Emendamento

Quando, a causa della necessità di tutelare un segreto commerciale o un presunto segreto commerciale ed ai sensi della lettera a) del secondo comma del presente paragrafo, la competente autorità giudiziaria decide che le prove lecitamente in possesso di una parte non devono essere divulgate all'altra parte e se tali prove costituiscono materiale rilevante per l'esito della controversia, l'autorità giudiziaria può tuttavia autorizzare la comunicazione di tali informazioni ai rappresentanti legali dell'altra parte e, se del caso, a esperti autorizzati, fatto salvo l'obbligo di riservatezza di cui al paragrafo 1.

soppresso

Emendamento  81

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel decidere l'accoglimento o il rigetto della domanda di cui al paragrafo 2 e nel valutare la sua proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie tengono conto sia dei legittimi interessi delle parti e, se del caso, di terzi, sia dei potenziali danni a carico di una delle parti e, se del caso, di terzi, derivanti dall'accoglimento o dal rifiuto della domanda.

3. Nel decidere l'accoglimento o il rigetto della domanda di cui al paragrafo 2 e nel valutare la sua proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie tengono conto della necessità di assicurare il diritto ad un ricorso effettivo e a un processo equo, dei legittimi interessi delle parti e, se del caso, di terzi, nonché dei potenziali danni a carico di una delle parti e, se del caso, di terzi, derivanti dall'accoglimento o dal rifiuto della domanda.

Motivazione

La tutela dei segreti commerciali durante un procedimento giudiziario non deve andare a scapito di un equo processo.

Emendamento  82

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Relativamente alle misure di cui all'articolo 9, gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie dispongano del potere di esigere dall'attore la produzione delle prove ragionevolmente disponibili e atte a dimostrare l'esistenza del segreto commerciale, la legittimità della sua detenzione da parte dell'attore oppure l'illiceità della sua acquisizione, utilizzo o divulgazione oppure che ne sia imminente l'illecita acquisizione, utilizzo o divulgazione.

1. Relativamente alle misure di cui all'articolo 9, gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie dispongano del potere di esigere dall'attore la produzione delle prove atte a dimostrare che il know-how o le informazioni commerciali in questione costituiscono un segreto commerciale, che l'attore è il detentore del segreto commerciale e che il segreto è stato acquisito, utilizzato o divulgato illecitamente oppure che ne sia attesa l'illecita acquisizione, utilizzo o divulgazione.

Emendamento  83

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che, nel decidere in merito all'accoglimento o al rifiuto della domanda e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie sono tenute a prendere in considerazione il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo, la condotta del convenuto nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l'impatto della divulgazione o dell'utilizzo illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il diniego delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione.

2. Gli Stati membri assicurano che, nel decidere in merito all'accoglimento o al rifiuto della domanda e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso. Tale valutazione concerne, ove opportuno, il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo, l'intenzionalità del convenuto nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, la condotta del convenuto nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l'impatto della divulgazione o dell'utilizzo illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il diniego delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione.

Emendamento  84

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) l'attore non avvia un procedimento inteso ad ottenere una decisione sul merito della controversia dinanzi la competente autorità giudiziaria entro un termine ragionevole stabilito dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se previsto dal diritto di uno Stato membro o, altrimenti, entro un periodo di tempo non superiore a venti giorni lavorativi o a trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo;

a) l'attore non avvia un procedimento inteso ad ottenere una decisione sul merito della controversia dinanzi la competente autorità giudiziaria entro un termine ragionevole stabilito dall'autorità giudiziaria che ordina le misure, se previsto dal diritto di uno Stato membro o, altrimenti, entro un periodo di tempo non superiore a venti giorni lavorativi o a trentuno giorni di calendario, qualora questi rappresentino un periodo più lungo, a decorrere dalla pronuncia dell'autorità giudiziaria;

Motivazione

È necessario indicare il giorno da cui decorre il periodo di efficacia della misura cautelare ai fini della certezza del diritto.

Emendamento  85

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

5 bis. Una volta che le competenti autorità giudiziarie siano persuase dell'esistenza di un segreto commerciale, del fatto che l'attore sia il detentore legittimo del segreto commerciale e che l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti del segreto commerciale siano imminenti, si applicano le misure provvisorie e cautelari di cui all'articolo 9 e non si attua nessun'altra misura prevista in altre direttive.

Motivazione

L'articolo 9 sulle misure provvisorie e cautelari si applica ai casi concernenti un segreto commerciale. L'emendamento è inteso a chiarire che tali disposizioni sono del tutto autonome e separate dalle misure previste nella direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, al fine di evitare confusione e interpretazioni errate, e di fornire le garanzie necessarie affinché nessuno Stato membro o giudice applichi le misure di attuazione della direttiva DPI ad una situazione che comporta un segreto commerciale, una volta che la presente direttiva sia entrata in vigore.

Emendamento  86

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, ordinare quanto segue nei confronti dell'autore della violazione:

1. Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria definitiva che ha accertato l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, ordinare quanto segue nei confronti dell'autore della violazione:

Emendamento  87

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) una dichiarazione di accesso, divulgazione o utilizzo illeciti;

Emendamento  88

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) la distruzione della totalità o di una parte dei supporti fisici e/o elettronici che contengono il segreto commerciale o ne costituiscono un'applicazione, oppure, se del caso, la consegna all'attore di una parte o della totalità di tali supporti fisici e/o elettronici.

Emendamento  89

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) una dichiarazione di violazione;

soppresso

Emendamento  90

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) l'eliminazione dalle merci costituenti violazione delle qualità che le rendono tali;

c) l'eliminazione dalle merci costituenti violazione delle qualità che derivano dall'utilizzo illecito del segreto commerciale;

Emendamento  91

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la distruzione delle merci costituenti violazione o, se del caso, il loro ritiro dal mercato, a condizione che dette azioni non pregiudichino la tutela del segreto commerciale in questione;

d) il ritiro dal mercato delle merci illecite e la loro consegna ad associazioni a scopo benefico in base a condizioni determinate dall'autorità giudiziaria volte a garantire che le merci in questione non rientrino nel mercato e a condizione che dette azioni non pregiudichino la tutela del segreto commerciale in questione;

Emendamento  92

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

d bis) in via residuale, la distruzione della merce;

Emendamento  93

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) la distruzione della totalità o di una parte dei documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici che contengono il segreto commerciale o ne costituiscono un'applicazione, oppure, se del caso, la consegna al detentore del segreto commerciale di una parte o della totalità di tali documenti, oggetti, materiali, sostanze e file elettronici.

soppresso

Emendamento  94

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché, all'atto di ordinare il ritiro dal mercato delle merci costituenti violazione, l'autorità giudiziaria possa disporre, su richiesta del detentore del segreto commerciale, che le merci siano consegnate al detentore del segreto commerciale o ad associazioni a scopo benefico, a condizioni determinate dall'autorità giudiziaria e volte a garantire che le merci in questione non rientrino nel mercato.

soppresso

Emendamento  95

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Nel considerare la richiesta di applicazione di misure correttive, deve essere rispettato il principio di proporzionalità tra la gravità della violazione, i rimedi imposti e l'interesse dei terzi.

