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Procedura : 2014/2253(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A8-0242/2015

Testi presentati :

A8-0242/2015

Discussioni :

PV 10/09/2015 - 3
CRE 10/09/2015 - 3

Votazioni :

PV 10/09/2015 - 8.9
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Testi approvati :

P8_TA(2015)0322

Testi approvati
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Giovedì 10 settembre 2015 - Strasburgo
30a e 31a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione (2012 e 2013)
P8_TA(2015)0322A8-0242/2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 settembre 2015 sulla 30a e la 31a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2012-2013) (2014/2253(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la 30a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2012) (COM(2013)0726),

–  vista la 31a relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2013) (COM(2014)0612),

–  vista la relazione della Commissione intitolata "Relazione di valutazione del progetto EU Pilot" (COM(2010)0070),

–  vista la relazione della Commissione intitolata "Seconda relazione di valutazione del progetto EU Pilot" (COM(2011)0930),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 20 marzo 2002, relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (COM(2002)0141),

–  vista la comunicazione della Commissione, del 2 aprile 2012, intitolata "Migliorare la gestione dei rapporti con gli autori di denunce in materia di applicazione del diritto dell'Unione" (COM(2012)0154),

–  visto l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea(1),

–  vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulla 29ª relazione annuale sul controllo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea (2011)(2),

–  visto lo studio "L'impatto della crisi sui diritti fondamentali in tutti gli Stati membri dell'Unione europea – Analisi comparativa" (The impact of the crisis on fundamental rights across Member States of the EU - Comparative analysis)(3),

–  visto il pacchetto "Legiferare meglio" adottato dalla Commissione il 19 maggio 2015,

–  visti gli articoli 52 e 132 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per gli affari costituzionali e della commissione per le petizioni (A8-0242/2015),

A.  considerando che l'articolo 17 del trattato sull'Unione europea (TUE) definisce il ruolo fondamentale della Commissione quale "custode dei trattati";

B.  considerando che ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del TUE, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE) ha il medesimo valore giuridico dei trattati e si rivolge alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione e degli Stati membri, nell'attuazione del diritto dell'Unione (articolo 51, paragrafo 1, della CDFUE);

C.  considerando che ai sensi dell'articolo 258, paragrafi 1 e 2, del TFUE, la Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo – dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni – e che, qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea;

D.  considerando che l'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea prevede la condivisione delle informazioni relative a tutte le procedure di infrazione fondate sulle lettere di costituzione in mora, ma non riguarda la procedura informale "EU Pilot", precedente l'apertura delle procedure formali di infrazione;

E.  considerando che l'articolo 41 della CDFUE definisce il diritto alla buona amministrazione quale diritto di ogni persona a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni; che l'articolo 298 del TFUE sancisce che, nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente;

F.  considerando che l'articolo 51 della CDFUE limita l'obbligo degli Stati membri all'osservanza della Carta stessa a situazioni ove attuino il diritto dell'Unione europea, ma non prevede una simile limitazione degli obblighi derivanti da tale Carta per le istituzioni, gli organi o gli organismi dell'Unione stessa;

G.  considerando che, nel contesto della recente crisi finanziaria gli Stati membri hanno adottato provvedimenti in contrasto con il diritto primario dell'UE, specialmente misure per la protezione dei diritti sociali ed economici;

1.  osserva che, conformemente alla dichiarazione politica comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 27 ottobre 2011, sui documenti esplicativi, la Commissione ha riferito ai due colegislatori in merito all'attuazione della dichiarazione;

2.  accoglie favorevolmente la 30a e la 31a relazione annuale della Commissione sull'applicazione del diritto dell'Unione europea e rileva che, sulla base di suddette relazioni, i quattro settori in cui gli Stati membri hanno formato oggetto di procedure di infrazione concernenti il recepimento nel corso del 2012 sono stati i trasporti, la protezione della salute e dei consumatori, la protezione ambientale e tematiche connesse al mercato interno e ai servizi, mentre, nel 2013, i settori maggiormente problematici risultavano l'ambiente, la protezione della salute e dei consumatori, il mercato interno e i servizi nonché i trasporti; segnala tuttavia che tale valutazione ex post non sostituisce l'obbligo della Commissione di monitorare in modo effettivo e tempestivo l'applicazione e l'attuazione del diritto dell'UE e osserva che il Parlamento potrebbe prendere parte al riesame dell'attuazione della legislazione con il suo potere di controllo sulla Commissione;

