Proposta di risoluzione - B8-0738/2016Proposta di risoluzione
B8-0738/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulle sostanze che alterano il sistema endocrino: situazione in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2015

1.6.2016 - (2016/2747(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Gerben-Jan Gerbrandy a nome del gruppo ALDE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0733/2016

Procedura : 2016/2747(RSP)
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B8-0738/2016
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B8-0738/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sulle sostanze che alterano il sistema endocrino: situazione in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2015

(2016/2747(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi[1],

–  vista la tabella di marcia della Commissione sul tema "Defining criteria for identifying endocrine disruptors in the context of the implementation of the Plant Protection Product Regulation and Biocidal Products Regulation" ("Definire criteri per individuare gli interferenti endocrini nel contesto dell'attuazione della regolamentazione in materia di prodotti fitosanitari e biocidi")[2],

–  vista la sentenza del Tribunale della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 16 dicembre 2015, nella causa T-521/14 (ricorso presentato dalla Svezia contro la Commissione, con il sostegno di Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Danimarca, Finlandia, Francia e Paesi Bassi)[3],

–  visto l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 265 e 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la lettera del 22 marzo 2016 inviata dal Presidente Jean-Claude Juncker al Presidente del Parlamento europeo ((2016)1416502),

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione era tenuta ad adottare, entro il 13 dicembre 2013, atti delegati riguardo alla definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino di principi attivi e biocidi;

B.  considerando che la Commissione non ha ancora definito tali criteri scientifici e che il termine è oramai scaduto da oltre due anni e mezzo;

C.  considerando che il Tribunale della Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sua sentenza del 16 dicembre 2015 nella causa T-521/14, ha dichiarato che la Commissione ha violato il diritto dell'UE astenendosi dall'adottare atti delegati riguardo alla definizione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino;

D.  considerando che nella sua sentenza il Tribunale ha constatato che alla Commissione incombeva un obbligo chiaro, preciso e incondizionato di adottare atti delegati riguardo alla definizione dei summenzionati criteri scientifici entro il 13 dicembre 2013;

E.  considerando che il Tribunale ha altresì rilevato che nessuna disposizione del regolamento (UE) n. 528/2012 esige una valutazione d'impatto dei criteri scientifici basati sul rischio e che, anche qualora la Commissione ritenesse necessaria una valutazione d'impatto, ciò non la esonerebbe dall'obbligo di rispettare il termine fissato nel regolamento (paragrafo 74 della sentenza);

F.  considerando che il Tribunale ha inoltre stabilito che la determinazione di criteri scientifici può essere effettuata solo in maniera obiettiva sulla base di dati scientifici relativi al sistema endocrino, indipendentemente da ogni altra considerazione, in particolare di natura economica (paragrafo 71 della sentenza); che il Tribunale ha in tal modo chiarito che una valutazione dell'impatto socio-economico è uno strumento inadeguato per decidere su una questione di natura scientifica;

G.  considerando che il Tribunale ha inoltre stabilito che la Commissione, nel quadro dell'applicazione dei poteri che le sono stati delegati dal legislatore, non può mettere in discussione l'equilibrio normativo stabilito dal legislatore tra il miglioramento del mercato interno e la protezione della salute umana e animale e dell'ambiente (paragrafo 72 della sentenza); che il Tribunale ha in tal modo chiarito che è inappropriato che la Commissione valuti le modifiche normative della legislazione settoriale nel quadro della valutazione d'impatto relativa all'adozione di un atto delegato;

H.  considerando che, a norma dell'articolo 266 TFUE, l'istituzione, l'organo o l'organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati sono tenuti a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta;

I.  considerando che nella seduta del Parlamento europeo del 2 febbraio 2016, Vytenis Andriukaitis, il Commissario per la salute e la sicurezza alimentare, ha annunciato che la Commissione avrebbe comunque continuato a svolgere la valutazione d'impatto, considerando che si tratta di uno strumento utile, se non essenziale, per orientare la sua futura decisione in merito ai criteri;

J.  considerando che la Commissione è tenuta a effettuare una valutazione d'impatto delle proprie iniziative legislative e non legislative suscettibili di avere un impatto economico, ambientale o sociale significativo per individuare soluzioni alternative, visto che le valutazioni d'impatto costituiscono strumenti utili per aiutare i regolatori a valutare le opzioni politiche una volta chiarite le relative questioni scientifiche;

K.  considerando che il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, nella sua lettera del 22 marzo 2016 al Presidente del Parlamento Martin Schulz, ha confermato l'intenzione della Commissione di chiedere innanzitutto il parere del comitato per il controllo normativo sulla valutazione d'impatto prima di decidere in merito ai criteri scientifici;

L.  considerando che pertanto non vi è alcun dubbio che la Commissione non si è ancora conformata alla sentenza del Tribunale, ma persiste nella violazione del diritto dell'UE, come ha dichiarato il Tribunale, e attualmente viola anche l'articolo 266 TFUE;

M.  considerando che è assolutamente inaccettabile che la Commissione, che è la guardiana dei trattati, non rispetti i trattati;

1.  concorda con il Tribunale sul fatto che lo svolgimento da parte della Commissione di una valutazione dell'impatto socio-economico per decidere su una questione di natura scientifica è inappropriato e che la Commissione non può modificare un equilibrio normativo stabilito in un atto di base attraverso l'applicazione dei poteri che le sono delegati a norma dell'articolo 290 TFUE, un aspetto che tuttavia la Commissione esamina nella sua valutazione d'impatto;

2.  condanna la Commissione non solo per non aver ottemperato all'obbligo di adottare atti delegati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, ma anche per non aver ottemperato ai suoi obblighi istituzionali previsti dai trattati stessi, in particolare dall'articolo 266 TFUE;

3.  invita la Commissione ad adempiere immediatamente ai suoi obblighi a norma dell'articolo 266 TFUE e ad adottare senza indugio criteri scientifici basati sul rischio per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino;

4.  sostiene l'uso delle valutazioni d'impatto da parte della Commissione per le sue iniziative nella fase appropriata del processo normativo, al fine di migliorare le procedure decisionali e legislative valutando le opzioni politiche e le loro conseguenze quando sono state risolte le questioni scientifiche;

5.  considera la presente risoluzione come una richiesta formale di agire rivolta alla Commissione a norma dell'articolo 265 TFUE;

6.  si riserva il diritto a norma dell'articolo 265 TFUE di adire al Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare la violazione dell'articolo 266 TFUE qualora la Commissione non definisca la propria posizione entro i prossimi due mesi;

7.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente proposta di risoluzione e di notificare l'esito della relativa votazione in Aula al Presidente del Consiglio e al Presidente della Commissione.