Motivazione

È necessario chiarire che si applica il principio di proporzionalità alle disposizioni giudiziarie.

Emendamento  96

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare le domande di accoglimento delle ingiunzioni e delle misure correttive di cui all'articolo 11 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie prendono in considerazione il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo, la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l'impatto della divulgazione o dell'utilizzo illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rifiuto delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione.

1. Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare le domande di accoglimento delle ingiunzioni e delle misure correttive di cui all'articolo 11 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie prendano in considerazione tutti gli aspetti pertinenti del caso, come il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo, l'intenzionalità dell'autore della violazione nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l'impatto della divulgazione o dell'utilizzo illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rifiuto delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione.

Emendamento  97

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Quando le autorità competenti limitano la durata della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), detta durata è sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale o economico che l'autore della violazione avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti del segreto commerciale.

Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti limitino di conseguenza la durata della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), in modo tale che quest'ultima sia sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale o economico che l'autore della violazione avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti del segreto commerciale e che eviti la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza leale, all'innovazione e alla mobilità dei lavoratori.

Emendamento  98

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), siano revocate o cessino altrimenti di avere effetto, su richiesta del convenuto, se nel frattempo le informazioni in questione non soddisfano più le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per ragioni non imputabili al convenuto.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), siano revocate o cessino altrimenti di avere effetto, su richiesta del convenuto, se nel frattempo le informazioni in questione non soddisfano più le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per ragioni non imputabili al convenuto.

Emendamento  99

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il soggetto interessato ha originariamente acquisito conoscenza del segreto commerciale in buona fede e soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 4;

a) il soggetto interessato, al momento dell'utilizzo o della divulgazione, non era a conoscenza né, secondo le circostanze, aveva motivo di essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente;

Emendamento  100

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Quando al posto dell'ordine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), viene disposto l'indennizzo, quest'ultimo non supera l'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti se il soggetto interessato avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo del segreto commerciale avrebbe potuto essere vietato.

Quando al posto dell'ordine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), viene disposto l'indennizzo, quest'ultimo non supera l'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti se il soggetto interessato avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo del segreto commerciale avrebbe potuto essere vietato.

Emendamento  101

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie, su richiesta della parte lesa, ordinino all'autore della violazione che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del carattere illecito dell'acquisizione, divulgazione o utilizzo del segreto commerciale, di risarcire al detentore del segreto commerciale danni corrispondenti al pregiudizio effettivo subito.

1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie, su richiesta della parte lesa, ordinino all'autore della violazione che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del carattere illecito dell'acquisizione, divulgazione o utilizzo del segreto commerciale, di risarcire al detentore del segreto commerciale danni corrispondenti al pregiudizio effettivo subito a causa dell'accesso illecito al segreto commerciale o della divulgazione e utilizzo illeciti dello stesso.

Emendamento  102

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

In conformità delle leggi e prassi nazionali, gli Stati membri limitano la responsabilità per danni dei dipendenti nei confronti del datore di lavoro per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale del datore di lavoro, se avvenuti involontariamente. Tale opzione si applica anche nei casi in cui l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali avvengano dopo la conclusione del rapporto di lavoro.

Emendamento  103

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Nello stabilire il risarcimento dei danni, le competenti autorità giudiziarie tengono conto di tutti i fattori pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il lucro cessante subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illecitamente dall'autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, quale ad esempio il pregiudizio morale causato al detentore del segreto commerciale dall'acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti del segreto commerciale.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento  104

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il XX XX 20XX [tre anni dopo la fine del periodo di recepimento], l'Agenzia dell'Unione europea per i marchi, i disegni e i modelli, nel quadro delle attività dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, elabora una relazione preliminare sulle controversie relative all'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita di segreti commerciali, in applicazione della presente direttiva.

1. Entro il XX XX 20XX [tre anni dopo la fine del periodo di recepimento], la Commissione europea elabora una relazione preliminare sulle controversie relative all'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita di segreti commerciali, in applicazione della presente direttiva.

Motivazione

Poiché un segreto commerciale non è considerato alla stregua di un diritto di proprietà intellettuale ed è protetto in un contesto di concorrenza sleale, l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale non sembra l'organo giusto per assistere la Commissione.

Emendamento  105

Proposta di direttiva

Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Entro il XX XX 20XX [quattro anni dopo la fine del periodo di recepimento], la Commissione redige una relazione intermedia sull'applicazione della presente direttiva e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione tiene debitamente conto della relazione preparata dall'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale.

2. Entro il XX XX 20XX [quattro anni dopo la fine del periodo di recepimento], la Commissione redige una relazione intermedia sull'applicazione della presente direttiva, contemplando anche i suoi possibili effetti deleteri sui diritti fondamentali e sulla mobilità dei lavoratori nonché eventuali ulteriori miglioramenti in materia di cooperazione nel settore dell'innovazione, prestando particolare attenzione agli effetti sulle PMI, e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione tiene debitamente conto della relazione sulle controversie e valuta l'impatto della presente direttiva in particolare sui livelli di innovazione aperta, ricerca in collaborazione e mobilità dei lavoratori.

Motivazione

Poiché un segreto commerciale non è considerato alla stregua di un diritto di proprietà intellettuale ed è protetto in un contesto di concorrenza sleale, l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale non sembra l'organo giusto per assistere la Commissione.

PROCEDURA

Titolo

Protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti

Riferimenti

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

JURI

9.12.2013

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

ITRE

9.12.2013

Relatore per parere

Nomina

Michèle Rivasi

22.7.2014

Esame in commissione

25.9.2014

22.1.2015

 

 

Approvazione

14.4.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

46

5

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Bendt Bendtsen, Jerzy Buzek, Soledad Cabezón Ruiz, Philippe De Backer, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Peter Eriksson, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Dawid Bohdan Jackiewicz, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Ernest Maragall, Edouard Martin, Csaba Molnár, Nadine Morano, Dan Nica, Aldo Patriciello, Miloslav Ransdorf, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Miguel Urbán Crespo, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pascal Arimont, Simona Bonafè, Lefteris Christoforou, Cornelia Ernst, João Ferreira, Eugen Freund, Michèle Rivasi, Maria Spyraki, Pavel Telička, Marco Zullo

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Daniela Aiuto, Stanisław Ożóg

30.3.2015

PARERE della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

destinato alla commissione giuridica

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate

(segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti

(COM(2013)0813 – C7‑0431/2013 – 2013/0402(COD))

Relatore per parere: Lara Comi

BREVE MOTIVAZIONE

Questa proposta legislativa è particolarmente importante, perché ha come obiettivo principale quello di individuare delle norme che vadano a migliorare la competitività delle nostre imprese europee attraverso l'innovazione, rafforzando, nel contempo, il mercato interno e il ruolo da leader dell'Europa sul mercato globale nell'ambito industriale.