3.  ricorda che, in un'Unione europea fondata sullo Stato di diritto e sulla certezza e prevedibilità delle leggi, i cittadini europei per primi devono essere di diritto messi in grado di conoscere in modo chiaro, accessibile, trasparente e tempestivo (anche tramite Internet) se e quali norme nazionali siano state adottate in recepimento del diritto UE, e quali siano le autorità nazionali responsabili della loro corretta attuazione;

4.  osserva che i cittadini e le imprese auspicano un quadro normativo semplice, prevedibile e affidabile;

5.  esorta la Commissione, in sede di elaborazione e valutazione della legislazione, a tener maggiormente conto degli oneri che potrebbero derivarne per le PMI;

6.  invita la Commissione e gli Stati membri a coordinare i loro sforzi in una fase più precoce del processo legislativo così da assicurare che il risultato finale possa essere attuato in modo più efficace;

7.  osserva che il ritardo di recepimento, il recepimento non corretto e l'errata applicazione del diritto dell'UE possono creare differenze tra gli Stati membri e compromettere la parità di condizioni in tutta l'Unione europea;

8.  invita la Commissione a trattare tutti gli Stati membri allo stesso modo, indipendentemente dalle dimensioni o dalla data alla quale hanno aderito all'UE;

9.  osserva che l'attuazione e il recepimento del diritto dell'Unione europea continuano a essere difformi fra i vari Stati membri; rileva che i cittadini che desiderano vivere, lavorare o svolgere attività commerciali in un altro Stato membro sono quotidianamente confrontati con continue difficoltà dovute all'applicazione non uniforme del diritto dell'Unione negli ordinamenti giuridici degli Stati membri;

10.  rammenta che la Commissione, sulla base dell'articolo 17 del TUE, ha la responsabilità di assicurare l'applicazione del diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, (articolo 6, paragrafo 1, del TUE), le cui disposizioni si rivolgono alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione nonché agli Stati membri, nell'attuazione del diritto unionale (articolo 51, paragrafo 1, della CDFUE); rammenta che la Commissione ha il potere di avviare procedure di infrazione ai sensi degli articoli 258, 259 e 260 del TFUE per far rispettare il diritto dell'UE; invita la Commissione a facilitare al Parlamento l'esercizio delle sue prerogative di colegislatore fornendogli informazioni adeguate e presentandogli il rendiconto;

11.  osserva che un totale di 731 procedimenti di infrazione è stato archiviato poiché lo Stato membro interessato ha dimostrato di essersi conformato al diritto dell'Unione; segnala che nel 2013 la Corte di giustizia ha emesso 52 sentenze in virtù dell'articolo 258 TFUE, delle quali 31 (59,6%) sono state pronunciate contro gli Stati membri; ricorda, al fine di porre in prospettiva tali statistiche, che finora 3 274 sentenze della Corte nel quadro di procedure di infrazione (87,3 %) sono state favorevoli alla Commissione; chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione all'effettiva esecuzione di tutte queste sentenze;

12.  accoglie positivamente il crescente impiego, da parte della Commissione, di piani di esecuzione per nuovi atti legislativi dell'UE diretti agli Stati membri, il che aumenta la probabilità di un'attuazione corretta e tempestiva, previene i problemi di recepimento e applicazione e incide a sua volta sul numero di petizioni presentate;

13.  insiste sulla necessità che la Commissione si concentri su un'efficace soluzione dei problemi, su una gestione efficace e su misure preventive, ma propone che la Commissione pensi anche a nuovi mezzi, diversi dalle procedure formali di infrazione, per migliorare il recepimento e l'esecuzione del diritto dell'UE;

