SECONDA RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

7.9.2015 - (COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Timothy Kirkhope


Procedura : 2011/0023(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0248/2015
Testi presentati :
A8-0248/2015
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

(COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0032),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, lettera d), e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0039/2011),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visti i contributi presentati dal Parlamento bulgaro, dal Senato ceco, dal Bundesrat tedesco, dal Senato italiano, dal Senato romeno, dal Consiglio nazionale austriaco, dal Parlamento portoghese e dal Senato olandese sul progetto di atto legislativo,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 maggio 2001[1],

–  visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati del 25 marzo 2011[2],

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12, Digital Rights Ireland e Seitlinger e altri[3],

–  vista la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati[4],

–  visti gli articoli 59 e 188 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i trasporti e il turismo (A7‑0150/2013),

–  vista la decisione della Conferenza dei presidenti del 18 settembre 2014 sulle questioni pendenti dalla settima legislatura parlamentare,

–  visti la seconda relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0248/2015),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Proposta di

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi

sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) Lo scopo della presente direttiva è garantire la sicurezza, proteggere la vita e l'incolumità delle persone, nonché creare un quadro normativo per la tutela e lo scambio dei dati del codice di prenotazione (PNR) tra Stati membri e autorità di contrasto.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) I dati PNR sono necessari per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.

(5) I dati PNR sono necessari per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale, e rafforzare così la sicurezza interna.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) I dati PNR aiutano le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

(6) I dati PNR possono aiutare le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi di natura transnazionale, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere le prove necessarie e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati.

(7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi di natura transnazionale o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Il trattamento dei dati personali deve essere proporzionato all'obiettivo specifico di sicurezza perseguito dalla presente direttiva.

(8) Il trattamento dei dati personali deve essere necessario e proporzionato all'obiettivo specifico perseguito dalla presente direttiva.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei e degli operatori economici diversi dai vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) I vettori aerei già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La presente direttiva non deve imporre ai vettori aerei di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di fornire altri dati rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei.

(11) I vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La presente direttiva non deve imporre ai vettori aerei o agli operatori economici diversi dai vettori aerei di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di fornire altri dati rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei e agli operatori economici diversi dai vettori aerei.

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Gli operatori economici diversi dai vettori aerei, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, vendono viaggi "tutto compreso" che utilizzano voli charter per i quali raccolgono e trattano dati PNR dei clienti senza necessariamente trasferire i dati alla linea aerea che opera il volo passeggeri.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 ter) Ciascuno Stato membro dovrebbe sostenere i costi legati al funzionamento e alla manutenzione del proprio sistema PNR, compresi i costi per la designazione e il funzionamento di un'autorità competente e di un'autorità nazionale di controllo. I costi sostenuti per il trasferimento dei dati PNR custoditi dalle compagnie aeree nei loro sistemi di prenotazione alle agenzie nazionali di contrasto e alle autorità competenti dovrebbero essere a carico delle compagnie aeree.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo37 e che la definizione di reati gravi sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri38. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità. È altresì opportuno che la definizione di reati gravi di natura transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio e dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio37. È altresì opportuno che la definizione di reati gravi di natura transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio e includa i reati contemplati nella presente direttiva.

__________________

__________________

37 GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3. Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

37 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3).

38 GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

38 Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) È auspicabile che i dati PNR siano trasferiti ad un'unica unità designata (unità informazioni sui passeggeri) dello Stato membro interessato, in modo da garantire la trasparenza e ridurre i costi per i vettori aerei.

(13) È auspicabile che i dati PNR siano trasferiti ad un'unica unità designata (unità informazioni sui passeggeri) dello Stato membro interessato, in modo da garantire la trasparenza e ridurre i costi per i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei. Lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dovrebbe avvenire tramite l'applicazione di rete per lo scambio di informazioni protette (SIENA) in modo da garantire la condivisione delle informazioni e l'interoperabilità tra gli Stati membri.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali elenchi non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi di natura transnazionale, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali, applicando norme elevate conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la "Carta"), alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (in prosieguo: la "Convenzione n. 108") e alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la "CEDU"). In tali insiemi di dati non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere esclusivamente i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri di cui alla presente direttiva.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Attualmente esistono due metodi di trasferimento dei dati: il metodo "pull", per cui le autorità competenti dello Stato membro che chiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo ed estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti; il metodo "push", per cui i vettori aerei trasferiscono ("push") i dati richiesti all'autorità richiedente, mantenendo il controllo dei dati forniti. È opinione condivisa che il metodo "push" offra un livello più elevato di protezione dei dati e debba essere obbligatorio per tutti i vettori aerei.

(15) Attualmente esistono due metodi di trasferimento dei dati: il metodo "pull", per cui le autorità competenti dello Stato membro che chiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo ed estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti; il metodo "push", per cui i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei trasferiscono ("push") i dati richiesti all'autorità richiedente, mantenendo il controllo dei dati forniti. È opinione condivisa che il metodo "push" offra un livello più elevato di protezione dei dati e debba essere obbligatorio per tutti i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) La Commissione sostiene gli orientamenti sui PNR dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO). È pertanto necessario basarsi su questi orientamenti per adottare i formati di dati supportati dai vettori aerei per il trasferimento dei dati PNR agli Stati membri. Ne consegue che i formati di dati supportati e i pertinenti protocolli applicabili al trasferimento di dati a cura dei vettori aerei debbano essere adottati in conformità della procedura consultiva di cui al regolamento (UE) n. … del Parlamento europeo e del Consiglio […], assicurando anche il coinvolgimento del Parlamento europeo [……………..]

(16) La Commissione sostiene gli orientamenti sui PNR dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO). È pertanto necessario basarsi su questi orientamenti per adottare i formati di dati supportati dai vettori aerei e dagli operatori economici diversi dai vettori aerei per il trasferimento dei dati PNR agli Stati membri. Onde garantire un siffatto trasferimento dei dati PNR, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) riguardo all'adozione di un elenco dei formati di dati supportati e dei protocolli comuni accettati applicabili al trasferimento di dati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR. In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente direttiva, queste sanzioni potrebbero includere, in casi eccezionali, provvedimenti quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio.

(17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei e agli operatori economici diversi dai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei e degli operatori economici diversi dai vettori aerei che non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR e della loro protezione. In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente direttiva, queste sanzioni potrebbero includere, in casi eccezionali, provvedimenti quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe impegnarsi a valutare le minacce potenziali connesse ai reati di terrorismo e ai reati gravi.

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe impegnarsi a valutare le minacce potenziali connesse ai reati di terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale.

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione conformemente agli articoli 8 e 21 della Carta, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 bis) I risultati del trattamento dei dati PNR non dovrebbero in alcun caso essere utilizzati dagli Stati membri per eludere gli obblighi a loro carico ai sensi della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiati del 28 luglio 1951, integrata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, né per negare ai richiedenti asilo possibilità di immigrazione legali, sicure ed efficaci, nel territorio dell'Unione per esercitare il loro diritto alla protezione internazionale.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Considerando 19 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(19 ter) Tenendo pienamente conto delle conseguenze della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-293/12, Digital Rights Ireland e C-594/12, Seitlinger e altri, è opportuno che l'applicazione della presente direttiva garantisca il rispetto dei diritti fondamentali, del diritto alla vita privata e del principio di proporzionalità. È altresì opportuno che sia veramente conforme agli obiettivi di quanto è necessario e proporzionato per garantire gli interessi generali riconosciuti dall'Unione, come pure la necessità di tutelare i diritti e le libertà di terzi nella lotta al terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale. L'applicazione della presente direttiva dovrebbe inoltre essere debitamente giustificata e andrebbero previste le garanzie necessarie ad assicurare la legalità dell'eventuale conservazione, analisi, trasferimento e impiego dei dati PNR.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)39 e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge40. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere con altri Stati membri e a livello di Unione, ad esempio tramite Europol, i dati PNR che ricevono, quando ciò è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale o ai fini della prevenzione di immediate e gravi minacce alla sicurezza pubblica. In ogni caso, le Unità d'informazione sui passeggeri dovrebbero trasmettere senza indugio i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri ai fini di ulteriori indagini. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio39 e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio40. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria e non nuocere all'elevato grado di tutela della vita privata e dei dati personali, conformemente alla Carta, alla Convenzione n. 108 e alla CEDU.

__________________

__________________

39 GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

39 Decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) (GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37).

40 GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

40 Decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 settembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge (GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89).

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(20 bis) È opportuno garantire lo scambio di informazioni tramite un sistema sicuro dell'Unione per lo scambio dei dati PNR tra Stati membri e tra questi ultimi ed Europol. Ad Europol potrebbero essere affidati lo sviluppo e la gestione operativa di un siffatto sistema. Nell'ambito di questo sistema potrebbe essere creato uno sportello unico per registrare e trasmettere le richieste di scambio di informazioni. Il Garante europeo della protezione dei dati dovrebbe essere incaricato di sorvegliare il trattamento dei dati personali effettuato mediante tale sistema unionale per lo scambio di dati PNR con Europol.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Il periodo di conservazione dei dati PNR deve essere proporzionato agli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Tenuto conto della loro natura e uso, è necessario che i dati PNR siano conservati per un periodo abbastanza lungo per poter effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini. Per evitare un uso sproporzionato, è necessario che dopo un periodo iniziale i dati siano resi anonimi e accessibili soltanto a condizioni molto rigorose e limitate.

(21) Il periodo di conservazione dei dati PNR deve essere necessario e proporzionato agli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale. Tenuto conto della loro natura e uso, è necessario che i dati PNR siano conservati per un periodo abbastanza lungo per poter effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini. Per evitare un uso sproporzionato, è necessario che dopo un periodo iniziale i dati siano mascherati e accessibili soltanto a condizioni molto rigorose e limitate.

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(21 bis) È opportuno che i dati PNR siano trattati quanto più ampiamente possibile, fatto salvo il mascheramento, al fine di garantire il massimo grado di protezione dei dati, impedendo a coloro che vi hanno accesso di identificare l'interessato e di trarre conclusioni su quali persone sono collegate ai dati in questione. La reidentificazione dei dati mascherati dovrebbe essere possibile soltanto a determinate condizioni che garantiscano un elevato grado di protezione dei dati.

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Il trattamento a livello nazionale dei dati PNR effettuato in ciascuno Stato membro dall'Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti deve rispondere a una norma di protezione dei dati personali ai sensi della legislazione nazionale che sia in linea con la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale41 (di seguito "decisione quadro 2008/977/GAI") e sue successive modificazioni.

(23) Il trattamento a livello nazionale dei dati PNR effettuato in ciascuno Stato membro dall'Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti deve rispondere a una norma di protezione dei dati personali ai sensi della legislazione nazionale che sia in linea con la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio41 e con la legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati, tra cui gli obblighi specifici in materia sanciti dalla presente direttiva.

__________________

__________________

41 GU L 350 del 30.12.2008.

41 Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008).

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) In considerazione del diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che i diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati PNR che li riguardano, cioè il diritto di accesso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco, così come il diritto a compensazione e il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale, siano conformi alla decisione quadro 2008/977/GAI.

(24) In considerazione del diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che i diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati PNR che li riguardano, cioè il diritto di accesso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco, così come il diritto a compensazione e il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale, siano conformi alla decisione quadro 2008/977/GAI, alla legislazione dell'Unione sulla protezione dei dati e all'elevato grado di tutela garantito dalla Carta e dalla CEDU.

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Considerando 25

Testo della Commissione

Emendamento

(25) In ordine al diritto del passeggero di essere informato del trattamento dei propri dati personali, gli Stati membri devono fare in modo che i passeggeri ricevano informazioni accurate sulla raccolta dei dati PNR e sul loro trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri.

(25) In ordine al diritto del passeggero di essere informato del trattamento dei propri dati personali, gli Stati membri devono fare in modo che i passeggeri ricevano informazioni accurate, facilmente accessibili e comprensibili, sulla raccolta dei dati PNR e sul loro trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri, nonché sui loro diritti in qualità di soggetti interessati.

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso e conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo.

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo in virtù di un accordo internazionale o caso per caso e soltanto nel pieno rispetto delle disposizioni adottate dagli Stati membri conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo, come pure ai principi di necessità e proporzionalità dello stesso trasferimento e all'elevato grado di tutela garantito dalla Carta, dalla Convenzione n. 108 e dalla CEDU. Qualora riscontri che il trasferimento dei dati PNR a un paese terzo viola uno dei principi di cui alla presente direttiva, l'autorità nazionale di controllo ha il diritto di sospendere il flusso di dati verso il paese in questione.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) La presente direttiva non pregiudica la possibilità che gli Stati membri istituiscano, ai sensi della legislazione nazionale, un sistema di raccolta e trattamento dei dati PNR per finalità diverse da quelle previste nella presente direttiva ovvero presso vettori diversi da quelli precisati nella presente direttiva, riguardante i voli nazionali e nel rispetto delle pertinenti norme di protezione dei dati, purché la legislazione nazionale sia conforme all'acquis dell'Unione. È opportuno che la raccolta dei dati PNR nei voli interni sia oggetto di una futura riflessione specifica.

soppresso

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e dovranno far fronte a runa molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

(29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei e gli operatori commerciali diversi dai vettori aerei fanno e dovranno far fronte a runa molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale.

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di cinque anni, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere resi anonimi dopo un periodo brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato ed è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di cinque anni, scaduto il quale i dati dovrebbero essere cancellati; i dati dovrebbero essere mascherati dopo 30 giorni e dovrebbero essere vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, si dovrebbe provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente e, in particolare, il suo responsabile della protezione dei dati siano incaricati di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR dovrebbero essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri dovrebbero altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

CAPO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente direttiva dispone il trasferimento a cura dei vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri dei voli internazionali da e verso gli Stati membri, così come il trattamento di quei dati, comprese le operazioni di raccolta, uso e conservazione a cura degli Stati membri e il loro scambio reciproco.

1. La presente direttiva dispone il trasferimento a cura dei vettori aerei e degli operatori economici diversi dai vettori aerei dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri dei voli internazionali da e verso gli Stati membri, così come il trattamento di quei dati, comprese le operazioni di raccolta, uso e conservazione a cura degli Stati membri e il loro scambio reciproco, nonché tra gli Stati membri ed Europol.

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per le seguenti finalità:

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e determinati tipi di reati gravi di natura transnazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, o per prevenire immediate e gravi minacce alla sicurezza pubblica.

a)   prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), nonché

 

b) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e d).

 

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2

Articolo 2

Definizioni

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) "vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri;

a) "vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri;

 

a bis) "operatore economico diverso dal vettore aereo", un operatore economico, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, che fornisce servizi connessi ai viaggi, fra cui la prenotazione di voli per i quali raccolgono e trattano dati PNR dei passeggeri;

b) "volo internazionale", un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo che deve atterrare nel territorio di uno Stato membro in provenienza da un paese terzo oppure deve partire dal territorio di uno Stato membro con destinazione finale in un paese terzo, compresi in entrambi i casi i voli di trasferimento o di transito;

b) "volo internazionale", un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo che deve atterrare nel territorio di uno Stato membro in provenienza da un paese terzo oppure deve partire dal territorio di uno Stato membro con destinazione finale in un paese terzo, compresi in entrambi i casi i voli di trasferimento o di transito;

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità;

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità;

d) "passeggero", chiunque, salvo i membri dell'equipaggio, sia trasportato o da trasportare in un aeromobile con il consenso del vettore;

d) "passeggero", chiunque, salvo i membri dell'equipaggio, sia trasportato o da trasportare in un aeromobile con il consenso del vettore;

e) "sistema di prenotazione", il sistema d'inventario interno del vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni;

e) "sistema di prenotazione", il sistema d'inventario interno del vettore aereo o dell'operatore economico diverso dal vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni;

f) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR richiesti alla banca dati dell'autorità richiedente;

f) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei o gli operatori economici diversi dai vettori aerei trasferiscono i dati PNR richiesti, di cui all'allegato, alla banca dati dell'autorità richiedente;

g) "reati di terrorismo", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio;

g) "reati di terrorismo", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI;

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità.;

 

i) "reati gravi di natura transnazionale", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, e se:

i) "reati gravi di natura transnazionale", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, come sancito all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio;

i) sono commessi in più di uno Stato;

 

ii) sono commessi in uno Stato ma preparati, pianificati, diretti o controllati in misura sostanziale in un altro Stato;

 

iii) sono commessi in uno Stato ma vi è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; or

 

iv) sono commessi in uno Stato ma hanno effetti sostanziali in un altro Stato.

 

 

partecipazione a un'organizzazione criminale,

 

tratta di esseri umani, favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali, traffico illecito di organi e tessuti umani,

 

sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia, stupro, mutilazione genitale femminile,

 

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,

 

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,

 

frode grave, frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea, riciclaggio di proventi di reato, riciclaggio di denaro e falsificazione e contraffazione di monete,

 

omicidio volontario, lesioni personali gravi, rapimento, sequestro e presa di ostaggi, rapina a mano armata,

 

reato informatico grave e cybercriminalità,

 

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette,

 

falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi, traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte, contraffazione e pirateria in materia di prodotti,

 

dirottamento di aereo/nave,

 

spionaggio e tradimento,

 

traffico illecito di materiale nucleare e radioattivo e relativi precursori e reati connessi alla non proliferazione,

 

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale.

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale e per prevenire immediate e gravi minacce alla sicurezza pubblica, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri". L'Unità d'informazione sui passeggeri è incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei, di conservare, trattare e analizzare tali dati e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. L'Unità d'informazione sui passeggeri è incaricata altresì di scambiare i dati PNR e i risultati del loro trattamento con le Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e con Europol, conformemente agli articoli 7 e 7 bis, nonché dello svolgimento delle valutazioni di cui all'articolo 4. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti. Gli Stati membri dotano l'Unità d'informazione sui passeggeri delle risorse sufficienti per l'esercizio delle sue funzioni.

