Proposta di risoluzione - B8-0786/2016Proposta di risoluzione
B8-0786/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulla necessità di escludere definitivamente lo zucchero e l'etanolo dai negoziati nell'ambito dell'accordo di libero scambio con il Mercosur

8.6.2016

presentata a norma dell'articolo 133 del regolamento

Steeve Briois, Edouard Ferrand, Philippe Loiseau, Marine Le Pen, Louis Aliot, Marie-Christine Arnautu, Nicolas Bay, Dominique Bilde, Marie-Christine Boutonnet, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Gilles Lebreton, Dominique Martin, Joëlle Mélin, Bernard Monot, Sophie Montel, Florian Philippot, Jean-Luc Schaffhauser, Mylène Troszczynski

B8‑0786/2016

Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulla necessità di escludere definitivamente lo zucchero e l'etanolo dai negoziati nell'ambito dell'accordo di libero scambio con il Mercosur

Il Parlamento europeo,

–  vista la relazione sullo stato delle relazioni commerciali tra l'Unione europea e il Mercosur[1],

–  visto l'articolo 133 del suo regolamento,

A.  considerando che l'Unione europea, che importa quasi un quarto dello zucchero che consuma, è uno dei mercati dello zucchero più aperti al mondo;

B.  considerando che il moltiplicarsi degli accordi bilaterali e degli accordi commerciali preferenziali ostacola lo sviluppo della filiera bieticolo-saccarifera;

C.  considerando che, a partire dal 2017, la filiera bieticolo-saccarifera dovrà sopportare le conseguenze della soppressione delle quote di zucchero e di isoglucosio nonché del prezzo minimo della barbabietola;

1.  invita la Commissione a escludere definitivamente lo zucchero e l'etanolo dai negoziati nell'ambito dell'accordo di libero scambio con il Mercosur;

2.  invita altresì la Commissione a riesaminare la sua proposta volta a concedere al Mercosur un contingente di importazione di 600 000 tonnellate di etanolo a dazio ridotto;

3.  esige che la Commissione ponga fine alla sistematizzazione delle concessioni tariffarie accordate dall'Unione sullo zucchero e etanolo nell'ambito dei negoziati di accordi bilaterali di libero scambio;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e agli Stati membri.