RELAZIONE sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione

13.6.2016 - (2015/2340(INI))

Commissione per gli affari esteri
Relatore: Barbara Lochbihler
Relatori per parere (*):
Bodil Valero, commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Catherine Bearder, commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
(*) Procedura con le commissioni associate – Articolo 54 del regolamento

Procedura : 2015/2340(INI)
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A8-0205/2016
Testi presentati :
A8-0205/2016
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione

(2015/2340(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti la Dichiarazione universale dei diritti umani e tutti i trattati internazionali pertinenti in materia di diritti umani,

–  vista la convenzione sui diritti del fanciullo,

–  visto il protocollo opzionale alla convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini,

–  visti la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, del 2000, e i relativi protocolli, segnatamente il protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, del 2000, e il protocollo contro il traffico di migranti per via terrestre, aerea e marittima, del 2000,

–  vista la convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, del 1990,

–  visti il lavoro dei meccanismi internazionali per i diritti umani, compreso il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, e altri pertinenti relatori speciali delle Nazioni Unite, la revisione periodica universale e il lavoro dei pertinenti organismi delle Nazioni Unite incaricati di garantire il rispetto dei trattati in materia di diritti umani,

–  vista la relazione del relatore speciale del Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani sulla tratta di persone, in particolare di donne e bambini, del 2014,

–  vista la relazione globale sulla tratta di persone dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, del 2014,

–  vista la legge modello delle Nazioni Unite contro la tratta di persone finalizzata ad aiutare i paesi nella revisione e nella modifica della legislazione esistente e nell'adozione di nuove leggi per la lotta alla tratta di esseri umani, del 2009,

–  visti i principi raccomandati e gli orientamenti sui diritti umani e sulla tratta di esseri umani, presentati al Consiglio economico e sociale quale addendum alla relazione dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani (UNHCHR) (E/2002/68/Add. 1),

–  visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, che attuano il quadro di riferimento delle Nazioni Unite "Proteggere, rispettare e rimediare",

–  visti i principi di base delle Nazioni Unite concernenti il diritto a un ricorso effettivo per le persone vittime delle tratta,

–  visti gli orientamenti dell'UNICEF sulla protezione dei bambini vittime della tratta,

–  visti la convenzione dell'OIL sul lavoro forzato del 1930 (n. 29), il protocollo del 2014 alla convenzione sul lavoro forzato del 1930, la convenzione sull'abolizione del lavoro forzato del 1957 (n. 15) e la raccomandazione sul lavoro forzato (misure aggiuntive) del 2014 (n. 203),

–  viste la convenzione sull'età minima del 1973 (n. 138) e la convenzione sul divieto delle peggiori forme di lavoro minorile del 1999 (n. 182),

–  vista la convenzione dell'OIL sulle lavoratrici e i lavoratori domestici del 2011 (n. 189) relativa al lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici,

–  vista la relazione dell'OIL del 2014 su "Profitti e povertà: l'economia del lavoro forzato",

–  viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Carta sociale europea e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI,

–  vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato,

–  vista la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani,

–  visti il documento mirato all'azione sul rafforzamento della dimensione esterna dell'UE nelle azioni contro la tratta di esseri umani, del 2009, e le due relative relazioni sull'attuazione del 2011 e del 2012,

–  vista la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (2012-2016),

–  vista la relazione di medio termine sull'attuazione della strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani (COM(2014)0635),

–  visto il lavoro del coordinatore anti-tratta dell'UE,

–  visto il piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani e la democrazia (2015‑2019),

–  vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia[1],

–  visto il quadro per le attività dell'UE sull'uguaglianza di genere e sull'emancipazione femminile nelle relazioni esterne dell'UE per il 2016-2020,

–  visto il rapporto sulla situazione del febbraio 2016 elaborato da Europol, dal titolo "Trafficking in human beings in the EU" (Tratta di esseri umani nell'UE),

–  visto l'approccio globale in materia di migrazione e mobilità (GAMM),

–  vista l'agenda europea sulla migrazione del 13 maggio 2015,

–  visto il piano di azione del vertice di La Valletta del novembre 2015,

–  vista la convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005,

–  vista l'ultima relazione generale sulle attività del gruppo di esperti sulla lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA), del 2014, che descrive l'attuazione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani,

–  vista la convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, aperta alla firma dal marzo 2015,

–  vista la convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazione della biologia e della medicina: convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina,

–  vista la dichiarazione di Istanbul sul traffico di organi e il turismo dei trapianti, del 2008,

–  visti i principi guida dell'OSCE in materia di diritti umani nelle procedure di rimpatrio delle vittime di tratta, del 2014,

–  vista la relazione del Gruppo di azione finanziaria intergovernativa (GAFI) del 2011,

–  vista la convenzione dell'Aia per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,

–  vista la relazione sulle attività di lotta alla tratta di esseri umani e di assistenza ai migranti vulnerabili dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), del 2012,

–  vista la relazione dell'OIM sulla lotta alla tratta e allo sfruttamento di esseri umani in tempi di crisi, del 2015,

–  vista la convenzione ASEAN contro la tratta di esseri umani, in particolare di donne e bambini, del 2015,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per gli affari esteri e i pareri della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A8-0205/2016),

A.  considerando che la tratta di esseri umani, che fa parte della criminalità organizzata, costituisce una delle forme peggiori di violazione dei diritti umani, poiché riduce le persone a merci e viola in maniera profonda e duratura la dignità, l'integrità e i diritti della vittima, coinvolgendo intere famiglie e comunità e sfruttando volutamente situazioni di vulnerabilità come la povertà o l'isolamento;

B.  considerando che la tratta di esseri umani è definita dalle Nazioni Unite (nel protocollo di Palermo) come l'atto di reclutare, trasportare, trasferire, ospitare o accogliere persone tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento; che lo sfruttamento include, come minimo, la prostituzione forzata altrui o altre forme di sfruttamento sessuale o riproduttivo, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù, compresa la schiavitù infantile al fine di reclutare bambini soldato, la servitù o il prelievo di organi; che si tratta di una pratica ripugnante, in particolare nei casi in cui i bambini sono oggetto delle peggiori forme di sfruttamento da parte di esseri umani;

C.  considerando che l'articolo 2, lettera a), del protocollo opzionale alla convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini, definisce la "vendita di bambini" come qualsiasi atto o transazione che implica il trasferimento di un minore da una persona o da un gruppo di persone ad altri in cambio di un pagamento o qualsiasi altra forma di compenso;

D.  considerando che, secondo l'ultima relazione dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), il 70% delle vittime individuate è rappresentato da donne e ragazze; che le donne costituiscono il 79% delle vittime rilevate di sfruttamento sessuale, pari al 53% delle forme di sfruttamento individuate nel mondo, mentre gli uomini costituiscono l'83% delle vittime rilevate di lavoro forzato, pari al 40% delle forme di sfruttamento individuate nel mondo;

E.  considerando che fattori complessi e interconnessi, quali discriminazione sistematica e strutturale, violazioni dei diritti umani, povertà, disuguaglianza, corruzione, conflitti violenti, confisca di terreni, mancanza di istruzione, disoccupazione e regimi di migrazione di manodopera carenti rendono le persone maggiormente vulnerabili allo sfruttamento e all'abuso, privandole di opportunità di scelta e di risorse; che la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani 2012-2016 identifica la violenza contro le donne come una delle cause alla base della tratta;

F.  considerando che la tratta di esseri umani è un crimine basato sul genere; che le donne e le ragazze costituiscono inoltre una percentuale rilevante di vittime di altre forme di tratta di esseri umani, come lo sfruttamento forzato in settori quali il lavoro domestico e l'assistenza, la produzione, il settore alimentare, i servizi di pulizia e altri settori;

G.  considerando che la tratta di esseri umani rappresenta una delle attività della criminalità organizzata più redditizie al mondo, insieme al commercio illegale di stupefacenti e di armi; che, secondo le più recenti stime dell'OIL, il profitto annuale illecito del lavoro forzato, compreso quello derivante dal riciclaggio di denaro, ammonterebbe a circa 150 miliardi di USD, il 90% delle vittime sarebbe sfruttato nell'ambito dell'economia privata e due terzi dei profitti deriverebbero dallo sfruttamento commerciale e sessuale, il che lo rende la forma di sfruttamento più redditizio;

H.  considerando che la tratta di esseri umani deve essere considerata sotto l'aspetto della domanda e del profitto, dal momento che lo sfruttamento delle donne soprattutto a fini sessuali è alimentato dalla domanda di tali servizi e dai profitti che ne derivano;

I.   considerando che l'attuazione inadeguata del quadro giuridico in materia di tratta di esseri umani a livello nazionale e la mancanza di un quadro giuridico corrispondente nei paesi terzi costituisce uno degli ostacoli più importanti alla lotta contro la tratta di esseri umani;

J.  considerando che l'accesso alla giustizia per le vittime della tratta di esseri umani è semplicemente problematico o negato alla maggior parte della popolazione mondiale; che in molti paesi meno dell'1% dei crimini si conclude con una condanna; che la corruzione e la mancanza di capacità continuano a rappresentare un problema di rilievo per la polizia e la magistratura in molti paesi;

K.  considerando che, secondo Europol, la diffusione generalizzata dell'accesso a Internet nel mondo consente alla tratta di svilupparsi sempre di più nell'ambiente online; che ciò incoraggia nuove forme di reclutamento e di sfruttamento delle vittime;

L.  considerando che sussiste un legame fra il traffico di migranti e la tratta di esseri umani; che le reti di trafficanti di persone ricorrono, fra l'altro, a Internet per pubblicizzare i loro servizi fra i potenziali migranti;

M.  considerando che purtroppo la tratta di esseri umani e il traffico di persone non sono un fenomeno di natura passeggera e che nei prossimi anni potrebbero anzi aumentare ulteriormente, dal momento che i focolai di conflitti, i regimi repressivi o le situazioni economiche disperate, diffusi nel mondo, rappresentano un terreno fertile per le attività criminali dei responsabili della tratta di esseri umani e del traffico di persone;

N.  considerando che i flussi di migrazione illegale aumentano i rischi di tratta in quanto i migranti irregolari sono, a causa della loro vulnerabilità e clandestinità, particolarmente a rischio di essere vittime di tratta; che, tra questi migranti, i minori non accompagnati, che rappresentano una percentuale importante dei migranti che arrivano in Europa, sono un gruppo bersaglio per le reti della tratta;

O.  considerando che la tratta di esseri umani è un problema sia regionale che mondiale, che non è sempre possibile affrontare unicamente a livello nazionale;

P.  considerando che, secondo il più recente indice globale della schiavitù, 35,8 milioni di persone sarebbero costrette in situazioni di schiavitù moderna in tutto il mondo, il che significa che la tratta di esseri umani è endemica e riguarda tutte le parti del mondo;

Q.  considerando che le tendenze passate ed emergenti nell'ambito della tratta di esseri umani assumono diverse forme e differiscono notevolmente tra le varie regioni, come pure all'interno delle sottoregioni;

R.  considerando che la tratta di esseri umani non è un fenomeno riservato ai paesi ritenuti meno sviluppati, ma è riscontrabile anche, sebbene in forme più nascoste, nei paesi sviluppati;

S.  considerando che, secondo l'OIL, la regione Asia-Pacifico è responsabile del 56% del numero totale stimato di vittime del lavoro forzato nel mondo, compreso anche quello finalizzato allo sfruttamento sessuale, costituendo di gran lunga la quota maggiore a livello mondiale;

T.  considerando che, secondo le stime, 300 000 bambini sono coinvolti in conflitti armati in tutto il mondo; che l'Africa è il continente più colpito dalla tratta di minori finalizzata al reclutamento di bambini soldato;

U.  considerando che nell'Africa settentrionale e nel Medio Oriente il 95% delle vittime individuate è rappresentato da adulti; che i paesi del Medio Oriente costituiscono i principali paesi di destinazione per i lavoratori migranti, dove il cosiddetto sistema della kafala (patrocinio) vincola i lavoratori a uno specifico datore di lavoro, creando condizioni di abuso e di sfruttamento del lavoro, talvolta equivalenti al lavoro forzato;

V.  considerando che nei paesi del vicinato orientale dell'UE lo sfruttamento sessuale è la causa principale dei casi segnalati di tratta di esseri umani; che la discriminazione sistematica e il razzismo rendono gli appartenenti alle comunità rom, sia uomini che donne, particolarmente vulnerabili alla tratta per varie finalità;

W.  considerando che i sei paesi in cui la "schiavitù moderna" (termine associato alla schiavitù umana) è prevalente tra la popolazione appartengono all'America Latina (Haiti, Suriname, Guyana, Messico, Colombia e Perù)[2];

X.  considerando che la cooperazione tra gli Stati membri, Europol e i paesi di origine e di transito delle vittime di tratta è uno strumento fondamentale nella lotta contro le reti della tratta;

Y.  considerando che l'UE ha individuato una serie di paesi e regioni prioritari con l'obiettivo di ottimizzare e rafforzare ulteriormente la cooperazione nel quadro dell'azione contro la tratta di esseri umani;

Z.  considerando che nel 2010 la Commissione ha nominato un coordinatore anti-tratta dell'UE per migliorare il coordinamento e la coerenza tra le istituzioni, le agenzie e gli Stati membri dell'UE, i paesi terzi e gli attori internazionali;

Tendenze mondiali nell'ambito della tratta di esseri umani

1.  denuncia e disapprova espressamente la tratta di esseri umani, che è sempre più fonte di sofferenze umane e colpisce tutte le società e tutte le economie in modo profondo e duraturo;

2.  sottolinea che la tratta di esseri umani è una forma moderna di schiavitù, nonché un reato grave che costituisce una delle peggiori forme di violazione dei diritti umani, che non può essere accettata in società che si fondano sul rispetto dei diritti umani, compresa l'uguaglianza di genere; ritiene inoltre che la tratta di esseri umani debba essere intesa in maniera olistica, concentrandosi non solo sullo sfruttamento sessuale, ma anche sul lavoro forzato, sul traffico di organi, sull'accattonaggio forzato, sui matrimoni forzati, sui bambini soldato e sulla tratta di neonati;