2. Due o più Stati membri possono istituire o designare una stessa autorità che agisca in qualità di Unità d'informazione sui passeggeri. Tale unità è stabilita in uno degli Stati membri partecipanti ed è considerata l'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri partecipanti ne concordano le precise modalità di funzionamento e rispettano le prescrizioni di cui alla presente direttiva.

2. Due o più Stati membri possono istituire o designare una stessa autorità che agisca in qualità di Unità d'informazione sui passeggeri. Tale unità è stabilita in uno degli Stati membri partecipanti ed è considerata l'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri partecipanti. Gli Stati membri partecipanti ne concordano congiuntamente le precise modalità di funzionamento e rispettano le prescrizioni di cui alla presente direttiva.

3. Ciascuno Stato membro informa la Commissione entro un mese dall'istituzione dell'Unità d'informazione sui passeggeri, e può aggiornare in qualsiasi momento la sua dichiarazione. La Commissione pubblica questa informazione e gli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Ciascuno Stato membro informa la Commissione entro un mese dall'istituzione dellUnità d'informazione sui passeggeri, e aggiorna in qualsiasi momento la sua dichiarazione. La Commissione pubblica questa informazione e gli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 35

Proposta di direttiva

Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 3 bis

 

Responsabile della protezione dei dati all'interno dell'Unità d'informazione sui passeggeri

 

1. Tutti i membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri che hanno accesso ai dati PNR ricevono un'apposita formazione personalizzata sul trattamento di tali dati conformemente ai principi sulla protezione dei dati e ai diritti fondamentali.

 

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri nomina un responsabile della protezione dei dati incaricato di sorvegliare il trattamento dei dati PNR e di attuare le relative misure di salvaguardia.

 

3. Gli Stati membri garantiscono che il responsabile della protezione dei dati sia designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei dati, e della capacità di adempiere ai compiti di cui alla presente direttiva. Gli Stati membri dispongono che qualsiasi altra funzione professionale svolta dal responsabile della protezione dei dati sia compatibile con i suoi compiti e le sue funzioni in qualità di responsabile della protezione dei dati e non dia luogo a un conflitto d'interessi. Il responsabile della protezione dei dati:

 

a) sensibilizza e consiglia i membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri in merito ai loro obblighi in materia di protezione dei dati personali, comprese la formazione del personale e l'attribuzione di responsabilità;

 

b) sorveglia l'attuazione e l'applicazione degli obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente direttiva, in particolare mediante campionamenti casuali delle operazioni di trattamento dei dati;

 

c) garantisce che la documentazione e i registri siano conservati conformemente alla presente direttiva, controlla che le violazioni dei dati personali siano documentate, notificate e comunicate e segnala alle autorità competenti comportamenti illeciti nell'osservanza degli obblighi di protezione dei dati di cui alla presente direttiva;

 

d) controlla che sia dato seguito alle richieste dell'autorità nazionale di controllo e coopera con questa autorità, soprattutto su questioni riguardanti i trasferimenti di dati ad altri Stati membri o a paesi terzi; funge da punto di contatto per l'autorità nazionale di controllo per questioni connesse al trattamento dei dati PNR consultando di propria iniziativa, se del caso, l'autorità nazionale di controllo.

 

Gli Stati membri forniscono al responsabile della protezione dei dati i mezzi per adempiere alle proprie funzioni e compiti in conformità del presente articolo in modo efficace e indipendente.

 

4. Gli Stati membri garantiscono che gli interessati abbiano il diritto di contattare il responsabile della protezione dei dati, che funge da punto di contatto unico, su tutte le questioni connesse al trattamento dei dati PNR che li riguardano. Gli Stati membri garantiscono che il nome e le informazioni di contatto del responsabile della protezione dei dati siano comunicati all'autorità nazionale di controllo e al pubblico.

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Articolo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 4

Articolo 4

Trattamento dei dati PNR

Trattamento dei dati PNR

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei e da operatori economici diversi dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di uno Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri di tale Stato membro. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei e da operatori economici diversi dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella definitivamente non appena li riceve.

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri provvede al trattamento dei dati PNR unicamente per le seguenti finalità:

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri provvede al trattamento dei dati PNR unicamente per le seguenti finalità:

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5 e, se del caso, di Europol, conformemente all'articolo 7 bis. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti a norma della presente direttiva e può confrontare tali dati con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali, compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in conformità della normativa dell'Unione e riguardino persone od oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari, secondo gli obblighi di cui al paragrafo 3. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche nazionali, compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee e nazionali applicabili a tali banche dati per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con il sistema d'informazione Schengen e il sistema d'informazione dei visti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

c) rispondere, caso per caso, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse, nonché

c) rispondere, caso per caso, sulla base di elementi di prova sufficienti, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti o di Europol di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale elencati all'articolo 2, lettera i), ovvero a fini di prevenzione di una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse o, se del caso, a Europol, nonché

 

d) analizzare i dati PNR per aggiornare i criteri o definirne di nuovi al fine di effettuare valutazioni per identificare le persone che potrebbero essere implicate in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale conformemente alla lettera a).

d) analizzare i dati PNR per aggiornare i criteri o definirne di nuovi al fine di effettuare valutazioni per identificare le persone che potrebbero essere implicate in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale conformemente alla lettera a).

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Tali criteri di valutazione devono essere mirati, specifici, giustificati, proporzionati e basati sui fatti. La revisione periodica coinvolge il responsabile della protezione dei dati. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5 e siano periodicamente rivisti. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, sull'appartenenza o sull'attività sindacale e sul trattamento di dati riguardanti lo stato di salute o la vita sessuale dell'interessato.

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasferisce i dati PNR o i risultati del trattamento dei dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, lettere a) e b), per ulteriore verifica, alle autorità competenti dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso.

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasferisce i dati PNR o i risultati del trattamento dei dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, lettere a) e b), per ulteriore verifica, alle autorità competenti dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso con intervento dell'uomo.

 

4 bis. Gli Stati membri garantiscono che il responsabile della protezione dei dati abbia accesso a tutti i dati trasmessi all'Unità d'informazione sui passeggeri e da essa a un'autorità competente ai sensi del paragrafo 5. Se ritiene che la trasmissione di dati non sia stata lecita, il responsabile della protezione dei dati rinvia la questione all'autorità nazionale di controllo che ha il potere di ordinare all'autorità ricevente di cancellare tali dati.

 

4 ter. La conservazione, il trattamento e l'analisi dei dati PNR sono effettuati esclusivamente in un luogo sicuro all'interno del territorio degli Stati membri dello Spazio economico europeo.

 

4 quater. Gli Stati membri sostengono i costi per l'utilizzo, la conservazione e lo scambio di dati PNR.

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 5

Articolo 5

Autorità competenti

Autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi.

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR mascherati o i risultati del loro trattamento sistematico ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati allo scopo specifico di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale o di prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica. Europol ha il diritto di ricevere i dati PNR o i risultati del loro trattamento dalle Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri entro i limiti del suo mandato e quando necessario per l'adempimento dei suoi compiti.

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale o alla prevenzione di minacce gravi e immediate alla sicurezza pubblica.

3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'elenco delle proprie autorità competenti e può aggiornare in qualsiasi momento la sua dichiarazione. La Commissione pubblica questa informazione e gli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3. Entro ... * [dodici mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva], ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'elenco delle proprie autorità competenti e aggiorna in qualsiasi momento la sua dichiarazione. La Commissione pubblica questa informazione e gli eventuali aggiornamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o altri reati gravi.

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente allo scopo specifico di prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o altri reati gravi di natura transnazionale, su richiesta, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, o di prevenire minacce gravi e immediate alla sicurezza pubblica.

5. Il paragrafo 4 non pregiudica le competenze delle autorità di polizia e giudiziarie nazionali qualora siano individuati altri reati o indizi di reato durante l'azione di contrasto determinata da tale trattamento.

5. Il paragrafo 4 non pregiudica le competenze delle autorità di polizia e giudiziarie nazionali qualora siano individuati altri reati o indizi di reato durante l'azione di contrasto determinata dal trattamento ai fini originariamente previsti.

6. Le autorità competenti non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale.

6. Le autorità competenti non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche su dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, l'appartenenza e l'attività sindacale dell'interessato e sul trattamento di dati riguardanti il suo stato di salute o la sua vita sessuale.

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Articolo 6

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 6

Articolo 6

Obblighi dei vettori aerei

Obblighi dei vettori aerei e degli operatori economici diversi dai vettori aerei

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano ("push") i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che già li raccolgano, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei trasferiscano ("push") tutti i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che già li raccolgano nel normale svolgimento della loro attività, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo e all'operatore economico diverso dal vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato assicurando un adeguato livello di sicurezza dei dati:

2. I vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei trasferiscono i dati PNR elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato assicurando un adeguato livello di sicurezza dei dati:

a) da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di partenza del volo,

a) una volta, da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di partenza del volo,

nonché

nonché

b) immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile l'imbarco di altri passeggeri.

b) una volta, immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile l'imbarco di altri passeggeri.

3. Gli Stati membri possono consentire ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera a).

3. Gli Stati membri possono consentire ai vettori aerei e agli operatori economici diversi dai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui alla lettera a) di detto paragrafo.

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica, imminente e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi di natura transnazionale.

 

4 bis. I vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei informano debitamente i passeggeri sul tipo di dati personali raccolti per finalità di contrasto e sui diritti riguardo ai loro dati in quanto passeggeri. Tali informazioni sono fornite ai passeggeri in modo proattivo, in un formato di facile comprensione.

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7

Articolo 7

Scambio di informazioni tra Stati membri

Scambio di informazioni tra Stati membri

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), questa trasmetta i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri qualora giudichi tale trasferimento necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o i reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono i dati PNR o i risultati del loro trattamento alle rispettive autorità competenti.

1. Le Unità d'informazione sui passeggeri si scambiano automaticamente i dati sui risultati del trattamento dei dati PNR. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati del trattamento dei dati PNR, vale a dire le informazioni analitiche ottenute dai dati PNR o i risultati relativi ai soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, trasmessi per ulteriore verifica alle loro autorità competenti a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, siano trasmessi senza indugio e in modo proattivo da un'Unità d'informazione sui passeggeri alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono i risultati del trattamento dei dati PNR alle rispettive autorità competenti in conformità dell'articolo 4, paragrafo 4. Se del caso, si introduce una segnalazione conformemente all'articolo 36 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio1 bis.

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. La richiesta di tali dati può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile e trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b).

2. Le Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro sono autorizzate a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del relativo trattamento, se già predisposti conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b). La richiesta debitamente motivata di tali dati è strettamente limitata ai dati necessari nel caso specifico e può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi di natura transnazionale o per prevenire minacce immediate e gravi alla sicurezza pubblica. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati. Tale richiesta è motivata per iscritto.

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente e senza mascheratura a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro solo in casi eccezionali per rispondere a una minaccia specifica o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

3. Le Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro sono autorizzate a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro i dati PNR già mascherati e conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del trattamento dei dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente e senza mascheratura a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro solo in casi veramente eccezionali per rispondere a una minaccia specifica in tempo reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica connessa a reati di terrorismo o a reati gravi di natura transnazionale o per prevenire minacce immediate e gravi alla sicurezza pubblica. L'accesso integrale ai dati PNR è consentito unicamente con l'approvazione del capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri che ha ricevuto la richiesta.

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

 

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio.

5. In circostanze eccezionali, se è strettamente necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi di natura transnazionale o per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio, laddove tali dati siano stati conservati. Tale procedura si applica solo alle richieste relative a dati PNR già raccolti e conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri a cui è richiesto di fornire i dati.

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria internazionale. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria unionale e internazionale, in particolare Europol, la sua applicazione di rete per lo scambio di informazioni protette (SIENA) e le unità nazionali istituite conformemente all'articolo 8 della decisione 2009/371/GAI. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

 

6 bis. Allorché le informazioni analitiche ottenute dal PNR sono trasferite a norma della presente direttiva, occorre rispettare le garanzie previste al paragrafo 1.

 

__________________

 

1 bis Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Condizioni per l'accesso ai dati PNR da parte di Europol

 

1. Europol può presentare, caso per caso, all'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro una domanda elettronica e debitamente motivata per la trasmissione di dati PNR specifici o per i risultati del trattamento di dati PNR specifici, qualora ciò si riveli strettamente necessario per sostenere e rafforzare l'azione degli Stati membri nel prevenire, accertare o indagare su un reato di terrorismo specifico o su reati gravi di natura transnazionale, nella misura in cui questo reato sia di competenza di Europol conformemente alla decisione 2009/371/GAI. La richiesta motivata espone motivazioni ragionevoli in base alle quali Europol può ritenere che la trasmissione dei dati PNR o dei risultati del trattamento dei dati PNR contribuirà significativamente alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine e al perseguimento del reato in questione.

 

2. Dopo la ricezione della richiesta di Europol, un tribunale o un organo amministrativo indipendente dello Stato membro verificano tempestivamente se siano soddisfatte tutte le condizioni di cui al paragrafo 1. L'Unità d'informazione sui passeggeri comunica a Europol i dati richiesti non appena possibile, purché siano soddisfatte tali condizioni.

 

3. Europol informa il responsabile della protezione dei dati, nominato a norma dell'articolo 28 della decisione 2009/371/GAI, di qualsiasi scambio di informazioni di cui al presente articolo.

 

4. Lo scambio di informazioni di cui al presente articolo avviene tramite l'applicazione SIENA e in conformità della decisione 2009/371/GAI. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile a SIENA.

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8

Articolo 8

Trasferimento dei dati ai paesi terzi

Trasferimento dei dati ai paesi terzi

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo soltanto caso per caso e se:

1. Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo soltanto caso per caso, previa richiesta debitamente motivata sulla base di elementi di prova sufficienti, se il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, di prevenzione di una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica o di esecuzione di sanzioni penali e se l'autorità ricevente competente del paese terzo è responsabile per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati, la prevenzione di una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica o l'esecuzione di sanzioni penali, a condizione che:

a) ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio,

a) il paese terzo interessato assicuri un adeguato livello di protezione conformemente alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 bis per il trattamento di dati previsto, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni di cui alla presente direttiva;

b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, e

b) lo Stato membro presso cui sono stati ottenuti i dati abbia acconsentito al trasferimento nel rispetto della legislazione nazionale.

c) il paese terzo accetta di trasferire i dati ad un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e soltanto previa autorizzazione esplicita dello Stato membro.

In casi eccezionali, i trasferimenti dei dati PNR senza il consenso preliminare di cui al paragrafo 1 sono autorizzati solo se tali trasferimenti sono indispensabili per la prevenzione di minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo o per la protezione degli interessi fondamentali di uno Stato membro e se il consenso preliminare non può essere ottenuto in tempo utile. L'autorità responsabile a dare il consenso è informata senza indugio e il trasferimento è debitamente registrato e soggetto a verifica a posteriori.

 

In deroga al primo comma, i trasferimenti di dati sono consentiti su base sistematica a seguito della conclusione di un accordo internazionale tra un paese terzo e l'Unione.

 

2. Gli Stati membri trasferiscono i dati PNR alle autorità competenti di paesi terzi soltanto ai sensi di disposizioni conformi alla presente direttiva e soltanto previo accertamento che l'uso previsto dai destinatari è conforme a tali disposizioni e garanzie.

 

3. Sono vietati i trasferimenti successivi verso altri paesi terzi.

 

4. Qualora i dati PNR di un cittadino o di un residente di un altro Stato membro siano trasferiti verso uno paese terzo, le autorità competenti di tale Stato membro ne sono informate al più presto.

 

5. Il responsabile della protezione dei dati viene informato ogni volta che uno Stato membro trasferisce i dati PNR a norma del presente articolo. Il responsabile della protezione dei dati informa periodicamente l'autorità nazionale di controllo per quanto riguarda la trasmissione di dati ai sensi del presente articolo.

 

__________________

 

1 bis Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

Articolo 9

Periodo di conservazione dei dati

Periodo di conservazione dei dati

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di 30 giorni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei e dagli operatori economici diversi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di 30 giorni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.

2. Allo scadere del periodo di 30 giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR resi così anonimi sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

2. Allo scadere del periodo di 30 giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR mascherati sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d).

 

2 bis. Dopo aver consultato il responsabile della protezione dei dati ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), l'autorità nazionale di controllo autorizza la reidentificazione dei dati PNR mascherati e l'accesso integrale ai dati PNR laddove ritenga ragionevolmente che tale reidentificazione sia necessaria per un'indagine in risposta a una minaccia o un rischio specifici e reali connessi a reati di terrorismo, per un'indagine o un'azione penale specifica connessa a un grave reato di natura transnazionale o per prevenire una minaccia grave e immediata alla pubblica sicurezza. Un siffatto accesso integrale ai dati è autorizzato per un periodo di quattro anni dopo la mascheratura dei dati stessi nel caso di reati gravi di natura transnazionale e per l'intero quinquennio di cui al paragrafo 2 nel caso di reati di terrorismo.

Ai fini della presente direttiva, gli elementi d'informazione che potrebbero servire a identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR e che vanno filtrati e mascherati sono i seguenti:

Ai fini della presente direttiva, gli elementi d'informazione che potrebbero servire a identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR e che vanno filtrati e mascherati sono i seguenti:

– il nome o i nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di viaggiatori che viaggiano insieme figurante nel PNR;

– il nome o i nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di viaggiatori che viaggiano insieme figurante nel PNR;

– l'indirizzo e gli estremi;

– l'indirizzo e gli estremi;

– le osservazioni generali contenenti informazioni che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR, e

– le osservazioni generali contenenti informazioni che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR, e

– informazioni anticipate sui passeggeri eventualmente assunte.

