RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica

26.5.2016 - (COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)) - ***I

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
Relatore: Barbara Kappel


Procedura : 2015/0239(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A8-0184/2016
Testi presentati :
A8-0184/2016
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica

(COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0496),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0357/2015),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A8-0184/2016),

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento    1

Proposta di regolamento

Considerando 20

Testo della Commissione

Emendamento

(20)  Al fine di mantenere elevata la qualità dei dati forniti dagli Stati membri dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per permettere un adeguamento delle soglie eventualmente applicabili al mercato del gas naturale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

soppresso

Emendamento    2

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di rilevazione e compilazione dei dati sia rappresentativo.

1. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di rilevazione e compilazione dei dati in essere fornisca dati di elevata qualità, comprensibili e comparabili che rappresentino i prezzi di gas naturale ed energia elettrica.

Emendamento    3

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10, tenendo conto degli sviluppi economici e tecnici, per quanto concerne l'adeguamento della soglia.

soppresso

Motivazione

Gli atti delegati non si applicano in questa sede, in quanto sono indicati solo se l'atto è un "atto non legislativo di portata generale", mentre non è consentito un cambiamento concreto del testo del regolamento con un atto delegato.

Emendamento    4

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Qualora ravvisasse anomalie o incoerenze di rilevanza statistica nei dati forniti, la Commissione (Eurostat) può richiedere alle autorità nazionali un'adeguata disaggregazione dei dati nonché informazioni sui metodi di calcolo o di valutazione su cui sono basati i dati al fine di effettuarne una valutazione e, se necessario, richiedere che i dati o le informazioni ritenuti inesatti siano corretti e ripresentati dallo Stato membro interessato.

5. Qualora ravvisasse anomalie o incoerenze di rilevanza statistica nei dati forniti, la Commissione (Eurostat) può richiedere alle autorità nazionali un'adeguata disaggregazione dei dati nonché informazioni sui metodi di calcolo o di valutazione su cui sono basati i dati al fine di effettuarne una valutazione e, se necessario, richiedere che i dati o le informazioni ritenuti inesatti siano rettificati o corretti e quindi ripresentati dallo Stato membro interessato.

Emendamento     5

Proposta di regolamento

Articolo 8

Testo della Commissione

Emendamento

La Commissione (Eurostat) diffonde le statistiche dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica entro cinque mesi a decorrere dalla fine di ciascun periodo di riferimento.

La Commissione (Eurostat) diffonde le statistiche dei prezzi di gas naturale ed energia elettrica entro tre mesi a decorrere dalla fine di ciascun periodo di riferimento.

Emendamento     6

Proposta di regolamento

Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

soppresso

Esercizio della delega

 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dal [xx-xx-xxx].

 

3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui l'atto è stato loro notificato oppure se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

MOTIVAZIONE

A partire dagli anni Settanta la Commissione europea ha raccolto i dati relativi ai prezzi di gas naturale ed energia elettrica. Nel 1990 il Consiglio ha adottato la direttiva volta a definire la procedura per migliorare la trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas ed energia elettrica, ma non al consumatore domestico. Eurostat è responsabile di rilevare e pubblicare i dati.

La metodologia è stata modificata nel 2007 al fine di tenere conto della liberalizzazione dei mercati energetici. Nel frattempo, la rilevazione di dati relativi ai prezzi di gas naturale ed energia elettrica applicati ai consumatori finali domestici è stata effettuata su base volontaria, con un tasso di risposta del 100%.

L'obiettivo del presente regolamento è di trasformare la base volontaria in base obbligatoria, in modo da evitare problemi nella rilevazione di dati, come segnalato da diversi Stati membri. Tale misura è necessaria per evitare un deterioramento significativo della qualità dell'indagine sui dati relativi ai prezzi di energia elettrica e gas naturale per il settore domestico e per continuare a mantenere un'ampia copertura di mercato e un'elevata qualità dei dati sui prezzi.

La rilevazione di dati non dovrebbe comportare un onere aggiuntivo per le autorità responsabili della trasmissione di dati e i dati sui prezzi continueranno a essere rilevati dalle autorità nazionali competenti. La presente relazione mira a chiarire gli obiettivi, semplificare determinate disposizioni per le autorità responsabili della trasmissione di dati e le società che devono fornire i dati, nonché a evitare fraintendimenti che, nel peggiore dei casi, potrebbero dare luogo a serie di dati non comparabili. Di conseguenza è importante aggiungere una componente che comprenda importanti sottocomponenti che sono state omesse, come ad esempio le accise. Inoltre, è necessario definire il termine "onere" per migliorare la situazione attuale, che consente di trasferire gli oneri dalla rete all'energia e viceversa. Il relatore propone altresì modifiche alla ripartizione in modo che quest'ultima rifletta adeguatamente la struttura dei prezzi.

Di seguito i principali punti aggiuntivi affrontati nella relazione: in primo luogo, la proposta della Commissione non specifica la parte responsabile di provvedere alla ripartizione dei prezzi, compito che non può essere svolto dai fornitori. Dovrebbe spettare all'autorità nazionale di regolamentazione o al governo proporre una metodologia per la ripartizione dei costi e fornire le informazioni necessarie per attuare la ripartizione, che dovrebbe essere soggetta a una consultazione preventiva con le parti interessate ed essere verificata da Eurostat al fine di garantire la comparabilità dei prezzi tra i paesi.

In secondo luogo, diventa obbligatorio per i grandi consumatori non domestici comunicare le informazioni sui prezzi. Le attuali statistiche si basano sulla consultazione di fatture delle banche dati dei fornitori. A tale riguardo, è importante tutelare la confidenzialità delle informazioni riservate dei consumatori e dei fornitori, ragion per cui i prezzi di fatturazione non dovrebbero essere pubblicati, salvo che un numero minimo di clienti rientri in una determinata fascia di consumo.

Infine, occorre chiarire che in merito alla quota media globale dei costi di trasporto e di distribuzione si può distinguere solo a livello globale tra consumatori domestici e consumatori non domestici. Le componenti degli oneri di rete possono essere indicate solo a livello globale comprendendo tutti i settori "consumatori domestici" e "consumatori non domestici", ma non per singole fasce di consumo. Questo è praticamente e metodicamente impossibile da raggiungere nel mercato disaggregato dell'energia elettrica (e se per questo anche del gas), in quanto i fornitori sarebbero costretti a ottenere informazioni dettagliate dai GSD, il che è in contrasto con le norme in materia di disaggregazione.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo

Statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica

Riferimenti

COM(2015)0496 – C8-0357/2015 – 2015/0239(COD)

Presentazione della proposta al PE

15.10.2015

 

 

 

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

ITRE

26.11.2015

 

 

 

Relatori

       Nomina

Barbara Kappel

3.12.2015

 

 

 

Esame in commissione

7.4.2016

 

 

 

Approvazione

24.5.2016

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

6

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Nicolas Bay, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, David Borrelli, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Roger Helmer, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Seán Kelly, Jaromír Kohlíček, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Ernest Maragall, Nadine Morano, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Michel Reimon, Herbert Reul, Paul Rübig, Algirdas Saudargas, Jean-Luc Schaffhauser, Antonio Tajani, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Amjad Bashir, Benedek Jávor, Werner Langen, Piernicola Pedicini, Markus Pieper, Laurenţiu Rebega, Massimiliano Salini, Indrek Tarand, Pavel Telička, Anneleen Van Bossuyt

Deposito

26.5.2016