RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

6.6.2016 - (COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)) - ***I

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Jussi Halla-aho


Procedura : 2015/0306(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0201/2016
Testi presentati :
A8-0201/2016
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0668),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0405/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0201/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni d'ingresso, di soggiorno o di residenza negli Stati membri, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare del principio di non respingimento, e conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE9, costituisce una parte essenziale dell'impegno generale volto a garantire la credibilità e il buon funzionamento delle politiche dell'Unione in materia di migrazione e a ridurre e scoraggiare la migrazione irregolare.

(1)  Il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni per entrare o soggiornare nel territorio dell'Unione, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare del principio di non respingimento, e conformemente alle disposizioni della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9, costituisce una parte essenziale dell'impegno generale volto a garantire la credibilità e il buon ed efficace funzionamento delle politiche dell'Unione in materia di migrazione e a ridurre e scoraggiare la migrazione irregolare.

___________________

___________________

9. Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

9 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Emendamento     2

Proposta di regolamento

Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 bis)  Il presente regolamento tiene conto della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, della convenzione sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e del relativo protocollo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e dell'articolo 10 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'"interesse superiore del minore."

Emendamento     3

Proposta di regolamento

Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 ter)  Risulta indispensabile tenere in conto il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 e i relativi protocolli.

Emendamento     4

Proposta di regolamento

Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quater)  Risulta indispensabile tenere in conto la convenzione delle Nazioni Unite sullo status degli apolidi del 28 settembre 1954.

Emendamento     5

Proposta di regolamento

Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(1 quinquies)  Risulta indispensabile tenere in conto la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Emendamento     6

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2)  Le autorità nazionali degli Stati membri sperimentano difficoltà nel rimpatriare i cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente che non possiedono documenti di viaggio validi.

(2)  Dal momento che taluni cittadini di paesi terzi che risiedono irregolarmente nel territorio dell'Unione non possiedono documenti di viaggio validi, le autorità nazionali degli Stati membri sperimentano gravi difficoltà nel rimpatriarli in modo lecito e sicuro nel proprio paese di rimpatrio.

Emendamento     7

Proposta di regolamento

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis)  Malgrado il fatto che la raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 19941bis prevedesse un documento di viaggio standard, il protrarsi della mancanza di un documento di viaggio armonizzato per il rimpatrio attraverso l'Unione è stato indicato come uno dei fattori che contribuiscono ai bassi tassi di riconoscimento dei documenti di viaggio per il rimpatrio negli accordi di riammissione dell'Unione con i paesi terzi e del documento in generale da parte di paesi terzi. Questi bassi tassi di riconoscimento sono spesso altresì dovuti alla varietà dei formati, degli standard e delle caratteristiche di sicurezza dei documenti di viaggio esistenti per il rimpatrio.

 

_________________

 

1 bis Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.6.1996, pag. 18).

Emendamento     8

Proposta di regolamento

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3)  Migliorare la cooperazione in materia di rimpatrio e di riammissione con i principali paesi di origine e di transito dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è essenziale per aumentare i tassi di rimpatrio, che sono insoddisfacenti.

(3)  Migliorare la cooperazione, compresa la cooperazione rafforzata, in materia di rimpatrio e di riammissione con i principali paesi di origine e di transito dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio dell'Unione è illegale è essenziale per aumentare i tassi di rimpatrio, che sono insoddisfacenti. Ciò comprende un documento di viaggio europeo perfezionato per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi.

Emendamento    9

Proposta di regolamento

Considerando 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

(4)  L'attuale documento di viaggio standard per l'allontanamento dei cittadini di paesi terzi, istituito dalla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994, non è ampiamente accettato dalle autorità dei paesi terzi, fra l'altro a causa dell'inadeguatezza dei suoi standard di sicurezza.

(4)  L'attuale documento di viaggio standard per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, istituito dalla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 19941, non è ampiamente accettato dalle autorità dei paesi terzi per varie ragioni tra cui la mancanza di standard armonizzati e adeguati di sicurezza e di caratteristiche tecniche comuni, comprese la garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, nonché la divergenza dei formati e degli obblighi in materia di informazioni di ciascun singolo Stato membro e del numero di lingue in cui i moduli sono forniti.

____________________

____________________

1 Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.6.1996, pag. 18).

1 Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.6.1996, pag. 18).

Emendamento    10

Proposta di regolamento

Considerando 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

(5)  Occorre pertanto promuovere l'accettazione, da parte dei paesi terzi, di un lasciapassare europeo per il rimpatrio migliorato, quale documento di riferimento ai fini del rimpatrio.

(5)  Occorre pertanto promuovere l'accettazione, da parte dei paesi terzi, di un lasciapassare europeo per il rimpatrio migliorato e armonizzato, quale documento ai fini del rimpatrio.

Emendamento     11

Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6)  È opportuno istituire un documento di viaggio europeo più sicuro per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, al fine di agevolare il rimpatrio e la riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; le sue caratteristiche di sicurezza rafforzate dovrebbero facilitarne il riconoscimento da parte dei paesi terzi. Tale documento dovrebbe contribuire all'esecuzione dei rimpatri nel quadro di accordi di riammissione o altri accordi con i paesi terzi, nonché nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio non coperta da accordi formali.

(6)  È opportuno istituire un documento di viaggio europeo più sicuro e armonizzato per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi per contribuire ad agevolare il rimpatrio e la riammissione dei cittadini di paesi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione; le sue caratteristiche di sicurezza e tecniche rafforzate dovrebbero facilitarne il riconoscimento da parte dei paesi terzi. Tale documento dovrebbe contribuire all'esecuzione dei rimpatri nel quadro di accordi di riammissione conclusi dall'Unione o dagli Stati membri con paesi terzi o altri accordi conclusi dall'Unione con paesi terzi, nonché nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio non coperta da accordi formali.

Emendamento    12

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 bis)  La riammissione dei propri cittadini costituisce un obbligo a norma del diritto internazionale consuetudinario a cui tutti gli Stati devono attenersi. Per quanto riguarda gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), tale obbligo è ulteriormente previsto all'articolo 13 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 20001bis, che impegna tutti gli Stati firmatari a riammettere i propri cittadini senza ulteriori formalità.

 

___________________

 

1 bis GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

Emendamento     13

Proposta di regolamento

Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(6 ter)  La negoziazione di nuovi accordi di riammissione dell'Unione, che dovrebbero prevalere sugli accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi, garantirebbe una più efficace attuazione del presente regolamento, nel quadro di una politica di rimpatrio più coerente.

Emendamento    14

Proposta di regolamento

Considerando 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

(7)  Gli accordi di riammissione conclusi dall'Unione con i paesi terzi dovrebbero prevedere il riconoscimento del documento di viaggio europeo per il rimpatrio. Gli Stati membri dovrebbero cercare di ottenere il riconoscimento del documento di viaggio europeo per il rimpatrio negli accordi bilaterali e in altre intese, nonché nell'ambito della cooperazione in materia di rimpatrio con i paesi terzi non coperta da accordi formali.

(7)  Gli accordi di riammissione conclusi dall'Unione con i paesi terzi dovrebbero comprendere nei loro termini il documento di viaggio europeo per il rimpatrio. Gli Stati membri dovrebbero cercare di ottenere la garanzia del riconoscimento del documento di viaggio europeo per il rimpatrio negli accordi bilaterali e in altre intese legali concluse con paesi terzi non coperti da accordi formali.

Emendamento     15

Proposta di regolamento

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis)  Se paesi terzi che concludono accordi di riammissione, con l'Unione o con gli Stati membri, rifiutano di riconoscere legalmente il documento di viaggio europea per il rimpatrio, dovrebbe essere fornita una spiegazione formale per tale rifiuto.

Emendamento     16

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8)  Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dovrebbe contribuire a ridurre gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle amministrazioni degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi i servizi consolari, nonché la durata delle procedure amministrative necessarie per provvedere al rimpatrio e alla riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

(8)  Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dovrebbe contribuire a ridurre gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle amministrazioni degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi i servizi consolari, nonché, fatti salvi i diritti fondamentali dei rimpatriandi, compreso il diritto di asilo, la protezione in caso di allontanamento, espulsione e estradizione e il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo, la durata delle procedure amministrative necessarie per provvedere al rimpatrio e alla riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Motivazione

Il regolamento si applica fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo di cui all'articolo 47 della Carta; il diritto d'asilo di cui all'articolo 18 della Carta e alla protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione di cui all'articolo 19 della Carta.

Emendamento     17

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9)  È opportuno che il presente regolamento si limiti ad armonizzare il formato e le specifiche tecniche di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio e non armonizzi invece le norme sul rilascio di tale documento.

(9)  È opportuno che il presente regolamento si limiti ad armonizzare il formato e le specifiche di sicurezza e tecniche di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio, in particolare per quanto riguarda le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, e non specifichi i requisiti legali dell'armonizzazione delle norme sul rilascio di tale documento, né i meriti di tale armonizzazione.