– informazioni anticipate sui passeggeri eventualmente assunte.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati permanentemente allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.

4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri soltanto per il tempo necessario a informare le autorità competenti di un riscontro positivo. L'esito di un'operazione automatizzata di riscontro, anche qualora risulti negativo a seguito dell'esame individuale non automatizzato, è comunque memorizzato per un periodo massimo di tre anni in modo da evitare futuri "falsi" riscontri positivi, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità del paragrafo 3 allo scadere dei cinque anni, nel qual caso il registro è conservato fino a cancellazione dei dati di riferimento.

4. Gli esiti dell'operazione di riscontro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri soltanto per il tempo necessario a informare le autorità competenti di un riscontro positivo. L'esito di un'operazione automatizzata di riscontro, anche qualora risulti negativo, previo intervento umano da parte di un membro dell'Unità d'informazione sui passeggeri, è comunque memorizzato per un periodo massimo di tre anni in modo da evitare futuri "falsi" riscontri positivi, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità del paragrafo 3 allo scadere dei cinque anni, nel qual caso il registro è conservato fino a cancellazione dei dati di riferimento.

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

Articolo 10

Sanzioni nei confronti dei vettori aerei

Sanzioni nei confronti dei vettori aerei e degli operatori economici diversi dai vettori aerei

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

1. Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei e degli operatori economici diversi dai vettori aerei che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, non li trasmettono nel formato richiesto o non li trattano a norma delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui alla presente direttiva, o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

 

1 bis. Tutti i dati in possesso dei vettori aerei e degli operatori economici diversi dai vettori aerei sono conservati in una banca dati sicura, nell'ambito di un sistema accreditato di sicurezza informatica che soddisfi o superi gli standard industriali internazionali.

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Articolo 11

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 11

Articolo 11

Protezione dei dati personali

Protezione dei dati personali

1. Ciascuno Stato membro dispone che, in relazione a qualsiasi trattamento di dati personali a norma della presente direttiva, ogni passeggero goda di un diritto di accesso, di un diritto di rettifica, cancellazione o blocco, di un diritto a compensazione e di un diritto di proporre un ricorso giurisdizionale identici a quelli previsti dalle norme nazionali di attuazione degli articoli 17, 18, 19 e 20 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. Si applicano pertanto le disposizioni degli articoli 17, 18, 19 e 20 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

1. Ciascuno Stato membro dispone che, in relazione a qualsiasi trattamento di dati personali a norma della presente direttiva, ogni passeggero goda di un diritto di protezione dei dati personali, di un diritto di accesso, di un diritto di rettifica, cancellazione o blocco, di un diritto a compensazione e di un diritto di proporre un ricorso giurisdizionale identici a quelli sanciti dal diritto nazionale e unionale e previsti dalle norme nazionali di attuazione degli articoli 17, 18, 19 e 20 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. Si applicano pertanto le disposizioni di tali articoli.

2. Ciascuno Stato membro dispone che le norme nazionali di attuazione degli articoli 21 e 22 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio riguardanti la riservatezza del trattamento e la sicurezza dei dati si applichino anche a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in conformità della presente direttiva.

2. Ciascuno Stato membro dispone che le norme nazionali di attuazione degli articoli 21 e 22 della decisione quadro 2008/977/GAI riguardanti la riservatezza del trattamento e la sicurezza dei dati si applichino anche a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in conformità della presente direttiva.

 

2 bis. Qualora le norme nazionali di attuazione della direttiva 95/46/CE riconoscano al passeggero diritti relativi al trattamento dei dati che sono di più ampia portata rispetto alle disposizioni di cui alla presente direttiva, si applicano tali norme nazionali di attuazione.

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.

3. Gli Stati membri vietano il trattamento di dati PNR che riveli l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'orientamento sessuale o l'identità di genere, l'appartenenza o l'attività sindacale, nonché il trattamento di dati concernenti lo stato di salute o la vita sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.

 

3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché l'Unità d'informazione sui passeggeri conservi la documentazione relativa a tutti i sistemi e tutte le procedure di trattamento sotto la propria responsabilità. Tale documentazione comprende almeno:

 

a) il nome e le coordinate di contatto dell'organizzazione e del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri incaricata del trattamento dei dati PNR, i diversi livelli di autorizzazione di accesso e il personale interessato;

 

b) le richieste delle autorità competenti e delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e i destinatari dei dati PNR trattati;

 

c) tutte le richieste e i trasferimenti di dati verso un paese terzo, l'identificazione di tale paese terzo e il fondamento giuridico sulla cui base i dati sono trasferiti;

 

d) i termini di tempo per conservare e cancellare le diverse categorie di dati.

 

Su richiesta, l'Unità d'informazione sui passeggeri mette a disposizione dell'autorità di controllo nazionale tutta la documentazione.

 

3 ter. Gli Stati membri provvedono affinché l'Unità d'informazione sui passeggeri registri almeno i seguenti trattamenti: raccolta, modifica, consultazione, comunicazione, interconnessione e cancellazione. Le registrazioni delle consultazioni e delle comunicazioni indicano in particolare la finalità, la data e l'ora del trattamento e, nella misura del possibile, l'identificazione della persona che ha consultato o comunicato i dati PNR, nonché l'identità del destinatario di tali dati. Le registrazioni sono usate esclusivamente a fini di verifica e autocontrollo nonché per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati o a fini di audit. Su richiesta, l'Unità d'informazione sui passeggeri mette a disposizione dell'autorità di controllo nazionale le registrazioni.

 

Le persone che effettuano controlli di sicurezza, accedono ai dati PNR e li analizzano, nonché gestiscono i registri di dati devono avere ottenuto un nulla osta e una formazione in materia di sicurezza. Devono inoltre disporre di un profilo che definisca e limiti le registrazioni a cui possono avere accesso, a seconda della natura del loro lavoro, del ruolo che svolgono e dei loro diritti.

 

Le registrazioni sono conservate per un periodo di quattro anni. Tuttavia, qualora i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei quattro anni, i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento.

 

3 quater. Gli Stati membri provvedono affinché l'Unità d'informazione dei passeggeri metta in atto idonee misure e procedure tecniche e organizzative per garantire un livello elevato di sicurezza, che sia appropriato in relazione ai rischi che il trattamento comporta e alla natura dei dati PNR da proteggere.

 

3 quinquies. Gli Stati membri provvedono affinché, quando una violazione di dati personali rischia di pregiudicare la protezione dei dati personali o della vita privata dell'interessato, l'Unità d'informazione dei passeggeri comunichi la violazione all'interessato e al garante nazionale della protezione dei dati senza indebito ritardo.

4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei cinque anni, nel qual caso i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento.

 

5. Gli Stati membri dispongono che i vettori aerei, i loro agenti o altri venditori di biglietti per il trasporto di passeggeri sui servizi aerei informino in modo chiaro e preciso i passeggeri dei voli internazionali, al momento in cui prenotano il volo e acquistano il biglietto, della trasmissione dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri, delle finalità del trattamento, del periodo di conservazione dei dati e del loro possibile uso per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi, della possibilità di scambiare e condividere tali dati e dei loro diritti alla protezione dei dati, in particolare il diritto di sporgere reclamo presso un'autorità nazionale di controllo per la protezione dei dati di loro scelta. Gli Stati membri mettono queste stesse informazioni a disposizioni del pubblico.

5. Gli Stati membri dispongono che i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei informino in modo chiaro e preciso i passeggeri dei voli internazionali, al momento in cui prenotano il volo e acquistano il biglietto, della trasmissione dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri, delle finalità del trattamento, del periodo di conservazione dei dati e del loro possibile uso per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale, della possibilità di scambiare e condividere tali dati e dei loro diritti alla protezione dei dati, quali ad esempio il diritto di accesso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco, e in particolare il diritto di sporgere reclamo presso un'autorità nazionale di controllo di loro scelta.

 

5 bis. Gli Stati membri dispongono inoltre che l'Unità d'informazione dei passeggeri informi l'interessato circa i diritti di cui al paragrafo 5 e alle modalità con cui esercitare tali diritti.

6. È vietato qualsiasi trasferimento di dati PNR dalle Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti a privati negli Stati membri o in paesi terzi.

 

7. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri adottano opportune misure per garantire la piena attuazione delle disposizioni della presente direttiva e stabiliscono in particolare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni adottate in conformità della presente direttiva.

7. Fatto salvo l'articolo 10, gli Stati membri adottano opportune misure per garantire la piena attuazione di tutte le disposizioni della presente direttiva e stabiliscono in particolare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da applicarsi in caso di violazione delle disposizioni adottate in conformità della presente direttiva. Le autorità nazionali di controllo adottano provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili di violazioni intenzionali a danno della vita privata, quali, a seconda del caso, il diniego di accesso al sistema, censure formali, la sospensione, la retrocessione di grado o la rimozione dall'incarico.

 

7 bis. È vietato qualsiasi trasferimento di dati PNR dalle autorità competenti o dalle Unità d'informazione sui passeggeri a privati negli Stati membri o in paesi terzi. Qualsiasi comportamento illecito è sanzionato.

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Articolo 12

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 12

Articolo 12

Autorità nazionale di controllo

Autorità nazionale di controllo

Ciascuno Stato membro dispone che l'autorità nazionale di controllo istituita in virtù dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sia altresì incaricata di dare consulenza e sorvegliare l'applicazione, nel suo territorio, delle disposizioni da quello adottate in conformità della presente direttiva. Le altre disposizioni dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sono ugualmente applicabili.

Ciascuno Stato membro dispone che l'autorità nazionale di controllo istituita in virtù dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare l'applicazione, nel suo territorio, delle disposizioni da quello adottate in conformità della presente direttiva. Le altre disposizioni dell'articolo 25 della decisione quadro 2008/977/GAI sono ugualmente applicabili.

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Funzioni e poteri dell'autorità nazionale di controllo

 

1. Spetta all'autorità nazionale di controllo di ciascuno Stato membro controllare l'applicazione delle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e contribuire alla sua coerente applicazione in tutta l'Unione, così da tutelare i diritti fondamentali in relazione al trattamento dei dati personali. Ciascuna autorità nazionale di controllo:

 

a) tratta i reclami proposti da qualsiasi interessato, svolge le relative indagini e informa l'interessato, entro un termine ragionevole, dello stato e dell'esito del reclamo, in particolare ove siano necessarie ulteriori indagini o un coordinamento con un'altra autorità nazionale di controllo, posto che tali reclami possono essere proposti da chiunque, indipendentemente dalla cittadinanza, dal paese di origine o dal luogo di residenza;

 

b) esercita effettivi poteri di supervisione, indagine, intervento e verifica e ha il potere di segnalare le violazioni di legge connesse alla presente direttiva ai fini di un'azione giudiziaria o disciplinare, a seconda dei casi;

 

c) verifica la liceità del trattamento dei dati, svolge indagini, ispezioni e audit in conformità del diritto nazionale, di propria iniziativa o a seguito di un reclamo, ed entro un termine ragionevole comunica l'esito delle indagini all'interessato che abbia proposto un reclamo;

 

d) sorveglia gli sviluppi che presentano un interesse, se e in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

 

Gli Stati membri predispongono un mezzo di ricorso per quanti affermano di aver subito ritardi nell'imbarco o di non essere stati imbarcati su un aeromobile civile in quanto erroneamente considerati una minaccia.

 

2. Ciascuna autorità nazionale di controllo, su richiesta, consiglia l'interessato in merito all'esercizio dei diritti derivanti dalle disposizioni adottate ai sensi della presente direttiva e, se del caso, coopera a tal fine con le autorità nazionali di controllo di altri Stati membri.

 

3. L'autorità nazionale di controllo fornisce un modulo compilabile elettronicamente per la proposizione dei reclami di cui al paragrafo 1, lettera a), senza escludere altri mezzi di comunicazione.

 

4. Gli Stati membri dispongono che le autorità nazionali di controllo svolgano le proprie funzioni senza spese per l'interessato. Tuttavia, qualora le richieste siano manifestamente eccessive, in particolare per il loro carattere ripetitivo, l'autorità nazionale di controllo può esigere un contributo spese ragionevole.

 

5. Ogni Stato membro provvede affinché l'autorità nazionale di controllo sia dotata di risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate, dei locali e delle infrastrutture necessarie per l'effettivo esercizio delle proprie funzioni e dei propri poteri.

 

6. Ogni Stato membro provvede affinché l'autorità nazionale di controllo abbia il proprio personale, nominato dal responsabile dell'autorità nazionale di controllo e soggetto alla direzione di quest'ultimo.

 

7. Nell'adempimento delle proprie funzioni, i membri dell'autorità nazionale di controllo non sollecitano né accettano istruzioni da alcuno e mantengono piena indipendenza e imparzialità.

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Articolo 13

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13

Articolo 13

Protocolli comuni e formati di dati supportati

Protocolli comuni e formati di dati supportati

1. Per un periodo di un anno dall'adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati conformemente all'articolo 14, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato.

1. Tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei e da operatori economici diversi dai vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente direttiva sono effettuati con un mezzo elettronico che fornisca sufficienti garanzie rispetto alle misure di sicurezza tecniche e organizzative in relazione ai trattamenti da effettuare. In caso di guasto tecnico, il trasferimento di dati PNR è effettuato con altro mezzo appropriato, pur mantenendo lo stesso livello di sicurezza e nel pieno rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati.

2. Allo scadere del termine di un anno dalla data di adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente e con metodi sicuri utilizzando protocolli comuni accettati, identici per tutti i trasferimenti, che garantiscano la sicurezza dei dati durante il trasferimento, e un formato di dati supportato che ne garantisca la leggibilità a tutti gli interessati. Tutti i vettori aerei hanno l'obbligo di scegliere e notificare all'Unità d'informazione sui passeggeri il protocollo comune e il formato di dati che intendono usare per i loro trasferimenti.

2. Allo scadere del termine di un anno dalla data di adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei e da operatori economici diversi dai vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente e con metodi sicuri utilizzando protocolli comuni accettati, identici per tutti i trasferimenti, che garantiscano la sicurezza dei dati durante il trasferimento, e un formato di dati supportato che ne garantisca la leggibilità a tutti gli interessati. Tutti i vettori aerei hanno l'obbligo di scegliere e notificare all'Unità d'informazione sui passeggeri il protocollo comune e il formato di dati che intendono usare per i loro trasferimenti.

3. La Commissione stabilisce l'elenco dei protocolli comuni accettati e dei formati di dati supportati, e se necessario l'adegua conformemente alla procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 14 ai fini dell'adozione e, se del caso, dell'adeguamento di un elenco dei protocolli comuni accettati e dei formati di dati supportati.

4. Finché non sono disponibili i protocolli comuni accettati e i formati di dati supportati di cui ai paragrafi 2 e 3, resta d'applicazione il paragrafo 1.

4. Finché non sono disponibili i protocolli comuni accettati e i formati di dati supportati di cui ai paragrafi 2 e 3, resta d'applicazione il paragrafo 1.

5. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano prese le necessarie misure tecniche per usare i protocolli comuni e i formati di dati entro un anno dalla data di adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati.

5. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano prese le necessarie misure tecniche per usare i protocolli comuni e i formati di dati entro un anno dalla data di adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati.

Emendamento    48

Proposta di direttiva

Articolo 14

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 14

Articolo 14

Procedura di comitato

Atti delegati

1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito "comitato") ai sensi del regolamento […/2011/UE] del 16 febbraio 2011.

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento […/2011/UE] del 16 febbraio 2011.

2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di [X] anni a decorrere da ...* [data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di [X] anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

2 bis. La delega di potere di cui all'articolo 13, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

2 ter. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

2 quater. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento    49

Proposta di direttiva

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 16

soppresso

Disposizioni transitorie

 

Alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, ossia due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 30% di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per due anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 60 % di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Dopo quattro anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

 

Emendamento    50

Proposta di direttiva

Articolo 17

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 17

Articolo 17

Riesame

Riesame

Sulla scorta delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione:

Sulla scorta delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro …* [quattro anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1]. Tale riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva.

a) esamina la fattibilità e la necessità di includere i voli interni nel campo di applicazione della presente direttiva, alla luce dell'esperienza maturata dagli Stati membri che raccolgono i dati PNR in relazione ai voli interni. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro due anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

 

b) procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

In sede di tale riesame, la Commissione presta una particolare attenzione al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla necessità e alla proporzionalità della raccolta e del trattamento dei dati PNR per ciascuna delle finalità dichiarate, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni nonché all'efficacia della condivisione dei dati fra gli Stati membri e alla qualità della valutazione anche con riferimento alle statistiche elaborate a norma dell'articolo 18. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

 

Dopo aver consultato le agenzie competenti dell'Unione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione di valutazione entro …* [due anni dalla data del recepimento della presente direttiva di cui all'articolo 15, paragrafo 1].

Emendamento    51

Proposta di direttiva

Articolo 18

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18

Articolo 18

Statistiche

Statistiche

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR.

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR, compreso il numero di indagini e di condanne che sono scaturite dalla raccolta di dati PNR in ciascuno Stato membro.

2. Tali statistiche non contengono dati personali e sono trasmesse ogni anno alla Commissione.

2. Tali statistiche non contengono dati personali e sono trasmesse ogni due anni al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento    52

Proposta di direttiva

Articolo 19

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 19

Articolo 19

Relazione con altri strumenti

Relazione con altri strumenti

1. Gli Stati membri possono continuare ad applicare tra loro gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva, purché compatibili con quest'ultima.

1. Gli Stati membri possono continuare ad applicare tra loro gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali sullo scambio di informazioni tra autorità competenti in vigore al momento dell'adozione della presente direttiva, purché compatibili con quest'ultima.

