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Procedura : 2014/2256(INI)
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Ciclo del documento : A8-0209/2015

Testi presentati :

A8-0209/2015

Discussioni :

PV 09/07/2015 - 10
CRE 09/07/2015 - 10

Votazioni :

PV 09/07/2015 - 12.9
CRE 09/07/2015 - 12.9
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P8_TA(2015)0273

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Giovedì 9 luglio 2015 - Strasburgo
Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione
P8_TA(2015)0273A8-0209/2015

Risoluzione del Parlamento europeo del 9 luglio 2015 sull'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (2014/2256(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visti gli articoli 4, 26, 34, 114, 118 e 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visto l'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,

–  visto l'accordo TRIPS del 1994 sugli aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale,

–  vista la Convenzione dell'Unesco, del 20 ottobre 2005, per la protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali,

–  visti gli articoli 11, 13, 14, 16, 17, 22 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione(1),

–  vista la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, in particolare il test a tre fasi,

–  visto il trattato sui diritti d'autore dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) del 20 dicembre 1996,

–  visto il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, del 20 dicembre 1996,

–  visto il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, adottato a Pechino il 24 giugno 2012 dalla conferenza diplomatica dell'OMPI sulla protezione delle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive,

–  visto lo studio del settembre 2013 sui diritti di proprietà intellettuale (DPI), effettuato congiuntamente dall'Ufficio europeo dei brevetti (UEB) e dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), dal titolo "Settori a forte intensità di diritti di proprietà intellettuale: il contributo ai risultati economici e all'occupazione nell'UE",

–  visto il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa,

–  vista la direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno(2),

–  vista la direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico(3),

–  vista la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane(4),

–  vista la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi(5),

–  vista la direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la direttiva 2006/116/CE relativa alla durata di protezione del diritto d'autore e di taluni diritti connessi(6),

–  vista la direttiva 93/83/CEE del Consiglio, del 27 settembre 1993, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo(7),

–  vista la direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale(8),

–  vista la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale(9) che modifica la direttiva 92/100/CEE(10),

–  vista la direttiva 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale(11),

–  vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sui prelievi per copie private(12),

–  vista la sua risoluzione del 12 settembre 2013 dal titolo "Valorizzare i settori culturali e creativi per favorire la crescita economica e l'occupazione"(13),

–   vista la sua risoluzione dell'11 settembre 2012 sulla distribuzione online di opere audiovisive nell'Unione europea(14),

–  vista la sua risoluzione del 22 settembre 2010 sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale nel mercato interno(15),

–  vista la consultazione pubblica effettuata dalla Commissione tra il 5 dicembre 2013 e il 5 marzo 2014 sul riesame della normativa UE sul diritto d'autore,

–  vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2012 sulla petizione 0924/2011, presentata da Dan Pescod, cittadino britannico, a nome di European Blind Union (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), sull'accesso delle persone non vedenti ai libri e ad altri prodotti a stampa(16),

–  visto il Libro verde della Commissione sulla distribuzione di opere audiovisive nell'Unione europea: opportunità e sfide verso un mercato unico del digitale (COM(2011)0427),

–  visto il Libro verde della Commissione dal titolo "Il diritto d'autore nell'economia della conoscenza" (COM(2008)0466),

–  vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Un mercato unico dei diritti di proprietà intellettuale: rafforzare la creatività e l'innovazione per permettere la creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di prima qualità in Europa" (COM(2011)0287),

–  visto il memorandum d'intesa, del 20 settembre 2011, sui principi chiave della digitalizzazione e della messa a disposizione di opere fuori commercio, per agevolare la digitalizzazione e la messa a disposizione di opere e riviste accademiche per biblioteche europee e altre istituzioni analoghe,

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0209/2015),

A.  considerando che la revisione della direttiva 2001/29/CE riveste un ruolo decisivo nel promuovere la creatività e l'innovazione, la diversità culturale, la crescita economica, la competitività, il mercato unico digitale e per l'accesso alla conoscenza e all'informazione e fornisce, al contempo, agli autori di opere letterarie e artistiche un riconoscimento e una protezione sufficienti dei loro diritti;

B.  considerando che l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce che l'Unione europea contribuisce al pieno sviluppo e alla diversità delle culture degli Stati membri, specialmente attraverso la creazione artistica e letteraria;

