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A8-0207/2016

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Giovedì 23 giugno 2016 - Bruxelles
Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery
P8_TA(2016)0285A8-0207/2016
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 giugno 2016 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, presentata dal Belgio) (COM(2016)0242 – C8-0170/2016 – 2016/2074(BUD))

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0242 – C8-0170/2016),

–  visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006(1) (regolamento FEG),

–  visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020(2), in particolare l'articolo 12,

–  visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria(3) (AII del 2 dicembre 2013), in particolare il punto 13,

–  vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

–  vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

–  vista la lettera della commissione per lo sviluppo regionale,

–  vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0207/2016),

A.  considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

B.  considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

C.  considerando che il Belgio ha presentato la domanda EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery per un contributo finanziario del FEG in seguito ai collocamenti in esubero effettuati nel settore economico classificato alla divisione 28 della NACE Rev. 2 (Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.) nella regione di livello NUTS 2 di Hainaut (BE32) e che si prevede la partecipazione alle misure di 488 lavoratori collocati in esubero e di 300 giovani di età inferiore ai 25 anni che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) della regione di Hainaut; che i collocamenti in esubero sono stati effettuati da Carwall S.A., Caterpillar Belgium S.A. e Doosan S.A.;

D.  considerando che la domanda, seppur non conforme ai criteri di ammissibilità stabiliti all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento FEG, è stata presentata a norma dei criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che prevedono una deroga per quanto riguarda il numero di lavoratori collocati in esubero;

1.  conviene con la Commissione che i criteri d'intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento FEG sono soddisfatti e che, di conseguenza, il Belgio ha diritto a un contributo finanziario pari a 1 824 041 EUR a norma del regolamento in parola, importo che costituisce il 60% dei costi totali pari a 3 040 069 EUR;

2.  osserva che la Commissione ha rispettato il termine di 12 settimane dal ricevimento della domanda completa delle autorità belghe, l'11 febbraio 2016, fino alla finalizzazione della sua valutazione della conformità alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario il 4 maggio 2016 e l'ha notificata al Parlamento il medesimo giorno;

3.  osserva che, a seguito delle gravi perturbazioni degli ultimi anni nel settore del commercio di macchinari da costruzione sul mercato europeo, la domanda dei prodotti fabbricati dalle tre aziende oggetto della domanda in esame è di conseguenza diminuita;

4.  osserva che, in seguito all'annuncio, effettuato dalla Caterpillar Belgium S.A. il 23 febbraio 2013, dell'avvio di una procedura di licenziamento collettivo nel suo impianto di produzione situato a Gosselies, la maggioranza dei suoi 1 399 lavoratori sono stati oggetto della domanda EGF/2014/011 BE/Caterpillar, e rileva che la domanda in esame rappresenta il seguito di tale domanda, essendo parte della stessa procedura di licenziamento; sottolinea che la regione di Hainaut sta affrontando una difficile situazione del mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione del 14,5 % (il 5,9 % in più rispetto alla media nazionale), la perdita di 1 236 posti di lavoro nel 2013 e di 1 878 posti nel 2014 nel settore manifatturiero, un calo delle offerte di lavoro del 13% dal 2012 e un'elevata percentuale di lavoratori sottoqualificati, in quanto oltre la metà delle persone in cerca di lavoro non possiede un'istruzione secondaria superiore, nonché alti livelli di disoccupazione di lunga durata, che si attesta al 39 % della disoccupazione complessiva nella regione di Hainaut;

5.  valuta positivamente il fatto che le autorità belghe abbiano deciso di avviare l'erogazione dei servizi personalizzati a favore dei beneficiari interessati già il 1° gennaio 2015, con largo anticipo rispetto alla domanda di sostegno a titolo del FEG;

6.  osserva che il Belgio prevede le seguenti tipologie di misure destinate ai lavoratori collocati in esubero e oggetto della domanda in esame: sostegno/orientamento/inserimento; facilitazione della ricerca di un impiego; formazione integrata; sostegno alla creazione di imprese; sostegno a progetti collettivi, indennità per la ricerca di un impiego e la formazione;

7.  si compiace del fatto che le indennità e gli incentivi, che il Belgio ha confermato essere subordinati alla partecipazione attiva dei beneficiari interessati ad attività di formazione o di ricerca di lavoro (azioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, del regolamento FEG), siano limitati a meno del 5 % dei costi totali, che è ben al di sotto della soglia del 35 % dei costi totali del pacchetto di servizi personalizzati consentiti dal regolamento;

8.  rileva che i lavoratori nella fascia di età tra i 55 e i 64 anni costituiscono il 35,9 % dei beneficiari interessati; ritiene che questa categoria di lavoratori sia a più alto rischio di disoccupazione di lunga durata e di esclusione sociale e che abbia esigenze specifiche per quanto riguarda la prestazione di servizi personalizzati a norma dell'articolo 7 del regolamento FEG;

9.  invita la Commissione a fornire informazioni sui risultati del sostegno continuo ai lavoratori collocati in esubero da Caterpillar, in quanto parte della domanda in esame rappresenta il seguito della domanda EGF/2014/011 BE/Caterpillar;