 

1 bis. La presente direttiva si applica senza pregiudizio della decisione quadro 2008/977/GAI.

2. La presente direttiva non pregiudica gli obblighi e impegni dell'Unione europea derivanti da accordi bilaterali e/o multilaterali conclusi con paesi terzi.

2. La presente direttiva non pregiudica gli obblighi e impegni dell'Unione europea derivanti da accordi bilaterali e/o multilaterali conclusi con paesi terzi.

  • [1]    GU C 218 del 23.7.2011, pag. 107.
  • [2]    GU C 181 del 22.6.2011, pag. 24.
  • [3]    Sentenza della Corte di giustizia dell'8 aprile 2014, Digital Rights Ireland e Seitlinger e altri, nelle cause riunite C-293/12 e C-594/12, ECLI:EU:C:2014:238.
  • [4]    GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

MOTIVAZIONE

I. Contesto

Negli ultimi anni si è assistito a un'evoluzione costante della natura delle attività criminali e terroristiche, che sono diventate più audaci e sofisticate, presentando altresì una crescente dimensione transnazionale. Dai dati disponibili risulta che, dato il costo elevato della criminalità, i cittadini desiderano interventi più incisivi a livello di Unione europea volti a combattere la criminalità organizzata e il terrorismo[1].

In risposta a questa situazione il programma di Stoccolma invitava la Commissione a presentare una proposta sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) al fine di prevenire, individuare, indagare e reprimere i reati di terrorismo e altri reati gravi. Il 6 novembre 2007 la Commissione ha adottato una proposta di decisione quadro del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) nelle attività di contrasto. La proposta è stata discussa in seno ai gruppi di lavoro del Consiglio ed è stato raggiunto un consenso sulla maggior parte delle disposizioni del testo. Tuttavia, con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009, la proposta della Commissione, che non era ancora stata adottata dal Consiglio, è diventata obsoleta.

I dati PNR sono informazioni fornite dai passeggeri aerei durante la prenotazione del biglietto e conservate dai vettori aerei. Vengono utilizzati dai vettori prevalentemente per fini operativi (riguardano 19 campi, tra cui la data del viaggio, l'itinerario, i dati sull'emissione del biglietto, i recapiti, i dettagli relativi alle agenzie di viaggio, le modalità di pagamento, il numero di posto assegnato e le informazioni sul bagaglio), ma hanno altresì valore commerciale e statistico per le compagnie aeree.

I dati PNR possono però essere utilizzati anche dalle autorità di contrasto; la proposta di direttiva in esame stabilisce norme armonizzate relative alle misure di questo genere. Se analizzati attentamente, i dati PNR possono essere uno strumento efficace per individuare e controllare le attività criminali e terroristiche. Inoltre possono essere utilizzati reattivamente, in tempo reale o proattivamente per intercettare, monitorare, indagare e perseguire i criminali. Attualmente, dei 27 Stati membri dell'Unione europea, solo il Regno Unito dispone di un sistema PNR completo[2], mentre altri 5 paesi (Francia, Danimarca, Svezia, Belgio e Paesi Bassi) fanno un uso limitato di tali dati o ne stanno testando l'utilizzo.

I dati PNR non devono essere confusi con i dati API (informazioni anticipate sui passeggeri), che corrispondono ai dati anagrafici raccolti dalla banda a lettura ottica del passaporto. I dati API hanno una portata più limitata e il loro utilizzo è disciplinato dalla direttiva API[3].

II. La proposta della Commissione

La proposta della Commissione (nel prosieguo "il testo") tiene conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella risoluzione del novembre 2008[4] e rispecchia gli ultimi sviluppi delle discussioni nei gruppi di lavoro del Consiglio nel 2009; tiene altresì conto dei pareri del garante europeo della protezione dei dati (GEPD), del gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati e dell'Agenzia per i diritti fondamentali. Sono state condotte sia una valutazione di impatto completa, sia una consultazione delle parti interessate.

Il testo ha due obiettivi principali: i) armonizzare l'obbligo dei vettori aerei che effettuano voli tra un paese terzo e il territorio di almeno uno Stato membro di trasmettere i dati PNR alle autorità di contrasto e ii) individuare i criteri in base ai quali le autorità di contrasto possono utilizzare tali informazioni, in particolare per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi. Il testo è in linea con le disposizioni dalla decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali (o eventuali future decisioni quadro in materia). Il sistema proposto è obbligatorio; ogni Stato membro avrà a disposizione due anni per istituire un sistema operativo. Gli Stati membri sarebbero tuttavia autorizzati a gestire sistemi comuni nell'ottica di una condivisione dei costi.

Oltre alla limitazione delle finalità di cui sopra, vi sono diversi ambiti in cui i deputati hanno tradizionalmente focalizzato la loro attenzione:

I. Conservazione dei dati

Il testo prevede un approccio in due fasi per la conservazione dei dati PNR da parte delle autorità competenti degli Stati membri, in virtù del quale a un primo periodo di 30 giorni fa seguito un periodo di 5 anni in cui i dati vengono mascherati.

II. Sistema centralizzato / decentrato

Il testo stabilisce norme per l'introduzione di un sistema decentrato. I vantaggi di questo tipo di sistema risiedono principalmente nei costi, ma anche nella natura delicata di un'ubicazione unica per un sistema centralizzato.

III. Inclusione di voli intra UE

I voli interni all'UE non sono inclusi nel campo di applicazione del testo.

IV. Raccolta mirata / raccolta del 100%

La Commissione propone che sia raggiunta gradualmente una copertura del 100% per quanto concerne i voli internazionali.

V. Definizione dei reati di terrorismo e dei reati gravi

Ai sensi del testo, per "reati di terrorismo" si intendono i reati di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, mentre per "reati gravi" si intendono i reati definiti "all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro", anche se in questo caso è consentita una certa flessibilità.

III. La posizione del relatore

Il relatore concorda in larga misura con l'approccio della Commissione in materia di trasmissione e uso dei dati PNR. La Commissione e le autorità di contrasto di vari Stati membri hanno presentato ai deputati le prove dell'efficacia di tale strumento, e il relatore sostiene che la sua necessità, proporzionalità e valore aggiunto siano stati dimostrati: le misure in questione non ostacolano la libertà di circolazione e non dovrebbero compromettere il diritto di ingresso dei cittadini, contribuendo nel contempo a tutelarne la sicurezza. Inoltre, dato che la proposta della Commissione ha tenuto conto delle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nel novembre 2008 e stabilisce norme minime che sono già state approvate dalla commissione LIBE in relazione ad altri accordi PNR, il testo fornisce una solida base di discussione in questa sede.

I. Conservazione dei dati

Il relatore ritiene che non sia necessario apportare modifiche al testo ma aggiunge una definizione di "mascheratura dei dati" nel progetto di relazione per chiarire il significato preciso di questa disposizione. Il progetto di relazione introduce altresì due diversi periodi per l'accesso ai dati: cinque anni per casi di terrorismo e quattro anni per reati gravi di natura transnazionale, tenendo pienamente conto del principio di proporzionalità alla luce delle cause riunite C-293/12 e C-594/12.

II. Sistema centralizzato / decentrato

Il progetto di relazione stabilisce norme per l'istituzione di un sistema decentrato.

III. Inclusione di voli intra UE

Il relatore è convinto che l'inclusione dei voli interni all'Unione apporterebbe un evidente valore aggiunto a qualsiasi sistema PNR dell'UE. Anche se andrebbe a incrementare i costi iniziali, tale inclusione comporta chiari vantaggi, in particolare in termini di uniformità del sistema e di sicurezza. Come conseguenza di un campo di applicazione più ampio, il relatore ha inoltre esteso il periodo per l'attuazione della proposta da due a tre anni.

IV. Raccolta mirata / raccolta del 100%

Il relatore sostiene una copertura del 100% dei voli, alla luce degli evidenti vantaggi che questa comporta in termini di efficienza e sicurezza. Alcuni elementi suggeriscono inoltre che, in un sistema mirato, i criminali potrebbero evitare determinati voli.

V. Definizione dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale

Pur lasciando immutate le definizioni di "reati di terrorismo" e "reati gravi", il progetto di relazione circoscrive il testo ai "reati gravi di natura transnazionale", con un unico elenco di reati specifici presi dall'elenco della direttiva quadro 2002/475/GAI.

Il relatore ha altresì inserito alcune disposizioni atte a chiarire le questioni relative ai costi e al ricorso, oltre ad aver rafforzato la certezza giuridica del testo mediante riferimenti più espliciti agli altri atti normativi già in vigore in questo ambito.

  • [1]  Eurobarometro standard 71, pag. 149 dell'allegato.
  • [2]  Programma "E-borders" del Regno Unito, sezioni da 32 a 38 dell'Immigration, Asylum and Nationality Act del 2006.
  • [3]  Direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 agosto 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate (GU L 261 del 6.8.2004, pag. 24).
  • [4]  Testi approvati, P6_TA(2008)0561.

PARERE della commissione per gli affari esteri (6.5.2015)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Relatore per parere: Arnaud Danjean

BREVE MOTIVAZIONE

I dati del codice di prenotazione (PNR) rappresentano delle informazioni fornite dal passeggero e raccolte dai vettori aerei a fini commerciali. Esse contengono vari tipi di informazioni che spaziano da date e itinerari di viaggio alle informazioni relative ai mezzi di pagamento e al recapito.

I dati PNR sono estremamente utili alle agenzie di contrasto. Possono essere utilizzati in modo reattivo, vale a dire in indagini o azioni penali, in tempo reale (prima dell'arrivo o della partenza), a fini di prevenzione dei reati o per l'arresto di individui prima che sia commesso un reato, ovvero in modo proattivo a fini di definizione dei criteri di valutazione volti a facilitare la valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo e della partenza.

Vari Stati membri stanno già mettendo a punto propri sistemi di PNR, ma la direttiva disciplinerebbe l'uso di tali dati PNR a livello UE e cercherebbe di armonizzare le strategie degli Stati membri. Questo tipo di armonizzazione è indispensabile per evitare che ogni Stato membro imponga ai vettori aerei obblighi diversi, incrementando quindi sensibilmente l'onere burocratico e finanziario connesso alla fornitura dei dati PNR. Essa garantirebbe inoltre che tutta l'UE sia globalmente coperta da un sistema PNR.

L'introduzione di un sistema PNR UE è indispensabile per consentire all'Unione di affrontare le sfide cui è esposta attualmente. Oltre alla lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo interno, la direttiva PNR rappresenta un importante contributo al mantenimento della sicurezza internazionale. Il terrorismo è diventato una minaccia globale e deve essere affrontato in quanto tale. Il trasporto aereo svolge un ruolo vitale in materia di mantenimento delle reti terroristiche nonché partenza e rientro dei cosiddetti "combattenti stranieri" ("foreign fighters"). Occorre garantire un idoneo accesso ai dati PNR da parte delle agenzie di contrasto sia per salvaguardare la sicurezza interna che per conseguire gli obiettivi di politica estera dell'UE.

È inoltre necessario garantire che i dati PNR raccolti dagli operatori economici diversi dai vettori, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici che ricorrono ai voli charter, siano inclusi nel sistema PNR UE onde evitare possibili scappatoie. Poiché le linee aeree che operano il volo spesso non hanno accesso ai dati di prenotazione di tali voli charter, è indispensabile obbligare le agenzie di viaggio e gli operatori turistici a fornire tali informazioni.

Questo accesso deve essere necessariamente bilanciato rispetto al diritto alla vita privata dei cittadini UE garantendo che la direttiva PNR sia compatibile con la sentenza della Corte di giustizia europea sulla direttiva in materia di conservazione dei dati. Secondo il relatore, affrontate tali questioni, la direttiva apporterà un importante contributo alla sicurezza nazionale e internazionale.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Nella sua risoluzione 2178 (2014), il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esprime grave preoccupazione per la minaccia grave e crescente costituita dai combattenti terroristi stranieri, vale a dire individui che si recano in uno Stato diverso dal loro Stato di residenza o di cittadinanza per perpetrare, pianificare o preparare atti terroristici, ovvero per prendervi parte, oppure per impartire o ricevere addestramento terroristico, e si propone di affrontare tale minaccia; il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riconosce l'importanza di affrontare la minaccia costituita dai combattenti terroristi stranieri e incoraggia gli Stati membri a utilizzare una valutazione dei rischi dei viaggiatori basata su dati probanti e procedure di controllo fra cui la raccolta e l'analisi dei dati di viaggio senza ricorrere all'elaborazione di profili basata su stereotipi fondati su motivi discriminatori.

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) I dati PNR sono necessari per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.

(5) I dati PNR sono necessari per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna e internazionale.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) I dati PNR sono necessari per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.

(5) I dati PNR possono essere uno strumento utile per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) I dati PNR aiutano le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

(6) I dati PNR possono essere di aiuto alle autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano a ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati.

(7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare persone "non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano a ulteriori verifiche, anche nel caso di individui che possono viaggiare allo scopo di perpetrare o pianificare atti terroristici, ovvero di prepararli o prendervi parte, o ancora di impartire o ricevere addestramento terroristico. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Il trattamento dei dati personali deve essere proporzionato all'obiettivo specifico di sicurezza perseguito dalla presente direttiva.

(8) Il trattamento dei dati personali dovrebbe essere necessario e proporzionato all'obiettivo specifico di sicurezza perseguito dalla presente direttiva, conformemente ai principi di necessità e di proporzionalità ribaditi dalla CGUE nella sua sentenza del 4 aprile 2014 così come dal GEPD nel suo parere del 25 marzo 2011.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea. Gli operatori economici diversi dai vettori aerei dovrebbero essere altresì interessati da tali obblighi qualora effettuino la prenotazione di tali voli.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

(10) Per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale è pertanto essenziale che tutti gli Stati membri introducano disposizioni che stabiliscano obblighi a carico dei vettori aerei che effettuano voli internazionali da o per il territorio degli Stati membri dell'Unione europea.

 

(Emendamento orizzontale: "reato grave" viene sostituito in tutto il testo con "reato grave di natura transnazionale")

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Lo scopo della presente direttiva è garantire la sicurezza e proteggere la vita e l'incolumità delle persone, nonché creare un quadro normativo per la tutela e lo scambio dei dati del codice di prenotazione (PNR) tra Stati membri e autorità di contrasto.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Il recente aumento di atti terroristici nell'Unione, l'espansione della radicalizzazione e il numero crescente di combattenti stranieri che fanno ritorno nell'UE confermano che è giunto il momento che la presente direttiva entri in vigore.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) I vettori aerei già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La presente direttiva non deve imporre ai vettori aerei di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di fornire altri dati rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei.

(11) I vettori aerei già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La presente direttiva non deve imporre ai vettori aerei e agli operatori economici diversi dai vettori aerei di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di fornire altri dati rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei e agli operatori economici diversi dai vettori aerei.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Gli operatori economici diversi dai vettori aerei, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, vendono viaggi "tutto compreso" che utilizzano voli charter per i quali raccolgono e trattano dati PNR dei clienti senza però necessariamente trasferire i dati alla linea aerea che opera il volo passeggeri.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo37, e che la definizione di reati gravi sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri38. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità. È altresì opportuno che la definizione di reati gravi di natura transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio e dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata dall'articolo 1 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo37, e che la definizione di reati gravi di natura transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo, e dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità.

__________________

__________________

37 GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3. Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

37 GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3. Decisione modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio del 28 novembre 2008 (GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

38 GU L 190 del 18.07.02, pag. 1.

 

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali elenchi non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali elenchi non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna e internazionale.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Attualmente esistono due metodi di trasferimento dei dati: il metodo "pull", per cui le autorità competenti dello Stato membro che chiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo ed estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti; il metodo "push", per cui i vettori aerei trasferiscono ("push") i dati richiesti all'autorità richiedente, mantenendo il controllo dei dati forniti. È opinione condivisa che il metodo "push" offra un livello più elevato di protezione dei dati e debba essere obbligatorio per tutti i vettori aerei.

(15) Attualmente esistono due metodi di trasferimento dei dati: il metodo "pull", per cui le autorità competenti dello Stato membro che chiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo ed estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti; il metodo "push", per cui i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei trasferiscono ("push") i dati richiesti all'autorità richiedente, mantenendo il controllo dei dati forniti. È opinione condivisa che il metodo "push" offra un livello più elevato di protezione dei dati e debba essere obbligatorio per tutti i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR. In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente direttiva, queste sanzioni potrebbero includere, in casi eccezionali, provvedimenti quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio.

(17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei e agli operatori economici diversi dai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei e degli operatori economici diversi dai vettori aerei che non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR. In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente direttiva, queste sanzioni potrebbero includere, in casi eccezionali, provvedimenti quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe impegnarsi a valutare le minacce potenziali connesse ai reati di terrorismo e ai reati gravi.

(18) Ciascuno Stato membro dovrebbe impegnarsi a valutare le minacce potenziali connesse ai reati di terrorismo e ai reati gravi di natura transnazionale.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale.

(19) Nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e del diritto alla non discriminazione, non possono essere prese decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino gravemente, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sul sesso, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale o a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale.

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)39 e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge40. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)39 e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge40. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

__________________

__________________

39 GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

39 GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

40 GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

40 GU L 386 del 29.12.2006, pag. 89.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso e conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo.

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi dovrebbe essere consentito solo caso per caso e conformemente alla revisione della decisione quadro 2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei dati personali, tali dati dovrebbero essere trasferiti solo se si ha una conoscenza precisa del trattamento previsto dei dati PNR nel paese terzo, dei limiti di accesso ai dati PNR delle autorità competenti nel paese terzo nonché del loro uso successivo e di altre garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo.