14.  afferma che la legislazione dell'Unione deve essere recepita correttamente e tempestivamente nell'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro; invita le autorità degli Stati membri a evitare la prassi della sovraregolamentazione ("gold-plating"), poiché ciò comporta spesso divergenze pronunciate nel processo di attuazione a livello nazionale, il che a sua volta incide negativamente sull'osservanza della legislazione dell'Unione europea in quanto i cittadini si rendono conto delle notevoli variazioni nell'intera Unione; sottolinea la necessità di intensificare ulteriormente la cooperazione tra i deputati al Parlamento europeo e le commissioni competenti per gli affari europei dei parlamenti nazionali e regionali; accoglie con soddisfazione l'innovazione apportata dal trattato di Lisbona secondo cui la Corte di giustizia, su richiesta della Commissione, potrà imporre sanzioni agli Stati membri per recepimento tardivo senza dover attendere una seconda sentenza; invita le istituzioni dell'UE (Consiglio, Commissione, BCE) a rispettare il diritto primario dell'Unione (trattati e Carta dei diritti fondamentali) nello stabilire norme di diritto derivato o adottare politiche su questioni economiche e sociali, che incidono sui diritti umani e sul bene comune;

15.  osserva che la Commissione utilizza il termine sovraregolamentazione ("gold-plating") che si riferisce a obblighi che esulano dalle prescrizioni dell'UE, ossia norme, orientamenti e procedure in eccesso, stratificate ai livelli nazionale, regionale e locale, e che interferiscono con gli obiettivi politici previsti; invita la Commissione a definire in modo chiaro il termine; sottolinea che tale definizione deve precisare chiaramente che gli Stati membri hanno il diritto di stabilire norme più rigorose qualora ciò sia necessario, pur tenendo conto del fatto che una migliore armonizzazione dell'attuazione della legislazione ambientale dell'UE è importante per il funzionamento del mercato interno;

16.  rileva che il calo delle infrazioni per ritardo di recepimento nel 2012 rispetto all'anno precedente è principalmente dovuto al fatto che vi fossero, nel 2012, meno direttive da recepire rispetto agli anni precedenti; riconosce, nondimeno, che le statistiche per il 2013 indicano un autentico calo delle infrazioni per ritardo di recepimento, con il numero delle suddette infrazioni che raggiunge il minimo storico dopo 5 anni, al termine di tale anno: ciò può essere considerato un risultato positivo dell'introduzione della procedura "accelerata" per le sanzioni in caso di mancato recepimento nell'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE;

17.  rileva che il calo delle infrazioni per ritardo di recepimento nel 2012, nel 2013 e, più in generale, negli ultimi cinque anni, è imputabile, da un lato, all'uso di "EU Pilot" e di altri meccanismi (in particolare SOLVIT 2) e alla possibilità di avvalersi della procedura "accelerata" per le sanzioni in caso di mancato recepimento prevista dall'articolo 260, paragrafo 3, del TFUE; sottolinea che il tempestivo recepimento delle direttive dovrebbe rimanere una priorità assoluta all'interno della Commissione e che occorre far rispettare i termini per il recepimento;

18.  puntualizza che la crescita del numero dei nuovi fascicoli inerenti al progetto "EU Pilot" nel periodo sotto esame, riguardanti in particolare l'ambiente, la fiscalità, la giustizia e l'unione doganale nonché il calo del numero dei casi di infrazione aperti evidenziano la tendenza positiva negli Stati membri in merito all'applicazione del diritto dell'Unione europea, a conferma che "EU Pilot" si è dimostrato efficace nel conseguire una risoluzione rapida di infrazioni potenziali; ritiene tuttavia che occorrano maggiori sforzi nel campo dell'applicazione del diritto dell'Unione europea per migliorarne la trasparenza e chiarezza nei controlli delle denunce e delle parti interessate; deplora inoltre che , nonostante le sue ripetute richieste, il Parlamento non abbia ancora un accesso inadeguato alle informazioni sulla procedura "EU Pilot" e sui casi in sospeso; rileva l'esigenza di consolidare lo status giuridico e la legittimità di "EU Pilot" e ritiene ciò possa essere conseguito solo attraverso maggiore trasparenza e partecipazione degli autori di denunce e del Parlamento europeo;