3.   ricorda che la tratta di esseri umani è un reato transnazionale di natura mondiale e che qualsiasi misura volta a combatterlo dovrebbe tenere conto delle cause primarie e delle tendenze mondiali; evidenzia a tal riguardo l'importanza di un approccio coerente alla dimensione interna ed esterna delle politiche dell'UE volte a combattere la tratta di esseri umani;

4.   riconosce che la tratta di esseri umani, in quanto crimine organizzato, si verifica a livello sia transfrontaliero che nazionale, per cui occorrono solide leggi interne contro la tratta nonché la cooperazione tra paesi;

5.  deplora la persistente mancanza, in molti paesi del mondo, di una legislazione adeguata che qualifichi come reato la tratta di esseri umani e la combatta in modo efficace;

6.   deplora altresì l'ampio divario tra la legislazione esistente e la sua attuazione, compreso l'accesso limitato o inesistente alla giustizia per le vittime, da un lato, e la mancanza di azioni penali nei confronti dei colpevoli dei reati, dall'altro;

7.  deplora, in particolare, che il numero di vittime individuate della tratta rimanga ben al di sotto delle stime e che il tasso di azioni penali resti molto basso; continua a essere seriamente preoccupato per il fatto che un numero elevato di vittime della tratta non riceva un sostegno e una protezione adeguati, né possa beneficiare di misure volte a ricorrere contro le violazioni dei diritti fondamentali;

8.   rammenta che le vittime della tratta di esseri umani sono spesso "persone invisibili" che vivono in paesi dove sono sfruttate, affrontano difficoltà legate alla diversità culturale e linguistica e tutto ciò rende ancora più difficile per loro denunciare i reati di cui sono vittime; denuncia che tali difficoltà sono ancora maggiori per categorie particolarmente vulnerabili di vittime, quali donne e bambini;

9.  sottolinea che la domanda di servizi sessuali nei paesi sviluppati alimenta la tratta di esseri umani dai paesi in via di sviluppo, collocando le persone in una posizione di vulnerabilità, soprattutto le donne e le ragazze; invita gli Stati membri a perseguire penalmente l'uso consapevole delle prestazioni di una vittima della tratta di esseri umani;

10.  ricorda che gruppi organizzati a livello internazionale trasportano, clandestinamente o con il consenso delle vittime tratte in inganno con false promesse, vittime soprattutto per la tratta a finalità sessuali verso le regioni più ricche, il cui elenco vede alle prime posizioni paesi europei in cui si trovano i clienti più ricchi;

11.   denuncia il fatto che, stando alla dichiarazione alla stampa del capo del personale di Europol, oltre 10 000 minori rifugiati e migranti non accompagnati sono scomparsi in Europa; richiama l'attenzione dell'UE e degli Stati membri sul fatto che molti di questi bambini sono divenuti vittime della tratta a fini sessuali, dell'accattonaggio, del mercato illecito o a fini lucrativi di trapianto di organi o della tratta di schiavi;

12.   sottolinea che è fondamentale distinguere tra il concetto di tratta di esseri umani e quello di traffico di migranti; rileva che anche il traffico di migranti rientra fra le attività delle reti criminali e della criminalità organizzata e può generare situazioni di tratta; sottolinea tuttavia che i due concetti richiedono risposte differenti sotto il profilo giuridico e pratico e comportano obblighi differenti da parte dello Stato; esorta l'UE e i suoi Stati membri a formare il personale incaricato di accogliere e identificare i migranti/richiedenti asilo attraverso specifici programmi di sensibilizzazione volti a distinguere correttamente il traffico dalla tratta di esseri umani, in particolare per quanto riguarda l'identificazione e la protezione dei minori vittime della tratta e dei minori non accompagnati a rischio di tratta;

13.  ricorda che mentre i migranti hanno acconsentito al traffico, che termina con il loro arrivo a destinazione, le vittime della tratta di esseri umani sono sfruttate con la coercizione, l'inganno e l'abuso, senza alcuna possibilità di consenso; sottolinea che i due fenomeni possono mescolarsi a causa del rischio che i gruppi criminali trafficanti di rifugiati e di altri migranti nell'UE li obblighino a essere sfruttati come vittime della tratta di esseri umani, in particolare quando si tratta di minori non accompagnati e di donne che viaggiano da sole; esorta le autorità competenti degli Stati membri a prestare attenzione a tale sovrapposizione durante le attività di polizia, di cooperazione giudiziaria e di contrasto;

14.   constata che, con sempre maggiore frequenza, le reti criminali ricorrono a Internet e ai social network per reclutare e sfruttare le vittime; chiede, pertanto, all'UE e agli Stati membri di investire risorse sufficienti, nel quadro della lotta alla tratta di esseri umani, in tecnologie e competenze necessarie per identificare, rintracciare e combattere l'abuso di Internet da parte delle reti criminali, sia per reclutare le vittime che per offrire servizi volti a sfruttare queste ultime;

15.  riconosce l'importanza e il ruolo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella tratta di esseri umani e rileva che, se da un lato la tecnologia è utilizzata per agevolare il reclutamento e lo sfruttamento delle vittime, dall'altro può essere utilizzata come strumento per prevenire la tratta; ritiene opportuno che la ricerca si concentri maggiormente sul ruolo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in relazione alla tratta di esseri umani;

16.  invita la Commissione a valutare l'utilizzo di Internet nel contesto della tratta di esseri umani, in particolare, per quanto concerne lo sfruttamento sessuale online; chiede che Europol intensifichi la lotta contro la tratta online nel quadro dell'Unità dell'UE addetta alle segnalazioni su Internet (EU IRU), al fine di individuare, segnalare e ritirare il materiale online relativo alla tratta;

17.  chiede alla Commissione di adeguare la propria cooperazione con i paesi terzi al nuovo fattore rappresentato dallo sviluppo della tratta via Internet; invita la Commissione ed Europol a considerare le possibilità di cooperazione tra gli organi europei per la lotta alla criminalità informatica (in particolare nel quadro di Europol) e quelli dei paesi terzi; chiede alla Commissione di prendere altresì in considerazione ogni forma utile di cooperazione con i fornitori di servizi Internet, al fine di individuare e contrastare i contenuti legati alla tratta online; chiede alla Commissione di tenere debitamente informato il Parlamento;

La dimensione economica della tratta di esseri umani

18.   denuncia che la tratta di esseri umani è un settore molto redditizio e che i proventi di tale attività criminale sono in gran parte reimmessi nel sistema economico e finanziario mondiale; denuncia altresì che le organizzazioni criminali internazionali più articolate e potenti sono coinvolte nella tratta di esseri umani e hanno creato una vera e propria rete criminale ramificata e di portata internazionale; invita tutti gli Stati e gli attori pertinenti coinvolti in tale ambito a cercare di trasformare la tratta da un'attività a "basso rischio/alto rendimento" in un'attività ad "alto rischio/basso rendimento";

19.   è del parere che le indagini finanziarie che rintracciano, sequestrano e recuperano beni criminali e gli interventi contro il riciclaggio di denaro svolgano un ruolo fondamentale nella lotta contro la tratta di esseri umani; ricorda la necessità di raccogliere un numero maggiore di informazioni e di dedicare una maggiore attenzione alle attività di riciclaggio di denaro; deplora che il ricorso a misure atte a raccogliere, analizzare e condividere informazioni di natura finanziaria a sostegno delle indagini penali sulla tratta di esseri umani continui a essere limitato e spesso renda difficoltosa la completa integrazione delle indagini finanziarie nei casi di tratta; invita l'UE e i suoi Stati membri a rafforzare la cooperazione, il coordinamento e la condivisione di informazioni con i paesi terzi al fine di localizzare e confiscare i proventi derivanti da tali attività criminali; chiede che i beni confiscati siano impiegati per sostenere e risarcire le vittime della tratta;

20.   chiede ai governi di esercitare la dovuta diligenza nel lottare contro la corruzione, che contribuisce alla tratta di esseri umani, e di individuare e annullare il coinvolgimento o la complicità del settore pubblico nella tratta di esseri umani, anche garantendo che chi lavora nel settore pubblico sia preparato a riconoscere tali casi e disponga di orientamenti interni che indichino come gestire i casi sospetti;

21.   ricorda che gli abusi correlati all'impiego di lavoratori sembrano verificarsi in molti paesi e in molte regioni del mondo e osserva che, a prescindere dal paese in cui si verificano, essi sono strettamente legati alla tratta di esseri umani attraverso agenzie di reclutamento che sono direttamente coinvolte nella tratta mediante pratiche ingannevoli o coercitive oppure creano vulnerabilità allo sfruttamento lavorativo chiedendo elevate commissioni di reclutamento e rendendo soprattutto i migranti e i lavoratori scarsamente qualificati vulnerabili o dipendenti dal punto di vista finanziario;

22.  invita l'UE e gli Stati membri a intensificare la cooperazione con i paesi terzi al fine di indagare su tutte le fasi della tratta di esseri umani, compreso il reclutamento, nonché migliorare lo scambio di informazioni e avviare operazioni proattive, indagini (finanziarie) e procedimenti giudiziari; invita tutti gli Stati a migliorare la sorveglianza e la normativa sulle agenzie di collocamento;

23.  ritiene che non possa esserci un consenso valido in una situazione in cui un cittadino di un paese terzo è trasferito dal proprio paese e portato nell'UE (o un cittadino dell'UE è trasferito in un altro Stato membro) per scopi di prostituzione, qualsiasi altra forma di sfruttamento sessuale o lavoro forzato;

24.  ritiene che i governi dovrebbero incoraggiare il dialogo e il partenariato tra le varie parti interessate per riunire imprese, esperti anti-tratta e ONG e condurre azioni congiunte contro la tratta di esseri umani e garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori, compresi i diritti lavorativi fondamentali; invita inoltre i governi ad adottare misure giuridiche che garantiscano la trasparenza e la tracciabilità dei prodotti lungo la filiera produttiva e le imprese a rendere noti i loro sforzi per eliminare la tratta di esseri umani dalle proprie catene di approvvigionamento; chiede all'UE e agli Stati membri di impegnarsi attivamente con le imprese nazionali e internazionali per assicurare che i loro prodotti lungo l'intera catena di approvvigionamento non contribuiscano allo sfruttamento e di considerarle responsabili nei casi di tratta di esseri umani in un punto qualsiasi della loro catena di approvvigionamento, anche per conto di imprese affiliate o in subappalto;

25.  invita l'UE e gli Stati membri a impegnarsi in maniera costruttiva nei negoziati del gruppo di lavoro intergovernativo aperto sull'elaborazione di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sulle società transnazionali e altre imprese commerciali in materia di rispetto dei diritti umani e ad attuare i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

Diverse forme di sfruttamento

26.  invita l'UE e gli Stati membri a compiere ogni sforzo per combattere il lavoro forzato nelle imprese dell'UE all'estero nonché in relazione ai paesi terzi, attuando e applicando le norme sul lavoro, sostenendo i governi nell'adozione di leggi in materia di lavoro che stabiliscano norme minime di tutela dei lavoratori, compresi i lavoratori stranieri, e facendo sì che le imprese europee che operano in paesi terzi rispettino tali norme; esorta i governi ad applicare le leggi in materia di lavoro, trattare in modo imparziale tutti i lavoratori, garantendo loro gli stessi diritti a prescindere dalla nazionalità o dall'origine, e sradicare la corruzione; chiede una cooperazione internazionale per rafforzare le politiche in materia di migrazione di forza lavoro ed elaborare e attuare una migliore regolamentazione dei reclutatori di lavoratori;

27.  chiede un maggiore rispetto a livello mondiale delle norme fondamentali dell'OIL in materia di lavoro e ambiente in tutte le fasi, anche mediante un rafforzamento della sicurezza sociale e delle ispezioni sul lavoro; chiede inoltre la ratifica e l'attuazione della convenzione dell'OIL del 2011 sui lavoratori domestici (n. 189) nonché il recepimento negli ordinamenti nazionali delle sue disposizioni, tra cui quelle inerenti ai lavoratori domestici presso le famiglie diplomatiche;

28.  sottolinea che il legame evidente fra la tratta di esseri umani a scopi sessuali e la prostituzione comporta l'adozione di misure volte a porre fine alla domanda di prostituzione;

29.  sottolinea che nella maggior parte degli Stati membri le vittime di prostituzione forzata non riescono ad accedere all'assistenza psicologica e, di conseguenza, si trovano a dipendere quasi interamente dal sostegno delle organizzazioni di beneficienza; chiede pertanto che tali organizzazioni ricevano maggiore supporto e invita gli Stati membri a rimuovere le barriere all'accesso all'assistenza psicologica;

30.  sottolinea che il matrimonio forzato può essere considerato una forma di tratta di esseri umani se contiene un elemento di sfruttamento della vittima e invita tutti gli Stati membri a contemplare tale dimensione nella loro definizione di tratta di esseri umani; evidenzia che lo sfruttamento può essere di natura sessuale (stupro da parte del coniuge, prostituzione e pornografia forzate) o economica (lavoro domestico e accattonaggio forzato) e che il matrimonio forzato può essere l'obiettivo ultimo della tratta (vendere una vittima come sposa oppure contrarre matrimonio sotto coercizione); ricorda il carattere transnazionale che il matrimonio forzato può presentare; invita pertanto gli Stati membri a far sì che le autorità nazionali preposte alla migrazione ricevano una formazione adeguata sulla problematica del matrimonio forzato nel contesto della tratta; chiede alla Commissione di potenziare lo scambio di buone prassi a tale riguardo;

31.  condanna la pratica della tratta di esseri umani per la maternità surrogata forzata, quale violazione dei diritti delle donne e dei diritti del bambino; rileva che la domanda è trainata dai paesi sviluppati a scapito delle persone vulnerabili e povere spesso nei paesi in via di sviluppo e chiede agli Stati membri di prendere in considerazione le implicazioni delle proprie politiche riproduttive restrittive;

32.   insiste sulla necessità che i minori vittime della tratta di esseri umani siano identificati come tali e che il loro interesse superiore, i loro diritti e le loro necessità siano considerati preminenti in ogni momento; chiede che siano prestati, sia a breve che a lungo termine, sostegno e protezione a livello giuridico, fisico, psicologico e di altro tipo e che siano adottate misure atte ad agevolare il ricongiungimento familiare, ove del caso, nell'interesse superiore del minore e nel rispetto della dignità e dei diritti dei bambini, o che siano predisposti opportuni sistemi di assistenza;