Motivazione

La decisione quadro 2008/977/GAI è in fase di revisione in seguito alla proposta della Commissione di modificare la decisione quadro con una nuova direttiva (COM(2012)10 def.).

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso e conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo.

(26) Il trasferimento di dati PNR dagli Stati membri ai paesi terzi deve essere consentito solo caso per caso e conformemente alla decisione quadro 2008/977/GAI. Per garantire la protezione dei dati personali, tali trasferimenti devono essere subordinati a requisiti supplementari in materia di finalità del trasferimento, qualità dell'autorità ricevente e garanzie applicabili ai dati personali trasferiti nel paese terzo. Il trasferimento di tali dati verso qualsiasi altro paese dovrebbe essere consentito solo se autorizzato dallo Stato membro di origine e caso per caso.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e dovranno far fronte a runa molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

(29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei fanno e dovranno far fronte a runa molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Considerando 29

Testo della Commissione

Emendamento

(29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e dovranno far fronte a runa molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

(29) Poiché le disposizioni nazionali relative al trattamento dei dati personali, compresi i dati PNR, divergono sul piano giuridico e tecnico, i vettori aerei fanno e dovranno far fronte a runa molteplicità di requisiti riguardo al tipo di informazioni da trasmettere e alle condizioni in cui tali informazioni vanno trasmesse alle autorità nazionali competenti. Tale divergenza rischia di compromettere l'efficace cooperazione, tra queste autorità, in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale.

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di cinque anni, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere resi anonimi dopo un periodo brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di cinque anni, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere mascherati dopo un periodo brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La presente direttiva si applica inoltre ai vettori aerei e agli operatori economici diversi dai vettori aerei che hanno sede o conservano dati PNR nell'Unione e che effettuano voli passeggeri da e verso paesi terzi con origine o destinazione all'interno dell'Unione.

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo per le seguenti finalità:

2. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva possono essere trattati solo dall'autorità competente dello Stato membro ed esclusivamente per le seguenti finalità:

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La presente direttiva si applica ai vettori aerei e agli operatori economici diversi dai vettori aerei che effettuano voli passeggeri tra l'Unione e i paesi terzi e voli passeggeri all'interno del territorio dell'Unione.

Motivazione

È importante includere i voli all'interno dell'Unione in quanto i criminali presenti nell'UE utilizzano voli che collegano i territori dell'UE e non solo voli esterni. I criminali si servono altresì di rotte complesse da e verso una serie di Stati membri per evitare di essere individuati e perseguiti.

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 ter. La presente direttiva si applica inoltre ai vettori aerei e agli operatori economici diversi dai vettori aerei che hanno sede o conservano dati nell'Unione e che effettuano voli passeggeri da o verso paesi terzi con origine o destinazione all'interno dell'Unione.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) "vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente che le consente di effettuare trasporti aerei di passeggeri;

a) "vettore aereo", un'impresa di trasporto aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità o equivalente;

Motivazione

La definizione di vettore aereo dovrebbe essere in linea con quella contenuta nel regolamento 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) "operatore economico diverso dal vettore aereo", l'operatore economico autorizzato, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, che fornisce servizi connessi ai viaggi, fra cui la prenotazione di voli per i quali raccolgono e trattano dati PNR dei passeggeri;

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "volo internazionale", un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo che deve atterrare nel territorio di uno Stato membro in provenienza da un paese terzo oppure deve partire dal territorio di uno Stato membro con destinazione finale in un paese terzo, compresi in entrambi i casi i voli di trasferimento o di transito;

b) "volo internazionale", un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo che deve atterrare nel territorio di uno Stato membro in provenienza da un paese terzo oppure deve partire dal territorio di uno Stato membro con destinazione finale in un paese terzo, compresi i voli charter, gli aerei privati, i voli noleggiati privatamente, nonché i voli di transito che prevedono lo sbarco dei passeggeri;

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità;

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate nonché degli operatori economici diversi dai vettori aerei, qualora gli stessi vettori aerei non abbiano effettuato la prenotazione, per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità;

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

e) "sistema di prenotazione", il sistema d'inventario interno del vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni;

e) "sistema di prenotazione", il sistema d'inventario interno del vettore aereo o dell'operatore economico diverso dal vettore aereo in cui sono raccolti i dati PNR ai fini della gestione delle prenotazioni;

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR richiesti alla banca dati dell'autorità richiedente;

f) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alla banca dati dell'autorità richiedente;

Motivazione

I vettori aerei trasmettono i dati PNR raccolti ai fini delle prenotazioni e non i dati PNR "richiesti". È compito delle autorità filtrare i dati e selezionare quelli necessari.

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera g

Testo della Commissione

Emendamento

g) "reati di terrorismo", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio;

g) "reati di terrorismo", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, anche nel caso di individui che possono viaggiare allo scopo di perpetrare o pianificare atti terroristici, ovvero di prepararli o prendervi parte, o ancora di impartire o ricevere addestramento terroristico;

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità;

soppresso

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale devono essere individui di comprovata integrità e competenza e possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei o dagli operatori economici diversi dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei o dagli operatori economici diversi dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. I vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei non trasferiscono all'Unità d'informazione sui passeggeri dati sensibili quali sesso, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, convinzioni religiose o filosofiche, opinioni politiche, appartenenza sindacale o a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita disabilità, età, stato di salute o orientamento sessuale dell'interessato. Qualora questi o altri dati rispetto a quelli elencati esaustivamente nell'allegato siano compresi nei dati PNR trasferiti, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

1. I dati PNR trasferiti dai vettori aerei conformemente all'articolo 6 che riguardano i voli internazionali in arrivo nel territorio o in partenza dal territorio di ogni Stato membro sono raccolti esclusivamente dall'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro interessato. Qualora nei dati PNR trasferiti dai vettori aerei siano compresi altri dati rispetto a quelli elencati nell'allegato, l'Unità d'informazione sui passeggeri li cancella non appena li riceve.

Motivazione

È opportuno aggiungere "esclusivamente" per far sì che non tutte le autorità competenti che hanno la facoltà di richiedere i dati PNR (di cui all'articolo 5) li ottengano dai vettori.

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, compresi gli individui che possono viaggiare allo scopo di perpetrare o pianificare atti terroristici, ovvero di prepararli o prendervi parte, o ancora di impartire o ricevere addestramento terroristico, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Articolo 4 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, compresi gli individui che possono viaggiare allo scopo di perpetrare o pianificare atti terroristici, ovvero di prepararli o prendervi parte, o ancora di impartire o ricevere addestramento terroristico, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sull'origine razziale o etnica, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale, sullo stato di salute o sull'orientamento sessuale dell'interessato.

3. La valutazione dei passeggeri prima dell'arrivo previsto nello Stato membro o della partenza prevista dallo Stato membro ai sensi del paragrafo 2, lettera a), è effettuata in modo non discriminatorio in base a criteri di valutazione stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri. Gli Stati membri assicurano che i criteri di valutazione siano stabiliti dall'Unità d'informazione sui passeggeri in cooperazione con le autorità competenti di cui all'articolo 5. I criteri di valutazione non sono in alcun caso basati sul sesso, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale o a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale.

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le autorità competenti non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino in modo significativo, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sull'origine razziale o etnica, sulle opinioni politiche, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sull'appartenenza sindacale dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale.

6. Le autorità competenti non possono prendere decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative per l'interessato o lo danneggino, soltanto sulla base del trattamento automatico dei dati PNR. Decisioni di questo tipo non possono fondarsi neanche sul sesso, sul colore della pelle, sull'origine etnica o sociale, sulle caratteristiche genetiche, sulla lingua, sulle convinzioni religiose o filosofiche, sulle opinioni politiche, sull'appartenenza sindacale o a una minoranza nazionale, sul patrimonio, sulla nascita, sulla disabilità, sull'età dell'interessato, sul suo stato di salute o sul suo orientamento sessuale.

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Obblighi dei vettori aerei

Obblighi dei vettori aerei e degli operatori economici diversi dai vettori aerei

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano (“push”) i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che già li raccolgano, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei trasferiscano ("push") i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che già li raccolgano, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano (“push”) i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che già li raccolgano, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano ("push") i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che li raccolgano nell'ambito del normale svolgimento delle loro attività, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

Emendamento    48

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nel caso in cui i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei abbiano raccolto le informazioni anticipate sui passeggeri (API) elencate al punto 18 dell'allegato 1 alla presente direttiva ma non abbiano conservato tali dati nell'ambito dei dati PNR, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei trasferiscano ("push") anche questi dati alla banca dati dell'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro di cui al paragrafo 1. Nel caso di siffatto trasferimento, tutte le disposizioni della presente direttiva si applicano in relazione a detti dati API come se facessero parte dei dati PNR.

Emendamento    49

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato assicurando un adeguato livello di sicurezza dei dati:

2. I vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei trasferiscono i dati PNR elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato assicurando un adeguato livello di sicurezza dei dati:

Emendamento    50

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

a) da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di partenza del volo,

a) una volta, da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di partenza del volo,

Emendamento    51

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile l'imbarco di altri passeggeri.

b) una volta immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile l'imbarco di altri passeggeri.

Emendamento    52

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri possono consentire ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera a).

3. Gli Stati membri possono consentire ai vettori aerei e agli operatori economici diversi dai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera a).

Emendamento    53

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

Emendamento    54

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi di natura transnazionale.

Emendamento    55

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei forniscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

Emendamento    56

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi di natura transnazionale e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

Emendamento    57

Proposta di direttiva

Articolo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo soltanto caso per caso e se:

Alla luce dell'importanza della coerenza tra gli aspetti interni ed esterni della sicurezza e al fine di migliorare la cooperazione internazionale, uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo soltanto caso per caso e se:

Emendamento    58

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio,

soppresso

Emendamento    59

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, e

b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva,

Emendamento    60

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, e

b) il trasferimento è necessario e proporzionato per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, e

Emendamento    61

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

 

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) l'autorità ricevente nel paese terzo o l'organismo internazionale ricevente sono responsabili della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o dell'azione penale nei confronti di atti terroristici internazionali o di reati gravi di natura transnazionale,

Emendamento    62

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) la richiesta dell'autorità ricevente nel paese terzo o dell'organismo internazionale ricevente è dipesa da un tribunale o da un ente amministrativo indipendente, la cui decisione tende a limitare l'accesso ai dati nel paese terzo ed il loro utilizzo a quanto strettamente necessario al fine di conseguire l'obiettivo perseguito, ed interviene in seguito ad una richiesta ragionata di tali autorità, presentata nel quadro della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o dell'azione penale nei confronti di atti terroristici internazionali o di reati gravi di natura transnazionale,

Emendamento    63

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) lo Stato membro presso cui i dati sono stati ottenuti ha acconsentito al trasferimento nel rispetto della propria legislazione nazionale,

Emendamento    64

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quinquies) il periodo di conservazione nel paese terzo o presso l'organismo internazionale si basa su criteri oggettivi al fine di garantire che sia limitato a quanto strettamente necessario,

Emendamento    65

Proposta di direttiva

Articolo 8 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) il paese terzo accetta di trasferire i dati ad un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e soltanto previa autorizzazione esplicita dello Stato membro.

c) il paese terzo che riceve i dati accetta di trasferire i dati ad un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8 bis.

Emendamento    66

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di 30 giorni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei e dagli operatori economici diversi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di 30 giorni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.

Emendamento    67

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di 30 giorni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'Unità d'informazione sui passeggeri siano da questa conservati in una banca dati per un periodo di 60 giorni dal trasferimento all'Unità d'informazione sui passeggeri del primo Stato membro dal cui territorio parte o nel cui territorio atterra il volo internazionale.

Emendamento    68

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR resi così anonimi sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

Allo scadere del periodo di 60 giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR resi così anonimi sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

Emendamento    69

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR resi così anonimi sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

Allo scadere del periodo di 30 giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR mascherati sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

Emendamento    70

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

  il nome o i nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR e il numero di viaggiatori che viaggiano insieme figurante nel PNR;

  il nome o i nomi, compresi i nomi di altri passeggeri figuranti nel PNR, quelli dei contatti di emergenza e il numero di viaggiatori che viaggiano insieme figurante nel PNR;

Emendamento    71

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica, inclusi quelli di eventuali contatti di emergenza;

Emendamento    72

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  il programma "Frequent Flyer" di appartenenza e il relativo codice;

Emendamento    73

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 – trattino 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

  l'indirizzo IP dal quale viene effettuata la prenotazione;

Emendamento    74

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati definitivamente allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.

Emendamento    75

Proposta di direttiva

Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Sanzioni nei confronti dei vettori aerei

Sanzioni nei confronti dei vettori aerei e degli operatori economici diversi dai vettori aerei

Emendamento    76

Proposta di direttiva

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei e degli operatori economici diversi dai vettori aerei che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

Emendamento    77

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino il sesso, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le convinzioni religiose o filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale o a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dell'interessato. È fatto divieto alle aerolinee di trasferire tali dati ma qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.

Emendamento    78

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei cinque anni, nel qual caso i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento.

4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati dai vettori aerei e dagli operatori economici diversi dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei cinque anni, nel qual caso i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento.

Emendamento    79

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei cinque anni, nel qual caso i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento.

4. Tutti i trattamenti di dati PNR, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei cinque anni, nel qual caso i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento.

Emendamento    80

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Tutti i dati sono protetti da norme particolarmente rigorose in fatto di sicurezza, orientate agli ultimi sviluppi emersi nelle discussioni tra esperti della protezione dei dati e costantemente aggiornate per riflettere nuove conoscenze e informazioni. Quando sono prese decisioni in merito alle norme da applicarsi in fatto di sicurezza, gli aspetti economici sono tenuti in considerazione eventualmente come elemento secondario.

 

In particolare, è impiegato un processo di cifratura all'avanguardia che:

 

-  assicura che i sistemi per il trattamento dei dati non possano essere utilizzati da persone non autorizzate;

 

-  assicura che le persone autorizzate a usare i sistemi per il trattamento dei dati abbiano accesso soltanto ai dati per cui godono di un diritto di accesso e che i dati personali non possano essere letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione al momento del trattamento o dell'uso e dopo la conservazione;

 

-  assicura che i dati personali non possano essere letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione al momento della trasmissione elettronica o del trasferimento o del salvataggio su una memoria e che sia possibile controllare e stabilire dove i sistemi di trasmissione dei dati devono trasferire i dati personali.

 

È assicurata la possibilità di controllare e stabilire a posteriori se i dati personali sono stati inseriti in sistemi per il trattamento dei dati, modificati o rimossi ed eventualmente a opera di chi.

 

È assicurato che, quando è commissionato a terzi, il trattamento dei dati può avvenire solo secondo le istruzioni del committente.

 

È assicurato che i dati personali sono protetti dalla distruzione o dalla perdita accidentali.

 

È assicurata la possibilità di trattare separatamente dati raccolti per finalità differenti.

Emendamento    81

Proposta di direttiva

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Clausola di durata massima

 

1. La presente direttiva cessa di essere applicabile ...*.

 

2. Inoltre, l'applicazione, l'impatto e l'efficacia della presente direttiva sono soggetti alla verifica, alla valutazione e alla supervisione indipendenti di uno o più dei seguenti enti:

 

a) il Parlamento europeo;

 

b) la Commissione;

 

c) il comitato di cui all'articolo 14 della presente direttiva.

 

Tale procedura si conclude entro il ...**.

 

______________

 

* GU: inserire la data: quattro anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

 

** GU: inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

La presente direttiva cessa di applicarsi o la sua validità è prorogata solo dopo che il suo impatto e la sua efficacia siano stati verificati e valutati.

Emendamento    82

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Per un periodo di un anno dall'adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati conformemente all'articolo 14, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato.

1. Per un periodo di un anno dall'adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati conformemente all'articolo 14, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei e dagli operatori economici diversi dai vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato.

Emendamento    83

Proposta di direttiva

Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Allo scadere del termine di un anno dalla data di adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente e con metodi sicuri utilizzando protocolli comuni accettati, identici per tutti i trasferimenti, che garantiscano la sicurezza dei dati durante il trasferimento, e un formato di dati supportato che ne garantisca la leggibilità a tutti gli interessati. Tutti i vettori aerei hanno l'obbligo di scegliere e notificare all'Unità d'informazione sui passeggeri il protocollo comune e il formato di dati che intendono usare per i loro trasferimenti.

2. Allo scadere del termine di un anno dalla data di adozione dei protocolli comuni e dei formati di dati supportati, tutti i trasferimenti di dati PNR dai vettori aerei e dagli operatori economici diversi dai vettori aerei alle Unità d'informazione sui passeggeri ai fini della presente direttiva sono effettuati elettronicamente e con metodi sicuri utilizzando protocolli comuni accettati, identici per tutti i trasferimenti, che garantiscano la sicurezza dei dati durante il trasferimento, e un formato di dati supportato che ne garantisca la leggibilità a tutti gli interessati. Tutti i vettori aerei e gli operatori economici diversi dai vettori aerei hanno l'obbligo di scegliere e notificare all'Unità d'informazione sui passeggeri il protocollo comune e il formato di dati che intendono usare per i loro trasferimenti.

Emendamento    84

Proposta di direttiva

Articolo 16

Testo della Commissione

Emendamento

Alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, ossia due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 30% di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per due anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 60 % di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Dopo quattro anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

soppresso

Motivazione

Data l'importanza della finalità per la quale sono raccolti ed elaborati i dati PNR, così come la natura varia, sofisticata e internazionale della minaccia, è necessario disporre di un sistema che operi sulla base di una raccolta del 100% sia all'interno dell'UE sia con i paesi terzi, affinché il sistema sia pienamente efficace. La raccolta del 100% dei dati riduce altresì il rischio di elaborazione dei profili.