C.  considerando che la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione mirava ad adeguare agli sviluppi tecnologici la normativa sul diritto d'autore e i diritti connessi;

D.  considerando che la direttiva 2001/29/CE riguarda anche alcuni obblighi dell'Unione europea previsti dal diritto internazionale, tra cui le disposizioni della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e i trattati dell'OMPI sul diritto d'autore e sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi;

E.  considerando che la Commissione e gli Stati membri stanno effettuando considerevoli investimenti nella digitalizzazione e nell'accessibilità online delle ricche collezioni delle istituzioni culturali europee, affinché i cittadini possano fruire di tali collezioni in qualunque luogo e su qualsiasi dispositivo;

F.  considerando che le industrie culturali e creative dell'UE sono uno dei motori della crescita economica e della creazione di posti di lavoro nell'Unione e apportano un grande contributo all'economia UE, dal momento che, secondo le stime più recenti, occupano oltre 7 milioni di persone, con un impatto sul PIL dell'UE superiore al 4,2%, e che le industrie culturali hanno continuato a generare occupazione durante la crisi economica degli anni 2008-2012;

G.  considerando che lo studio congiunto dell'UEB e dell'UAMI, del settembre 2013, evidenzia che l'attività economica complessiva dell'Unione, il cui valore si aggira attorno ai 4 700 miliardi di euro all'anno, è generata da settori a forte intensità di DPI, che forniscono inoltre il 26 % dei posti di lavoro diretti (ovvero 56 milioni) e il 9 % dei posti di lavoro indiretti sul totale dei posti di lavoro dell'UE;

H.  considerando che la rivoluzione digitale ha introdotto nuove tecniche e mezzi di comunicazione e reso possibili nuove forme espressive che, pur mettendo in discussione il rapporto trilaterale che tradizionalmente lega creatore e fruitore attraverso l'imprenditore culturale, ha incentivato la nascita di un'economia basata sulla conoscenza, creando nuovi posti di lavoro e favorendo la promozione della cultura e dell'innovazione;

I.  considerando che qualsiasi iniziativa politica riguardante il mercato unico digitale deve essere conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e segnatamente gli articoli 11, 13, 14, 16, 17 e 22;

J.  considerando che la diversità culturale e la diversità linguistica superano i confini nazionali e che alcune lingue europee sono parlate in più paesi;

K.  considerando che la Carta dei diritti fondamentali tutela la libertà di espressione e d'informazione, la libertà delle arti e della scienza, e garantisce la protezione dei dati personali e la diversità culturale e linguistica, il diritto alla proprietà e la tutela della proprietà intellettuale, il diritto all'istruzione e la libertà d'impresa;

L.  considerando che anche nell'era digitale l'autore deve avere il diritto di tutelare la propria attività creativa;

M.  considerando che è necessario prendere in considerazione misure che contribuiscano all'ulteriore sviluppo dell'interscambio culturale e che migliorino la certezza del diritto nel settore; che molti servizi creativi online sono stati sviluppati in seguito all'applicazione della direttiva 2001/29/CE, e i consumatori non hanno mai avuto accesso a una gamma tanto vasta di opere creative e culturali; che è necessario che gli utenti possano accedere a un contenuto culturale ampio, vario e di qualità;

N.  considerando che lo sviluppo armonico e sistematico di Europeana, la biblioteca digitale fondata nel 2008 su iniziativa dell′UE, ha reso disponibili le opere delle biblioteche degli Stati membri;

O.  considerando che le opere creative sono una delle principali fonti che alimentano l'economica digitale e gli attori del settore delle tecnologie dell'informazione come i motori di ricerca, i media sociali o le piattaforme di contenuto generato dagli utenti, ma che la quasi totalità del valore generato dalle opere creative viene trasferita a questi intermediari digitali, che rifiutano di retribuire gli autori o negoziano con essi remunerazioni estremamente basse;

P.  considerando che la direttiva 2011/77/UE e la direttiva 2006/116/CE hanno armonizzato i termini della protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi prevedendo una totale armonizzazione del periodo di protezione per ogni tipologia di opera e per ogni diritto connesso negli Stati membri;

Q.  considerando che spetta al legislatore UE promuovere un quadro normativo in materia di diritti d'autore e diritti connessi che sia chiaro e comprensibile per tutti i soggetti interessati e, in definitiva, per i cittadini, assicurando la certezza del diritto;