19.  chiede dunque nuovamente alla Commissione di proporre norme vincolanti sotto forma di regolamento in virtù della nuova base giuridica dell'articolo 298 del TFUE, così da garantire il pieno rispetto del diritto dei cittadini a una buona amministrazione, come sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali;

20.  riconosce che la responsabilità primaria per la corretta attuazione e applicazione del diritto dell'UE compete agli Stati membri e sottolinea che le istituzioni dell'UE hanno l'obbligo di rispettare il diritto primario dell'UE nel momento in cui creano norme del diritto dell'UE derivato o decidono, attuano e impongono agli Stati membri politiche in campo sociale, economico o di altro tipo; sottolinea il loro obbligo di assistere gli Stati membri con ogni mezzo disponibile nei loro sforzi per il rispetto dei valori democratici e sociali e per recepire tempestivamente la legislazione dell'UE in una congiuntura di austerità e di vincoli economici e segnala che le istituzioni dell'UE sono tenute ad attenersi al principio di sussidiarietà e alle prerogative degli Stati membri;

21.  esprime la sua preoccupazione per il fatto che le misure d'austerità imposte dalle istituzioni dell'UE agli Stati membri sovraindebitati – successivamente incluse in atti del diritto derivato dell'Unione europea anteriormente al recepimento nella legislazione nazionale – nel periodo che le due relazioni annuali in esame abbracciano, in particolare, i drastici tagli alla spesa pubblica hanno sortito l'effetto di ridurre in modo rilevante la capacità dell'amministrazione e della magistratura degli Stati membri di assumere la propria responsabilità di attuare adeguatamente il diritto dell'Unione Europea;

22.  ritiene che gli Stati membri destinatari di programmi di risanamento economico dovrebbero restare capaci di adempiere i loro obblighi concernenti il rispetto dei diritti sociali ed economici;

23.  ricorda che tutte le istituzioni dell'UE – anche quando agiscano in veste di membri di gruppi di prestatori internazionali ("troike") – sono vincolate dai trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

24.  sottolinea che resta della massima rilevanza il rispetto dei trattati da parte delle istituzioni dell'UE; osserva che la Commissione deve fornire sostegno agli Stati membri ai fini del corretto recepimento del diritto dell'UE, in modo da consolidare il sostegno all'UE e la fiducia nella sua legittimità; invita la Commissione a rendere pubbliche le preoccupazioni manifestate dagli Stati membri nel corso del processo di attuazione; sottolinea che sostenere i parlamenti nazionali nel recepimento della legislazione è essenziale per migliorare l'applicazione del diritto dell'UE e chiede pertanto di intensificare il dialogo con i parlamenti nazionali, anche quando sono state espresse preoccupazioni in merito alla sussidiarietà; constata il ruolo fondamentale di regolari valutazioni ex post nonché l'importanza di consultare i parlamenti nazionali per far fronte a preoccupazioni o complessità legislative eventualmente non emerse in una fase antecedente;

25.  osserva che il diritto di presentare petizioni al Parlamento costituisce uno dei pilastri della cittadinanza europea, come sancito dall'articolo 44 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 227 del TFUE; segnala che tale diritto fornisce gli strumenti necessari, ma non sufficienti, per aumentare la partecipazione dei cittadini al processo decisionale dell'UE e svolge un ruolo importante nell'individuare e analizzare eventuali lacune e violazioni nell'attuazione della legislazione dell'Unione da parte degli Stati membri e nel notificarle alle istituzioni UE; evidenzia, alla luce di quanto precede, il ruolo cruciale della commissione per le petizioni come effettivo collegamento tra i cittadini dell'UE, il Parlamento, la Commissione e i parlamenti nazionali;

26.  accoglie con favore il fatto che la Commissione riconosce il ruolo vitale che gli autori di denunce svolgono nel permetterle di individuare le violazioni del diritto dell'UE;

