RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
6.6.2016 - (COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD)) - ***I
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatore: Jussi Halla-aho
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
(COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0668),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0405/2015),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto l'articolo 59 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0201/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1 Proposta di regolamento Considerando 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 2 Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 bis) Il presente regolamento tiene conto della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948, della convenzione sullo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 e del relativo protocollo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967, della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e dell'articolo 10 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Nell'applicare il presente regolamento gli Stati membri dovrebbero attribuire fondamentale importanza all'"interesse superiore del minore." | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 3 Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 ter) Risulta indispensabile tenere in conto il patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 e il patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966 e i relativi protocolli. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 4 Proposta di regolamento Considerando 1 quater (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 quater) Risulta indispensabile tenere in conto la convenzione delle Nazioni Unite sullo status degli apolidi del 28 settembre 1954. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 5 Proposta di regolamento Considerando 1 quinquies (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(1 quinquies) Risulta indispensabile tenere in conto la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 6 Proposta di regolamento Considerando 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Le autorità nazionali degli Stati membri sperimentano difficoltà nel rimpatriare i cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente che non possiedono documenti di viaggio validi. |
(2) Dal momento che taluni cittadini di paesi terzi che risiedono irregolarmente nel territorio dell'Unione non possiedono documenti di viaggio validi, le autorità nazionali degli Stati membri sperimentano gravi difficoltà nel rimpatriarli in modo lecito e sicuro nel proprio paese di rimpatrio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 7 Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(2 bis) Malgrado il fatto che la raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 19941bis prevedesse un documento di viaggio standard, il protrarsi della mancanza di un documento di viaggio armonizzato per il rimpatrio attraverso l'Unione è stato indicato come uno dei fattori che contribuiscono ai bassi tassi di riconoscimento dei documenti di viaggio per il rimpatrio negli accordi di riammissione dell'Unione con i paesi terzi e del documento in generale da parte di paesi terzi. Questi bassi tassi di riconoscimento sono spesso altresì dovuti alla varietà dei formati, degli standard e delle caratteristiche di sicurezza dei documenti di viaggio esistenti per il rimpatrio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1 bis Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 1994, concernente l'adozione di un documento di viaggio standard (lasciapassare) per l'allontanamento di cittadini di paesi terzi (GU C 274 del 19.6.1996, pag. 18). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 8 Proposta di regolamento Considerando 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Migliorare la cooperazione in materia di rimpatrio e di riammissione con i principali paesi di origine e di transito dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è essenziale per aumentare i tassi di rimpatrio, che sono insoddisfacenti. |
(3) Migliorare la cooperazione, compresa la cooperazione rafforzata, in materia di rimpatrio e di riammissione con i principali paesi di origine e di transito dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel territorio dell'Unione è illegale è essenziale per aumentare i tassi di rimpatrio, che sono insoddisfacenti. Ciò comprende un documento di viaggio europeo perfezionato per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 9 Proposta di regolamento Considerando 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 10 Proposta di regolamento Considerando 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 11 Proposta di regolamento Considerando 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(6) È opportuno istituire un documento di viaggio europeo più sicuro per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi, al fine di agevolare il rimpatrio e la riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; le sue caratteristiche di sicurezza rafforzate dovrebbero facilitarne il riconoscimento da parte dei paesi terzi. Tale documento dovrebbe contribuire all'esecuzione dei rimpatri nel quadro di accordi di riammissione o altri accordi con i paesi terzi, nonché nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio non coperta da accordi formali. |