R.  considerando il vantaggio concorrenziale e il crescente potere di alcuni intermediari su internet, nonché l'impatto negativo di questa situazione sul potenziale creativo degli autori e sullo sviluppo dei servizi proposti da altri distributori di opere creative;

S.  considerando che, nella definizione del quadro giuridico in materia di diritti d'autore e diritti connessi, occorre tenere conto della necessità di incentivare modelli industriali e commerciali innovativi, sfruttando le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, al fine di rendere più competitive le imprese dell'UE;

T.  considerando che la creazione di crescita e posti di lavoro in Europa costituisce la priorità della Commissione e occupa un posto centrale nel suo programma 2014-2019;

1.  sottolinea che il diritto d'autore costituisce il mezzo concreto con cui garantire la remunerazione dei creatori e il finanziamento del processo creativo;

2.  valuta positivamente l'iniziativa della Commissione, che ha svolto una consultazione pubblica sul diritto d'autore, la quale ha suscitato il grande interesse di un'ampia gamma di parti interessate, compreso il settore culturale e la società civile(17);

3.  plaude all'impegno della Commissione di sviluppare ulteriormente l'agenda digitale dell'UE, comprese le problematiche del diritto d'autore, nel corso del mandato della nuova Commissione; plaude al programma di lavoro della Commissione per il 2015, nella misura in cui promette l'adozione di un pacchetto sul mercato unico digitale comprendente una proposta legislativa con l'obiettivo di modernizzare le norme sul diritto d'autore per adattarle all'era digitale;

4.  rammenta che il diritto d'autore e i diritti connessi proteggono e stimolano tanto lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi quanto la creazione e lo sfruttamento del loro contenuto creativo, concorrendo così a un miglioramento della competitività, dell'occupazione e dell'innovazione in vari settori industriali dell'UE;

5.  sottolinea che il diritto d'autore è efficace solo nella misura in cui lo sono le misure di attuazione in vigore per tutelarlo e che al fine di garantire un settore creativo fiorente e innovativo l'applicazione del diritto d'autore deve essere rigorosa;

6.  ricorda che la territorialità è inerente all'esistenza del diritto d'autore e dei diritti connessi; sottolinea che questo principio non è in contraddizione con le misure che garantiscono la portabilità dei contenuti;

7.  sottolinea che qualsiasi revisione della direttiva 2001/29/CE dovrebbe continuare a garantire il principio di una remunerazione adeguata dei titolari dei diritti; chiede che venga riaffermato il principio di territorialità, che consente a ciascuno Stato membro di garantire tale remunerazione adeguata nel quadro della propria politica culturale;

8.  osserva che l'offerta legale a disposizione degli utenti è aumentata in seguito all'attuazione della direttiva 2001/29/CE; osserva inoltre che l'accesso transfrontaliero ai diversi usi che i progressi tecnologici offrono ai consumatori potrebbe richiedere un miglioramento, basato su elementi concreti, dell'attuale quadro normativo per sviluppare ulteriormente l'offerta legale di contenuti online culturali e creativi diversificati, nell'ottica di consentire l'accesso alla diversità culturale europea;

9.  rammenta che ai consumatori è negato troppo spesso l'accesso a taluni servizi legati ai contenuti per ragioni geografiche, il che è contrario all'obiettivo della direttiva 2001/29/CE per quanto concerne l'attuazione delle quattro libertà del mercato interno; esorta pertanto la Commissione a proporre soluzioni adeguate per migliorare l'accessibilità transfrontaliera dei servizi e dei contenuti protetti da diritto d'autore per i consumatori;

10.  ritiene possibile trarre insegnamento per altre tipologie di contenuti dall'approccio adottato nella direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti, ma ritiene anche che gli aspetti che riguardano la portabilità e i blocchi geografici non possano essere risolti con un'unica soluzione globale e che potrebbero rendersi necessari diversi interventi, sia di natura normativa sia ispirati al mercato;

11.  sottolinea che la produzione creativa dell'UE costituisce una delle sue risorse più preziose, e che chi vuole beneficiarne dovrebbe essere in grado di pagare per farlo, anche quando tale produzione viene venduta solo in un altro Stato membro;

12.  ricorda la possibilità di ricorrere alle licenze multiterritoriali, come previsto dalla direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore, quando le emittenti desiderino coprire la totalità del territorio europeo;