27.  ricorda che le istituzioni europee, e in particolare la Commissione e il Consiglio, devono applicare e rispettare appieno il diritto e la giurisprudenza dell'UE nel settore della trasparenza e dell'accesso ai documenti; chiede in questo contesto l'effettiva applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento, del Consiglio e della Commissione(4), così come delle pertinenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea;

28.  evidenzia come l'Unione sia stata costituita quale Unione fondata sullo Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani (articolo 2 del TUE), ribadisce la massima importanza di un accurato controllo degli atti e delle omissioni degli Stati membri e delle istituzioni dell'UE, segnala che il numero delle petizioni presentate al Parlamento e delle denunce alla Commissione in merito a problemi presumibilmente risolti da quest'ultima conferma che i cittadini riservano crescente attenzione all'esigenza di una migliore applicazione della legislazione dell'UE; invita la Commissione a dare risposta più rapida e chiara alle segnalazioni dei cittadini riguardo a infrazioni della legislazione dell'UE;

29.  prende atto dell'elevato numero di casi di infrazione archiviati nel 2013 prima di giungere dinanzi alla Corte di giustizia, dato che soltanto il 6,6 % circa dei casi si è concluso con una sentenza della Corte; ritiene, pertanto, che sia fondamentale continuare a monitorare attentamente le azioni degli Stati membri, tenendo conto del fatto che alcune delle petizioni si riferiscono ancora a problemi che persistono anche dopo l'archiviazione di un caso;

30.  accoglie positivamente il fatto che la Commissione europea stia attribuendo un'importanza sempre maggiore alle petizioni quale fonte di informazioni sulle denunce dei cittadini nei confronti delle autorità pubbliche, compresa l'UE, e sulle potenziali violazioni del diritto dell'UE in fase di attuazione, come dimostrato dalla particolare attenzione dedicata alle petizioni nelle due relazioni annuali; osserva che a ciò è corrisposto un aumento del numero di petizioni trasmesse dalla commissione per le petizioni alla Commissione europea con richieste di informazioni; deplora tuttavia i ritardi con cui la Commissione risponde quando, in numerose petizioni, le viene richiesto un parere;

31.  rileva altresì la necessità di un dialogo costruttivo con gli Stati membri in seno alla commissione per le petizioni e chiede agli Stati membri interessati dalle petizioni in questione di inviare rappresentanti affinché intervengano alle riunioni della commissione;

32.  segnala che le petizioni presentate dai cittadini dell'UE o dai residenti di uno Stato membro fanno riferimento a violazioni del diritto dell'Unione, in particolare in materia di diritti fondamentali, affari interni, giustizia, mercato interno, salute, trasporti, tassazione, agricoltura e sviluppo rurale e ambiente; ritiene che le petizioni dimostrino che vi sono ancora casi frequenti e diffusi di recepimento incompleto o di inidonea attuazione, che portano di fatto a una applicazione impropria del diritto dell'Unione europea; sottolinea che questa situazione richiede maggiori sforzi da parte degli Stati membri e un monitoraggio continuo da parte della Commissione; sottolinea in particolare l'importante numero di petizioni presentate per segnalare la presenza di discriminazioni e barriere nei confronti delle persone disabili;

33.  fa presente che continuano a sussistere delle difficoltà nel dialogo con alcuni Stati membri e regioni, reticenti a fornire i documenti o le spiegazioni richiesti;

34.  guarda con favore all'impegno dei servizi della Commissione nel consolidare lo scambio di informazioni con la commissione per le petizioni, e desidera ribadire le seguenti richieste:

   a) un miglioramento della comunicazione tra le due parti, in particolare per quanto concerne l'avvio e l'avanzamento delle procedure d'infrazione da parte della Commissione, compresa la procedura EU Pilot, in modo da assicurarsi che il Parlamento europeo sia pienamente informato nell'ottica di migliorare costantemente la sua attività legislativa;
   b) la realizzazione di sforzi volti a fornire in tempi ragionevoli alla commissione per le petizioni tutte le informazioni pertinenti su petizioni collegate con procedure di inchiesta e di infrazione, consentendole così di rispondere più efficacemente alle richieste dei cittadini;
   c) l'impegno della Commissione di prendere in considerazione le relazioni della commissione per le petizioni, e in particolare dei risultati e delle raccomandazioni in esse contenuti, da parte della Commissione al momento di elaborare le sue comunicazioni e di preparare modifiche legislative;

35.  deplora che il Parlamento, il quale rappresenta direttamente i cittadini europei ed è ormai colegislatore a pieno titolo, con un crescente coinvolgimento nei processi di ricorso, segnatamente tramite interrogazioni parlamentari e l'attività della commissione per le petizioni, non disponga ancora di un sistema automatico di informazioni trasparenti e tempestive sull'applicazione del diritto dell'UE, sebbene tali informazioni siano indispensabili, non solo per migliorare l'accessibilità e la certezza del diritto per i cittadini europei, ma anche al fine di adottare emendamenti finalizzati al miglioramento di tali norme; è del parere che una migliore comunicazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali potrebbe essere utile a tale riguardo; auspica una cooperazione più efficiente ed efficace tra le istituzioni dell'UE e si attende che la Commissione applichi in buona fede la clausola dell'accordo quadro rivisto sulle relazioni con il Parlamento europeo in cui si impegna a mettere a disposizione del Parlamento "informazioni sintetiche su tutte le procedure d'infrazione sin dalla lettera di messa in mora, incluse, se richiesto, le questioni cui la procedura d'infrazione si riferisce";

36.  chiede la creazione in seno alle competenti direzioni generali del Parlamento (IPOL, EXPO e Ricerca) di un sistema autonomo di valutazione d'impatto ex post delle principali norme europee adottate dal Parlamento in codecisione e secondo la procedura legislativa ordinaria dal Parlamento europeo, anche attraverso la collaborazione con i parlamenti nazionali;

37.  osserva che la Corte di giustizia ha sottolineato che "i danni provocati dagli organi nazionali [...] sono tali da fare insorgere soltanto la responsabilità di questi ultimi e i giudici nazionali restano esclusivamente competenti a garantirne il risarcimento"(5); sottolinea pertanto l'importanza di rafforzare gli strumenti di ricorso disponibili a livello nazionale in modo che i denuncianti possano difendere i loro diritti in modo più diretto e più personale;

38.  rileva che la maggior parte delle denunce presentate dai cittadini nel settore della giustizia riguarda la libertà di circolazione e la protezione dei dati personali; ribadisce che il diritto alla libera circolazione costituisce una delle quattro libertà fondamentali dell'UE sancite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che esso è garantito a tutti i cittadini europei; rammenta che, in quanto una delle libertà fondamentali dell'Unione europea, il diritto dei cittadini dell'UE a circolare liberamente e a risiedere e lavorare in altri Stati membri deve essere garantito e tutelato;

39.  evidenzia che il pieno recepimento e l'attuazione efficace del sistema europeo comune di asilo (CEAS) costituiscono una priorità assoluta; invita gli Stati membri ad adoperarsi al massimo per trasporre il nuovo pacchetto asilo in modo corretto, rapido e integrale;

40.  osserva che nel settore degli affari interni le procedure d'infrazione aperte erano 22 nel 2012 e 44 nel 2013; deplora che nel 2013 la maggior parte delle procedure d'infrazione per ritardo di recepimento sia stata avviata in ragione del recepimento tardivo della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani; constata che il numero di denunce presentate nel settore dell'asilo è rimasto elevato;

41.  osserva che nel settore della giustizia le procedure d'infrazione aperte erano 61 nel 2012 e 67 nel 2013; sottolinea che le procedure vertevano prevalentemente sulla cittadinanza e la libera circolazione delle persone; deplora il fatto che la maggior parte delle procedure d'infrazione per ritardo di recepimento sia stata avviata in ragione del recepimento tardivo della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali; esprime preoccupazione per il forte incremento del numero di denunce presentate nel 2013 nel settore della giustizia;

