RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom

10.12.2018 - (COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)) - *

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Vladimir Urutchev


Procedura : 2018/0245(NLE)
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A8-0448/2018
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom

(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2018)0462),

-  visto l'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C8-0315/2018),

-  visto l'articolo 78 quater del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e il parere della commissione per gli affari esteri (A8-0448/2011),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Di conseguenza, gli impegni a favore della protezione nucleare, della non proliferazione e della sicurezza nucleare nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'interesse generale dell'Unione dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nell'orientamento della programmazione delle azioni a norma del presente regolamento.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  L'obiettivo del presente programma "Strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom" dovrebbe essere quello di promuovere l'istituzione di un sistema efficace ed efficiente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, nonché l'esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi alle proprie attività all'interno dell'Unione.

(3)  L'obiettivo del presente programma "Strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom" (in appresso lo "strumento") dovrebbe essere quello di promuovere l'istituzione di un sistema efficace ed efficiente per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, nonché l'esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi ai quadri normativi e alla condivisione delle migliori prassi che esistono all'interno dell'Unione.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Lo strumento non dovrebbe promuovere in alcun modo l'uso dell'energia nucleare nei paesi terzi e nell'Unione, ma dovrebbe riguardare in particolare il miglioramento degli standard di sicurezza nucleare a livello mondiale, promuovendo nel contempo un livello elevato di protezione dalle radiazioni e l'applicazione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 ter)  Gli incidenti nucleari avvenuti nelle centrali nucleari di Chernobyl nel 1986 e di Fukushima Daiichi nel 2011 hanno mostrato chiaramente che tali incidenti hanno conseguenze terribili a livello mondiale per i cittadini e l'ambiente. Ciò evidenzia la necessità dei più elevati standard e controlli di sicurezza nucleare e di sforzi continui per migliorare tali standard e controlli di sicurezza a livello globale, nonché del sostegno della Comunità al perseguimento di tali obiettivi nei paesi terzi. Gli standard e i controlli di sicurezza in questione dovrebbero rispecchiare le pratiche più avanzate, in particolare in termini di governance e di indipendenza a livello normativo.

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  Il presente regolamento rientra nel quadro elaborato per la programmazione della cooperazione e dovrebbe integrare le misure di cooperazione in ambito nucleare finanziate ai sensi del [regolamento NDICI].

(4)  Il presente regolamento rientra nel quadro elaborato per la programmazione della cooperazione e dovrebbe integrare le misure di cooperazione in ambito nucleare finanziate ai sensi del [regolamento NDICI], il quale rientra nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, l'articolo 212 e l'articolo 322, paragrafo 1.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis)  La Comunità è parte della convenzione sulla sicurezza nucleare (1994) e della convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (1997).

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter)  La trasparenza e l'informazione del pubblico in merito alla sicurezza nucleare, ai controlli di sicurezza, allo smantellamento e alle attività di gestione dei rifiuti come prescritto, ad esempio, dalla convenzione di Aarhus (1998), sono elementi importanti per prevenire gli effetti negativi dei materiali radioattivi sui cittadini e sull'ambiente e dovrebbero pertanto essere garantite nel quadro dello strumento.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Ai sensi del capo 10 del trattato Euratom, la Comunità dovrebbe proseguire la stretta collaborazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) per quanto riguarda la sicurezza nucleare e i controlli di sicurezza nucleare, ai fini degli obiettivi di cui al titolo II, capi 3 e 7.

(6)  Ai sensi del capo 10 del trattato Euratom, la Comunità dovrebbe proseguire la stretta collaborazione con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) per quanto riguarda la sicurezza nucleare e i controlli di sicurezza nucleare, ai fini degli obiettivi di cui al titolo II, capi 3 e 7. Dovrebbe inoltre cooperare con altre organizzazioni internazionali rispettate in questo settore come l'Agenzia per l'energia nucleare dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il partenariato ambientale per la dimensione settentrionale, che perseguono obiettivi analoghi a quelli della Comunità nell'ambito della sicurezza nucleare. La coerenza, la complementarietà e la cooperazione tra lo strumento e tali organizzazioni e i loro programmi possono aumentare la portata, l'efficienza e l'efficacia delle misure di sicurezza nucleare in tutto il mondo. È opportuno evitare duplicazioni e sovrapposizioni inutili.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  Per migliorare costantemente la sicurezza nucleare e rafforzare la regolamentazione in quest'ambito dell'Unione, il Consiglio ha adottato le direttive 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom del Consiglio. Tali direttive, insieme agli standard elevati della Comunità in materia di sicurezza nucleare e di smantellamento, forniscono gli orientamenti per azioni finanziate nel quadro dello strumento e motivano i paesi terzi che cooperano ad attuare norme e standard con il medesimo livello di sicurezza.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)  Lo strumento dovrebbe inoltre promuovere la cooperazione internazionale basata sulla sicurezza nucleare e la gestione delle scorie radioattive. I paesi partner dovrebbero essere incoraggiati ad aderire a tali convenzioni, consentendo ad una revisione periodica inter pares con il sostegno dell'AIEA dei loro sistemi nazionali. Le revisioni inter pares forniscono una visione esterna della situazione e delle sfide in materia di sicurezza nucleare nei paesi terzi, che può essere utilizzata nella programmazione del sostegno di alto livello dell'Unione. Lo strumento può trarre vantaggio dalle revisioni di agenzie nucleari internazionali autorevoli, che svolgono relazioni in materia di revisioni inter pares per i potenziali beneficiari dello strumento. Le risultanze e raccomandazioni di tali revisioni inter pares che sono rese disponibili alle autorità nazionali possono altresì contribuire a stabilire la priorità tra le misure concrete di sostegno per i paesi terzi interessati.

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 quater)  I concetti di sicurezza nucleare e di protezione nucleare sono legati in modo indissolubile, dato che l'assenza di sicurezza nucleare, ad esempio riguardo a processi di funzionamento sicuri, può far sorgere rischi per la protezione nucleare mentre i rischi per la protezione, in particolare i nuovi rischi connessi ad esempio alla sicurezza informatica, possono comportare nuove sfide per la sicurezza nucleare. Di conseguenza, le attività di protezione nucleare che l'Unione svolge nei paesi terzi, indicate all'allegato II del regolamento [COD n. 2018/0243 (NDICI)] e le attività finanziate tramite lo strumento dovrebbero essere coerenti e complementari.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il presente strumento dovrebbe prevedere azioni a sostegno di tali obiettivi e rifarsi alle azioni precedentemente finanziate a norma del regolamento (Euratom) n. 237/201424 per la sicurezza nucleare e i controlli di sicurezza nucleare nei paesi terzi, in particolare i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i candidati potenziali.

