Proposta di risoluzione - B8-0732/2016Proposta di risoluzione
B8-0732/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione del XXXX che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 and GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE e 2011/894/UE

1.6.2016 - (D044931/01 – 2016/2682(RSP))

presentata a norma dell'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del regolamento
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Bart Staes Co-relatori: Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Sirpa Pietikäinen

Procedura : 2016/2682(RSP)
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B8-0732/2016
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B8-0732/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione del XXXX che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 and GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE e 2011/894/UE

(D044931/01 – 2016/2682(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il progetto di decisione di esecuzione della Commissione del XXXX che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 e da granturchi geneticamente modificati che combinano due o tre degli eventi Bt11, MIR162, MIR604 and GA21, e che abroga le decisioni 2010/426/UE, 2011/893/UE, 2011/892/UE e 2011/894/UE (D044931/01),

–  visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 19, paragrafo 3, e l'articolo 21, paragrafo 2,

–  visti gli articoli 11 e 13 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[2],

–  vista la votazione del 25 aprile 2016, con la quale il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali di cui all'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1829/2003 ha deciso di non esprimere parere,

–  visto il parere espresso dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 7 dicembre 2015[3],

–  vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D042681 – 2016/2549(RSP))[4],

–  vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D042681 – 2016/2548(RSP))[5],

–  vista la sua risoluzione del 3 febbraio 2016 sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da soia geneticamente modificata FG72 (MST-FGØ72-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (D042684 – 2016/2547(RSP))[6],

–  vista la sua risoluzione del 16 dicembre 2015 sulla decisione di esecuzione (UE) 2015/2279 della Commissione, del 4 dicembre 2015, che autorizza l'immissione sul mercato di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[7],

–  vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

–  visto l'articolo 106, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.  considerando che, in data 9 febbraio 2009, Syngenta France SAS ha presentato alle competenti autorità della Germania, a norma degli articoli 5 e 17 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda riguardante l'immissione in commercio di alimenti, ingredienti alimentari e mangimi contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21;

B.  considerando che la domanda riguarda altresì l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 in prodotti, diversi dagli alimenti e dai mangimi, contenenti o costituiti da tale granturco e destinati agli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione;

C.  considerando che il 5 luglio 2013 Syngenta ha esteso la domanda a tutte le sottocombinazioni dei singoli eventi di modifica genetica che costituiscono il granturco Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ("sottocombinazioni"), tra cui il granturco Bt11 × GA21, il granturco MIR604 × GA21, il granturco Bt11 × MIR604 e Bt11 × MIR604 × GA21, che erano già stati autorizzati, rispettivamente, con le decisioni dellaCommissione 2010/426/UE[8], 2011/892/UE[9], 2011/893/UE[10] e 2011/894/UE[11];

D.  considerando che, come descritto nella domanda, il granturco SYN-BTØ11-1 esprime la proteina Cry1Ab, che conferisce protezione da alcuni lepidotteri, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di ammonio glufosinato;

E.  considerando che, come descritto nella domanda, il granturco SYN-IR162-4 esprime la proteina Vip3Aa20, che conferisce protezione da alcuni lepidotteri, e la proteina PMI, che è stata usata come marcatore selezionabile;

F.  considerando che, come descritto nella domanda, il granturco modificato SYN-IR6Ø4-5 esprime la proteina Cry3A, che conferisce protezione da alcuni coleotteri, e la proteina PMI, che è stata usata come marcatore selezionabile;

G.  considerando che, come descritto nella domanda, il granturco MON-ØØØ21-9 esprime la proteina Cry1Ab, che conferisce protezione da alcuni lepidotteri, e la proteina PAT, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato;

H.  considerando che il 20 marzo 2015 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro – l'organismo specializzato dell'Organizzazione mondiale della sanità – ha classificato il glifosato come probabilmente cancerogeno per l'uomo[12];

I.  considerando che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione è stato votato in sede di comitato permanente il 25 aprile 2016 senza che fosse espresso alcun parere;

J.  considerando che il 22 aprile 2015 la Commissione si rammaricava, nella relazione che accompagna la sua proposta legislativa di modifica del regolamento (CE) n. 1829/2003, del fatto che, dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, le decisioni di autorizzazione erano state adottate dalla Commissione, in conformità della normativa vigente, senza il sostegno del parere del comitato degli Stati membri e che il rinvio del fascicolo alla Commissione per la decisione finale, decisamente un'eccezione per la procedura nel suo insieme, era diventato la norma per quanto attiene alle decisioni in tema di autorizzazioni di alimenti e mangimi geneticamente modificati;

1.  ritiene che il progetto di decisione di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione previste dal regolamento (CE) n. 1829/2003;

2.  invita la Commissione a ritirare il progetto di decisione di esecuzione;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.