33.  ricorda che la tratta dei minori porta spesso a casi di abuso sessuale, prostituzione, lavoro forzato o prelievo e traffico illegale di organi, e sottolinea che nessun eventuale consenso all'esecuzione di un lavoro o di servizi dovrebbe essere considerato valido se proviene da un minore vittima della tratta; deplora che i minori a rischio siano spesso trattati come delinquenti o migranti irregolari dai funzionari incaricati dell'applicazione della legge, che non ricercano sistematicamente gli indicatori di tratta degli esseri umani per identificare le vittime;

34.  ritiene che sia essenziale, per quanto riguarda i minori non accompagnati, pervenire a un'identificazione migliore e più proattiva dei bambini vittime della tratta, in particolare ai posti di frontiera e nei centri di accoglienza, nonché a una cooperazione multidisciplinare più stretta, al fine di garantire che l'interesse superiore del minore sia effettivamente tutelato; reputa necessario rafforzare il sistema di tutela negli Stati membri al fine di evitare che i minori non accompagnati o isolati cadano nelle mani di organizzazioni dedite alla tratta di esseri umani;

35.   chiede il rafforzamento dei sistemi di tutela nazionale per i minori in Europa, nell'ambito della strategia UE anti-tratta che riconosce il ruolo fondamentale svolto dai tutori nella protezione dei bambini;

36.   esorta l'UE a proseguire gli sforzi intesi a contrastare il fenomeno dei bambini soldato, soprattutto attraverso il sostegno ai governi nell'affrontare il problema e ai gruppi della società civile locale attivi sul campo, ad adottare misure per prevenire il futuro reclutamento e impiego dei bambini soldato, a sostenere lo sviluppo di una legislazione per la tutela dei minori compresa la criminalizzazione del reclutamento dei bambini e a mobilitare risorse per accrescere la resilienza e potenziare gli ambienti protetti per i bambini; invita l'UE a esortare i paesi terzi a ratificare e attuare le pertinenti norme internazionali, compreso il protocollo opzionale alla convenzione ONU sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati;

37.  rileva che i bambini e le persone con disabilità dovrebbero essere considerati come vittime vulnerabili della tratta di esseri umani; evidenzia che le vittime della tratta possono sviluppare disabilità dovute agli abusi perpetrati dai trafficanti, ma che può anche succedere che un individuo disabile sia preso di mira dai trafficanti proprio a causa della sua vulnerabilità;

38.   si compiace del fatto che la direttiva 2011/36/UE includa l'accattonaggio forzato quale forma di tratta di esseri umani; esorta gli Stati membri ad armonizzare le legislazioni nazionali e a indurre i governi dei paesi terzi ad adottare e applicare disposizioni giuridiche in materia; condanna la criminalizzazione delle vittime di accattonaggio forzato e chiede che abbiano accesso a opportunità lavorative e a un alloggio; insiste sulla necessità di formare la polizia e altri funzionari affinché procedano a un'identificazione e a un indirizzamento corretti, al fine di garantire un'adeguata assistenza per le vittime di accattonaggio forzato; sottolinea che molte delle vittime provengono da contesti di povertà ed emarginazione; chiede che le misure preventive si concentrino sulla riduzione della vulnerabilità dei gruppi a rischio, a partire da elementi di base quali l'istruzione o l'integrazione lavorativa, e sull'aumento delle strutture di accoglienza e dei centri di assistenza per i soggetti vulnerabili;

39.  sottolinea che il protocollo di Palermo delle Nazioni Unite richiede la criminalizzazione del lavoro coatto quale forma di tratta; esorta i governi ad applicare la normativa e a garantire che coloro che ne traggono profitto siano puniti;

40.  osserva lo sviluppo di una nuova forma di tratta di esseri umani che prevede il traffico di persone a scopo di estorsione, con pesanti torture; constata che questa nuova forma di mercificazione dell'essere umano è caratterizzata dall'estorsione, dalle percosse e dallo stupro come mezzi per costringere famiglie e parenti che risiedono all'interno e all'esterno dell'UE al pagamento dei debiti;

41.  condanna il traffico di organi, tessuti e cellule umani, compreso il commercio illecito di cellule sessuali (ovuli, sperma), cellule e tessuti fetali, nonché cellule staminali adulte ed embrionali;

42.  sottolinea che, stando alla relazione elaborata da Global Financial Integrity, il commercio di organi umani è una delle prime dieci attività lucrative illecite al mondo e genera profitti compresi tra 600 milioni e 1,2 miliardi di USD all'anno in numerosi paesi; evidenzia altresì che, secondo le Nazioni Unite, sebbene gli obiettivi potrebbero essere persone di tutte le età, i migranti, i senzatetto e coloro che non sanno leggere sono particolarmente vulnerabili;

43.  sottolinea che la stagnazione economica, le lacune della legislazione e le carenze nell'applicazione della legge nei paesi in via di sviluppo, unite alla crescente globalizzazione e al miglioramento della tecnologia delle comunicazioni, creano lo spazio perfetto per l'impresa criminale legata al traffico illecito di organi; sottolinea che la mancanza di opportunità economica costringe le persone a prendere in considerazione opzioni che potrebbero altrimenti trovare pericolose o riprovevoli, mentre una inadeguata applicazione della legge consente ai trafficanti di operare con poco timore di essere perseguiti;

44.  sottolinea che l'acquisto di organi, tessuti e cellule umani è illegale; osserva che le persone oggetto di tratta ai fini dell'espianto di organi sono esposte a problemi particolari e che le vittime sono spesso inconsapevoli degli effetti debilitanti e delle conseguenze mediche a lungo termine dell'espianto di organi, della mancanza di assistenza post-operatoria e dell'impatto psicologico dell'intervento; chiede migliori iniziative mirate di sensibilizzazione per dare maggiore risalto ai danni connessi alla vendita di organi, in particolare tra le persone più povere e vulnerabili, le quali possono ritenere che la vendita di un organo sia un prezzo che vale la pena pagare per ottenere una situazione economica migliore;

45.  chiede alla Commissione di condannare la tratta di esseri umani ai fini dell'espianto di organi e di adottare un atteggiamento chiaro nei confronti del commercio illecito di organi, tessuti e cellule; invita l'UE a incoraggiare le associazioni mediche e le società dei trapianti a mettere a punto un codice di condotta per i professionisti sanitari e i centri di trapianto circa le modalità per ottenere un trapianto di organi all'estero e la procedura di assistenza post-trapianto; sottolinea che gli appartenenti alle comunità più povere del mondo sono particolarmente vulnerabili a diventare vittime del traffico illecito di organi;

46.  chiede la ratifica e l'attuazione della convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani; chiede all'UE di rivolgere un appello ai governi dei paesi terzi affinché avviino procedimenti giudiziari contro i professionisti nel settore dell'assistenza sanitaria, gli ospedali e le cliniche private che operano sul mercato del trapianto d'organi illecito e a fini lucrativi;

47.  invita gli Stati membri a promuovere ulteriormente il coinvolgimento della comunità medica per migliorare gli sforzi tesi a contrastare questa forma di tratta, sensibilizzando sulle questioni attorno a tale fenomeno e prevedendo una formazione obbligatoria;

48.  sottolinea l'importanza della prevenzione e di un approccio multisettoriale, multidisciplinare al traffico illecito di organi umani, compresa la tratta di essere umani ai fini dell'espianto di organi, che è diventato un problema globale; sollecita iniziative di sensibilizzazione più mirate che diano maggiore risalto ai danni connessi alla vendita di organi, per informare meglio le vittime e le potenziali vittime in merito ai rischi fisici e psicologici, in particolare tra le persone più povere e vulnerabili alle diseguaglianze e alla povertà, le quali possono ritenere che la vendita di un organo sia un prezzo che vale la pena pagare per ottenere una situazione economica migliore; sottolinea che le campagne di sensibilizzazione dovrebbero costituire un elemento necessario sia della politica europea di vicinato che della cooperazione allo sviluppo dell'UE;

49.  richiama l'attenzione sull'importanza del ruolo dei medici, degli infermieri, degli assistenti sociali e degli altri operatori sanitari, che sono gli unici ad avere un contatto professionale con le vittime mentre sono trattenute e rivestono un ruolo essenziale nel prevenire la tratta di esseri umani; esprime preoccupazione per il fatto che questa sia al momento un'opportunità di intervento non sfruttata; rileva la necessità di formare la comunità medica affinché possa individuare i segnali della tratta di esseri umani e attuare le procedure di segnalazione al fine di assistere al meglio le vittime, come pure di imporre pene severe in caso di partecipazione al traffico illecito di organi;

50.  incoraggia a porre in essere in vari paesi programmi di consenso presunto o meccanismi in base ai quali i cittadini hanno la possibilità di iscriversi direttamente a un registro di donatori di organi in fase di espletamento di talune procedure amministrative, in modo da diminuire la dipendenza dei pazienti dal mercato nero e aumentare nel contempo il numero di organi disponibili, riducendo i costi finanziari di un trapianto e diminuendo l'attrazione del turismo sanitario;

51.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per prevenire il fenomeno del "turismo dei trapianti", adottando provvedimenti che accrescano la disponibilità di organi ottenuti in modo legale al fine di potenziare la prevenzione del commercio illegale di organi e di istituire un sistema trasparente per una tracciabilità degli organi trapiantati, garantendo nel contempo l'anonimato dei donatori; invita la Commissione a elaborare linee guida volte a favorire la partecipazione degli Stati membri a partenariati di collaborazione, come Eurotransplant e Scandiatransplant;

52.  sottolinea che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, vi sono pochi dati scientifici sulla tratta e la salute, in particolare per quanto riguarda la salute mentale e psicologica; sottolinea altresì che le esigenze delle vittime e dei sopravvissuti sono spesso sottovalutate; invita, pertanto, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri a istituire un sistema di monitoraggio e a diffondere informazioni sulle conseguenze della tratta e sulle esigenze delle vittime in termini di salute fisica e psicologica;

Diritti delle vittime, compreso il diritto di ricorso

53.  invita l'UE e gli Stati membri ad adottare un approccio basato sui diritti umani e incentrato sulle vittime e a porre queste ultime e le popolazioni vulnerabili al centro di tutti gli sforzi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani, nella sua prevenzione e nella protezione delle vittime;

54.   denuncia divari preoccupanti tra gli obblighi in capo agli Stati e la misura in cui essi vengono assolti nella pratica per quanto concerne i diritti delle vittime; accoglie con favore la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato; si augura che la direttiva sia stata adeguatamente recepita dagli Stati membri, dal momento che il termine fissato per l'attuazione era il 16 novembre 2015; invita gli Stati membri, in particolare i paesi di origine, transito e destinazione, a fornire o agevolare l'accesso a mezzi di ricorso che siano equi, adeguati e idonei per tutte le vittime della tratta all'interno del loro territorio e nell'ambito della rispettiva giurisdizione, compresi coloro che non sono cittadini del paese;

55.  ricorda che l'identificazione tempestiva e accurata delle vittime è fondamentale per l'applicazione dei diritti di cui esse godono giuridicamente; insiste sulla necessità di adottare misure per la creazione di capacità in relazione all'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani, in particolare nell'ambito dei servizi relativi alla migrazione, alla sicurezza e al controllo delle frontiere;

56.  invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a procedere a uno scambio di migliori pratiche con i paesi terzi, in primo luogo sulla formazione delle autorità di polizia e degli operatori umanitari in merito al migliore approccio da adottare nei confronti delle vittime e, in secondo luogo, sull'applicazione del principio della valutazione individuale delle vittime, al fine di determinarne le necessità specifiche di assistenza e tutela;

57.  sottolinea l'importanza del principio del riconoscimento reciproco sancito all'articolo 82, paragrafo 1, TFUE; invita la Commissione, gli Stati membri e le agenzie dell'UE a rafforzare lo status delle vittime della tratta tramite il pieno riconoscimento reciproco delle decisioni giuridiche e amministrative, tra cui quelle riguardanti le misure di protezione delle vittime della tratta di esseri umani, il che significa che lo status di vittima, una volta stabilito in uno Stato membro, deve essere applicabile nell'intera Unione europea e, di conseguenza, le vittime (o le associazioni che le rappresentano) dovrebbero essere aiutate e assistite nel caso in cui il loro status non venga riconosciuto quando si spostano all'interno dell'Unione;

58.   insiste sul fatto che la risposta della giustizia penale deve garantire che le vittime dispongano di un accesso equo ed efficace alla giustizia e siano informate sui loro diritti giuridici; invita tutti gli Stati a ottemperare all'obbligo internazionale di sostenere i diritti delle vittime nell'ambito della propria giurisdizione e a fornire pieno appoggio alle vittime, anche mediante il sostegno psicologico, indipendentemente dalla loro volontà di cooperare nei procedimenti penali;

59.  afferma che le vittime di tratta hanno il diritto a un ricorso effettivo, ivi inclusi l'accesso alla giustizia, il riconoscimento dell'identità giuridica e della cittadinanza, la restituzione delle proprietà, un risarcimento adeguato, nonché l'assistenza medica e psicologica, i servizi giuridici e sociali e il sostegno a lungo termine alla (re)integrazione, anche mediante un sostegno economico;

60.  prende atto dell'importanza dell'accesso universale all'assistenza sanitaria e alla salute sessuale e riproduttiva, in particolare per le vittime della tratta di esseri umani, che possono trovarsi ad affrontare numerosi problemi fisici e psicologici come conseguenza diretta del loro sfruttamento; invita gli Stati membri a istituire servizi di assistenza sanitaria e post-assistenza facilmente accessibili per le vittime della tratta di esseri umani;

61.  invita gli Stati membri nei quali vi sia stato sfruttamento di vittime della tratta di esseri umani a offrire la necessaria e opportuna assistenza medica che tenga conto della dimensione di genere e sia basata sulle esigenze individuali, prestando particolare attenzione alle vittime della tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale;

62.   rileva che le persone con disabilità o affette da disabilità durante la tratta necessitano di essere ulteriormente tutelate contro lo sfruttamento e invita l'UE e gli Stati membri a garantire che l'assistenza fornita alle vittime individuate risponda adeguatamente alle loro esigenze specifiche;