Durante il processo di ricerca e creazione di nuove idee, prodotti o servizi, vi sono molte informazioni riservate che hanno valore economico, che sono fondamentali per la competitività dell'idea o dell'impresa e che fuoriescono dall'ambito di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

Pertanto, i segreti commerciali si pongono come uno strumento complementare ed è importante e necessario regolamentare, a livello europeo, la loro acquisizione, utilizzo e divulgazione.

La scelta della direttiva mira a far convergere le norme nazionali, molto diverse tra loro, con la previsione di definizioni comuni, misure e sanzioni, offrendo maggiore certezza giuridica agli operatori e rinforzando così il mercato unico europeo.

È necessario, però, integrare la portata dell'ambito di applicazione proposto dalla Commissione europea, specificando che gli Stati membri possono prevedere o mantenere norme nazionali più restrittive, in conformità con il principio di armonizzazione minima. Queste, infatti, possono fungere da stimolo e da leva all'interno del mercato interno.

Le definizioni proposte, in linea con l'Accordo TRIPS vigente, rendono la legislazione europea in linea con le norme internazionali ed è giusto procedere a miglioramenti che vadano in questa direzione.

Per quanto attiene la protezione dei consumatori, nel testo proposto si parla della salvaguardia dei diritti fondamentali. In questa proposta, però, vengono posti in rilievo non solo diritti in quanto individuo o in quanto consumatore, ma anche in quanto lavoratore o professionista e senz'altro in quanto persone giuridiche, imprese. I considerando 23 e 24 li menzionano tutti.

Il testo originario sceglie di dare maggiore evidenza ad alcuni di questi diritti. Non si condivide questo approccio limitativo, pertanto, si ritiene più equilibrato prevedere un riferimento a tutti i diritti previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Per quanto attiene il termine di prescrizione, ascoltate le esigenze varie degli operatori del mercato, si condivide l’approccio di proporre un termine minimo e massimo, ma si ritiene più adeguato aumentarlo per consentire una più efficace protezione dei segreti commerciali.

Questi richiedono, quindi, la più ampia tutela della loro riservatezza. Per questo è importante, in generale e in particolare per ciò che attiene l’ambito dei procedimenti giudiziari che mirano alla loro tutela, assicurare quelle regole o misure che possano evitare la loro divulgazione inappropriata.

Una legislazione europea adeguata sui segreti commerciali consentirà certamente, da un lato, di offrire un valido strumento alle imprese operanti nel mercato - soprattutto alle PMI che, per le loro dimensioni, spesso sono quelle che risentono di più dell’assenza di strumenti di tutela adeguati - e, dall’altro, di agevolare anche le joint venture tra imprese e, in generale, la loro cooperazione transnazionale.

EMENDAMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione giuridica, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di direttiva

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) Oltre ad essere uno strumento importante per la creazione di nuove conoscenze, l’innovazione aperta rafforza l’emergere di nuovi modelli commerciali innovativi basati sull’uso di conoscenze create congiuntamente. I segreti commerciali hanno un ruolo importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese all’interno del mercato interno e al di là di esso, nel contesto delle attività di R&S e dell’innovazione. La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno. L’innovazione aperta funge da catalizzatore per le nuove idee, consentendo loro di arrivare sul mercato per rispondere ai bisogni dei consumatori e alle sfide della società. In un mercato interno nel quale gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera siano ridotti al minimo e in cui la cooperazione non risulti falsata, la creazione intellettuale e l’innovazione dovrebbero incoraggiare gli investimenti nei processi, nei servizi e nei prodotti innovativi. Un contesto favorevole alla creazione intellettuale e all’innovazione è importante anche per la crescita dell’occupazione e per rafforzare la competitività dell’economia dell’Unione. I segreti commerciali sono tra le forme di protezione delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più usate dalle imprese. Nel contempo però essi sono anche la forma di protezione meno protetta dall’attuale quadro giuridico dell’Unione contro l’acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti da parte di terzi.

(2) Oltre ad essere uno strumento importante per la creazione di nuove conoscenze, l’innovazione aperta rafforza l’emergere di nuovi modelli commerciali innovativi basati sull’uso di conoscenze create congiuntamente. I segreti commerciali hanno un ruolo importante nel proteggere lo scambio di conoscenze tra le imprese all’interno del mercato interno e al di là di esso, nel contesto delle attività di R&S e dell’innovazione. La ricerca in collaborazione, compresa la cooperazione transfrontaliera, ha un ruolo particolarmente importante per potenziare le attività di ricerca e sviluppo delle imprese nel mercato interno. L’innovazione aperta funge da catalizzatore per le nuove idee, consentendo loro di arrivare sul mercato per rispondere ai bisogni dei consumatori e alle sfide della società. In un mercato interno nel quale gli ostacoli alla cooperazione transfrontaliera siano ridotti al minimo e in cui la cooperazione non risulti falsata, la creazione intellettuale e l’innovazione dovrebbero incoraggiare gli investimenti nei processi, nei servizi e nei prodotti innovativi. Un contesto favorevole alla creazione intellettuale e all’innovazione è importante anche per la crescita dell’occupazione e per rafforzare la competitività dell’economia dell’Unione. I segreti commerciali sono tra le forme di protezione delle creazioni intellettuali e delle conoscenze innovative più usate dalle imprese. Nel contempo però essi sono anche la forma di protezione meno protetta dall’attuale quadro giuridico dell’Unione contro l’acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti da parte di terzi. La circolazione della conoscenza e delle informazioni è da considerarsi fondamentale per assicurare dinamiche virtuose ed eque possibilità di sviluppo per le imprese, soprattutto quelle piccole e medie.

Emendamento  2

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire possibilità di ricorso sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull’oggetto da proteggere contro l’appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali, le informazioni tecnologiche e il know-how quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono note o accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.

(8) È opportuno definire norme UE intese a ravvicinare i sistemi legislativi nazionali in modo da garantire possibilità di ricorso civile sufficienti e coerenti in tutto il mercato interno in caso di acquisizione, utilizzo o divulgazione di un segreto commerciale. A tal fine è importante stabilire una definizione omogenea di segreto commerciale, senza imporre restrizioni sull’oggetto da proteggere contro l’appropriazione illecita. Detta definizione dovrebbe pertanto essere costruita in modo da comprendere le informazioni commerciali, le informazioni tecnologiche e il know-how quando esiste un legittimo interesse a mantenere la riservatezza e una legittima aspettativa circa la tutela di tale riservatezza. Tali informazioni o know-how dovrebbero avere inoltre valore commerciale, sia esso effettivo o potenziale, e la loro divulgazione dovrebbe essere tale da compromettere il legittimo interesse economico della persona che lecitamente le controlla. Per sua natura, tale definizione dovrebbe escludere le informazioni trascurabili e non estendersi alle conoscenze e alle competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro lavoro e che sono generalmente note o facilmente accessibili alle persone all'interno delle cerchie che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione.

