Proposta di risoluzione - B8-0691/2016Proposta di risoluzione
B8-0691/2016

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 17 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato

31.5.2016 - (C(2016)02859 – 2016/2735(DEA))

presentata a norma dell'articolo 105, paragrafo 6, del regolamento
Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Anneliese Dodds

Procedura : 2016/2735(DEA)
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B8-0691/2016
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B8-0691/2016

Progetto di decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 17 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato

(C(2016)02859 – 2016/2735(DEA))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento delegato della Commissione (C(2016)02859),

–  vista la lettera in data 18 maggio 2016 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

–  vista la lettera in data 31 maggio 2016 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

–  visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione[1] ("regolamentazione sugli abusi di mercato"), in particolare l'articolo 11, paragrafo 9, terzo comma,

–  vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

–  visto l'articolo 105, paragrafo 6, del suo regolamento,

A.  considerando che l'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento sugli abusi di mercato prevede che alcune delle sue disposizioni, incluso l'articolo 11, paragrafi da 1 a 8, si applichino dal 3 luglio 2016 e, di conseguenza, l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato prevede altresì che esso si applichi a decorrere dalla stessa data;

B.  che l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento sugli abusi di mercato conferisce all'ESMA il potere di elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione (RTS) intesi a stabilire debiti dispositivi, procedure e requisiti in materia di tenuta della documentazione per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 4, 5, 6 e 8 di tale articolo; considerando che l'articolo 11, paragrafo 9, del regolamento sugli abusi di mercato conferisce alla Commissione il potere di adottare tali RTS ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] ("regolamento ESMA");

C.  considerando che il 17 maggio 2016 la Commissione ha adottato il regolamento delegato al fine di dare seguito a tale delega di potere; che il regolamento delegato contiene informazioni importanti sulle procedure che i partecipanti al mercato sono tenuti a seguire nell'effettuare sondaggi di mercato;

D.  considerando che tale regolamento delegato può entrare in vigore alla fine del periodo di esame da parte del Parlamento e del Consiglio solo se né l'una né l'altra Istituzione hanno sollevato obiezioni o se, prima della scadenza di tale periodo, sia il Parlamento sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni;

E.  considerando che il periodo di controllo previsto ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento ESMA consiste in tre mesi dalla data di notifica dell'RTS, a meno che l'RTS adottato dalla Commissione non coincida con il progetto di RTS adottato dall'ESMA, nel qual caso il periodo di controllo sarebbe di un mese;

F.  considerando che sono state introdotte alcune modifiche al progetto di RTS adottato dall'ESMA, tra cui l'aggiunta di due nuovi considerando nonché alcune modifiche all'articolo 3 e all'articolo 6, paragrafo 3, ed alla disposizione relativa all'entrata in vigore e all'applicazione; che, alla luce di tali modifiche, il regolamento delegato non può essere considerato uguale al progetto di RTS adottato dall'ESMA, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento ESMA; che pertanto si applica il termine di tre mesi per presentare un'opposizione, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento ESMA, e che quindi tale periodo scade il 17 agosto 2016;

G.  considerando che, ai fini di un'attuazione agevole e tempestiva del quadro normativo sugli abusi di mercato entro il 3 luglio 2016, è necessario che i partecipanti al mercato e le autorità competenti adottino le misure necessarie e pongano in atto i sistemi adeguati quanto prima e in ogni caso entro il 3 luglio 2016, e che avvenga in linea con il regolamento delegato;

H.  considerando che il regolamento delegato dovrebbe quindi entrare in vigore entro e non oltre il 3 luglio 2016, prima dello scadere del periodo di controllo il 17 agosto 2016;

I.  considerando che le disposizioni del regolamento delegato sono sostanzialmente coerenti con gli obiettivi del Parlamento, quali espressi nel regolamento sugli abusi di mercato e durante i successivi dialoghi informali, nel quadro dei lavori preparatori per l'adozione del regolamento delegato, ed in particolare con l'intenzione del Parlamento di fornire alle autorità competenti la documentazione completa relativa alle informazioni raccolte nel corso di un sondaggio di mercato;

1.  dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.