Emendamento     18

Proposta di regolamento

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis)  È opportuno che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per garantire l'uso sistematico del documento di viaggio europeo per il rimpatrio onde garantire un rimpatrio efficace degli immigrati che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione in conformità della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e nel pieno rispetto del diritto dell'Unione. Per migliorare l'efficacia del documento di viaggio europeo per il rimpatrio, questo dovrebbe essere rilasciato senza indugio.

Emendamento    19

Proposta di regolamento

Considerando 9 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 ter)  L'adozione di un approccio comune per quanto riguarda il formato e il riconoscimento dei documenti di viaggio per il rimpatrio intende accrescere la cooperazione in materia di rimpatri e riammissioni in generale e gli Stati membri, la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero fare della riammissione una priorità nell'ambito di tutti i contatti pertinenti a livello politico con i paesi di origine dei migranti irregolari onde inviare un messaggio coerente a tali paesi. Tale cooperazione con i paesi di origine dovrebbe altresì incentrarsi sull'identificazione dei migranti irregolari e sul rilascio di documenti di viaggio. In tale contesto è essenziale e dovrebbe essere privilegiata la collaborazione con le rappresentanze diplomatiche dei paesi di origine.

Emendamento     20

Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11)  È opportuno che il contenuto e le specifiche tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio siano armonizzati per garantire elevati standard tecnici e di sicurezza, specialmente per quanto riguarda le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Il documento dovrebbe recare caratteristiche di sicurezza riconoscibili. Esistono già prescrizioni tecniche e caratteristiche di sicurezza elevate, fissate in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 333/200211 del Consiglio, che dovrebbero pertanto essere applicate al documento di viaggio europeo per il rimpatrio.

(11)  È opportuno che il contenuto e le specifiche tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio siano armonizzati per garantire elevati standard tecnici e di sicurezza, specialmente per quanto riguarda le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Il documento dovrebbe recare caratteristiche di sicurezza riconoscibili. I requisiti che ottemperano a prescrizioni tecniche e caratteristiche di sicurezza elevate già esistono e sono fissati in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 333/200211 del Consiglio, dovrebbero pertanto essere applicati al documento di viaggio europeo per il rimpatrio.

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_________________

11 Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4).

11 Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4).

Emendamento     21

Proposta di regolamento

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis)  Gli Stati membri dovrebbero conservare sistematicamente traccia del rilascio di documenti di viaggio europei destinati al rimpatrio al fine di poter procedere facilmente, tra loro e con la agenzie dell'Unione incaricate della politica migratoria, allo scambio di informazioni sulle decisioni di rimpatrio.

Emendamento    22

Proposta di regolamento

Considerando 12

 

Testo della Commissione

Emendamento

(12)  Per modificare o integrare alcuni elementi non essenziali del modello di documento di viaggio europeo per il rimpatrio, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

(12)  Per modificare o integrare alcuni elementi non essenziali del modello di documento di viaggio europeo per il rimpatrio, e per agevolare la cooperazione tra agenzie dell'Unione nell'ambito della migrazione al fine di fornire documenti di viaggio dell'Unione, rilasciare documenti e migliorare la cooperazione consolare con i paesi terzi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, tra il personale delle autorità competenti degli Stati membri e le agenzie dell'Unione responsabili per le politiche migratorie e che tali consultazioni siano condotte nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, per garantire pari partecipazione nella preparazione di atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione che si occupano della preparazione di atti delegati.

 

___________________

 

1 bis GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento    23

Proposta di regolamento

Considerando 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

(14)  Per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE12.

(14)  Per quanto riguarda il trattamento di dati personali nell'ambito del presente regolamento, le autorità competenti svolgono i loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio1bis e delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio1ter.

__________________

 

12 Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).

 

 

1bis Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

 

1ter Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Emendamento     24

Proposta di regolamento

Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(14 bis)  Occorre procedere in tempo utile alla valutazione dell'impatto del presente regolamento sull'attuazione effettiva delle decisioni di rimpatrio. A tal fine la Commissione dovrebbe tenere in conto tutte le decisioni di rimpatrio a prescindere dal contesto in cui sono effettuate.

Emendamento     25

Proposta di regolamento

Considerando 23

Testo della Commissione

Emendamento

(23)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la protezione in caso di allontanamento, di espulsione o di estradizione di cui all'articolo 19 della Carta.