Emendamento  3

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto di negoziare, concludere e applicare accordi collettivi e di intraprendere azioni sindacali in conformità del diritto e delle prassi nazionali che rispettano il diritto dell'Unione.

Emendamento  4

Proposta di direttiva

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter) L'acquisizione o la divulgazione di un segreto commerciale da parte di un ente pubblico, imposta o consentita dalla legge, non dovrebbe costituire un uso o una divulgazione illeciti. Tale acquisizione o divulgazione dovrebbe comunque rientrare chiaramente nel mandato dell'ente pubblico competente e il superamento del mandato dovrebbe costituire un atto illecito.

Motivazione

È necessario chiarire che l'acquisizione o la divulgazione di un segreto commerciale non è illecita quando le richieste di informazioni da parte di enti pubblici sono prescritte dalla legge.

Emendamento  5

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) In linea con il principio di proporzionalità, le misure e i mezzi di ricorso destinati a proteggere i segreti commerciali dovrebbero essere concepiti in modo da raggiungere l’obiettivo di un corretto funzionamento del mercato interno per la ricerca e l’innovazione, senza mettere a rischio altri obiettivi e principi di interesse pubblico. Sotto questo profilo, le misure e i mezzi di ricorso sono concepiti in modo da garantire che le competenti autorità giudiziarie tengano conto del valore del segreto commerciale, della gravità del comportamento che ha portato all’acquisizione, all’utilizzo o alla divulgazione illeciti di detto segreto, nonché dell’impatto di tale condotta. Occorre altresì garantire che le competenti autorità giudiziarie siano dotate del potere discrezionale di ponderare gli interessi delle parti in causa, nonché gli interessi dei terzi, compresi, se del caso, i consumatori.

(11) In linea con il principio di proporzionalità, le misure e i mezzi di ricorso destinati a proteggere i segreti commerciali dovrebbero essere concepiti in modo da raggiungere l'obiettivo di un corretto funzionamento del mercato interno per la ricerca e l'innovazione, in particolare esercitando un effetto deterrente contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, senza mettere a rischio i diritti e le libertà fondamentali né l'interesse pubblico, come la pubblica sicurezza, la tutela dei consumatori, la sanità pubblica e la protezione dell'ambiente e fatta salva la mobilità dei lavoratori. Sotto questo profilo, le misure e i mezzi di ricorso sono concepiti in modo da garantire che le competenti autorità giudiziarie tengano conto di fattori quali il valore del segreto commerciale, la gravità del comportamento che ha portato all’acquisizione, all’utilizzo o alla divulgazione illeciti di detto segreto, nonché l’impatto di tale condotta. Occorre altresì garantire che le competenti autorità giudiziarie siano dotate del potere discrezionale di ponderare gli interessi delle parti in causa, nonché gli interessi dei terzi, compresi, se del caso, i consumatori.

Emendamento  6

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso se le misure e i mezzi di ricorso previsti fossero usati per perseguire intenti illeciti, incompatibili con gli obiettivi della presente direttiva. Pertanto, è importante garantire che le autorità giudiziarie abbiano il potere di sanzionare comportamenti abusivi da parte di attori che agiscono in malafede e presentano denunce manifestamente infondate. È altresì importante che le misure e i mezzi di ricorso previsti non limitino la libertà di espressione e di informazione (che comprende la libertà e il pluralismo dei media, come precisato nell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), né la denuncia delle irregolarità. La tutela dei segreti commerciali, pertanto, non dovrebbe estendersi ai casi in cui la divulgazione di un segreto commerciale serve l’interesse pubblico, sempre che non vengano rilevate irregolarità o malversazioni.

(12) Il corretto funzionamento del mercato interno risulterebbe compromesso se le misure e i mezzi di ricorso previsti fossero usati per perseguire intenti illeciti, quali la creazione di ostacoli ingiustificati al mercato interno o alla mobilità dei lavoratori, che sono incompatibili con gli obiettivi della presente direttiva. Pertanto, è importante garantire che le autorità giudiziarie abbiano il potere di sanzionare comportamenti abusivi da parte di attori che agiscono in malafede e presentano denunce manifestamente infondate. È altresì importante che le misure e i mezzi di ricorso previsti non limitino la libertà di espressione e di informazione (che comprende la libertà e il pluralismo dei media, come precisato nell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), né la denuncia delle irregolarità. La tutela dei segreti commerciali, pertanto, non dovrebbe estendersi ai casi in cui la divulgazione di un segreto commerciale serve l’interesse pubblico, sempre che non vengano rilevate irregolarità o malversazioni.

Emendamento  7

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Nell’interesse della certezza del diritto e considerando che i detentori legittimi del segreto commerciale dovrebbero esercitare un dovere di diligenza per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei loro segreti commerciali e il controllo del loro utilizzo, è opportuno restringere la possibilità di avviare azioni per la tutela dei segreti commerciali a un periodo limitato successivo alla data in cui il detentore del segreto commerciale è venuto a conoscenza, o aveva motivo di venire a conoscenza, dell’acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del suo segreto commerciale da parte di un terzo.

(13) Nell'interesse di preservare sia il buon funzionamento del mercato interno per la ricerca e l'innovazione sia la certezza del diritto e considerando che i detentori legittimi del segreto commerciale dovrebbero esercitare un dovere di diligenza per quanto riguarda la tutela della riservatezza dei loro segreti commerciali e il controllo del loro utilizzo, è opportuno limitare la possibilità di avviare azioni per la tutela dei segreti commerciali a un periodo di tre anni successivo alla data in cui il detentore del segreto commerciale è venuto a conoscenza, o aveva motivo di venire a conoscenza, dell'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del suo segreto commerciale da parte di un terzo.

Emendamento  8

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) L’acquisizione illecita di un segreto commerciale da parte di terzi potrebbe avere effetti devastanti sul suo legittimo detentore in quanto se il segreto venisse divulgato pubblicamente sarebbe impossibile per il suo detentore tornare alla situazione precedente alla perdita del segreto. Di conseguenza, è essenziale prevedere misure provvisorie rapide e accessibili che pongano immediatamente fine all’acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale. Tali misure devono essere disponibili senza dover attendere una decisione sul merito della controversia, nel rispetto dei diritti di difesa e del principio di proporzionalità, tenendo conto delle caratteristiche del caso di cui trattasi. Possono inoltre essere necessarie garanzie di un livello sufficiente a coprire i costi e il danno causato al convenuto da una denuncia infondata, in particolare nei casi in cui un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al legittimo detentore di un segreto commerciale.