63.  sottolinea la necessità di reintegrare le vittime della tratta e di difendere il loro diritto alla protezione; invita gli Stati membri a creare e rafforzare reti di centri di sostegno e accoglienza e a garantire alle vittime la prestazione di servizi in una lingua a loro comprensibile e l'accesso all'istruzione; sollecita uno sforzo di collaborazione nell'ottica dell'inclusione sociale e della fornitura di assistenza tra ONG, organizzazioni internazionali, organismi governativi e agenzie, sia dei paesi di destinazione che di provenienza, in particolare nelle situazioni in cui le vittime fanno ritorno ai propri paesi di origine;

64.  sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza delle vittime della tratta di esseri umani che testimoniano nelle cause contro i trafficanti di esseri umani;

65.  chiede che nei procedimenti penali si presti maggiore attenzione alle vittime; invita le autorità competenti a non detenere le vittime della tratta di esseri umani e a non esporle al rischio di essere punite per reati commessi nel contesto della loro situazione di vittime di tratta, in particolare nel caso della prostituzione, di qualsiasi altra forma di sfruttamento sessuale o lavoro forzato; invita gli Stati membri a rispettare il principio della non criminalizzazione;

66.  invita gli Stati membri a dare attuazione a strumenti giuridici che offrano alle vittime della tratta di esseri umani la possibilità di contattare le autorità senza mettere in pericolo la propria sicurezza e i propri diritti in quanto vittime;

67.  invita gli Stati membri ad attuare senza indugio la direttiva 2011/36/CE, in particolare l'articolo 8, oltre a tutti i quadri normativi pertinenti sulla tratta di esseri umani; esorta la Commissione a intraprendere azioni legali contro gli Stati membri che non provvedono all'attuazione e a pubblicare quanto prima la relazione di attuazione prevista per l'aprile 2015;

68.   invita i governi a predisporre sistemi di protezione tra le autorità per l'immigrazione e gli ispettorati del lavoro, al fine di incoraggiare le vittime a sporgere denuncia e di garantire che, qualora siano individuati casi di tratta di esseri umani, non vi sia il timore di un intervento delle autorità per l'immigrazione nei confronti delle vittime;

69.  invita gli Stati membri a configurare come reato l'atto di avvalersi di servizi prestati da vittime della tratta di esseri umani quando tale atto è commesso dai loro cittadini al di fuori dello Stato membro e/o dell'UE, ivi inclusa la prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività criminali o il prelievo di organi;

70.  ritiene che la condizione di rifugiato, richiedente asilo, titolare di visto umanitario oppure di individuo che necessita di protezione internazionale dovrebbe essere considerata come fattore di vulnerabilità nel caso delle vittime della tratta degli esseri umani; invita gli Stati membri a garantire che le autorità di contrasto e le autorità competenti in materia di asilo cooperino per aiutare le vittime della tratta di esseri umani che necessitano di protezione internazionale a presentare una domanda di protezione; ribadisce che le misure prese contro la tratta degli esseri umani non dovrebbero ledere i diritti delle vittime della tratta, dei migranti, dei rifugiati e delle persone che necessitano di protezione internazionale;

71.  invita gli Stati membri ad attuare misure sensibili alla dimensione di genere per migliorare l'individuazione delle vittime della tratta di esseri umani nelle procedure di asilo e di rimpatrio, a conservare un maggior numero di dati dettagliati e disaggregati per genere e a garantire altresì che le vittime siano indirizzate a soluzioni di sostegno adeguate;

72.   rammenta agli Stati membri che la direttiva 2011/36/UE lascia impregiudicato il principio di non respingimento in conformità con la convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati;

73.   incoraggia gli Stati membri a garantire che ai richiedenti asilo vittime della tratta siano riconosciuti i medesimi diritti delle altre vittime della tratta;

74.  osserva che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), il rimpatrio dei migranti e dei rifugiati comporta rischi per la loro sicurezza, in quanto essi potrebbero essere nuovamente oggetto di tratta, e che tali rischi devono essere identificati, valutati e mitigati, poiché il pericolo che i migranti vittime della tratta corrono per mano dei loro sfruttatori spesso aumenta se sono riusciti a fuggire, se hanno interagito con le autorità di contrasto o se hanno testimoniato in tribunale[3];

75.  invita l'UE e gli Stati membri ad aumentare la visibilità della lotta contro la tratta di esseri umani per il pubblico, soprattutto negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie, sugli autobus, nelle scuole, nelle università e nei luoghi di lavoro pertinenti; invita l'UE e gli Stati membri a sensibilizzare i propri funzionari circa gli orientamenti UE sull'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani, nonché la pubblicazione della Commissione sui diritti nell'UE delle vittime della tratta di esseri umani, e incoraggia a impiegarli attivamente;

76.   incoraggia finanziamenti mirati da parte dell'UE a favore delle ONG locali per l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani e il loro sostegno nonché la sensibilizzazione delle popolazioni vulnerabili allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani; accoglie con favore, in tale contesto, il ruolo dei media che possono contribuire a sensibilizzare e informare sui rischi;

Cooperazione contro la tratta di esseri umani a livello regionale e internazionale

77.   esprime preoccupazione per l'insufficiente livello di cooperazione internazionale sui casi di tratta di esseri umani, in particolare quando sono implicati paesi di origine e paesi di transito, e per il fatto che tale situazione ostacola considerevolmente l'efficacia della lotta contro la tratta di esseri umani; invita a rafforzare il coordinamento, la cooperazione e lo scambio sistematico di informazioni allo scopo di indagare e combattere la tratta di esseri umani, mediante il potenziamento dell'assistenza finanziaria e tecnica e il rafforzamento della comunicazione, della cooperazione e delle creazione di capacità transfrontaliere a livello dei governi e delle autorità di contrasto – inclusi le guardie di frontiera, i funzionari competenti in materia di immigrazione e asilo, gli investigatori penali e le agenzie di sostegno alle vittime, gli organismi della società civile e delle Nazioni Unite – per quanto riguarda, tra l'altro, le modalità per identificare e proteggere le vittime e per discutere modi di interagire con i paesi d'origine, transito e destinazione che non hanno ratificato il protocollo di Palermo delle Nazioni Unite; invita l'UE a elaborare un approccio regionale, concentrandosi sulle rotte della tratta, che offra risposte idonee alle tipologie di sfruttamento nelle diverse regioni; pone in evidenza, inoltre, l'utilità dei programmi di scambio internazionale per i professionisti che operano nella lotta alla tratta;

78.  invita la Commissione, le agenzie competenti dell'UE e gli Stati membri a mettere a punto una formazione specifica sulle tematiche di genere per il personale impiegato nei servizi preposti all'applicazione della legge e ai controlli doganali, onde identificare e assistere in modo più efficace le potenziali vittime di tratta, in particolare della tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale;

79.  ribadisce la necessità che l'UE rafforzi la cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri e con i paesi terzi – in particolare i paesi di origine e di transito delle vittime della tratta di esseri umani – nella prevenzione, nell'accertamento e nel perseguimento della tratta di esseri umani, in particolare tramite Europol e Eurojust, comprese la condivisione delle informazioni, segnatamente per quanto riguarda le rotte di traffico conosciute, la partecipazione a squadre investigative comuni e la lotta al reclutamento ai fini della tratta via Internet e altri canali digitali; sottolinea l'importanza degli scambi sistematici di dati e dell'alimentazione, da parte degli Stati membri, delle banche dati di Europol Focal Point Phoenix e Focal Point Twins; incoraggia una maggiore cooperazione tra Europol e Interpol nella lotta contro la tratta di esseri umani e ricorda che gli scambi di dati tra Stati membri e con paesi terzi dovrebbero rispettare pienamente le norme sull'UE sulla protezione dei dati; invita gli Stati membri a raccogliere più dati comparabili sulla lotta alla tratta di esseri umani e a migliorare lo scambio di dati tra gli Stati membri stessi e con i paesi terzi;

80.  invita l'UE e gli Stati membri a dotare gli organismi di contrasto e di polizia del personale e delle risorse necessari affinché possano anche ricevere informazioni dalle famiglie o da altre fonti, scambiare tali informazioni con le autorità europee e nazionali competenti e trattarle e analizzarle in modo adeguato;

81.   sottolinea che i paesi di transito sono fondamentali nella lotta alla tratta di esseri umani in quanto durante la fase di transito non è ancora iniziato lo sfruttamento delle vittime; sottolinea l'importanza di assicurare una formazione supplementare alle forze di polizia di frontiera al fine di migliorarne le competenze in materia di identificazione;

82.  sottolinea le numerose sfide correlate alla migrazione transfrontaliera di manodopera, in particolare il rischio che i migranti vengano dichiarati illegali e siano privati dei loro diritti più basilari; chiede l'istituzione di meccanismi sulla migrazione transfrontaliera di manodopera nell'UE e a livello internazionale al fine di incrementare e formalizzare la migrazione legale di manodopera;

83.   riconosce gli sforzi compiuti dall'UE nella creazione di canali ufficiali per la migrazione transfrontaliera di manodopera, che dovrebbero essere oggetto di una maggiore attenzione, e chiede sforzi più intensi e coerenti in tal senso; sottolinea le potenzialità della formalizzazione della migrazione di manodopera quale strumento per prevenire la tratta di esseri umani e salvare vite umane;

84.   invita l'UE a rafforzare la cooperazione con le ONG e altre pertinenti organizzazioni internazionali, in particolare garantendo finanziamenti adeguati e un'assistenza coordinata, allo scopo di potenziare lo scambio di migliori pratiche, lo sviluppo di politiche e la loro attuazione e per intensificare la ricerca, anche in collaborazione con soggetti locali, concentrandosi specialmente sull'accesso alla giustizia per le vittime e il perseguimento dei colpevoli;

85.  ricorda che, in conformità della direttiva 2011/36/UE, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni della società civile e collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e istruzione e la formazione, nonché la verifica e la valutazione dell'impatto delle misure di contrasto della tratta; evidenzia inoltre che anche le ONG dovrebbero contribuire alla tempestiva identificazione, all'assistenza e al sostegno delle vittime; insiste sul fatto che gli Stati membri dovrebbero assicurare che le ONG siano protette contro ritorsioni, minacce e intimidazioni, e soprattutto che siano esentate da procedimenti penali quando forniscono assistenza alle vittime della tratta di esseri umani che si trovano in situazione di irregolarità;

86.   invita l'UE, gli Stati membri e la comunità internazionale a prestare particolare attenzione alla prevenzione e alla lotta contro la tratta di esseri umani in contesti di crisi umanitaria, come le catastrofi naturali e i conflitti armati, al fine di ridurre la vulnerabilità delle vittime nei confronti dei trafficanti e di altre reti di attività criminali; sottolinea che occorre garantire protezione a tutti coloro che ne hanno diritto conformemente alle convenzioni regionali e internazionali;

87.  sottolinea il fatto che le persone che, a causa di cambiamenti improvvisi o progressivi legati al clima che producono ripercussioni negative sulla loro vita o le loro condizioni di vita, sono costrette ad abbandonare il loro domicilio abituale, corrono un grande rischio di cadere vittime della tratta di esseri umani; sottolinea che questo tipo di mobilità umana legato ai cambiamenti climatici ha una forte dimensione economica, che comprende la perdita dei mezzi di sussistenza e il calo del reddito familiare, il che comporta il pericolo diretto che le persone interessate possano diventare vittime del lavoro forzato o della schiavitù;

La politica dell'UE sulla tratta di esseri umani nella sua azione esterna

88.   riconosce e sostiene il lavoro del coordinatore anti-tratta dell'UE istituito per migliorare il coordinamento e la coerenza tra istituzioni, agenzie e Stati membri dell'UE, paesi terzi e attori internazionali, ed esorta il coordinatore a sviluppare ulteriormente azioni congiunte e misure concrete tra Unione europea, Stati membri, paesi terzi e attori internazionali in modo da istituire una cooperazione più coerente ed efficace nella realizzazione di sistemi per identificare, proteggere e assistere le vittime della tratta, intensificare la prevenzione della tratta, aumentare il perseguimento dei trafficanti e istituire una rete in grado di rispondere alle preoccupazioni emergenti;

89.   esorta l'UE a compiere gli sforzi necessari a livello internazionale per impedire e reprimere la tratta degli schiavi, al fine di giungere, progressivamente e quanto prima, alla completa abolizione della schiavitù in tutte le sue forme;

90.   reputa fondamentale che le strategie finalizzate a impedire la tratta di esseri umani affrontino i fattori che la facilitano e le ragioni e le circostanze alla base di tale fenomeno e seguano un approccio integrato che riunisca diversi attori, mandati e prospettive, a livello sia nazionale che internazionale; ritiene che le strategie di prevenzione debbano includere misure volte alla lotta contro la povertà, l'oppressione, il mancato rispetto dei diritti umani, il conflitto armato e le disparità economiche e sociali e debbano mirare a ridurre la vulnerabilità delle potenziali vittime, a scoraggiare la domanda di servizi prestati dalle vittime della tratta, anch'essa annoverabile tra le cause primarie, ad aumentare l'educazione del pubblico e a eliminare la corruzione dei funzionari pubblici; invita inoltre tutti gli Stati ad adempiere concretamente ai loro obblighi previsti dal protocollo di Palermo;

91.   invita gli Stati membri a ratificare tutti gli strumenti internazionali, gli accordi e gli obblighi giuridici pertinenti, tra cui la convenzione di Istanbul, e a intensificare gli forzi volti a rendere la lotta contro la tratta di esseri umani più efficace, coordinata e coerente; incoraggia l'UE a chiedere la ratifica di tutti gli strumenti internazionali pertinenti;

92.   invita i rappresentati dell'UE a dedicare particolare attenzione alla tratta di esseri umani nel dialogo politico con i paesi terzi, come pure attraverso i programmi di cooperazione e nell'ambito dei forum multilaterali e regionali, anche mediante dichiarazioni pubbliche;

93.   invita l'UE a riesaminare i propri programmi di assistenza concernenti la tratta di esseri umani, a rendere i finanziamenti più mirati e a fare della tratta di esseri umani un ambito di cooperazione a sé stante; incoraggia, in tale contesto, l'aumento di risorse per i servizi che si occupano di tratta degli esseri umani all'interno delle istituzioni dell'UE; esorta la Commissione a rivedere con regolarità il suo elenco di paesi prioritari, compresi i criteri di selezione, per garantire che esso rifletta le realtà del territorio e per renderli più flessibili e adattabili al mutare delle circostanze e alle tendenze emergenti;

94.  chiede alla Commissione e gli Stati membri che, nel potenziare le misure giuridiche contro la tratta di esseri umani, amplino anche la definizione di tale fenomeno inserendo riferimenti ai nuovi mezzi della tratta nel suo campo di applicazione;

95.   invita l'UE e gli Stati membri ad attuare le azioni relative alla lotta contro la tratta nell'attuale piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia e in linea con la strategia dell'UE per l'eradicazione della tratta degli esseri umani;

96.  invita la Commissione europea a valutare la necessità di un'eventuale revisione del mandato della futura Procura europea affinché, in seguito alla sua istituzione, tra le sue competenze sia inserita anche la lotta contro la tratta di esseri umani;

97.  chiede che la politica dell'UE contro la tratta di esseri umani sia resa maggiormente efficace tramite un suo radicamento più profondo nelle più ampie strategie dell'UE in materia di sicurezza, uguaglianza fra uomini e donne, crescita economica, sicurezza informatica, migrazione e relazioni esterne;

98.  invita tutte le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a perseguire una politica coerente sia internamente che esternamente, ponendo i diritti umani al centro delle relazioni dell'UE con tutti i paesi terzi, in linea con i valori fondamentali dell'Unione, e a utilizzare le relazioni economiche e commerciali, in particolare, come strumento di pressione;

99.  invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere affinché i diritti umani, la parità di genere e la lotta alla tratta di esseri umani restino al centro delle politiche di sviluppo dell'UE e dei partenariati con i paesi terzi; invita la Commissione a introdurre misure che tengano conto del genere in fase di elaborazione di nuove politiche di sviluppo e di revisione delle politiche già esistenti;

100.  sottolinea che l'emancipazione economica e sociale delle donne e delle ragazze le renderebbe meno vulnerabili a diventare vittime e invita la Commissione a portare avanti la sua azione mirata relativa all'integrazione della parità di genere in tutte le attività di sviluppo e a garantire che continui a essere, assieme ai diritti delle donne, un punto all'ordine del giorno nel dialogo politico con i paesi terzi;

101.  sottolinea l'importanza degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare dell'obiettivo 5.2 che chiede l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze in ambito pubblico e privato, compresi la tratta, lo sfruttamento sessuale e altri tipi di sfruttamento;

102.   invita l'UE a sostenere i paesi terzi nei loro sforzi per incrementare l'identificazione, l'assistenza e la reintegrazione delle vittime e i procedimenti penali correlati alla tratta di esseri umani, istituendo e attuando un'adeguata legislazione e armonizzando le definizioni, le procedure e la cooperazione in ambito giuridico in conformità delle norme internazionali;

103.  esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che il personale dei servizi di contrasto, tra cui i dipendenti di agenzie quali Frontex, Europol e l'EASO, nonché gli altri funzionari che possono entrare in contatto con vittime o potenziali vittime della tratta di esseri umani, ricevano una formazione adeguata per essere in grado di agire nei casi di tratta, con una prospettiva intersezionale integrata, con l'accento sulle necessità particolari delle donne, dei bambini e di altri gruppi vittime della tratta di esseri umani in situazioni vulnerabili quali i rom e i rifugiati e sul modo di incentivare e proteggere completamente le vittime della tratta di esseri umani e altre persone affinché denuncino i trafficanti;

104.  ritiene che l'individuazione delle vittime di tratta provenienti da paesi terzi debba avvenire il più possibile a monte della rete e che sia quindi opportuno adoperarsi maggiormente alle frontiere al fine di individuare le vittime al loro ingresso nell'Unione; invita gli Stati membri a collaborare con i paesi terzi per migliorare gli orientamenti esistenti che possono aiutare i servizi consolari e le guardie di frontiera a identificare le vittime della tratta degli esseri umani e sottolinea, a tal riguardo, l'importanza dello scambio di migliori prassi, in particolare per quanto concerne l'espletamento dei colloqui alle frontiere; sottolinea altresì la necessità che le guardie di frontiera e le guardie costiere possano accedere alle banche dati Europol;

105.  invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi al fine di combattere tutte le forme di tratta di esseri umani, prestando particolare attenzione alla dimensione di genere del fenomeno in modo da contrastare nello specifico i matrimoni infantili, lo sfruttamento sessuale delle donne e delle ragazze e il turismo sessuale; invita la Commissione e il SEAE a intensificare le attività del processo di Khartoum, aumentando il numero di progetti concreti ed estendendo la partecipazione attiva a un numero più elevato di paesi;

106.  chiede che la Commissione, il Consiglio e il SEAE, in occasione dei negoziati con paesi terzi per accordi internazionali, accordi di riammissione e di cooperazione, pongano particolare enfasi sulla necessità che i paesi terzi combattano in modo efficace la tratta degli esseri umani, perseguano maggiormente gli esecutori e aumentino la protezione delle vittime;

107.   esorta l'UE a incentrare efficacemente i suoi sforzi sul contrasto alla tratta di esseri umani e la lotta al traffico; esorta l'UE e gli Stati membri a investire nell'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani tra i rifugiati e i migranti e tra le vittime di violazioni e abusi nel contesto delle attività di traffico, controllate da reti criminali;

108.   sottolinea la necessità di lavori preparatori e formazione per le missioni internazionali di polizia civile nonché della formazione di diplomatici, ufficiali di collegamento e funzionari consolari e per la cooperazione allo sviluppo al fine di migliorare l'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani; ritiene necessario che questi gruppi ricevano una formazione, poiché essi rappresentano spesso il primo punto di contatto per le vittime della tratta, nonché intervenire al fine di garantire che tali funzionari abbiano accesso a materiali idonei per informare le persone che rischiano di diventare vittime della tratta;

109.   ricorda che l'avvio, il 7 ottobre 2015, della seconda fase dell'EUNAVFOR MED, chiamata anche operazione Sophia, consente di intervenire concretamente contro la tratta di esseri umani, autorizzando a procedere al fermo, all'ispezione, al sequestro e al dirottamento in mare aperto delle navi e delle imbarcazioni sospettate di essere usate per la tratta di esseri umani; ricorda che, finora, 48 presunti passatori e trafficanti sono stati fermati e si trovano nelle mani della giustizia italiana; invita l'Unione a proseguire e a intensificare le operazioni nel Mediterraneo;

110.   invita l'UE a individuare soluzioni concrete in merito a vie d'accesso all'UE per migranti e rifugiati che siano lecite, regolari, sicure e non suscettibili di provocare sfruttamento; ricorda agli Stati membri e all'UE che devono rispettare il diritto internazionale, ivi compreso il principio del non respingimento, in tutte le proprie politiche, segnatamente in quelle migratorie; ricorda che lo Stato di accoglienza e lo Stato d'origine dovrebbero garantire alle vittime di tratta un rimpatrio volontario sicuro e offrire alternative legali qualora il rimpatrio possa mettere a rischio la loro sicurezza e/o quella delle loro famiglie; sottolinea che lo Stato di accoglienza e lo Stato d'origine devono garantire le necessarie condizioni di sicurezza e di reintegro per le vittime al loro rimpatrio;

111.  esorta la Commissione e gli Stati membri a rispettare la Carta delle Nazioni Unite e i principi del diritto in materia di asilo;

112.   invita l'UE a promuovere programmi che sostengano l'inclusione dei migranti e dei rifugiati con il coinvolgimento di attori fondamentali dei paesi terzi, nonché di mediatori culturali, per contribuire a sensibilizzare le comunità in materia di tratta e renderle più resistenti alla penetrazione della criminalità organizzata;

113.   esorta la Commissione e gli Stati membri ad adoperarsi per proteggere e ritrovare tutti i rifugiati o migranti scomparsi dopo essere giunti sul suolo europeo, e in particolar modo i minori;

114.  plaude al lavoro svolto da Europol, segnatamente attraverso il "Focal Point Twins", nell'individuare le persone che si recano in paesi terzi per commettere abusi sui minori; invita gli Stati membri a cooperare con Europol provvedendo a uno scambio sistematico e rapido dei dati;

115.  rammenta che, prima di concludere un accordo di liberalizzazione dei visti, la Commissione deve valutare i rischi posti dal paese terzo interessato, segnatamente per quanto concerne l'immigrazione clandestina; insiste sul fatto che le reti della tratta possono anche utilizzare i canali legali di migrazione; chiede quindi alla Commissione di includere la cooperazione efficace dei paesi terzi interessati dalla tratta fra i criteri da soddisfare in vista di qualsiasi accordo di liberalizzazione dei visti;

116.  sottolinea che l'UE deve adottare un dispositivo legislativo, vincolante e obbligatorio in relazione al reinsediamento, quale previsto dall'agenda della Commissione sulla migrazione; sottolinea altresì che l'ammissione umanitaria può essere utilizzata a complemento del reinsediamento per dare protezione urgente, spesso su base temporanea e quando ve ne è bisogno, ai soggetti più vulnerabili, ad esempio i minori non accompagnati o i rifugiati con disabilità, oppure quanti necessitano di evacuazione medica d'urgenza;

117.   invita l'UE a condividere con i paesi terzi l'elaborazione di un sistema standardizzato per la raccolta di analisi e dati qualitativi e quantitativi sulla tratta di esseri umani al fine di sviluppare un modello comune o almeno comparabile nell'UE e nei paesi terzi per la raccolta e l'analisi dei dati concernenti tutti gli aspetti della tratta di esseri umani; rammenta l'urgente necessità di destinare sufficienti finanziamenti alla raccolta dei dati e alla ricerca in materia di tratta di esseri umani;

118.  incoraggia l'UE a elaborare una nuova strategia post 2016 per la lotta alla tratta di esseri umani, dotata di una dimensione esterna più forte e mirata, che dia maggiore priorità allo sviluppo di partenariati con la società civile locale nei paesi d'origine, transito e destinazione non appartenenti all'UE, con i governi e con il settore privato e alla risposta agli aspetti finanziari ed economici della tratta;

119.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e alle delegazioni dell'UE.

  • [1]  Testi approvati, P8_TA(2015)0470.
  • [2]  Indice globale della schiavitù 2014.
  • [3]  Cfr. relazione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) dal titolo "Counter Trafficking and Assistance to Vulnerable Migrants Annual Report of Activities 2011" (Lotta contro la tratta di esseri umani e assistenza ai migranti vulnerabili – Relazione annuale di attività 2011), pag. 23.

PARERE della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni(*) (3.5.2016)

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione europea
(2015/2340(INI))

Relatore per parere (*): Bodil Valero

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

–  vista la convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati;

A.  considerando che i flussi di migrazione illegale aumentano i rischi di tratta in quanto i migranti irregolari sono, a causa della loro vulnerabilità e clandestinità, particolarmente a rischio di essere vittime di tratta; che tra questi migranti i minori non accompagnati, che rappresentano una percentuale importante dei migranti che arrivano in Europa, costituiscono un gruppo bersaglio per le reti della tratta; che, secondo Europol, ne sarebbero già scomparsi 10 000;

B.  considerando che, secondo Europol, la diffusione generalizzata dell'accesso a Internet nel mondo consente alla tratta di svilupparsi sempre di più nell'ambiente online; che ciò incoraggia nuove forme di reclutamento e di sfruttamento delle vittime;

C.  considerando che sussiste un legame tra il traffico di migranti e la tratta degli esseri umani (THB); che le reti di trafficanti ricorrono, fra l'altro, a Internet per pubblicizzare i loro servizi fra i potenziali migranti;

D.  considerando che la cooperazione tra gli Stati membri, Europol e i paesi di origine e di transito delle vittime di tratta è uno strumento fondamentale nella lotta contro le reti di tratta;

E.  considerando che, nel triennio 2010-2012, il 69% delle vittime registrate della tratta di esseri umani sono state oggetto di sfruttamento sessuale, il 19% di lavoro forzato e il 12% di altre forme di sfruttamento, come il prelievo di organi o attività criminali; che le donne rappresentano il 67% delle vittime della tratta di esseri umani registrate in tale periodo, gli uomini il 17%, le ragazze il 13% e i ragazzi il 3%; che le diverse forme della tratta devono essere affrontate adottando misure strategiche specifiche e su misura;

1.  invita gli Stati membri a recepire senza indugio la direttiva 2011/36/CE, oltre a tutti gli altri quadri giuridici pertinenti sulla tratta di esseri umani; esorta la Commissione ad adottare azioni legali contro gli Stati membri che mancano di attuare e di pubblicare quanto prima la relazione di attuazione prevista per l'aprile 2015;

2.  sottolinea che la tratta di esseri umani costituisce una forma moderna di schiavitù e un grave reato che costituisce una delle peggiori forme di violazioni dei diritti umani, che non può essere accettata in società che si fondano sul rispetto dei diritti umani, compresa l'uguaglianza di genere; ritiene inoltre che la tratta di esseri umani debba essere intesa in maniera olistica, concentrandosi non solo sullo sfruttamento sessuale, ma anche sul lavoro forzato, sul traffico di organi, sull’accattonaggio forzato, sui matrimoni forzati, sui bambini soldato e sulla tratta di neonati;

3.  ribadisce la necessità che l'UE rafforzi la cooperazione giudiziaria e di polizia tra Stati membri e con i paesi terzi, in particolare i paesi di origine e di transito delle vittime di THB, nella prevenzione, nell'accertamento e nel perseguimento della THB, in particolare tramite Europol e Eurojust, comprese la condivisione delle informazioni, segnatamente per quanto riguarda le rotte di traffico conosciute, la partecipazione a squadre investigative comuni e la lotta al reclutamento ai fini della tratta via Internet e altri canali digitali; sottolinea l'importanza dello scambio sistematico di dati e dell'alimentazione, da parte degli Stati membri, delle banche dati di Europol Focal Point Phoenix e Focal Point Twins; incoraggia una maggiore cooperazione tra Europol e Interpol nella lotta contro la tratta di esseri umani e ricorda che gli scambi di dati tra Stati membri e con paesi terzi dovrebbero rispettare pienamente le norme sull'UE sulla protezione dei dati; invita gli Stati membri a raccogliere più dati comparabili sulla lotta alla tratta di esseri umani e a migliorare lo scambio di tali dati tra gli Stati membri stessi e tra essi e i paesi terzi;

4.  invita l’Unione europea e gli Stati membri a fornire ai loro organi incaricati di applicare la legge e alle loro forze di polizia e ai loro organi incaricati di applicare la legge il personale e le risorse necessari affinché gli stessi siano in grado di ricevere informazioni anche dalle famiglie o da altre fonti, di scambiare tali informazioni con le autorità europee e nazionali competenti e di trattarle e analizzarle in modo adeguato;