42.  apprezza gli importanti progressi compiuti negli ultimi anni per rafforzare i diritti della difesa di indagati o imputati nell'UE; sottolinea la fondamentale importanza di una trasposizione rapida, completa e corretta di tutte le misure previste dalla tabella di marcia del Consiglio per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali; segnala che tali misure sono determinanti per il buon funzionamento della cooperazione giudiziaria in materia penale nell'UE;

43.  sottolinea che la tratta di esseri umani è un reato grave e costituisce una violazione dei diritti umani e della dignità umana che l'Unione non può tollerare; deplora che il numero delle vittime della tratta da e verso l'UE sia in aumento; fa notare che, sebbene esista un quadro giuridico adeguato, la sua concreta attuazione da parte degli Stati membri rimane lacunosa; sottolinea che l'attuale situazione nel Mediterraneo non fa altro che amplificare il rischio di tratta degli esseri umani e chiede agli Stati membri di mostrare assoluta fermezza nei confronti dei responsabili di tali crimini, nonché di proteggere il più efficacemente possibile le vittime;

44.  ricorda che il periodo transitorio previsto dal protocollo n. 36 del trattato di Lisbona è giunto al termine il 1° dicembre 2014; sottolinea che la fine del periodo transitorio deve essere seguita da un rigoroso processo di valutazione delle misure dell'ex terzo pilastro e del loro recepimento nel diritto nazionale degli Stati membri; segnala che, al mese di aprile 2015, il Parlamento non è ancora stato informato circa l'attuale situazione di ogni strumento giuridico pre-Lisbona nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in ciascuno Stato membro; invita la Commissione a rispettare il principio di leale cooperazione mettendo quanto prima a disposizione del Parlamento tali informazioni;

45.  ricorda che nelle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2014 il recepimento coerente, l'attuazione efficace e il consolidamento degli strumenti giuridici e delle misure politiche in vigore sono riconosciuti come la priorità generale nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (SLSG) per i prossimi cinque anni; chiede alla Commissione di porre maggiormente l'accento sulle attività volte a monitorare e garantire la concreta attuazione del diritto dell'UE da parte degli Stati membri; ritiene che ciò debba costituire una priorità politica in considerazione dell'ampio divario spesso osservato tra le politiche adottate a livello dell'Unione e la loro attuazione a livello nazionale; incoraggia i parlamenti nazionali a partecipare maggiormente al dibattito europeo e al monitoraggio dell'applicazione del diritto dell'Unione europea, in particolare nel settore degli affari interni;

46.  sottolinea che, nella sua risoluzione dell'11 settembre 2013 sulle lingue europee a rischio di estinzione e la diversità linguistica nell'Unione europea(6), il Parlamento ha ricordato che la Commissione dovrebbe prestare attenzione al fatto che, con le loro politiche, alcuni Stati membri e alcune regioni stanno mettendo a repentaglio la sopravvivenza di lingue all'interno dei loro confini, sebbene tali lingue non siano in pericolo nel contesto europeo, e ha invitato la Commissione ad avviare una riflessione sugli ostacoli amministrativi e legislativi che i progetti relativi a tali lingue si trovano ad affrontare in ragione delle dimensioni ridotte delle comunità linguistiche interessate; invita in questo contesto la Commissione a tenere debitamente conto dei diritti delle persone appartenenti alle minoranze in sede di valutazione dell'attuazione del diritto dell'UE;

47.  sottolinea la necessità di migliorare l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai documenti riguardanti l'applicazione del diritto dell'Unione, non solo nell'ambito dell'SLSG, ma anche negli altri settori d'intervento; invita la Commissione a identificare le migliori soluzioni per conseguire tale obiettivo, a utilizzare gli strumenti di comunicazione esistenti per aumentare la trasparenza e a garantire un accesso adeguato alle informazioni e ai documenti sull'applicazione del diritto dell'UE; invita la Commissione a proporre uno strumento giuridicamente vincolante nell'ambito della procedura amministrativa per la gestione delle denunce dei cittadini;

48.  rammenta che il buon funzionamento di un autentico spazio europeo di giustizia nel rispetto dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri è vitale per l'UE, e che l'attuazione completa, corretta e tempestiva della legislazione dell'UE rappresenta una condizione essenziale per il conseguimento di tale obiettivo.

