RACCOMANDAZIONE concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

22.7.2015 - (06040/2015 – C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE)) - ***

Commissione per il commercio internazionale
Relatore: Pablo Zalba Bidegain

Procedura : 2015/0029(NLE)
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A8-0237/2015
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

(06040/2015 – C8‑0077/2015 – 2015/0029(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

–       visto il progetto di decisione del Consiglio (06040/2015),

–       visto il progetto di protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (06041/2015),

–       vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 207, paragrafo 4, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C8-0077/2015),

–       vista la sua risoluzione non legislativa del...[1] sul progetto di decisione relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio,

–       visti l'articolo 99, paragrafo 1, primo e terzo comma, e paragrafo 2, nonché l'articolo 108, paragrafo 7, del suo regolamento,

–       visti la raccomandazione della commissione per il commercio internazionale e il parere della commissione per lo sviluppo (A8-0237/2015),

1.      dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo;

2.      incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all'Organizzazione mondiale del commercio.

BREVE MOTIVAZIONE

L'accordo sull'agevolazione degli scambi (TFA), concluso in occasione della 9ª conferenza ministeriale dell'OMC nel dicembre 2013, è il primo accordo multilaterale dall'istituzione dell'OMC nel 1995. La questione è emersa per la prima volta nell'agenda dell'OMC durante la conferenza ministeriale di Singapore nel 1996 per poi fare il suo ingresso nella dichiarazione di Doha, in cui i membri dell'OMC si sono impegnati a concludere un accordo in materia.

L'accordo sull'agevolazione degli scambi rappresenta un accordo innovativo non soltanto perché è il primo accordo multilaterale sulle nuove regole ad essere stato negoziato sotto l'egida dell'OMC dalla sua istituzione, circa 20 anni fa, ma anche poiché definisce un approccio innovativo in quanto:

-       consente ai paesi in via di sviluppo e meno sviluppati di classificare gli impegni e determinare i tempi della loro attuazione;

-       collega l'attuazione di alcune discipline alla prestazione di assistenza tecnica;

-       chiede un'azione comune da parte dei paesi donatori, dei fornitori di assistenza allo sviluppo e dei paesi in via di sviluppo e dei paesi meno sviluppati membri dell'OMC al fine di assistere questi ultimi nell'attuazione di alcune disposizioni dell'accordo;

-       comprende un gruppo di esperti incaricato di valutare la situazione in uno Stato membro, una volta scaduti i periodi di attuazione notificati, e il ricorso al comitato dell'accordo sull'agevolazione degli scambi quale forum per lo scambio di esperienze e per la deliberazione.

L'accordo persegue una "integrazione positiva" attraverso pratiche specifiche e – invece di astenersi dal ricorrere a determinate politiche – contiene circa 40 disposizioni volte ad accelerare la circolazione, lo svincolo e lo sdoganamento delle merci, comprese disposizioni relative alla pubblicazione di disposizioni legislative, regolamenti e procedure, all'uso del pagamento elettronico, alla riduzione delle formalità e ai requisiti in materia di documentazione o dell'uniformità nell'applicazione delle procedure doganali.

L'accordo richiederà una maggiore trasparenza e una cooperazione rafforzata tra le autorità doganali. Le disposizioni relative alle merci in transito rivestono un particolare interesse per i paesi senza sbocco sul mare che mirano a svolgere le loro attività commerciali utilizzando i porti dei paesi confinanti.

Va inoltre osservato che nell'accordo vi è meno enfasi sulle disposizioni vincolanti e maggiore attenzione a una cooperazione volta a realizzare una serie di buone pratiche che i governi possono sostenere e rispettare.

Trattamento speciale e differenziato

L'accordo sull'agevolazione degli scambi affronta le disparità tra le capacità di attuazione delle disposizioni da parte dei membri dell'OMC, consentendo a ciascun paese membro in via di sviluppo o meno avanzato di decidere autonomamente quando attuare, secondo un calendario scaglionato, ciascuna delle misure tecniche previste. Vi sono tre diverse categorie di disposizioni, vale a dire:

-       Categoria A: disposizioni che il pase membro attuerà al momento dell'entrata in vigore dell'accordo (o, nel caso dei paesi membri meno sviluppati, entro un anno dall'entrata in vigore)

-       Categoria B: disposizioni che il paese membro attuerà dopo un periodo transitorio successivo all'entrata in vigore dell'accordo

-       Categoria C: disposizioni che il paese membro attuerà da una data successiva a un periodo di transizione dopo l'entrata in vigore dell'accordo e che richiedono l'acquisizione di assistenza e sostegno per lo sviluppo di capacità.