Emendamento    85

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) esamina la fattibilità e la necessità di includere i voli interni nel campo di applicazione della presente direttiva, alla luce dell'esperienza maturata dagli Stati membri che raccolgono i dati PNR in relazione ai voli interni. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro due anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

soppresso

Emendamento    86

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

b) procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, anche nei casi di trasferimento di dati a paesi terzi, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

Emendamento    87

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) procede a un riesame dell'applicazione della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame verte su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

b) procede a un riesame della presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro quattro anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1. Il riesame deve definire in primo luogo se il sistema PNR costituisca realmente una misura necessaria e in secondo luogo vertere su tutti gli elementi della presente direttiva, con particolare riguardo al rispetto del livello di protezione dei dati personali, alla durata della conservazione dei dati e alla qualità delle valutazioni. Esso ricomprende anche le statistiche raccolte in conformità dell'articolo 18.

Motivazione

Il riesame non dovrebbe solamente riguardare l'applicazione della direttiva ma anche stabilire se l'utilizzo dei dati PNR serva agli scopi prefissati ovvero se la direttiva abbia ragione di esistere.

Emendamento    88

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR.

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR.

Emendamento    89

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. La presente direttiva non pregiudica gli obblighi e impegni dell'Unione europea derivanti da accordi bilaterali e/o multilaterali conclusi con paesi terzi.

2. La presente direttiva non pregiudica gli obblighi e impegni dell'Unione europea derivanti da accordi bilaterali e/o multilaterali conclusi con paesi terzi ma tutti i nuovi accordi con paesi terzi non devono includere disposizioni che abbassino il livello di protezione dei dati al di sotto di quello previsto dalla presente direttiva.

Motivazione

Gli eventuali accordi PNR con paesi terzi devono garantire almeno lo stesso livello di protezione accordato da questa direttiva.

Emendamento    90

Proposta di direttiva

Allegato – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Dati PNR raccolti dai vettori aerei

Dati PNR raccolti dai vettori aerei e dagli operatori economici diversi dai vettori aerei

PROCEDURA

Titolo

Uso dei dati del codice di prenotazione (PNR UE)

Riferimenti

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

AFET

14.2.2011

Relatore per parere

Nomina

Arnaud Danjean

13.1.2015

Esame in commissione

30.3.2015

 

 

 

Approvazione

4.5.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

5

10

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Lorenzo Cesa, Aymeric Chauprade, Arnaud Danjean, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Anna Elżbieta Fotyga, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Ioan Mircea Pașcu, Tonino Picula, Kati Piri, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Johannes Cornelis van Baalen, Geoffrey Van Orden

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Reinhard Bütikofer, Neena Gill, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Norbert Neuser, Urmas Paet, Gilles Pargneaux, Soraya Post, Marietje Schaake, Renate Sommer, István Ujhelyi, Traian Ungureanu, Paavo Väyrynen, Janusz Zemke

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Victor Boștinaru, Jonás Fernández

PARERE della commissione per i trasporti e il turismo (29.4.2015)

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso dei dati del codice di prenotazione a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi
(COM(2011)0032 – C7‑0039/2011 – 2011/0023(COD))

Relatore per parere: Michael Cramer

BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta di direttiva sull'uso dei dati dei passeggeri, presentata dalla Commissione, è intesa a sostituire la procedura legislativa in vista dell'adozione di una decisione quadro in materia, divenuta ormai obsoleta con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Sebbene si sia tenuto conto di alcune delle critiche formulate alla proposta del 2008, permangono comunque forti riserve in merito alla necessità e alla proporzionalità della misura in oggetto, riserve manifestate dal Garante europeo della protezione dei dati[1], dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali[2] e dal Servizio giuridico del Consiglio[3]. È opportuno modificare la proposta in esame in modo che risponda ai criteri di necessità e di proporzionalità. Come dimostra ad esempio la sentenza sulla conservazione dei dati pronunciata dalla Corte costituzionale rumena[4], non vi è neppure la certezza che negli Stati membri possa essere recepito un atto dell'Unione così controverso in ragione delle sue pesanti incidenze sui diritti fondamentali. Nella propria sentenza sulla conservazione dei dati[5], la Corte costituzionale federale tedesca ha lanciato un chiaro monito, sottolineando che ulteriori misure di conservazione dei dati – tra cui quelle adottate a livello di Unione – potrebbero oltrepassare il limite cumulativo assoluto al di là del quale finirebbero per essere sorvegliate anche persone assolutamente al di sopra di ogni sospetto, in spregio ai diritti fondamentali.

I costi legati alla conservazione dei dati sono ingenti: nel 2007 la Commissione ha stimato che i costi di installazione una tantum (esclusi quelli di funzionamento) sono ammontati a 614.833.187 EUR. I costi d'installazione per le compagnie aeree dell'Unione europea (escludendo quelle di paesi terzi) ammonterebbero a 11.647.116 EUR, con costi annuali di esercizio pari a 2.250.080 EUR per la metodologia PUSH applicata due volte per passeggero.

Il relatore per parere propone di incaricare la Commissione di condurre uno studio sulla questione dei costi, proponendo eventualmente delle misure.

Onde garantire la proporzionalità della direttiva, il relatore per parere propone di ridurne l'ambito di applicazione:

·l'analisi dei dati PNR deve essere effettuata unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo, i quali devono essere definiti più precisamente e limitarsi alle situazioni descritte all'articolo 1 della decisione quadro 2002/475/GAI. Non è necessario includere i reati di cui agli articoli da 2 a 4 della predetta direttiva, dal momento che nel concetto di "prevenzione" di un reato di terrorismo rientrano anche la preparazione, l'organizzazione, ecc. di un siffatto reato;

·i dati dei passeggeri non dovrebbero inoltre essere analizzati in relazione ai "reati gravi" cui si fa riferimento nella proposta in esame, giacché la definizione di tali "reato grave" è fin troppo ampia: in essa rientrano anche i reati "ordinari", quali le frodi, come pure i "reati minori", la cui inclusione, secondo la Commissione, sarebbe contraria al principio di proporzionalità (si veda l'articolo 2, lettera h));

·occorre altresì definire con maggiore precisione le metodologie utilizzate per il trattamento dei dati (articolo 4);

·il trasferimento dei dati (articoli 7 e 8) dovrebbe limitarsi ai casi in cui ciò risulti indispensabile per prevenire, accertare, indagare e perseguire un determinato reato terroristico e, nel caso di paesi terzi, dovrebbe essere vincolato a idonee garanzie in materia di protezione dei dati;

·la durata di conservazione dei dati andrebbe sensibilmente ridotta. Il periodo proposto di 30 giorni tiene conto delle riserve espresse in materia di diritti fondamentali, evocate poc'anzi, e dovrebbe essere sufficiente in caso di gravi sospetti o minacce imminenti. Per quanto riguarda i dati più vecchi, le autorità nazionali possono accedere in qualsiasi momento, in caso di sospetti motivati e nel rispetto della legalità, ai dati conservati per diversi mesi presso le compagnie aeree o nei sistemi di prenotazione. A tal fine non è necessaria una nuova base giuridica;

·è opportuno rafforzare il diritto dei passeggeri alla sicurezza e alla riservatezza dei dati, come pure il diritto di accesso, di rettifica, cancellazione o blocco, di compensazione e di ricorso giurisdizionale. Occorre in particolare migliorare il diritto di accesso, che risulta fortemente limitato nella direttiva quadro. Il relatore per parere propone di applicare al trattamento dei dati PNR le norme nazionali basate sulla direttiva 95/46/CE, sebbene quest'ultima non si applichi, in linea di principio, alla cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri (si veda l'articolo 3 della direttiva in questione). Infine, occorre individuare una soluzione al problema della protezione dei dati nel settore della giustizia e degli affari interni a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

·dovrebbero essere trasmessi unicamente i dati necessari alle finalità della direttiva in esame.

EMENDAMENTI

La commissione per i trasporti e il turismo invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di direttiva

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) La direttiva 2004/82/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate disciplina la trasmissione anticipata, da parte dei vettori, dei dati relativi alle persone trasportate alle competenti autorità nazionali al fine di migliorare i controlli alle frontiere e combattere l'immigrazione illegale.

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento    2

Proposta di direttiva

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) I dati PNR sono necessari per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e i reati gravi, e rafforzare così la sicurezza interna.

(5) I dati PNR possono essere strumenti utili per prevenire, accertare, indagare e perseguire efficacemente i reati di terrorismo e determinati tipi di reati gravi di natura transnazionale, e rafforzare così la sicurezza interna.

Motivazione

I "reati gravi di natura transnazionale", in particolare la tratta di esseri umani e il traffico illegale di stupefacenti e di armi, sono anch'essi tipi di reati pertinenti e gravi la cui prevenzione può essere facilitata dall'uso dei dati PNR. Limitando il campo di applicazione della direttiva con la soppressione di "reati gravi", l'uso dei dati PNR si concentra sui reati transnazionali dove detti dati sono più pertinenti ed efficaci.

Emendamento    3

Proposta di direttiva

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) I dati PNR aiutano le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per raccogliere prove e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

(6) I dati PNR possono aiutare le autorità di contrasto a prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati gravi di natura transnazionale, tra cui il terrorismo, poiché queste li confrontano con varie banche dati di persone e oggetti ricercati per trovare le prove necessarie e, se pertinente, scoprire complici e smantellare reti criminali.

Emendamento    4

Proposta di direttiva

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) I dati PNR consentono alle autorità di contrasto di identificare persone “non note", ossia mai sospettate prima di reati gravi o di terrorismo, ma il cui probabile coinvolgimento è rilevato da un'analisi dei dati per cui è opportuno che le autorità competenti procedano ad ulteriori verifiche. Usando i dati PNR le autorità di contrasto possono far fronte alla minaccia insita nei reati gravi e nel terrorismo in una prospettiva diversa rispetto al trattamento di altre categorie di dati. Tuttavia, affinché il trattamento dei dati di persone innocenti e non sospette rimanga quanto più limitato, è opportuno che gli aspetti dell'uso dei dati PNR relativi alla definizione e applicazione di criteri di valutazione siano anch'essi limitati ai reati gravi di natura transnazionale, ossia intrinsecamente connessi al viaggio e quindi al tipo di dati trattati.

soppresso

Motivazione

Il relatore per parere propone di limitare l'uso dei dati PNR di tutti i passeggeri unicamente all'obiettivo di prevenire, accertare, indagare e perseguire reati di terrorismo, effettuando confronti con banche dati, in particolare, di soggetti ricercati (articolo 4, lettera b)) o su richiesta delle autorità competenti in casi specifici (articolo 4, lettera c)).

Emendamento    5

Proposta di direttiva

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) I vettori aerei già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La presente direttiva non deve imporre ai vettori aerei di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di fornire altri dati rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei.

(11) I vettori aerei già raccolgono e trattano i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La presente direttiva non deve imporre ai vettori aerei di raccogliere dati supplementari dai passeggeri o di conservarli, né fare obbligo ai passeggeri di fornire altri dati rispetto a quelli già forniti ai vettori aerei. Qualora i vettori aerei abitualmente non raccolgano dati nel normale svolgimento delle loro attività a fini commerciali, essi non dovrebbero essere tenuti a elaborare processi di raccolta dei dati in questione.

Emendamento    6

Proposta di direttiva

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo, e che la definizione di reati gravi sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità. È altresì opportuno che la definizione di reati gravi di natura transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio e dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

(12) È opportuno che la definizione di reati di terrorismo sia mutuata dagli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo, e che la definizione di reati gravi di natura transnazionale sia mutuata dall'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio e dalla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale. Gli Stati membri devono escludere i reati per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità.

Emendamento    7

Proposta di direttiva

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Gli elenchi di dati PNR richiesti, da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali dei cittadini, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali elenchi non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

(14) I dati del codice di prenotazione PNR da trasmettere all'Unità d'informazione sui passeggeri, elencati nell'allegato della presente direttiva, devono essere compilati con l'obiettivo di riflettere l'esigenza legittima delle autorità pubbliche di prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo o i reati gravi, migliorando così la sicurezza interna nell'UE e la protezione dei diritti fondamentali delle persone, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati personali. In tali raccolte di dati non devono figurare dati personali che possano rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale dell'interessato, né dati relativi al suo stato di salute o alla sua vita sessuale. I dati PNR devono contenere i dati della prenotazione e dell'itinerario di viaggio dei passeggeri, sulla cui base le autorità competenti possano identificare i passeggeri che rappresentano una minaccia per la sicurezza interna.

Motivazione

Nella versione inglese, il termine "required" può creare confusione dato che i vettori aerei raccolgono i dati PNR di cui dispongono nell'esercizio normale delle loro attività. Non è opportuno imporre ai vettori l'obbligo di ottenere o conservare dati aggiuntivi sui passeggeri così come non si deve imporre ai passeggeri l'obbligo di fornire più dati rispetto a quelli normalmente previsti dai vettori nello svolgimento della loro attività.

Emendamento    8

Proposta di direttiva

Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Attualmente esistono due metodi di trasferimento dei dati: il metodo "pull", per cui le autorità competenti dello Stato membro che chiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo ed estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti; il metodo "push", per cui i vettori aerei trasferiscono ("push") i dati richiesti all'autorità richiedente, mantenendo il controllo dei dati forniti. È opinione condivisa che il metodo "push" offra un livello più elevato di protezione dei dati e debba essere obbligatorio per tutti i vettori aerei.

(15) Attualmente esistono due metodi di trasferimento dei dati: il metodo "pull", per cui le autorità competenti dello Stato membro che chiede i dati possono accedere al sistema di prenotazione del vettore aereo ed estrarre ("pull") una copia dei dati richiesti; il metodo "push", per cui i vettori aerei trasferiscono ("push") i dati all'autorità richiedente, mantenendo il controllo dei dati forniti. Il metodo "push" offre un livello più elevato di protezione dei dati e dovrebbe diventare obbligatorio due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva per tutti i vettori aerei che procedono già alla raccolta e al trattamento dei dati PNR a fini commerciali e operano voli internazionali a destinazione o in provenienza del territorio degli Stati membri. Nel caso in cui i dati PNR siano gestiti dagli operatori del servizio telematico di prenotazione (CRS), si applica il codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione (regolamento (CE) n. 80/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio).

Emendamento    9

Proposta di direttiva

Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR. In caso di violazioni gravi ripetute, che potrebbero compromettere la realizzazione degli obiettivi di base della presente direttiva, queste sanzioni potrebbero includere, in casi eccezionali, provvedimenti quali il fermo, il sequestro e la confisca del mezzo di trasporto, o la sospensione o il ritiro temporaneo della licenza d'esercizio.

(17) Gli Stati membri devono prendere tutte le misure necessarie per permettere ai vettori aerei di rispettare gli obblighi previsti nella presente direttiva. È poi opportuno che prevedano sanzioni dissuasive, efficaci e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non si conformino agli obblighi in materia di trasferimento dei dati PNR.

Motivazione

A volte la responsabilità non ricadrà sui vettori aerei, ma sui paesi terzi che non forniscono i dati PNR di cui dispongono. Le sanzioni dovranno essere dissuasive, efficaci e proporzionate, come previsto nella prima parte del considerando. Pertanto, la seconda parte può risultare sproporzionata o contraddittoria rispetto alla prima, che contempla ogni tipo di sanzione.

Emendamento    10

Proposta di direttiva

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

(20) Gli Stati membri dovrebbero condividere i dati PNR che ricevono, quando il trasferimento è necessario a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale quali definiti nella presente direttiva. Le disposizioni della presente direttiva non devono incidere sugli altri strumenti dell'Unione in materia di scambio di informazioni tra forze di polizia e autorità giudiziarie, in particolare la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge. Tale scambio di dati PNR tra autorità di polizia e giudiziarie dovrebbe rispondere alle norme in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria.

Emendamento    11

Proposta di direttiva

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Il periodo di conservazione dei dati PNR deve essere proporzionato agli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Tenuto conto della loro natura e uso, è necessario che i dati PNR siano conservati per un periodo abbastanza lungo per poter effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini. Per evitare un uso sproporzionato, è necessario che dopo un periodo iniziale i dati siano resi anonimi e accessibili soltanto a condizioni molto rigorose e limitate.

(21) Il periodo di conservazione dei dati PNR deve essere proporzionato agli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi. Tenuto conto della loro natura e uso, è necessario che i dati PNR siano conservati per un periodo abbastanza lungo per poter effettuare analisi e utilizzarli nelle indagini. Per evitare un uso sproporzionato, è necessario che dopo un periodo iniziale i dati siano resi impersonali e accessibili soltanto a condizioni molto rigorose e limitate.

Emendamento    12

Proposta di direttiva

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23) Il trattamento a livello nazionale dei dati PNR effettuato in ciascuno Stato membro dall'Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti deve rispondere a una norma di protezione dei dati personali ai sensi della legislazione nazionale che sia in linea con la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (di seguito "decisione quadro 2008/977/GAI").

(23) Il trattamento a livello nazionale dei dati PNR effettuato in ciascuno Stato membro dall'Unità d'informazione sui passeggeri e dalle autorità competenti deve rispondere a una norma di protezione dei dati personali ai sensi della legislazione nazionale che sia in linea con la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (di seguito "decisione quadro 2008/977/GAI"), e con la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati1.

 

____________

 

1GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

Motivazione

Poiché vengono raccolti i dati di tutti i passeggeri, devono applicarsi le norme più rigorose in materia di protezione dei dati.

Emendamento    13

Proposta di direttiva

Considerando 24

Testo della Commissione

Emendamento

(24) In considerazione del diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che i diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati PNR che li riguardano, cioè il diritto di accesso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco, così come il diritto a compensazione e il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale, siano conformi alla decisione quadro 2008/977/GAI.

