Proposta di risoluzione - B8-0734/2016Proposta di risoluzione
B8-0734/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulle sostanze che alterano il sistema endocrino: situazione in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2015

1.6.2016 - (2016/2747(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Sylvie Goddyn a nome del gruppo ENF

Procedura : 2016/2747(RSP)
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B8-0734/2016
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B8-0734/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sulle sostanze che alterano il sistema endocrino: situazione in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2015

(2016/2747(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi[1],

–  visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE[2],

–  visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE[3],

–  vista la sentenza del Tribunale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 dicembre 2015 nella causa T-521/14, Regno di Svezia/Commissione europea[4], nell'ambito della quale il Regno di Svezia, sostenuto, tra gli altri, dal Parlamento europeo, ha avviato una procedura nei confronti della Commissione per mancata adozione degli atti delegati che stabiliscano criteri scientifici specifici per determinare le proprietà che alterano il sistema endocrino,

–  visto l'articolo 36 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 168 TFUE,

–  visti l'articolo 17, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 234 TFUE,

–  vista la lettera in data 22 marzo 2016 inviata dal Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker al Presidente del Parlamento europeo ((2016)1416502),

–  vista la proposta della Commissione del novembre 2015 concernente una nuova misura sul bisfenolo A (BPA) nei materiali a contatto con gli alimenti[5],

–  vista la dichiarazione della Commissione in data 25 maggio 2016 sulle sostanze che alterano il sistema endocrino: situazione in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2015,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il regolamento (UE) n. 528/2012 si basa sul principio precauzionale ed è volto a garantire che la produzione e la messa a disposizione sul mercato di principi attivi e biocidi non comportino effetti nocivi sulla salute dell'uomo o degli animali o effetti inaccettabili sull'ambiente;

B.  considerando che, in base al regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione era tenuta ad adottare, entro il 13 dicembre 2013, atti delegati riguardo alla definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino dei principi attivi e dei biocidi;

C.  considerando che la Commissione non ha adottato tali atti delegati, né prima né dopo il 13 dicembre 2013;

D.  considerando che il Tribunale, nella sentenza del 16 dicembre 2015, ha stabilito che la Commissione aveva l'obbligo chiaro, preciso e incondizionato di adottare entro il 13 dicembre 2013 atti delegati che definissero detti criteri scientifici;

E.  considerando che il Tribunale ha respinto una specifica argomentazione giuridica avanzata dalla Commissione per giustificare la sua inazione e, al punto 74 della sentenza, ha stabilito inequivocabilmente che nessuna disposizione del regolamento (UE) n. 528/2012 richiede una valutazione d'impatto dei criteri scientifici basati sul rischio;

F.  considerando che, nella seduta del Parlamento del 2 febbraio 2016, la Commissione, rappresentata dal commissario alla salute e alla sicurezza alimentare, Vytenis Povilas Andriukaitis, ha comunicato che una valutazione d'impatto "funge da strumento utile, se non essenziale, per orientare la sua futura decisione in merito ai criteri" e, inoltre, che la Commissione intendeva presentare "in primo luogo, un regolamento di attuazione contenente i criteri che saranno applicati alle sostanze chimiche rientranti nel regolamento concernente i pesticidi e nel quadro della cosiddetta procedura PRAC" e "in secondo luogo, un atto delegato contenente i criteri applicabili nel quadro del regolamento sui biocidi";

G.  considerando che il Presidente Juncker ha confermato, nella lettera precitata del 22 marzo 2016 al Presidente del Parlamento europeo, l'intenzione della Commissione di chiedere in prima istanza il parere del comitato per il controllo normativo in merito alla valutazione d'impatto, pur avendo il Tribunale statuito che nessuna disposizione del regolamento (UE) n. 528/2012 richiede una valutazione d'impatto dei criteri scientifici basati sui rischi;

H.  considerando che tali dichiarazioni sono una conferma di una violazione continua, costante e reiterata del regolamento (UE) n. 528/2012 e della sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2015;

I.  considerando che l'articolo 266, primo comma TFUE sancisce che "l'istituzione, l'organo o l'organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta";