(15) L’acquisizione illecita di un segreto commerciale da parte di terzi potrebbe avere effetti devastanti sul suo legittimo detentore in quanto se il segreto venisse divulgato pubblicamente sarebbe impossibile per il suo detentore tornare alla situazione precedente alla perdita del segreto. Di conseguenza, è essenziale prevedere misure provvisorie rapide e accessibili che pongano immediatamente fine all'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti di un segreto commerciale, anche qualora detto segreto commerciale sia utilizzato per la fornitura di servizi. Tali misure devono essere disponibili senza dover attendere una decisione sul merito della controversia, nel rispetto dei diritti di difesa e del principio di proporzionalità, tenendo conto delle caratteristiche del caso di cui trattasi. Possono inoltre essere necessarie garanzie di un livello sufficiente a coprire i costi e il danno causato al convenuto da una denuncia infondata, in particolare nei casi in cui un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile al legittimo detentore di un segreto commerciale.

Emendamento  9

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Per lo stesso motivo, è altresì importante prevedere provvedimenti intesi a prevenire ulteriori divulgazioni o utilizzi illeciti di un segreto commerciale. Affinché le misure inibitorie siano efficaci, la loro durata, quando le circostanze richiedono una durata limitata nel tempo, deve essere sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale che il terzo avrebbe potuto ottenere dall’acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale. In ogni caso, nessun provvedimento di questo tipo dovrebbe essere esecutivo se le informazioni inizialmente coperte dal segreto commerciale sono di dominio pubblico per ragioni non imputabili al convenuto.

(16) Per lo stesso motivo, è altresì importante prevedere provvedimenti intesi a prevenire ulteriori divulgazioni o utilizzi illeciti di un segreto commerciale. Affinché le misure inibitorie siano efficaci e proporzionate, la loro durata deve essere sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale che il terzo avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale, anche qualora detto segreto sia utilizzato per la fornitura di servizi, e deve essere limitata nel tempo onde evitare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza nel mercato interno. In ogni caso, nessun provvedimento di questo tipo dovrebbe essere esecutivo se le informazioni inizialmente coperte dal segreto commerciale sono di dominio pubblico per ragioni non imputabili al convenuto.

Emendamento  10

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Un segreto commerciale può essere utilizzato illecitamente per progettare, fabbricare o commercializzare merci, o loro componenti, che possono diffondersi in tutto il mercato interno, cosa che avrebbe un impatto sugli interessi commerciali del detentore del segreto e sul funzionamento del mercato interno. In tali casi, e se il segreto commerciale in questione ha un impatto significativo sulla qualità, sul valore o sul prezzo del prodotto, oppure se ne riduce i costi o agevola o accelera la sua fabbricazione o i processi di commercializzazione, è importante mettere le autorità giudiziarie in condizione di ordinare misure appropriate al fine di garantire che tali prodotti non siano immessi sul mercato o siano ritirati dallo stesso. Considerando la natura globale del commercio, è altresì necessario che tali misure comprendano il divieto di importare dette merci nell’Unione o di immagazzinarle con l’intento di offrirle o di immetterle sul mercato. Visto il principio di proporzionalità, non è necessario che le misure correttive prevedano la distruzione delle merci quando sono possibili altre opzioni, quali ad esempio eliminare dalle merci costituenti violazione le qualità che le rendono tali oppure smaltire le merci al di fuori del mercato, ad esempio attraverso donazioni ad organizzazioni a scopo benefico.

(17) Un segreto commerciale può essere utilizzato illecitamente per progettare, fabbricare o commercializzare merci, o loro componenti, che possono diffondersi in tutto il mercato interno, cosa che avrebbe un impatto sugli interessi commerciali del detentore del segreto e sul funzionamento del mercato interno. Qualora venga dimostrata l'acquisizione illecita e se il segreto commerciale in questione ha un impatto significativo sulla qualità, sul valore o sul prezzo del prodotto, oppure se ne riduce i costi o agevola o accelera la sua fabbricazione o i processi di commercializzazione, è importante mettere le autorità giudiziarie in condizione di ordinare misure appropriate al fine di garantire che tali prodotti non siano immessi sul mercato o siano ritirati dallo stesso. Considerando la natura globale del commercio, è altresì necessario che tali misure comprendano il divieto di importare dette merci nell’Unione o di immagazzinarle con l’intento di offrirle o di immetterle sul mercato. Visto il principio di proporzionalità, non è necessario che le misure correttive prevedano la distruzione delle merci quando sono possibili altre opzioni, quali ad esempio eliminare dalle merci costituenti violazione le qualità che le rendono tali oppure smaltire le merci al di fuori del mercato, ad esempio attraverso donazioni ad organizzazioni a scopo benefico.

Emendamento  11

Proposta di direttiva

Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) La presente direttiva non deve pregiudicare l’applicazione del diritto in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le misure previste nella presente direttiva non devono essere utilizzate per limitare indebitamente la concorrenza con modalità che contravvengono a detto trattato.

(27) La presente direttiva non deve pregiudicare l’applicazione del diritto in materia di concorrenza, in particolare gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Le misure previste nella presente direttiva non devono essere utilizzate per limitare ingiustamente la concorrenza, ritardare l'accesso al mercato interno e/o creare ostacoli alla mobilità dei lavoratori con modalità che contravvengono a detto trattato.

 

Emendamento  12

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) Le misure adottate per proteggere i segreti commerciali contro l’acquisizione, la divulgazione e l’utilizzo illeciti non devono pregiudicare l’applicazione di qualsiasi altra pertinente normativa in altri settori, compresi i diritti di proprietà intellettuale, la tutela della vita privata, l’accesso ai documenti e il diritto contrattuale. Tuttavia, se il campo di applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8 e quello della presente direttiva si sovrappongono, la presente direttiva prevale in quanto lex specialis,

(28) Le misure adottate per proteggere i segreti commerciali contro l'acquisizione, la divulgazione e l'utilizzo illeciti non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di qualsiasi altra pertinente normativa in altri settori, compresi la tutela dell'ambiente e la responsabilità ambientale, la tutela dei consumatori, i requisiti sanitari e di sicurezza, la tutela della salute, i diritti di proprietà intellettuale, la tutela della vita privata, l'accesso ai documenti e alle informazioni e il diritto contrattuale. Tuttavia, se il campo di applicazione della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio8 e quello della presente direttiva si sovrappongono, la presente direttiva prevale in quanto lex specialis,

__________________

__________________

8 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag.45).

 

8 Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag.45).

Emendamento  13

Proposta di direttiva

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva stabilisce le norme relative alla tutela contro l’acquisizione, la divulgazione e l’utilizzo illeciti dei segreti commerciali.

La presente direttiva stabilisce le norme relative alla tutela contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali).

Emendamento  14

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

(1) “segreto commerciale”, informazioni che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

(1) "segreto commerciale", know-how e informazioni commerciali che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

Emendamento  15

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) hanno valore commerciale in quanto segrete;

(b) hanno un reale o potenziale valore commerciale in quanto segrete;

Emendamento  16

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) sono state sottoposte, da parte della persona che lecitamente le controlla, a misure adeguate a mantenerle segrete nel caso in questione.