(7)  Il presente strumento dovrebbe prevedere azioni a sostegno di tali obiettivi e rifarsi alle azioni precedentemente finanziate a norma del regolamento (Euratom) n. 237/201424 per la sicurezza nucleare, la gestione sicura dei rifiuti radioattivi, lo smantellamento e la bonifica in condizioni di sicurezza degli ex siti nucleari e i controlli di sicurezza nucleare nei paesi terzi, in particolare i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i candidati potenziali, nonché nell'area del vicinato a norma del ... [COD 2018/0243, NDICI). Al fine di attuare gli standard più elevati di sicurezza nucleare e individuare le carenze nelle misure di sicurezza esistenti, lo strumento potrebbe sostenere gli organismi di regolamentazione nucleare nell'esecuzione di valutazioni complete dei rischi e della sicurezza ("stress test") degli impianti esistenti e delle centrali nucleari in costruzione, sulla base dell'acquis comunitario in materia di sicurezza nucleare e gestione delle scorie radioattive, l'attuazione di raccomandazioni e il monitoraggio delle misure pertinenti. Il Parlamento europeo dovrebbe essere informato costantemente dalla Commissione circa le attività di sicurezza nucleare intraprese nei paesi terzi e lo stato della loro attuazione.

_______________

_________________

24 Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).

24 Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  In base all'articolo 3 TFUE, l'Unione si prefigge di promuovere il benessere dei suoi popoli. Il presente strumento offre all'Unione la possibilità di migliorare in modo sostenibile la situazione socioeconomica e sanitaria delle persone in tutto il mondo, all'interno e all'esterno dei suoi confini. I progetti finanziati dallo strumento dovrebbero altresì essere coerenti con le politiche interne ed esterne dell'Unione, contribuendo ad esempio al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile quali la salute e il benessere, l'acqua pulita e i servizi igienico-sanitari. Lo stesso strumento dovrebbe seguire i principi della buona governance e contribuire in tal modo all'obiettivo di sviluppo sostenibile di pace, giustizia e istituzioni solide.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 ter)  Il presente strumento dovrebbe mirare a indurre i paesi che ricevono assistenza finanziaria a norma del presente regolamento a rispettare gli impegni derivanti dagli accordi di partenariato e di associazione con l'Unione e dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari, rispettare le convenzioni internazionali pertinenti, mantenere gli standard di sicurezza nucleare e radioprotezione e impegnarsi ad attuare le raccomandazioni e le misure pertinenti con gli standard più elevati di trasparenza e pubblicità.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Considerando 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quater)  Il presente strumento dovrebbe, attraverso progetti da esso finanziati, sostenere appieno misure di sicurezza e salvaguardia nucleare nonché migliorare la situazione sanitaria delle persone nei paesi terzi, specie di quelle che vivono vicino a centrali nucleari e/o ad aree di estrazione dell'uranio, inclusa la bonifica in condizioni di sicurezza di ex siti minerari di uranio nei paesi terzi, in particolare in Asia centrale e in Africa, dove attualmente circa il 18 % della fornitura mondiale di uranio proviene dal Sud Africa, dal Niger e dalla Namibia.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Considerando 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 quinquies)   Il presente strumento dovrebbe mirare a indurre i paesi che ricevono assistenza finanziaria a norma del presente regolamento a promuovere i principi democratici, lo Stato di diritto e i diritti umani e a rispettare gli impegni derivanti dalle convenzioni di Espoo e di Aarhus.

 

 

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  L'attuazione del presente regolamento dovrebbe prevedere l'eventuale consultazione delle autorità competenti degli Stati membri e un dialogo con i paesi partner.

(8)  L'attuazione del presente regolamento dovrebbe prevedere l'eventuale consultazione, ove appropriato, delle autorità competenti dell'Unione e degli Stati membri, tra cui il gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare, e un dialogo con i paesi partner. Tale consultazione dovrebbe, in particolare, avvenire durante lo sviluppo dei programmi indicativi pluriennali e prima della loro adozione. Qualora tale dialogo non risponda alle preoccupazioni dell'Unione in materia di sicurezza nucleare, il finanziamento esterno a norma del presente regolamento non dovrebbe essere concesso.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  È opportuno promuovere un approccio individuale e differenziato nei confronti dei paesi che ricevono un sostegno attraverso lo strumento. L'uso dello strumento dovrebbe essere basato sulla valutazione delle esigenze specifiche dei paesi che ricevono il sostegno nonché sul vantaggio globale atteso dello strumento, in particolare i cambiamenti strutturali nei paesi interessati.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 ter)  Gli organismi di regolamentazione, le organizzazioni di supporto tecnico, le imprese di ingegneria nucleare e le imprese produttrici di energia nucleare degli Stati membri dispongono delle competenze e del know-how necessari per quanto riguarda l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione nei diversi sistemi di regolamentazione degli Stati membri, il che può rappresentare un'utile fonte di supporto per i paesi partner che intendono fare lo stesso nei propri quadri di regolamentazione e industriali nazionali.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Ove possibile ed opportuno, i risultati dell’azione esterna della Comunità dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e, di preferenza, secondo il quadro dei risultati del paese partner.

(9)  I risultati dell'azione esterna della Comunità dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e, di preferenza, secondo il quadro dei risultati del paese partner. Gli indicatori dovrebbero essere orientati al rendimento e ai risultati, al fine di richiedere maggiore responsabilità e rendicontabilità da parte dei paesi beneficiari nei confronti dell'Unione e degli Stati membri in relazione ai risultati conseguiti nell'attuazione delle misure di miglioramento della sicurezza.

 

 

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10)  È opportuno che l'Unione e la Comunità si adoperino per utilizzare le risorse disponibili nel modo più efficace possibile, al fine di ottimizzare l'impatto della loro azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione. Al fine di massimizzare l’impatto di un insieme di interventi per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi dell’Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.

(10)  È opportuno che l'Unione e la Comunità si adoperino per utilizzare le risorse disponibili e le competenze degli Stati membri nel modo ottimale e più efficace possibile e che si impegnino per migliorare l'attuazione e la qualità della spesa, al fine di ottimizzare l'impatto della loro azione esterna. Ciò dovrebbe essere realizzato attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti dell'Unione per il finanziamento dell'azione esterna e la creazione di sinergie con le altre politiche e gli altri programmi dell'Unione, come i programmi Euratom di ricerca e formazione. Al fine di massimizzare l’impatto di un insieme di interventi per raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi dell’Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 14

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione previste dal presente regolamento andrebbero scelte in funzione delle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. A tal fine, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

(14)  Le tipologie di finanziamento e le modalità di attuazione previste dal presente regolamento andrebbero scelte in funzione delle rispettive capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, tra l'altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza, considerando al contempo la loro accessibilità per i potenziali partner e la loro capacità di creare certezza giuridica. A tal fine, si dovrebbe valutare l'opportunità di utilizzare somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(15 bis)  Per promuovere l'attuazione efficiente e tempestiva degli standard più elevati di sicurezza nucleare nei paesi terzi, i processi decisionali e negoziali in seno alla Commissione e con i paesi terzi devono essere efficienti e rapidi.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L’obiettivo del presente regolamento è integrare le attività di cooperazione in ambito nucleare che sono finanziate ai sensi del [regolamento NDICI], in particolare al fine di sostenere la promozione di un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione e l’esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi alle attività all’interno della Comunità e in linea con le disposizioni del presente regolamento.