(6) È opportuno istituire un documento di viaggio europeo più sicuro e armonizzato per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi per contribuire ad agevolare il rimpatrio e la riammissione dei cittadini di paesi che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione; le sue caratteristiche di sicurezza e tecniche rafforzate dovrebbero facilitarne il riconoscimento da parte dei paesi terzi. Tale documento dovrebbe contribuire all'esecuzione dei rimpatri nel quadro di accordi di riammissione conclusi dall'Unione o dagli Stati membri con paesi terzi o altri accordi conclusi dall'Unione con paesi terzi, nonché nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio non coperta da accordi formali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 12 Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 13 Proposta di regolamento Considerando 6 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(6 ter) La negoziazione di nuovi accordi di riammissione dell'Unione, che dovrebbero prevalere sugli accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi, garantirebbe una più efficace attuazione del presente regolamento, nel quadro di una politica di rimpatrio più coerente. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 14 Proposta di regolamento Considerando 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 15 Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(7 bis) Se paesi terzi che concludono accordi di riammissione, con l'Unione o con gli Stati membri, rifiutano di riconoscere legalmente il documento di viaggio europea per il rimpatrio, dovrebbe essere fornita una spiegazione formale per tale rifiuto. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 16 Proposta di regolamento Considerando 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(8) Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dovrebbe contribuire a ridurre gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle amministrazioni degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi i servizi consolari, nonché la durata delle procedure amministrative necessarie per provvedere al rimpatrio e alla riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. |
(8) Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio dovrebbe contribuire a ridurre gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle amministrazioni degli Stati membri e dei paesi terzi, compresi i servizi consolari, nonché, fatti salvi i diritti fondamentali dei rimpatriandi, compreso il diritto di asilo, la protezione in caso di allontanamento, espulsione e estradizione e il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo, la durata delle procedure amministrative necessarie per provvedere al rimpatrio e alla riammissione dei cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il regolamento si applica fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo di cui all'articolo 47 della Carta; il diritto d'asilo di cui all'articolo 18 della Carta e alla protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione di cui all'articolo 19 della Carta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 17 Proposta di regolamento Considerando 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(9) È opportuno che il presente regolamento si limiti ad armonizzare il formato e le specifiche tecniche di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio e non armonizzi invece le norme sul rilascio di tale documento. |
(9) È opportuno che il presente regolamento si limiti ad armonizzare il formato e le specifiche di sicurezza e tecniche di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio, in particolare per quanto riguarda le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione, e non specifichi i requisiti legali dell'armonizzazione delle norme sul rilascio di tale documento, né i meriti di tale armonizzazione. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 18 Proposta di regolamento Considerando 9 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(9 bis) È opportuno che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per garantire l'uso sistematico del documento di viaggio europeo per il rimpatrio onde garantire un rimpatrio efficace degli immigrati che soggiornano irregolarmente nel territorio dell'Unione in conformità della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e nel pieno rispetto del diritto dell'Unione. Per migliorare l'efficacia del documento di viaggio europeo per il rimpatrio, questo dovrebbe essere rilasciato senza indugio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 19 Proposta di regolamento Considerando 9 ter (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 20 Proposta di regolamento Considerando 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(11) È opportuno che il contenuto e le specifiche tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio siano armonizzati per garantire elevati standard tecnici e di sicurezza, specialmente per quanto riguarda le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Il documento dovrebbe recare caratteristiche di sicurezza riconoscibili. Esistono già prescrizioni tecniche e caratteristiche di sicurezza elevate, fissate in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 333/200211 del Consiglio, che dovrebbero pertanto essere applicate al documento di viaggio europeo per il rimpatrio. |
(11) È opportuno che il contenuto e le specifiche tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio siano armonizzati per garantire elevati standard tecnici e di sicurezza, specialmente per quanto riguarda le garanzie contro la contraffazione e la falsificazione. Il documento dovrebbe recare caratteristiche di sicurezza riconoscibili. I requisiti che ottemperano a prescrizioni tecniche e caratteristiche di sicurezza elevate già esistono e sono fissati in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 333/200211 del Consiglio, dovrebbero pertanto essere applicati al documento di viaggio europeo per il rimpatrio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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11 Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4). |
11 Regolamento (CE) n. 333/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (GU L 53 del 23.2.2002, pag. 4). | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 21 Proposta di regolamento Considerando 11 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(11 bis) Gli Stati membri dovrebbero conservare sistematicamente traccia del rilascio di documenti di viaggio europei destinati al rimpatrio al fine di poter procedere facilmente, tra loro e con la agenzie dell'Unione incaricate della politica migratoria, allo scambio di informazioni sulle decisioni di rimpatrio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 22 Proposta di regolamento Considerando 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 23 Proposta di regolamento Considerando 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 24 Proposta di regolamento Considerando 14 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(14 bis) Occorre procedere in tempo utile alla valutazione dell'impatto del presente regolamento sull'attuazione effettiva delle decisioni di rimpatrio. A tal fine la Commissione dovrebbe tenere in conto tutte le decisioni di rimpatrio a prescindere dal contesto in cui sono effettuate. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 25 Proposta di regolamento Considerando 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(23) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la protezione in caso di allontanamento, di espulsione o di estradizione di cui all'articolo 19 della Carta. |
