RELAZIONE sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dal Belgio – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

16.6.2016 - (COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Commissione per i bilanci
Relatore: Victor Negrescu

Procedura : 2016/2074(BUD)
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A8-0207/2016
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dal Belgio – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

(COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0242 – C8-0170/2016),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006[1] ("regolamento FEG"),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[2], in particolare l'articolo 12,

–  visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[3], in particolare il punto 13,

–  vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0207/2016),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.  considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati nel settore economico classificato alla divisione 28 della NACE Rev. 2 (Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.) nella regione di livello NUTS 2 di Hainaut (BE32) e che si prevede la partecipazione alle misure di 488 lavoratori collocati in esubero e di 300 giovani di età inferiore ai 25 anni che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) della regione di Hainaut; che i collocamenti in esubero sono stati effettuati da Carwall S.A., Caterpillar Belgium S.A. e Doosan S.A.;

D.  considerando che la domanda, seppur non conforme ai criteri di ammissibilità stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento FEG, è stata presentata a norma dei criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che prevedono una deroga per quanto riguarda il numero di lavoratori collocati in esubero;

1.  conviene con la Commissione che i criteri d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG sono soddisfatti e che, di conseguenza, il Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 824 041 EUR a norma del regolamento in parola, importo che costituisce il 60% dei costi totali pari a 3 040 069 EUR;

2.  osserva che la Commissione ha rispettato il termine di 12 settimane dal ricevimento della domanda completa delle autorità belghe, l'11 febbraio 2016, fino alla finalizzazione della sua valutazione della conformità alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario il 4 maggio 2016 e l'ha notificata al Parlamento il medesimo giorno;

3.  osserva che, a seguito delle gravi perturbazioni degli ultimi anni nel settore del commercio di macchinari da costruzione sul mercato europeo, la domanda dei prodotti fabbricati dalle tre aziende oggetto della domanda in esame è di conseguenza diminuita;

4.  osserva che, in seguito all'annuncio, effettuato dalla Caterpillar Belgium S.A. il 23 febbraio 2013, dell'avvio di una procedura di licenziamento collettivo nel suo impianto di produzione situato a Gosselies, la maggioranza dei suoi 1 399 lavoratori sono stati oggetto della domanda EGF/2014/011 BE/Caterpillar, e rileva che la domanda in esame rappresenta il seguito di tale domanda, essendo parte della stessa procedura di licenziamento; sottolinea che la regione di Hainaut sta affrontando una difficile situazione del mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione del 14,5 % (il 5,9 % in più rispetto alla media nazionale), la perdita di 1 236 posti di lavoro nel 2013 e di 1 878 posti nel 2014 nel settore manifatturiero, un calo delle offerte di lavoro del 13% dal 2012 e un'elevata percentuale di lavoratori sottoqualificati, in quanto oltre la metà delle persone in cerca di lavoro non ha un'istruzione secondaria superiore, nonché alti livelli di disoccupazione di lunga durata, che si attesta al 39 % della disoccupazione complessiva nella regione di Hainaut;

5.  valuta positivamente il fatto che le autorità belghe abbiano deciso di avviare l'erogazione dei servizi personalizzati a favore dei beneficiari interessati già il 1° gennaio 2015, con largo anticipo rispetto alla domanda di sostegno a titolo del FEG;

6.  osserva che il Belgio prevede le seguenti tipologie di misure destinate ai lavoratori collocati in esubero e oggetto della domanda in esame: sostegno/orientamento/inserimento; facilitazione della ricerca di un impiego; formazione integrata; sostegno alla creazione di imprese; sostegno a progetti collettivi, indennità per la ricerca di un impiego e la formazione;

7.  si compiace del fatto che le indennità e gli incentivi, che il Belgio ha confermato essere subordinati alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro (azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, del regolamento FEG), siano limitati a meno del 5 % dei costi totali, che è ben al di sotto della soglia del 35 % dei costi totali del pacchetto di servizi personalizzati consentiti dal regolamento;

8.  rileva che i lavoratori nella fascia di età tra i 55 e i 64 anni costituiscono il 35,9 % dei beneficiari interessati; ritiene che questa categoria di lavoratori sia a più alto rischio di disoccupazione di lunga durata e di esclusione sociale e che abbia esigenze specifiche per quanto riguarda la prestazione di servizi personalizzati a norma dell'articolo 7 del regolamento FEG;