J.  considerando, pertanto, che questa ripetuta inadempienza rappresenta una chiara violazione dei trattati;

K.  considerando che il regolamento (CE) n. 1935/2004 si basa sul principio che i materiali o gli oggetti destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari devono essere sufficientemente inerti da escludere il trasferimento di sostanze ai prodotti alimentari in quantità tali da mettere in pericolo la salute umana o da comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche;

L.  considerando che l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1935/2004 prevede che, se uno Stato membro, in seguito a nuove informazioni o ad una nuova valutazione delle informazioni esistenti, ha motivazioni circostanziate per concludere che l'impiego di un materiale od oggetto presenti un pericolo per la salute pubblica può temporaneamente sospendere o sottoporre a restrizioni l'applicazione di specifiche disposizioni UE, come quelle relative alle materie plastiche; che, in base alle stesse disposizioni, la Commissione ha quindi l'obbligo di decidere se tali misure siano necessarie, se del caso dopo aver ottenuto il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA), e di intervenire per adottarle o rifiutarle;

M.  considerando che, nel quadro di queste misure di salvaguardia, vari Stati membri hanno introdotto divieti nazionali sull'utilizzo di interferenti endocrini sospetti in materiali plastici che vengono a contatto con alimenti nonché in altri materiali come i rivestimenti; che la Danimarca e il Belgio hanno introdotto divieti nazionali sull'utilizzo del BPA nei materiali a contatto con gli alimenti destinati ai neonati e ai bimbi in tenera età, così come la Svezia solo per quanto riguarda i rivestimenti e le vernici per i materiali a contatto con gli alimenti per i neonati e i bimbi in tenera età e la Francia per quanto riguarda tutti gli imballaggi, i contenitori e gli utensili alimentari;

N.  considerando che l'obbligo giuridico della Commissione di agire si applica agli Stati membri che hanno invocato motivi di ricorrere all'articolo 18, vale a dire la Francia, la Danimarca e il Belgio; che tali Stati membri, come pure la Svezia, hanno notificato le loro misure in quanto interessano materiali per i quali non esistono disposizioni specifiche e armonizzate a livello UE, come richiesto dalla "procedura di notifica 2015/1535";

O.  considerando che il regolamento (CE) n. 1907/2006 si basa sul principio della garanzia di un elevato livello di tutela della salute dell'uomo e di protezione dell'ambiente;

1.  evidenzia che la Commissione non ha garantito un elevato livello di tutela della salute dell'uomo e di protezione dell'ambiente;

2.  ricorda che la Commissione non ha rispettato il suo obbligo di adottare atti delegati come richiesto dal regolamento (UE) n. 528/2012;

3.  ricorda che l'obbligo della Commissione consisteva nel definire criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino dei principi attivi e dei biocidi, mentre, in base agli orientamenti in materia di "Legiferare meglio" della Commissione del 19 maggio 2015, il ruolo delle valutazioni d'impatto consiste nel raccogliere prove per valutare se il futuro intervento legislativo o non legislativo dell'Unione sia giustificato e le modalità in cui tale intervento può essere meglio concepito per conseguire gli obiettivi strategici auspicati;

4.  ritiene inaccettabile che, anche dopo la condanna del Tribunale nella sentenza del 16 dicembre 2015, la Commissione abbia omesso di proporre atti delegati che definiscano criteri scientifici specifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino dei principi attivi e dei biocidi;

5.  denuncia come spuri e vacui i tentativi della Commissione di ritardare il proprio intervento e il suo tentativo di giustificare l'esigenza di adottare una valutazione d'impatto non richiesta dalla legislazione quando è già di dominio pubblico che essa subisce le pressioni delle lobby industriali, dell'OMC e degli Stati Uniti d'America a non pubblicare criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino;

6.  evidenza un'ulteriore violazione dei trattati da parte della Commissione, nella misura in cui non ha adottato tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del Tribunale;

7.  invita la Commissione a consentire agli Stati membri di decidere il divieto di utilizzo e importazione di prodotti che a loro parere alterano il sistema endocrino;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.