(c) sono state sottoposte, da parte del detentore del segreto commerciale, a misure adeguate a mantenerle segrete nel caso in questione.

Motivazione

Sostituzione volta a garantire la coerenza con la terminologia utilizzata all'articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento  17

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis) sono relative a prove o ad altri dati segreti, la cui elaborazione comporti un considerevole impegno e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.

Emendamento  18

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)       "merci costituenti violazione", le merci la cui progettazione, qualità, fabbricazione o commercializzazione beneficiano in maniera significativa di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.

(4) "merci costituenti violazione ", le merci la cui progettazione, qualità, caratteristiche, funzionamento, fabbricazione o commercializzazione beneficiano di segreti commerciali acquisiti, utilizzati o divulgati illecitamente.

Motivazione

L'aggiunta dei termini "caratteristiche" e "funzionamento" include altri aspetti al di là della qualità delle merci. Una merce dovrebbe essere considerata "costituente violazione" se beneficia in qualche modo di un segreto commerciale indebitamente ottenuto, indipendentemente dal fatto che lo faccia "in maniera significativa" o meno.

Emendamento  19

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. L’acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata intenzionalmente o per negligenza grave in uno dei seguenti modi:

2. L’acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita ogniqualvolta effettuata in uno dei seguenti modi:

Emendamento  20

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) accesso non autorizzato o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali il segreto commerciale può essere dedotto;

(a) accesso non autorizzato o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale;

Motivazione

È necessario chiarire che il detentore del segreto commerciale è protetto soltanto dall'acquisizione illecita del segreto commerciale e non dal reverse engineering, che è lecito.

Emendamento  21

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

3. L’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale, intenzionalmente o per negligenza grave, da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

3. L’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che soddisfa una delle seguenti condizioni:

Emendamento  22

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti ogniqualvolta un soggetto, al momento dell’utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto commerciale è stato ottenuto da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente ai sensi del paragrafo 3.

4. L’acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti ogniqualvolta un soggetto, al momento dell'acquisizione, dell’utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto commerciale è stato ottenuto, direttamente o indirettamente, da un altro soggetto che lo stava utilizzando o divulgando illecitamente ai sensi del paragrafo 3.

Emendamento  23

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La produzione, l’offerta o la commercializzazione consapevole e deliberata di merci costituenti violazione oppure l’importazione, l’esportazione o il magazzinaggio di merci costituenti violazione a detti fini sono da considerarsi un utilizzo illecito di un segreto commerciale.

5. La produzione, l'offerta o la commercializzazione di merci costituenti violazione oppure l'importazione, l'esportazione o il magazzinaggio di merci costituenti violazione a detti fini sono anche da considerarsi un utilizzo illecito di un segreto commerciale quando il soggetto che svolgeva tali attività era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto esserlo, del fatto che il segreto commerciale era stato utilizzato illecitamente ai sensi del paragrafo 3.

Emendamento  24

Proposta di direttiva

Articolo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L’acquisizione dei segreti commerciali è considerata lecita qualora ottenuta con una delle seguenti modalità:

1. L’acquisizione dei segreti commerciali è considerata lecita qualora ottenuta con una delle seguenti modalità:

(a) scoperta o creazione indipendente;

(a) scoperta o creazione indipendente;

(b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni;

(b) osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione del segreto commerciale;

(c) esercizio del diritto all’informazione e alla consultazione da parte di rappresentanti dei lavoratori, in conformità al diritto dell’Unione nonché al diritto e/o alle pratiche nazionali;

(c) esercizio del diritto all’informazione e alla consultazione da parte di rappresentanti dei lavoratori, in conformità al diritto dell’Unione nonché al diritto e/o alle pratiche nazionali;

(c) qualsiasi altra pratica che, in tali circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.

(d) qualsiasi altra pratica che, in tali circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.

 

L'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione di segreti commerciali sono considerati leciti nella misura in cui tale acquisizione, utilizzo o divulgazione siano richiesti dal diritto dell'Unione o nazionale, e ammessi dalle relative disposizioni a tutela dei diritti del detentore del segreto commerciale.

2. Gli Stati membri garantiscono che non sussiste titolo a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva qualora l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione presunti di segreti commerciali avvengano nelle seguenti circostanze:

2. L'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali sono da considerarsi leciti nella misura in cui l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione presunti di segreti commerciali avvengano nelle seguenti circostanze:

(a) per fare un uso lecito del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

(a) per fare un uso lecito del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

(b) per rivelare una condotta scorretta, un’irregolarità o un’attività illecita da parte dell’attore, a condizione che l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione presunti dei segreti commerciali fossero necessari a tale rivelazione e che il convenuto abbia agito nell’interesse pubblico;

(b) per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita, a condizione che l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione presunti del segreto commerciale fossero necessari a tale rivelazione e che il convenuto abbia agito nell'interesse pubblico;

(c) il segreto commerciale è stato divulgato dai lavoratori ai loro rappresentanti in quanto parte del legittimo esercizio delle loro funzioni rappresentative;

(c) il segreto commerciale è stato divulgato dai lavoratori ai loro rappresentanti in quanto parte del legittimo esercizio delle loro funzioni rappresentative in conformità al diritto dell'Unione nonché al diritto e/o alle pratiche nazionali;

(d) per adempiere ad obbligazioni extracontrattuali;

 

(e) per proteggere un legittimo interesse.

(e) per proteggere un legittimo interesse riconosciuto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale.

 

2 bis. La presente direttiva non pregiudica:

 

(a) l'applicazione delle regole nazionali o dell'Unione che impongono al detentore del segreto commerciale di rivelare, per motivi di interesse pubblico, le informazioni, compresi i segreti commerciali, alle autorità pubbliche nell'espletamento delle loro funzioni;

 

 

(b) l'utilizzo di informazioni, conoscenze, qualifiche e competenze acquisite dai dipendenti in un'occupazione precedente, nella misura in cui non sia contemplato all'articolo 3.

Emendamento  25

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

(b) tale da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi nel mercato interno;

(b) tale da evitare la creazione di ostacoli ai legittimi scambi, alla concorrenza e alla mobilità dei lavoratori nel mercato interno;

Emendamento  26

Proposta di direttiva

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che le azioni intese a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva possono essere proposte entro un periodo compreso tra uno e due anni dalla data in cui l’attore è venuto a conoscenza, o ha avuto motivo di essere a conoscenza, dell’ultimo fatto alla base dell’azione.

Gli Stati membri garantiscono che le azioni intese a chiedere l’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva possano essere proposte entro un termine di tre anni dalla data in cui l’attore è venuto a conoscenza, o ha avuto motivo di essere a conoscenza, dell’ultimo fatto alla base dell’azione.

Emendamento  27

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che le parti, i loro rappresentanti legali, il personale giudiziario, i testimoni, gli esperti e tutte le altre persone che partecipano ai procedimenti giudiziari in materia di acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti di un segreto commerciale, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non sono autorizzati a usare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale di cui siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione al procedimento o dell’accesso a detta documentazione.