9.  invita la Commissione a fornire informazioni sui risultati del sostegno continuo ai lavoratori collocati in esubero da Caterpillar, in quanto la domanda in esame rappresenta il seguito della domanda EGF/2014/011 BE/Caterpillar;

10.  accoglie con favore il fatto che, oltre ai 488 lavoratori in esubero, 300 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) sotto i 25 anni della stessa regione dovrebbero partecipare alle misure e ottenere servizi personalizzati cofinanziati dal FEG che comprendono: mobilitazione e orientamento, per nuovi corsi di studio/formazione o per seguire sessioni introduttive per esaminare gli interessi; corsi di formazione specifici; miglioramento delle competenze personalizzato; indennità per la ricerca di un impiego, la formazione e la mobilità;

11.  accoglie con favore l'estensione dell'accesso al FEG per i NEET; osserva tuttavia che tale accesso è limitato dal regolamento FEG fino al 31 dicembre 2017; chiede la revisione del regolamento FEG, nell'ambito della revisione del Quadro finanziario pluriennale, al fine di consentire l'accesso dei NEET anche dopo il 2017;

12.  accoglie con favore il fatto che le autorità belghe propongano misure speciali per i NEET, soddisfacendo così più specificamente le loro esigenze;

13.  rileva l'importanza di avviare una campagna di informazione per raggiungere i NEET che potrebbero essere ammissibili a queste misure; ricorda la sua posizione sull'esigenza di aiutare i NEET in modo permanente e sostenibile;

14.  accoglie con favore il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato istituito a seguito di ulteriori consultazioni con tutte le parti interessate, comprese le parti sociali, le imprese e i servizi pubblici per l'impiego, che seguiranno anch'essi l'attuazione delle misure proposte attraverso un comitato di sorveglianza;

15.  accoglie con favore in particolare l'approccio delle autorità belghe e la collaborazione con le parti sociali per la concessione di un sostegno a progetti collettivi per i lavoratori che hanno intenzione di avviare un'impresa "sociale" collettivamente come gruppo, quale misura con un grande valore aggiunto potenziale;

16.  rileva che le azioni proposte costituiscono misure attive del mercato del lavoro che rientrano fra le azioni ammissibili previste all'articolo 7 del regolamento FEG e ricorda che, a norma di tale articolo, i servizi personalizzati forniti dovrebbero anticipare le prospettive future del mercato del lavoro e le competenze richieste ed essere compatibili con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, nonché tenere conto dell'esperienza acquisita finora nel sostenere i lavoratori collocati in esubero a titolo della domanda EGF/2014/011 BE/Caterpillar; rileva, allo stesso tempo, che tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale;

17.  invita gli Stati membri a preparare, insieme con le parti sociali, le strategie per affrontare le previste modifiche del mercato del lavoro e proteggere i posti di lavoro e le competenze dell'Unione, in particolare al momento di negoziare accordi commerciali al fine di garantire regole di leale concorrenza e misure comuni contro il dumping economico, sociale e ambientale; ricorda la sua richiesta di una corretta revisione degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione;

18.  evidenzia l'esigenza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato soddisfi sia le esigenze dei lavoratori che quelle del contesto imprenditoriale nella regione interessata e in quelle confinanti;

19.  invita la Commissione a rivedere le norme in materia di aiuti di Stato onde consentire l'intervento statale finalizzato a promuovere i progetti con benefici sociali e ambientali e ad aiutare le PMI e le industrie in difficoltà, contribuendo alla ricostruzione delle capacità produttive pesantemente colpite dalla crisi finanziaria ed economica globale;

20.  ribadisce l'invito alla Commissione a fornire maggiori dettagli nelle future proposte sui settori che hanno prospettive in termini di crescita, e quindi di impiego di lavoratori, nonché a raccogliere dati verificati sull'impatto del finanziamento FEG, compresi quelli sulla qualità dei posti di lavoro e i tassi di reintegro conseguiti attraverso il FEG;

21.  osserva che le autorità belghe confermano che le azioni ammissibili non ricevono contributi da altri strumenti finanziari dell'Unione; rinnova la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

22.  osserva che, ad oggi, il settore della "Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a" è stato oggetto di 14 domande di intervento del FEG, di cui 8 riconducibili alla globalizzazione degli scambi commerciali e 6 alla crisi finanziaria ed economica mondiale;

23.  ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

24.  apprezza la procedura migliorata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto sull'efficienza del trattamento del fascicolo;

25.  reitera il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

26.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

27.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

28.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

  • [1]  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
  • [2]  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
  • [3]  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dal Belgio – EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006[1], in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[2], in particolare il punto 13,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)  Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) mira a fornire sostegno ai lavoratori collocati in esubero e ai lavoratori autonomi la cui attività sia cessata in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, a causa del persistere della crisi economica e finanziaria globale oppure a causa di una nuova crisi economica e finanziaria globale, e ad assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro.

