Proposta di risoluzione - B8-0866/2016Proposta di risoluzione
B8-0866/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sui recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

29.6.2016 - (2016/2774(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Ryszard Antoni Legutko, Anna Elżbieta Fotyga, Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Zbigniew Kuźmiuk, Edward Czesak, Kosma Złotowski, Jadwiga Wiśniewska, Kazimierz Michał Ujazdowski, Bolesław G. Piecha, Beata Gosiewska, Stanisław Ożóg, Sławomir Kłosowski a nome del gruppo ECR

B8-0866/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sui recenti sviluppi in Polonia e il loro impatto sui diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

(2016/2774(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), i quali definiscono le categorie e i settori di competenza dell'Unione,

–  visti l'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE) e il principio di sussidiarietà,

–  visto il protocollo n. 30 sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito,

–  vista la dichiarazione n. 1 relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, allegata al trattato sull'Unione europea,

–  vista la dichiarazione n. 61 della Repubblica di Polonia relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, allegata al trattato sull'Unione europea,

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che il governo polacco in carica ha il mandato democratico più solido nella storia del paese dalla caduta del comunismo;

B.  considerando che, conformemente agli articoli da 2 a 6 TFUE, i settori della moralità pubblica e del diritto di famiglia non rientrano nelle competenze dell'Unione e l'adozione di decisioni in tali ambiti rimane una competenza esclusiva degli Stati membri;

C.  considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si applica alle azioni intraprese dall'Unione e dagli Stati membri in sede di attuazione della legislazione UE;

D.  considerando che l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia è soggetta alle limitazioni sancite dal protocollo n. 30; che la dichiarazione n. 61 della Repubblica di Polonia relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sottolinea inoltre che "la Carta lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di legiferare nel settore della moralità pubblica, del diritto di famiglia nonché della protezione della dignità umana e del rispetto dell'integrità fisica e morale dell'uomo";

E.  considerando che la dichiarazione n. 1 relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea stabilisce che "la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati";

F.  considerando che il governo polacco non ha intenzione di modificare la legislazione sull'aborto in vigore; che un gruppo di ONG facente capo a un movimento civico sta effettuando una raccolta firme nell'ambito di una proposta di modifica della legislazione sull'aborto; che l'iniziativa dei cittadini europei dal titolo "Uno di noi", intesa a impedire che l'UE finanzi l'aborto o la ricerca sugli embrioni, ha raccolto 1,8 milioni di firme in tutta l'Unione, raggiungendo la soglia minima in 20 Stati membri;

G.  considerando che le iniziative dei cittadini costituiscono uno dei principali strumenti con cui ogni società può esercitare i propri diritti democratici; che tale principio è stato riconosciuto dall'UE con l'introduzione dell'iniziativa dei cittadini europei;

H.  considerando che sono attualmente in corso consultazioni tra la Commissione e il governo polacco in relazione al Tribunale costituzionale; che, in seguito alla sua ultima visita in Polonia, il commissario Timmermans ha sottolineato che il governo polacco ha il pieno diritto di attuare qualsiasi programma abbia promesso agli elettori, e ha raccomandando la prosecuzione delle sue visite in Polonia nell'attuale formato;

1.  sottolinea che, conformemente al protocollo n. 30, la Polonia non è tenuta a osservare i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea a meno che essi non siano riconosciuti nel diritto o nelle pratiche della Polonia;

2.  richiama l'attenzione sull'articolo 5 TUE, che definisce il principio di sussidiarietà e stabilisce che "nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri";

3.  sottolinea che la libertà, la giustizia e l'ambiente rientrano tra i settori in cui l'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri, conformemente all'articolo 4 TFUE, che la cultura è uno dei settori in cui l'UE può solo svolgere azioni intese a sostenere o coordinare l'azione degli Stati membri e che la moralità pubblica e il diritto di famiglia non rientrano tra i settori di competenza dell'Unione;

4.  mette pertanto in evidenza che l'adozione in Polonia di nuove normative quali la legge antiterrorismo così come la modifica del codice di procedura penale, della legge sulla procura o della legge sul servizio pubblico di radiodiffusione non devono prevedere il coinvolgimento delle istituzioni dell'Unione in quanto, in virtù del principio di sussidiarietà, i loro obiettivi potranno essere conseguiti meglio dalle autorità polacche;

5.  ribadisce che il parlamento polacco non presenterà alcuna nuova legge sull'aborto e respinge con fermezza qualsiasi interferenza da parte delle istituzioni dell'UE nei settori della moralità pubblica e del diritto di famiglia, che possono essere affrontati solo a livello di Stato membro;

6.  prende atto delle consultazioni in corso tra la Commissione e la Polonia; sottolinea che il presidente della Dieta (la camera bassa) della Repubblica di Polonia ha nominato un gruppo di esperti, aperto a rappresentanti di tutti i partiti parlamentari, incaricato di elaborare raccomandazioni per i futuri lavori parlamentari e di applicare nella massima misura possibile le raccomandazioni della commissione di Venezia in tutto il settore in questione; mette in evidenza che tale gruppo ha concluso i lavori e trasmesso ufficialmente i risultati alla Commissione;

7.  esorta i leader delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri a considerare i risultati del referendum tenutosi il 23 giugno 2016 nel Regno Unito come un segnale importante di un malcontento più diffuso; li invita a riflettere sul modo in cui l'Unione dovrebbe essere riformata al fine di riavvicinare il processo decisionale ai cittadini e garantire un maggiore rispetto del principio di sussidiarietà;

8.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e alla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto.