Proposta di risoluzione - B8-0733/2016Proposta di risoluzione
B8-0733/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulle sostanze che alterano il sistema endocrino: situazione in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2015

1.6.2016 - (2016/2747(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Matthias Groote a nome del gruppo S&D
Bas Eickhout a nome del gruppo Verts/ALE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0733/2016

Procedura : 2016/2747(RSP)
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B8-0733/2016
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B8-0733/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sulle sostanze che alterano il sistema endocrino: situazione in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 16 dicembre 2015

(2016/2747(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi[1],

–  visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE[2],

–  vista la tabella di marcia della Commissione europea volta a definire criteri per individuare gli interferenti endocrini nel contesto dell'attuazione della regolamentazione in materia di prodotti fitosanitari e biocidi[3],

–  visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici[4],

–  vista la sentenza del Tribunale della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 16 dicembre 2015, nella causa T-521/14 (ricorso presentato dalla Svezia contro la Commissione, con il sostegno di Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea, Danimarca, Finlandia, Francia e Paesi Bassi)[5],

–  visto l'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE),

–  visti gli articoli 265 e 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la lettera del 22 marzo 2016 inviata dal Presidente Jean-Claude Juncker al Presidente del Parlamento europeo ((2016)1416502),

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del proprio regolamento,

A.  considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la Commissione era tenuta ad adottare, entro il 13 dicembre 2013, atti delegati riguardo alla definizione di criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino di principi attivi e biocidi;

B.  considerando che lo stesso obbligo era già stato imposto dal regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari e che, pertanto, la Commissione aveva avuto quattro anni di tempo per adottare tali criteri scientifici;

C.  considerando che, a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 528/2012, i principi attivi considerati in possesso di proprietà di interferenza endocrina in grado di produrre effetti nocivi sull'uomo sulla base di criteri specifici da adottare o, in attesa della definizione di tali criteri, sulla base di criteri temporanei, non sono approvati, salvo qualora si applichi una delle deroghe di cui all'articolo 5, paragrafo 2;

D.  considerando che il regolamento (UE) n. 528/2012 ha, secondo il suo articolo 1, lo scopo di garantire un elevato livello di tutela della salute umana e animale e dell'ambiente;

E.  considerando che la Commissione non ha ancora definito i criteri scientifici e che il termine è oramai scaduto da oltre due anni e mezzo;

F.  considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, la Commissione riesamina tale regolamento per quanto riguarda le sostanze alteranti il sistema endocrino una volta disponibili criteri concordati a livello comunitario o internazionale per l'identificazione delle sostanze alteranti il sistema endocrino, o al più tardi il 11 gennaio 2015; che la Commissione non ha ancora svolto tale riesame, contrariamente al proprio obbligo giuridico incondizionato e collegando indebitamente la questione alla mancata adozione dei criteri scientifici;

G.  considerando che la relazione del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e dell'Organizzazione mondiale della sanità "Situazione scientifica delle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino 2012" definisce tali sostanze come una minaccia a livello globale e fa riferimento, tra l'altro, all'alta incidenza e alla tendenza all'aumento di numerose malattie del sistema endocrino negli esseri umani, nonché all'osservazione di effetti per il sistema endocrino in popolazioni di animali selvatici;

H.  considerando che il più recente studio sui costi per la sanità associabili alle sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino ha osservato, valutando cinque potenziali conseguenze per la salute di tali sostanze, che secondo la letteratura disponibile l'onere socioeconomico delle conseguenze sanitarie associate a sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino può essere sostanziale per l'UE, stimandolo a un importo tra i 46 e i 288 miliardi di EUR l'anno[6];

I.  considerando che il Tribunale della Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sua sentenza del 16 dicembre 2015 nella causa T-521/14, ha dichiarato che la Commissione ha violato il diritto dell'UE astenendosi dall'adottare atti delegati riguardo alla definizione dei criteri scientifici per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino;

J.  considerando che, secondo il Tribunale, non si può ritenere che i criteri transitori di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 forniscano un livello di protezione sufficientemente elevato (paragrafo 77 della sentenza);

K.  considerando che all'origine dell'inazione della Commissione è stata la decisione del suo Segretario generale, del 2 luglio 2013, di svolgere una valutazione dell'impatto socioeconomico dei possibili criteri scientifici, compresi gli effetti dell'introduzione di modifiche normative alla legislazione settoriale (ad esempio, l'introduzione di ulteriori elementi di valutazione dei rischi e di ulteriori considerazioni socioeconomiche al fine di ridurre o impedire un impatto socioeconomico – vedasi la sezione C della tabella di marcia della Commissione); che una proposta completa di criteri scientifici, basata su tre anni di lavoro da parte dei servizi della Commissione, era già pronta all'epoca;

L.  considerando che il Tribunale ha stabilito, nella sua sentenza, che alla Commissione incombeva il preciso e incondizionato obbligo di adottare atti delegati al fine di stabilire detti criteri scientifici entro e non oltre il 13 dicembre 2013;

M.  considerando che il Tribunale ha altresì rilevato che nessuna disposizione del regolamento (UE) n. 528/2012 esige una valutazione d'impatto dei criteri scientifici basati sul rischio e che, anche qualora la Commissione ritenesse necessaria una valutazione d'impatto, ciò non la esonerebbe dall'obbligo di rispettare il termine fissato nel regolamento (paragrafo 74 della sentenza);

N.  considerando che il Tribunale ha inoltre stabilito che la determinazione di criteri scientifici può essere effettuata solo in maniera obiettiva sulla base di dati scientifici relativi al sistema endocrino, indipendentemente da ogni altra considerazione, in particolare di natura economica (paragrafo 71 della sentenza); che il Tribunale ha in tal modo chiarito che una valutazione dell'impatto socioeconomico non è uno strumento adeguato per decidere su una questione di natura scientifica;

O.  considerando che il Tribunale ha inoltre stabilito che la Commissione, nel quadro dell'applicazione dei poteri che le sono stati delegati dal legislatore, non può mettere in discussione l'equilibrio normativo stabilito dal legislatore tra il miglioramento del mercato interno e la protezione della salute umana e animale e dell'ambiente (paragrafo 72 della sentenza); che il Tribunale ha in tal modo chiarito che è inappropriato che la Commissione valuti le modifiche normative della legislazione settoriale nel quadro della valutazione d'impatto relativa all'adozione di un atto delegato;

P.  considerando che, a norma dell'articolo 266 TFUE, l'istituzione la cui astensione sia stata dichiarata contraria ai trattati è tenuta a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta;

Q.  considerando che, nel febbraio 2016, il Commissario Andriukaitis ha dichiarato al Parlamento riunito in plenaria che la Commissione avrebbe continuato comunque a svolgere la valutazione d'impatto, in quanto la considera uno strumento utile e perfino essenziale per orientare la sua futura decisione sui criteri;

R.  considerando che il Presidente Juncker ha confermato, nella sua lettera in data 22 marzo 2016 al Presidente Schulz, l'intenzione della Commissione di chiedere innanzitutto il parere del comitato per il controllo normativo in merito alla valutazione d'impatto prima di prendere una decisione sui criteri scientifici, confermando in tal modo il mantenimento di una valutazione d'impatto la quale, oltre a non essere necessaria né appropriata, non rispetta i limiti dei poteri delegati alla Commissione, ritardando ulteriormente l'adozione dei criteri scientifici;

S.  considerando che pertanto non vi è alcun dubbio che la Commissione non si è ancora conformata alla sentenza del Tribunale, ma persiste nella violazione del diritto dell'UE, come ha dichiarato il Tribunale, e attualmente viola anche l'articolo 266 TFUE;

T.  considerando che è assolutamente inaccettabile che la Commissione, in quanto custode dei trattati, non vi si conformi;

1.  concorda con il tribunale che lo svolgimento di una valutazione d'impatto socioeconomico da parte della Commissione al fine di determinare una questione di natura scientifica non è appropriato e che la Commissione non ha il diritto di modificare l'equilibrio normativo stabilito in un atto di base attraverso l'applicazione dei poteri che le sono stati delegati a norma dell'articolo 290 TFUE, un aspetto che la Commissione valuta tuttavia nella sua valutazione d'impatto;

2.  condanna la Commissione non solo per non aver ottemperato all'obbligo di adottare atti delegati a norma del regolamento (UE) n. 528/2012, ma anche per non aver ottemperato ai suoi obblighi istituzionali previsti dai trattati stessi, in particolare dall'articolo 266 TFUE;

3.  invita la Commissione ad adempiere immediatamente ai suoi obblighi a norma dell'articolo 266 TFUE e ad adottare senza indugio criteri scientifici basati sul rischio per la determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino;

4.  considera la presente risoluzione come una lettera di messa in mora alla Commissione per invitarla ad agire a norma dell'articolo 265 TFUE;

5.  si riserva il diritto, a norma dell'articolo 265 TFUE, di adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare la violazione dell'articolo 266 TFUE qualora la Commissione non definisca la propria posizione entro i prossimi due mesi;

6.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e di notificare l'esito della relativa votazione in Aula al Presidente del Consiglio e al Presidente della Commissione.