(24) In considerazione del diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che i diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati PNR che li riguardano, cioè il diritto di accesso, il diritto di rettifica, cancellazione o blocco, così come il diritto a compensazione e il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale, siano conformi alla decisione quadro 2008/977/GAI e alla direttiva 95/46/CE.

Motivazione

Poiché vengono raccolti i dati di tutti i passeggeri, devono applicarsi le norme più rigorose in materia di protezione dei dati.

Emendamento    14

Proposta di direttiva

Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(25 bis) Gli Stati membri devono provvedere affinché i costi delle misure per l'uso dei dati PNR non siano fatti ricadere sui passeggeri.

Emendamento    15

Proposta di direttiva

Considerando 28

Testo della Commissione

Emendamento

(28) La presente direttiva non pregiudica la possibilità che gli Stati membri istituiscano, ai sensi della legislazione nazionale, un sistema di raccolta e trattamento dei dati PNR per finalità diverse da quelle previste nella presente direttiva ovvero presso vettori diversi da quelli precisati nella presente direttiva, riguardante i voli nazionali e nel rispetto delle pertinenti norme di protezione dei dati, purché la legislazione nazionale sia conforme all'acquis dell'Unione. È opportuno che la raccolta dei dati PNR nei voli interni sia oggetto di una futura riflessione specifica.

soppresso

Motivazione

Onde garantire la certezza del diritto sia per la protezione dei dati dei passeggeri che per gli interessi economici degli operatori, gli Stati membri non dovrebbero raccogliere dati PNR diversi da quelli contemplati nel regolamento in esame.

Emendamento    16

Proposta di direttiva

Considerando 28 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(28 ter) Il trasferimento dei dati PNR dovrebbe limitarsi ai casi in cui risulti indispensabile per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati concreti di terrorismo e, nel caso di paesi terzi, dovrebbe essere subordinato all'esistenza di idonee salvaguardie in materia di protezione dei dati.

Emendamento    17

Proposta di direttiva

Considerando 32

Testo della Commissione

Emendamento

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di cinque anni, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; i dati devono essere resi anonimi dopo un periodo brevissimo; sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

(32) In particolare, il campo di applicazione della presente direttiva è quanto più limitato; è ammessa la conservazione dei dati PNR per un periodo massimo di tre mesi, scaduto il quale i dati devono essere cancellati; dopo un periodo brevissimo i dati devono essere mascherati e resi inaccessibili tranne che per un numero molto limitato e ristretto di membri del personale e sono vietati la raccolta e l'uso di dati sensibili. Per assicurare una protezione dei dati effettiva e di livello elevato, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché un'autorità nazionale di controllo indipendente sia incaricata di dare consulenza e sorvegliare le modalità di trattamento dei dati PNR. Tutti i trattamenti di dati PNR devono essere registrati o documentati ai fini della verifica della legittimità del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento. Gli Stati membri devono altresì provvedere affinché i passeggeri siano informati in modo chiaro e preciso della raccolta dei dati PNR e dei loro diritti.

Emendamento    18

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), e

a) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e determinati tipi di reati gravi di natura transnazionale quali definiti all'articolo 2, lettera i), e all'articolo 4, paragrafo 2;

Emendamento    19

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e d).

soppresso

Motivazione

Coperto dall'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), quale emendato.

Emendamento    20

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. I dati PNR raccolti conformemente alla presente direttiva non possono essere trattati in caso di reati minori che sono punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo inferiore a tre anni ai sensi al diritto nazionale di uno Stato membro.

Emendamento    21

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. La presente direttiva non si applica ai voli all'interno dell'Unione né a mezzi di trasporto diversi dagli aeromobili.

Emendamento    22

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) "volo internazionale", un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo che deve atterrare nel territorio di uno Stato membro in provenienza da un paese terzo oppure deve partire dal territorio di uno Stato membro con destinazione finale in un paese terzo, compresi in entrambi i casi i voli di trasferimento o di transito;

b) "volo internazionale", un volo di linea o non di linea effettuato da un vettore aereo che deve atterrare nel territorio di uno Stato membro in provenienza da un paese terzo oppure deve partire dal territorio di uno Stato membro con destinazione finale in un paese terzo;

Motivazione

L'inclusione dei voli di trasferimento o di transito implica l'aggiunta dei voli interni all'UE nel campo di applicazione della direttiva.

1) S'agissant des vols de transfert: étant donné que les transmissions PNR concernent la totalité des vols et non les passagers, les demandes visant à inclure les vols de transfer équivalent à demander des transmissions PNR pour pratiquement tous les vols intra communautaires. 2)S'agissant des vols de transit: les données PNR sont envoyées aux autorités des aéroports d'où les passagers débarquent de vols, (et non les autorités des aéroports de transit, où par définition, les passagers "n'attérissent" pas dans les contrôles de l'immigration). L'itinéraire d'un passager ne correspondra pas toujours au point de transit, ainsi cette clause ne permet pas de satisfaire le système des conditions de demande.

Emendamento    23

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità;

c) "dati del codice di prenotazione" o "dati PNR", le informazioni relative al viaggio di ciascun passeggero, raccolte e conservate su formato elettronico dai vettori aerei nel normale svolgimento delle loro attività, comprendenti i dati necessari per il trattamento e il controllo delle prenotazioni a cura delle compagnie aeree e di prenotazione interessate per ogni volo prenotato da qualunque persona o per suo conto, siano esse registrate in sistemi di prenotazione, in sistemi di controllo delle partenze (Departure Control Systems, DCS) o in altri sistemi equivalenti con le stesse funzionalità;

Motivazione

Onde evitare di aggiungere oneri costosi sui vettori aerei che a loro volta si tradurrebbero in costi per i passeggeri/consumatori.

Emendamento    24

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i dati PNR richiesti alla banca dati dell'autorità richiedente;

f) "metodo push", il metodo in base al quale i vettori aerei trasferiscono i loro dati PNR raccolti elencati nell'allegato della presente direttiva alla banca dati dell'autorità richiedente;

Emendamento    25

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

f bis) "metodo pull", il metodo in base al quale l'autorità richiedente accede direttamente alla base di dati del sistema di prenotazione delle compagnie aeree e ne estrae i dati dei passeggeri;

Motivazione

Una definizione del metodo "pull" sembra necessaria in quanto la proposta della Commissione vi fa riferimento più volte.

Emendamento    26

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera h

Testo della Commissione

Emendamento

h) "reati gravi", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro. Gli Stati membri possono tuttavia escludere i reati minori per i quali, tenuto conto dei rispettivi ordinamenti giuridici penali, il trattamento dei dati PNR ai sensi della presente direttiva non sia conforme al principio di proporzionalità.;

soppresso

Emendamento    27

Proposta di direttiva

Articolo 2 – comma 1 – lettera i – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

i) "reati gravi di natura transnazionale", i reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, e se:

i) "reati gravi di natura transnazionale", i seguenti reati ai sensi del diritto nazionale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio: tratta di esseri umani, traffico illegale di sostanze stupefacenti e traffico illegale di armi, munizioni ed esplosivi, se punibili con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a tre anni conformemente al diritto nazionale di uno Stato membro, e se:

Emendamento    28

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

1. Ciascuno Stato membro istituisce o designa un'autorità competente in materia di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale, o una sua sezione che agisca in qualità di "Unità d'informazione sui passeggeri" incaricata di raccogliere i dati PNR presso i vettori aerei, di conservarli e analizzarli e di trasmettere i risultati di tale analisi alle autorità competenti di cui all'articolo 5. I membri del suo personale possono essere funzionari distaccati delle autorità pubbliche competenti.

Emendamento    29

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. La conservazione, il trattamento e l'analisi dei dati PNR relativi ai passeggeri su voli internazionali sono effettuati esclusivamente nel territorio dell'Unione. La legislazione applicabile a tali procedure è pertanto la legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.

Emendamento    30

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. I costi di raccolta, trattamento e trasferimento dei dati PNR sono a carico degli Stati membri.

Emendamento    31

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può analizzare i dati PNR sulla base di criteri di rischio prestabiliti. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

soppresso

Emendamento    32

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) valutare i passeggeri prima dell'arrivo o della partenza prevista per identificare quelli che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi, da sottoporre all'ulteriore verifica delle autorità competenti di cui all'articolo 5. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

b) procedere a un'ulteriore valutazione dei passeggeri – che può essere effettuata prima dell'arrivo o della partenza prevista dalle autorità competenti di cui all'articolo 5 – per i quali sussiste il sospetto, fondato su elementi di fatto, che potrebbero essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale. Nell'effettuare tale valutazione l'Unità d'informazione sui passeggeri può confrontare i dati PNR con le banche dati pertinenti, anche internazionali o nazionali e compresi i duplicati nazionali di banche dati dell'Unione, che siano state istituite in base alla normativa dell'Unione e riguardino persone o oggetti ricercati o segnalati, conformemente alle norme europee, internazionali e nazionali applicabili a tali schedari. Gli Stati membri provvedono affinché i riscontri positivi a seguito di tale trattamento automatizzato siano singolarmente sottoposti a un esame non automatizzato per verificare se sia necessario l'intervento dell'autorità competente di cui all'articolo 5;

 

Emendamento    33

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) rispondere, caso per caso, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse, e

c) rispondere, caso per caso, alle richieste debitamente motivate delle autorità competenti di trasmettere e trattare dati PNR in casi specifici a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale, e di comunicare i risultati di tale trattamento alle autorità stesse, e

Emendamento    34

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) analizzare i dati PNR per aggiornare i criteri o definirne di nuovi al fine di effettuare valutazioni per identificare le persone che potrebbero essere implicate in reati di terrorismo o in reati gravi di natura transnazionale conformemente alla lettera a).

soppresso

Emendamento    35

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis. Il trattamento dei dati PNR può essere disposto solo da un organo giudiziario competente dello Stato membro su richiesta dell'Unità d'informazione sui passeggeri. Tale procedimento può essere disposto anche dall'Unità d'informazione sui passeggeri, ma solo nel caso in cui essa individui un pericolo dovuto al ritardo ("periculum in mora").

Emendamento    36

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasferisce i dati PNR o i risultati del trattamento dei dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, lettere a) e b), per ulteriore verifica, alle autorità competenti dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso.

4. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro trasferisce i dati PNR o i risultati del trattamento dei dati PNR dei passeggeri identificati conformemente al paragrafo 2, lettera b), per ulteriore verifica, alle autorità competenti dello stesso Stato membro. Tali trasferimenti sono effettuati solo caso per caso.

Emendamento    37

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi.

1. Ciascuno Stato membro adotta l'elenco delle autorità competenti autorizzate a chiedere o ricevere dalle Unità d'informazione sui passeggeri i dati PNR o i risultati del loro trattamento ai fini di un'ulteriore verifica delle informazioni o di interventi appropriati per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale.

Emendamento    38

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.

2. Sono autorità competenti le autorità preposte alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o all'azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi di natura transnazionale.

Emendamento    39

Proposta di direttiva

Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o altri reati gravi.

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono sottoporre a ulteriore trattamento i dati PNR dei passeggeri e i risultati del loro trattamento ricevuti dall'Unità d'informazione sui passeggeri unicamente per prevenire, accertare, indagare o perseguire i reati di terrorismo o altri reati gravi di natura transnazionale.

Emendamento    40

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei trasferiscano ("push") i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che già li raccolgano, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di tutti gli Stati membri interessati.

1. Gli Stati membri prendono i necessari provvedimenti affinché i vettori aerei che raccolgono già i dati PNR dei loro passeggeri trasferiscano (secondo il metodo "push") i dati PNR definiti all'articolo 2, lettera c) e elencati nell'allegato, a condizione che li raccolgano nel normale svolgimento delle loro attività, alla banca dati dell'Unità nazionale d'informazione sui passeggeri dello Stato membro nel cui territorio atterra o dal cui territorio parte il volo internazionale. Qualora il volo sia operato in code-sharing da uno o più vettori aerei, l'obbligo di trasferire i dati PNR di tutti i passeggeri del volo spetta al vettore aereo che opera il volo. Qualora il volo faccia uno o più scali negli aeroporti degli Stati membri, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR esclusivamente all'Unità d'informazione sui passeggeri dello Stato membro di destinazione finale.

 

1 bis. Gli Stati membri non obbligano i vettori aerei a raccogliere dati PNR diversi da quelli che già raccolgono. I vettori aerei non trasferiscono dati PNR diversi da quelli definiti all'articolo 2, lettera c), ed elencati nell'allegato. I vettori aerei non sono responsabili per l'accuratezza e la completezza dei dati forniti dai passeggeri, tranne nel caso in cui non abbiano esercitato ragionevole diligenza per assicurare che i dati raccolti siano accurati e corretti.

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico, con altro mezzo appropriato assicurando un adeguato livello di sicurezza dei dati:

2. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR elettronicamente utilizzando i protocolli comuni e i formati di dati supportati da adottare secondo la procedura di cui agli articoli 13 e 14 o, in caso di guasto tecnico da parte dei vettori aerei, con altro mezzo appropriato assicurando un adeguato livello di sicurezza dei dati:

a) da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di partenza del volo,

a) una volta da 24 a 48 ore prima dell'ora prevista di partenza del volo,

e

e

b) immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile l'imbardo di altri passeggeri.

b) una volta immediatamente dopo la chiusura del volo, ossia una volta che i passeggeri sono saliti a bordo dell'aeromobile pronto per il decollo e non è più possibile l'imbardo di altri passeggeri.

3. Gli Stati membri possono consentire ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera a).

3. Gli Stati membri consentono ai vettori aerei di limitare il trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera b), agli aggiornamenti del trasferimento di cui al paragrafo 2, lettera a).

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

4. Caso per caso, su richiesta di un'Unità d'informazione sui passeggeri conformemente alla legislazione nazionale, i vettori aerei trasferiscono i dati PNR quando è necessario accedervi prima del momento indicato al paragrafo 2, lettera a), per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o a reati gravi di natura transnazionale.

Emendamento    41

Proposta di direttiva

Articolo 7

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), questa trasmetta i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri qualora giudichi tale trasferimento necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o i reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono i dati PNR o i risultati del loro trattamento alle rispettive autorità competenti.

1. 1. Gli Stati membri provvedono affinché, per quanto riguarda i soggetti identificati da un'Unità d'informazione sui passeggeri a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), questa trasmetta i risultati del trattamento dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri qualora giudichi tale trasferimento necessario per prevenire, accertare, indagare o perseguire reati di terrorismo o i reati gravi di natura transnazionale. Tali trasferimenti si limitano esclusivamente ai dati necessari in un caso specifico per la prevenzione, l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di un reato di terrorismo o un reato grave di natura transnazionale e sono giustificati per iscritto. Le Unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri riceventi trasmettono i dati PNR o i risultati del loro trattamento alle rispettive autorità competenti.

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. La richiesta di tali dati può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile e trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b).

2. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 1, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. La richiesta di tali dati è rigorosamente limitata ai dati necessari in casi specifici. Essa può riguardare uno o più elementi di dati combinati fra loro, secondo quanto ritenga necessario l'Unità d'informazione sui passeggeri richiedente in relazione a un caso specifico di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi di natura transnazionale ed è giustificata per iscritto. Le Unità d'informazione sui passeggeri comunicano i dati richiesti appena possibile e trasmettono anche i risultati del trattamento dei dati PNR, se già predisposti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente e senza mascheratura a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro solo in casi eccezionali per rispondere a una minaccia specifica o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica connessa a reati di terrorismo o a reati gravi.

3. L'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere, se necessario, all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmetterle dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafo 2, e, se necessario, i risultati del trattamento di dati PNR. L'Unità d'informazione sui passeggeri può chiedere di accedere integralmente e senza mascheratura a dati PNR specifici conservati dall'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro solo in casi eccezionali per rispondere a una minaccia specifica o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica connessa a reati di terrorismo o a reati gravi di natura transnazionale. La richiesta in questione è giustificata per iscritto.

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

4. Nella sola ipotesi che ciò sia necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica, le autorità competenti di uno Stato membro hanno facoltà di chiedere direttamente all'Unità d'informazione sui passeggeri di qualsiasi altro Stato membro di trasmettere loro dati PNR conservati nella sua banca dati in virtù dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2. Tali richieste rientrano nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica nei confronti di reati di terrorismo o di reati gravi di natura transnazionale e sono motivate. Le Unità d'informazione sui passeggeri rispondono a tali richieste in via prioritaria. In tutti gli altri casi, le autorità competenti inoltrano le richieste tramite l'Unità d'informazione sui passeggeri del proprio Stato membro.

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio.

5. In circostanze eccezionali, se è necessario accedere tempestivamente a dati PNR per rispondere a una minaccia specifica e reale connessa a reati di terrorismo o reati gravi di natura transnazionale, l'Unità d'informazione sui passeggeri di uno Stato membro è autorizzata a chiedere all'Unità d'informazione sui passeggeri di un altro Stato membro di trasmetterle in qualsiasi momento i dati PNR relativi ai voli in arrivo nel suo territorio o in partenza dal suo territorio. Tali richieste si limitano esclusivamente ai dati necessari nel caso specifico per la prevenzione, l'individuazione, l'indagine e il perseguimento di un reato di terrorismo o di un reato grave di natura transnazionale e sono giustificati per iscritto.

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria internazionale. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

6. Lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire tramite qualsiasi canale esistente di cooperazione giudiziaria europea e internazionale, in particolare Europol e le unità nazionali ai sensi dell'articolo 8 della decisione 2009/371/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009. La lingua utilizzata per la richiesta e lo scambio di informazioni è quella applicabile al canale utilizzato. Nell'effettuare le notifiche a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano alla Commissione anche gli estremi dei punti di contatto cui possono essere trasmesse le richieste in casi di urgenza. La Commissione comunica agli Stati membri le notifiche ricevute.