(2)  Il FEG non deve superare un importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011), come disposto all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio[3].

(3)  Il 17 dicembre 2015 il Belgio ha presentato la domanda EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati nel settore economico classificato alla divisione 28 della NACE Rev. 2 (Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.) nella regione di livello NUTS 2 di Hainaut (BE32) in Belgio, integrandola con ulteriori informazioni secondo quanto previsto all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1309/2013. Tale domanda è conforme alle condizioni per la determinazione del contributo finanziario a valere sul FEG di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1309/2013.

(4)  In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, il Belgio ha deciso di offrire servizi personalizzati cofinanziati dal FEG anche a 300 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET).

(5)  A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013, la domanda del Belgio è considerata ricevibile, in quanto gli esuberi hanno un grave impatto sull'occupazione e sull'economia locale, regionale e nazionale.

(6)  È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del FEG per erogare un contributo finanziario di 1 824 041 EUR in relazione alla domanda presentata del Belgio.

(7)  Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del FEG, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è mobilitato per erogare l'importo di 1 824 041 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essa si applica a decorrere dal ... [data dell'adozione]*.

[4]Fatto a

Per il Parlamento europeo  Per il Consiglio

Il Presidente  Il Presidente

  • [1]  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
  • [2]  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.
  • [3]  Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).
  • [4] *   Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.

MOTIVAZIONE

I.  Contesto

Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stato istituito per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali del commercio mondiale.

Secondo le disposizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[1] e dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1309/2013[2], il Fondo non può superare l'importo annuo massimo di 150 milioni di EUR (a prezzi 2011). Gli importi necessari sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di accantonamento.

Per quanto riguarda la procedura di attivazione del Fondo descritta al punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria[3], la Commissione, in caso di valutazione positiva di una domanda, presenta all'autorità di bilancio una proposta di mobilitazione del Fondo e, nel contempo, una corrispondente richiesta di storno. In caso di disaccordo viene avviata una procedura di trilogo.

II.  La domanda concernente Hainaut Machinery e la proposta della Commissione

Il 4 maggio 2016 la Commissione ha adottato una proposta di decisione sulla mobilitazione del FEG a favore del Belgio per facilitare il reinserimento professionale dei lavoratori collocati in esubero presso 3 imprese operanti nella divisione 28 della NACE Rev. 2 (Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a) nella regione di livello NUTS 2 di Hainaut (BE32) in Belgio.

La domanda in esame, la sesta nel quadro del bilancio 2016 e la quattordicesima concernente il settore della fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a, si riferisce alla mobilitazione del FEG per un importo totale di 1 824 041 EUR a favore del Belgio. Essa riguarda 488 lavoratori collocati in esubero e fino a 300 giovani che non lavorano e che non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET).

La domanda è stata trasmessa alla Commissione il 17 dicembre 2015 ed è stata integrata da informazioni aggiuntive fino al 31 dicembre 2015. La Commissione ha concluso, in conformità di tutte le disposizioni applicabili del regolamento FEG, che la domanda soddisfa le condizioni per un contributo finanziario a valere sul Fondo.

Secondo le autorità belghe, gli eventi che hanno causato gli esuberi sono stati il calo degli investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture nell'UE e l'aumento considerevole dei prezzi dell'acciaio in Europa, che hanno provocato gravi perturbazioni del commercio e la perdita di competitività degli impianti europei per la produzione di macchinari da costruzione. La domanda in esame rappresenta il seguito della domanda EGF/2014/011 BE/Caterpillar riguardante gli esuberi presso l'impianto di Gosselies.