13.   ricorda che il finanziamento, la produzione e la coproduzione di film e contenuti televisivi dipendono in gran parte da licenze territoriali esclusive accordate ai distributori locali su piattaforme diverse che rispondono alle specificità culturali dei vari mercati europei; sottolinea pertanto che la libertà contrattuale di scegliere l'estensione territoriale e le diverse piattaforme di distribuzione incoraggia l'investimento in film e contenuti televisivi e promuove la diversità culturale; invita la Commissione a garantire che qualsiasi iniziativa sulla modernizzazione del diritto d'autore sia preceduta da uno studio approfondito dei suoi effetti sulla produzione, il finanziamento e la distribuzione di film e contenuti televisivi nonché sulla diversità culturale;

14.  sottolinea che le pratiche di blocco geografico adottate dall'industria non dovrebbero impedire alle minoranze culturali che vivono negli Stati membri dell'UE di accedere ai contenuti o ai servizi, sia gratuiti che a pagamento, offerti nella loro lingua;

15.  sostiene le iniziative finalizzate a migliorare la portabilità, nell'UE, dei servizi online di contenuti legalmente acquisiti e legalmente messi a disposizione, nel pieno rispetto dei diritti d'autore e degli interessi dei titolari di diritti;

16.  rammenta che i mercati culturali europei sono intrinsecamente eterogenei in ragione della diversità culturale e linguistica europea; osserva che tale diversità andrebbe considerata un vantaggio piuttosto che un ostacolo per il mercato unico;

17.  prende atto dell'importanza delle licenze territoriali nell'UE, specialmente per quanto riguarda la produzione audiovisiva e cinematografica, basata principalmente sui sistemi di preacquisto o prefinanziamento delle emittenti;

18.  osserva con preoccupazione la moltiplicazione dei servizi illegali online e l'aumento della pirateria e, in generale, delle violazioni della proprietà intellettuale, che costituiscono una grave minaccia per le economie degli Stati membri e per la creatività nell'UE;

19.  sottolinea che qualunque riforma del quadro del diritto d'autore dovrebbe basarsi su un elevato livello di protezione, dato che i diritti sono fondamentali per la creazione intellettuale, e fornire una base giuridica stabile, chiara e flessibile che favorisca gli investimenti e la crescita nel settore culturale e creativo, eliminando nel contempo le incertezze e le incongruenze giuridiche che incidono negativamente sul funzionamento del mercato interno;

20.  sottolinea che, oltre a sviluppare in modo consistente strutture funzionanti per il mercato unico digitale, è necessario continuare a garantire il funzionamento del mercato interno analogico;

21.  ricorda che i settori a forte intensità di diritto d'autore impiegano più di 7 milioni di persone nell'UE; invita pertanto la Commissione a garantire che qualsiasi iniziativa legislativa sulla modernizzazione del diritto d'autore sia preceduta da un'esaustiva valutazione ex-ante degli effetti sulla crescita e sull'occupazione nonché dei costi e dei vantaggi potenzialmente generati da tale iniziativa, conformemente ai principi di una migliore regolamentazione;

22.  sottolinea che qualsiasi revisione futura del diritto d'autore dell'UE deve essere mirata e poggiare su dati verificati, al fine di garantire che i settori creativi in Europa continuino a svilupparsi;

23.  riconosce che le attività commerciali che violano il diritto d'autore rappresentano una grave minaccia per il funzionamento del mercato unico digitale e per lo sviluppo dell'offerta legale di contenuti online culturali e creativi diversificati;

24.  ritiene indispensabile rafforzare la posizione degli autori e dei creatori e migliorare la loro remunerazione rispetto alla distribuzione e allo sfruttamento digitale delle loro opere;

Diritti esclusivi

25.  riconosce la necessità che gli autori e gli esecutori beneficino di una protezione giuridica delle loro opere creative e artistiche; riconosce l'interesse pubblico alla disseminazione della cultura e della conoscenza; riconosce il ruolo dei produttori ed editori nel far giungere le opere al mercato e la necessità di una remunerazione equa ed adeguata per tutte le categorie di titolari di diritti; chiede che sia migliorata la posizione contrattuale degli autori ed esecutori rispetto agli altri titolari di diritti e intermediari, segnatamente considerando un termine di durata ragionevole per l'utilizzazione dei diritti trasferiti dall'autore ad un terzo, a pena di regresso, dal momento che gli scambi contrattuali possono essere inficiati da uno squilibrio di potere; sottolinea a tale riguardo l'importanza della libertà contrattuale;

26.  prende atto che un'adeguata protezione delle opere tutelate dal diritto d'autore e delle opere tutelate dai diritti connessi assume grande importanza anche sotto il profilo culturale e che l'articolo 167 TFUE obbliga l'Unione a tener conto degli aspetti culturali nell'azione da essa svolta;

27.  sottolinea la necessità che gli autori e gli esecutori ricevano un equo compenso, di pari entità sia nell'ambiente digitale che nel mondo analogico;

28.  invita la Commissione a valutare misure mirate e adeguate per migliorare la certezza giuridica, conformi all'obiettivo della Commissione di legiferare meglio; esorta la Commissione a esaminare l'impatto del titolo unico europeo sul diritto d'autore sull'occupazione e sull'innovazione, sugli interessi di autori, esecutori e altri titolari di diritti, nonché sulla promozione dell'accesso dei consumatori alla diversità culturale regionale;

29.  ricorda che i diritti esclusivi e la libertà contrattuale sono elementi fondamentali dell'ecosistema fragile della creazione e del suo finanziamento, poiché consentono una migliore ripartizione dei rischi, il coinvolgimento di diversi attori nel quadro di progetti comuni a vantaggio di un pubblico culturalmente diversificato e l'incentivazione degli investimenti nella produzione di un contenuto professionale;

30.  raccomanda al legislatore dell'Unione di considerare, al fine tutelare il pubblico interesse pur proteggendo le informazioni personali, come abbassare ulteriormente gli ostacoli al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico; rileva che tale adeguamento della legislazione dovrebbe essere effettuato nel debito rispetto della direttiva 2013/37/UE, dei principi ispiratori del diritto d'autore e della pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea;

31.  invita la Commissione a salvaguardare efficacemente le opere di dominio pubblico che, per definizione, non sono soggette alla protezione del diritto d'autore; esorta pertanto la Commissione, per chiarire che una volta che un lavoro è di dominio pubblico, qualsiasi digitalizzazione del lavoro che non costituisce un nuovo, lavoro di trasformazione, resta di dominio pubblico; invita inoltre la Commissione a esaminare se i titolari dei diritti possano essere concesso il diritto di dedicare le loro opere al pubblico dominio, in tutto o in parte; 32. invita la Commissione ad armonizzare ulteriormente la durata della protezione del diritto d'autore, mentre astenendosi da ogni ulteriore estensione della durata della protezione, secondo gli standard internazionali fissati nella convenzione di Berna; incoraggia gli Stati membri a completare il recepimento e l'attuazione delle direttive 2006/116 / CE e 2011/77 / UE in maniera snella sollecita pertanto la Commissione a chiarire che, una volta che un'opera diventa di pubblico dominio, qualunque digitalizzazione della stessa che non costituisce un opera nuova e trasformativa resta nel pubblico dominio; invita inoltre la Commissione a considerare se riconoscere ai titolari di diritti il diritto di cedere le proprie opere al pubblico dominio, totalmente o in parte;

32.  invita la Commissione ad armonizzare ulteriormente la durata di protezione del diritto d'autore, astenendosi da ogni ulteriore estensione della durata di protezione, secondo gli standard internazionali stabiliti nella convenzione di Berna; esorta gli Stati membri a completare agevolmente il recepimento e l'attuazione delle direttive 2006/116/CE e 2011/77/UE;

Eccezioni e limitazioni

33.  invita il legislatore unionale a rimanere fedele all'obiettivo della direttiva 2001/29/CE di fornire un'adeguata protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi quale una delle principali soluzioni per assicurare la creatività culturale europea e garantire un giusto equilibrio tra le varie categorie di titolari e utenti dei materiali protetti, nonché tra le varie categorie di titolari di diritti; pone ulteriore accento sul fatto che qualsiasi modifica legislativa in questo ambito deve garantire alle persone con disabilità l'accessibilità dei prodotti e dei servizi protetti dal diritto d'autore e dai diritti connessi in ogni formato;

34.  evidenzia che il diritto d'autore e i diritti connessi costituiscono il quadro giuridico per le industrie culturali e creative, per il settore dell'istruzione e della ricerca e per il settore che beneficia delle eccezioni e limitazioni applicabili a tali diritti, e formano la base che consente loro di creare attività economica e posti di lavoro;

35.  rileva che le eccezioni e limitazioni devono essere applicate tenendo conto dello scopo per cui sono state pensate e delle caratteristiche proprie dell'ambiente digitale e dell'ambiente analogico, mantenendo al contempo l'equilibrio tra gli interessi dei titolari di diritti e gli interessi del pubblico; invita pertanto la Commissione ad esaminare la possibilità di rivedere un determinato numero di eccezioni e limitazioni esistenti, al fine di adattarle meglio all’ambiente digitale, tenendo conto degli sviluppi in corso nell’ambiente digitale e della necessità di competitività;

36.  sottolinea l'importanza che le eccezioni e le limitazioni siano accessibili per le persone con disabilità; a questo proposito, prende atto della conclusione del trattato di Marrakech, che faciliterà l'accesso ai libri per gli ipovedenti e incoraggia una rapida ratifica dello stesso senza subordinarla alla revisione del quadro giuridico dell'UE; ritiene che il trattato rappresenti un buon passo avanti, ma che vi sia ancora molto da fare per aprire l'accesso ai contenuti per le persone con diverse disabilità;

37.  rileva l'importanza della diversità culturale europea e rileva che le differenze tra Stati membri nell'attuazione delle eccezioni possono rappresentare una sfida per il funzionamento del mercato interno, in vista dello sviluppo delle attività transfrontaliere e della competitività e dell'innovazione globali dell'UE, e possono altresì determinare incertezza giuridica per gli autori e gli utenti; ritiene che possa quindi essere vantaggioso applicare norme più comuni a talune eccezioni e limitazioni; rileva, tuttavia, che le differenze possono essere giustificate per consentire agli Stati membri di legiferare in base ai loro specifici interessi culturali ed economici, e in linea con i principi di proporzionalità e di sussidiarietà;

38.  invita la Commissione a esaminare l'applicazione di norme minime per le eccezioni e limitazioni, e a garantire ulteriormente l'adeguata attuazione delle eccezioni e limitazioni di cui alla direttiva 2001/29/CE e una parità di accesso alla diversità culturale a livello transfrontaliero nell'ambito del mercato interno e a migliorare la certezza del diritto;

39.  ritiene necessario rafforzare le eccezioni di cui possono beneficiare le istituzioni di interesse pubblico, come biblioteche, musei o archivi, al fine di favorire un ampio accesso al patrimonio culturale anche attraverso piattaforme online;

40.  chiede alla Commissione di prevedere con prudenza la protezione dei diritti fondamentali, e in particolare la lotta contro le discriminazioni o la protezione della libertà della stampa; ricorda a questo proposito che le eccezioni dovrebbero essere oggetto di adeguate compensazioni;

41.  ricorda l'importanza delle piccole e medie imprese (PMI) nelle industrie culturali e creative in termini di creazione di posti di lavoro e di crescita nell'UE; sottolinea che la maggior parte delle PMI dei settori culturali e creativi fa affidamento sulla flessibilità del settore del diritto d'autore per produrre, investire e distribuire opere culturali e creative, ma anche per sviluppare soluzioni innovative che permettano agli utenti di accedere a opere creative online adatte alle preferenze e alle specificità dei mercati locali;

42.  osserva con interesse lo sviluppo di nuove forme di utilizzo delle opere sulle reti digitali, in particolare le utilizzazioni metamorfiche, e sottolinea la necessità di esaminare soluzioni volte a conciliare una protezione efficace che preveda un'adeguata remunerazione e un equo compenso per i creatori con l'interesse pubblico di accesso ai beni culturali e alla conoscenza;

43.  sottolinea che, ove si applichino già eccezioni o limitazioni, nuovi utilizzi di contenuti che siano resi possibili dai progressi tecnologici o da nuovi utilizzi della tecnologia dovrebbero essere, per quanto possibile, interpretati in linea con l'eccezione o la limitazione esistente, a condizione che il nuovo utilizzo sia simile a quello esistente, al fine di migliorare la certezza giuridica - ciò sarebbe soggetto al test in tre fasi; riconosce che tale flessibilità nell'interpretazione delle eccezioni e delle limitazioni può consentire l'adattamento delle eccezioni e delle limitazioni in questione alle diverse situazioni nazionali ed esigenze sociali;