Gli Stati membri assicurano che le parti, i loro rappresentanti legali, il personale giudiziario, i testimoni, gli esperti e tutte le altre persone che partecipano ai procedimenti giudiziari in materia di acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti di un segreto commerciale, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non sono autorizzati a usare né a rivelare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale di cui siano venuti a conoscenza a seguito della partecipazione al procedimento o dell’accesso a detta documentazione. Gli Stati membri possono inoltre consentire alle competenti autorità giudiziarie di adottare siffatte misure di propria iniziativa.

Emendamento  28

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

L’obbligo di cui al primo comma viene meno in uno qualsiasi dei seguenti casi:

L’obbligo di cui al primo comma resta in vigore fino alla conclusione del procedimento giudiziario. In ogni caso, l'obbligo viene meno in uno qualsiasi dei seguenti casi:

Emendamento  29

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) se nel corso del procedimento giudiziario il presunto segreto commerciale risulta non soddisfare i requisiti di cui all’articolo 2, paragrafo 1;

(a) se da una decisione definitiva risulta che il presunto segreto commerciale non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 2, punto (1);

Emendamento  30

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri devono inoltre garantire che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta debitamente motivata di una delle parti, adottare le misure specifiche necessarie a salvaguardare la riservatezza di ciascun segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l’acquisizione, la divulgazione o l’utilizzo illeciti di un segreto commerciale.

Gli Stati membri devono inoltre garantire che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta motivata di una delle parti, adottare le misure specifiche necessarie a salvaguardare la riservatezza di ciascun segreto commerciale o presunto segreto commerciale utilizzato o menzionato nel corso dei procedimenti giudiziari concernenti l’acquisizione, la divulgazione o l’utilizzo illeciti di un segreto commerciale. Gli Stati membri possono inoltre autorizzare le autorità giudiziarie competenti ad adottare misure d'ufficio.

Emendamento  31

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) limitare l’accesso, totale o parziale, a qualsiasi documento contenente segreti commerciali prodotto dalle parti o da terzi;

(a) limitare l'accesso, totale o parziale, a qualsiasi documento contenente segreti commerciali prodotto dalle parti o da terzi, a condizione che entrambe le parti interessate o i loro rappresentanti vi abbiano accesso;

Motivazione

Per assicurare che entrambe le parti abbiano accesso a informazioni di rilevanza essenziale per la causa.

Emendamento  32

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) limitare l’accesso alle udienze e alle loro registrazioni o trascrizioni quando sussiste la possibilità di divulgazione di segreti commerciali. In circostanze eccezionali, e previa adeguata giustificazione, le competenti autorità giudiziarie possono limitare l’accesso delle parti a dette udienze e ordinare lo svolgimento di queste ultime solo in presenza dei rappresentanti legali delle parti e degli esperti autorizzati tenuti all’obbligo di riservatezza di cui al paragrafo 1;

(b) limitare l'accesso alle udienze e alle loro registrazioni o trascrizioni, quando sussiste la possibilità di divulgazione di segreti commerciali o presunti segreti commerciali, ad un numero ristretto di persone, a condizione che almeno una persona di ciascuna parte, il rispettivo avvocato o rappresentante nel procedimento e il personale giudiziario abbiano ottenuto pieno accesso a tale udienza, registrazione o trascrizione;

Emendamento  33

Proposta di direttiva

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel decidere l’accoglimento o il rigetto della domanda di cui al paragrafo 2 e nel valutare la sua proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie tengono conto sia dei legittimi interessi delle parti e, se del caso, di terzi, sia dei potenziali danni a carico di una delle parti e, se del caso, di terzi, derivanti dall’accoglimento o dal rifiuto della domanda.

3. Nel decidere l'accoglimento o il rigetto delle misure per la tutela di un segreto commerciale e nel valutare la loro proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie tengono conto della necessità di garantire il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo, dei legittimi interessi delle parti e, se del caso, di terzi, dei potenziali danni a carico di una delle parti e, se del caso, di terzi, derivanti dall'accoglimento o dal rifiuto della domanda.

Emendamento  34

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possono, su richiesta del detentore del segreto commerciale, ordinare le seguenti misure provvisorie e cautelari nei confronti del presunto autore della violazione:

1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta del detentore del segreto commerciale, ordinare le seguenti misure provvisorie e cautelari nei confronti del presunto autore della violazione:

Motivazione

Emendamento linguistico – concerne solo la versione italiana. Il verbo "possono" è modificato in "possano" al fine di rispettare meglio la consecutio temporum nella frase.

Emendamento  35

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità giudiziarie possono subordinare il proseguimento della presunta acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita di un segreto commerciale alla costituzione di garanzie intese a garantire il risarcimento del detentore del segreto commerciale.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità giudiziarie possano, in alternativa alle misure previste al paragrafo 1, subordinare il proseguimento della presunta acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita di un segreto commerciale alla costituzione di garanzie intese a garantire il risarcimento del detentore del segreto commerciale.

Emendamento  36

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Relativamente alle misure di cui all’articolo 9, gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie dispongano del potere di esigere dall’attore la produzione delle prove ragionevolmente disponibili e atte a dimostrare l’esistenza del segreto commerciale, la legittimità della sua detenzione da parte dell’attore oppure l’illiceità della sua acquisizione, utilizzo o divulgazione oppure che ne sia imminente l’illecita acquisizione, utilizzo o divulgazione.

1. Relativamente alle misure di cui all’articolo 9, gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie dispongano del potere di esigere dall’attore la produzione delle prove ragionevolmente disponibili attestanti che la questione in oggetto costituisce un segreto commerciale, la legittimità della sua detenzione da parte dell'attore oppure l'illiceità della sua acquisizione, utilizzo o divulgazione oppure che ne sia imminente l'illecita acquisizione, utilizzo o divulgazione.

Emendamento  37

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che, nel decidere in merito all’accoglimento o al rifiuto della domanda e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie sono tenute a prendere in considerazione il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo, la condotta del convenuto nell’acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l’impatto della divulgazione o dell’utilizzo illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l’impatto che l’accoglimento o il diniego delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l’interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione.

2. Gli Stati membri assicurano che, nel decidere in merito all'accoglimento o al rifiuto della domanda e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione tutti gli aspetti pertinenti del caso, quali il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo, la condotta del convenuto nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l'impatto della divulgazione o dell'utilizzo illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il diniego delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione.

Emendamento  38

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possono subordinare le misure provvisorie di cui all’articolo 9 alla costituzione, da parte dell’attore, di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad assicurare il risarcimento dell’eventuale danno subito dal convenuto e, se del caso, da qualsiasi altra persona interessata dalle misure.

4. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie possano subordinare le misure provvisorie di cui all’articolo 9 alla costituzione, da parte dell’attore, di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente destinata ad assicurare il risarcimento dell’eventuale danno subito dal convenuto e, se del caso, da qualsiasi altra persona interessata dalle misure.