5.  sottolinea che il legame evidente tra la THB a scopi sessuali e la prostituzione comporta l'adozione di misure per porre fine alla domanda di prostituzione;

6.  esorta la Commissione e gli Stati membri a garantire che il personale dei servizi di repressione, tra cui i dipendenti di agenzie quali Frontex, Europol e l’EASO, nonché gli altri funzionari che possono entrare in contatto con vittime o potenziali vittime della tratta di esseri umani, ricevano una formazione adeguata per essere in grado di trattare casi di THB, con una prospettiva intersezionale integrata, con l'accento sulle necessità particolari delle donne, dei bambini e di altri gruppi vittime della tratta di esseri umani in situazioni vulnerabili quali i Rom e i rifugiati e sul modo di incentivare e proteggere completamente le vittime della THB e altre persone affinché denuncino i trafficanti;

7.  ritiene che l'individuazione delle vittime di tratta provenienti da paesi terzi debba avvenire il più possibile a monte della rete e che sia quindi opportuno adoperarsi maggiormente alle frontiere al fine di individuare le vittime fin dal loro ingresso nell'Unione; invita gli Stati membri a lavorare con i paesi terzi per migliorare gli orientamenti esistenti che possono aiutare i servizi consolari e le guardie di frontiera a identificare le vittime della tratta degli esseri umani e sottolinea, a tal riguardo, l'importanza sello scambio di migliori prassi, in particolare per quanto concerne l'espletamento dei colloqui alle frontiere; sottolinea altresì la necessità per le guardie di frontiera e le guardie costiere di accedere alle banche dati Europol;

8.  invita il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a uno scambio di migliori pratiche con i paesi terzi, in primo luogo sulla formazione delle autorità di polizia e degli operatori umanitari affinché comprendano quale è il migliore approccio nei confronti delle vittime e in secondo luogo sull’applicazione del principio della valutazione individuale delle vittime, al fine di determinarne le necessità, l'assistenza e la tutela specifiche;

9.  invita le autorità di contrasto dell'UE e degli Stati membri a rafforzare le proprie capacità nel settore delle investigazioni finanziarie e nel perseguire individui e organizzazioni criminali che traggono profitto dalla tratta e a "seguire il denaro" quale principale strategia nel loro lavoro; sottolinea la necessità di incentrarsi sui profitti provenienti dalla tratta degli esseri umani e sottolinea altresì che tali profitti potrebbero essere utilizzati per finanziare altri tipi di gravi attività criminali, per esempio il terrorismo, il traffico di droga e di armi e il riciclaggio di denaro; sottolinea che le unità di informazione finanziaria degli Stati membri dovrebbero essere maggiormente coinvolte nella lotta contro la tratta degli esseri umani e cooperare, a tal fine, tramite un migliore scambio di informazioni e di migliori pratiche; ritiene a tal riguardo che gli Stati membri dovrebbero rafforzare la cooperazione al fine di congelare e confiscare i beni dei singoli coinvolti nella tratta, in quanto questo potrebbe rappresentare un modo efficace per trasformare la THB da attività "a basso rischio e alto profitto" ad attività "ad alto rischio e basso profitto";

10.  chiede che la Commissione europea, il Consiglio europeo e il SEAE, in occasione dei negoziati con paesi terzi per accordi internazionali, accordi di riammissione e di cooperazione, pongano particolare enfasi sulla necessità che i paesi terzi combattano in modo efficace la tratta degli esseri umani, perseguano maggiormente gli esecutori e aumentino la protezione delle vittime;

11.  invita la Commissione europea a valutare la necessità di un'eventuale revisione del mandato della futura Procura europea affinché, in seguito alla sua istituzione, tra le sue competenze sia inserita anche la lotta contro la tratta di esseri umani;

12.  invita gli Stati membri a configurare come reato l'atto di avvalersi consapevolmente di servizi prestati da vittime della tratta di esseri umani, incluse le vittime del traffico a fini di prostituzione, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività criminali o il prelievo di organi;

13.  ricorda che il traffico di migranti e la THB sono fenomeni distinti: la differenza principale è che i migranti hanno acconsentito al traffico, che termina con l’arrivo alla loro destinazione, contrariamente alle vittime della tratta degli esseri umani che sono sfruttate con la coercizione, l’inganno e l’abuso, senza alcuna possibilità di consenso; sottolinea che i due fenomeni possono mescolarsi, a causa del rischio che i gruppi criminali trafficanti di rifugiati e di altri migranti nell'UE li obblighino ad essere sfruttati come vittime della THB, in particolare quando si tratta di minori non accompagnati e donne che viaggiano da sole; esorta le pertinenti autorità degli Stati membri a tener presente tale sovrapposizione durante le attività di polizia, di cooperazione giudiziaria e di contrasto;

14.  ritiene che non possa esserci un consenso valido in una situazione in cui un cittadino di un paese sia trasferito dal proprio paese e portato nell'UE (o quando un cittadino dell'UE sia trasferito in un altro Stato membro) per scopi di prostituzione, qualsiasi altra forma di sfruttamento sessuale o lavoro forzato;

15.  rileva l’importanza del principio del riconoscimento reciproco sancito all'articolo 82, paragrafo 1, del TFUE; invita la Commissione, gli Stati membri e le agenzie dell'UE a rafforzare lo status di vittima della tratta tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giuridiche e amministrative, tra cui quelle riguardanti le misure di protezione delle vittime della tratta di esseri umani, il che significa che lo status di vittima, una volta stabilito in uno Stato membro, deve essere applicabile all'interno dell'interna Unione europea e di conseguenza le vittime (o le associazioni che le rappresentano), dovrebbero essere aiutate e assistite nel caso in cui il loro status non venga riconosciuto quando viaggiano all'interno dell'Unione;

16.  ritiene che la condizione di rifugiato, richiedente asilo, titolare di visto umanitario oppure di individuo che necessita di protezione internazionale dovrebbe essere considerata come fattore di vulnerabilità nel caso delle vittime della tratta degli esseri umani; chiede agli Stati membri di garantire che le autorità dei servizi di repressione e le autorità responsabili per l’asilo cooperino al fine di aiutare le vittime della tratta degli esseri umani che necessitano di protezione internazionale a presentare la domanda di protezione; ribadisce che le misure prese contro la tratta degli esseri umani non dovrebbero ledere i diritti delle vittime della tratta, dei migranti, dei rifugiati e delle persone che necessitano di protezione internazionale;

17.  solleva il problema preoccupante del trattenimento amministrativo, cui spesso alcuni Stati membri ricorrono in modo sistematico e abusivo benché dovrebbe costituire una soluzione di ultima istanza; sottolinea che il ricorso al trattenimento porta molto spesso alla violazione dei diritti fondamentali dei migranti e dei richiedenti asilo; chiede agli Stati membri di porre immediatamente termine al trattenimento delle vittime della tratta di esseri umani e dei minori; chiede maggiore trasparenza per quanto riguarda l'attuale situazione nei centri di permanenza (attraverso un migliore accesso per la società civile, i giornalisti e i deputati al parlamento); invita gli Stati membri a fare un uso migliore e più sistematico di soluzioni alternative al trattenimento, prendendo in considerazione le necessità di gruppi vulnerabili, come le vittime della tratta;

18.  invita gli Stati membri ad attuare pienamente e adeguatamente l’articolo 8 della direttiva 2011/36/UE; ricorda che le vittime della tratta di esseri umani non dovrebbero essere criminalizzate e ritenute responsabili per le attività criminali cui hanno dovuto partecipare, in particolare nel caso della prostituzione, qualsiasi altra forma di sfruttamento sessuale o lavoro forzato;

19.  sottolinea che le persone oggetto di traffico sono vittime di un crimine e dovrebbero godere di protezione e poter ottenere un titolo di soggiorno indipendentemente dalla loro disponibilità a collaborare con le autorità di contrasto; ritiene essenziale che, dopo una valutazione completa del rischio sulla fattibilità del rimpatrio di una vittima di THB, che tenga pienamente conto della valutazione della situazione da parte della vittima, andrebbe concesso un permesso di soggiorno alle vittime e alle loro famiglie la cui sicurezza non sia garantita al ritorno nel paese di origine; ricorda a tal riguardo che qualsiasi rimpatrio deve essere sempre coerente con il principio di non respingimento in linea con l'obbligo degli Stati membri a norma del diritto internazionale; invita la Commissione a rivedere la direttiva 2004/81/CE del Consiglio riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani; sottolinea che tale revisione dovrebbe anche includere disposizione sui permessi di soggiorno, anche nel caso di non cooperazione con le autorità competenti, e una durata armonizzata a livello dell'UE del periodo di riflessione;

20.  sottolinea che le vittime, in particolare quelle provenienti da paesi terzi, raramente comprendono la cultura e la lingua del paese in cui sono state introdotte clandestinamente; sottolinea altresì che esse sperimentano pertanto un'ulteriore forma di stress psicologico e di frustrazione;

21.  considera che il ruolo di testimoni delle vittime della tratta di esseri umani è essenziale per smantellare le reti di traffico e perseguire e condannare i responsabili; sottolinea che è necessario garantire la protezione effettiva delle vittime, cosicché possano testimoniare senza pericoli; incoraggia a tale riguardo i servizi di contrasto degli Stati membri a fare ricorso alle soluzioni tecnologiche disponibili per consentire alle vittime di testimoniare a partire da luoghi sicuri;

22.  osserva che, secondo l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), il rimpatrio dei migranti e dei rifugiati comporta rischi per la loro sicurezza, in quanto essi potrebbero essere nuovamente oggetto di tratta, e che tali rischi devono essere identificati, valutati e mitigati, poiché il pericolo che i migranti vittime della tratta corrono per mano dei loro sfruttatori spesso aumenta se sono riusciti a fuggire, se hanno interagito con le autorità di contrasto o se hanno testimoniato in tribunale[1];

23.  invita gli Stati membri a garantire alle vittime della tratta di esseri umani e ai loro familiari l'accesso a un'assistenza e a una consulenza legale gratuita, anche per quanto riguarda le procedure penali, civili o di migrazione; sottolinea la necessità di adottare un approccio specifico e mirato di lotta alla tratta di esseri umani e di protezione dei gruppi in condizioni vulnerabili, ad esempio i rifugiati, i portatori di disabilità, i rom e i bambini, compresi i minori non accompagnati provenienti da paesi terzi;

24.  ricorda che la tratta dei minori porta spesso a casi di abuso sessuale, prostituzione, lavoro forzato o prelievo e traffico illegale di organi, e sottolinea che nessun eventuale consenso all'esecuzione di un lavoro o di servizi dovrebbe essere considerato valido se proviene da un minore vittima della tratta; esprime preoccupazione dinanzi alle stime di Europol del gennaio 2016, secondo cui almeno 10 000 minori rifugiati non accompagnati sono scomparsi dopo il loro arrivo nell'UE; deplora che i minori a rischio siano spesso trattati come delinquenti o migranti in situazione irregolare dai funzionari incaricati dell'applicazione della legge, che non ricercano sistematicamente gli indicatori di tratta degli esseri umani per identificare le vittime;

25.  ritiene che sia essenziale, per quanto riguarda i minori non accompagnati, pervenire a un'identificazione migliore e più proattiva dei bambini vittime della tratta, in particolare ai posti di frontiera e nei centri di accoglienza, nonché a una cooperazione multidisciplinare più stretta, al fine di garantire che l'interesse superiore del minore sia effettivamente tutelato; reputa necessario rafforzare il sistema di tutela negli Stati membri al fine di evitare che i minori non accompagnati o isolati cadano nelle mani di organizzazioni dedite alla tratta di esseri umani;

26.  ricorda che, conformemente alla direttiva 2011/36/UE, "gli Stati membri adottano le misure necessarie per trovare una soluzione duratura basata sulla valutazione caso per caso dell'interesse superiore del minore"; ritiene che una soluzione duratura possa essere trovata integrando il minore nella società ospitante o facilitando il ricongiungimento familiare, per consentire al minore di ritrovare la propria famiglia in un altro Stato membro;

27.  incoraggia gli Stati membri a rafforzare la protezione e i diritti delle vittime della tratta di esseri umani prima, durante e dopo il procedimento penale; raccomanda che, quando effettuano una valutazione individuale del rischio al fine di garantire che le vittime della tratta ricevano una protezione adeguata, gli Stati membri tengano conto di fattori di vulnerabilità quali il genere, lo stato di gravidanza, le condizioni di salute, la disabilità, l'orientamento sessuale, l'età e lo status di rifugiato, di richiedente asilo oppure di persona che necessita di una protezione internazionale; invita gli Stati membri a rafforzare la loro politica in materia di ricongiungimento familiare per le vittime della tratta di esseri umani, in particolare quando ciò risulta necessario ai fini della loro protezione;

28.  ricorda che, prima di concludere un accordo di liberalizzazione dei visti, la Commissione valuta i rischi posti dal paese terzo interessato, segnatamente in termini di immigrazione clandestina; insiste sul fatto che le reti di traffico possono anche utilizzare i canali legali di migrazione; chiede quindi alla Commissione di includere la cooperazione efficace dei paesi terzi interessati dalla tratta fra i criteri da soddisfare in vista di qualsiasi accordo di liberalizzazione dei visti;

29.  sottolinea che l'UE deve adottare un dispositivo legislativo, vincolante e obbligatorio in relazione al reinsediamento, quale previsto dall'agenda della Commissione sulla migrazione; sottolinea altresì che l'ammissione umanitaria può essere utilizzata a complemento del reinsediamento per dare protezione urgente, spesso su base temporanea e quando ve ne è bisogno, ai soggetti più vulnerabili, ad esempio i minori non accompagnati o i rifugiati con disabilità, oppure quanti necessitano di evacuazione medica d'urgenza;

30.  ritiene che gli Stati membri dovrebbero mettere a punto sistemi di protezione e assistenza delle vittime, per aiutarle a trovare il modo di sottrarsi allo sfruttamento, fornendo, prima di tutto, alloggi adeguati, che non dovrebbero essere subordinati allo status di residenza della vittima, ma anche consulenza e informazioni, sostegno sociale, educativo e professionale, programmi di reinserimento, assistenza terapeutica e psicologica, in collaborazione con gli operatori sociali e del sistema d'istruzione;