(23)  Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), in particolare la dignità umana prevista all'articolo 1 della Carta e la protezione in caso di allontanamento, di espulsione o di estradizione di cui all'articolo 19 della Carta. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo di cui all'articolo 47 della Carta e il diritto di asilo di cui all'articolo 18 della Carta.

Emendamento    26

Proposta di regolamento

Articolo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce il formato e le specifiche tecniche di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi.

Il presente regolamento stabilisce il formato comune e le specifiche tecniche e di sicurezza di un documento di viaggio europeo armonizzato per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione.

Emendamento     27

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(3 bis)  Per "accordi di riammissione dell'Unione" si intendono gli accordi che si basano su obblighi reciproci e sono stipulati tra l'Unione e paesi terzi per facilitare il rimpatrio di persone che risiedono irregolarmente sul territorio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, del TFUE.

Emendamento    28

Proposta di regolamento

Articolo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Il formato del documento di viaggio europeo per il rimpatrio corrisponde al modello che figura in allegato. Il documento contiene le seguenti informazioni sul cittadino di paese terzo:

1.  Il formato del documento di viaggio europeo per il rimpatrio corrisponde al modello che figura in allegato. Il documento contiene le seguenti informazioni sul cittadino di paese terzo che soggiorna irregolarmente sul territorio dell'Unione;

a)  nome, cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, segni distintivi e, se noto, indirizzo nel paese terzo di rimpatrio del cittadino di paese terzo;

a)  nome, cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, segni distintivi e, se noto, indirizzo nel paese terzo di rimpatrio del cittadino di paese terzo;

b)  una fotografia;

b)   una fotografia per passaporto;

c)  autorità emittente, data di rilascio e periodo di validità.

c)  autorità emittente, data di rilascio e periodo di validità.

2.  Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio è redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che emette la decisione di rimpatrio e, se opportuno, è tradotto in inglese e francese.

2.   Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio è redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che emette la decisione di rimpatrio ed è tradotto in inglese e francese e, se possibile, in una lingua ufficiale del paese terzo di rimpatrio.

3.  Il documento è valido per un viaggio di sola andata nel paese terzo di rimpatrio.

3.  Il documento è valido per un viaggio di sola andata che termina con l'arrivo del rimpatriando nel paese terzo di rimpatrio.

4.  Se necessario, al documento di viaggio europeo per il rimpatrio possono essere allegati documenti aggiuntivi necessari per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi.

4.  Se necessario, possibile, pertinente e al fine di agevolare la riammissione di un cittadino di un paese terzo che soggiorna irregolarmente nel territorio dell'Unione, possono essere allegati documenti aggiuntivi al documento di viaggio europeo per il rimpatrio, a condizione che non mettano in pericolo la vita privata, la libertà o le proprietà del rimpatriando e rispettino le garanzie in materia di protezione dei dati di cui al regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nel caso di rimpatri forzati, una dichiarazione di idoneità a viaggiare, a seguito di un esame medico effettuato prima dell'allontanamento, viene allegata al documento di viaggio europeo per il rimpatrio.

5.  La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati a norma dell'articolo 6 per modificare il formato del documento di viaggio europeo per il rimpatrio.

5.  La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati a norma dell'articolo 6 per modificare elementi non essenziali relativi al formato del documento di viaggio europeo per il rimpatrio di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

Emendamento     29

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1.  Le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio sono stabilite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n 333/2002 del Consiglio.

1.  Le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio aggiornano quelle già stabilite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n 333/2002 del Consiglio al fine di includere elementi digitali che possano garantire la sicurezza del documento rilasciato.

Emendamento     30

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

Emendamento

Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio è rilasciato gratuitamente ai cittadini di paesi terzi.

Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio è rilasciato gratuitamente ai cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare.

Emendamento     31

Proposta di regolamento

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

Articolo 7 bis

 

Riesame

 

1.  La Commissione procede a un riesame del presente regolamento entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore al fine di valutare, nel dettaglio, il suo impatto sull'efficace attuazione delle decisioni di rimpatrio e la necessità di modificare talune caratteristiche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio.

 

2.  Tale valutazione tiene conto dei rimpatri effettuati nel quadro di accordi di riammissione dell'Unione, di accordi bilaterali di riammissione o di altri accordi conclusi con i paesi terzi, nonché nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio non rientranti in accordi formali.

 

3.  Ai fini di tale riesame, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le pertinenti informazioni e statistiche relative al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio e all'esecuzione delle decisioni di rimpatrio, al tasso di riconoscimento del documento in ciascun paese terzo e al numero di persone alle quali è stato rilasciato più di un documento di viaggio ai fini del rimpatrio.