I servizi personalizzati che saranno offerti ai lavoratori collocati in esubero consistono in sei tipi di misure: i) sostegno/orientamento/inserimento, ii) facilitazione della ricerca d'impiego, iii) formazione integrata, iv) sostegno alla creazione di imprese, v) sostegno a progetti collettivi e vi) indennità per la ricerca di un impiego e la formazione. I servizi personalizzati offerti ai NEET comprendono: i) mobilitazione e orientamento per nuovi corsi di studio/formazione o per seguire sessioni introduttive, ii) formazione, iii) miglioramento delle competenze personalizzato e iv) indennità per la ricerca di un impiego, la formazione e la mobilità.

Secondo la Commissione, le azioni summenzionate costituiscono misure attive per il mercato del lavoro che rientrano nell'ambito delle azioni ammissibili di cui all'articolo 7 del regolamento FEG. Tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale.

Le autorità belghe hanno fornito tutte le necessarie garanzie che:

–  saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione,

–  sono state rispettate le condizioni relative agli esuberi collettivi stabilite nella legislazione nazionale e nella normativa dell'UE,

–  le imprese che hanno proceduto ai licenziamenti e che hanno proseguito le loro attività anche dopo tali provvedimenti hanno adempiuto agli obblighi di legge in materia di esuberi, accordando ai propri lavoratori tutte le prestazioni previste,

–  le azioni proposte non riceveranno un sostegno finanziario da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione e sarà impedito qualsiasi doppio finanziamento,

–  le azioni proposte saranno complementari alle azioni finanziate dai Fondi strutturali,

–  il contributo finanziario del FEG sarà conforme alle norme procedurali e sostanziali dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

Il Belgio ha comunicato alla Commissione che le fonti nazionali di prefinanziamento o cofinanziamento sono il servizio pubblico per l'impiego della Vallonia (FOREM) e la Regione Vallonia. Il contributo finanziario sarà gestito e controllato dagli stessi organismi responsabili per il Fondo sociale europeo (FSE).

III.  Procedura

Per mobilitare il Fondo, la Commissione ha presentato all'autorità di bilancio una richiesta di storno per un importo complessivo di 1 824 041 EUR dalla riserva FEG (40 02 43) verso la linea di bilancio FEG (04 04 01).

Si tratta della sesta proposta di storno per la mobilitazione del Fondo trasmessa, ad oggi, all'autorità di bilancio nel corso del 2016.

In caso di disaccordo sarà avviata una procedura di trilogo, come previsto all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento FEG.

In base a un accordo interno, alla procedura dovrebbe essere associata la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, al fine di fornire un sostegno e un contributo costruttivi alla valutazione delle domande di mobilitazione del Fondo.

  • [1]  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
  • [2]  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
  • [3]  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

CO/jb

On. Jean Arthuis

presidente della commissione per i bilanci

ASP 09G205

Oggetto: Parere sulla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) in relazione al caso EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery presentato dal Belgio (COM(2016)0242 final)

Signor presidente,

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali (EMPL) e il suo gruppo di lavoro sul FEG hanno esaminato la mobilitazione di detto fondo in relazione al caso EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery e hanno adottato il seguente parere.

La commissione EMPL e il gruppo di lavoro sul FEG sono a favore della mobilitazione del Fondo relativamente alla domanda in esame. A tale proposito, la commissione EMPL formula alcune osservazioni, senza tuttavia mettere in discussione lo storno dei pagamenti.

Le deliberazioni della commissione EMPL sono basate sulle considerazioni seguenti:

A)  considerando che, sebbene la domanda non soddisfi i criteri di ammissibilità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1309/2013 (regolamento FEG), è stata presentata a norma dei criteri d’intervento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento, che prevedono una deroga in considerazione del numero di lavoratori collocati in esubero, essendo quindi equiparata a una domanda ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG a causa delle circostanze eccezionali che hanno un grave impatto sull’occupazione e sull’economia locale, regionale o nazionale;

B)  considerando che la domanda riguarda 488 lavoratori collocati in esubero in 3 imprese (Carwall SA; Caterpillar Belgium SA; Doosan SA) nel settore economico classificato alla divisione 28 della NACE Rev. 2 (Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.) nella regione di livello NUTS 2 di Hainaut (BE32) in Belgio, durante il periodo di riferimento dal 25 dicembre 2014 al 25 settembre 2015;