44.  evidenzia la necessità di garantire la neutralità tecnologica e la compatibilità futura delle eccezioni e limitazioni tenendo conto degli effetti della convergenza dei media, e nel contempo servire l'interesse generale stimolando incentivi a creare, finanziare e distribuire nuove opere e a porre a disposizione del pubblico tali opere in modi nuovi, innovativi e coinvolgenti;

45.  suggerisce una revisione della responsabilità dei prestatori di servizi e degli intermediari al fine di chiarirne lo status e le responsabilità giuridiche nell'ambito del diritto d'autore, garantire che si eserciti la dovuta diligenza durante l'intero processo creativo e la catena di distribuzione e assicurare un equo compenso ai creatori e titolari dei diritti all'interno dell'Unione;

46.  ritiene che lo sviluppo del mercato digitale non sia possibile se non si sviluppano parallelamente le industrie culturali e creative;

47.  sottolinea l'importanza dell'eccezione per la caricatura, parodia o pastiche quale elemento di vitalità nel dibattito democratico; ritiene che l'eccezione debba consentire di raggiungere un equilibrio tra gli interessi e i diritti dei creatori e dei personaggi originali e la libertà di espressione dell'utente di un'opera protetta che si affida all'eccezione per la caricatura, la parodia o il pastiche;

48.  sottolinea la necessità di valutare in modo adeguato l'autorizzazione di tecniche di analisi automatizzata del testo e dei dati (ad esempio l'estrazione di dati e testi" o l'"estrazione di contenuti") per finalità di ricerca, purché sia stato acquisito il permesso di leggere l'opera;

49.  ritiene che lo sviluppo del mercato digitale e lo sviluppo delle industrie creative e culturali siano strettamente connessi e debbano avvenire parallelamente, in quanto questo è l'unico modo per consentire una prosperità duratura;

50.  constata che il diritto alla proprietà privata è uno dei fondamenti della società moderna; constata altresì che agevolare l'accesso ai materiali educativi e ai beni culturali è estremamente importante per lo sviluppo di una società basata sulla conoscenza e che i legislatori dovrebbero tenere conto di ciò;

51.  chiede che sia prevista un'eccezione per scopi di ricerca e istruzione, che riguardi non solo gli istituti d'istruzione, ma anche attività didattiche o di ricerca accreditate, ivi incluse attività online e transfrontaliere, associate a un istituto d'istruzione riconosciuto dalle autorità competenti o dalla legge ovvero nell'ambito di un programma d'istruzione;

52.  sottolinea che ogni nuova eccezione o limitazione introdotta nella legislazione dell'UE sul diritto d'autore deve essere debitamente giustificata da un'analisi economico-giuridica solida e obiettiva;

53.  riconosce l'importanza delle biblioteche per l'accesso alla conoscenza e chiede alla Commissione di valutare l'introduzione di un'eccezione che consenta alle biblioteche pubbliche e di ricerca di concedere legalmente in prestito al pubblico opere in formato digitale ad uso personale, per un periodo limitato e tramite Internet o le reti della biblioteca, in modo che possano adempiere al loro compito di interesse pubblico di divulgazione della conoscenza in maniera efficace e aggiornata; raccomanda che gli autori ricevano un giusto compenso per il prestito digitale, nella stessa misura rispetto al prestito di libri cartacei, conformemente alle restrizioni territoriali nazionali;

54.  chiede alla Commissione di valutare l'introduzione di un'eccezione che permetta alle biblioteche di digitalizzare i contenuti a scopo di consultazione, catalogazione e archivio;

55.  sottolinea l'importanza di tenere conto delle conclusioni dei numerosi esperimenti intrapresi dall'industria del libro volti a istituire modelli commerciali equi, equilibrati e redditizi;

56.  prende nota che in alcuni Stati membri sono state introdotte licenze finalizzate a regimi di indennizzo; sottolinea la necessità di garantire che le azioni ammissibili in virtù di un'eccezione rimangano tali; ricorda che è opportuno considerare l'indennizzo per l'esercizio delle eccezioni e limitazioni soltanto nei casi in cui gli atti che rientrano in un'eccezione arrechino pregiudizio al titolare dei diritti; invita inoltre l'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale a realizzare una valutazione scientifica esaustiva delle misure in questione adottate dagli Stati membri e dei loro effetti su ciascuna parte interessata;