Motivazione

I dati personali dei passeggeri aerei non dovrebbero essere scambiati sistematicamente. Lo scambio di tali dati dovrebbe essere rigorosamente limitato e riguardare casi specifici di prevenzione, accertamento, indagine o azione penale nei confronti di reati di terrorismo e le richieste di tali dati dovrebbero essere motivate per iscritto onde consentirne la verifica.

Per lo scambio di informazioni è opportuno utilizzare i canali già esistenti. Si dovrebbe perciò menzionare esplicitamente Europol.

Emendamento    42

Proposta di direttiva

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo soltanto caso per caso e se:

Uno Stato membro può trasferire i dati PNR e i risultati del loro trattamento a un paese terzo unicamente sulla base di un accordo internazionale tra l'Unione e il paese terzo in questione, soltanto caso per caso e se:

 

-a) sono soddisfatte, mutatis mutandis, tutte le condizioni di cui all'articolo 7,

a) ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio,

a) ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio,

b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, e

b) il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva, e

c) il paese terzo accetta di trasferire i dati ad un altro paese terzo soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva e soltanto previa autorizzazione esplicita dello Stato membro.

c) il paese terzo garantisce che userà i dati soltanto se il trasferimento è necessario per le finalità specificate all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva. È vietato il trasferimento da parte del paese terzo in questione verso un altro paese terzo.

 

d) il paese terzo riconosce ai cittadini dell'Unione, senza ritardi o costi eccessivi, gli stessi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e risarcimento in materia di dati PNR applicabili nell'Unione;

 

e) il paese terzo garantisce un analogo e adeguato livello di protezione dei dati PNR.

Motivazione

I dati PNR dovrebbero essere trasmessi a paesi terzi soltanto in presenza di adeguate garanzie in materia di protezione dei dati.

Emendamento    43

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Allo scadere del periodo di 30 giorni dal trasferimento dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri di cui al paragrafo 1, i dati sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri per altri cinque anni. Durante questo periodo, tutti gli elementi d'informazione che potrebbero servire ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR sono mascherati. I dati PNR resi così anonimi sono accessibili solo a un numero limitato di membri del personale dell'Unità d'informazione sui passeggeri specificamente autorizzati a analizzare i dati PNR e a sviluppare criteri di valutazione in conformità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera d). L'accesso integrale ai dati PNR è consentito solo al capo dell'Unità d'informazione sui passeggeri per le finalità dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e quando si può ragionevolmente ritenere che l'accesso sia necessario per un'indagine e in risposta a una minaccia o un rischio specifico e reale o nell'ambito di un'indagine o di un'azione penale specifica.

soppresso

Motivazione

Storing all PNR data for longer periods of time even without any initial suspicion is disproportionate. National constitutional courts in several rulings on telecommunications data retention as based on directive 2006/24/EC as well as the ECHR in its ruling on retention of DNA samples (S. and Marper vs UK) have made this clear and have also warned that the cumulative effects of retention of several types data may be close to the absolute constitutional threshold. Neither the Legal Service of the Council nor the EU Fundamental Rights Agency have been convinced by the necessity and proportionality of the retention of data about all passengers.

Emendamento    44

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati allo scadere del periodo di cui al paragrafo 2. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i dati PNR siano cancellati allo scadere del periodo di cui al paragrafo 1. Questo obbligo non incide sui casi in cui dati PNR specifici sono stati trasferiti a un'autorità competente e sono usati nell'ambito di specifiche indagini o azioni penali aventi per oggetto una determinata persona o un determinato gruppo di persone, nel qual caso la loro conservazione presso l'autorità competente è disciplinata dalla legislazione nazionale dello Stato membro.

Motivazione

L'obbligo di cancellare i dati dopo cinque anni dovrebbe essere definitivo. La deroga qui prevista è effettivamente opportuna, ma occorre chiarire che la conservazione dei dati al di là dei cinque anni può essere ammessa solo nel caso di indagini concernenti persone o gruppi di persone determinati. La formulazione proposta dalla Commissione, "specifiche indagini o azioni penali", potrebbe anche riferirsi a un numero indeterminato di persone.

Emendamento    45

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Gli esiti dell'operazione di riscontro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e b), sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri soltanto per il tempo necessario a informare le autorità competenti di un riscontro positivo. L'esito di un'operazione automatizzata di riscontro, anche qualora risulti negativo a seguito dell'esame individuale non automatizzato, è comunque memorizzato per un periodo massimo di tre anni in modo da evitare futuri "falsi" riscontri positivi, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità del paragrafo 3 allo scadere dei cinque anni, nel qual caso il registro è conservato fino a cancellazione dei dati di riferimento.

Gli esiti dell'operazione di riscontro di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), sono conservati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri soltanto il tempo necessario a informare le autorità competenti di un riscontro positivo. Ove l'esito di un'operazione automatizzata di riscontro risulti negativo a seguito dell'esame individuale non automatizzato, i dati di riferimento sono comunque rettificati o cancellati dalla relativa banca dati.

Emendamento    46

Proposta di direttiva

Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva.

Gli Stati membri prevedono, conformemente al diritto nazionale, sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate, anche pecuniarie, a carico dei vettori aerei che non trasmettono i dati richiesti in forza della presente direttiva, nella misura in cui li hanno già raccolti, o non li trasmettono nel formato richiesto prescritto dagli orientamenti dell'ICAO relativi ai dati PNR o altrimenti violano le disposizioni nazionali adottate in conformità della presente direttiva. A un vettore aereo non possono essere applicate sanzioni quando le autorità di un paese terzo non gli consentono di trasferire i dati PNR.

Motivazione

Il formato richiesto dovrebbe essere quello omologato su scala mondiale e riconosciuto dall'ICAO (documento 9944) e dall'Organizzazione mondiale delle dogane.

Le differenze esistenti tra le legislazioni dei paesi terzi in materia di trasferimento di dati impongono questo chiarimento.

Emendamento    47

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Ciascuno Stato membro dispone che le norme nazionali di attuazione degli articoli 21 e 22 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio riguardanti la riservatezza del trattamento e la sicurezza dei dati si applichino anche a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in conformità della presente direttiva.

2. Ciascuno Stato membro dispone che le norme nazionali di attuazione degli articoli 21 e 22 della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio riguardanti la riservatezza del trattamento e la sicurezza dei dati si applichino anche a qualsiasi trattamento di dati personali effettuato in conformità della presente direttiva. I vettori aerei che ottengono i recapiti dei passeggeri attraverso un'agenzia di viaggi non possono utilizzarli a fini commerciali.

Emendamento    48

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis. Ove le disposizioni adottate ai sensi della normativa nazionale di attuazione della direttiva 95/46/CE riconoscano ai passeggeri diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione o blocco dei dati, di compensazione e ricorso giurisdizionale, di riservatezza del trattamento e di sicurezza dei dati maggiori di quelli sanciti ai paragrafi 1 e 2, si applicano tali disposizioni.

Motivazione

Alcuni dei diritti degli interessati sono trattati in maniera più adeguata dalla direttiva 95/46/CE, in particolare per quanto riguarda i requisiti in materia di informazione degli interessati.

Emendamento    49

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. È vietato qualsiasi trattamento di dati PNR che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.

3. È vietato qualsiasi trattamento da parte delle unità d'informazione sui passeggeri di dati PNR che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute o l'orientamento sessuale dell'interessato. Qualora l'Unità d'informazione sui passeggeri riceva dati PNR che rivelano tali informazioni, questi sono cancellati immediatamente.

Motivazione

Nell'ambito della prevenzione e dell'individuazione di reati terroristici e reati gravi, il filtraggio o il trattamento dei PNR non è a carico delle compagnie aeree ma delle unità d'informazione sui passeggeri.

I vettori aerei dispongono di tali informazioni nella misura in cui sono loro fornite dai passeggeri.

Emendamento    50

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Tutti i trattamenti di dati PNR effettuati dai vettori aerei, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei cinque anni, nel qual caso i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento.

4. Tutti trattamenti di dati PNR, tutti i trasferimenti di dati PNR a opera delle Unità d'informazione sui passeggeri e tutte le richieste delle autorità competenti o delle Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e di paesi terzi, anche se rifiutate, sono registrati o documentati presso l'Unità d'informazione sui passeggeri e le autorità competenti ai fini della verifica della correttezza del trattamento, dell'autocontrollo e per garantire l'integrità dei dati e la sicurezza del loro trattamento, in particolare da parte delle autorità nazionali di controllo per la protezione dei dati. I registri sono conservati per cinque anni, a meno che i dati di riferimento non siano stati ancora cancellati in conformità dell'articolo 9, paragrafo 3, allo scadere dei cinque anni, nel qual caso i registri sono conservati fino a cancellazione dei dati di riferimento.

Motivazione

Il presente paragrafo fa riferimento ai dati PNR trasferiti alle Unità d'informazione sui passeggeri, e non ai dati PNR di cui dispongono i vettori aerei.

Emendamento    51

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Alla protezione di tutti i dati vanno applicati standard di sicurezza particolarmente elevati, che tengano conto degli ultimi sviluppi del dibattito a livello di esperti in materia di protezione dei dati e siano costantemente aggiornati alla luce delle nuove conoscenze. In tutte le decisioni sugli standard di sicurezza da applicare, agli aspetti economici è attribuita tutt'al più un'importanza secondaria.

 

Occorre in particolare prevedere l'impiego di una procedura di crittografia, costantemente aggiornata in base agli sviluppi tecnologici, la quale assicuri

 

– che i sistemi di trattamento dei dati non possono essere utilizzati da persone non autorizzate;

 

– che le persone autorizzate ad utilizzare un sistema di trattamento dei dati possano accedere esclusivamente ai dati cui si riferisce il loro diritto d'accesso, e che i dati personali, nel corso del trattamento, dell'utilizzazione e della conservazione, non possano essere letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione;

 

  che i dati personali, nel corso della loro trasmissione elettronica, del loro trasporto o della loro conservazione su supporti, non possano essere letti, copiati, modificati o rimossi senza autorizzazione e che sia possibile verificare e accertare a quali autorità è previsto il trasferimento di dati personali mediante apparecchiature per la trasmissione di dati.

 

Deve essere garantita la possibilità di verificare e accertare a posteriori se e da chi dati personali siano stati immessi o modificati nei sistemi di trattamento dei dati o rimossi da tali sistemi.

 

Deve essere garantito che i dati personali il cui trattamento è stato dato in appalto possano essere trattati esclusivamente in modo conforme alle istruzioni dell'ente appaltante.

 

Deve essere garantita la protezione dei dati personali dalla distruzione o dalla perdita accidentali.

 

Deve essere garantita la possibilità di trattare separatamente dati raccolti per scopi diversi.

Emendamento    52

Proposta di direttiva

Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Gli Stati membri dispongono che i vettori aerei, i loro agenti o altri venditori di biglietti per il trasporto di passeggeri sui servizi aerei informino in modo chiaro e preciso i passeggeri dei voli internazionali, al momento in cui prenotano il volo e acquistano il biglietto, della trasmissione dei dati PNR all'Unità d'informazione sui passeggeri, delle finalità del trattamento, del periodo di conservazione dei dati e del loro possibile uso per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi, della possibilità di scambiare e condividere tali dati e dei loro diritti alla protezione dei dati, in particolare il diritto di sporgere reclamo presso un'autorità nazionale di controllo per la protezione dei dati di loro scelta. Gli Stati membri mettono queste stesse informazioni a disposizioni del pubblico.

5. Gli Stati membri dispongono che i vettori aerei, i loro agenti o altri venditori di biglietti per il trasporto di passeggeri sui servizi aerei informino in modo chiaro e preciso i passeggeri dei voli internazionali, al momento in cui prenotano il volo e acquistano il biglietto, della trasmissione dei dati PNR alle Unità d'informazione sui passeggeri, delle finalità del trattamento, del periodo di conservazione dei dati e del loro possibile uso per prevenire, accertare, indagare e perseguire i reati di terrorismo e i reati gravi di natura transnazionale, della possibilità di scambiare e condividere tali dati e dei loro diritti alla protezione dei dati, quali il diritto di accedere, rettificare, cancellare e bloccare i dati e il diritto di sporgere reclamo presso un'autorità nazionale di controllo per la protezione dei dati di loro scelta. Gli Stati membri mettono queste stesse informazioni a disposizioni del pubblico.

Motivazione

L'emendamento mira a precisare le misure relative alla protezione dei dati personali.

Emendamento    53

Proposta di direttiva

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Costi

 

Entro il ...*, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'incidenza finanziaria della presente direttiva. La relazione è incentrata in particolare sui costi sostenuti dai passeggeri, dai vettori aerei e dai venditori di biglietti. Se del caso, la relazione è corredata di una proposta legislativa volta ad armonizzare la divisione degli oneri finanziari tra le autorità pubbliche e i vettori aerei nell'intera Unione.

 

_____________

 

* GU: inserire la data: due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Motivazione

La questione dei costi dovrebbe essere trattata nella direttiva in esame.

Emendamento    54

Proposta di direttiva

Articolo 15

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Nell'adottare tali disposizioni, gli Stati membri si attengono ai principi generali del diritto dell'Unione e ai requisiti di necessità e proporzionalità. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Emendamento    55

Proposta di direttiva

Articolo 16 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, ossia due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 30% di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Per due anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di almeno il 60 % di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1. Dopo quattro anni dalla data di cui all'articolo 15 gli Stati membri garantiscono che siano raccolti i dati PNR di tutti i voli di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

soppresso

Emendamento    56

Proposta di direttiva

Articolo 17 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) esamina la fattibilità e la necessità di includere i voli interni nel campo di applicazione della presente direttiva, alla luce dell'esperienza maturata dagli Stati membri che raccolgono i dati PNR in relazione ai voli interni. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro due anni dalla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1;

soppresso

Emendamento    57

Proposta di direttiva

Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR.

1. Gli Stati membri predispongono una serie di statistiche sui dati PNR trasmessi alle Unità d'informazione sui passeggeri. Queste statistiche indicano quanto meno, per vettore aereo e per destinazione, il numero di identificazioni di persone che potrebbero essere implicate in un reato di terrorismo o in un reato grave di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, e il numero delle successive azioni di contrasto intraprese che hanno comportato l'uso di dati PNR.

Emendamento    58

Proposta di direttiva

Allegato – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Osservazioni generali (comprese tutte le informazioni disponibili sui minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni, quali nome e sesso del minore, età, lingua o lingue parlate, nome e recapito dell'accompagnatore alla partenza e relazione con il minore, nome e recapito dell'accompagnatore all'arrivo e relazione con il minore, agente alla partenza e all'arrivo)

(12) le informazioni disponibili sui minori non accompagnati di età inferiore a 18 anni

PROCEDURA

Titolo

Uso dei dati del codice di prenotazione (PNR UE )

Riferimenti

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Commissione(i) competente(i) per parere

Annuncio in Aula

TRAN

14.2.2011

 

 

 

Relatore(i)

Nomina

Eva Lichtenberger

21.3.2011

 

 

 

Esame in commissione

11.7.2011

10.10.2011

21.11.2011

 

Approvazione

22.11.2011

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

25

15

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Thomas Ulmer, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Philip Bradbourn, Michel Dantin, Dominique Riquet, Laurence J.A.J. Stassen, Sabine Wils

Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Pablo Zalba Bidegain

  • [1]  Vedasi http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-03.25_eJustice_IT.pdf.
  • [2]  Vedasi http://fra.europa.eu/fraWebsite/attachments/FRA-PNR-Opinion-June2011.pdf.
  • [3]  Benché la relazione non sia stata pubblicata, è comunque consultabile al seguente indirizzo: http://gruen-digital.de/wp-content/uploads/2011/05/Gutachten-JD-Rat-PNR.pdf
  • [4]  Decisione n. 1258 dell'8 ottobre 2009: http://www.ccr.ro/decisions/pdf/ro/2009/D1258_09.pdf
  • [5]  Decisione del 2 marzo 2010, 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1 BvR 586/08: http://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rs20100302_1bvr025608.html.

PROCEDURA

Titolo

Uso dei dati del codice di prenotazione (PNR UE )

Riferimenti

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Commissione competente per il merito

Annuncio in Aula

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

TRAN

14.2.2011

Relatore per parere

Nomina

Michael Cramer

17.3.2015

Approvazione

17.3.2015

 

 

 

Esito

Approvato, cfr. processo verbale

 

Membri titolari presenti

Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Karima Delli, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Tomasz Piotr Poręba, Gabriele Preuß, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, István Ujhelyi, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Janusz Zemke

Supplenti presenti

Ivo Belet, Rosa D'Amato, Daniel Dalton, Bas Eickhout, Kateřina Konečná, Werner Kuhn, Massimo Paolucci, Olga Sehnalová, Davor Škrlec, Patricija Šulin, Henna Virkkunen

PROCEDURA

Titolo

Uso dei dati del codice di prenotazione (PNR UE )

Riferimenti

COM(2011)0032 – C7-0039/2011 – 2011/0023(COD)

Presentazione della proposta al PE

2.2.2011

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

14.2.2011

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

AFET

14.2.2011

TRAN

14.2.2011

 

 

Relatori

       Nomina

Timothy Kirkhope

15.7.2014

 

 

 

Approvazione

15.7.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

26

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Deposito

7.9.2015

RINVIO IN COMMISSIONE

Data del rinvio in commissione (art. 60, par. 3)

6.6.2014

 

Termine per riferire al Parlamento

0.0.0000

Relatore per parere

Conferma/nomina

Timothy Kirkhope

15.7.2014

Esame in commissione

11.11.2014

26.2.2015

26.5.2015

4.6.2015

 

Approvazione

15.7.2015

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

26

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Ignazio Corrao, Rachida Dati, Frank Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Mariya Gabriel, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Louis Michel, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Jeroen Lenaers, Artis Pabriks, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski, Axel Voss

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Esteban González Pons, Norbert Neuser

Deposito

7.9.2015