C)  considerando che al fine di stabilire il legame tra gli esuberi e i grandi cambiamenti strutturali nei modelli commerciali mondiali dovuti alla globalizzazione, il Belgio sostiene che il commercio UE di macchinari da costruzione ha subito gravi perturbazioni negli ultimi anni, con un impatto negativo sulla redditività in Europa delle tre imprese specializzate nella produzione di macchinari usati nel settore delle costruzioni; che il settore oggetto della proposta e le tre imprese producono principalmente per il mercato europeo e che a causa di un calo degli investimenti pubblici e privati nelle infrastrutture, la domanda dei prodotti fabbricati dalle tre imprese è diminuita di conseguenza; che la riduzione delle economie di scala e l'aumento dei costi unitari hanno portato ad una perdita di competitività degli impianti di produzione europei del settore, che ha portato alla delocalizzazione in paesi terzi, in particolare in Asia, di una parte rilevante della capacità produttiva;

D)  considerando che i lavoratori in esubero sono: i restanti 169 lavoratori dell'impianto della Caterpillar di Gosselies Belgium SA; 13 lavoratori della Carwall SA, principale fornitore di cabine di Caterpillar Belgium, che ha assistito a un calo della domanda dei suoi prodotti, soprattutto a causa della diminuzione delle ordinazioni da parte della Caterpillar; 306 lavoratori di Doosan SA, produttore di escavatrici, che, in conseguenza del calo della domanda dei suoi prodotti in Europa, ha chiuso un impianto di produzione situato a Frameries e rifornisce il mercato europeo dai suoi impianti di produzione in Corea del Sud;

E)  considerando che il 94,3% dei lavoratori ammessi a beneficiare delle misure è rappresentato da uomini e il 5,7% da donne; che il 51,4% dei lavoratori sono di età compresa tra i 30 e i 54 anni e il 35,9% tra i 55 e i 64 anni;

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita pertanto la commissione per i bilanci, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione concernente la domanda belga i seguenti suggerimenti:

1.  conviene con la Commissione che i criteri d'intervento stabiliti all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1309/2013 sono soddisfatti e che, di conseguenza, il Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 824 041 EUR a norma del regolamento in parola, importo che costituisce il 60% dei costi totali (3 040 069 EUR);

2.  osserva che la Commissione ha rispettato il termine di 12 settimane dal ricevimento della domanda completa delle autorità belghe l'11 febbraio 2016 fino alla finalizzazione della sua valutazione della conformità alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario il 4 maggio 2016 e l'ha notificata al Parlamento il medesimo giorno;

3.  osserva che, a seguito delle gravi perturbazioni degli ultimi anni nel commercio di macchinari da costruzione sul mercato europeo, la domanda dei prodotti fabbricati dalle tre imprese è di conseguenza diminuita;

4.  osserva che, in seguito all'annuncio, effettuato dalla Caterpillar Belgium S.A. il 23 febbraio 2013, dell'avvio di una procedura di licenziamento collettivo nel suo impianto di produzione situato a Gosselies, la maggioranza dei suoi 1 399 lavoratori sono stati oggetto della domanda EGF/2014/011 BE/Caterpillar e rileva che la domanda in esame rappresenta il seguito di tale domanda, essendo parte della stessa procedura di licenziamento; sottolinea che la regione di Hainaut sta affrontando una difficile situazione del mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione del 14,5% (il 5,9% in più rispetto alla media nazionale), la perdita di 1236 posti di lavoro nel 2013 e di 1878 posti nel 2014 nel settore manifatturiero, un calo delle offerte di lavoro del 13% dal 2012 e un'elevata percentuale di lavoratori sottoqualificati, in quanto oltre la metà delle persone in cerca di lavoro non ha un'istruzione secondaria superiore, nonché alti livelli di disoccupazione di lunga durata, che si attesta al 39% della disoccupazione complessiva nella regione di Hainaut;

5.  osserva che il Belgio prevede le seguenti tipologie di misure destinate ai lavoratori collocati in esubero e oggetto della domanda in esame: sostegno/orientamento/inserimento; facilitazione della ricerca di un impiego; formazione integrata; sostegno alla creazione di imprese; sostegno a progetti collettivi, indennità per la ricerca di un impiego e la formazione;

6.  accoglie con favore in particolare l'approccio delle autorità belghe e la collaborazione con le parti sociali per la concessione di un sostegno a progetti collettivi per i lavoratori che hanno intenzione di avviare una "impresa sociale" collettivamente come gruppo, quale misura dal grande valore aggiunto potenziale;