57.  ricorda l'importanza dell'eccezione per le copia privata che non può essere limitata sul piano tecnico, associata a un equo compenso per i creatori; invita la Commissione ad analizzare, sulla base di dati scientifici, la risoluzione del Parlamento del 27 febbraio 2014 sui prelievi per copie private(18) e i risultati del più recente processo di mediazione svolto dalla Commissione(19), la realizzabilità delle attuali misure per l'equo compenso dei titolari dei diritti rispetto alle riproduzioni effettuate da persone fisiche per uso privato, soprattutto per quanto concerne le misure di trasparenza;

58.  osserva che il prelievo per copia privata deve essere disciplinato in maniera tale da informare i cittadini sull'entità effettiva, sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione del prelievo;

59.  sottolinea che i prelievi digitali dovrebbero essere resi più trasparenti e ottimizzati per salvaguardare i diritti dei titolari e dei consumatori, tenendo conto della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno;

60.  sottolinea l'importanza di apportare maggiore chiarezza e trasparenza al regime sul diritto d'autore per gli utenti del diritto d'autore, in particolare con riferimento ai contenuti generati dagli utenti e ai diritti di concessione, allo scopo di promuovere la creatività e l'ulteriore sviluppo di piattaforme online e di garantire l'adeguata remunerazione dei titolari del diritto;

61.  osserva l'importanza dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2001/29/CE e sottolinea che l'esercizio effettivo delle eccezioni o limitazioni e l'accesso ai contenuti non soggetti al diritto d'autore o a diritti connessi non deve essere derogato da contratto o termini contrattuali;

62.  invita i distributori a pubblicare tutte le informazioni disponibili relative alle misure tecnologiche necessarie per garantire l'interoperabilità dei loro contenuti;

63.  evidenzia la necessità di promuovere una maggiore interoperabilità, soprattutto per software e terminali, in quanto la carenza di interoperabilità ostacola l'innovazione, riduce la concorrenza e danneggia i consumatori; ritiene che la carenza di interoperabilità possa portare alla posizione dominante di un particolare prodotto o servizio sul mercato, il che, a sua volta, soffoca la concorrenza e limita la scelta dei consumatori nell'UE;

64.  sottolinea che il rapido tasso di sviluppo tecnologico del mercato digitale richiede un quadro legislativo tecnologicamente neutrale per il diritto d'autore;

65.  riconosce il ruolo di un'applicazione proporzionata ed efficace al fine di sostenere creatori, titolari dei diritti e consumatori;

66.  chiede alla Commissione e al legislatore di riflettere su soluzioni per il trasferimento del valore dai contenuti ai servizi; insiste sulla necessità di adeguare la definizione dello status di intermediario all'attuale contesto digitale;

67.  sottolinea che i consumatori spesso fanno fronte a varie limitazioni e il concetto di diritti dei consumatori nel quadro del diritto d'autore è molto spesso assente; invita la Commissione a valutare l'efficacia della legge vigente sul diritto d'autore da un punto di vista dei consumatori e a elaborare un insieme di diritti dei consumatori chiari ed esaustivi;

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68.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
(2) GU L 84 del 20.3.2014, pag. 72.
(3) GU L 175 del 27.6.2013, pag. 1.
(4) GU L 299 del 27.10.2012, pag. 5.
(5) GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12.
(6) GU L 265 dell'11.10.2011, pag. 1.
(7) GU L 248 del 6.10.1993, pag. 15.
(8) GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45.
(9) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 28.
(10) GU L 346 del 27.11.1992, pag. 61.
(11) GU L 272 del 13.10.2001, pag. 32.
(12) Testi approvati, P7_TA(2014)0179.
(13) Testi approvati, P7_TA(2013)0368.
(14) GU C 353 E del 3.12.2013, pag. 64.
(15) GU C 50 E del 21.2.2012, pag. 48.
(16) GU C 249 E del 30.8.2013, pag. 49.
(17) Commissione europea, DG MARKT, Relazione sulle risposte alla consultazione pubblica sul riesame della normativa UE sul diritto d'autore, luglio 2014.
(18) Testi approvati, P7_TA(2014)0179.
(19) Raccomandazioni di António Vitorino, del 31 gennaio 2013, risultanti dal più recente processo di mediazione svolto dalla Commissione sui prelievi per copia e riproduzione privata.

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