1.  L’obiettivo del presente regolamento è integrare le attività di cooperazione in ambito nucleare che sono finanziate ai sensi del [regolamento NDICI], in particolare al fine di sostenere la promozione di un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione e l’esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi ai quadri normativi e alle migliori prassi all’interno della Comunità e in linea con le disposizioni del presente regolamento e contribuendo a garantire un uso esclusivamente civile del materiale nucleare, favorendo in tal modo la tutela dei cittadini e dell'ambiente. Nel quadro di tale obiettivo, il presente regolamento mira altresì a sostenere l'attuazione della trasparenza nel processo decisionale relativo al nucleare da parte delle autorità degli Stati membri.

 

La cooperazione fornita dall'Unione in materia di sicurezza e salvaguardie nucleari a norma del presente regolamento non è volta a promuovere l'energia nucleare.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare, l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione e il miglioramento costante della sicurezza nucleare;

(a)  la promozione di un'autentica cultura e governance della sicurezza nucleare e il miglioramento costante della sicurezza nucleare nonché l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione che esistono nell'ambito della Comunità e a livello internazionale per le attività nucleari pertinenti;

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari;

(b)  la gestione responsabile e sicura dei rifiuti radioattivi, dalla produzione allo smaltimento finale, compreso il combustibile esaurito (ovvero pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio e smaltimento), nonché lo smantellamento e la bonifica in condizioni di sicurezza degli ex siti e impianti nucleari e dei siti dismessi per l'estrazione dell'uranio o in cui sono stati affondati oggetti e materiali radioattivi;

Emendamento    27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  l'istituzione di sistemi di controllo efficaci ed efficienti.

(c)  l'istituzione di controlli di sicurezza efficaci, efficienti e trasparenti per il materiale nucleare;

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  l'incentivazione della promozione della trasparenza e dell'apertura generali delle autorità dei paesi terzi nonché l'informazione e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali relativi alla sicurezza degli impianti nucleari e a pratiche efficaci di gestione dei rifiuti radioattivi, in conformità delle convenzioni e degli strumenti internazionali;

Emendamento    29

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c ter)  l'utilizzo delle conoscenze e delle azioni dello strumento per sfruttare l'influenza politica nelle organizzazioni internazionali del settore dell'energia e della sicurezza;

Emendamento    30

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Nell'attuazione del presente regolamento vengono garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con il regolamento (UE) XXX/XXX (NDICI), altri programmi dell'azione esterna dell'Unione, nonché altre politiche e programmi pertinenti dell'Unione, e la coerenza delle politiche per lo sviluppo.

1.  Nell'attuazione del presente regolamento vengono garantite la coerenza, le sinergie e la complementarità con il regolamento (UE) XXX/XXX (NDICI), altri programmi dell'azione esterna dell'Unione, nonché altre politiche e direttive pertinenti e atti legislativi dell'Unione, quali le direttive 2009/11/Euratom, 2011/70/Euratom e 2013/59/Euratom, gli obiettivi e i valori dell'UE e programmi quali il programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte Europa, nonché la coerenza delle politiche per lo sviluppo.

Emendamento    31

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  La Commissione coordina la propria cooperazione con i paesi terzi e con le organizzazioni che perseguono obiettivi analoghi, in particolare l'AIEA e l'OCSE/AEN. Tale coordinamento permetterà alla Comunità e alle organizzazioni interessate di evitare le duplicazioni delle azioni e dei finanziamenti destinati ai paesi terzi. La Commissione coinvolge anche le autorità competenti degli Stati membri e gli operatori europei nell'esecuzione dei suoi compiti, mettendo a profitto la qualità della competenza europea nel settore della sicurezza e dei controlli di sicurezza nucleari.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2021-2027 è di 300 milioni di EUR a prezzi correnti.

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2021-2027 è di 266 milioni di EUR a prezzi costanti.

Emendamento    33

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo e le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le comunicazioni della Commissione o le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento.

L'acquis comunitario relativo alla sicurezza nucleare e alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo e le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le comunicazioni della Commissione o le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento.

Emendamento    34

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I programmi indicativi pluriennali garantiscono un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi o le regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica della Comunità e fondata sul quadro strategico di cui all’articolo 5.

2.  I programmi indicativi pluriennali garantiscono un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi, le regioni o le organizzazioni internazionali interessate, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica della Comunità e fondata sul quadro strategico di cui all’articolo 5.

Emendamento    35

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3.  I programmi indicativi pluriennali costituiscono la base generale della cooperazione e definiscono gli obiettivi della Comunità per la cooperazione nell'ambito del presente regolamento, tenendo in considerazione le esigenze dei paesi interessati, le priorità della Comunità, la situazione internazionale e le attività dei paesi terzi interessati. I programmi indicativi pluriennali indicano altresì il valore aggiunto della cooperazione e come evitare duplicazioni con altri programmi e iniziative, specialmente quelle di organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi simili e dei principali donatori.

3.  I programmi indicativi pluriennali costituiscono la base generale della cooperazione e definiscono gli obiettivi della Comunità per la cooperazione nell'ambito del presente regolamento, tenendo in considerazione le esigenze e le circostanze nei paesi interessati, le priorità della Comunità, la situazione internazionale e le attività dei paesi terzi interessati. I programmi indicativi pluriennali indicano altresì il valore aggiunto della cooperazione e come evitare duplicazioni con altri programmi e iniziative, specialmente quelle di organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi simili e dei principali donatori.

Emendamento    36

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

3 bis.  I programmi indicativi pluriennali mirano a indurre i paesi che ricevono assistenza finanziaria a norma del presente regolamento a rispettare gli impegni derivanti dagli accordi con l'Unione e dal trattato di non proliferazione delle armi nucleari, a rispettare le convenzioni internazionali pertinenti, a mantenere gli standard di sicurezza nucleare e radioprotezione e ad impegnarsi ad attuare le raccomandazioni e le misure pertinenti con gli standard più elevati in materia di trasparenza e pubblicità.

 

Emendamento    37

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis.  I programmi indicativi pluriennali dovrebbero definire un quadro per controlli qualificati e indipendenti, al fine di aumentare il livello di sicurezza nucleare dei paesi partner. Essi potrebbero includere disposizioni per sostenere le autorità di regolamentazione nucleare ad eseguire valutazioni complete dei rischi e della sicurezza ("stress test") delle centrali nucleari, sulla base dell'acquis comunitario in materia di sicurezza nucleare e rifiuti radioattivi, nonché l'attuazione delle raccomandazioni derivanti da tali "stress test" e il monitoraggio dell'applicazione delle pertinenti misure, per esempio nei paesi in via di adesione, nei paesi candidati e candidati potenziali, nonché nei paesi che rientrano nella politica europea di vicinato.

Emendamento    38

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5.  I programmi indicativi pluriennali sono elaborati sulla base di un dialogo con i paesi o le regioni partner.