Motivazione

Emendamento linguistico – concerne solo la versione italiana. Il verbo "possono" è modificato in "possano" al fine di rispettare meglio la consecutio temporum nella frase.

Emendamento  39

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell’attore, ordinare quanto segue nei confronti dell’autore della violazione:

1. Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale, le competenti autorità giudiziarie possano, su richiesta dell’attore, ordinare nei confronti dell’autore della violazione una o più delle seguenti misure:

Emendamento  40

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) una dichiarazione di violazione;

soppresso

Emendamento  41

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che, nell’esaminare le domande di accoglimento delle ingiunzioni e delle misure correttive di cui all’articolo 11 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie prendono in considerazione il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo, la condotta dell’autore della violazione nell’acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l’impatto della divulgazione o dell’utilizzo illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l’impatto che l’accoglimento o il rifiuto delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l’interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione.

Gli Stati membri assicurano che, nell'esaminare le domande di accoglimento delle ingiunzioni e delle misure correttive di cui all'articolo 11 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie siano tenute a prendere in considerazione le circostanze specifiche del caso. Tale valutazione concerne, ove opportuno, il valore del segreto commerciale, le misure adottate per tutelarlo, la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l'impatto della divulgazione o dell'utilizzo illeciti del segreto commerciale, i legittimi interessi delle parti e l'impatto che l'accoglimento o il rifiuto delle misure potrebbe avere per le parti, i legittimi interessi di terzi, l'interesse pubblico e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare la libertà di espressione e di informazione.

Emendamento  42

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Quando le autorità competenti limitano la durata della misura di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), detta durata è sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale o economico che l’autore della violazione avrebbe potuto ottenere dall’acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti del segreto commerciale.

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti limitino di conseguenza la durata della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), in modo che sia sufficiente ad eliminare qualsiasi vantaggio commerciale o economico che l'autore della violazione avrebbe potuto ottenere dall'acquisizione, divulgazione o utilizzo illeciti del segreto commerciale.

Motivazione

Se il convenuto non può più ottenere un vantaggio commerciale dall'appropriazione illecita, l'ulteriore estensione dell'ingiunzione serve soltanto come deterrente e sanzione, ostacolando al contempo la concorrenza e l'innovazione.

Emendamento  43

Proposta di direttiva

Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

Quando al posto dell’ordine di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera a), viene disposto l’indennizzo, quest’ultimo non supera l’importo dei diritti che sarebbero stati dovuti se il soggetto interessato avesse richiesto l’autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l’utilizzo del segreto commerciale avrebbe potuto essere vietato.

Quando al posto dell'ordine di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), viene disposto l'indennizzo, quest'ultimo non supera l'importo dei diritti che sarebbero stati dovuti se il soggetto interessato avesse richiesto l'autorizzazione ad utilizzare il segreto commerciale in questione per il periodo di tempo per il quale l'utilizzo del segreto commerciale avrebbe potuto essere vietato.

Emendamento  44

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie, su richiesta della parte lesa, ordinino all’autore della violazione che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del carattere illecito dell’acquisizione, divulgazione o utilizzo del segreto commerciale, di risarcire al detentore del segreto commerciale danni corrispondenti al pregiudizio effettivo subito.

1. Gli Stati membri assicurano che le competenti autorità giudiziarie, su richiesta della parte lesa, ordinino all'autore della violazione che era o avrebbe dovuto essere a conoscenza del carattere illecito dell'acquisizione, divulgazione o utilizzo del segreto commerciale, di risarcire al detentore del segreto commerciale danni adeguati al pregiudizio effettivo subito a seguito della violazione.

 

In conformità delle leggi e prassi nazionali, gli Stati membri possono limitare la responsabilità per danni dei dipendenti nei confronti del datore di lavoro per l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illeciti di un segreto commerciale del datore di lavoro, se avvenuti involontariamente.

Emendamento  45

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel decidere se ordinare o meno una misura di pubblicazione e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie prendono in considerazione gli eventuali danni che tale misura può provocare alla vita privata e alla reputazione dell’autore della violazione, qualora questi sia una persona fisica, il valore del segreto commerciale, la condotta dell’autore della violazione nell’acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, l’impatto della divulgazione o dell’utilizzo illecito del segreto commerciale, nonché il rischio di ulteriore utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale da parte dell’autore della violazione.

3. Nel decidere se ordinare o meno una delle misure di cui al paragrafo 1 e nel valutarne la proporzionalità, le competenti autorità giudiziarie prendono in considerazione se le informazioni sull'autore della violazione consentirebbero l'identificazione di una persona fisica e, in tal caso, se la pubblicazione di tali informazioni sarebbe giustificata, in particolare alla luce dei seguenti criteri: gli eventuali danni che tale misura può provocare alla vita privata e alla reputazione dell'autore della violazione, la condotta dell'autore della violazione nell'acquisire, divulgare o utilizzare il segreto commerciale, nonché il rischio di ulteriore utilizzo o divulgazione illeciti del segreto commerciale da parte dell'autore della violazione.

PROCEDURA

Titolo

Protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti

Riferimenti

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

9.12.2013

 

 

 

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

IMCO

9.12.2013

Relatore per parere

       Nomina

Lara Comi

7.10.2014

Esame in commissione

18.3.2014

5.11.2014

17.11.2014

3.12.2014

 

21.1.2015

23.2.2015

16.3.2015

 

Approvazione

24.3.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

4

7

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Daniel Dalton, Nicola Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Liisa Jaakonsaari, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Igor Šoltes, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Roberta Metsola, Franz Obermayr, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Sabine Verheyen, Inês Cristina Zuber

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jonathan Arnott, Philippe De Backer, Ashley Fox, Andrey Novakov

PROCEDURA

Titolo

Protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti

Riferimenti

COM(2013)0813 – C7-0431/2013 – 2013/0402(COD)

Presentazione della proposta al PE

27.11.2013

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

JURI

9.12.2013

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

EMPL

23.10.2014

ITRE

9.12.2013

IMCO

9.12.2013

 

Pareri non espressi

       Decisione

EMPL

23.10.2014

 

 

 

Relatore

       Nomina

Constance Le Grip

22.9.2014

 

 

 

Esame in commissione

13.10.2014

11.11.2014

23.3.2015

16.4.2015

Approvazione

16.6.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

2

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Constance Le Grip, Cecilia Wikström

Deposito

22.6.2015

  • [1]  GU C 226 del 16.7.2014, pag. 48.
  • [2] * Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo grassetto e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.
  • [3]  GU C 226 del 16.7.2014, pag. 48.
  • [4]  GU C […] del […], pag. […].
  • [5]           Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).
  • [6]  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
  • [7]  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).
  • [8]  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 041 del 14.2.2003, pag. 26).
  • [9]  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1)
  • [10]  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
  • [11]  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).
  • [12]  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).
  • [13]  Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag.45).