 

4.  La Commissione presenta i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento.

Emendamento    32

Proposta di regolamento

Articolo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

MOTIVAZIONE

Il rimpatrio di coloro che non rispondono ai requisiti per beneficiare della protezione internazionale all'interno dell'UE deve costituire una priorità per l'Unione. Incrementare il tasso di rimpatrio dei migranti irregolari è essenziale per l'integrità del sistema di asilo dell'UE, per la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi e per mantenere la fiducia dei cittadini europei. È necessario giungere a una soluzione a lungo termine per stabilizzare l'attuale crisi dei migranti, allentare la pressione sugli Stati membri e le agenzie unionali e incrementare la capacità e le risorse dell'UE.

L'Unione europea non può continuare ad accontentarsi del tasso di rimpatrio al momento registrato tra le fila dei richiedenti asilo respinti. È necessario procedere a una revisione sostanziale del formato e dell'attuazione del documento di viaggio standard dell'UE al fine di incrementarne il riconoscimento da parte dei paesi terzi e rivelarsi efficace. Armonizzando il formato del documento di viaggio, gli Stati membri ridurranno la burocrazia, le divergenze, i costi e i tempi di attesa, nella speranza che tale documento venga maggiormente riconosciuto dai paesi terzi.

Al momento molti paesi terzi non sono disposti ad accettare i documenti di rimpatrio rilasciati dagli Stati membri dell'UE a causa della loro scarsa qualità. L'UE deve garantire standard tecnologici e di sicurezza più elevati, in particolare per quanto riguarda la tutela dal rischio di contraffazione e falsificazione. Pertanto, il relatore propone di stabilire un requisito tecnico per la foto prevista sul documento, migliorando complessivamente gli elementi di sicurezza dei documenti di viaggio e fornendo la traduzione degli stessi sia nelle lingue dell'UE che nella lingua del paese terzo pertinente al fine di velocizzare il processo.

Il relatore suggerisce altresì una revisione e un'analisi periodiche e approfondite dello stato di funzionamento del documento di viaggio, tra cui il tasso di riconoscimento dello stesso da parte di ciascun paese terzo nonché una valutazione degli eventuali miglioramenti che occorre apportare. Tale processo deve avvenire periodicamente in ragione della crisi migratoria in corso nell'UE. Non è ammissibile che si affrontino i problemi legati agli strumenti destinati a settori quali l'asilo e la migrazione solo dopo avere permesso per anni il loro fallimento.

È cruciale garantire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto concerne l'emissione di documenti di viaggio e i soggetti che risultano cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare e che non possiedono alcun documento di viaggio valido, al fine di incrementare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo in tutta l'UE ed evitare movimenti secondari da parte dei richiedenti asilo respinti. Pertanto, il relatore suggerisce di inserire nel sistema EURODAC e nel Sistema d'informazione Schengen copie dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

Il relatore prende atto dell'esigenza di promuovere il documento di viaggio attraverso il lavoro di altre agenzie dell'UE, le attività del Servizio per l'azione esterna e qualsivoglia sviluppo futuro delle agenzie Frontex ed EASO. Il relatore sottolinea che, affinché il documento di viaggio sia ampiamente riconosciuto e maggiormente efficace, occorre che esso si iscriva in un'azione decisiva dell'UE volta a ottenere accordi di riammissione più incisivi ed efficaci con i paesi terzi. Il riconoscimento del documento dovrebbe essere un requisito di tutti i futuri accordi dell'UE in materia di riammissione e cooperazione.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in situazione di illegalità

Riferimenti

COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)

Presentazione della proposta al PE

15.12.2015

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

1.2.2016

 

 

 

Commissioni competenti per parere

       Annuncio in Aula

AFET

1.2.2016

DEVE

1.2.2016

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

AFET

1.2.2016

DEVE

4.2.2016

 

 

Relatori

       Nomina

Jussi Halla-aho

15.2.2016

 

 

 

Esame in commissione

29.2.2016

21.4.2016

30.5.2016

 

Approvazione

30.5.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

9

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Reimer Böge, Edouard Ferrand, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck

Deposito

6.6.2016

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

39

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck

ECR

Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek

EFDD

Laura Ferrara, Kristina Winberg

PPE

Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss

S&D

Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

9

-

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat

S&D

Soraya Post

VERTS/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero

2

0

EFDD

Beatrix von Storch

ENF

Edouard Ferrand

Significato dei simboli utilizzati:

+  :  favorevoli

-  :  contrari

0  :  astenuti