31.  invita gli Stati membri a prestare un'attenzione particolare ai gruppi vulnerabili esposti all'accattonaggio forzato, ad esempio i rom, e a prendere in considerazione questo fattore nel contesto nazionale delle strategie di integrazione dei rom;

32.  rileva che i bambini e le persone con disabilità dovrebbero essere considerati come vittime vulnerabili della tratta di esseri umani; evidenzia che le vittime di detta tratta possono sviluppare disabilità dovute agli abusi perpetrati dai trafficanti, ma che può anche succedere che un individuo disabile sia preso di mira dai trafficanti proprio a causa della sua vulnerabilità;

33.  riconosce l'importanza e il ruolo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nella tratta di esseri umani e rileva che, se da un lato la tecnologia è utilizzata per agevolare il reclutamento e lo sfruttamento delle vittime, dall'altro può altresì essere utilizzata come strumento per prevenire la tratta; ritiene che sarebbe necessario che la ricerca si concentrasse di più sul ruolo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in relazione alla tratta di esseri umani;

34.  invita la Commissione a valutare l'utilizzo di Internet nel quadro della tratta di esseri umani, in particolare, per quanto concerne lo sfruttamento sessuale online; chiede che Europol intensifichi la lotta contro la tratta online nel quadro dell'Unità dell'UE addetta alle segnalazioni su Internet (EU IRU) al fine di individuare, segnalare e ritirare il materiale online relativo alla tratta;

35.  chiede alla Commissione di adeguare la propria cooperazione con i paesi terzi al nuovo fattore rappresentato dallo sviluppo della tratta via Internet; invita la Commissione ed Europol a considerare le possibilità di cooperazione tra gli organi europei per la lotta alla criminalità informatica (in particolare nel quadro di Europol) e quelli dei paesi terzi; chiede inoltre alla Commissione di prendere altresì in considerazione ogni forma utile di cooperazione con i fornitori di servizi Internet al fine di individuare e contrastare i contenuti legati alla tratta online; chiede alla Commissione di tenere debitamente informato il Parlamento;

36.  invita l'UE e gli Stati membri a mantenere la lotta alla tratta di esseri umani, fenomeno che rappresenta una grave violazione dei diritti dell'uomo, fra le loro priorità nelle relazioni esterne e nel dialogo con i paesi terzi;

37.  sottolinea la necessità di promuovere la completa ratifica e applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani nelle relazioni esterne dell'UE;

38.  sottolinea che il matrimonio forzato può essere inteso come una forma di tratta di esseri umani qualora contenga un elemento di sfruttamento della vittima, e invita tutti gli Stati membri a includere questa dimensione nella sua definizione di tratta di esseri umani; sottolinea che lo sfruttamento può essere di natura sessuale (stupro da parte del coniuge, prostituzione e pornografia forzate) o economica (lavoro domestico e accattonaggio forzato) e che il matrimonio forzato può essere l'obiettivo ultimo della tratta (vendere una vittima come sposa oppure contrarre matrimonio sotto coercizione); ricorda il carattere transnazionale che il matrimonio forzato può presentare; invita pertanto gli Stati membri a far sì che le autorità nazionali preposte alla migrazione ricevano una formazione adeguata sulla problematica del matrimonio forzato nel contesto della tratta; invita inoltre la Commissione a intensificare lo scambio di buone prassi a tale riguardo;

39.  osserva lo sviluppo di una nuova forma di tratta di esseri umani che prevede il traffico di persone a scopo di estorsione, con pesanti torture; constata che questa nuova forma di mercificazione dell'essere umano è caratterizzata dall'estorsione, dalle percosse e dallo stupro come mezzi per costringere famiglie e parenti che risiedono all'interno e all'esterno dell'UE al pagamento dei debiti;

40.  invita l'UE e gli Stati membri a riconoscere il traffico di esseri umani a scopo di estorsione con pratiche di tortura come una forma di tratta di esseri umani; ritiene che i sopravvissuti, fortemente traumatizzati, dovrebbero essere riconosciuti in quanto vittime di una forma di tratta di esseri umani perseguibile e dovrebbero ricevere protezione, assistenza e sostegno[2];

41.  ritiene che vie di accesso sicure e legali all'UE diminuirebbero la vulnerabilità e la tratta di esseri umani;

42.  ricorda che, in conformità della direttiva 2011/36/UE, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni della società civile e collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e istruzione e la formazione, nonché la verifica e la valutazione dell'impatto delle misure di contrasto della tratta; evidenzia inoltre che anche le ONG dovrebbero contribuire alla tempestiva identificazione, all'assistenza e al sostegno delle vittime; insiste sul fatto che gli Stati membri dovrebbero assicurare che le ONG siano protette contro ritorsioni, minacce e intimidazioni, e soprattutto che siano esentate da procedimenti penali quando forniscono assistenza alle vittime della tratta di esseri umani che si trovano in situazione di irregolarità;

43.  invita la Commissione e gli Stati membri a prendere misure di prevenzione mirate e appropriate, quali l'istruzione e la formazione, campagne di sensibilizzazione e programmi di ricerca, intese a ridurre il rischio che le persone diventino vittime della tratta di esseri umani; invita gli Stati membri a sensibilizzare i loro cittadini sulla tratta degli esseri umani e l'identificazione delle vittime attraverso campagne di informazione, nonché sull'impatto e le conseguenze del "turismo sessuale", e sullo sfruttamento di molte donne e molti bambini vulnerabili che, praticando il "sesso di sopravvivenza", lavorano nel settore del turismo sessuale;

44.  plaude al lavoro svolto da Europol, segnatamente attraverso il "Focal Point Twins", al fine di individuare le persone che si recano in paesi terzi per commettere abusi sui minori; invita gli Stati membri a cooperare con Europol provvedendo a uno scambio sistematico e rapido dei dati;

45.  raccomanda alla comunità internazionale di prestare un'attenzione particolare alla questione della tratta di esseri umani in contesti di crisi, ad esempio le catastrofi naturali e i conflitti armati, come anche nei paesi in cui i diritti umani sono gravemente violati e in cui le persone non hanno altra scelta se non quella di abbandonare il paese, al fine di ridurre la vulnerabilità delle vittime nei confronti dei trafficanti e di altre reti criminali;

46.  invita gli Stati membri a predisporre migliori sistemi di monitoraggio delle attività delle agenzie private per l'impiego che portano nell'UE cittadini di paesi terzi a scopi lavorativi;

47.  invita l'UE e gli Stati membri a cooperare con il settore privato e tutti i soggetti interessati, in modo tale da prevenire la tratta di esseri umani lungo tutta la catena di approvvigionamento, tenendo conto in particolare dei casi di lavoro minorile; sottolinea a tale proposito la necessità di procedere alla piena e immediata istituzione della coalizione europea delle imprese contro la tratta degli esseri umani, quale indicata nella strategia dell'UE per l'eradicazione di questo fenomeno (2012-2016).

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

28.04.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

46

0

5

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Ignazio Corrao, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Eugen Freund, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Iliana Iotova, Eva Joly, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Marju Lauristin, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Soraya Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Tomáš Zdechovský

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Hugues Bayet, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Gilles Lebreton, Jeroen Lenaers, Angelika Mlinar, Morten Helveg Petersen, Salvatore Domenico Pogliese, Barbara Spinelli, Axel Voss

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Beatriz Becerra Basterrechea, Jean-François Jalkh, Peter Lundgren

  • [1]  Cfr. relazione dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) dal titolo "Counter Trafficking and Assistance to Vulnerable Migrants Annual Report of Activities 2011" (Lotta contro la tratta di esseri umani e assistenza ai migranti vulnerabili – Relazione annuale di attività 2011), pag. 23.
  • [2]  Questo nuovo tipo di tratta è già stato menzionato nella risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2016 sulla situazione in Eritrea.

PARERE della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere(*) (28.4.2016)

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'UE
(2015/2340(INI))

Relatore per parere: Catherine Bearder

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A.  considerando che la tratta di esseri umani costituisce una violazione grave dei diritti umani e dell'integrità fisica, oltre a essere un crimine basato sul genere in cui donne e ragazze sono nella stragrande maggioranza oggetto di tratta per fini di sfruttamento sessuale e rappresentano un numero sproporzionato di vittime; che le donne e le ragazze costituiscono altresì una percentuale rilevante di vittime di altre forme di tratta di esseri umani, come lo sfruttamento forzato in settori quali il lavoro domestico e l'assistenza, la produzione, il settore alimentare, i servizi di pulizia e altri settori;

B.  considerando che la tratta di esseri umani può essere il risultato di disuguaglianze economiche e sociali a livello globale ed essere ulteriormente aggravata da disparità sociali tra donne e uomini; che la strategia dell'UE identifica la violenza contro le donne come una delle cause alla base della tratta;

C.  considerando che la tratta di esseri umani deve essere considerata sotto l'aspetto della domanda e del profitto, dal momento che lo sfruttamento soprattutto delle donne a fini sessuali è generato dalla domanda di tali servizi e da ciò deriva un profitto;

1.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i diritti umani, la parità di genere e la lotta alla tratta di esseri umani restino al centro delle politiche di sviluppo dell'UE e dei suoi partenariati con i paesi terzi; invita la Commissione a introdurre misure che tengano conto del genere in fase di elaborazione di nuove politiche di sviluppo e di revisione delle politiche già esistenti;

2.  sottolinea che l'emancipazione economica e sociale delle donne e delle ragazze ridurrebbe la loro vulnerabilità come vittime e invita la Commissione a portare avanti la sua azione mirata relativa all'integrazione della parità di genere in tutte le attività di sviluppo e a garantire che continui a essere, assieme ai diritti delle donne, un punto all'ordine del giorno nel dialogo politico con i paesi terzi;

3.  prende atto degli effetti normativi generati dal modello svedese relativamente alla riduzione della domanda e suggerisce di introdurre misure normative simili nell'UE a 28 e nel contesto delle sue relazioni esterne;

4.  sottolinea che la domanda di servizi sessuali nei paesi sviluppati alimenta la tratta di esseri umani dai paesi in via di sviluppo, collocando le persone in una posizione di vulnerabilità, come le donne e le ragazze, e invita gli Stati membri a perseguire penalmente l'uso consapevole delle prestazioni di una vittima della tratta di esseri umani;

5.  sottolinea l'importanza che gli Stati membri configurino come reato l'uso di qualsiasi prestazione di una vittima della tratta di esseri umani da parte dei propri cittadini, se tale atto è commesso al di fuori dello Stato membro e/o dell'UE;

6.  sottolinea l'importanza degli obiettivi di sviluppo del millennio, in particolare dell'obiettivo 5.2 che chiede l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze in ambito pubblico e privato, compresi la tratta, lo sfruttamento sessuale e altri tipi di sfruttamento;

7.  prende atto dell'importanza dell'accesso universale all'assistenza sanitaria e alla salute sessuale e riproduttiva, in particolare per quanto concerne le vittime della tratta di esseri umani che possono trovarsi ad affrontare numerosi problemi fisici e psicologici come conseguenza diretta del loro sfruttamento; invita gli Stati membri a istituire servizi di assistenza sanitaria e post-trattamento facilmente accessibili per le vittime della tratta di esseri umani;

8.  invita gli Stati membri nei quali vi sia stato sfruttamento di vittime della tratta di esseri umani a offrire la necessaria e opportuna assistenza medica che tenga conto della dimensione di genere e sia basata sulle esigenze individuali, prestando particolare attenzione alle vittime della tratta di esseri umani che sono state oggetto di sfruttamento sessuale;

9.  invita gli Stati membri ad attuare misure sensibili alla dimensione di genere per migliorare l'individuazione delle vittime della tratta di esseri umani nelle procedure di asilo e di rimpatrio, a conservare un numero maggiore di dati dettagliati e disaggregati per genere e a garantire che le vittime siano anche indirizzate a soluzioni di sostegno adeguate;

10.  invita gli Stati membri a dare attuazione a strumenti giuridici che offrano la possibilità alle vittime della tratta di esseri umani di contattare le autorità senza mettere in pericolo la propria sicurezza e i propri diritti in quanto vittime;

11.  invita la Commissione, le agenzie competenti dell'UE e gli Stati membri a mettere a punto una formazione specifica sulle tematiche di genere per tutto il personale impiegato nei servizi preposti all'applicazione della legge e ai controlli doganali, onde identificare e assistere in modo più efficace le potenziali vittime di tratta, in particolare della tratta finalizzata allo sfruttamento sessuale;

12.  chiede che la politica dell'UE contro la tratta di esseri umani sia resa maggiormente efficace tramite un suo radicamento più profondo nelle più ampie strategie dell'UE in materia di sicurezza, uguaglianza fra uomini e donne, crescita economica, sicurezza informatica, migrazione e relazioni esterne;

13.  invita la Commissione e gli Stati membri, nel potenziare le misure giuridiche contro la tratta di esseri umani, ad ampliare anche la definizione di tale fenomeno, inserendo i nuovi mezzi della tratta nel suo campo di applicazione; prende atto della risoluzione 2015/2229(INI), approvata nel dicembre 2015, in cui la maternità surrogata è stata definita una forma di commercio di esseri umani e quindi equivalente alla tratta;

14.  invita gli Stati membri a ratificare e ad attuare la convenzione di Istanbul, in quanto la tratta di esseri umani può essere affrontata come grave forma di violenza contro le donne;

15.  sottolinea l'importanza di garantire la sicurezza delle vittime della tratta di esseri umani che testimoniano nelle cause contro i trafficanti di esseri umani;

16.  invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione con i paesi terzi al fine di combattere tutte le forme di tratta di esseri umani, prestando particolare attenzione alla dimensione di genere del fenomeno, in modo da contrastare efficacemente i matrimoni infantili, lo sfruttamento sessuale delle donne e delle ragazze e il turismo sessuale; invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a intensificare le attività del processo di Khartoum, aumentando il numero di progetti concreti da intraprendere ed estendendo la partecipazione attiva a un numero più elevato di paesi.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

19.4.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

1

4

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Rosa Estaràs Ferragut, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Evelyn Regner, Marc Tarabella

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Julia Reid, Marco Zanni

PARERE della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (22.3.2016)

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla lotta contro la tratta di esseri umani nelle relazioni esterne dell'Unione
(2015/2340(INI))