(23) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la Carta), in particolare la dignità umana prevista all'articolo 1 della Carta e la protezione in caso di allontanamento, di espulsione o di estradizione di cui all'articolo 19 della Carta. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatto salvo il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo di cui all'articolo 47 della Carta e il diritto di asilo di cui all'articolo 18 della Carta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 26 Proposta di regolamento Articolo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 27 Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3 bis) Per "accordi di riammissione dell'Unione" si intendono gli accordi che si basano su obblighi reciproci e sono stipulati tra l'Unione e paesi terzi per facilitare il rimpatrio di persone che risiedono irregolarmente sul territorio dell'Unione, ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 3, del TFUE. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 28 Proposta di regolamento Articolo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Emendamento 29 Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio sono stabilite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n 333/2002 del Consiglio. |
1. Le caratteristiche di sicurezza e le specifiche tecniche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio aggiornano quelle già stabilite in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n 333/2002 del Consiglio al fine di includere elementi digitali che possano garantire la sicurezza del documento rilasciato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 30 Proposta di regolamento Articolo 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio è rilasciato gratuitamente ai cittadini di paesi terzi. |
Il documento di viaggio europeo per il rimpatrio è rilasciato gratuitamente ai cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 31 Proposta di regolamento Articolo 7 bis (nuovo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testo della Commissione |
Emendamento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Articolo 7 bis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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Riesame | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. La Commissione procede a un riesame del presente regolamento entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore al fine di valutare, nel dettaglio, il suo impatto sull'efficace attuazione delle decisioni di rimpatrio e la necessità di modificare talune caratteristiche del documento di viaggio europeo per il rimpatrio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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2. Tale valutazione tiene conto dei rimpatri effettuati nel quadro di accordi di riammissione dell'Unione, di accordi bilaterali di riammissione o di altri accordi conclusi con i paesi terzi, nonché nell'ambito della cooperazione con i paesi terzi in materia di rimpatrio non rientranti in accordi formali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. Ai fini di tale riesame, gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le pertinenti informazioni e statistiche relative al rilascio del documento di viaggio europeo per il rimpatrio e all'esecuzione delle decisioni di rimpatrio, al tasso di riconoscimento del documento in ciascun paese terzo e al numero di persone alle quali è stato rilasciato più di un documento di viaggio ai fini del rimpatrio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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4. La Commissione presenta i risultati di tale riesame al Parlamento europeo e al Consiglio corredandoli, se del caso, di una proposta legislativa intesa a modificare il presente regolamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Emendamento 32 Proposta di regolamento Articolo 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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MOTIVAZIONE
Il rimpatrio di coloro che non rispondono ai requisiti per beneficiare della protezione internazionale all'interno dell'UE deve costituire una priorità per l'Unione. Incrementare il tasso di rimpatrio dei migranti irregolari è essenziale per l'integrità del sistema di asilo dell'UE, per la cooperazione tra gli Stati membri dell'UE e i paesi terzi e per mantenere la fiducia dei cittadini europei. È necessario giungere a una soluzione a lungo termine per stabilizzare l'attuale crisi dei migranti, allentare la pressione sugli Stati membri e le agenzie unionali e incrementare la capacità e le risorse dell'UE.
L'Unione europea non può continuare ad accontentarsi del tasso di rimpatrio al momento registrato tra le fila dei richiedenti asilo respinti. È necessario procedere a una revisione sostanziale del formato e dell'attuazione del documento di viaggio standard dell'UE al fine di incrementarne il riconoscimento da parte dei paesi terzi e rivelarsi efficace. Armonizzando il formato del documento di viaggio, gli Stati membri ridurranno la burocrazia, le divergenze, i costi e i tempi di attesa, nella speranza che tale documento venga maggiormente riconosciuto dai paesi terzi.
Al momento molti paesi terzi non sono disposti ad accettare i documenti di rimpatrio rilasciati dagli Stati membri dell'UE a causa della loro scarsa qualità. L'UE deve garantire standard tecnologici e di sicurezza più elevati, in particolare per quanto riguarda la tutela dal rischio di contraffazione e falsificazione. Pertanto, il relatore propone di stabilire un requisito tecnico per la foto prevista sul documento, migliorando complessivamente gli elementi di sicurezza dei documenti di viaggio e fornendo la traduzione degli stessi sia nelle lingue dell'UE che nella lingua del paese terzo pertinente al fine di velocizzare il processo.
