Proposta di risoluzione - B8-0865/2016/REV1Proposta di risoluzione
B8-0865/2016/REV1

PROPOSTA DI RISOLUZIONE  sui recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

29.6.2016 - (2016/2774(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Mario Borghezio, Harald Vilimsky, Stanisław Żółtek a nome del gruppo ENF

Procedura : 2016/2774(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
B8-0865/2016
Testi presentati :
B8-0865/2016
Discussioni :
Testi approvati :

B8-0865/2016/REV

Risoluzione del Parlamento europeo sui recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

(2016/2774(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visti l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli da 3 a 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  viste le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione del 5 luglio 2016 sui recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del proprio regolamento,

A.  considerando che l'UE non ha il diritto di interferire nelle competenze esclusive degli Stati membri;

B.  considerando che la Commissione e il Parlamento hanno ripetutamente reagito in modo inopportuno criticando le decisioni sovrane adottate dai cittadini europei mediante elezioni e referendum;

C.  considerando che finora il governo polacco non ha presentato proposte legislative relative a modifiche del diritto all'aborto;

D.  tenendo presente che la Polonia non ha firmato la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

1.  considera infondato qualsiasi tentativo di interferire nelle competenze esclusive degli Sati membri, inclusi gli affari interni della Polonia;

2.  ribadisce solennemente il suo impegno a favore dei principi dell'identità e della sovranità nazionale, che sono inscindibili dal principio della libertà;

3.  ricorda che la Commissione non è un organo politico ma è l'organo esecutivo dell'Unione e che pertanto deve rispettare rigorosamente i trattati, inclusi l'articolo 5 TUE e gli articoli da 3 a 6 TFUE;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.