Per le disposizioni delle categorie B e C, il paese membro deve comunicare il calendario relativo all'applicazione delle disposizioni, come indicato nelle seguenti schede:

Assistenza tecnica e finanziaria

Un aspetto fondamentale dell'accordo sulla facilitazione degli scambi è la prestazione di assistenza tecnica da parte dei paesi donatori ai paesi in via di sviluppo e meno sviluppati, attraverso un meccanismo di assistenza. La Banca mondiale dispone di uno strumento per i paesi a reddito medio e può erogare fino a 30 milioni di euro all'anno, un terzo dei quali proviene dall'UE. L'UE ha stanziato più di 400 milioni di euro in assistenza, da erogare in un periodo di cinque anni. Oltretutto, anche la Banca mondiale e l'UNCTAD hanno stanziato fondi per questo scopo e gli Stati membri stanno mobilitando risorse.

Una questione cruciale sarà di garantire che i vari fondi siano ben coordinati. I finanziamenti saranno orientati ai beneficiari e spetterà ai paesi in via di sviluppo e a quelli meno avanzati individuare le particolari priorità. Sul lato delle competenze, l'Organizzazione mondiale delle dogane può fornire sostegno allo sviluppo di capacità e competenze ai paesi in difficoltà.

Conclusione

L'accordo dimostra che si può essere innovativi nel riconoscere le differenze nella capacità di attuazione tra le nazioni, invitando i paesi in via di sviluppo e quelli meno sviluppati a determinare quando applicheranno disposizioni specifiche dell'accordo e collegando l'attuazione di alcune discipline alla fornitura di assistenza da parte dei paesi più sviluppati.

Per entrare in vigore, l'accordo sull'agevolazione degli scambi deve essere ratificato da due terzi dei 160 membri dell'OMC che l'hanno concluso in occasione della 9a conferenza ministeriale.

25.6.2015

PARERE della commissione per lo sviluppo

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio

(06040/2015 – C8-0077/2015 – 2015/0029(NLE))

Relatore per parere: Doru-Claudian Frunzulică

BREVE MOTIVAZIONE

I negoziati relativi all'accordo sull'agevolazione degli scambi (Trade Facilitation Agreement, TFA), avviati quasi dieci anni fa, sono stati conclusi nel corso della nona conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio che si è tenuta nel dicembre 2013. L'accordo costituisce finora il risultato più importante del ciclo di Doha per lo sviluppo avviato nel 2011 e, per molti paesi in via di sviluppo, rappresenterà il principale vantaggio derivante da questo ciclo di negoziati.

Il TFA può essere definito storico per almeno due motivi. Si tratta del primo nuovo accordo concluso dopo la creazione dell'OMC nel 1995, che segna anche un miglioramento della capacità del sistema commerciale multilaterale di rispondere alle preoccupazioni dei paesi in via di sviluppo. Infatti, l'attuazione dei nuovi impegni, segnatamente da parte dei paesi membri in via di sviluppo e meno avanzati, è stata una considerazione fondamentale e la flessibilità di attuazione prevista è senza precedenti a livello di OMC.

L'accordo, che è inteso essenzialmente a semplificare e ad ammodernare le procedure e le regolamentazioni doganali, prevede circa 40 disposizioni mirate a facilitare la circolazione transfrontaliera delle merci e a far sì che i flussi commerciali siano il più possibile fluidi e prevedibili. L'accordo richiederà una maggiore trasparenza e una cooperazione rafforzata tra le autorità doganali. Le disposizioni relative alle merci in transito rivestono un particolare interesse per i paesi senza sbocco sul mare che mirano a svolgere le loro attività commerciali utilizzando i porti dei paesi confinanti.

Una volta attuato, l'accordo dovrebbe aumentare i flussi commerciali, incrementare il gettito derivante dalla riscossione dei dazi in conseguenza del maggiore volume di scambi e di una migliore individuazione delle frodi, nonché migliorare l'efficienza delle amministrazioni doganali. Le misure relative alla trasparenza e all'automazione contribuiranno a lottare contro la corruzione alle frontiere. Secondo le stime dell'OCSE, un'attuazione globale delle misure previste dal TFA ridurrebbe i costi totali degli scambi commerciali del 13-15,5% nei paesi in via di sviluppo, in quanto i potenziali benefici superano di gran lunga i costi che restano essenzialmente limitati.

L'eliminazione degli ostacoli amministrativi, oltre a rendere gli scambi più agevoli, più rapidi e meno costosi, dovrebbe anche aiutare i paesi in via di sviluppo e le loro imprese, incluse le PMI, a meglio integrarsi nelle catene del valore regionali e mondiali e in tal modo a ottenere vantaggi maggiori dal commercio internazionale.