5.  I programmi indicativi pluriennali sono elaborati sulla base di un dialogo con i paesi o le regioni partner. Nel corso dell'elaborazione e prima dell'adozione dei programmi, la Commissione dovrebbe consultare il gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG) e, ove appropriato, le pertinenti autorità nazionali degli Stati membri.

Emendamento    39

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6.  La Commissione adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, la Commissione riesamina e, ove necessario, aggiorna tali programmi indicativi.

6.  La Commissione adotta i programmi indicativi pluriennali secondo la procedura di esame di cui all'articolo 13, paragrafo 2. Secondo la stessa procedura, la Commissione effettua la loro revisione intermedia e, ove necessario, riesamina e aggiorna tali programmi indicativi.

Emendamento    40

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  i piani d’azione, le misure individuali e le misure di sostegno per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;

(a)  le misure individuali e le misure di sostegno per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;

Emendamento    41

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche dell'Unione.

(b)  spese connesse alle attività di informazione e comunicazione, comprese l'elaborazione di strategie di comunicazione, la comunicazione istituzionale e la visibilità delle priorità politiche, degli obiettivi e dei valori dell'Unione.

Emendamento    42

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Criteri relativi alla cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare

 

1.  Laddove il paese terzo e la Comunità condividano una visione comune e raggiungano un accordo reciproco, si presenta una richiesta formale alla Commissione, che costituisce un impegno per il governo in questione.

 

2.  I paesi terzi interessati a cooperare con la Comunità sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari e del suo protocollo addizionale o di un accordo di salvaguardia con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, sufficiente a fornire una garanzia credibile dell'assenza di distrazioni dei materiali nucleari dichiarati dalle attività nucleari pacifiche e dell'assenza di materiale o attività nucleari non dichiarati in tale Stato. Essi aderiscono pienamente ai principi fondamentali sulla sicurezza, come indicati negli standard di sicurezza dell'AIEA, e sono parti delle pertinenti convenzioni, come la convenzione sulla sicurezza nucleare e la convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, o hanno intrapreso iniziative che dimostrino il fermo impegno ad aderirvi. In caso di cooperazione attiva, tale impegno è oggetto di una valutazione a cadenza annuale, tenendo conto delle relazioni nazionali e di altri documenti concernenti l'attuazione delle convenzioni pertinenti. Sulla base di tale valutazione, è adottata una decisione in merito alla prosecuzione della cooperazione. In via eccezionale, si applicano tali principi con flessibilità nei casi di emergenza.

 

3.  Per assicurare e monitorare il rispetto degli obiettivi della cooperazione del presente regolamento, il paese terzo interessato accetta la valutazione delle azioni intraprese a norma del paragrafo 2. Tale valutazione consente il monitoraggio e il controllo del rispetto degli obiettivi concordati e può costituire una condizione da soddisfare per continuare a ricevere i contributi della Comunità.

Emendamento    43

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione sono effettuati ai sensi dell’articolo 31, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e degli articoli 32 e 36 del regolamento (UE) XXX/XXX NDICI.

1.  Il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione sono effettuati ai sensi dell’articolo 31, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e degli articoli 32 e 36 del regolamento (UE) XXX/XXX NDICI. Le valutazioni specifiche di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXX NDICI, relative alla sicurezza nucleare, alla salvaguardia e alla protezione dalle radiazioni, previa consultazione dell'ENSREG, sono discusse in seno al comitato dello strumento europeo per la sicurezza nucleare internazionale e presentate al Parlamento europeo.

Emendamento    44

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  numero di atti giuridici e normativi elaborati, presentati e/o riveduti;

(a)  numero di atti giuridici e normativi elaborati, presentati e/o riveduti e attuati con successo, nonché il loro impatto sugli standard e i controlli in materia di sicurezza nucleare nei rispettivi paesi, compresi gli effetti sui cittadini e sull'ambiente;

Emendamento    45

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  numero di studi di progettazione, validità concettuale o fattibilità per la realizzazione di infrastrutture in linea con i più elevati standard di sicurezza nucleare.

(b)  numero di studi di progettazione, validità concettuale o fattibilità per la realizzazione di infrastrutture in linea con i più elevati standard di sicurezza nucleare e attuazione riuscita dei risultati di tali studi.

Emendamento    46

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  sicurezza nucleare, radioprotezione e misure efficaci ed efficienti per il miglioramento dei controlli di sicurezza, sulla base degli standard più elevati per la sicurezza nucleare, la radioprotezione e i controlli di sicurezza nucleari, compresi i risultati della valutazione internazionale inter pares, attuate negli impianti nucleari.

Emendamento    47

Proposta di regolamento

Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 12 bis

 

Trasparenza

 

La Commissione e i paesi terzi che cooperano con l'Unione nel quadro del presente strumento garantiscono che le informazioni necessarie relative alle misure di sicurezza nucleare intraprese in tali paesi terzi con l'aiuto dello strumento e in relazione ai loro standard generali di sicurezza nucleare siano messe a disposizione dei lavoratori e del pubblico in generale, con particolare riguardo degli enti locali, della popolazione e dei portatori di interessi nelle vicinanze di un impianto nucleare. Tale obbligo include la garanzia che l'autorità di regolamentazione competente e i titolari delle licenze forniscano le informazioni che rientrano nei rispettivi ambiti di competenza. Le informazioni sono rese accessibili al pubblico conformemente alla legislazione e agli strumenti internazionali in materia, purché ciò non pregiudichi altri interessi superiori, quali la sicurezza, che sono riconosciuti dalla legislazione e da strumenti internazionali in materia.

MOTIVAZIONE

INTRODUZIONE

Gli strumenti di finanziamento esterno consentono all'UE di rafforzare il suo ruolo e assicurare la promozione dei suoi interessi e dei suoi valori sulla scena mondiale.

Il sostegno alla sicurezza nucleare nei paesi terzi da parte delle Comunità europee è nato in seguito all'accresciuta consapevolezza degli effetti transfrontalieri dell'incidente di Chernobyl (1986), allo scopo di trasferire le conoscenze, la cultura di alto livello in materia di sicurezza e i sofisticati regimi di regolamentazione esistenti negli Stati membri dell'UE che dispongono di centrali nucleari. Ciò avvenne dopo aver preso atto dell'urgente necessità di assistenza onde garantire un trattamento, una regolamentazione e uno smantellamento sicuri dei rifiuti preesistenti nei nuovi Stati indipendenti dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991.

Dopo aver affrontato le necessità più urgenti, la cooperazione delle Comunità europee ha concentrato la sua assistenza sul sostegno normativo in ambito nucleare, su una gestione sicura dei rifiuti radioattivi e sui controlli dei materiali nucleari. Anche se tale assistenza aveva conseguito una portata geografica mondiale, l'attenzione era posta in modo particolare sui paesi vicini dell'UE.

L'incidente di Fukushima Daiichi nel 2011 ha sottolineato ancora una volta l'importante ruolo di autorità di regolamentazione forti, indipendenti e competenti nel garantire un utilizzo sicuro dell'energia nucleare.