10.  accoglie con favore il fatto che, oltre ai 488 lavoratori in esubero, 300 giovani che non lavorano e non partecipano ad alcun ciclo di istruzione o formazione (NEET) sotto i 25 anni della stessa regione dovrebbero partecipare alle misure e ottenere servizi personalizzati cofinanziati dal FEG che comprendono: mobilitazione e orientamento, per nuovi corsi di studio/formazione o per seguire sessioni introduttive per esaminare gli interessi; corsi di formazione specifici; miglioramento delle competenze personalizzato; indennità per la ricerca di un impiego, la formazione e la mobilità;

11.  accoglie con favore l'estensione dell'accesso al FEG per i NEET; osserva tuttavia che attualmente il regolamento FEG prevede che tale accesso possa continuare soltanto fino al 31 dicembre 2017; chiede la revisione del regolamento FEG, nell'ambito della revisione del Quadro finanziario pluriennale, al fine di consentire l'accesso dei NEET anche dopo il 2017;

12.  accoglie con favore il fatto che le autorità belghe propongano misure speciali per i NEET, soddisfacendo così più specificamente le loro esigenze;

13.  rileva l'importanza di avviare una campagna di informazione per raggiungere i NEET che potrebbero essere ammissibili a queste misure; ricorda la sua posizione sull'esigenza di aiutare i NEET in modo permanente e sostenibile;

14.  accoglie con favore il fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati è stato istituito a seguito di ulteriori consultazioni con tutte le parti interessate, comprese le parti sociali, le imprese e i servizi pubblici per l'impiego, che seguiranno anch'essi l'attuazione delle misure proposte attraverso un comitato di sorveglianza;

15.  accoglie con favore in particolare l'approccio delle autorità belghe e la collaborazione con le parti sociali per la concessione di un sostegno a progetti collettivi per i lavoratori che hanno intenzione di avviare un'impresa sociale collettivamente come gruppo, quale misura con un grande potenziale di valore aggiunto;

16.  rileva che le azioni proposte costituiscono misure attive del mercato del lavoro che rientrano fra le azioni ammissibili previste all'articolo 7 del regolamento FEG e ricorda che, a norma di tale articolo, i servizi personalizzati forniti dovrebbero anticipare le prospettive future del mercato del lavoro e le competenze richieste ed essere compatibili con il passaggio a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e sostenibile, nonché tenere conto dell'esperienza acquisita finora nel sostenere i lavoratori collocati in esubero a titolo della domanda EGF/2014/011 BE/Caterpillar; rileva, allo stesso tempo, che tali azioni non sostituiscono le misure passive di protezione sociale;

17.  invita gli Stati membri a preparare, insieme con le parti sociali, le strategie per affrontare i previsti cambiamenti del mercato del lavoro e proteggere i posti di lavoro e le competenze dell'Unione, in particolare al momento di negoziare accordi commerciali al fine di garantire regole di leale concorrenza e misure comuni contro il dumping economico, sociale e ambientale; ricorda la sua richiesta di una corretta revisione degli strumenti di difesa commerciale dell'Unione;

18.  evidenzia l'esigenza di migliorare le possibilità d'impiego di tutti i lavoratori attraverso una formazione personalizzata e si attende che la formazione offerta nell'ambito del pacchetto coordinato soddisfi sia le esigenze dei lavoratori che quelle del contesto imprenditoriale nella regione interessata e in quelle confinanti;

19.  invita la Commissione a rivedere le norme in materia di aiuti di Stato onde consentire l'intervento statale finalizzato a promuovere i progetti con benefici sociali e ambientali e ad aiutare le PMI e le industrie in difficoltà, contribuendo alla ricostruzione delle capacità produttive pesantemente colpite dalla crisi finanziaria ed economica globale;

20.  ribadisce l'invito alla Commissione a fornire maggiori dettagli nelle future proposte sui settori che hanno prospettive in termini di crescita, e quindi di impiego di lavoratori, nonché a raccogliere dati verificati sull'impatto del finanziamento FEG, compresi quelli sulla qualità dei posti di lavoro e i tassi di reintegro conseguiti attraverso il FEG;

21.  osserva che le autorità belghe confermano che le azioni ammissibili non ricevono contributi da altri strumenti finanziari dell'Unione; rinnova la sua richiesta alla Commissione affinché presenti, nelle sue relazioni annuali, una valutazione comparativa di tali dati, onde assicurare il pieno rispetto dei regolamenti esistenti ed evitare che si verifichino duplicazioni relativamente ai servizi finanziati dall'Unione;

22.  osserva che, ad oggi, il settore della "Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a" è stato oggetto di 14 domande di intervento del FEG, di cui 8 riconducibili alla globalizzazione degli scambi commerciali e 6 alla crisi finanziaria ed economica mondiale;

23.  ribadisce che l'assistenza del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in virtù della legislazione nazionale o di contratti collettivi, né le misure relative alla ristrutturazione di imprese o settori;

24.  apprezza la procedura migliorata messa in atto dalla Commissione a seguito della richiesta del Parlamento di accelerare la concessione delle sovvenzioni; prende atto dei vincoli temporali che il nuovo calendario comporta e del potenziale impatto sull'efficienza del trattamento del fascicolo;

25.  reitera il suo appello alla Commissione affinché garantisca l'accesso del pubblico a tutti i documenti connessi ai casi coperti dal FEG;

26.  approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

27.  incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

28.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.
(3) GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.


ALLEGATO

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2015/012 BE/Hainaut Machinery, presentata dal Belgio)

(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2016/1145/UE )

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