Relatore per parere: Miroslav Mikolášik

SUGGERIMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  rammenta che il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea afferma che l'UE "pone la persona e la dignità umana al centro della sua azione" e che la Carta vieta, tra le altre cose, la tortura e i trattamenti disumani o degradanti, la tratta di esseri umani (TEU) e la schiavitù;

2.  sottolinea che qualsiasi sfruttamento commerciale di organi che neghi un accesso equo al trapianto non è etico, contrasta con i valori umani più fondamentali ed è vietato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE;

3.  ricorda che gruppi organizzati a livello internazionale ­, clandestinamente o con il consenso delle loro vittime, che sono ingannate da false promesse, trasportano vittime verso le regioni più ricche, il cui elenco vede alle prime posizioni paesi europei in cui si trovano i clienti più ricchi, in particolare per la tratta a finalità sessuali;

4.  sottolinea che, secondo una relazione elaborata da Global Financial Integrity, il commercio di organi umani è una delle prime dieci attività illecite al mondo che fruttano denaro e generano profitti compresi tra 600 milioni e 1.2 miliardi di dollari all'anno in numerosi paesi; sottolinea inoltre che, secondo le Nazioni Unite, persone di tutte le età potrebbero essere gli obiettivi, ma i migranti, i senzatetto e coloro che non sanno leggere sono particolarmente vulnerabili;

5.  invita tutte le istituzioni e tutti gli Stati membri dell'UE a perseguire una politica coerente sia internamente che esternamente, ponendo, in linea con i valori fondamentali dell'Unione, i diritti umani al centro delle relazioni dell'UE con tutti i paesi terzi e ad utilizzare le relazioni economiche e commerciali, in particolare, come strumento di pressione;

6.  invita l'UE a perseguire e a promuovere il dialogo sui diritti umani con i suoi partner internazionali statali e non statali, a formalizzare i partenariati con organizzazioni internazionali e nazionali per i diritti umani e a fare tutto il possibile per rafforzare la cooperazione e il coordinamento con i paesi terzi, al fine di migliorare l'individuazione delle vittime, migliorare le misure per prevenire la tratta di esseri umani e garantire l'effettivo perseguimento dei trafficanti;

7.  sollecita le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a garantire che tutti i prodotti commercializzati all'interno del territorio dell'UE siano conformi agli standard internazionali in materia di rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la tratta di esseri umani in tutta la catena di produzione;

8.  rileva con grande preoccupazione che, secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro, circa 21 milioni di persone in tutto il mondo sono vittime delle forme più diffuse di schiavitù moderna, tra cui il lavoro forzato, che genera profitti superiori ad EUR 30 miliardi annui, il traffico di organi e lo sfruttamento sessuale forzato, che riguarda l'80% di tutte le vittime di tratta di esseri umani; rileva che gli uomini non fanno eccezione, ma i gruppi più vulnerabili, come gli anziani, le donne, i malati, le persone con disabilità e bambini, sono più ampiamente colpiti, visto che i minori oggetto di tratta sono stimati in 5,5 milioni; rileva che stime prudenti dell'Organizzazione Internazionale della Migrazione quantificano gli utili del traffico di minori in circa 7,6 miliardi di euro l'anno.

9.  sottolinea il fatto che le persone che, a causa di cambiamenti improvvisi o progressivi legati al clima che producono ripercussioni negative sulle loro vite o condizioni di vita, sono obbligate ad abbandonare le loro case abituali, corrono un grande rischio di cadere vittime della tratta di esseri umani; sottolinea che questo tipo di mobilità umana legato ai cambiamenti climatici ha una forte dimensione economica che comprende la perdita dei mezzi di sussistenza e riduzioni del reddito familiare, per cui vi è la diretta minaccia che le persone interessate possano diventare vittime del lavoro forzato o della schiavitù;

10.  sottolinea l'importanza e la natura incombente della crisi dei migranti climatici e la forte probabilità che questi restino vittime della tratta di persone; ritiene che dovrebbero essere adottate misure proattive e che una particolare attenzione dovrebbe essere accordata alla tratta di esseri umani in ambienti di crisi, come ad esempio le catastrofi naturali, e ai migranti climatici; teme che le attuali norme internazionali in materia di diritti umani abbiano un'applicabilità limitata rispetto a situazioni di spostamenti indotti dal clima; invita, quindi, l'UE ad insistere per ottenere una definizione internazionale legalmente riconoscibile di "rifugiati climatici";

11.  condanna l'attività illecita della tratta di esseri umani (TEU) anche per espiantarne gli organi e qualsiasi altra attività di sfruttamento che viola il diritto all'integrità del proprio corpo e infligge violenza; si oppone ad ogni commercializzazione degli esseri umani, dei loro corpi e dei loro organi; sottolinea le significative implicazioni sanitarie del TEU per le vittime di ogni forma di sfruttamento, sia fisico che mentale; sottolinea che le persone delle comunità più povere del mondo sono particolarmente vulnerabili a diventare vittime del traffico illecito di organi;

12.  sottolinea l'importanza della prevenzione e di un approccio multisettoriale, multidisciplinare al traffico illecito di organi umani, compresa la tratta di essere umani ai fini dell'espianto di organi, che è diventato un problema globale; chiede migliori iniziative mirate di sensibilizzazione per dare maggiore risalto ai danni connessi alla vendita di organi, per informare meglio le vittime dei rischi fisici e psicologici, in particolare tra le persone più povere e vulnerabili rispetto alle diseguaglianze e alla povertà, le quali possono ritenere che la vendita di un organo sia un prezzo che vale la pena pagare per ottenere una situazione economica migliore; sottolinea che le campagne di sensibilizzazione dovrebbero costituire un elemento necessario sia della politica europea di vicinato che della cooperazione allo sviluppo dell'UE;

13.  sottolinea che la stagnazione economica, le lacune della legislazione e le carenze nell'applicazione della legge nei paesi in via di sviluppo unite alla crescente globalizzazione e al miglioramento della tecnologia delle comunicazioni creano lo spazio perfetto per l'impresa criminale legata al traffico illecito di organi; sottolinea che la mancanza di opportunità economica costringe le persone a prendere in considerazione opzioni che potrebbero altrimenti trovare pericolose o riprovevoli, mentre una inadeguata applicazione della legge consente ai trafficanti di operare con poco timore di essere perseguiti;

14.  invita tutti gli Stati membri dell'UE a ratificare e ad applicare la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani quanto prima possibile; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero migliorare e accelerare i loro sforzi per attuare le direttive e le convenzioni europee contro il traffico di organi, tessuti e cellule (OTC) nel loro diritto nazionale in modo da garantire che i responsabili del traffico di OTC siano adeguatamente perseguiti e da scoraggiare i potenziali riceventi dal cercare organi che siano stati oggetto di traffico;

15.  condanna il traffico illecito di minori a fini di adozione da parte di coppie europee che pagano importi elevati per ottenere i bambini desiderati, inclusa la prassi di acquistare bambini nati da donne di paesi terzi che affittano il proprio utero;

16.  condanna la pratica della tratta di esseri umani per la maternità surrogata forzata come una violazione dei diritti delle donne e dei diritti del bambino; rileva che la domanda è trainata dai paesi sviluppati a scapito delle persone vulnerabili e povere spesso nei paesi in via di sviluppo e chiede agli Stati membri di prendere in considerazione le implicazioni delle proprie politiche riproduttive restrittive;

17.  insiste sul fatto che tutte le vittime della tratta di esseri umani debbano avere accesso a servizi sanitari adeguati; osserva che la maggior parte delle vittime identificate nell'Unione europea sono donne e ragazze sfruttate a fini sessuali; sottolinea la necessità di mantenere un approccio incentrato sulle vittime e rileva che questo tipo di sfruttamento comporta danni particolari che richiedono un elevato livello di servizi; rileva che la composizione del terreno su cui opera il traffico dei minori è rappresentata da povertà, discriminazione sessuale ed etnica, ignoranza, disinformazione, crisi politiche ed economiche, conflitti armati e catastrofi naturali;

18.  sottolinea che il commercio di minori avviene con il fine di sfruttare i bambini in diversi ambiti: nella prostituzione, nei lavori domestici e nelle piantagioni, come soldati o aiutanti in gruppi armati, per il compimento di azioni criminose o per chiedere l'elemosina;

19.  sottolinea la necessità di agire per arginare il fenomeno della scomparsa dei minori migranti non accompagnati la cui cifra secondo le stime di Europol ammonta a 10 000 minori scomparsi dopo essere arrivati in Europa; esorta la Commissione e gli Stati membri a fare quanto in loro potere per eliminare la tratta di esseri umani, ad adottare tutte le misure necessarie per ritrovare e assicurare la protezione di tutti i minori rifugiati non accompagnati che risultano irreperibili dopo la registrazione all'arrivo in Europa e a migliorare i meccanismi di allarme per i minori, ricordando che i più esposti al rischio di sfruttamento, abusi e violenza sono coloro che non dispongono di un atto di nascita;

20.  sottolinea che gli Stati membri dovrebbero intensificare la collaborazione sotto gli auspici di Interpol ed Europol, in modo da affrontare con maggiore efficacia il problema del traffico di organi e di esseri umani, comprese la neutralizzazione delle attività su internet e le ispezioni nei luoghi in cui potrebbero trovarsi vittime della tratta; chiede una cooperazione e uno scambio continui tra le organizzazioni internazionali; invita gli Stati membri a garantire che i responsabili del traffico di organi siano adeguatamente perseguiti;

21.  sottolinea che l'acquisto di organi, tessuti e cellule umani è illegale; osserva che le persone oggetto di tratta per l'espianto di organi sono esposte a problemi particolari e che le vittime sono spesso inconsapevoli degli effetti debilitanti e delle conseguenze mediche a lungo termine dell'espianto di organi, della mancanza di assistenza post-operatoria e dell'impatto psicologico dell'intervento; chiede migliori iniziative mirate di sensibilizzazione per dare maggiore risalto ai danni connessi alla vendita di organi, in particolare tra le persone più povere e vulnerabili, le quali possono ritenere che la vendita di un organo sia un prezzo che vale la pena pagare per ottenere una situazione economica migliore;

22.  condanna il traffico di organi, tessuti e cellule umani, compreso il commercio illecito di cellule sessuali (ovuli, sperma), cellule e tessuti fetali, nonché cellule staminali adulte ed embrionali;

23.  sottolinea che le vittime dovrebbero ricevere un'assistenza esaustiva, non solo per le conseguenze immediate e croniche per la loro salute, ma anche per quanto riguarda le ripercussioni sul loro benessere psicologico a lungo termine; richiama dunque l'attenzione sul ruolo fondamentale svolto da autorità e organizzazioni nell'informare le vittime sui loro diritti in materia di accesso alla giustizia, di assistenza e di cure sanitarie;

24.  sottolinea che nella maggior parte degli Stati membri le vittime di prostituzione forzata non riescono ad accedere all'assistenza psicologica e, di conseguenza, si trovano a dipendere quasi interamente dal sostegno delle organizzazioni di beneficienza; chiede pertanto che tali organizzazioni ricevano maggiore supporto e invita gli Stati membri a rimuovere le barriere all'accesso all'assistenza psicologica;

25.  richiama l'attenzione sull'importanza del ruolo dei medici, degli infermieri, degli assistenti sociali e degli altri operatori sanitari, che sono gli unici ad avere un contatto professionale con le vittime mentre sono trattenute e rivestono un ruolo essenziale nel prevenire la tratta di esseri umani; è preoccupato per il fatto che questa sia al momento un'opportunità di intervento non sfruttata; rileva la necessità di formare la comunità medica ad individuare i segnali della tratta di esseri umani e nelle eventuali procedure di segnalazione al fine di assistere al meglio le vittime e di imporre pene severe nel caso di traffico illecito di organi;

26.  incoraggia a porre in essere in vari paesi programmi di consenso presunto o meccanismi in base ai quali i cittadini hanno la possibilità di iscriversi direttamente a un registro di donatori di organi in fase di espletamento di talune procedure amministrative, in modo da diminuire la dipendenza dei pazienti dal mercato nero e aumentare nel contempo il numero di organi disponibili, riducendo i costi finanziari di un trapianto e diminuendo la corsa al turismo sanitario;

27.  invita gli Stati membri a promuovere ulteriormente il coinvolgimento della comunità medica per migliorare gli sforzi tesi a contrastare questa forma di tratta, sensibilizzando sulle questioni attorno a tale fenomeno e prevedendo una formazione obbligatoria;

28.  invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure per prevenire il fenomeno del "turismo dei trapianti", adottando provvedimenti che accrescano la disponibilità di organi ottenuti in modo legale al fine di potenziare la prevenzione del commercio illegale di organi e di istituire un sistema trasparente per una tracciabilità degli organi trapiantati, garantendo nel contempo l'anonimato dei donatori; invita la Commissione ad elaborare linee guida per favorire la partecipazione degli Stati membri dell'UE a partenariati di collaborazione, come Eurotransplant e Scandiatransplant;

29.  sottolinea che, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, vi sono pochi dati scientifici sulla tratta di esseri umani e la salute, in particolare per quanto riguarda la salute mentale e psicologica; sottolinea altresì che le esigenze delle vittime e dei sopravvissuti sono spesso sottovalutate; invita, pertanto, la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri a istituire un sistema di monitoraggio e a diffondere informazioni sulle conseguenze della tratta di esseri umani e sulle esigenze delle vittime in termini di salute fisica e psicologica;

30.  esorta la Commissione e gli Stati membri a rispettare la Carta delle Nazioni Unite e i principi del diritto in materia di asilo;

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione

22.3.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

65

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Marco Affronte, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Tibor Szanyi, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Damiano Zoffoli

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Paul Brannen, Mark Demesmaeker, Jan Huitema, Peter Jahr, Merja Kyllönen, Anne-Marie Mineur, Alessandra Mussolini, James Nicholson, Christel Schaldemose, Bart Staes, Keith Taylor

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

José Blanco López

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

24.5.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

44

6

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Lars Adaktusson, Michèle Alliot-Marie, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Vincent Peillon, Alojz Peterle, Tonino Picula, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Boris Zala

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Luis de Grandes Pascual, Andrzej Grzyb, Marek Jurek, Jean-Luc Schaffhauser, Bodil Valero, Janusz Zemke

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Therese Comodini Cachia, Judith Sargentini, Ricardo Serrão Santos, Renate Weber