Il regime di non proliferazione è stato inoltre messo in discussione negli ultimi anni e richiede un sostegno costante per rafforzare il quadro internazionale al fine di prevenire la diffusione di armi di distruzione di massa. Questa è la funzione principale dei controlli sui materiali nucleari, che mirano a prevenire e individuare la distrazione di tali materiali.

I risultati conseguiti nell'ambito del sostegno a favore dei paesi terzi in materia di sicurezza e controlli nucleari, incluse le attività nell'ambito dell'attuale strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare, sono riconosciuti a giusto titolo e le successive revisioni inter pares da parte dell'AIEA, dell'Associazione mondiale degli operatori di impianti nucleari (WANO) e di altri organismi conferma l'effetto positivo delle azioni completate a titolo di questa iniziativa dell'UE.

SEMPLIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI AZIONE ESTERNA

La semplificazione del contesto normativo rappresenta una priorità per il Parlamento europeo e la Commissione. La fusione di una serie di strumenti in un unico strumento di ampio respiro offre la possibilità di razionalizzare i sistemi di gestione e di controllo, in modo da ridurre l’onere amministrativo per le istituzioni dell’UE e gli Stati membri. Invece di affrontare molteplici processi di programmazione, gli sforzi saranno incentrati sugli obiettivi politici e sull’impegno con i partner esterni. Le azioni che beneficiano cumulativamente di finanziamenti dai vari programmi dell'Unione devono essere collegate tra loro in modo da essere trasparenti e poter essere sottoposte a un solo audit, che copra tutti i programmi interessati e le rispettive regole.

Uno strumento di ampio respiro offrirebbe un approccio più completo sul piano geografico e tematico, agevolando l’attuazione delle diverse politiche dal punto di vista transregionale, multisettoriale e globale, garantendo in tal modo un trasferimento coerente delle prassi di alto livello nel settore della sicurezza nucleare, della regolamentazione e dei controlli esistenti negli Stati membri dell'UE che dispongono di reattori nucleari.

Il relatore accoglie con favore la creazione dell'ampio strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), che integra 10 strumenti esistenti nel settore dell'azione esterna. Alcune parti delle attività di cooperazione in materia di sicurezza nucleare attualmente coperte dall’apposito strumento non rientrano nello strumento unico NDICI, poiché devono seguire la procedura specifica di cui all’articolo 203 del trattato Euratom, che è incompatibile con la proceduta basata sugli articoli 209 e 212 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Il relatore plaude al nuovo strumento europeo per la sicurezza nucleare che completa lo strumento NDICI di ampio respiro e ne condivide le stesse regole in materia di monitoraggio, rendicontazione, valutazione, informazione, comunicazione e pubblicità come specificato nel regolamento dello strumento NDICI. Per quanto riguarda l’allineamento delle norme, l’inserimento delle disposizioni del regolamento di esecuzione comune darà sia allo strumento NDICI sia allo strumento europeo per la sicurezza nucleare un insieme coerente di principi per tutte le loro componenti e li renderà più comprensibili per i partner e gli agenti esecutivi.

OBIETTIVI DELLO STRUMENTO EUROPEO PER LA SICUREZZA NUCLEARE

Il relatore concorda con il fatto che lo strumento europeo per la sicurezza nucleare dovrebbe promuovere e trasferire le norme, gli standard e le prassi avanzate degli Stati membri dell'UE in materia di sicurezza nucleare ai paesi terzi, in linea con le disposizioni del trattato Euratom, insieme ad una serie di tre direttive su radioprotezione, sicurezza nucleare e gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito (acquis communautaire).

Dato che i quadri giuridici degli Stati membri variano enormemente, è stato sviluppato un know-how specializzato per consentire il recepimento delle direttive dell'UE. Tale know-how è una fonte particolarmente pertinente e utile per sostenere i paesi partner che intendono fare lo stesso nei propri quadri normativi e industriali nazionali.

Occorre istituire autorità di regolamentazione competenti e indipendenti nel settore nucleare, incaricate di garantire lo sviluppo delle norme di sicurezza più elevate nei paesi partner. Gli Stati membri che dispongono di centrali nucleari hanno un importante ruolo da svolgere a tale riguardo.

Lo strumento europeo per la sicurezza nucleare dovrebbe promuovere la cooperazione internazionale basata sulle convenzioni in materia di sicurezza nucleare e gestione dei rifiuti radioattivi nonché il trattato di non proliferazione delle armi nucleari.

I paesi partner sono incoraggiati ad aderire a tali convenzioni, consentendo una revisione periodica inter pares con il sostegno dell'AIEA dei sistemi nazionali pertinenti. Le relazioni sulle revisioni delle convenzioni forniscono una visione esterna della situazione e delle sfide in materia di sicurezza nucleare nei paesi terzi, che può essere utilizzata nella programmazione del sostegno europeo di alto livello. Le revisioni inter pares dell'Associazione mondiale degli operatori di impianti nucleari (WANO) possono altresì contribuire a stabilire la priorità tra le esigenze concrete di sostegno nei paesi terzi interessati.

Gli obiettivi dello strumento europeo per la sicurezza nucleare dovrebbero inoltre rispondere alle esigenze e alle priorità dei paesi terzi partner, individuate mediante consultazioni, tabelle di marcia, strategie e strutture dedicate.

ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO EUROPEO PER LA SICUREZZA NUCLEARE

Il relatore ritiene che i servizi della Commissione e tutti gli agenti esecutivi debbano perseguire una maggiore misurabilità dell'efficacia e dell'impatto. Tale obiettivo andrebbe conseguito partendo dalle fasi di pianificazione e programmazione attraverso un monitoraggio e una revisione orientati ai risultati, fino alle valutazioni finali dei risultati. Una migliore misurabilità può altresì facilitare la comunicazione sul rendimento con i responsabili politici non esperti in materia. Una forte cooperazione con l'AIEA e la WANO è essenziale per evitare una duplicazione degli sforzi.

La gestione centralizzata dello strumento consente di garantire la fornitura di un'assistenza qualificata sulla base di competenze nucleari di alto livello in modo coordinato con le autorità competenti degli Stati membri, che dispongono del know-how e delle competenze necessarie. La gestione centralizzata consente inoltre uno stretto coordinamento dello strumento con i programmi e i piani d'azione di altri strumenti di sostegno dell'azione esterna.

In termini di coerenza con altri strumenti, il regolamento semplificato NDICI di ampio respiro ridurrà la molteplicità di programmi, inclusa la separazione tra i programmi geografici e tematici all'interno di strumenti diversi, evitando in tal modo eventuali sovrapposizioni tra le varie azioni. La capacità delle delegazioni dell'UE coinvolte nell'attuazione del sostegno esterno dovrebbe essere ulteriormente rafforzata, affinché queste ultime siano meglio equipaggiate per superare le difficoltà nella gestione e nello sfruttamento delle complementarità e per creare sinergie tra gli strumenti.

In termini di coerenza con gli Stati membri, le conclusioni sottolineano il potenziale di ulteriore rafforzamento della programmazione congiunta. Ciò richiederebbe tuttavia un maggiore impegno,

in alcuni casi, da parte dei governi dei paesi partner e degli Stati membri.

CONCLUSIONI

Le sfide attuali:

-  invecchiamento del parco di centrali nucleari e programmi di estensione del suo ciclo di vita;

-  disattivazione sicura delle centrali nucleari chiuse;

-  indurre nuovi Stati ad introdurre l'energia nucleare nel loro mix energetico.

Tali sfide aprono la strada ad un ulteriore sostegno da parte della Comunità a favore dei paesi terzi impegnati nella costruzione di capacità in termini di autorità di regolamentazione, nell'istituzione di procedure sicure di rilascio delle licenze, nella revisione delle valutazioni di sicurezza e nell'attuazione delle raccomandazioni e nell'istituzione e nel mantenimento di accordi solidi per una gestione sicura dei rifiuti radioattivi.

Si dovrebbe porre un accento particolare sui paesi vicini che un tempo facevano parte dell'Unione Sovietica. Ciò si applica sia ai paesi impegnati nello sviluppo di nuove centrali nucleari sia ai paesi che devono affrontare il fenomeno dell'invecchiamento e della disattivazione delle centrali nucleari esistenti.

Il relatore ritiene che, nell'ambito del nuovo strumento europeo per la sicurezza nucleare, l'Unione continuerà a fornire sostegno ai paesi terzi impegnati nell'adozione delle norme di sicurezza più elevate che esistono negli Stati membri dell'UE e a livello internazionale in tutte le attività nucleari, inclusi i controlli di sicurezza nucleare in modo efficace e più coordinato.

PARERE della commissione per gli affari esteri (22.11.2018)

destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom
(COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

Relatore per parere: Petras Auštrevičius

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore sostiene, in linea generale, gli obiettivi della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom. Tale regolamento prevede nuove azioni e la continuità delle misure dell'UE finanziate nel quadro dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (2014-2020).

L'Unione europea deve adoperarsi per continuare a garantire un elevato livello di sicurezza nucleare nel suo vicinato e nel resto del mondo, così come si adopera a tal fine in tutti i 28 Stati membri dell'UE. Gli incidenti avvenuti a Chernobyl (1986) e Fukushima (2011) hanno avuto conseguenze politiche e di salute pubblica mondiali, è opportuno pertanto che l'UE continui ad adoperarsi per mettere a frutto la sua lunga esperienza di utilizzo dell'energia nucleare a fini civili in tale settore e sostenga gli sforzi internazionali volti al rispetto degli standard per la sicurezza nucleare e le attività connesse.

La proposta della Commissione si concentra sull'assistenza finanziaria e sulle relative misure finalizzate alla promozione di una sicurezza nucleare e di una protezione nucleare efficaci a livello globale, in particolare la promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare e l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione e il miglioramento costante della sicurezza nucleare; la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari; l'istituzione di sistemi di controllo efficaci ed efficienti.

Per quanto attiene al contesto dell'azione esterna dell'UE, gli impegni a favore della protezione nucleare, della non proliferazione e della sicurezza nucleare nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'interesse generale dell'UE dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nell'orientamento della programmazione delle azioni a norma del presente regolamento, in linea con i principi dell'azione esterna dell'Unione, di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e articoli 8 e 21 del trattato sull'Unione europea.

È auspicabile che lo strumento continui a occuparsi degli interessi, delle necessità e delle priorità dell'UE in materia di politica estera, sulla base degli accordi di partenariato o degli impegni internazionali, con il sostegno dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) e del gruppo per la sicurezza nucleare (NSSG) del G7.

Il relatore sottolinea il ruolo strategico costante del SEAE nell'ambito della programmazione e del ciclo di gestione in termini di coordinamento, coerenza e coesione delle misure con le altre azioni dell'UE (ad esempio nell'ambito dell'attuale strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace o del futuro regolamento NDICI) nello spirito e nella lettera delle convenzioni e dei trattati internazionali, nonché in termini di flessibilità di reazione rispetto agli sviluppi internazionali (ad esempio l'accordo sul nucleare iraniano, PACG) e sostegno al dialogo politico dell'UE e alla sua influenza nei confronti dei partner e, in particolare, dei paesi immediatamente confinanti con l'UE.

Il relatore pone l'accento sul valore aggiunto europeo, a confronto con eventuali azioni dei singoli Stati membri dell'UE, e sull'influenza politica che ne può derivare.

Inoltre, il progetto di parere propone principalmente di aggiungere disposizioni che svilupperebbero le capacità dell'UE per la promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare e per l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione, in particolare nei paesi immediatamente confinanti con l'UE. Il monitoraggio e la vigilanza dei siti nucleari fin dalla loro nascita devono essere garantiti dai meccanismi dell'UE o di altri organismi internazionali pertinenti in tale settore, come l'Agenzia internazionale dell'energia atomica. Gli emendamenti mirano a stabilire e finanziare misure per l'attuazione delle raccomandazioni relative ai test di resistenza ("stress test") delle centrali nucleari e a prevedere meccanismi di monitoraggio pertinenti riguardo alle centrali nucleari in fase di costruzione nei paesi immediatamente confinanti con l'UE. Dovrebbe essere inoltre introdotta la condizionalità, vale a dire il sostegno globale dell'UE al paese in questione deve essere subordinato al livello di cooperazione e di apertura di tale paese nel settore della sicurezza nucleare. L'esempio concreto della centrale nucleare di Ostrovets in Bielorussia dovrebbe rientrare in tale meccanismo[1].

Per quanto attiene alle summenzionate aree di sostegno appena proposte, il relatore suggerisce di aumentare la dotazione di bilancio prevista da 300 milioni di EUR a 350 milioni di EUR.

Il relatore ricorda che la dotazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne per i prestiti ai paesi terzi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del presente regolamento (EINS) è finanziata dal regolamento EINS, fatte salve le norme di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento NDICI.

A norma dell'articolo 203 del trattato Euratom, il Parlamento europeo viene soltanto consultato e pertanto non si tratta di una procedura legislativa ordinaria.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Di conseguenza gli impegni a favore della protezione nucleare, della non proliferazione e della sicurezza nucleare nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l'interesse generale dell'Unione dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nell'orientamento della programmazione delle azioni a norma del presente regolamento.

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Gli obiettivi secondari del programma dovrebbero comprendere il finanziamento di un'equa transizione per gli ex dipendenti e le comunità locali che devono far fronte alla disoccupazione a seguito dello smantellamento di siti nucleari non sicuri.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  Ai sensi del capo 10 del trattato Euratom, la Comunità dovrebbe proseguire la stretta collaborazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) per quanto riguarda la sicurezza nucleare e i controlli di sicurezza nucleare, ai fini degli obiettivi di cui al titolo II, capi 3 e 7.

(6)  Ai sensi del capo 10 del trattato Euratom, la Comunità dovrebbe proseguire la stretta collaborazione con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), la NATO e le autorità nazionali degli Stati Membri per quanto riguarda la sicurezza nucleare e i controlli di sicurezza nucleare, ai fini degli obiettivi di cui al titolo II, capi 3 e 7. Lo strumento dovrebbe inoltre promuovere la cooperazione internazionale basata sulle convenzioni sulla sicurezza nucleare e sulla gestione dei rifiuti radioattivi.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Il presente strumento dovrebbe prevedere azioni a sostegno di tali obiettivi e rifarsi alle azioni precedentemente finanziate a norma del regolamento (Euratom) n. 237/201424 per la sicurezza nucleare e i controlli di sicurezza nucleare nei paesi terzi, in particolare i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i candidati potenziali.

(7)  Il presente strumento dovrebbe prevedere azioni a sostegno di tali obiettivi e rifarsi alle azioni precedentemente finanziate a norma del regolamento (Euratom) n. 237/201424 per la sicurezza nucleare, la gestione sicura dei rifiuti radioattivi, lo smantellamento e la bonifica in condizioni di sicurezza degli ex siti nucleari e i controlli di sicurezza nucleare nei paesi terzi, in particolare i paesi in via di adesione, i paesi candidati e i candidati potenziali, nell'area del vicinato a norma del [regolamento NDICI] ("area del vicinato"), nonché nei paesi partner che hanno concluso accordi di associazione, partenariato e cooperazione con l'Unione.

__________________

__________________

24 Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).

24 Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 109).

Emendamento    5

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  L'attuazione del presente regolamento dovrebbe prevedere l'eventuale consultazione delle autorità competenti degli Stati membri e un dialogo con i paesi partner.

(8)  L'attuazione del presente regolamento dovrebbe prevedere la consultazione delle autorità competenti dell'Unione e degli Stati membri e un dialogo efficace e orientato ai risultati con i paesi partner. Qualora tale dialogo non risponda alle preoccupazioni dell'Unione in materia di sicurezza nucleare, il finanziamento esterno a norma del presente regolamento, del [regolamento NDICI] e del [regolamento IPA III] dovrebbe essere temporaneamente sospeso o non dovrebbe essere concesso. L'Unione dovrebbe essere inoltre preparata a rispondere alle legittime preoccupazioni degli Stati membri in materia di sicurezza nucleare delle nuove centrali nucleari, in particolare quelle in fase di costruzione nei paesi in via di adesione, nei paesi candidati e candidati potenziali, nonché nell'area di vicinato.

Emendamento    6

Proposta di regolamento

Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(8 bis)  Nell'ambito del presente strumento, l'Unione potrebbe sostenere gli organismi di regolamentazione nucleare nell'esecuzione di test di resistenza, in base all'acquis dell'UE nell'ambito della sicurezza nucleare, nonché le successive misure di attuazione, in particolare quelle riguardanti le centrali nucleari in fase di costruzione nei paesi in via di adesione, nei paesi candidati e potenziali candidati, nonché nell'area di vicinato.

Emendamento    7

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  Ove possibile ed opportuno, i risultati dell'azione esterna della Comunità dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e, di preferenza, secondo il quadro dei risultati del paese partner.

(9)  Ove possibile ed opportuno, i risultati dell'azione esterna della Comunità dovrebbero essere controllati e valutati sulla base di indicatori predefiniti, trasparenti, specifici per ciascun paese e misurabili, adattati alle specificità e agli obiettivi dello strumento e, di preferenza, secondo il quadro dei risultati del paese partner. L'Unione dovrebbe istituire e finanziare i necessari meccanismi di monitoraggio regolari (ad esempio gruppi o missioni di esperti dell'Unione) al fine di controllare l'attuazione delle raccomandazioni relative ai test di resistenza per le nuove centrali nucleari, in particolare quelle in fase di costruzione nell'immediata area di vicinato.

Emendamento    8

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18)  I riferimenti agli atti dell'Unione di cui all'articolo 9 della decisione n. 2010/427/UE del Consiglio32 dovrebbero essere letti come riferimenti al presente regolamento e ai regolamenti ivi citati. La Commissione dovrebbe assicurare che il presente regolamento sia attuato nel pieno rispetto del ruolo del SEAE, come previsto dalla decisione.

(18)  L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dovrebbe garantire il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione, garantendone l'unità, la coerenza e l'efficacia, in particolare attraverso il presente regolamento. Il SEAE dovrebbe contribuire al ciclo di programmazione e di gestione per il presente regolamento sulla base degli obiettivi politici di cui all'articolo 2.

_________________

 

32 Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

 

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  L'obiettivo del presente regolamento è integrare le attività di cooperazione in ambito nucleare che sono finanziate ai sensi del [regolamento NDICI], in particolare al fine di sostenere la promozione di un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione e l'esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi alle attività all'interno della Comunità e in linea con le disposizioni del presente regolamento.

1.  L'obiettivo del presente regolamento è integrare le attività di cooperazione in ambito nucleare che sono finanziate ai sensi del [regolamento NDICI], in particolare al fine di sostenere la promozione di un elevato livello di sicurezza nucleare, di radioprotezione, di norme in materia di trasparenza, nonché l'esecuzione di controlli di sicurezza efficaci ed efficienti dei materiali nucleari nei paesi terzi, rifacendosi alle attività all'interno della Comunità e in linea con le disposizioni del presente regolamento. La cooperazione fornita dall'Unione in materia di sicurezza e salvaguardie nucleari a norma del presente regolamento non mira a promuovere l'energia nucleare e non è pertanto interpretata come una misura intesa a promuovere tale fonte di energia nei paesi terzi.

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  la promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare, l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione e il miglioramento costante della sicurezza nucleare;

(a)  la promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare e della radioprotezione, l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione e il miglioramento costante della sicurezza nucleare; la chiusura anticipata quando un sito, o un impianto nucleare, non può essere modernizzato al fine di soddisfare pienamente le norme di sicurezza nucleare riconosciute a livello internazionale;

Emendamento    11

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonché lo smantellamento e la bonifica degli ex siti e impianti nucleari;

(b)  la gestione responsabile e sicura dei rifiuti radioattivi, compreso il combustibile esaurito (ovvero pretrattamento, trattamento, condizionamento, stoccaggio e smaltimento), nonché lo smantellamento e la bonifica in condizioni di sicurezza degli ex siti e impianti nucleari e dei siti dismessi per l'estrazione dell'uranio o in cui sono stati affondati oggetti e materiali radioattivi;

Motivazione

Con l'eliminazione dell'allegato dell'attuale regolamento del Consiglio n. 237/2014 (INSC) in cui erano specificati i criteri e le priorità, è ora importante elaborare gli obiettivi di cui all'articolo 2 del nuovo regolamento. L'emendamento mira semplicemente a reinserire talune disposizioni che facevano parte dell'attuale regolamento n. 237/2014 del Consiglio (INSC).

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c)  l'istituzione di sistemi di controllo efficaci ed efficienti.

(c)  l'istituzione di sistemi di controllo efficaci, efficienti e trasparenti, che coinvolgano anche le autorità nazionali preposte al contrasto alla proliferazione, tra cui il finanziamento delle valutazioni complete dei rischi e della sicurezza ("stress test") delle centrali nucleari, l'attuazione delle raccomandazioni derivanti da tali test, in base all'acquis dell'Unione, e le relative misure di monitoraggio, in particolare quelle nei paesi in via di adesione, nei paesi candidati e candidati potenziali, nonché nell'area di vicinato.

Emendamento    13

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(c bis)  la comunicazione al pubblico sul modo in cui il programma ha migliorato la sicurezza nucleare e ha smantellato con successo gli ex siti nucleari.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2021-2027 è di 300 milioni di EUR a prezzi correnti.

La dotazione finanziaria per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2021-2027 è di 350 milioni di EUR a prezzi correnti.

Emendamento    15

Proposta di regolamento

Articolo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo e le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le comunicazioni della Commissione o le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento.

Gli accordi di associazione, gli accordi di partenariato e di cooperazione, gli accordi multilaterali e gli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante con i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo e le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, le comunicazioni della Commissione o le comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, nonché l'acquis dell'Unione relativo alla sicurezza nucleare costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento.

Emendamento    16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  I programmi indicativi pluriennali garantiscono un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi o le regioni interessate, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica della Comunità e fondata sul quadro strategico di cui all'articolo 5.

2.  I programmi indicativi pluriennali garantiscono un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e i paesi terzi, le regioni o le organizzazioni internazionali interessate, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica della Comunità e fondata sul quadro strategico di cui all'articolo 5.

Emendamento    17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

2 bis.  I programmi indicativi pluriennali rispecchiano le finalità e gli obiettivi della Comunità nell'ambito delle organizzazioni internazionali di cui all'articolo 5, sfruttando le conoscenze e l'esperienza del programma in materia di sicurezza nucleare nelle pertinenti organizzazioni internazionali.

Emendamento    18

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  i piani d'azione, le misure individuali e le misure di sostegno per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;

(a)  le misure individuali e le misure di sostegno per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  spese destinate a garantire un'equa transizione per gli ex dipendenti e le comunità interessate dallo smantellamento di un sito nucleare.

Emendamento    20

Proposta di regolamento

Articolo 11 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2.  Tutte le forniture e i materiali finanziati ai sensi del presente regolamento possono avere origine nei paesi e alle rispettive condizioni specificate al paragrafo 1.

2.  Tutte le forniture e i materiali finanziati ai sensi del presente regolamento possono avere origine nei paesi e alle rispettive condizioni specificate al paragrafo 1 e all'articolo 11 bis.

Emendamento    21

Proposta di regolamento

Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 11 bis

 

Condizionalità e sospensione dell'assistenza

 

1.   L'assistenza dell'Unione a norma del presente regolamento è subordinata al rispetto, da parte del paese partner interessato, di quanto segue:

 

(a)    le pertinenti convenzioni internazionali nel quadro dell'AIEA;

 

(b)    la convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, adottata a Espoo, in Finlandia, il 25 gennaio 1991, e la convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad Aarhus, in Danimarca, il 25 giugno 1998, e le loro successive modifiche;

 

(c)  il trattato di non proliferazione delle armi nucleari e i relativi protocolli addizionali;

 

(d)  gli impegni sottoscritti nel quadro degli accordi di partenariato e di associazione con l'Unione;

 

(e)   gli impegni di attuazione dei test di resistenza e misure correlate.

 

2. Qualora le condizioni di cui al paragrafo 1 non vengano rispettate, l'assistenza finanziaria dell'Unione a norma del presente regolamento, e del [regolamento NDICI] o del [regolamento IPA III], se del caso, viene riconsiderata e può essere limitata o temporaneamente sospesa.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a)  numero di atti giuridici e normativi elaborati, presentati e/o riveduti;

(a)  atti giuridici e normativi elaborati, presentati e/o riveduti;

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b)  numero di studi di progettazione, validità concettuale o fattibilità per la realizzazione di infrastrutture in linea con i più elevati standard di sicurezza nucleare.

(b)  studi di progettazione, validità concettuale o fattibilità per la realizzazione di infrastrutture in linea con i più elevati standard di sicurezza nucleare.

Emendamento    24

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b bis)  attuazione di misure per il miglioramento della sicurezza nucleare e della gestione dei rifiuti radioattivi, sulla base delle più elevate norme di sicurezza, comprese le raccomandazioni formulate nella valutazione internazionale inter pares.

Emendamento    25

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(b ter)  la misura in cui l'opinione pubblica dei paesi partner è stata informata del programma.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento si applica conformemente alla decisione 2010/427/UE.

L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicura il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione, garantendone l'unità, la coerenza e l'efficacia, in particolare attraverso il presente regolamento. Il SEAE contribuisce al ciclo di programmazione e di gestione per il presente regolamento sulla base degli obiettivi politici di cui all'articolo 2.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo

Istituzione di uno strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom

Riferimenti

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Commissione competente per il merito

 

ITRE

 

 

 

 

Parere espresso da

Annuncio in Aula

AFET

5.7.2018

Relatore per parere

Nomina

Petras Auštrevičius

10.7.2018

Approvazione

21.11.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

51

4

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Michèle Alliot-Marie, Nikos Androulakis, Petras Auštrevičius, Bas Belder, Victor Boştinaru, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Lorenzo Cesa, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Michael Gahler, Iveta Grigule-Pēterse, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Arne Lietz, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, Tonino Picula, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Michel Reimon, Sofia Sakorafa, Jean-Luc Schaffhauser, Anders Sellström, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Miguel Urbán Crespo, Ivo Vajgl

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Doru-Claudian Frunzulică, Takis Hadjigeorgiou, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, David Martin, Gilles Pargneaux, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Marietje Schaake, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Željana Zovko

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

51

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iveta Grigule-Pēterse, Javier Nart, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Ivo Vajgl, Mirja Vehkaperä

ECR

Bas Belder, Charles Tannock, Eleni Theocharous

GUE/NGL

Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Sofia Sakorafa, Miguel Urbán Crespo

PPE

Michèle Alliot-Marie, Elmar Brok, Lorenzo Cesa, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Alojz Peterle, Julia Pitera, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Anders Sellström, Jaromír Štětina, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Nikos Androulakis, Victor Boştinaru, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Arne Lietz, Andrejs Mamikins, David Martin, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Gilles Pargneaux, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Michel Reimon, Alyn Smith, Jordi Solé

4

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

NI

James Carver, Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

1

0

ECR

Marek Jurek

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Istituzione di uno strumento europeo per la sicurezza nucleare volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom

Riferimenti

COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE)

Consultazione / Richiesta di approvazione

3.7.2018

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

AFET

5.7.2018

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

28.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Relatori

       Nomina

Vladimir Urutchev

5.9.2018

 

 

 

Esame in commissione

5.11.2018

21.11.2018

 

 

Approvazione

3.12.2018

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Renate Sommer

Deposito

10.12.2018

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

41

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Renate Sommer, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti

Ultimo aggiornamento: 4 gennaio 2019
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