Trattamento speciale e differenziato

In termini di attuazione, l'accordo prevede disposizioni di ampia portata sul trattamento speciale e differenziato per i paesi in via di sviluppo e meno avanzati. Subordinando l'attuazione delle misure tecniche all'esistenza della necessaria capacità, l'accordo introduce un sistema innovativo e unico di adeguamento degli impegni, che potrebbe servire da parametro di riferimento per i futuri accordi. Invece di limitarsi a concedere periodi di transizione, il TFA consente a ciascun paese membro in via di sviluppo e meno avanzato di decidere autonomamente quando attuare, secondo un calendario scaglionato, ciascuna delle misure tecniche previste. Elementi di flessibilità aggiuntivi prevedono una proroga dei termini di attuazione per i paesi che incontrano difficoltà a rispettare il loro calendario.

Un numero significativo di paesi in via di sviluppo ha già notificato i propri impegni di categoria A – vale a dire le misure da attuare a partire dall'entrata in vigore del TFA – e sono pervenute le prime due notifiche da parte di paesi meno avanzati. Inoltre, vi sono indicazioni positive secondo cui le principali economie emergenti non richiederanno periodi di transizione o aiuti finanziari per l'attuazione dell'accordo.

Fatta eccezione per la parte relativa all'automazione (dogane elettroniche, sportello unico), nell'insieme le misure che contribuiscono maggiormente all'agevolazione sono semplici e poco onerose e, nella maggior parte dei paesi, non dovrebbero necessitare di un'assistenza significativa e dovrebbero poter essere attuate immediatamente o dopo periodi di transizione relativamente brevi. Anche in questo caso, i vantaggi dipenderanno dall'esecuzione. I paesi che sapranno riconoscere i potenziali vantaggi e cogliere le opportunità e i finanziamenti per ammodernare le loro infrastrutture trarranno pienamente beneficio dall'accordo.

Assistenza tecnica e finanziaria

Oltre a prevedere flessibilità di attuazione, il TFA mira a garantire che i paesi in via di sviluppo e i paesi meno avanzati che sono membri dell'OMC possano beneficiare di un'assistenza tecnica e finanziaria per sviluppare le loro capacità di attuare le riforme.

L'UE, in qualità di principale fornitore di sostegno all'agevolazione degli scambi, si è impegnata a coprire una quota significativa del fabbisogno di finanziamenti dei paesi in via di sviluppo per attuare l'accordo e a mantenere almeno 400 milioni di EUR su cinque anni a titolo della sua assistenza relativa al commercio (Aiuti al commercio). Accanto alla sua programmazione regionale e nazionale, l'UE continuerà a sostenere le riforme volte all'agevolazione degli scambi, segnatamente attraverso l'OMC, la Banca mondiale e l'UNCTAD.

In considerazione del coinvolgimento di varie istituzioni e organizzazioni finanziarie internazionali e degli importanti impegni a favore dell'attuazione del TFA, sarà essenziale coordinare gli aiuti onde evitare il rischio di un'eccessiva dispersione dei finanziamenti da gestire, garantendo nel contempo il monitoraggio e la rendicontazione necessari per quanto riguarda i flussi di aiuti.

Conclusioni

Considerando che il nuovo accordo dovrebbe ridurre sensibilmente i tempi e i costi degli scambi commerciali, aiutando in tal modo le imprese dei paesi in via di sviluppo e meno avanzati ad accedere alle nuove opportunità di esportazione, il relatore per parere osserva che l'accordo andrà in primo luogo a vantaggio dei paesi che sapranno attuare rapidamente gli impegni nel quadro delle loro attività commerciali. A lungo termine, gli sforzi di modernizzazione dovrebbero portare frutti in tutti i paesi.

Alla luce delle considerazioni suesposte, il relatore per parere raccomanda di dare l'approvazione alla conclusione dell'accordo.

******

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a raccomandare al Parlamento di dare la propria approvazione al progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

23.6.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

15

4

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Louis Aliot, Beatriz Becerra Basterrechea, Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Nathan Gill, Charles Goerens, Heidi Hautala, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Stelios Kouloglou, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Davor Ivo Stier, Paavo Väyrynen, Bogdan Brunon Wenta

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Paul Rübig

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

14.7.2015

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

4

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Klaus Buchner, Nicola Danti, Edouard Ferrand, Gabriel Mato, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Marita Ulvskog, Jarosław Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Lars Adaktusson, Laura Agea, Elisabetta Gardini

  • [1]               Testi approvati di tale data, P8_TA(2015)0000.