49.  sottolinea che il miglioramento dell'attuazione è una delle priorità del settimo programma d'azione per l'ambiente;

50.  si rammarica che la legislazione dell'UE in materia di ambiente e salute continui a essere interessata da un numero elevato di casi di ritardi ed errori nel recepimento nonché di incorretta applicazione da parte degli Stati membri; rileva che dalla 31a relazione annuale della Commissione sull'applicazione del diritto dell'Unione europea risulta che nel 2013 la categoria più numerosa di procedure d'infrazione è stata quella riguardante l'ambiente; ricorda che i costi della mancata attuazione della politica ambientale – compresi i costi delle procedure d'infrazione – sono elevati, circa 50 miliardi di euro all'anno secondo le stime (COWI et al. 2011); sottolinea inoltre che l'attuazione della politica ambientale produrrebbe molti benefici socioeconomici che le analisi costi-benefici non sempre registrano;

51.  invita la Commissione a essere più rigorosa in relazione all'applicazione della legislazione ambientale dell'UE e a indagare con maggiore rapidità ed efficacia sulle infrazioni riguardanti l'inquinamento ambientale;

52.  invita la Commissione ad adottare provvedimenti più incisivi contro il ritardo nel recepimento delle direttive ambientali e ad essere più severa nell'imporre il pagamento di penalità;

53.  invita la Commissione a presentare una nuova proposta riguardante l'accesso alla giustizia nelle questioni relative all'ambiente e una proposta in materia di ispezioni ambientali, che non comportino, se possibile, ulteriori formalità burocratiche e maggiori costi amministrativi;

54.  sottolinea la necessità di mantenere un livello elevato di protezione ambientale e mette in guarda dal rischio di associare un alto numero di infrazioni con la necessità di rendere la legislazione ambientale meno ambiziosa

55.  esprime preoccupazione per il fatto che la politica di comunicazione della Commissione riguardante il programma REFIT (controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione) sottolinei in modo eccessivo la difficoltà di attuazione della legislazione in materia di ambiente e salute; sottolinea che le norme in materia di ambiente, sicurezza alimentare e salute non dovrebbero essere compromesse nel contesto del programma REFIT; riconosce la necessità di una migliore regolamentazione ed è del parere che la semplificazione normativa dovrebbe, tra l'altro, affrontare i problemi incontrati nell'attuazione; ritiene che il programma REFIT debba produrre risultati per i cittadini e le imprese nel modo meno oneroso;

56.  accoglie con favore la nuova prassi in base alla quale la Commissione può chiedere agli Stati membri, in casi giustificati, di allegare documenti esplicativi in sede di notifica alla Commissione delle loro misure di recepimento; ribadisce tuttavia la propria richiesta di presentare obbligatoriamente tavole di concordanza sul recepimento delle direttive, che dovrebbero essere pubblicamente accessibili in tutte le lingue dell'UE, e deplora che l'iniziativa sull'adeguatezza e sull'efficacia della regolamentazione (REFIT) sia il risultato di una decisione unilaterale della Commissione, senza un vero dialogo sociale e parlamentare;

57.  sottolinea che, relativamente all'iniziativa denominata REFIT, la Commissione deve agevolare il dialogo sull'adeguatezza della regolamentazione con i cittadini, gli Stati membri, le imprese e la società civile in generale, in modo da assicurare che la qualità e gli aspetti sociali della legislazione dell'UE siano preservati e che un ideale non progredisca a scapito dell'altro;

58.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.
(2) Testi approvati, P7_TA(2014)0051.
(3) Dipartimento tematico C: Diritti dei cittadini e affari costituzionali, per la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (2015).
(4) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).
(5) Cfr. sentenza nella causa 175/84.
(6) Testi approvati, P7_TA(2013)0350.

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