7.  accoglie con favore il fatto che, oltre ai 488 lavoratori in esubero, 300 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) sotto i 25 anni della stessa regione dovrebbero partecipare alle misure e ottenere servizi personalizzati cofinanziati dal FEG che comprendono: mobilitazione e orientamento, per nuovi corsi di studio/formazione o per seguire sessioni introduttive per esaminare gli interessi; corsi di formazione specifici; miglioramento delle competenze personalizzato; indennità per la ricerca di un impiego, la formazione e la mobilità;

8.  accoglie con favore il fatto che le autorità belghe propongano misure speciali per i NEET, soddisfacendo così più specificamente le loro esigenze;

9.  rileva che le succitate azioni proposte costituiscono misure attive del mercato del lavoro che rientrano fra le azioni ammissibili previste all'articolo 7 del regolamento FEG e ricorda che, in linea con tale articolo, i servizi personalizzati forniti dovrebbero tenere conto delle prospettive future del mercato del lavoro e delle competenze richieste ed essere compatibili con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile; rileva, allo stesso tempo, che tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale; rileva, allo stesso tempo, che tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale;

10.  si compiace del fatto che le indennità e gli incentivi, che il Belgio ha confermato essere subordinati alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro (azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento FEG), sono limitati a meno del 5% dei costi totali, che è ben al di sotto della soglia del 35% del pacchetto globale di misure personalizzate consentite dal regolamento;

11.  valuta positivamente il fatto che le autorità belghe abbiano avviato l'erogazione dei servizi personalizzati a favore dei beneficiari interessati già il 1° gennaio 2015, con largo anticipo rispetto alla domanda di sostegno del FEG;

12.  osserva che ad oggi il settore della "Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a" è stato oggetto di 14 domande di intervento del FEG, di cui 8 riconducibili alla globalizzazione degli scambi commerciali e 6 alla crisi finanziaria ed economica mondiale;

13.  rileva l'importanza di avviare una campagna di informazione per raggiungere i NEET che potrebbero essere ammissibili a queste misure; ricorda la sua posizione sulla necessità di aiutare i NEET secondo modalità permanenti e sostenibili;

14.  evidenzia l'esigenza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato soddisfi sia le esigenze dei lavoratori che quelle del contesto imprenditoriale;

15.  ribadisce l'invito alla Commissione a fornire maggiori dettagli nelle future proposte sui settori che hanno prospettive in termini di crescita, e quindi di impiego di lavoratori, nonché a raccogliere dati verificati sull'impatto del finanziamento FEG, compresi quelli sulla qualità dei posti di lavoro e i tassi di reintegro conseguiti attraverso il FEG;

16.  accoglie con favore il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato istituito a seguito di ulteriori consultazioni con tutte le parti interessate, comprese le parti sociali, le imprese e i servizi pubblici per l'impiego, che seguiranno anch'essi l'attuazione delle misure proposte attraverso un comitato di sorveglianza;

17.  ribadisce la sua richiesta alla Commissione di garantire l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG.

(Formula di saluto e firma)

Thomas HÄNDEL

Presidente della commissione EMPL

ALLEGATO: LETTERA DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO REGIONALE

On. Jean ARTHUIS

Presidente

Commissione per i bilanci

Parlamento europeo

Oggetto:  Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione

Onorevole Arthuis,

una proposta di decisione della Commissione relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) è stata deferita per parere alla commissione per lo sviluppo regionale. Mi risulta che si prevede di approvare una relazione in sede di commissione per i bilanci il 15 giugno 2016:

-  il doc. COM(2016)0242 propone un contributo FEG di 1 824 041 EUR per 488 lavoratori collocati in esubero nel settore economico classificato nella divisione 28 della NACE Rev. 2 (Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.). I collocamenti in esubero delle imprese interessate si sono verificati nella regione di livello NUTS 2 di Hainaut (BE32).

Le regole applicabili ai contributi finanziari del FEG sono stabilite nel regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006.

I coordinatori della commissione hanno valutato la proposta e mi hanno invitato a riferirLe che la maggioranza della commissione che presiedo non oppone obiezioni a tale mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione ai fini dello stanziamento dell'importo sopraindicato quale proposto dalla Commissione.

(Formula di saluto e firma)

Iskra MIHAYLOVA

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALEIN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Approvazione

15.6.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

24

3

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Ernest Maragall, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marco Valli, Tomáš Zdechovský