Proposta di risoluzione - B8-0735/2016Proposta di risoluzione
B8-0735/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulle sostanze che alterano il sistema endocrino: situazione in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2015

1.6.2016 - (2016/2747(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Anja Hazekamp, Kateřina Konečná, Lynn Boylan, Stefan Eck, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Dimitrios Papadimoulis, Fabio De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari a nome del gruppo GUE/NGL

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0733/2016

Procedura : 2016/2747(RSP)
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B8-0735/2016
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B8-0735/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sulle sostanze che alterano il sistema endocrino: situazione in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2015

(2016/2747(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi[1],

–  vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (Terza Sezione del Tribunale) del 16 dicembre 2015 nella causa T-521/14 Svezia/Commissione, sul "ricorso per carenza – Definizione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino – Mancata adozione di atti delegati da parte della Commissione – Obbligo di agire",

–  visto l'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli articoli 265 e 266 TFUE,

–  visti l'articolo 17, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 234 TFUE,

–  vista la lettera in data 22 marzo 2016 del Presidente Jean-Claude Juncker al Presidente del Parlamento europeo ((2016)1416502)),

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, secondo l'articolo 1 del regolamento (UE) n. 528/2012, quest'ultimo ha lo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno attraverso l'armonizzazione delle norme relative alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, garantendo al contempo un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell'ambiente;

B.  considerando che le disposizioni del regolamento in parola si fondano sul principio di precauzione, nell'ottica di tutelare la salute umana, la salute animale e l'ambiente, con particolare attenzione per i gruppi vulnerabili;

C.  considerando che il processo teso a migliorare il funzionamento del mercato interno e il riconoscimento reciproco dei biocidi è progredito senza difficoltà;

D.  considerando che, per salvaguardare la tutela della salute umana e animale e dell'ambiente, a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 la Commissione avrebbe dovuto adottare, entro il 13 dicembre 2013, atti delegati riguardo alla definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino di principi attivi e biocidi, nell'ottica di vietare le sostanze nocive;

E.  considerando che già il 28 marzo 2013 il comitato consultivo di esperti sulle sostanze che alterano il sistema endocrino, istituito dalla Commissione e coordinato dal Centro comune di ricerca (JRC), ha adottato una relazione sulle questioni scientifiche chiave utili all'identificazione e alla caratterizzazione delle sostanze che alterano il sistema endocrino;

F.  considerando che il 3 marzo 2014 le autorità svedesi hanno invitato la Commissione ad agire, conformemente all'articolo 265 TFUE, e ad adottare gli atti delegati in questione;

G.  considerando che la Commissione non ha adottato gli atti delegati di cui sopra, né prima né dopo il 13 dicembre 2013;

H.  considerando che la Corte di giustizia ha stabilito, con sentenza del 16 dicembre 2015 nella causa T-521/14, che alla Commissione incombeva l'obbligo chiaro, preciso e incondizionato di adottare atti delegati riguardo alla definizione dei summenzionati criteri scientifici entro il 13 dicembre 2013, indipendentemente da una valutazione d'impatto;

I.  considerando che la Corte di giustizia ha chiarito in modo inequivocabile al paragrafo 74 della sentenza che nessuna disposizione del regolamento (UE) n. 528/2012 prescrive una valutazione d'impatto dei criteri scientifici basati sul rischio, respingendo pertanto una specifica argomentazione giuridica fornita dalla Commissione per giustificare il ritardo nell'adozione dei criteri;

J.  considerando che, durante la seduta plenaria del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016, la Commissione, rappresentata dal commissario per la salute e la sicurezza alimentare Vytenis Povilas Andriukaitis, ha dichiarato che la valutazione d'impatto costituisce uno strumento utile e perfino essenziale per orientare la sua futura decisione sui criteri; che la Commissione intende presentare, in primo luogo, un regolamento di esecuzione contenente i criteri che saranno applicati alle sostanze chimiche oggetto del regolamento sui prodotti fitosanitari e della cosiddetta procedura PRAC, e, in secondo luogo, un atto delegato contenente i criteri applicabili in virtù del regolamento sui biocidi;

K.  considerando che il Presidente Jean-Claude Juncker ha confermato, nella lettera in data 22 marzo 2016 al Presidente Martin Schulz, l'intenzione della Commissione di chiedere innanzitutto il parere del comitato per il controllo normativo in merito alla valutazione d'impatto, sebbene la Corte di giustizia abbia statuito che nessuna disposizione del regolamento (UE) n. 528/2012 prescrive una valutazione d'impatto dei criteri scientifici basati sul rischio;

L.  considerando che, soltanto nel caso in cui predetta valutazione d'impatto verrà resa nota assieme ai criteri scientifici tuttora da presentare, sarà possibile valutare l'entità dell'influenza esercitata dalla valutazione d'impatto sui criteri;

M.  considerando che tali dichiarazioni e l'attuale inerzia della Commissione sono la conferma di una continua, costante e reiterata violazione del regolamento (UE) n. 528/2012 e della sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2015 nella causa T-521/14;

1.  deplora che la Commissione non abbia assolto il proprio obbligo di adottare atti delegati sancito dal regolamento (UE) n. 528/2012;

2.  ricorda che le sostanze che alterano il sistema endocrino sono in gran parte responsabili di disturbi neurocomportamentali, tumore al seno, tumore dell'endometrio, tumore alle ovaie, tumore alla prostata, tumore ai testicoli, tumore alla tiroide, esiti avversi della gravidanza, malformazioni genitali, obesità e diabete di tipo 2;

3.  rammenta che la Commissione aveva l'obbligo di definire criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino; sottolinea che, secondo gli orientamenti per legiferare meglio, il ruolo delle valutazioni d'impatto è quello di raccogliere prove per valutare se sia giustificata un'azione legislativa o non legislativa futura dell'Unione e in che modo questa possa essere sviluppata al meglio per conseguire gli obiettivi strategici auspicati;

4.  ritiene che le opzioni strategiche identificate per mezzo delle valutazioni d'impatto non dovrebbero in ogni caso influire sulla definizione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino o dell'impatto di talune sostanze sulla salute;

5.  esprime profonda preoccupazione per le informazioni trapelate dal Pesticides Action Network (PAN) Europe, secondo cui l'adozione dell'atto delegato che definisce i criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino di principi attivi e biocidi è stata accantonata a seguito di pressioni esercitate da funzionari statunitensi responsabili degli scambi commerciali nel quadro del partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP);

6.  giudica deplorevole che la Commissione abbia ignorato l'invito delle autorità svedesi, del febbraio 2014, ad adottare gli atti delegati entro due mesi;

7.  ribadisce che la Corte di giustizia ha stabilito che la Commissione dovrebbe separare qualsiasi interesse economico dal suo obbligo di definire i criteri per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino di principi attivi e biocidi;

8.  reputa inaccettabile che, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia del dicembre 2015, la Commissione non abbia adottato gli atti delegati concernenti la definizione di criteri specifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino di principi attivi e biocidi;

9.  ricorda che il Regno di Svezia, nella sua causa contro la Commissione, è stato sostenuto dal Regno di Danimarca, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica di Finlandia e dal Parlamento europeo;

10.  sottolinea che i criteri per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino di principi attivi e biocidi dovrebbero essere stabiliti in maniera immediata e incondizionata e dovrebbero basarsi sull'approccio precauzionale e su prove scientifiche indipendenti;

11.  sottolinea che è deprecabile che la Commissione non abbia adempiuto agli obblighi che le incombono in forza del regolamento (UE) n. 528/2012, non abbia tenuto conto della sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2015 nella causa T-521/14 e, di conseguenza, non abbia scrupolosamente tutelato la salute pubblica, la salute animale e l'ambiente;

12.  ricorda che l'articolo 83, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 prevede che la delega di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio; sottolinea che una decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata;

13.  rammenta che, finché non esisteranno criteri armonizzati, gli Stati membri possono adottare criteri nazionali e vietare le sostanze nocive di propria iniziativa;

14.  sottolinea che gli effetti di una possibile nuova azione legale nei confronti della Commissione saranno limitati, in quanto l'eventuale sentenza potrebbe soltanto ribadire che l'inerzia della Commissione è illegittima;

15.  riconosce che, allo stato attuale, solo un'azione politica del Parlamento europeo e degli Stati membri consentirebbe di proteggere la salute umana e animale e l'ambiente, come prescrive il regolamento (UE) n. 528/2012;

16.  ricorda che il Parlamento ha il diritto di reagire in maniera efficace alla posizione della Commissione nel quadro del controllo politico che esercita su quest'ultima a norma dell'articolo 14 del TUE; osserva che tale controllo politico potrebbe tradursi in una mozione di censura nei confronti della Commissione per violazione della legislazione dell'Unione;

17.  rileva che tale controllo politico può includere la possibilità di revocare la delega di potere alla Commissione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 per quanto riguarda la determinazione di criteri per gli interferenti endocrini;

18.  incoraggia nel contempo gli Stati membri ad adottare i propri criteri nonché le misure rigorose che sono necessarie per proteggere la salute umana e animale e l'ambiente in maniera indipendente, dato che la Commissione si rifiuta di adempiere a tale compito;

19.  invita la Commissione a non interferire con le misure adottate a livello nazionale per proteggere la salute pubblica, la salute animale e l'ambiente; invita la Commissione, in tale contesto, a non avviare alcuna indagine o procedura d'infrazione, come ha fatto nel caso della Francia in relazione al bisfenolo A;

20.  dichiara che, a tale riguardo, il Parlamento europeo non accetterà ulteriori ritardi od omissioni da parte della Commissione;

21.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.