Il relatore suggerisce altresì una revisione e un'analisi periodiche e approfondite dello stato di funzionamento del documento di viaggio, tra cui il tasso di riconoscimento dello stesso da parte di ciascun paese terzo nonché una valutazione degli eventuali miglioramenti che occorre apportare. Tale processo deve avvenire periodicamente in ragione della crisi migratoria in corso nell'UE. Non è ammissibile che si affrontino i problemi legati agli strumenti destinati a settori quali l'asilo e la migrazione solo dopo avere permesso per anni il loro fallimento.
È cruciale garantire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto concerne l'emissione di documenti di viaggio e i soggetti che risultano cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare e che non possiedono alcun documento di viaggio valido, al fine di incrementare il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di asilo in tutta l'UE ed evitare movimenti secondari da parte dei richiedenti asilo respinti. Pertanto, il relatore suggerisce di inserire nel sistema EURODAC e nel Sistema d'informazione Schengen copie dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.
Il relatore prende atto dell'esigenza di promuovere il documento di viaggio attraverso il lavoro di altre agenzie dell'UE, le attività del Servizio per l'azione esterna e qualsivoglia sviluppo futuro delle agenzie Frontex ed EASO. Il relatore sottolinea che, affinché il documento di viaggio sia ampiamente riconosciuto e maggiormente efficace, occorre che esso si iscriva in un'azione decisiva dell'UE volta a ottenere accordi di riammissione più incisivi ed efficaci con i paesi terzi. Il riconoscimento del documento dovrebbe essere un requisito di tutti i futuri accordi dell'UE in materia di riammissione e cooperazione.
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Titolo |
Documento di viaggio europeo per il rimpatrio dei cittadini di paesi terzi in situazione di illegalità |
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Riferimenti |
COM(2015)0668 – C8-0405/2015 – 2015/0306(COD) |
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Presentazione della proposta al PE |
15.12.2015 |
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Commissione competente per il merito Annuncio in Aula |
LIBE 1.2.2016 |
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Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula |
AFET 1.2.2016 |
DEVE 1.2.2016 |
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Pareri non espressi Decisione |
AFET 1.2.2016 |
DEVE 4.2.2016 |
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Relatori Nomina |
Jussi Halla-aho 15.2.2016 |
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Esame in commissione |
29.2.2016 |
21.4.2016 |
30.5.2016 |
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Approvazione |
30.5.2016 |
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Esito della votazione finale |
+: –: 0: |
39 9 2 |
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Membri titolari presenti al momento della votazione finale |
Jan Philipp Albrecht, Martina Anderson, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Jussi Halla-aho, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Cécile Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Beatrix von Storch, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg |
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Supplenti presenti al momento della votazione finale |
Marina Albiol Guzmán, Hugues Bayet, Carlos Coelho, Pál Csáky, Ska Keller, Miltiadis Kyrkos, Artis Pabriks, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss |
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Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale |
Reimer Böge, Edouard Ferrand, Othmar Karas, Ilhan Kyuchyuk, Keith Taylor, Lieve Wierinck |
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Deposito |
6.6.2016 |
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VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
39 |
+ |
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ALDE |
Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Ilhan Kyuchyuk, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Lieve Wierinck |
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ECR |
Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek |
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EFDD |
Laura Ferrara, Kristina Winberg |
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PPE |
Michał Boni, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Monika Hohlmeier, Othmar Karas, Artis Pabriks, Salvatore Domenico Pogliese, Jaromír Štětina, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Axel Voss |
|
S&D |
Hugues Bayet, Caterina Chinnici, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Cécile Kashetu Kyenge, Miltiadis Kyrkos, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer |
|
9 |
- |
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GUE/NGL |
Marina Albiol Guzmán, Martina Anderson, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat |
|
S&D |
Soraya Post |
|
VERTS/ALE |
Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Keith Taylor, Bodil Valero |
|
2 |
0 |
|
EFDD |
Beatrix von Storch |
|
ENF |
Edouard Ferrand |
|
Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti